Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-04-2012, n. 6112 Indennità di anzianità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di R.L., proposta nei confronti della società ENEL -di cui era stato dipendente-, avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di fine rapporto con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, della retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario prestato con continuità e la corresponsione delle quattro mensilità aggiuntive di cui all’art. 43 del CCNL di categoria 21 febbraio 1989.

La Corte del merito poneva base del decisum, innanzitutto, il rilievo secondo il quale non essendovi, nell’atto sottoscritto in data 3 aprile 2002, alcun specifico riferimento, in relazione all’indennità di anzianità, alle singole voci retributive, su cui sarebbe intervenuto il confronto inter partes, doveva escludersi che il R., nel riconoscere che l’importo corrisposto era comprensivo di quanto dovuto a titolo di riliquidazione dell’indennità di anzianità, avesse avuto una chiara consapevolezza del proprio diritto all’inserimento nella relativa base di calcolo del compenso per lavoro straordinario.

Nè, secondo la predetta Corte, l’indicazione di un importo complessivamente determinato, in assenza di una specificazione delle singole componenti e dei criteri di calcolo, aveva consentito al lavoratore di rendersi conto se le mensilità aggiuntive erano state realmente computate, cosicchè la dichiarazione che l’importo corrisposto era comprensivo di queste costituiva una mera dichiarazione di scienza o di opinione.

Ad analoga conclusione, asseriva, poi, la Corte del merito, doveva pervenirsi in ordine alla dichiarazione di quietanza sottoscritta in data 27 maggio 2002 avente analogo contenuto.

D’altro canto, precisava la Corte territoriale,agli atti in parola non poteva attribuirsi valore di transazione non risultando da detti documenti alcuna prova della reciprocità delle concessioni.

Tali atti, concludeva sul punto la Corte di appello, non potevano, quindi, ascriversi alle fattispecie per le quali l’art. 2113 c.c., esige l’impugnazione nel termine semestrale. Neppure, secondo la Corte del merito, poteva ritenersi fondato l’assunto della società ENEL secondo il quale, difettando il requisito delle dimissioni, non spettavano le quattro mensilità aggiuntive. Infatti, per la Corte territoriale, il tenore letterale dell’atto del 3 aprile 2002, con il quale il lavoratore aveva dato atto di rassegnare, con separata dichiarazione, le proprie dimissioni, non consentiva di ritenere che le parti avessero voluto risolvere il rapporto per mutuo consenso.

Avverso questa sentenza la società ENEL ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la nullità della procura apposta a margine della memoria ex art. 378 c.p.c., depositata per R. L. con la quale risulta conferito mandato "nel presente grado del giudizio pendente innanzi la Suprema Corte di Cassazione" all’avv.to Stefano Ceraci in sostituzione del precedente procuratore Giovanni Pomar.

Infatti è giurisprudenza di questa Corte che nel giudizio di cassazione il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. – secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso – si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data – quale è il presente – se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, comma 2 (vecchio testo) (V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7241, Cass. 28 luglio 2010 n. 17604 e Cass. 2 febbraio 2012 n. 4476).

Con la prima censura la società ricorrente, deducendo violazione dell’art. 1321 c.c., art. 1325 c.c., n. 1, artt. 1362, 1367 e 2113 c.c., sostiene che l’atto del 3 aprile 2002 è convenzione alla quale non è applicabile la giurisprudenza formatasi in materia di quietanze a saldo e denuncia che la Corte del merito, nell’interpretare detto atto, ha violato la regola dell’interpretazione letterale e di quella sistematica, avendo considerato solo la proposizione abdicativa contenuta nella clausola n. 3. Nè, aggiunge la società ricorrente, risulta rispettato l’art. 1367 c.c., a mente del quale le clausole comunque debbono interpretarsi nel senso in cui possano avere un qualche effetto.

Con la seconda censura la società, allegando vizio di motivazione, assume l’inutilità del rilievo secondo il quale non è possibile riconoscere agli atti di cui trattasi natura transattiva per la mancanza di reciproche concessioni e tanto in considerazione che la rinuncia è equiparabile per legge alla transazione. Denuncia, poi, che la Corte del merito ritiene generica la dichiarazione abdicativa nonostante le poste, per cui è causa, erano specificamente indicate nel corpo dell’atto. Nè la Corte del merito, secondo la società, spiega perchè un atto bilaterale, intervenuto per disciplinare la risoluzione anticipata del rapporto, debba ricevere lo stesso trattamento di un atto giuridico in senso stretto avente natura dichiarativa.

