Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18984 Espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 6 giugno 1989, T.M., proprietaria in Bari di un’area edificabile di mq. 906 occupata dal 13 maggio 1983 dall’I.A.C.P., su delega del locale Comune, per realizzarvi alloggi di edilizia economica e popolare, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari detto Istituto, deducendo che il suolo era stato trasformato dal convenuto in modo irreversibile nel 1984 durante l’occupazione legittima, con la costruzione delle opere per la cui pubblica utilità la procedura era iniziata, mentre erano decorsi i termini finali della L. n. 2359 del 1865, art. 13, per il detto procedimento e per i lavori in mancanza di decreto di espropriazione e chiedendo la condanna dell’occupante al risarcimento dei danni.

Si costituiva l’Istituto che eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva e chiamava in causa il Comune di Bari; in corso di causa, fissata la misura dell’indennità di espropriazione nel 1990, il decreto di espropriazione era emesso in data 18 maggio 1992.

Dopo il decesso dell’attrice nel 1993, la causa era proseguita dai suoi eredi M. e R.L. e, all’esito del deposito delle relazioni dei due c.t.u. nominati in primo grado, la domanda era rigettata dal Tribunale, con compensazione delle spese, sul presupposto della tempestività del decreto ablativo, incompatibile con l’illecito e l’azione risarcitoria, dovendosi negare il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto.

Sull’appello principale dei due R., che insistevano nelle loro domande contro il convenuto e il chiamato in causa, chiedendo alla Corte, in subordine, di determinare in unico grado le indennità di espropriazione e di occupazione legittimale sul gravame incidentale dell’I.A.C.P., che chiedeva la condanna degli appellanti alle spese del doppio grado di causa, l’adita Corte, con sentenza del 16 agosto 2005, notificata a cura degli appellanti al Comune di Bari il 14 settembre 2005 e all’I.A.C.P. provinciale il 21 settembre successivo, in riforma della pronuncia appellata, ha condannato l’ente locale e l’Istituto in solido a pagare agli appellanti complessivamente Euro 44.892,44, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione acquisitiva illecita a scopo di pubblica utilità del loro terreno, con interessi legali e rivalutazione monetaria in base agli indici Istat di incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 13 maggio 1991 al saldo.

Era ordinato al Comune di Bari e all’IACP di depositare, presso la locale Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto eventualmente versato, la indennità di occupazione dal maggio 1983 al maggio 1991 delle aree degli istanti, determinata in Euro 18.860,98, oltre agli interessi legali dal 13 maggio 1991 al saldo, su quanto ancora dovuto.

L’appello incidentale dell’I.A.C.P. è stato respinto e i due appellati sono stati condannati in solido al pagamento delle spese dell’intero giudizio di merito.

Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Bari ha proposto ricorso di due motivi, con atti notificati l’11 novembre 2005 a M. e R.L. e all’I.A.C.P., (ric. n. 28005 del 2005), e l’Istituto autonomo delle case popolari per la Provincia di Bari ha impugnato lo stesso provvedimento con atti notificati il 18 novembre 2005 all’ente locale e alle altre parti oltre che, per quanto di competenza, all’avv. Costantino Ventura (ric. n. 30690 del 2005).

Si sono difesi su tali impugnative M. e R.L. e il Comune di Bari, con controricorsi e ricorsi incidentali notificati rispettivamente, a mezzo posta, il 19 dicembre 2005 (R.G. n. 32377/05), e il 22 dicembre 2005, con impugnativa dell’ente locale iscritta al n. 648 del R.G. del 2006, uguale al ricorso principale di tale parte.
Motivi della decisione

1. Pregiudizialmente, nel prendere atto della riunione dei ricorsi di cui sopra disposta con decreto del presidente della sezione dell’11 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va dichiarato ammissibile il tempestivo ricorso principale del Comune di Bari notificato l’11 novembre 2005 (n. 28005/05), quello dell’I.A.C.P. della stessa Provincia iscritto al n. 30690/05, notificato il 18 novembre 2005, successivamente al ricorso dell’ente locale e nei termini degli artt. 370 e 371 c.p.c., cioè prima dei venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito nella cancelleria di questa Corte del ricorso del Comune di Bari, cioè anteriormente al 21 dicembre 2005.

L’impugnazione dell’I.A.C.P. deve qualificarsi "incidentale", ai sensi dell’art. 333 c.p.c., per il principio di unitarietà del processo d’impugnazione (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27887 e Cass. ord. 6 dicembre 2005 n. 26622), ed è ammissibile in ragione della sua tempestività per essere stato depositato entro i quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, come quello dei R. notificato il 16 e 19 dicembre 2005, rispettivamente, al Comune e all’Istituto.

