Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-07-2012, n. 12229 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G. ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro l’Azienda USL di Parma e la Regione Emilia Romagna a seguito di un intervento chirurgico di ernia discale, a cui è stata sottoposta il (OMISSIS) presso gli Ospedali Riuniti di Parma.

L’attrice ha addebitato ai sanitari ed alle strutture ospedaliere imperizia e negligenza professionale.

La Regione ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la s.p.a.

Assitalia per esserne garantita.

Il Tribunale di Parma ha accolto la domanda, condannando la Regione a pagare in risarcimento dei danni la somma di Euro 60.993,79, oltre rivalutazione ed interessi ed ha respinto le altre domande, ivi inclusa quella di manleva.

Proposto appello principale dalla Regione e incidentale dalla R., a cui ha resistito Assitalia, restando contumace la AUSL, con sentenza n. 1415/2009, depositata il 2 dicembre 2009 e notificata il 23 luglio 2010, la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso ogni responsabilità dei sanitari, rigettando integralmente le domande attrici e compensando le spese dell’intero giudizio.

Con atto notificato il 1- 4 ottobre 2010 la R. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con separati controricorsi la Regione Emilia Romagna, la AUSL di Parma e la s.p.a. Assitalia.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha escluso ogni responsabilità dei sanitari, con la motivazione che il Tribunale: a) è incorso in ultrapetizione, poichè ha ravvisato una colpa dei sanitari nella fase operatoria, mentre l’attrice aveva fondato la sua domanda solo sulla negligenza dimostrata nel trattamento postoperatorio; b) non ha sufficientemente motivato sulla responsabilità nella fase operatoria, che ha attribuito a "manipolazione chirurgica diretta", senza ulteriori specificazioni, c) ha ritenuto che la condotta dei medici si sia svolta nel rispetto delle: regole della professione, quanto al dovere di vigilanza sulla salute della paziente nella fase postoperatoria poichè "…la sig.ra R. si rivolse, successivamente all’intervento, come le era stato prescritto nel foglio di dimissioni, all’operatore della struttura sanitaria, prof. N., in più occasioni: dapprima in data 30 dicembre 1992, a distanza di meno di un mese dall’intervento, allorchè veniva da costui inviata per una consulenza al servizio di Anestesia di Parma-Sezione Antalgica per i trattamenti del caso; poi in data 26 gennaio 1993, allorchè le veniva prescritto un antidolorifico…, e ancora in data 3 marzo 1993, dove nel corso di una ulteriore visita il professore proponeva altri tre mesi consecutivi di riposo, diagnosticando una "artrodesi spontanea sul setto vertebrale-lombare"; infine in data 25 maggio 93 il prof. N. "convinto che i problemi della R. fossero legati ad una instabilità rachidea, suggeriva di programmare un intervento di artrodesi con placca e viti".

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione di varie norme di legge, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, la ricorrente lamenta:

a) violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte erroneamente ritenuto che il tribunale sia incorso in extrapetizione affermando anche una responsabilità professionale nella fase dell’intervento chirurgico.

Assume che non si è trattato di ultrapetizione, ma della mera interpretazione della domanda da parte del Tribunale, sulla base delle allegazioni delle parti; ed essa attrice aveva chiesto l’accertamento della responsabilità del fatto, così come descritto nelle premesso e con riguardo ad ogni profilo rilevante;

b) violazione dell’art. 1218 c.c., dell’art. 1176 c.c., comma 2, degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., sul rilievo che la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione dei principi che regolano la responsabilità del medico e della struttura ospedaliera, a norma dei quali si tratta di responsabilità contrattuale, derivante da contratto o da "contatto sociale" insito nell’essersi il paziente di fatto rivolto alle cure dei sanitari; che ciò comporta che il danneggiato abbia il solo onere di dimostrare il nesso causale fra le cure a cui è stato sottoposto ed il danno subito, restando a carico delle controparti l’onere di dimostrare di avere correttamente e diligentemente eseguito la prestazione;

c) vizi di insufficienza e di illogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte ha ritenuto che le controparti abbiano esattamente adempiuto alle prestazioni a loro carico, disattendendo gli accertamenti contenuti nella consulenza tecnica di ufficio esperita in primo grado.

