Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 6342 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

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Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 18 aprile 2007 la Corte d’appello di Catanzaro condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di A.G. della somma di Euro 15.000,00 oltre interessi legali e spese di giudizio, a titolo di equa riparazione ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole del processo da lui promosso nei confronti del Ministero della Difesa dinanzi alla Corte dei conti, con atto depositato il 21 gennaio 1977, per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato: processo, definito con sentenza di rigetto 9 marzo 2006.

Motivava che il ritardo addebitabile all’autorità procedente rispetto al termine ragionevole triennale era stato di 26 anni e che l’entità dell’indennizzo del danno non patrimoniale doveva essere determinata in conformità con i precedenti giurisprudenziali della Corte europea, tenuto conto della cd. "posta in giuoco".

Avverso il provvedimento, notificato l’1 febbraio 2008, il signor A. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 29 marzo 2008.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non svolgeva attività difensiva.

All’udienza della 9 febbraio 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per omessa produzione entro l’udienza di discussione dell’avviso di ricevimento conclusivo della notificazione dei ricorso a mezzo posta.

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, infatti, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass., sez. 2; 4 Giugno 2010, n. 13639; Caso., sez. 2, 22 Maggio 2002, n. 7503)
P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8656 Società

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

ritenuto che debba essere preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, iniziato in data successiva all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

considerato che il ricorso è fondato su unico motivo con il quale si censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di legge e sotto il profilo del vizio di motivazione per aver escluso la validità della presunzione di distribuzione degli utili in una società a ristretta base azionaria;

ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione,per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente nè la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili nè il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando nè accantonati nè investiti, siano stati distribuiti ai soci (Cass. n. 18640 del 2008). Manca nella sentenza impugnata, da un lato il giusto apprezzamento della presunzione di distribuzione e, dall’altro, la valutazione di una eventuale prova, il cui onere incombe al contribuente, in ordine all’accantonamento degli utili o al reinvestimento dei medesimi;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 10-03-2011, n. 9671 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa l’01/04/010, confermava la sentenza del Tribunale di Livorno, in data 07/04/09, appellata da R.G., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che le ritenute effettuate e non versate all’Erario da parte di R.G., quale sostituto di imposta, erano relative alle retribuzioni erogate nel 2004, epoca precedente alle disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414, che aveva introdotto il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis.

Detta normativa era entrata in vigore l’01/01/05, con conseguente esclusione dei fatti commessi nel (OMISSIS);

2. che andava acquisito per intero il modello 770/05 presentato dal R., al fine di accertare eventuali somme da portare in detrazione; il tutto in relazione all’abbattimento della somma non versata al di sotto della soglia prevista per la punibilità della condotta;

3. che la pena irrogata era eccessiva, non proporzionata all’entità dei fatti ed alla personalità dell’imputato, cui potevano concedersi le attenuanti generiche.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 09/02/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1^ grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare i giudici del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali, hanno accertato che R. G., quale legale rappresentante dell’omonima ditta – nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti – aveva omesso di versare, quale sostituto di imposta, ritenute erariali operate sulle retribuzioni erogate nell’anno 2004 ai propri dipendenti per un ammontare complessivo di Euro 50.731, il tutto nel termine relativo alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2005.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, come introdotto dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutate esaustivamente dalla Corte Territoriale.

Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito. Sono, altresì, errate in diritto.

All’uopo si evidenzia – come si ricava in modo univoco dall’esame della norma di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, comma 1, – che nella fattispecie il termine per effettuare il versamento delle trattenute erariali operate sulle retribuzioni corrisposte dal R. ai propri dipendenti nell’anno 2004, scadeva allo spirare del termine relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2005; epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione legislativa introduttiva del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis.

Parimenti non era necessario acquisire nella sua integralità il mod.

770/05 – relativo alla dichiarazione dei redditi presentata dal R. – sia perchè non rilevante ai fini della decisione, essendo stato già accertato l’esatto ammontare delle somme non versate; sia perchè copia di detto modello 770/05 era già in possesso del R. che ben poteva esibirlo in giudizio.

Quanto alla censura attinente al trattamento sanzionatorio, la Corte Territoriale ha indicato con precisione le ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche ed ossia: a) la misura della pena contenuta nei minimi edittali; b) la pericolosità sociale del R., desumibile dai suoi precedenti penali.