Invece, il ricorso dell’ente locale n. 648/06, di replica all’impugnativa dei R., notificato con controricorso il 22 dicembre del 2005, è inammissibile per essersi già esaurito con la proposizione del precedente ricorso il potere di impugnare della stessa parte (Cass. ord. 6 dicembre 2005 n. 26622 e 16 novembre 2010 n. 23099).

2.1. Il primo motivo del ricorso principale del Comune di Bari è uguale al quarto dell’impugnazione dell’I.A.C.P., denunciandosi in essi la falsa applicazione della L. 20 maggio 1991, n. 158, artt. 22 e 23, la violazione della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4, degli artt. 1 e 11 disp. gen. e dell’art. 42 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la sentenza impugnata non precisa le ragioni per le quali l’occupazione legittima doveva ritenersi cessata e non più in atto alla data di entrata in vigore della L. n. 158 del 1991 (21 maggio), che prorogava con efficacia retroattiva al 1 gennaio dello stesso anno di altri due anni le occupazioni "in corso" alla data dell’entrata in vigore della citata novella.

La L. n. 166 del 2002, art. 4, ha precisato che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza "si intendono, con effetto retroattivo, riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi e si intendono efficaci, anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti".

La norma, ad avviso dei ricorrenti, impedisce il perfezionamento di una occupazione appropriativa precedente alla L. n. 158 del 1991 e nello stesso anno di questa a decorrere dal 1 gennaio 1991 cui essa retroagisce.

2.2. I motivi di ricorso che precedono sono infondati, perchè la previsione della L. 20 maggio 1991, n. 158, art. 22, di proroga dei termini delle occupazioni "in corso" è da intendere con "effetto a decorrere dal 1 gennaio 1991" nei limiti indicati dall’art. 23 della stessa legge, cioè solo se "alla scadenza dell’occupazione legittima", che per le precedenti L. n. 42 del 1985 e L. n. 47 del 1988 si era verificata il 13 maggio 1991, non si fosse già verificata l’acquisizione dell’area per la sua trasformazione.

La cessazione dell’occupazione legittima per effetto delle pregresse proroghe automatiche da fissare in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della nuova legge n. 158 del 1991 ha comportato che già al 13 maggio 1991 era perfezionata l’occupazione illecita acquisitiva (Cass. 27 giugno 2006 n. 14826), con conseguente irrilevanza del successivo decreto di espropriazione.

Non può operare una proroga prevista da una legge, anche avente efficacia retroattiva, quando, alla data della sua pubblicazione (G.U. 21 maggio 1991), prima della sua vigenza, sia terminata la occupazione già prorogata e completata la trasformazione irreversibile dell’area occupata.

Pertanto l’art. 11 preleggi non è stato violato dalla lettura delle norme data dalla Corte di merito, che ha rilevato che la manipolazione dell’area si era verificata nel 1989, prima della domanda della dante causa dei ricorrenti, con consumazione dell’illecito al 13 maggio 1991, ultimo giorno della occupazione legittima prorogata dalle pregresse leggi di proroga automatica del 1985 e del 1988.

Nel caso non si è prorogata l’occupazione in corso al 1 gennaio 1991, perchè questa era già terminata allorchè era entrata in vigore la L. 20 maggio 1991, n. 158 (Cass. 5 settembre 2008 n. 22339 e 4 settembre 2001 n. 11391).

Si è, quindi, verificata la proroga legale dell’occupazione legittima in corso al 1 gennaio 1991 fino al 13 maggio dello stesso anno, che quindi non è proseguita senza soluzione di continuità fino al 21 maggio 1991, data della entrata in vigore della nuova normativa, che non poteva impedire l’acquisizione appropriativa già avvenuta (Cass. 15 gennaio 2010 n. 556).

La indicata soluzione di continuità tra la data di scadenza dell’occupazione legittima, prorogata con la L. 29 febbraio 1988, n. 47, fino al 13 maggio 1991, e l’entrata in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 1991, della L. n. 158 di quell’anno, le cui norme dovevano avere effetto retroattivo dal 1 gennaio 1991, ha comportato che questa proroga non potesse operare.

L’efficacia diretta delle proroghe di legge senza necessità di atti amministrativi, disposta dalla L. n. 166 del 2002, art. 4, conferma quanto detto, perchè l’operatività della proroga biennale dell’occupazione prevista nella L. n. 47 del 1988, aveva traslato il termine finale delle occupazioni preesistenti al 13 maggio 1991, momento in cui essa era cessata per la legge del 1988, mentre si era completata la trasformazione irreversibile dei terreni con la realizzazione nel 1989 dell’opera per la cui pubblica utilità la occupazione era stata disposta, determinando la nascita del diritto al risarcimento del danno, esercitato dalla dante causa dei ricorrenti.