3.- Le censure sub a) e b) non sono fondate.

3.1.- Quanto ad a), la Corte di appello si è posta il problema della determinazione del contenuto della domanda attrice ed, interpretando la stessa, nell’esercizio dei suoi poteri di valutazione del merito, ha ritenuto che essa non investisse anche i danni derivanti dal comportamento dei sanitari nella fase operatoria.

A fronte della decisione la censura da porre non era quella di violazione dell’art. 112 c.p.c. – violazione che palesemente non sussiste, poichè rientra fra i poteri del giudice di merito quello di procedere all’interpretazione della domanda – ma se mai quella di vizio motivazione nell’esercizio dell’attività interpretativa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 24495/2006).

Tali vizi non sono stati dedotti nè illustrati dalla ricorrente.

3.2.- Quanto ab), la Corte di appello non è incorsa nella violazione dei principi che regolano la responsabilità in materia sanitaria, principi che ha correttamente richiamato, affermando che il paziente che agisca per il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare la fonte, negoziale o legale, della sua pretesa ed ad allegare l’inadempimento della struttura ospedaliera, dimostrando l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento), ed il relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari; restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. pag. 7 e 8 della sentenza, che richiama Cass. civ. Sez., 3, 16 gennaio 2009 n. 975, sulla traccia peraltro di consolidata giurisprudenza anche delle sezioni unite di questa Corte:

cfr. Cass. civ. S. U., 11 gennaio 2008, n. 577).

Non sussistono, quindi, le denunciate violazioni di legge.

3.3.- Sono fondate, invece, le censure sub e) di vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso la responsabilità dei sanitari per la fase post-operatoria, trascurando fra l’altro di prendere in esame le risultanze della consulenza tecnica.

4.- La censura va esaminata congiuntamente al secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta violazione degli art. 61, 62, 191, 196 e 197 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere l’impugnata sentenza disatteso le conclusioni a cui è pervenuto il CTU in merito alla responsabilità professionale dei sanitari nella fase post-operatoria.

La motivazione risulta effettivamente insufficiente ed illogica.

La Corte di appello ha escluso che vi sia stata incuria e negligenza nella fase post operatoria, sul mero rilievo che anche un intervento correttamente eseguito "non avrebbe conseguito una completa restituito in integrum della salute della ricorrente, risultando statisticamente provata, in persone operate di discectomia, la persistenza di ricorrenti dolori lombari con screzio sciatalgico", e che il comportamento del medico-chirurgo sarebbe stato improntato al rispetto di tutti gli accorgimenti della scienza medica, come attestato dalla costante sorveglianza sulla paziente dopo l’operazione.

Trattasi di motivazione che risulta sostanzialmente apodittica e priva di ogni riscontro oggettivo, a fronte delle circostanze di fatto circa l’evoluzione dei disturbi, prospettate dalla danneggiata e confermate dal CTU. In primo luogo risulta, ed il CTU ha confermato, che gli esiti dell’intervento non sono consistiti in meri strascichi di sciatalgia, ma in un vero e proprio deficit motorio ed in una grave sintomatologia dolorosa protrattasi per quasi tre anni, esiti ben diversi da quelli normali e protrattisi fino a quando la paziente non ha avuto occasione di rivolgersi – di sua iniziativa e non su indirizzo del chirurgo che l’ha operata – ad altro chirurgo ortopedico di Lione, che l’ha nuovamente operata il (OMISSIS), rimettendola in grado di riprendere le normali attività.

La prima argomentazione della Corte di appello è quindi intrinsecamente contraddittoria, rispetto agli accertamenti in fatto ed alle risultanze probatorie.

