Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2346 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza emessa il 30/04/010 (depositata il 04/05/010) – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C.S.C. avverso l’ordinanza del Gup del Tribunale di Palermo in data 13/04/010, con la quale era disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto C., indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come contestato in atti – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine a tutti i punti della decisione, con riferimento sia ai gravi indizi di colpevolezza, sia alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia alla proporzionalità della misura coercitiva applicata; il tutto anche in relazione al tempo trascorso in ordine all’epoca dei fatti in esame (anno 2006).

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 14/12/010, ha chiesto per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Il Tribunale di Palermo – quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di C.S.C. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come contestato al capo 13 della rubrica; ossia detenzione al fine di spaccio di gr. 20 circa di cocaina – ha congruamente motivato, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanza processuali finora acquisite al procedimento, tutti i punti fondamentali della decisione.

Le censure dedotte nel ricorso sul punto de qua sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Sono fondate, invece, le censure inerenti alle esigenze cautelari, nei termini di cui in motivazione. Invero il Tribunale – in relazione a fatti commessi nel Giugno 2006, ossia quattro anni prima dell’applicazione della presente misura coercitiva della custodia in carcere, disposta in data 13/04/010 – non ha congruamente motivato sul punto in esame.

Invero il Tribunale ha fatto riferimento alla pericolosità sociale dell’indagato desumibile dai suoi precedenti penali e dal suo inserimento professionale nel traffico delle sostanze stupefacenti.

11 Tribunale, tuttavia, non ha indicato le condotte concrete, specificamente ancorate a fatti commessi in epoca successiva al Giugno 2006, tali da rendere attuale il concreto pericolo di reiterazione di altri reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Trattasi di motivazione carente ed insufficiente con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari; in ordine alle quali si impone un nuovo esame da parte del Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

La Corte:

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente alle esigenze di cautela. Rigetta nel resto.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-02-2011, n. 91 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi dell’A.G.O. presuppone che:

a) il decreto ingiuntivo, non opposto, di cui si chiede l’esecuzione sia passato in giudicato;

b) tale decreto sia, successivamente al passaggio in giudicato, notificato al debitore munito della formula esecutiva;

c) il creditore attenda, prima di intraprendere il giudizio, 120 giorni in applicazione dell’articolo 14 del d.l. 31121996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 2821997, n. 30 secondo cui "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

Rilevato, che nel caso di specie è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;

Considerato, che l’odierno ricorso possiede i requisiti sopra indicati ed è meritevole di accoglimento in quanto, ad oggi, il Comune di Terracina non ha provveduto al pagamento del proprio debito;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto così dispone:

a) assegna al Comune di Terracina, in persona del Sindaco protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del Comune di Terracina il compenso del commissario che viene sin d’ora liquidato in complessivi Euro 600,00 (seicento), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 110 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente Società impugna il Provvedimento del Comune di Tricesimo n. 11679 del 9.6.09 di rigetto dell’istanza di applicazione di sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del D.P.R. 380/01.

1.1. – In fatto, espone di aver realizzato due palazzine a schiera, ad uso residenziale, per le quali, in data 23.2.06, chiedeva il certificato di abitabilità. Con atto del 13.11.06 il Comune rilasciava il richiesto attestato, con esclusione delle autorimesse, del tunnel distributivo e della rampa di accesso, ritenendo insanabile da difformità riscontrata rispetto al progetto approvato, in sede di sopralluogo, e consistente nella minor lunghezza del tratto piano orizzontale di accesso alle autorimesse stesse, che misura m. 2,17 anziché 5, come prescritto dallart. 95 dell’allora vigente Regolamento Edilizio. Articolo, peraltro, successivamente modificato (in data 28.12.07), prevedendo la possibilità di derogare, ove le rampe sfocino su strade private senza uscita o comunque a traffico limitato; condizioni, nella specie, sussistenti.

In data 31.1.08, veniva quindi reiterata la richiesta.

Il Comune, pur dopo aver ricevuto in merito un puntuale parere della Regione (che precisava come, in sede di verifica dell’abitabilità, si dovessero solo attestare le condizioni di salubrità e igiene dell’edificio, oltre alle condizioni di sicurezza e di risparmio energetico), denegava quanto richiesto.

