Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2013) 24-07-2013, n. 32073

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 15 marzo 2012 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame proposto da F. L., terzo sequestrato, in qualità di legale rappresentante della XXX srl, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro in data 17 febbraio 2012, di un automezzo trattore stradale/motrice Iveco targato (OMISSIS) di proprietà di detta società, nel procedimento nei confronti di B.G. per i reati di cui all’art 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, lett. c) per avere ceduto reiteratamente a diversi soggetti prodotti petroliferi in quantità superiore ai 2.000 Kg ammessi ad aliquota inferiore (cd. gasolio agricolo), destinandoli ad uso industriale e quindi come tali soggetti ad imposta superiore, in tal modo evadendo le accise in riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Il Tribunale aveva confermato la configurabilità dei reati in contestazione.
2. Il difensori del ricorrente, muniti di procura speciale, hanno proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 25 Cost. e art. 8 c.p.p. in quanto la competenza a convalidare il sequestro preventivo in via d’urgenza spettava al G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia, in quanto il reato di sottrazione al pagamento dell’accisa sugli oli minerali si consuma nel luogo di acquisto del carburante con aliquota agevolata; seppure l’eccezione di incompetenza non è stata dedotta in sede di riesame può essere dedotta innanzi al giudice di Cassazione attesa la natura non devolutiva del riesame; 2) Violazione dl D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 44, D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, art. 240 c.p., art. 321 c.p.p., atteso che sono state ritenute sussistenti sia le esigenze preventive connesse al fatto che la libera disponibilità della cosa possa consentire la realizzazione di altri reati, sia la funzionalità del vincolo alla confisca obbligatoria, quando invece il mezzo è un trattore stradale, il quale senza cisterna non è idoneo a trasportare; sul punto l’ordinanza impugnata mancherebbe di motivazione, inoltre non si sarebbe tenuto conto che il mezzo è di proprietà di soggetto estraneo al reato la società XXX e non vi sono elementi per ritenere che sia nell’effettiva disponibilità dell’indagato, per cui manca la motivazione sul periculum in mora, ossia proprio sul collegamento tra il mezzo e l’indagato; 3) Manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata dimostrazione della buona fede della società proprietaria del mezzo;
4) Travisamento del fatto, in quanto il giudice del riesame aveva la prova dal libretto di circolazione che dopo la commissione dei fatti la società XXX aveva acquistato l’automezzo in piena buona fede.
Motivi della decisione
1. Quanto al primo motivo, va osservato che il principio secondo cui non sono proponibili con il ricorso per cassazione questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale (Sez. 3, n. 35889 del 1/7/2008, XXX, Rv. 241271), pertanto la doglianza circa la presunta incompetenza territoriale non è ammissibile in sede di legittimità, in quanto non dedotta in precedenza.
2. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, atteso che non sussiste la lamentata applicazione errata della disciplina del sequestro preventivo in materia di evasione di imposta sui prodotti petroliferi, essendo evidente che il sequestro preventivo è stato disposto non solo per evitare ulteriori reati, ma in vista della confisca del mezzo utilizzato per la perpetrazione del reato, atteso che è principio pacifico che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di contrabbando deve essere sempre disposta dal giudice (cfr. Sez. 3, n. 25887 del 26/5/2010, dep. 7/7/2010, XXX srl, Rv. 248057, ove è stato precisato che ciò deve avvenire anche nel caso di estinzione del reato per prescrizione, proprio in riferimento al reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici, in forza del disposto di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 44), atteso che si tratta di confisca obbligatoria (cfr. Sez. 3, n. 40532 del 12/10/2007, dep. 6/11/2007, XXX, Rv. 237996).
3. Le censure avanzate quanto alla mancanza di motivazione risultano del pari infondate, posto che i giudici hanno fornito motivazione congrua del fumus delicti connesso all’uso diverso del gasolio ad aliquota agevolata, prodotto trasportato proprio con l’automezzo in sequestro ed hanno altresì indicato sinteticamente ma efficacemente le esigenze preventive di cui all’art. 321 c.p.p., commi 1 e 2.
4. Il terzo e quarto motivo di ricorso sono infondati. Va premesso che è principio consolidato quello per cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosi radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o de tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, XXX, Rv. 245093). Nella specie il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato il principio affermato da questa Corte secondo il quale in caso di sequestro di cose pertinenti al reato per le quali sia prevista la confisca obbligatoria, il terzo nel richiedere la restituzione in qualità di proprietario, oltre a provare il titolo di tale proprietà deve fornire la prova dell’estraneità al reato e della buona fede, "intesa come assenza di condizioni in grado di configurare a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illecito del bene" (cfr. Sez. 3, n. 9579 del 17/1/2013, dep. 28/2/2013, XXX, Rv. 254749; Sez. 1, n. 45473 del 25/10/2005, dep. 15/12/2005, XXX, Rv. 233358).
5. E’ pertanto evidente che, in realtà, il ricorrente non mira a dolersi di un travisamento del fatto, ma mira a contestare le argomentazioni che fondano il convincimento del Tribunale, in tal modo incorrendo nel divieto di proposizione del ricorso per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e, in conseguenza, il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013
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Cass. pen., sez. VI 30-04-2008 (10-04-2008), n. 17642 Abuso di ufficio finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto – Reato plurioffensivo – Configurabilità – Privato danneggiato