Risulta altresì dimostrato che il peggioramento dello stato di salute della R. dopo l’intervento, con conseguente "lombosciatalgia destra e deficit completo E.P.A., E.C.D. e T.A." è stato constatato nella stessa cartella clinica, e che ciò nonostante la paziente è stata dimessa solo tre giorni dopo l’operazione, a disturbi ancora in corso; che l’asserita, diligente assistenza medica nella fase postoperatoria è consistita solo nell’effettuazione di non più di quattro visite mediche a distanza di mesi l’una dall’altra – fra il 30 dicembre 1992 ed il maggio 1993 – con la mera prescrizione di antidolorifici e senza alcuna indicazione idonea ad indirizzare la paziente verso la soluzione del problema: soluzione a cui la stessa è giunta di sua iniziativa solo nel 1995, allorchè si è rivolta al medico francese presso l’Ospedale di (OMISSIS).

Tali circostanze trovano riscontro negli accertamenti del CTU, il quale ha concluso che "se il difetto di motricità è stato interpretato come manipolazione chirurgica, ma anche se dovuta a sanguinamento, non credo si possa escludere una qualche responsabilità dell’operatore"……."pur ammettendo l’accidentalità dell’inconveniente c’è da chiedersi se non vi sia stata una certa leggerezza nel condurre la fase postoperatoria. Una paziente che esce dalla sala operatoria con un deficit totale dello SPE e dello SPI, a nostro avviso richiedeva una particolare attenzione e studio delle cause; invece il (OMISSIS) (in terza giornata), è stata dimessa con appuntamento a distanza di un mese".

Di tali valutazioni la Corte di appello non ha tenuto alcun conto.

E’ noto che le valutazioni espresse dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso il suo giudizio critico, sempre che un tale giudizio sia ancorato alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivato.

Il giudice deve indicare, in particolare, gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero le risultanze probatorie, i criteri di valutazione e gli argomenti logico – giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU (Cass. civ., Sez. 1, 14 gennaio 1999 n. 333).

Nulla di ciò risulta dalla motivazione della Corte di appello.

5.- In accoglimento del primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinchè decida la controversia con congrua e logica motivazione.