Seguiva una nutrita serie di contatti tra le parti che comunque non modificava la situazione; cosicchè la ricorrente si risolveva a chiedere al Comune l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. 380/01, per la riscontrata difformità parziale delle opere, presentando una perizia giurata da cui si evinceva come la demolizione della parte difforme non potesse essere eseguita senza pregiudicare quella conforme.

La questione, tuttavia, si complicava ulteriormente con l’intervento nel procedimento di alcuni soggetti che, nel frattempo, erano divenuti proprietari delle diverse unità immobiliari, i quali dimettevano a loro volta una perizia (non giurata) ove si affermava esattamente il contrario.

Il Comune, senza svolgere una sua propria istruttoria, riteneva di aderire a quest’ultima prospettazione ed emetteva il provvedimento opposto col ricorso introduttivo, che denega la richiesta applicazione di sanzione pecuniaria.

1.1. – Questi i motivi di ricorso:

1) violazione dell’art. 10bis della L. 241/90;

2) illogicità e difetto di istruttoria;

3) violazione dell’art. 9 della L. 241/90;

4) violazione dell’art. 34 del D.P.R. 380/01.

2. – Pur ritualmente intimato, il comune di Tricesimo non si è costituito in giudizio.

3. – Con motivi aggiunti, depositati in data 26.1.11, l’istante ha altresì impugnato l’ordinanza n. 116 del 18.10.10, con cui si ordina di "conformare l’accesso alle autorimesse site al piano interrato…costituito da un tratto pianeggiante e da una rampa, ai titoli abilitativi rilasciati e alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 95 del R.E. vigente all’epoca dell’intervento", cioè, in definitiva, la demolizione delle opere in contestazione.

In diritto, vengono ribadite le già prospettate doglianze, soffermandosi, in particolare, sul preteso appiattimento del Comune sulle argomentazioni contenute nella perizia a firma di Giampietro Pontarini, dimessa dai proprietari delle singole unità immobiliari, che afferma la fattibilità della demolizione, senza danno per la "parte conforme", e sull’assenza di apposita istruttoria ad opera del Comune.

4. – Anche in questo nuova domanda il Comune non si è costituito.

5. – Il ricorso è fondato.

A prescindere dalla probabilmente irrituale procedura utilizzata (poiché il procedimento volto alla dichiarazione di abitabilità, ancorchè possa essere l’occasione per la rilevazione di violazioni del titolo, non è la sede idonea a sanzionarle), sulla quale peraltro la ricorrente non svolge specifiche censure; è fondata ed assorbente la doglianza, contenuta sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, di insufficienza di istruttoria e motivazione, essendo pacifico in giurisprudenza che – in caso di difformità parziale, allorquando si deve scegliere se irrogare la sanzione pecuniaria ovvero ingiungere la demolizione – il Comune deve svolgere una propria, puntuale ed approfondita, istruttoria tecnica, ove venga valutata non tanto la prospettazione delle parti, quanto la concreta situazione di fatto. E allorchè la determinazione finale sia nel senso della demolizione, essa va sostenuta da una altrettanto congrua, adeguata ed approfondita motivazione con esplicitazione dei presupposti tecnici che la giustificano; istruttoria e motivazione che, nella specie, difettano.

Si veda, in proposito, TAR Umbria n. 400/10, ove è detto che "anche a prescindere dai due divergenti apprezzamenti tecnici (di parte), ad avviso del Collegio, il provvedimento impugnato risulta effettivamente viziato, in quanto la verifica circa la possibilità della sola demolizione della parte difforme dell’opera, ovvero la scelta tra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria non possono essere assunte dal Comune senza una specifica istruttoria tecnica ed amministrativa sul punto" (si vedano, ancora: T.A.R. Liguria, n. 940/09; T.A.R. F. – V.G. n. 319/01) istruttoria che comporta una "valutazione che deve essere effettuata mediante apposito accertamento da parte dell’Ufficio Tecnico comunale, d’ufficio o su richiesta dell’interessato" (in questo senso, da ultimo: TAR Campania – Napoli n. 27974/10); da ultimo, la giurisprudenza ha chiarito che "il concreto ricorso alla sanzione della demolizione per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione postula un giudizio sull’abuso che deve andare necessariamente al di là della mera "ricognizione" della situazione di fatto e deve consistere in una valutazione discrezionale, adeguatamente motivata, circa la possibilità che le parti abusive possano essere demolite senza pregiudizio per la restante struttura, talché deve ritenersi illegittima l’ordinanza di demolizione di opera edilizia realizzata in parziale difformità dalla concessione che non si faccia carico di valutare preventivamente tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione" (TAR Calabria – Reggio n. 304/10).