Nella domanda originaria si era dedotta la perdita della proprietà dell’attrice per una occupazione usurpativa, collegandosi a tale causa petendi l’azione rigettata dal tribunale perchè la efficacia retroattiva della legge per la fase anteriore alla sua pubblicazione avrebbe impedito l’acquisizione illecita dell’area occupata, circostanza smentita dalla corretta lettura delle norme data in appello. I due motivi di ricorso del Comune e dell’I.A.C.P. che censurano la lettura delle norme di cui alla L. n. 158 del 1991, artt. 22 e 23, data dalla Corte di merito, e condivisa per le ragioni indicate, sono quindi infondati e da rigettare, anche ai sensi dell’art. 10 preleggi e dello stesso art. 42 della Cost., che consente l’assoggettamento alla procedura espropriativa della proprietà privata "nei soli casi preveduti dalla legge" e pertanto certamente non allorchè questa non sia neppure pubblicata.

3.1. Vanno esaminati insieme pure il secondo motivo del ricorso principale del Comune di Bari e il quinto motivo dell’impugnativa incidentale dell’I.A.C.P. che deducono omessa e contraddittoria motivazione della sentenza della Corte pugliese sulla "novità" delle domande di liquidazione delle indennità di espropriazione e occupazione, censurando la pronuncia su queste ultime che, ad avviso dei ricorrenti, non poteva emettersi, non essendo stata proposta la stessa domanda dinanzi al Tribunale e nel primo grado.

Rispetto alla indennità di espropriazione, il rigetto dei pregressi motivi di ricorso sulla occupazione acquisitiva, assorbe ogni questione, essendo venuta meno la procedura ablatoria per effetto della rilevata acquisizione illecita dell’area prima dell’emissione del decreto ablativo; come precisa la sentenza impugnata (pag. 6), l’originaria domanda della dante causa dei ricorrenti si fondava su una occupazione c.d. "usurpativa", cioè su un illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., dovendosi negare una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità delle opere di trasformazione delle aree occupate.

L’accoglimento totale del gravame sarebbe stato quindi incompatibile anche con la domanda di determinazione della indennità di occupazione legittima che in caso di occupazione usurpativa mai si sarebbe verificata.

Le domande di determinazione delle indennità sono state condizionate al rigetto eventuale del gravame e come tali non potevano che proporsi alla Corte d’appello in unico grado e sono da ritenere autonome e proponibili direttamente a tale Corte in unico grado, come già affermato da questa Corte (Cass. 7 ottobre 2005 n. 19664), in contrasto con la giurisprudenza che ne rileva la novità, e quando esse non siano state già proposte al Tribunale investito della azione risarcitoria (Cass. 1 settembre 2008 n. 21994).

In rapporto alla indennità di occupazione legittima, per gli anni in cui essa è durata prima della sua cessazione fissata al 13 maggio 1991, data entro la quale già vi era stata la trasformazione irreversibile delle aree che ha reso le stesse di proprietà dell’ente locale poi tenuto a trasferire il diritto di superficie su di esse per gli alloggi realizzati all’I.A.C.P., è invece da rigettare la impugnativa che ne esclude l’ammissibilità per la novità della domanda, che non poteva proporsi al tribunale ed esattamente si è prospettata in via autonoma solo alla Corte d’appello in unico grado funzionalmente competente, essendo essa improponibile dinanzi al primo giudice.

La domanda di liquidare l’indennità di occupazione, autonoma rispetto a quelle prospettate al tribunale e subordinata al rigetto totale o parziale dell’appello contro la decisione negativa su queste ultime, correttamente è stata proposta dinanzi alla Corte di merito in unico grado, che si è pronunciata su di essa per economia processuale, ad evitare un nuovo giudizio e per l’attuazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost..

Deve quindi affermarsi che i motivi di ricorso sopra richiamati dell’ente locale e dell’Istituto, nella misura in cui denunciano una domanda "nuova", non sono ammissibili, essendosi in effetti proposta per la prima volta dinanzi al giudice competente, cioè alla Corte d’appello, da parte dei R., la domanda autonoma di liquidazione della indennità di occupazione legittima, improponibile dinanzi al Tribunale perchè non compresa nell’ambito dell’atto introduttivo del giudizio dinanzi a quest’ultimo.

I motivi di ricorso che precedono sono quindi assorbiti, in ordine alla liquidazione dell’indennità di espropriazione e da rigettare perchè infondati, con riferimento alla indennità di occupazione, che si è chiesta per la prima volta alla Corte d’appello quale unico giudice competente a pronunciarsi su tale domanda.