5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-08-2012, n. 14336

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Svolgimento del processo
G.A. convenne in giudizio l’XXX – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli XXX ed XXX Liberi Professionisti avanti al Tribunale di XXX e, premesso di essere titolare del trattamento di pensione di vecchiaia cosiddetta integrativa, in ragione dell’iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatoria e del godimento di altri trattamenti previdenziali, chiese il riconoscimento all’integrazione al minimo del trattamento percepito, invocando a tal fine il D.P.R. n. 521 del 1961, art. 3, comma 2, e il D.P.R. n. 301 del 1975, art. 11. Il Giudice adito, sulla resistenza dell’XXX, accolse la domanda. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 23.11 – 7.12.2006, accogliendo il gravame dell’XXX, respinse la domanda, osservando che, a seguito della modificazione del regolamento di attuazione della Cassa disposto con D.P.R. n. 301 del 1975, che aveva conservato l’integrazione al minimo soltanto per i trattamenti già in godimento, doveva escludersi detta integrazione per quei trattamenti che, come nel caso di specie, erano stati erogati successivamente.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale G. A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
L’intimata XXX ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto, nonchè vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione il disposto della L. n. 6 del 1981, art. 25, u.c., che, per i trattamenti de quibus, maturati e non ancora in godimento, ha previsto la liquidazione con le modalità stabilite prima della sua entrata in vigore.
2. Nel sistema della L. 4 marzo 1958, n. 179, istituiva della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli XXX e gli XXX, era ammessa l’iscrizione contestuale alla Cassa e ad altra forma di previdenza obbligatoria in correlazione rispettivamente con la possibilità legale di esercizio della libera professione e con l’esplicazione nel medesimo tempo di altra attività professionale. Gli iscritti alla Cassa che fossero già assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria avevano diritto ad una riduzione del contributo individuale, ma potevano pretendere dalla Cassa soltanto un trattamento integrativo, ove il trattamento erogato dall’altro ente previdenziale "in dipendenza del lavoro prestato nel periodo di iscrizione alla Cassa" fosse inferiore a quello stabilito dalla Cassa stessa per i propri iscritti, e, comunque, ad un trattamento corrispondente ai soli versamenti individuali (L. n. 179 del 1958, art. 4 e art. 23, comma 2, e D.P.R. 31 marzo 1961, n. 521, art. 16).
L’ammissibilità della doppia contemporanea iscrizione venne a cessare dal 1 gennaio 1972 per effetto dalla L. 11 novembre 1971 n. 1046, la quale, recando modifiche ed integrazioni alla L. del 1958, confermò come requisito di iscrizione alla Cassa la mera possibilità legale di esercizio della libera professione, ma escluse con l’indicata decorrenza l’iscrizione stessa quando il professionista fosse iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie "in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata" (art. 2), con la conseguente abrogazione delle disposizioni della L. del 1958, art. 4 in tema di trattamento integrativo (art. 3).
La suddetta L. n. 1046 del 1971 dettò però, con l’art. 6, disposizioni di diritto transitorio per definire la sorte di quei ridotti versamenti che non avessero dato luogo a liquidazione di pensione, prevedendone, a decorrere dal 1 gennaio 1972, la restituzione ai professionisti, con la maggiorazione degli interessi legali maturati, o, in alternativa, su domanda da presentarsi entro il 1 gennaio 1973, l’accantonamento ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico nella misura stabilita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971.
Il D.P.R. n. 512 del 1961, art. 16 (Approvazione del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli XXX ed XXX) prevedeva, per quanto qui specificamente rileva, per gli iscritti che beneficiavano della pensione integrativa, "qualunque sia l’importo della pensione per altro titolo percepita", una particolare forma di integrazione al minimo (comma 2).
Il D.P.R. n. 521 del 1981 venne tuttavia abrogato dal D.P.R. n. 301 del 1975, art. 23 (Regolamento di esecuzione della I. 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli XXX ed XXX), il quale, all’art. 11, mantenne l’integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici integrativi, ivi compresi quelli previsti dalla L. n. 1046 del 1971, art. 6, comma 2 ma limitatamente a quelli "in godimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento".
Appunto in forza di tale ultima disposizione la Corte territoriale ha negato all’odierno ricorrente il diritto all’integrazione al minimo.
3. Il ricorrente lamenta tuttavia la mancata considerazione di quanto disposto dalla L. n. n. 6 del 1981, art. 25 (Norme in materia di previdenza per gli XXX e gli XXX) e, in particolare, del disposto dell’ultimo comma di tale articolo, a mente del quale "i trattamenti previdenziali maturati ai sensi della L. 11 novembre 1971, n. 1046, art. 6, comma 2 e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite prima dell’entrata in vigore della presente legge".
Sull’assunto che la sua posizione rientri fra quelle contemplate dalla suddetta norma, il ricorrente deduce che dovrebbe trovare applicazione, anche per i trattamenti previdenziali non ancora in godimento, l’integrazione al minimo contemplata dalla previgente normativa.
4. Osserva la Corte che la disposizione invocata dal ricorrente va letta in relazione al comma 1 del medesimo articolo, che sottopone alla disciplina "…della presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore".
L’u.c. ha disciplinato quindi quei trattamenti previdenziali ivi specificamente contemplati che, pur non essendo ancora in godimento, fossero non di meno già maturati, ossia quelli per i quali si fossero già realizzati tutti i presupposti per il relativo conseguimento.
Il che non si verifica nel caso di specie, posto che, alla data dell’emanazione della legge n. 6/81, l’odierno ricorrente non aveva ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico, che avrebbe potuto ottenere soltanto con il successivo raggiungimento dell’età prescritta per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ma possedeva soltanto il requisito contributivo.
5. Il motivo svolto, e con esso il ricorso che sul medesimo si fonda, va dunque rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta/00), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

