Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-03-2011) 13-04-2011, n. 15118 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Il 23 febbraio 2010 la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, ha confermato il decreto del 30 giugno 2009 del Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, che aveva rigettato l’istanza presentata da L.F. per la restituzione della somma di Euro duemila versata a titolo di cauzione, a seguito della cessazione in data 8 aprile 2010 della misura di prevenzione di sorveglianza speciale di P.S., applicata allo stesso con decreto n. 126 del 20 luglio 2005, e ha disposto la confisca della stessa somma con la sua devoluzione alla Cassa delle ammende.

La Corte argomentava la decisione rilevando che L. aveva più volte violato gli obblighi impostigli, ed in particolare era stato denunziato il 25 febbraio 2007 per il reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, in quanto sorpreso dai Carabinieri mentre si recava al posto di lavoro senza aver preventivamente comunicato gli orari della sua prestazione lavorativa e senza l’apposizione dei visti di arrivo e partenza, ed era stato segnalato dai Carabinieri all’Autorità giudiziaria dopo essere stato sorpreso il 14 settembre 2007 in compagnia di pregiudicati.

La deduzione difensiva che L. era stato assolto per gli episodi contestatigli era ritenuta non fondata per avere le pronunce di assoluzione riguardato, alla stregua delle risultanze delle copie delle sentenze prodotte, violazioni commesse il (OMISSIS), diverse da quelle valutate con il decreto di primo grado, commesse il (OMISSIS).

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione personale L.F., che ne chiede l’annullamento, denunciando, con unico motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 3 bis.

Secondo il ricorrente, la Corte ha omesso di rilevare che le quattro sentenze di assoluzione prodotte hanno riguardato i cinque procedimenti indicati nel decreto di primo grado, due dei quali riuniti in unico procedimento definito con sentenza n. 89 del 29 maggio 2009, e che a suo carico non vi erano altri procedimenti pendenti. Le violazioni indicate come risalenti al (OMISSIS) sono, secondo il ricorrente, corrispondenti a quelle (P riportate ai n. 4 e 5 del decreto del Tribunale con l’indicazione delle date (25 agosto 2007 e 14 settembre 2007) delle comunicazioni di reato, e oggetto delle sentenze di assoluzione n. 62/09 e n. 84/09 comprese tra quelle acquisite.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto apparente in ordine alla verifica della sussistenza delle violazioni degli obblighi, imposti con la misura di prevenzione, da parte del L..

Poichè la confisca della cauzione è disposta, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3 bis, comma 6, "in caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione", il giudice deve motivare in merito alla confisca della cauzione con riferimento ai fatti e alla loro gravità, rendendo conto, con argomentazioni congrue e complete, dell’iter logico seguito per ritenere che vi siano state reali violazioni degli obblighi imposti con la misura di prevenzione.

3. Nel caso di specie, la Corte ha limitato la sua analisi al riscontro della non rispondenza delle date delle condotte, indicate come integranti violazioni degli obblighi con la misura applicata, con quelle delle contestazioni le quali è intervenuta assoluzione alla stregua delle sentenze prodotte dalla difesa.

Con tale attività non è stato assolto l’obbligo di giustificazione dei passaggi argomentativi per l’omessa verifica, in concreto, sia delle condotte del L. al fine della valutazione richiesta dalla richiamata norma, sia delle condotte oggetto delle sentenze prodotte e della corrispondenza con le stesse di quelle oggetto di verifica giudiziaria, avuto riguardo ai riferimenti fatti dal primo Giudice alle date delle comunicazioni delle notizie di reato ( (OMISSIS)) e a quelli fatti dal Giudice d’appello alle date di commissione delle violazioni ( (OMISSIS)).

4. L’apparente motivazione configura violazione degli obblighi processuali che attengono alla forma del provvedimento giurisdizionale e integra il vizio di violazione di legge ( L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11), che può essere posto, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, alla base dell’impugnazione con il ricorso per cassazione in tema di misura di prevenzione (Sez. 6, n. del 17/12/2003, dep. 30/03/2004, Criaco, Rv.

229305 Sez. 6, n. del 08/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277;

Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, dep. 24/05/2010, Palermo, Rv.

247514).

5. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che procederà a nuovo esame tenendo presenti i rilievi sopra formulati.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-05-2011, n. 356 Equo indennizzo

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ato in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 20/5/1984, l’ing. Ma.Bu., dirigente dell’Ufficio Provinciale di Palermo ed Agrigento della Motorizzazione Civile decedeva a seguito di un incidente automobilistico verificatosi mentre, a causa del suo lavoro, si recava ad Agrigento.