Con il terzo motivo la società, deducendo violazione degli artt. 1321, 1372, 2118 c.c. e art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione, prospetta che la Corte del merito, nel riconoscere la spettanza delle quattro mensilità aggiuntive ex art. 42, comma 9, del CCNL 21 febbraio 1989, ha erroneamente ritenuto che il rapporto di lavoro si fosse risolto per dimissioni e non per mutuo consenso limitandosi ad una interpretazione letterale dell’atto del 3 aprile 2002 non considerando che l’estinzione del rapporto consegue ad un articolato negoziato.

I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico e giuridico vanno tratti unitariamente, sono infondati.

In via preliminare ritiene il Collegio di dover precisare che le critiche articolate dalla società attengono esclusivamente alìinterpretazione dell’atto del 3 aprile 2002, come confermato dalla circostanza che solo per questo documento, nel ricorso, si da atto, ex art. 369 c.p.c., n. 4, del deposito dello stesso e solo di tale documento vi è nel ricorso, in adempimento all’onere di autosufficienza, la relativa trascrizione.

E’ utile, inoltre, premettere che in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg., ed in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (V. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178).

Tanto premesso rileva il Collegio che l’interpretazione fornita dalla Corte di appello dell’atto in questione è conforme ai canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., e segg., ed è sorretta da coerente ed adeguata motivazione. Al riguardo è necessario prendere le mosse dalla struttura del documento in parola che risulta composto da una premessa e da una serie di clausole. La premessa contiene sei punti contrassegnati ciascuno con una lettera dell’alfabeto dove il punto a) attiene all’intenzione del lavoratore di presentare le proprie dimissioni, i punti b) e c) riguardano la presa d’atto da parte del lavoratore di essersi confrontato con la società su tutte le competenze connesse alla rapporto di lavoro ed alla sua cessazione; il punto d) è relativo al rispetto da parte della società, per quanto concerne le spettanze a vario titolo connesse la rapporto di lavoro, alle norme legali e contrattuali; il punto e) si riferisce al previsto incentivo nel caso di dimissioni ed il punto F) attiene alla circostanza dell’avvenuta presentazione da parte del lavoratore, con separata dichiarazione, delle predette dimissioni.

Le clausole sono tre: la prima è relativa all’impegno da parte della società relativamente alla corresponsione di una somma di danaro una tantum; la seconda riguarda la dichiarazione satisfattoria del lavoratore per ogni sua spettanza connessa al rapporto di lavoro ed alla sua cessazione con espresso riconoscimento che l’importo corrisposto è comprensivo di quanto dovuto a titolo,e di riliquidazione dell’indennità di anzianità al 31.05. 1992, e mensilità aggiuntive ex art. 43 CCNL; la terza attiene alla rinuncia – anche in via transattivi – da parte del lavoratore "a fronte di della corresponsione delle somme di cui al punto 1)" "ad ogni ulteriore pretesa, azione, ragione, nessuna esclusa, in relazione al pregresso rapporto lavorativo".

Orbene la Corte del merito ha ritenuto,facendo corretta in applicazione dei criteri di cui all’art. 1362 c.c., e segg., che a tale atto non può riconoscersi, ex art. 2113 c.c., valore di rinuncia in quanto, nonostante la premessa fa riferimento al confronto con la società circa l’applicazione ed interpretazione delle disposizioni legali e contrattuali relative alle competenze connesse al rapporto di lavoro, non viene formulato alcun riferimento specifico, in relazione all’indennità di anzianità, alle singole voci retributive su cui sarebbe avvenuto il confronto tra le parti e, quindi, l’accettazione, cosicchè deve escludersi che il lavoratore, nel riconoscere che l’importo corrisposto era comprensivo di quanto dovuto anche a titolo di riliquidazione dell’indennità di anzianità, aveva avuto chiara consapevolezza del proprio diritto all’inserimento nella base di calcolo della medesima del compenso per lavoro straordinario. D’altra parte, argomenta la Corte del merito, l’indicazione di un importo complessivamente determinato senza una specifica indicazione delle singole componenti e dei criteri di calcolo non consentiva al lavoratore di rendersi conto se le mensilità aggiuntive fossero state realmente computate, cosicchè il riconoscimento che l’importo corrisposto fosse realmente comprensivo di queste costituiva una mera dichiarazione di scienza o di opinione.

Quella testè riportata costituisce secondo questa Corte una interpretazione rispettosa dei canoni di cui all’art. 1362 c.c., e segg., e dell’art. 2113 c.c..