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Cass. pen., sez. I 21-05-2008 (08-05-2008), n. 20297 Interrogatorio dell’arrestato alloglotta – Impossibilità per irreperibilità di interprete – Preclusione alla convalida dell’arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 14 gennaio 2007 il giudice monocratico del Tribunale di Catania, davanti al quale era stato presentato per la convalida dell’arresto ed il giudizio direttissimo il cittadino tunisino P.A., in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter e successive modificazioni, ha omesso la convalida poichè non era stato possibile ottenere la presenza di un interprete di lingua araba, unica lingua che l’arrestato sarebbe stato in grado di comprendere ed ha disposto la restituzione degli atti al P.M. per procedere con le forme ordinarie.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania lamentando: violazione degli artt. 389, 390, 391, 449 c.p.p. e art. 558 c.p.p., comma 4, nonchè illogicità manifesta del provvedimento impugnato poichè la impossibilità di procedere all’interrogatorio dell’arrestato che asserisca di non comprendere la lingua italiana, per irreperibilità di un interprete, non costituisce motivo ostativo alla adozione del provvedimento di convalida, trattandosi eventualmente di un caso di forza maggiore che non esonera il giudice dall’obbligo di decidere sulla legittimità dell’arresto in via assorbente e primaria, anche nel caso in cui l’indagato sia stato posto in libertà; altrettanto erroneamente poi il giudice aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. anzichè procedere con il rito direttissimo, previsto come obbligatorio per i reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5 ter e quater anche nei confronti di imputati a piede libero, sicchè era atto abnorme la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il ricorso è fondato.
Il giudice monocratico ha omesso la convalida dell’arresto ritenendo che la impossibilità di reperire un interprete in lingua araba, onde procedere all’interrogatorio di garanzia dell’arrestato, impedisse la convalida.
Secondo l’orientamento di questa Corte la mancata presenza dell’interprete, pur se non imputabile all’arrestato, è però riconducibile sotto il concetto di caso di forza maggiore che non impedisce la convalida dell’arresto, di cui il giudice deve valutare la regolarità formale indipendentemente dall’interrogatorio non possibile (v. Cass. n. 26468 del 2007, rv. 236995; Cass. n. 3633 del 1999, rv. 212477; Cass. n. 12575 del 2006, rv. 235990). Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è quindi erroneo poichè il giudice avrebbe dovuto valutare la regolarità dell’arresto e quindi provvedere sulla richiesta di convalida, anche senza dare corso all’interrogatorio di garanzia, se non possibile.
Erroneo appare pure il provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero poichè il giudice avrebbe dovuto invece procedere al giudizio direttissimo essendo questo obbligatorio ai sensi dell’art. 14, comma 5 quinquies, della legge citata, non rilevando neppure la mancata convalida dell’arresto o comunque la sopravvenuta liberazione dell’arrestato posto che il giudizio direttissimo può avere luogo anche con l’imputato a piede libero. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio al giudice monocratico del Tribunale di Catania che dovrà pronunciarsi sulla convalida e provvedere in ogni caso a giudizio direttissimo che è obbligatorio per il reato di cui si tratta.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per la decisione sulla convalida e il giudizio direttissimo.

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Cassazione, sez. VI, 26 ottobre 2011, n. 22361 Condominio. In sede di compravendita il venditore può riservarsi la proprietà di una parte comune?