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FATTO E DIRITTO
Con il decreto in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Lecce ha disposto de plano l’archiviazione del procedimento nei confronti di M.G. e O.D.C.R., iscritto nel registro delle notizie di reato a seguito di denuncia di C. G. per il reato di cui all’art. 323 c.p., rilevando che tale reato non offende il privato, non legittimato a proporre l’opposizione, ma esclusivamente la pubblica amministrazione.
Propongono ricorso per Cassazione personalmente il C. nonchè il suo difensore i quali, con un primo mezzo, deducono la violazione degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p. e dell’art. 323 c.p., perchè il G.i.p. avrebbe archiviato de plano il procedimento senza rilevare alcuna insufficienza o mancanza nella indicazione delle indagini suppletive e cadendo in evidente errore di diritto nell’affermare che il reato di abuso di ufficio non offenderebbe il privato. Con un secondo motivo, chiariscono che il procedimento odierno per abuso di ufficio aveva avuto origine da una denuncia proposta dal C. nei confronti del P.m. e del G.i.p. di Trani, accusati di avere abusivamente archiviato, con provvedimento del 9 novembre 2006, una denuncia per falsa testimonianza in un processo civile nei quale il ricorrente era coinvolto come parte, il cui esito aveva portato al dissesto della sua azienda.
Osserva la Corte che il ricorso merita accoglimento, essendo fondato e rilevante il motivo concernente la offensività del reato di cui all’art. 323 c.p., motivo che ha natura pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni altra questione.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti orientata nel ritenere che il reato di abuso di ufficio commesso in danno di privati (e non finalizzato a concedere un ingiusto vantaggio da parte del pubblico ufficiale) abbia natura plurioffensiva, ledendo l’interesse della pubblica amministrazione ma anche quello del privato che ben può proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato senza rinvio. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l’ulteriore corso.

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Cassazione, sez. III, 17 novembre 2011, n. 42415 Abuso d’ufficio Il silenzio-assenso in caso di condono edilizio è penalmente rilevante solo se la violazione è evidente

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Motivi della decisione

Il Giudice per la udienza preliminare del Tribunale di Lanciano, procedendo a sensi dell’art. 425 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere, perché il fatto non sussiste a carico di S.R. e C.D. per il reato di abuso di atti di ufficio (contestato sotto il profilo che gli imputati – nelle rispettive qualità di dirigente del settore urbanistico e di responsabile del procedimento-avevano illegittimamente accolto una domanda di condono procurando un ingiusto vantaggio al richiedente).