4.1. In ordine al ricorso incidentale dell’I.A.C.P., i primi tre motivi di esso, ancora non esaminati in questa sede, censurano la sentenza impugnata: a) per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e art. 132 c.p.c., per omessa motivazione e non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in ordine alla deduzione degli appellanti R. che avevano solamente accennato alla responsabilità dell’I.A.C.P. della Provincia di Bari per l’occupazione appropriativa senza ulteriori specificazioni, con motivo di gravame generico che, anche per tale profilo, doveva rigettarsi, come dedotto dall’Istituto che aveva denunciato la violazione dell’art. 342 c.p.c., dagli appellanti privati per avere, con l’appello, insistito per la generica e irrilevante affermazione di responsabilità dell’Istituto;

b) per violazione dell’art. 360, n. 5 e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 35 e 60, non avendo il Comune convenuto conferito alcuna delega all’I.A.C.P. per la procedura ablatoria con la conseguenza che doveva negarsi qualsiasi responsabilità dell’Istituto, come affermato dal giudice di primo grado, il quale aveva escluso la legittimazione passiva dell’I.A.C.P. nell’azione di risarcimento; c) per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla chiesta ripartizione della responsabilità tra l’Istituto e l’ente locale, il quale ultimo aveva fatto acquiescenza in appello al mancato riconoscimento della legittimazione passiva dell’Istituto, che invece aveva insistito anche in secondo grado nella richiesta di manleva e garanzia da esso proposta nei confronti del Comune.

4.2. Gli indicati motivi del ricorso dell’I.A.C.P. sono fondati per quanto di ragione.

In ordine alla pretesa acquiescenza dei R. alle statuizioni del Tribunale sul difetto di legittimazione passiva dell’istituto, dalle conclusioni riportate nella sentenza oggetto di ricorso risulta la loro richiesta di condanna dell’I.A.C.P. di Bari al risarcimento del danno, per cui, di certo, in assenza di una specifica censura sulla genericità dei motivi di appello t il primo motivo non è ammissibile, essendo generico nelle censure sui motivi di gravame e nel merito essendo infondato in ordine alla pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c..

Peraltro lo stesso motivo di impugnazione dell’I.A.C.P. è fondato se si collega al secondo motivo che deve essere accolto e impedisce l’accoglimento della chiesta condanna dell’Istituto a pagare il risarcimento del danno ai R., non avendo dedotto specifici comportamenti illeciti attribuibili all’Istituto ricorrente.

In ordine al secondo motivo di ricorso dell’Istituto, la sentenza impugnata, neppure soffermandosi sulla natura della delega del Comune di Bari all’I.A.C.P., afferma a pag. 9: "L’azione risarcitoria proposta dai R. deve ritenersi fondata: non essendo stato emanato tempestivamente il decreto di esproprio, esso è da considerare inefficace, sicchè l’ablazione del suolo per cui è causa, è intervenuta in forza di un atto amministrativo legittimo del comune (decreto sindacale di autorizzazione all’occupazione), cui ha fatto seguito un comportamento pure legittimo (trasformazione irreversibile del suolo occupato) ed un ulteriore comportamento, questa volta illegittimo (emissione del decreto definitivo di esproprio oltre il termine massimo di occupazione legittima)".

La ricostruzione dei fatti e delle condotte delle parti che precede evidenzia la fondatezza del secondo motivo di ricorso dell’I.A.C.P. in quanto unica condotta rilevante a determinare la illecita occupazione acquisitiva consumatasi nella fattispecie, è stata la tardiva emissione del decreto di espropriazione imputabile al solo ente locale e nessuna responsabilità può attribuirsi all’I.A.C.P. di Bari, "atteso che la fattispecie di danno viene in essere con lo spirare del periodo di occupazione legittima e che non spetta al delegato occuparsi del decreto di espropriazione, mentre il comportamento dell’ente delegante, che ha trascurato di azionare o sollecitare la procedura espropriativa è da solo sufficiente a determinare l’evento dannoso" (così S.U. 10 ottobre 2008 n. 24885, sulla scia di più precedenti, a decorrere da S.U. 20 ottobre 1995 n. 10922, Cass. 12 dicembre 2003 n. 19022, tra altre).

Pur nella consapevolezza della prevalente giurisprudenza nella materia favorevole alla responsabilità del concessionario delegato, a volte in solido con l’ente delegante, quando vi sia un procedimento di espropriazione finalizzato a realizzare alloggi popolari con delega all’I.A.C.P. per il compimento degli atti espropriativi, da compiere di intesa con il delegante ( L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 35 e 60; cfr. da ultimo Cass. 28 maggio 2010 n. 13087), nel caso, non vi è prova della indicata delega intersoggettiva e dell’illecito dell’Istituto, avendo la sentenza di merito sostanzialmente rilevato che l’occupazione acquisitiva si è consumata solamente per l’ingiustificato ritardo dell’ente locale nell’emissione del decreto di esproprio.