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Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“G..G., proprietario di un appartamento sito al secondo piano dello stabile sito in (omissis), convenne in giudizio gli altri condomini – C..N. ed altri – chiedendo, tra l’altro, l’accertamento della natura condominiale dell’area circostante il lato nord del fabbricato. Nella resistenza dei convenuti, l’adito Tribunale di Cosenza, con sentenza in data 27 aprile 2005, rigettò questa domanda, mentre accolse altra domanda, condannando i convenuti alla rimozione della caldaia e dei suoi accessori posti sul terreno sul lato nord del fabbricato. La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza depositata il 13 aprile 2010.

A tal fine la Corte di Catanzaro ha rilevato:

che l’area in questione ha natura condominiale, come risulta dall’atto costitutivo del condominio (atto di divisione del 29 aprile 1970); che il condomino G..N. , vendendo a V.R. l’appartamento al secondo piano (con esclusione del magazzino), ha espressamente limitato i diritti condominiali all’atrio ed all’impianto di riscaldamento, in tal modo escludendo ogni diritto di godimento dell’avente causa sull’area in questione, precisandosi nell’atto di vendita che l’area stessa restava in comune solo tra i fratelli N. ;

che l’area in oggetto, condominiale, è stata esclusa dal godimento di R..V. ed i relativi diritti sono stati mantenuti dal condomino G..N. , rimasto proprietario esclusivo del magazzino del medesimo fabbricato a lui assegnato in sede di divisione;

che G..G. , avente causa mediato da R..V. , non può vantare diritti di comproprietà condominiale sull’area cortilizia esterna, non potendo egli avere acquistato dai propri danti causa diritti maggiori di quelli loro trasmessi dall’originario proprietario;

che sull’area in questione il G. non gode di alcun diritto di comproprietà derivante dall’acquisto dell’appartamento condominiale, perché trattasi di bene suscettibile di godimento separato, espressamente escluso nel titolo con cui G..N. ha venduto a R..V. il solo appartamento, successivamente trasmesso all’appellante.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello G.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 ed il 20 settembre 2010, sulla base di quattro motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1117 e 1102 cod. civ., nonché violazione dei principi in materia di condominio edilizio, nonché dell’art. 12 del regio decreto n. 2105 del 1937 e della legge n. 1684 del 1962 in materia di costruzioni antisismiche, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che, essendo l’area in questione sorta come di proprietà comune, non poteva l’alienante N. unilateralmente disporne, senza il consenso degli altri condomini, escludendo dal trasferimento la comproprietà dell’area. Di qui la "nullità ed irrilevanza della clausola limitativa della vendita al V. ".

Il motivo è privo di fondamento.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di condominio di edifici, le vicende traslative riguardanti i piani o le porzioni di piano di proprietà individuale estendono i loro effetti, secondo il principio accessorium seguitur principale, alle parti comuni necessarie per la struttura o destinate per la funzione al servizio degli immobili di proprietà solitaria, ma non anche alle cose legate all’edificio da mera relazione spaziale, costituenti beni ontologicamente diversi suscettibili di godimento fine a se stesso che si attua in modo indipendente da quello delle unità abitative (Cass., Sez. II, 27 aprile 1993, n. 4931).

Muovendo da tale principio, esente da censure è la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, la quale ha ritenuto che N.G. , condomino dello stabile, ben poteva escludere dal trasferimento la quota millesimale di comproprietà dell’area condominiale scoperta, rimanendone contitolare in forza della proprietà di altra porzione di piano (il magazzino). Né a diversa conclusione può condurre il generico richiamo, contenuto nel motivo, alla normativa antisismica.

Il secondo mezzo (violazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) non coglie nel segno. Infatti, dal riscontro positivo della natura condominiale -esclusa dal primo giudice – del terreno cortilizio in questione in forza dell’atto di divisione del 1970, non deriva, automaticamente, come pretende il ricorrente, l’accoglimento della domanda, e ciò per le ragioni individuate in sede di esame del primo motivo di ricorso (non inclusione nel trasferimento dal N. al V. della quota di comproprietà dell’area condominiale scoperta).

Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 277 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché ulteriore violazione dell’art. 12 della legge n. 1684 del 1962 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La censura è infondata.

La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile in appello, perché nuova, la domanda con cui il G. , invocando la normativa antisismica, chiedeva che venisse accertato che sull’area in questione non fossero consentiti ingombri, se non temporanei.

Invano il ricorrente richiama, al fine di escludere la domanda nuova, l’atto di citazione in primo grado, con il quale il G. aveva chiesto non solo (al punto 1) l’accertamento della natura pertinenziale e comune dell’area circostante il lato a nord del fabbricato, ma anche (al punto 2) l’accertamento e la dichiarazione di inammissibilità "di costruzioni a carattere definitivo o anche provvisorio sugli spazi di isolamento nella località sismica in oggetto".

Infatti, il riferimento alla "località sismica" riguarda – nel libello introduttivo del giudizio di primo grado – gli intervalli di isolamento, non l’area cortilizia a nord del fabbricato, della quale si rivendicava la comproprietà.

Il quarto motivo (violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per violazione del giudicato, nonché violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per motivazione contraddittoria circa fatto decisivo e controverso) lamenta che la Corte territoriale, nel rigettare il terzo motivo di appello, abbia travolto la pronuncia di demolizione contenuta nella sentenza di primo grado.

Il motivo non coglie nel segno.

La Corte di Catanzaro ha rigettato l’appello del G. ed espressamente confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza (cosi risulta anche dal dispositivo). La pronuncia di primo grado, "rilevato che non vi era contestazione sulla domanda di rimozione del locale caldaia", aveva condannato "i convenuti alla rimozione di tale manufatto e dei suoi accessori posti sul terreno sul lato nord del fabbricato".

I convenuti non hanno proposto appello incidentale contro questo capo della sentenza.

Il passaggio in giudicato di tale statuizione non è toccato dal rigetto del terzo motivo di appello, relativo alla richiesta di eliminazione non solo della caldaia ma anche, ove non sufficiente a garantire il parcheggio sull’area condominiale, dei box.

In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”. Letta la memoria della parte ricorrente. Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che le osservazioni critiche contenuta nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio non sono meritevoli di accoglimento;

che in particolare, quanto ai primi due motivi, si rileva che correttamente la Corte d’appello ha escluso nella specie l’applicazione del principio accessorium sequitur principale, stante la legittimità della pattuizione negoziale, contenuta nell’atto intercorso tra G..N. (venditore) e V.R. (acquirente), con cui il N. , rimasto esclusivo proprietario di un magazzino nel fabbricato condominiale, si era riservato il diritto di comproprietà sull’area in questione anche per i millesimi spettanti all’appartamento venduto al V. , e ciò in quanto la suddetta area, lungi dall’essere necessaria per l’esistenza o per l’uso del condominio, "da luogo ad un bene che, specie dopo la dismissione del servizio di riscaldamento centralizzato, è suscettibile di godimento separato rispetto al fabbricato condominiale, trattandosi, peraltro, di area recintata dalla quale non si accede direttamente dal fabbricato condominiale, ma attraverso un diverso cancello";

che con riferimento al terzo motivo di censura, va ribadita la correttezza della statuizione di inammissibilità per novità della domanda spiegata in appello;

che infatti in primo grado il G. aveva chiesto che fosse accertato che sull’area de qua non erano consentiti ingombri, al di fuori di quelli meramente temporanei, sul presupposto che tale area fosse a lui comune, senza fare valere in via autonoma e principale la violazione della normativa antisismica al fine di ottenere la condanna alla rimozione dei box;

che il quarto motivo muove da un erroneo presupposto interpretativo, cioè che vi sia, per effetto del rigetto del terzo mezzo di appello, violazione del giudicato interno, laddove la Corte di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, ha anche mantenuto intatta la condanna dei convenuti alla rimozione del locale caldaia e dei suoi accessori posti sul lato nord del fabbricato;

che pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

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