Trattasi di valutazioni di merito, conformi ai parametri di cui agli artt. 133 e 62 bis c.p., non censurabili in sede di legittimità.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da R.G. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-06-2011, n. 13160 Contributi

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oc. Gen. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 633 c.p.c., C.F., dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di tale amministrazione per il rimborso di contributi previdenziali mensili in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa di emergenza successiva al sisma, che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 (OPCM n. 3523 del 29.11.2002 e successive ordinanze di integrazione e di proroga).

Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 1231 del 29.06.2006 respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall’Amministrazione e confermava il provvedimento monitorio, disattendendo le argomentazioni dell’opponente circa l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori privati.

Tale decisione, appellata, dall’Amministrazione, è stata confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 194 del 2008, la quale ha osservato che la sospensione del versamento dei contributi doveva ritenersi applicabile anche alla categoria dei lavoratori pubblici, in quanto colpiti anche essi dal disagio conseguente agli eventi sismici.

La Corte territoriale ha aggiunto che a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006 (convertito nella L. n. 290 del 2006), di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992, in quanto l’OPCM n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002 (convertito nella L. n. 286 del 2002), non oggetto di interpretazione autentica. La stessa Corte ha precisato che la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione per i datori di lavoro.

Contro tale sentenza il Ministero in epigrafe ricorre per cassazione fondato su cinque motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Viene autorizzata da parte del collegio motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento ( D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 2 (convertito nella L. n. 290 del 2006).

Sostiene al riguardo che il giudice di appello ha fatto malgoverno di tale normativa, che, per effetto dell’interpretazione autentica anzidetta di cui al richiamato D.L. n. 263 del 2006, art. 6 si applica nei confronti dei soli datori di lavoro privati, con esclusione dei datori di lavoro pubblici e relativi dipendenti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 225 del 1992, art. 5 in combinato disposto con l’art. 7 dell’OPCM n. 3253 del 29.11.2002 e successive ordinanze.

La norma di interpretazione autentica, ad avviso dell’Amministrazione, trova applicazione anche alle ordinanze contingibili ed urgenti emanate nel quadro del D.L. n. 245 del 2002 ed adottate ai sensi della L. n. 225 del 1992.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002 (convertito nella L. n. 286 del 2002), sostenendo che in modo erroneo il giudice di appello ha affermato che tale normativa prevede un potere autonomo di emettere ordinanze di necessità ed urgenza, laddove la fonte normativa va rinvenuta nella L. n. 225 del 1992.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1189 c.c., rilevando che la sentenza impugnata risulta erronea nella parte in cui ha omesso di considerare l’efficacia liberatoria del versamento dei contributi, effettuato in buona fede dall’Amministrazione all’INPDAP sulla base di apposita circolare di quest’ultimo ente, ed in presenza di acclarata incertezza interpretativa.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, per non avere valutato l’impugnata sentenza il fatto controverso decisivo per il giudizio, ossia se, intervenuto l’obbligo di sospendere il versamento dei contributi previdenziali in base all’OPCM n. 3253 del 2002, tale sospensione si estenda anche alla fase autonoma della trattenuta da parte del datore di lavoro della quota parte spettante al lavoratore.

2. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondati.

La L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 2 prevede che "per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 (deliberazione dello stato di emergenza), si provvede … anche a mezzo di ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico". Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis (convertito nella L. n. 290 del 2006), stabilisce che "la L. n. 225 del 1992 si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati avente sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile".

L’OPCM n. 3253 del 2002, all’art. 7, comma 1, stabilisce che "nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale ed operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico di lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra; i suddetti termini sono stati poi prorogati dall’OPCM n. 3279 del 2003, OPCM n. 3300 del 2003 e OPCM n. 3308 del 2003.

L’anzidetta OPCM n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5); nel preambolo viene richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia alla disciplina e alla definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze della protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’OPCM n. 3253 del 2002 rientra tra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, (convertito nella L. n. 290 del 2006). Ne discende l’applicabilità della norma in questione alla disposizione di cui al ricordato art. 7 dell’Ordinanza in parola e la non incidenza del rilievo secondo cui l’Ordinanza medesima era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, (convertito nella L. n. 290 del 2006), è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva. Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati al datore di lavoro e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla ratio della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali. La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr sentenza n. 325 del 2008),la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro privati. Questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato le emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità di due termini presi a paragone.

3. In conclusione il ricorso merita accoglimento, proprio in relazione a fatto che l’OPCM n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretata alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis (convertito nella L. n. 290 del 2006).

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata dal dipendente.

4. Le incertezze interpretative relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, costituiscono giustificate ragioni per compensare le spese dell’intero processo.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.