Sotto il primo profilo rivela, ai fini di cui trattasi, che la Corte del merito ha tenuto conto non solo della tenore letterale del documento, ma anche della portata complessiva dello stesso mettendo in correlazione le varie clausole dell’atto per individuare la concreta volontà ivi espressa. Le argomentazioni poste a sostegno della esegesi in esame, del resto, non sono contraddittorie ovvero inadeguate essendo le stesse concatenate da stretta e persuasiva logica. D’altra parte non è illogico affermare che, a fronte dell’indicazione di un importo complessivo corrisposto una tantum,il lavoratore non poteva avere la piena cognizione della specifica imputazione di tale somma alle varie competenze spettanti in relazione alla risoluzione del rapporto sì da poter manifestare consapevolmente una volontà abdicativa rispetto alle stesse.

Sotto il secondo profilo merita di essere annotato che la sentenza impugnata si fonda su principio di questa Corte, pienamente condiviso dal Collegio, secondo il quale la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;

infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato (Cass. 17 maggio 2006 n. 11536 e Cass. 1 giugno 2004 n. 10537).

Nè rileva, ai fini della controversia in esame, la tipologia dell’atto nel quale può essere contenuta una volontà abdicativa, in quanto sia esso unilaterale o bilaterale occorre, pur sempre, la piena consapevolezza da parte del rinunciante dello specifico diritto che viene dismesso.

Altrettanto corretta giuridicamente e sorretta da adeguata e coerente motivazione è la sentenza impugnata circa l’interpretazione dell’atto in esame per quanto attiene, ai fini della spettanza delle mensilità aggiuntive di cui all’art. 43, comma 9 n. 4, del CCNL 21 febbraio 1989, la modalità di risoluzione del rapporto di lavoro.

Atteso, infatti, il tenore letterale dell’atto, con il quale il lavoratore al punto f) "rassegna, con separata dichiarazione, le proprie dimissioni" ed al precedente punto a) della premessa in cui il R. manifesta la propria intenzione "di dimettersi a fronte di una considerazione agevolativa del proprio esodo", è da reputarsi immune dai denunciati vizi l’assunto della Corte di Appello secondo il quale, in base a siffatto documento, deve ritenersi che il rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni del lavoratore.

Infatti il tenore letterale delle espressioni utilizzate nel documento sub punto f) correlato alla manifestata volontà del lavoratore di dimettersi di cui al punto a) conferma la correttezza, ex art. 1362 c.c., e segg., della esegesi fornita dalla Corte di Appello che sul punto è supportata, altresì, da idonea argomentazione.

Del resto, per sottrarsì al sindacato di legittimità, vale la pena di ribadire,non è necessario che l’interpretazione operata dal giudice sia l’unica possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (V. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178).

Sulla base delle esposte considerazioni, che assorbono ogni ulteriore critica, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-12-2011, n. 6693

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto da A. s.r.l. avverso gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del "Servizio di vigilanza armata presso le sedi del Consiglio Regionale del Molise", indetta con il bando dell’11 novembre 2009 e culminata nell’aggiudicazione in favore della A. T. s.r.l.

L’appellante A. s.r.l. contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum di prime cure.

Resistono la stazione appaltante e la società aggiudicataria.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 2 dicembre 2011 la causa è stata trattenuta dalla decisione.

2. L’appello è infondato.

2.1. Con un primo gruppo di censure la parte appellante deduce che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in ragione del mancato possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione della componente del servizio avente ad oggetto l’installazione e la gestione di sistemi di videosorveglianza. L’appellante, muovendo dall’assunto secondo cui dette attività rientrerebbero nell’oggetto dell’appalto, censura, in particolare, il mancato possesso,da parte della A. T. S. s.r.l., delle abilitazioni necessarie ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante il regolamento per l’installazione degli impianti all’interno di edifici, nonché l’assenza della figura del direttore tecnico, parimenti indefettibile ai sensi della medesima normativa. Muovendo dalla stessa premessa ricostruttiva, deduce, ancora, la violazione del divieto di subappalto integrata con il non consentito affidamento a una terza ditta (G. S. s.r.l.) proprio delle attività relative all’ installazione e alla gestione di sistemi di videosorveglianza.