In concreto la condotta dell’I.A.C.P. che ha realizzato incontestatamente gli alloggi durante l’occupazione legittima è comportamento che non ha dato luogo all’illecito, effetto solo del ritardo e della omissione dell’ente locale, che deve rispondere da solo dei danni.

Pertanto il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale dell’Istituto sono fondati per quanto di ragione e devono essere accolti nei limiti indicati.

Il terzo motivo della impugnazione è invece assorbito, essendosi negata la corresponsabilità delle parti e affermata solo quella dell’ente locale unico autore di un’omissione illecita, per cui alcuna ripartizione interna della responsabilità può in concreto operarsi; resta assorbita pure la questione della pretesa acquiescenza del Comune di Bari alla sentenza di primo grado che aveva escluso la legittimazione passiva nella causa dell’I.A.C.P., riconosciuta in appello con quella dell’ente locale.

5.1. Il ricorso dei R., dopo le eccezioni sull’ammissibilità delle altre impugnazioni già respinte in precedenza, si articola in tre motivi, il primo dei quali lamenta violazione e falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, della L. 18 aprile 1962, n. 167, art. 9, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 16, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 38; e della citata L. 21 maggio 1991, n. 158, artt. 22 e 23, anche per omessa motivazione sul punto decisivo della mancata previsione dei termini iniziali e finali del procedimento espropriativo e dei lavori.

Ad avviso dei ricorrenti, la durata di efficacia dei vincoli del Piano di edilizia economica e popolare, non va confusa con quella dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, funzionale alle sole occupazioni, ponendo un limite temporale alla procedura ablatoria e non al vincolo per la espropriazione, cui si riferisce il termine di durata del piano di zona (si cita in tal senso S.U. 19 luglio 1999 n. 400), con conseguente irrilevanza della sentenza n. 179 del 20 maggio 1999 della Corte costituzionale sulla reiterazione dei vincoli espropriativi.

In secondo luogo, si censura la liquidazione del danno conseguente alle occupazioni illegittime, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 5 bis, comma 7 bis, violativo del primo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con conseguente necessità dell’integrale ristoro dei danneggiati ricorrenti in questa sede, che hanno diritto al valore venale delle aree acquisite illecitamente. Il terzo e ultimo motivo di ricorso dei R. denuncia violazione della L. n. 865 del 1971, art. 60, avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto sussistere la delega dal Comune di Bari all’I.A.C.P. per la costruzione degli alloggi non comprendente la procedura espropriativa, per poi affermare la corresponsabilità dell’Istituto, per la quale occorre quindi modificare la motivazione.

5.2. Il primo motivo di ricorso dei R. è infondato, mentre il terzo è inammissibile, dovendosi solo accogliere il secondo motivo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007, che ha dichiarato illegittimi i criteri di determinazione del risarcimento del danno da occupazione per causa di pubblica utilità.

L’affermazione della Corte d’appello sul limite di durata del P.E.E.P. di diciotto anni, termine finale della procedura ablatoria in caso di mancata indicazione dei termini di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, si uniforma ad una giurisprudenza di questa Corte costante e consolidata nel tempo, per la quale, se di regola vi è espressa previsione dei termini di inizio e fine della procedura ablatoria e dei lavori da eseguire nei piani attuativi (in tal senso:

Cass. 20 febbraio 2009 n. 4202), ciò non esclude che l’efficacia di diciotto anni del piano di edilizia economica e popolare a decorrere dalla sua approvazione, "in caso di mancata fissazione dei termini indicati, può coincidere con quello finale della procedura espropriativa" (così, tra altre, Cass. 26 marzo 2010 n. 7254 e 19 febbraio 2009 n. 4027), per cui entro tale durata può legittimamente emettersi il decreto di espropriazione.

Nella concreta fattispecie, tale permanenza del vincolo ha consentito il perdurare dell’occupazione legittima che è durata fino al 13 maggio 1991, quando era efficace il P.E.E.P. approvato dalla G.R. il 28 settembre 1981 e avente effetti quindi fino alla stessa data del 1999.

E’ da negare che nella fattispecie ricorra una occupazione usurpativa, causa petendi della originaria domanda di risarcimento della dante causa degli odierni ricorrenti, accolta però in appello in ragione d’una occupazione per causa di pubblica utilità, liquidandosi il dovuto in rapporto a tale tipo di comportamento illecito del Comune di Bari tenuto per realizzare una causa del tipo indicato.