In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti opposti e dichiarazione dell’obbligo per il Comune di riaprire il procedimento al fine di valutare autonomamente la fattibilità della demolizione delle opere difformi senza pregiudizio di quelle conformi, dando, di tale giudizio ricognitivo, adeguata motivazione.

6. – Sussistono le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa, ad eccezione del contributo unificato, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) che il Comune rifonderà alla ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma VI bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti; contributo unificato rifuso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10549 Accertamento Plusvalenze Società

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Svolgimento del processo

Con atto spedito a mezzo posta il 21/2/2006, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui hanno chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L’intimata spa Fondiaria – SAI ha resistito con controricorso, impugnando a sua volta in via incidentale e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 4/2/2011.
Motivi della decisione

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge pacificamente in fatto che in data 23/4/1990, la spa Fondiaria (poi divenuta Fondiaria – SAI) prometteva di cedere alla società francese Groupama 20.975.000 azioni della Fondiaria Assicurazioni al prezzo di L. 16.400 ciascuna.

Il trasferimento sarebbe dovuto avvenire in due fasi, di cui la prima entro il 31/12/1990 e la seconda entro il 30/7/1991.

Anzichè vendere direttamente all’acquirente, però, la Fondiaria seguiva un percorso indiretto, consistito nell’attribuire i suoi diritti ad altre società del gruppo affinchè le stesse girassero poi le azioni alla Groupama.

Per quanto riguardava più in particolare il secondo blocco di titoli, avveniva perciò che il 10 luglio 1991 la srl Monte Albano Finanziaria poneva termine ad una serie di passaggi, acquistando dalla Milano Assicurazioni n. 10.4000.000 azioni della Fondiaria che il successivo 24 luglio rivendeva alla società francese con un ricarico di complessive L. 9.360.000.000.

Sostenendo che con tale meccanismo di carattere chiaramente simulato la controllante era riuscita ad ottenere dai titoli una plusvalenza minore di quella che le sarebbe derivata dalla vendita diretta a Groupama, spalmandò la differenza sulle partecipate che, essendo in perdita, avevano potuto azzerare l’utile senza pagare alcuna imposta, l’Ufficio notificava separati accertamenti alla Fondiaria, con i quali le contestava, per gli anni 1990 e 1991, l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi "fatti realizzare da società controllate fittiziamente interposte". L’avviso relativo al 1990 veniva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che lo annullava con sentenza poi confermata in appello e in cassazione, dove il giudizio si concludeva con sentenza di rigetto del ricorso perchè l’Amministrazione non aveva adeguatamente censurato il convincimento espresso dal giudice a quo in ordine alla natura effettiva e non meramente simulata delle operazioni compiute in quell’anno (v., al riguardo, C. Cass. 2001/15442). L’avviso relativo al 1991 veniva anch’esso impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che dopo aver rinviato il processo in attesa dell’anzidetta pronuncia della Suprema Corte, lo definiva nel senso di escludere la simulazione dedotta dall’Ufficio perchè "la fondamentale argomentazione logica prospettata dall’A. F. a sostegno della stessa, vale a dire l’antieconomicita dell’operazione posta in essere dalla Fondiaria, era frutto di un equivoco", in quanto con essa la ricorrente aveva evitato "di esporsi ad un maggior carico fiscale, trasferendo l’onere ad una società controllata che lo avrebbe potuto compensare con le maggiori perdite riportate nel periodo".