I motivi sono infondati in quanto fanno perno sul non corretto assunto della ricomprensione, nell’oggetto dell’ affidamento, delle attività relative alla realizzazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

L’analisi della disciplina di gara consente di percepire con nettezza che la procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di vigilanza armata, oggetto rispetto al quale le attività concernenti la dotazione impiantistica assumono una caratterizzazione meramente strumentale rimessa all’autonomia organizzativa dell’impresa. La procedura è, infatti, finalizzata alla stipulazione di un contratto di appalto relativo alla vigilanza armata assistita da sistemi di sicurezza mentre l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza afferisce alla dotazione necessaria ai fini dell’erogazione della prestazione.

In particolare, il bando di gara, alla Sezione II punto 1.5, individua quale oggetto dell’appalto il "servizio di vigilanza armata nelle sedi del Consiglio Regionale".

Il disciplinare di gara (art. 1) ed il capitolato speciale (art. 1) confermano, dal canto loro, che il servizio messo a gara consiste nella vigilanza armata degli immobili e delle loro aree di pertinenza, mediante personale armato assistito da sistemi di sicurezza.

La rilevanza strumentale delle attività relative all’installazione ed alla manutenzione degli impianti in parola è arguibile anche dall’art. 5 del capitolato speciale, recante "materiali e attrezzature", ove si stabilisce che, al fine di consentire la vigilanza armata assistita da sistemi di sicurezza, che l’istituto assicura "l’impiego di strumenti e attrezzature idonee per garantire la perfetta esecuzione del servizio". Viene in tal guisa affermato il dato oggettivo dell”esistenza dei sistemi di sicurezza e della necessità che la vigilanza sia svolta utilizzando gli stessi nell’ambito di un appalto che non ha per oggetto l’installazione e la manutenzione di questi sistemi.

La non correttezza della premessa posta a sostegno del gravame conduce alla confutazione di tutti precipitati sviluppati in sede di articolazione delle singole censure.

Quanto ai requisiti di ammissione, il requisito, di cui all’art. 4 lett. b), del disciplinare di gara, dell’iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio per attività attinente a quella oggetto dell’appalto, è soddisfatto dall’aggiudicataria in virtù dell’ all’iscrizione con un oggetto sociale comprendente i servizi di vigilanza armata, i servizi di sicurezza in genere e l’utilizzo di impiantivideo a circuito chiuso, controllati tramite operatori. Detta iscrizione, accompagnata dalla titolarità della licenza prefettizia ex art. 134 del RD n. 773/1931, consente lo svolgimento integrale delle attività oggetto della procedura di affidamento.

Del pari, non risulta necessaria, in rapporto all’oggetto ora enucleato del contratto, la presenza, nell’organizzazione dell’impresa appaltatrice, della figura di un direttore tecnico, posto che detta figura è prescritta dal DM 22 gennaio 2008 n. 37 per l’attività di installazione e manutenzione degli impianti non già per la gestione degli stessi ai fini dell’erogazione di una diversa prestazione contrattuale.

La corretta delimitazione dell’oggetto dell’affidamento porta, infine, a condividere l’affermazione del Primo Giudice secondo cui l’ acquisto di detti impianti da una società partecipata costituisce semplice fornitura e non subappalto. Si ha, infatti, subappalto quando la ditta appaltatrice demanda ad altro soggetto l’esecuzione di attività rientranti nell’appalto stesso, non già quando il soggetto si rifornisce di beni prodotti da altra azienda. Per le stesse ragioni non viee in rilievo un avvalimento mascherato in spregio alle regole poste ed ai limiti sanciti dall’art. 49 del codice dei contratti pubblici

2.2. A confutazione delle ultori censure si deve osservare che:

a) il rispetto della clausola contrattuale sul mantenimento dei livelli occupazionali (art. 11 punto 4 del capitolato) afferisce alla fase dell’esecuzione del contratto e non a quella, che in questa sede viene in rilievo, della procedura di scelta del contraente, e segnatamente della giustificazione dell’offerta;

b) la valutazione svolta dalla commissione di gara in ordine ai servizi aggiuntivi offerti dalla ditta controinteressata non risulta affetta da profili di illogicità apprezzabili in sede giurisdizionale;

c) è, infine, immune dai dedotti vizi di illogicità e difetto di motivazione la formulazione del giudizio di anomalia, esplicazione paradigmatica di discrezionalità tecnica, nel corso del quale sono state favorevolmente delibate le plausibili indicazioni fornite dalla controinteressata in merito alla possibilità di realizzare economie capaci di abbattere dei costi del lavoro dipendente mediante le agevolazioni contributive e fiscali di cui essa gode.