Con sentenza n. 59 del 5/3/1987, il T.A.R. Sicilia, Palermo (II sezione), riconosceva all’ing. Bu. la dipendenza dell’evento dalla causa di servizio e, per l’effetto, il diritto all’equo indennizzo ed alla pensione privilegiata in capo alla vedova, sig.ra Bo.Ca.

2. Con D.P.R. n. 50 del 15 gennaio 1986 venivano emanate disposizioni integrative delle norme di attuazione relative al trasferimento alla Regione Siciliana degli Uffici della Direzione compartimentale della Motorizzazione Civile, di cui al D.P.R. n. 485 del 6 agosto 1981. Per effetto del suddetto D.P.R. n. 50 del 15 gennaio 1986 veniva riconosciuta la posizione di comando in capo a tutto il personale in servizio presso gli Uffici della M.T.C.T. a decorrere dalla data del D.P.R. n. 485 del 6 agosto 1981.

3. La sig.ra Bo., pertanto, nella qualità di vedova dell’ing. Bu., richiedeva all’Amministrazione Regionale la corresponsione: a) delle somme complessive risultanti dal cumulo delle indennità di comando, comprensive della differenza dei compensi per lavoro straordinario dal 1/9/1981 al 20/5/1984, data del decesso del marito; b) delle somme complessive risultanti dalla differenza sulla liquidazione dell’indennità di fine servizio e dell’equo indennizzo; c) della somma complessiva risultante dall’assegno mensile integrativo previsto dall’art. 9 della L. n. 53/85 dal 20/5/1984 in poi, oltre l’aggiornamento del trattamento pensionistico.

4. La sig.ra Bo., con atto stragiudiziale notificato il 28/3/88, intimava all’Amministrazione l’ottemperanza ai provvedimenti richiesti.

Essendo trascorsi i termini di legge per la formazione del silenzio-rifiuto, la sig.ra Bo. con ricorso giurisdizionale lo impugnava innanzi al T.A.R.S. Palermo.

Con sentenza interlocutoria n. 102/94, il T.A.R. ordinava alla Presidenza della Regione il deposito di documentati chiarimenti relativi alla posizione retributiva e previdenziale dell’ing. Bu. con specifico riferimento alle pretese patrimoniali azionate in giudizio, assegnando termine di sessanta giorni.

Con nota recante protocollo n. 25451 del 2/11/1988, la Presidenza della Regione Siciliana asseriva di non avere alcuna notizia sulla posizione giuridica del sig. Bu., in quanto lo stesso non risultava incluso nel provvedimento interministeriale n. 1274 del 6/11/1986 identificativo del personale comandato, né in nessun altro documento agli atti della suddetta Amministrazione.

5. Il T.A.R. respingeva il ricorso sulla base della circostanza che "il nome del ricorrente non risultava incluso nel decreto del Ministero dei Trasporti, datato 6/11/1986, concernente il personale statale comandato presso la Regione Siciliana a decorrere dalla entrata in vigore del D.P.R. 6 agosto 1981 n. 485 (invocato dalla stessa ricorrente)".

6. Con ricorso del 6/2/1998 la sig.ra Bo.Ca. appellava la sentenza del T.A.R. n. 563/97, rilevando che il Tribunale Amministrativo aveva omesso di considerare che il decreto del Ministro dei Trasporti reca la data del 6.11.1986, per cui era di indubbia evidenza che nello stesso non poteva essere inserito l’ing. Bu. deceduto il (…).

Inoltre, parte ricorrente censurava la sentenza di primo grado per non avere considerato la circostanza decisiva che, con decreto n. 34/II del 3.1.1996, l’Amministrazione regionale aveva attribuito l’assegno integrativo ai sensi del 2° comma dell’art. 9 della L. n. 53/85 come sostituito dall’art. 16 L. n. 11/88, con ciò riconoscendo che effettivamente l’ing. Bu. era comandato presso la Regione dall’1 settembre 1981 al 20 maggio 1984, data del decesso.

7. Con la decisione in epigrafe, questo Consiglio ha accolto l’appello.

Preliminarmente, individuava l’esatta portata del D.P.R. n. 485/81 e del D.P.R. n. 50/86 ed, in particolare, ne accertava l’applicabilità alla vicenda personale dell’ing. Bu.

Statuiva, pertanto, che doveva ritenersi soggetto al suddetto comando non solo tutto il personale in servizio alla data di emanazione del D.P.R. n. 485/81, ma anche tutti coloro che erano entrati in servizio o erano stati trasferiti presso le sedi siciliane della M.T.C.T. nel periodo ricompreso tra la data del 6/8/1981 e quella del 15/1/1986. Quindi, anche l’ing. Ma.Bu. rientrava nell’ambito del personale della M.C.T.C. nei cui confronti operava il comando ex D.P.R. n. 485/81.