A sostegno della conclusione, il Giudice ha rilevato che gli imputati non avevano emesso alcun provvedimento sulla richiesta di sanatoria essendosi limitati a determinare le somme dovute per il condono. Inoltre, tale istanza (con la quale si chiedeva di legittimare la realizzazione di una pavimentazione in asfalto di terreno agricolo per l’utilizzo dell’area a parcheggio e servizio di pompa erogatrice di gasolio ad uso privato) era accoglibile; ciò in quanto l’art.32 c.27 legge 269/2003 non vieta modifiche di destinazione di uso in zone vincolate solo dallo strumento urbanistico locale. Il Giudice ha concluso osservando che le prove acquisite non erano modificabili in un eventuale dibattimento.

Per l’annullamento della sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Dopo avere puntualizzato la regola di giudizio che deve guidare il magistrato nell’emettere una sentenza ex art.425 c.p.p. e puntualizzato l’iter amministrativo che è alla base del processo, rileva:

– che è inconferente la mancata adozione di un formale atto da parte del Comune perché il condono si perfeziona tacitamente per il silenzio assenso dopo la determinazione della somma dovuta, il suo pagamento ed il passaggio del tempo;

– che la sanatoria non era ammissibile perché l’opera non era conforme agli strumenti urbanistici generali in vigore nel territorio. Le censure sono meritevoli di accoglimento.

In tema di condono, il silenzio assenso ex art.32 c. 37 legge 269/2003, si forma, sempre che sussistano i requisiti normativamente richiesti per ottenere la sanatoria, in seguito: al pagamento integrale della oblazione,al versamento degli oneri accessori, al perfezionamento delle altre condizioni inserite dalla norma uniti al decorso del termine di anni due dalla presentazione della domanda senza l’adozione di provvedimenti negativi da parte del Comune. Se mancano i requisiti per un provvedimento esplicito di sanatoria, non è praticabile quello implicito con il silenzio – accoglimento. Nella ipotesi in esame, è vero che gli imputati non hanno rilasciato alcun atto formale, ma hanno posto in essere un tassello della sequela procedimentale che avrebbe potuto sfociale – nel caso in cui nessuno avesse rilevato la illegittimità – in una indebita sanatoria di opere, all’evidenza, non condonabili perché non concernevano manufatti ad uso abitativo.

Ora gli imputati, persone per la loro qualifica lavorativa esperte nel settore edilizio, avrebbero dovuto ictu oculi rilevare che mancavano i requisiti per la sanatoria e che la relativa domanda era da respingere; di conseguenza, il loro comportamento, posto in essere in violazione di legge, faceva sorgere, quanto meno, un qualificato sospetto e poteva costituire un indizio significativo del fine di fare conseguire un indebito vantaggio patrimoniale del richiedente la sanatoria; tale aspetto della situazione non è stato esaminato nell’erroneo presupposto che l’intervento fosse condonabile. Pertanto, merita un nuovo esame la conclusione del Giudice secondo il quale le emergenze acquisite non potevano essere consolidate nell’ulteriore corso di giustizia e che il caso non richiedeva l’approfondimento ed il vaglio della fase dibattimentale.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lanciano.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 25-01-2011, n. 2335 Infortunio sul lavoro

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza emessa il 16/10/08, dichiarava D.S. e D.M.A., colpevoli dei reati di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 679 e 389; L. n. 1034 del 1970, art. 16 (come contestati in atti) e li condannava alla pena complessiva di Euro 1.300,00 di ammenda ciascuno.

Gli interessati proponevano distinti atti di Appello – qualificati ricorsi per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, – deducendo censure varie.

In particolare D.S. esponeva, sostanzialmente, che era estraneo ai fatti in esame.

D.M.A., a sua volta, esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati;

2. che, comunque, era illegittima la confisca del carburante in sequestro.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 14/12/010, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

I ricorsi sono parzialmente fondati nei termini di cui in motivazione.