L’Ufficio si appellava alla Commissione Regionale, insistendo per l’imputabilità della plusvalenza alla Fondiaria anche per motivi diversi dalla simulazione relativa.

L’appellata si costituiva contestando la fondatezza dell’assunto avverso e con la sentenza in epigrafe richiamata, la Commissione Regionale osservava innanzitutto che "dall’operazione, così come effettuata", erano scaturiti dei vantaggi economici non soltanto per le società interposte, che avevano lucrato la differenza fra il prezzo di acquisto delle azioni e quello della loro rivendita alla società francese, ma anche per la stessa Fondiaria, il cui "vero scopo avuto di mira" era stato quello di evitare di essere assoggettata all’imposta sulle plusvalenze. In effetti, data la situazione finanziaria della società controllata, le plusvalenze da essa lucrate nell’operazione di cessione" si erano compensate con le perdite al momento esistenti, arrecando così un vantaggio sia per la stessa Monte Albano, la quale aveva realizzato "una riduzione delle proprie passività corrispondente all’ammontare dell’intera plusvalenza, non decurtata dalla tassazione, sia per la Fondiaria, che proprio in forza dei rapporti con la società controllata era interessata alla situazione economica della stessa sotto il profilo del diminuito valore della sua partecipazione e dell’obbligo di ripianare la perdita per la parte di sua competenza".

Tanto puntualizzato e sottolineato, altresì, che la documentazione in atti risultava ancora più carente per quanto riguardava la prova della necessaria partecipazione della Groupama all’accordo simulatorio, la Commissione Regionale escludeva infine l’applicabilità del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, e L. n. 408 del 1990, art. 10, nonchè la violazione degli artt. 1343, 1344 e 1345 e la conseguente nullità dell’operazione che, in ogni caso, non avrebbe permesso di riqualificarla, riconducendone gli effetti alla Fondiaria "anzichè al contraente che compar(iva) negli atti".

Per queste ragioni, rigettava l’appello con sentenza che il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno impugnato con quattro motivi.

La Fondiaria – SAI ha resistito con controricorso, impugnando a sua volta in via incidentale con due motivi.

Riuniti preliminarmente i due ricorsi, perchè proposti contro la medesima sentenza, rileva il Collegio che con il primo motivo, le ricorrenti principali hanno lamentato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, in quanto se la Commissione Regionale avesse fatto buon governo della giurisprudenza di legittimità ed avesse adeguatamente valutato le modalità di effettuazione delle operazioni, non avrebbe mancato di ricondurre la fattispecie all’ipotesi prevista dall’art. 37, in forza del quale sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona.

In considerazione della loro intima connessione, tale censura va esaminata congiuntamente al secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale la Fondiaria – SAI ha lamentato la violazione dell’art. 7 cit. T.U.I.R. e art. 2909 c.c., sostenendo che la Commissione Regionale avrebbe dovuto estendere al 1991 il giudicato formatosi per l’anno 1990. Occorre, dunque, innanzitutto accertare se l’accertamento della natura effettiva dei negozi stipulati nel 1990 non imponga di riconoscere analogo carattere anche a quelli posti in essere nel 1991 e, soltanto in caso di risposta negativa al quesito, passare poi a verificare se la sentenza impugnata abbia dato un’interpretazione inesatta degli eventi.

Ciò posto, devesi rilevare che pur essendosi certamente trattato di un’operazione unitaria, la esecuzione della stessa secondo moduli e con l’intervento di società diverse, non consente di ricondurre i due esercizi all’interno di un’identica situazione comune, nulla impedendo in tesi che alla reale volizione degli atti del 1990 si contrapponga, invece, la mera apparenza di quelli del 1991, ovverosia che le parti abbiano concluso per davvero i primi e solamente simulato i secondi. Dovendosi per questo negare efficacia vincolante al giudicato relativo all’anno 1990 (v., in tal senso, C. Cass. SU 2006/13916 e le altre pronunce che ad essa si sono conformate), rimane unicamente da aggiungere che per quanto riguarda il 1991, la Commissione Regionale ha escluso la simulazione sulla base di un ragionamento ampio e coerente che non può essere sindacato in questa sede anche perchè supportato dalla non trascurabile circostanza che la società controllata si è concretamente giovata della plusvalenza conseguita dalla vendita, acquisendola definitivamente mediante la sua utilizzazione a copertura delle perdite di bilancio.