Il Collegio riteneva, pertanto, che la posizione di comando acquisita dall’ing. Bu. ex D.P.R. n. 485/81 costituisse presupposto per l’elargizione dell’assegno integrativo ai sensi dell’art. 9, II comma, della L. n. 53/85 – sostituito dall’art. 16 della L. n. 11/88 – riconosciuto con decreto n. 34/II del 3/1/1996 dall’Amministrazione Regionale Siciliana alla vedova, odierna ricorrente.

Conclusivamente, l’appello veniva accolto e, quindi, veniva riconosciuto il diritto della sig.ra Bo., nella qualità di vedova dell’ing. Ma.Bu., al percepimento di tutte le competenze richieste con il ricorso di I grado, di cui sopra al par. 3, con la rivalutazione e gli interessi fino al momento del soddisfo.

8. Le ricorrenti, con atto notificato il 6.2.2004, successivamente con atto di diffida in data 14.3.2006 ed, infine, con nota raccomandata del 15.1.2010, diffidavano l’Amministrazione Regionale a dare esecuzione alla succitata decisione, senza ottenere alcun risultato.

Sennonché, con nota del 3 marzo 2010, prot. n. 328/8, il Dirigente del Servizio gestione giuridica ed economica del personale regionale in quiescenza comunicava che:

– "Dall’esame del fascicolo di pensione integrativa, custodito da questo Servizio, risultano riconosciuti tutti i benefici fino ad oggi dovuti e regolarmente effettuati i relativi pagamenti" – "Con riferimento alle altre pretese avanzate riguardanti l’equo indennizzo, il lavoro straordinario e l’indennità di fine servizio, si ribadisce l’estraneità dello scrivente Servizio alla gestione dei suddetti emolumenti se riferiti, come nel caso in esame, a personale comandato ex L.R. n. 53/85".

– "Al riguardo semmai corre l’obbligo di precisare che la predetta legge regionale, nel disciplinare la materia, parla esclusivamente per il personale cessato dal servizio prima della sua pubblicazione di riconoscimento del trattamento integrativo di pensione (vedasi art. 9 L.R. n. 53/85 sostituito dall’art. 16 L.R. n. 11/88)".

9. Tanto premesso – considerato che con il ricorso in epigrafe, le odierne appellanti avevano chiesto che, in esecuzione della citata decisione n. 290/01 di questo C.G.A., venissero loro corrisposte le somme di cui sopra al par. 3 e che l’Amministrazione regionale intimata affermava, da un lato, di avere corrisposto il dovuto e, dall’altro, di essere estranea alla gestione degli emolumenti concernenti l’equo indennizzo, il lavoro straordinario e l’indennità di fine servizio – il Collegio disponeva che l’Amministrazione regionale – Servizio gestione giuridica ed economica del personale regionale in quiescenza fornisse, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell’ordinanza n. 1535/10, all’uopo emessa, documentati chiarimenti in ordine agli adempimenti effettuati in relazione alle richieste di cui ai superiori motivi di ricorso.

10. Con foglio prot./G/2010/1101 del 14 gennaio 2011, il Fondo Pensioni della Regione siciliana, in adempimento della citata ordinanza n. 1535/10, ha comunicato: – di avere competenza esclusivamente sui trattamenti pensionistici e previdenziali del personale regionale mentre, per quanto attiene tutto ciò che riguarda il periodo di servizio ed i relativi emolumenti, rimane competente l’Assessorato presso il quale il dipendente ha prestato servizio;

– di avere provveduto ad effettuare in favore delle ricorrenti i pagamenti di competenza del Fondo, come ribadito con nota prot. n. PG/2010/133445 del 22/9/2010 all’Avvocatura distrettuale dello Stato, all’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana ed al Dipartimento Funzione Pubblica e Personale – Servizio 19 Gestione giuridica ed economica del personale dell’Assessorato Turismo;

– che, per quanto attiene i chiarimenti sulle richieste delle ricorrenti relative al periodo in cui il sig. Bu.Ma. era in servizio, gli stessi potranno essere forniti esclusivamente dal Servizio 19 Gestione Giuridica ed Economica del Personale dell’Assessorato Turismo, cui aveva inviato copia della comunicazione in argomento, allegando una copia dell’ordinanza n. 1535/10, sopra richiamata.