E’ assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso dell’I.A.C.P. di Bari il terzo motivo di impugnazione dei R., di modifica della motivazione della sentenza di merito, sulla pretesa corresponsabilità dell’ente locale e dell’I.A.C.P., che si chiede di rapportare alle previsioni della L. n. 865 del 1971 e non alla mera attività materiale di trasformazione dei luoghi posta in essere dall’Istituto; il motivo non è autosufficiente in rapporto ad una pretesa delega intersoggettiva all’I.A.C.P. della procedura di espropriazione di cui alcuna prova è data, non specificandosi in quale sede del merito la questione sia stata sollevata e affrontata.

E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso dei R. che chiede di disapplicare la L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 7 bis, e di liquidare le somme dovute nella misura del valore venale dei beni acquisiti in ragione della sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della sopra indicata norma ordinaria sui criteri di liquidazione del risarcimento.

La sopravvenuta inefficacia retroattiva della norma incostituzionale, in corso di causa, comporta l’accoglimento sul punto del ricorso R., in quanto il risarcimento del danno non può che liquidarsi nel valore venale delle aree acquisite dal Comune di Bari con la materiale manipolazione dei terreni.

6. In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale e rigettato quello principale del Comune di Bari, così come vanno respinti i motivi quarto e quinto del ricorso incidentale dell’I.A.C.P. della stessa provincia e devono accogliersi il primo e secondo motivo dell’impugnazione dell’Istituto, con assorbimento del terzo motivo.

E’ fondato anche il secondo motivo del ricorso dei R., dovendosi rigettare il primo e dichiararsi assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve cassarsi in relazione ai motivi accolti, rinviandosi la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, perchè provveda anche sulle spese del presente giudizio di cassazione e liquidi il risarcimento del danno sulla base del valore venale del bene acquisito nei confronti del solo Comune di Bari.
P.Q.M.

Sui ricorsi riuniti n.ri 28005, 30690, 32377 del Ruolo generale del 2005 e n. 648 del 2006, proposti rispettivamente dal Comune di Bari, dall’I.A.C.P. della provincia di Bari, da R.M. e A. e dall’ente locale indicato: a) dichiara inammissibile il ricorso incidentale n. 648/06 e rigetta quello principale n. 2 8005/05 del Comune di Bari; b) rigetta il quarto e quinto motivo del ricorso incidentale n. 30690/05 dell’I.A.C.P. e accoglie il primo e secondo motivo della stessa impugnazione, con assorbimento del terzo;

c) accoglie nei sensi di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso incidentale n. 32377/05 dei germani R. nei confronti del solo Comune di Bari, e rigetta il primo motivo dello stesso ricorso, con assorbimento del terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, perchè respinta la domanda risarcitoria nei confronti dell’I.A.C.P., liquidi il risarcimento cui è tenuto l’ente locale in base al valore venale delle aree occupate, provvedendo pure sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-05-2011) 01-06-2011, n. 22240 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ott. RIELLO Luigi che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lanusei, in sede di riesame, il 3 dicembre 2010, pronunziava ordinanza con la quale rigettava l’istanza di riesame presentata nell’interesse di H.A. e confermava il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 4.11.2010 ed eseguito nei suoi confronti in data 11.11.2010.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione H. A. a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con tutte le conseguenze di legge.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex artt. 3, 24, e 111 Cost. in relazione all’art. 14, comma 3, lett. a) Patto Int.le Diritti Civili e Politici (New York 16.12.1966); art. 6 Conv.Europea Dir. Umani in relazione all’art. 143 c.p.p. ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)). Lamentava la difesa del ricorrente che, sebbene dagli atti emergeva che egli non conosceva la lingua italiana, pur tuttavia il provvedimento impugnato non gli era stato comunicato tradotto in lingua araba, così che egli potesse intenderne il significato.

2) Violazione di legge ex art. 321 c.p.p., commi 3 bis e ter ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) – Contraddittoria motivazione comportante violazione di legge ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)).

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe inefficace anche per violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 bis in relazione al comma e) ter stessa norma, dal momento che il decreto di sequestro non era stato convalidato dal G.I.P. nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta in precedenza inoltrata dalla Procura della Repubblica. Pertanto, essendosi la Procura limitata a richiedere soltanto il sequestro della vettura di proprietà dell’istante senza domandarne la convalida, non avendo il G.I.P. convalidato la misura cautelare adottata dalla P.G. nel termine di dieci giorni, lo stesso sequestro avrebbe finito con il perdere la sua efficacia.

3) Violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S. in relazione all’art. 321 c.p.p. ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)).

Contraddittoria motivazione comportante violazione di legge. Rilevava sul punto il ricorrente che, avendo egli contestato di avere commesso il reato per cui si procede ed avendo ottenuto la restituzione della propria patente di guida, il sequestro della sua autovettura non doveva essere mantenuto dal momento che il giudice civile gli aveva riconosciuto il diritto di poter esercitare la guida.

4) Violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S. in relazione all’art. 321 c.p.p. e del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379.

Motivazione contraddittoria. Rilevava sul punto il ricorrente che il Tribunale di Lanusei aveva omesso di rilevare quanto da lui eccepito in sede di istanza di riesame in relazione al corretto funzionamento dell’etilometro con cui sarebbe stato accertato il suo stato di ebbrezza.

Violazione di legge in relazione all’art. 186 C.d.S. e all’art. 321 c.p.p.. Contraddittoria motivazione. Rilevava sul punto la difesa del ricorrente che il mezzo in sequestro gli doveva essere quanto meno affidato in custodia in conformità di quanto disposto dalla Circolare emanata il 26.05.2008 n. 300/A dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e dall’art. 321 c.p.p., comma 3 bis.

Osserva la Corte di Cassazione che i proposti motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Quanto al primo i giudici del Tribunale del riesame di Lanusei hanno correttamente evidenziato, citando anche pertinente giurisprudenza di questa Corte, che l’obbligo del giudice di disporre la traduzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare nei confronti di un cittadino straniero sussiste soltanto allorquando, al momento della emissione e della notifica del provvedimento, emerga in modo certo dagli atti che il cittadino straniero non conosca la lingua italiana,circostanza che non ricorre nella fattispecie di cui è processo. Nel caso di misure cautelari reali, comunque, che sono atti il cui compimento non può essere ritardato, la mancata traduzione potrebbe influire soltanto sulla decorrenza del termine per l’impugnazione, che decorre dal giorno in cui l’indagato ha preso effettiva conoscenza dell’atto. Nella fattispecie che ci occupa, peraltro, l’odierno ricorrente ha preso contezza del provvedimento di sequestro preventivo, che ha correttamente impugnato davanti al Tribunale del Riesame.

Manifestamente infondato è poi il secondo motivo di ricorso, in quanto il G.I.P. ha emesso legittimamente un autonomo provvedimento di sequestro preventivo dell’autovettura guidata dal ricorrente.

Nessun rilievo ha poi la circostanza che gli sia stata restituita la patente di guida, atteso che, come correttamente osservato dal Tribunale, il sequestro preventivo in oggetto è finalizzato alla confisca obbligatoria del veicolo e il giudice è quindi esonerato da qualsiasi valutazione discrezionale sulla sussistenza del periculum, operata dal legislatore in via preventiva e correlata alla confiscabilità del bene con cui è stato commesso il reato.

Correttamente poi il provvedimento impugnato ha ritenuto che, in tale contesto, non sussistevano ragioni per affidare all’odierno ricorrente la custodia del veicolo, mentre assolutamente generiche sono le sue osservazioni in merito ad un asserito non corretto funzionamento dell’etilometro.

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-05-2011) 14-06-2011, n. 23746 Scriminanti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Ha proposto ricorso per cassazione M.T., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 29.4.2010, che in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 23.10.2007, per i reati di cui agli artt. 633, 639 bis e 635 c.p., la dichiarò colpevole degli stessi reati, condannandola alla pena di cui in dispositivo.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto all’imputata di avere agito in stato di necessità; la Corte territoriale, invece lo escludeva, rilevando:

che l’imputata aveva lasciato l’immobile occupato per recarsi in (OMISSIS), affidato in custodia ad una donna che avrebbe dovuto dietro compenso respingere eventuali intrusioni di terzi;

che era tornata ad occupare l’immobile al suo rientro dal paese di origine;

che la donna non si era mai rivolta ai servizi sociali presenti sul territorio per risolvere i problemi legati alle precarie condizioni di salute del figlio di pochi mesi; – che, infine, anche la pluriennale durata dell’occupazione doveva ritenersi incompatibile con l’attualità dello stato di necessità.

La difesa lamenta il vizio di violazione dell’art. 54 c.p. ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in combinazione con gli artt. 633, 639 bis e 635 c.p.. L’attualità del pericolo derivante all’imputata ai propri essenziali interessi di vita dalla mancanza della disponibilità di un’abitazione e dei mezzi economici per procurarsela, sarebbe emersa dalle dichiarazioni dell’Istituto proprietario dell’alloggio popolare occupato, l’ A., secondo cui l’imputata all’epoca dei fatti lavorava "in nero" come domestica e doveva occuparsi di un bambino affetto da serie patologie respiratorie, senza alcun contributo economico da parte del padre, in stato di detenzione. Non sarebbe inoltre emerso, dalla deposizione della teste D., che l’imputata avesse corrisposto un compenso alla donna lasciata all’interno dell’appartamento, peraltro nemmeno identificata. Illegittima sarebbe inoltre la considerazione del perdurare dell’occupazione, dovendo le valutazioni del caso essere ancorate al periodo temporale indicato nel capo di imputazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Va premesso che ai fini del possibile riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità, ex art. 54 cod. pen., il concetto di "danno grave alla persona" può′ bensì essere esteso, in armonia con quanto stabilito dall’art. 2 Cost., anche a quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità’ fisica del soggetto, riferendosi alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali dev’essere ricompreso il diritto all’abitazione, ma fermo restando che tale interpretazione estensiva del concetto di "danno grave alla persona" deve essere circoscritta ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Corte di Cassazione n. 35580 del 27/06/2007 SEZ. 2. D’Angeli). Nella specie, le circostanze del fatto, tra le quali l’andirivieni dell’imputata dal suo paese d’origine, e il suo mancato ricorso a forme di sostegno istituzionale, sono state correttamente valutate dalla corte territoriale come indici dell’assenza dello stato di necessità.