Per quanto attiene alla sussistenza della responsabilità penale degli imputati in ordine ai reati di cui all’art. 679 c.p., D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 36 e 37 (capo A) della rubrica), il Tribunale di Torre Annunziata ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare, il giudice di merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, ha accertato che D. S. (quale gestore del parcheggio sito in (OMISSIS) e D.M.A., quali titolari della omonima ditta di Autotrasporti – nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti, – detenevano, in concorso tra loro, nel predetto parcheggio un serbatoio, munito di colonnina e pistola erogativa, con capacità di litri 5.000 e contenente litri 1.100 di carburante di tipo gasolio; il tutto senza la preventiva richiesta di collaudo ai Vigili del Fuoco e senza effettuare la prescritta denuncia alla competente Autorità di PS. Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati al capo A) della rubrica.

Le censure dedotte al riguardo nel ricorso sono infondate, perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Sono, altresì, errate in diritto, poichè anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 – che ha abrogato il D.P.R. n. 547 del 1955 – la fattispecie criminosa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 36 e 37 è tuttora rilevante penalmente, poichè è stata riprodotta e prevista dal D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 16, norma quest’ultima richiamata dall’art. 46 (prevenzione incendi) del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 (conforme Cass. Sez. 3^ Sent. 16313/09 del 17/04/09, che ha trattato in modo esaustivo la materia de qua).

Sono fondate, invece le censure relative al reato di cui al D.L. n. 745 del 1970, art. 16 (capo B)).

Invero, il Tribunale – in relazione a tale imputazione – si è limitato ad accertare che era stato installato nel parcheggio (da parte degli attuali ricorrenti) un serbatoio munito di colonna e pistola erogatrice con conseguente distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione, senza la prescritta concessione.

Il Tribunale, tuttavia, non ha accertato se l’erogazione era effettuata esclusivamente per gli automezzi in dotazione dell’azienda titolare del parcheggio, oppure anche nei confronti dei terzi utenti del parcheggio. Trattasi di accertamento necessario ai fini della sussistenza dell’elemento obiettivo del reato de quo.

All’uopo va ribadito ed affermato che – ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 745 del 1970, art. 16, comma 4, (convenite in L. n. 1034 del 1970) e D.L. n. 82 del 1993, art. 5, comma 3, (convertito in L. n. 162 del 1993, normativa tuttora in vigore) – l’installazione e gestione degli impianti per l’erogazione di carburante all’interno di imprese, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente all’esercizio dell’impresa, è sottoposta a semplice autorizzazione da rilasciarsi rispettivamente dal prefetto ovvero dalla Regione territorialmente competenti. Detta autorizzazione, tuttavia, deve contenere il divieto di cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito. La fornitura, pertanto, a soggetti diversi da quelli contemplati nel provvedimento integra la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 745 del 1970, art. 16, comma 4, essendo necessaria la concessione prevista dalla disciplina normativa (conforme Cass. Sez. 3^ Sent. n. 22737 del 18/03/04, che ha trattato esaustivamente la materia de qua).

Parimenti va accolta la censura relativa alla confisca del gasolio in sequestro per carenza di motivazione. Il Tribunale, invero, non ha indicato con precisione le ragioni giuridiche poste a base del provvedimento. Il giudice di merito si è limitato ad esporre ragioni di opportunità che consigliavano di prelevare il carburante del serbatoio de quo sino a quando non fosse effettuato il collaudo da parte dei VVFF e non fosse stato rilasciato il certificato di prevenzione. Sono ragioni che attengono, tutt’al più, al mantenimento del sequestro del carburante in altro sito, ma non sono di per sè sole idonee a legittimare la confisca del gasolio;

confisca che va invece individuata in precise norme giuridiche, pertinenti alla materia de qua.

Va annullata, pertanto, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nei termini come sopra esposti, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata limitatamente alla imputazione di cui al D.L. n. 745 del 1970, art. 16 convertito in L. n. 1034 del 1970 ed alla misura della confisca.

Rigetta nel resto il ricorso.

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