11. Tanto premesso, il Collegio dispone che l’Amministrazione regionale – Servizio 19 Gestione Giuridica ed Economica del Personale dell’Assessorato Turismo, già destinatario del suddetto foglio n. 2010/1101 in data 14 gennaio 2011, con allegata un copia dell’ordinanza n. 1535/10 di questo C.G.A., fornisca, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti in ordine agli adempimenti effettuati in relazione alle richieste di cui ai superiori motivi di ricorso.

Rinvia, riservando al definitivo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011 per il prosieguo della trattazione della presente controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, non definitivamente pronunciando e riservando al definitivo ogni decisione nel merito e sulle spese, dispone che l’Amministrazione regionale – Servizio 19 Gestione Giuridica ed Economica del Personale dell’Assessorato Turismo fornisca, entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza, documentati chiarimenti in ordine agli adempimenti effettuati in relazione alle richieste di cui ai superiori motivi di ricorso.

Manda la segreteria per l’esecuzione della presente ordinanza.

Rinvia alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 marzo 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 maggio 2011.

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 18-05-2011, n. 2995

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che tutti i motivi posti a sostegno del gravame in trattazione (pagine 6 – 16) sono infondati atteso che:

a) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché la causa petendi del ricorso di primo grado è imperniata sulla contestazione del cattivo uso del potere di bonifica di siti inquinati esercitato dal comune di Ponza e non introduce azioni reali a tutela della proprietà o della posizione di concessionario del demanio marittimo (cfr. sul principio generale Cons. St., sez. IV, n. 3678 del 2010, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.);

b) è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata sotto il profilo della natura infraprocedimentale del provvedimento impugnato (verbale della conferenza di servizi in data 14 dicembre 2009), perché il comune ha espressamente inteso approvare, contestualmente alla definizione della conferenza, tutti i provvedimenti di sua competenza portandoli ad esecuzione immediata e consentendo la realizzazione di due pozzi di emungimento a servizio dell’impianto di raffreddamento della centrale E. gestita dalla società appellante;

c) è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata sotto il profilo della omessa impugnazione di precedenti provvedimenti (piano di caratterizzazione del sito spiaggia di Giancos, parere conforme regionale, ordinanza sindacale contingibile e urgente di sgombro dell’area data in concessione al Mazzella), perché la lesione effettiva, attuale e permanente della sfera giuridica del privato (concessionario di demanio marittimo ad uso turistico e proprietario di immobile limitrofo all’area inquinata), si è verificata con la realizzazione dei su indicati pozzi autorizzati dal provvedimento comunale contestuale alla conferenza di servizi del 14 dicembre 2009;

d) è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata sotto il profilo della omessa notifica alla regione Lazio, perché, come già precisato, l’impugnativa è rivolta a contrastare, nella sostanza, gli effetti discendenti dall’approvazione di provvedimenti comunali e non il parere regionale che non ha autonoma rilevanza esoprocedimentale (cfr. sul punto Cons. giust. amm., 28 giugno 2010, n. 964);

e) è infondato il mezzo con cui si nega la violazione dell’obbligo sancito dagli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990, perché, nel particolare caso di specie, il Mazzella riveste una particolare posizione di fatto che lo rende destinatario degli effetti dei provvedimenti impugnati; inoltre, dal tenore testuale e dalla ratio della norma sancita dall’art. 245 d.lgs. n. 152 del 2006 emerge che il proprietario delle aree inquinate inserite nel programma di bonifica (o comunque altro soggetto interessato), può promuovere il programma di bonifica ovvero intervenire volontariamente nella fase della realizzazione degli interventi di bonifica a carico del soggetto responsabile; il che significa che esso assume una posizione qualificata rispetto all’esercizio del potere disciplinato dagli artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152 cit.;

f) è infondato il mezzo con cui si contesta la mancata applicazione dell’art. 21 octies, co. 2, della l. n. 241 del 1990, attesa la natura vincolata del provvedimento impugnato, perché, come esattamente rilevato dal T.a.r., il contenuto del provvedimento che dispone le misure di bonifica è ampiamente discrezionale in considerazione dell’ampiezza delle soluzioni tecniche che possono essere in concreto prescelte ed in vista delle quali può rivelarsi utile l’apporto collaborativo del privato;

g) è infondato il mezzo con cui si deduce l’inammissibilità della censura di eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, sotto il profilo che attingerebbe il merito delle valutazioni tecniche discrezionali affidate in via esclusiva all’amministrazione procedente; nel caso di specie il T.a.r. non ha esercitato la giurisdizione estesa al merito al di fuori dei casi eccezionali previsti dall’art. 134 c.p.a.; come risulta per tabulas dalla documentazione versata nel fascicolo d’ufficio (relazione tecnica dell’I.S.P.R.A. del 3 settembre 2010, nota della Regione Lazio in data 2 agosto 2010, nota dell’A.R.P.A. Lazio in data 1 luglio 2007, nota della Provincia di Latina in data 16 luglio 2010), il comune di Ponza ha condotto una istruttoria carente, incompleta, contraddittoria autorizzando misure di bonifica che si rivelano, ad un riscontro estrinseco, abnormi.

Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere respinto e che le spese di lite devono essere liquidate in dispositivo, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

b) condanna l’appellante a rifondere in favore della parte appellata costituita le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20062 Dichiarazione di adottabilità

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Svolgimento del processo

M.A. ricorre per cassazione, con cinque motivi, nei confronti del Comune di Bologna, quale tutore del minore M. J., avverso la sentenza n. 707/2010 in data 7 luglio 2010, con la quale la Corte di appello di Bologna ha rigettalo l’appello dalla stessa M.A. proposto avverso la sentenza dei Tribunale per i minorenni del l’Emilia Romagna in data 24 novembre 2009, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del piccolo J. M..

Con detta pronuncia la Corte di merito ha motivato il rigetto del gravame, rilevando che:

– la storia personale dell’appellante è caratterizzata da assenza di rapporti parentali e interpersonali e da una patologia psichiatrica che risulta documentata dalle certificazioni dei centri di salute mentale che hanno preso in carico la M.A.; la medesima è infatti affetta da un disturbo border line, con componenti di natura schizoaffettiva e paranoide, del quale non ha acquisito consapevolezza critica tanto da rifiutarsi di sottoporsi a terapia farmacologica e psicologica;

– la M.A. ha mostrato notevoli difficoltà nell’accudimento del figlio, che durante il periodo di collocamento in struttura protetta ha mostrato segni di passività, rimanendo spesso sdraiato sul lettino, cosi come la madre lo aveva abituato, e irrigidendosi, una volta preso in braccio, come se gli fosse innaturale ricevere affettuosità ed attenzioni;

– la madre ha mostrato inoltre incapacità di relazionarsi con il figlio in maniera adeguata, tanto che il bambino interagiva di più con le operatrici non è in grado di far fronte ai bisogni primari del minore e alle sue esigenze educative e affettive, manifestando una palese incapacità di comprendere i reali bisogni del bambino;

tale complessiva incapacità determina una situazione di concreto pericolo per la crescita del piccolo J.;

– anche i miglioramenti asseritamente intervenuti nella situazione personale della M.A. non confermano il raggiungimento di una stabilità psichica, emotiva ed affettiva tale da eliminare rischi per il bambino.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo la ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, deduce che nella specie non ricorrono i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, in quanto gli elementi acquisiti non consentono di rilevate carenze materiali e affettive di tale rilevanza da costituire una situazione di pregiudizio per il minore.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge e si lamenta che non sia stato avvertito della procedura Mo.Al., padre della ricorrente, che ha provveduto a collaborare con la figlia nel sostentamento materiale del nipote. Il ricorso è inammissibile.

Il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, pur denunciando violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, non muovono censure di diritto, nè prospettano carenze o contraddittorietà nell’iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, indugiando invece nella rivisitazione delle circostanze di fatto poste dalla stessa Corte a fondamento della propria decisione sulla scorta di una motivazione esauriente e priva di vizi logici, e fornendo una diversa valutazione di dette circostanze nell’evidente tentativo di indurre la Corte di cassazione ad un riesame nel merito della controversia, non consentito nel giudizio di legittimità. Il secondo motivo prospetta una questione nuova, implicante accertamenti di fatto in ordine alla sussistenza di rapporti significativi del nonno materno con il minore e non dedotta nei due gradi del giudizio di merito, che non può pertanto essere prospettata per la prima volta in sede di giudizio di cassazione (Cass. 2000/14848;

2005/20005: 2007/09297). La censura non è comunque attinente al decisum della sentenza impugnata, avendo i giudici di merito accertato, con statuizione non specificamente censurata dalla ricorrente, che i nonni materni non hanno offerto la loro disponibilità per accogliere il nipote, da loro mai incontrato nel periodo in cui il medesimo era collocato in forma protetta, e, implicitamente, che tra gli stessi nonni materni e il minore sono di conseguenza mancati rapporti significativi, che potessero giustificare la comunicazione nei loro confronti dell’apertura del procedimento riguardante lo stato di adottabilità ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 12, comma 1.

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ma nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

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