La questione del travisamento della prova sostanzialmente proposta dalla difesa con riferimento alla deposizione della teste D. è poi essa stessa fuorviante, dal momento che la sentenza di appello fa riferimento al compenso rilasciato a soggetti che gestivano il racket delle occupazioni abusive, che avrebbero procurato all’imputata la disponibilità dell’appartamento, non alla somma offerta alla donna che avrebbe dovuto presidiare l’immobile durante la temporanea assenza dell’imputata dal territorio nazionale.

Quanto alla questione della durata dell’occupazione, essa è in definitiva marginale, ma le valutazioni della Corte territoriale manterrebbero comunque la loro validità anche con riguardo al non breve periodo di tempo (circa due anni) trascorso dall’inizio dell’occupazione (accertata il (OMISSIS)) alla sentenza di primo grado, termine finale della permanenza del reato. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-05-2011) 30-06-2011, n. 25837 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 19/10/2010 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Ragusa, ha accolto l’appello del P.M. e condannato D.L.E. alla pena di Euro 300,00 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni – da liquidarsi in separata sede – in favore della parte civile G.S., quale responsabile del reato di molestie telefoniche commesso in (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato con atto del 3/12/2010 deducendo erronea applicazione di legge e carenza di motivazione. Nel prosieguo il difensore delle parti civili ha depositato memoria con la quale ha contestato la fondatezza dei rilievi avanzati nel ricorso.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, posto che la sintetica ma chiara e logica motivazione della sentenza resiste alle proposte censure.

Il ricorrente ha in particolare, con il primo motivo, ed in dissenso dalla affermazione della Corte per la quale il telefono dal quale erano partite le molestie sarebbe stato "in uso all’imputato", sostenuto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato prima che lo stesso ricevesse le informazioni di cui all’art. 64 c.p.p., nonchè di quelle rese dalla di lui madre, dichiarazioni in base alle quali si era attribuita all’imputato l’utenza telefonica dalla quale erano partite le telefonate asseritamente moleste. Il motivo è del tutto fuor di segno e, quindi, inammissibile: esso prospetta l’esistenza nella decisione impugnata di una presunzione indebita di disponibilità della utenza telefonica de qua, fondandosi tale presunzione sull’affermazione di legittimità della utilizzazione (invece indebita) delle dichiarazioni dell’imputato e della di lui madre De.Pa.. La prospettazione in discorso è puro espediente difensivo, posto che la Corte di Catania non ha dato alcun cenno di avere inteso la questione posta nella memoria 12/10/2010 e pertanto ha totalmente omesso di pronunziare al proposito, sicchè il vizio da sottoporre alla Corte di legittimità sarebbe dovuto essere solo quello di omessa pronunzia e non già quello, sollecitante la decisione di una questione "nuova", afferente la utilizzabilità delle dichiarazioni indicate. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico ed agli ulteriori elementi strutturali del reato. Il motivo non ha fondamento atteso che la sentenza impugnata, collegando la consapevole scelta di ripetute telefonate moleste alla abitazione dei coniugi e l’interruzione della conversazione ad ogni risposta del G., ha dato la propria logica valutazione sulla sussistenza degli elementi dei quali nel motivo si lamenta la mancata considerazione.

Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 441 c.p.p. La censura appare inconsistente posto che il primo giudice non ha apportato alcuna "modifica" della imputazione ma la ha interpretata nel senso che essa configurasse una destinazione delle molestie alla Rivela e, conseguentemente, ha assolto il D. perchè le telefonate sarebbero state ricevute da terzo non destinatario; la Corte di Catania ha di contro ritenuto, ripristinando la corrispondenza tra ratio e lettera della imputazione, che la contestazione di aver molestato consapevolmente il G. – destinatario delle molestie assieme alla moglie (non figurante come loro destinataria nella imputazione) – fosse confortata dalle prove e che da essa discendesse la affermazione di responsabilità dell’imputato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.