3. L’appello va, in definitiva, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida nella misura di 8,000//00 (ottomila//00) euro, da corrispondere in parti eguali alla Regione Molise ad alla A. Taricone Sicireurezza s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10318 Assicurazione della responsabilità civile

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Svolgimento del processo

B.R. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha accolto solo parzialmente il suo appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il convenuto M.N. esclusivo responsabile dell’investimento avvenuto in (OMISSIS) condannandolo, in solido con la sua assicuratrice SAI, al risarcimento dei danni in misura, tuttavia, inferiore a quanto richiesto dall’attrice.

La Fondiaria-SAI resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Il ricorso verte unicamente sulla liquidazione dei danni, determinati, nella sentenza di primo grado, in complessivi Euro 40.903,38, oltre rivalutazione dal fatto al soddisfo, e, nella sentenza di secondo grado, nella ulteriore somma di Euro 1.450,13.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la liquidazione del danno derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica sia ricompresa nel cosiddetto danno biologico.

2.1.- Il primo motivo è infondato. Questa Corte ha infatti affermato che, nella nozione di danno biologico, rientrano tutte le ipotesi di danno non reddituale, ivi compresi i danni derivanti da riduzione della capacità lavorativa generica (Cass. n. 12247 del 25 maggio 2007 e Cass. n. 15859 del 15 dicembre 2000).

3.- Con il secondo motivo, sotto i profili della nullità della sentenza e del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5), la ricorrente si duole della mancata liquidazione del danno patrimoniale dovuto alla circostanza che, a seguito dell’evento, essa non fu più in grado di attendere alle mansioni di casalinga.

3.1.- Il secondo motivo è inammissibile quanto alla nullità della sentenza, essendo in realtà dedotto, nella prospettazione della ricorrente, solo un vizio di motivazione e cioè una discrasia tra motivazione e risultanze istruttorie.

3.2.- Il vizio di motivazione non sussiste, essendo congrua la motivazione della Corte di appello, che ha osservato che nè l’appellante B. nè la testimone D.R.R. (domestica) hanno specificato "quale fosse la grandezza della casa, dove doveva essere espletato il servizio domestico, nè il numero dei componenti della famiglia dell’appellante, nè la quantità delle ore di lavoro prestate giornalmente presso l’attrice, elementi tutti che avrebbero consentito al giudicante di valutare, in assenza di documentazione scritta in relazione al salario che si assume versato, l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali circa l’ammontare de salario solo oralmente dichiarato e la effettiva necessità della B. (…) di ricorrere all’opera di una collaboratrice per il disbrigo delle faccende domestiche".

4.- Il ricorso va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte ridetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 5 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2012) 11-09-2012, n. 34555

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Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 20 febbraio 2007, con cui il locale Tribunale, in composizione monocratica, aveva condannato M.V.A. alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e alle pene accessorie per il reato di maltrattamenti in danni del figlio M.A. di dieci anni e di C. G., di tredici anni, figlio della convivente Ca.

A..

2. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il suo difensore, che deduce ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, oltre che un palese travisamento dei fatti".
Motivi della decisione

1. Va innanzitutto precisato che, anche dopo le modifiche all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1, lett. b) rimane immutata la natura del sindacato di legittimità e non è ammesso il ricorso per cassazione per travisamento del fatto giacchè permane la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

E’, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (Cass. n. 39048/2007, Rv. 238215, Casavola; n. 33435/2006, Rv. 234364, Battistella).

Il ricorrente che deduce il travisamento di specifici atti del processo deve indicare, a pena di inammissibilità, non soltanto le ragioni per cui il dato travisato inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, ma anche individuare in modo inequivoco e rappresentare in modo specifico gli atti processuali su cui si fonda leva il motivo (Sez. 6, Sentenza n. 9923/2012) Rv. 252349.

2. Tanto premesso, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse del M., che si risolve nella richiesta alla Corte di legittimità di riesaminare gli elementi probatori acquisiti, e particolarmente le prove dichiarative raccolte, come è reso evidente dalla elencazione di una serie di testimonianze riassunte in ricorso, senza indicazione nè del travisato apprezzamento del giudice nè delle decisivita del preteso travisamento sulla decisione adottata dal giudice.

La Corte territoriale ha, peraltro, preso in esame e rigettato, con motivazione giuridicamente corretta e indenne da vizi logici, tutte le doglianze dell’appellante, procedendo alla valutazione sia delle dichiarazioni rese dalla parti offese e dei loro parenti P. e Ca.Gi., sia di quelle dei testi estranei Pa., Co., Q., S., c. e Ce., che riferirono sulle tracce di violenza lasciate sul corpo dei bambini.

4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del Procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

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