Il primo motivo del ricorso principale va pertanto rigettato al pari del primo motivo di quello incidentale.

Passando all’esame del secondo motivo del ricorso principale, devesi rilevare che con esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di abuso del diritto, nonchè la carenza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto accogliere comunque l’appello dell’Ufficio, riconoscendo che anche se non simulate, le operazioni in questione non avevano avuto alcun altro apprezzabile scopo se non quello di conseguire un risparmio dell’imposta, cosicchè non avrebbero potuto essergli opposte perchè frutto di un evidente abuso del diritto.

Così riassunta la doglianza, di cui la controricorrente ha eccepito l’infondatezza e, prima ancora, la novità rispetto al contenuto dell’accertamento e delle difese svolte dall’Ufficio in primo grado, giova rammentare che a seguito di un lungo cammino, percorso anche alla luce dei contributi della dottrina e delle pronunce della Corte di Giustizia CE, costituisce oramai giurisprudenza consolidata quella secondo cui nel nostro ordinamento vige un principio generale in forza del quale il contribuente non può trarre indebiti vantaggi dall’uso distorto di strumenti giuridici che pur non contrastando di per se stessi con alcuna specifica disposizione, siano stati posti in essere al solo o principale scopo di contenere il debito tributario.

Trattandosi di principio comune anche all’ordinamento Europeo, preesistente alla emanazione delle singole leggi antielusive ed implicitamente invocato con l’attribuzione stessa del reddito al beneficiario della elusione, questa Suprema Corte ne ha conseguentemente affermato la deducibilità per la prima volta in cassazione, nonchè l’applicabilità anche a fattispecie realizzatesi prima dell’introduzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, o ad esso non riconducibili, sempre che, ben s’intende, ricorressero gli estremi dell’abuso del diritto e, cioè, del compimento di atti privi di apprezzabili ragioni economiche ed essenzialmente diretti a ridurre il carico fiscale (v., fra le altre in tal senso, C. Cass. 2006/21221, 2008/10257, 2008/30055, 2008/30057, 2009/14651 e 2010/20029). In linea con tale indirizzo, che il Collegio condivide e ribadisce, può pertanto escludersi la novità del secondo motivo e procedere senz’altro al suo esame, a proposito del quale giova ulteriormente premettere che quello sugli scopi ed i vantaggi concretamente perseguiti è un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito che deve, però, provvedervi senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico.

Nella fattispecie in esame, la Commissione Regionale non ha ritenuto applicabili le singole norme antielusive, nè si è posta il problema della esistenza di un generale divieto dell’abuso del diritto e, probabilmente anche per questo, non ha dato una risposta adeguata sul punto che, in realtà, costituiva il nodo centrale della controversia, in quanto pur avendo dapprima asserito che il risparmio fiscale era stato il vero scopo della Fondiaria e, dunque, la finalità essenziale dell’operazione (avendo l’appellata il controllo assoluto della Monte Albano), ha poi stemperato tale conclusione, affermando che la serie negoziale aveva comunque avuto delle valide ragioni economiche in considerazione dei vantaggi derivati ad entrambe le società dalla copertura delle perdite della controllata.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato, altresì, che la Commissione Regionale ha ravvisato nella copertura delle perdite un’autonoma ragione anzichè una semplice modalità attuativa di un piano elusivo senza nemmeno accertare, anche alla luce della data della sua costituzione e degli atti posti in essere prima e dopo l’operazione di cui si discute, se la Monte Albano fosse una società realmente operativa o soltanto un "docile strumento" della Fondiaria e se le sue perdite fossero riconducibili ad una vera attività d’impresa o trovassero la loro genesi all’interno della vicenda in questione, il secondo motivo del ricorso dev’essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rimessione degli atti, per un nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

la Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale e di quello incidentale, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiarati assorbiti gli altri nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.