Cass. pen., sez. I 23-04-2008 (08-04-2008), n. 16790 Nozione – Elementi costitutivi – Rilevanza del tempo intercorso tra il fatto ingiusto altrui e la reazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18 ottobre 2007 la Corte di Assise di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP in sede del 17 maggio 2007 che aveva dichiarato D.S. colpevole dei delitti di omicidio volontario in danno di C.S. e di porto illegale della pistola utilizzata per commettere l’omicidio e, ritenuta la continuazione fra gli stessi, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale ed applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di quindici anni di reclusione, oltre alle pene accessorie.
C.S., cittadino tunisino residente in (OMISSIS), in data (OMISSIS), mentre si trovava in prossimità della sua abitazione, era stato attinto da due colpi di pistola, uno all’orecchio sinistro ed un secondo al fianco sinistro con uscita dal gluteo destro che aveva tranciato l’arteria iliaca causando la morte per emorragia interna. In sede autoptica emergeva che la vittima presentava altresì due escoriazioni al volto, una all’angolo mandibolare sinistro ed altra sul sopracciglio sinistro, verosimilmente causate da un corpo contundente.
Era stato subito accertato che il C., poco prima di essere attinto dal colpo mortale, aveva avuto un violento alterco all’interno di una panineria sita nel vicino rione della (OMISSIS) con un italiano che era stato identificato, sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni, in D.S.. Il litigio era iniziato all’interno del locale fra il C. ed altra persona che lo accompagnava nei confronti di un giovane pakistano a cui favore era intervenuto il D. ed era proseguito anche all’esterno del locale allorchè il C. aveva minacciato con un coltello il D. che si era in quel momento dato alla fuga.
Dopo il fatto il D. era spartito, ma si era successivamente presentato spontaneamente al Pubblico Ministero, qualche giorno dopo il fatto, per confessare l’omicidio, asserendo che, mentre si accingeva a rifugiarsi da alcuni parenti a seguito della manaccia con il coltello subita ad opera del C., si era imbattuto casualmente in quest’ultimo che abitava nella stessa strada ed aveva quindi sparato due colpi con la pistola che aveva con sè temendo di essere colpito con il coltello che il C. aveva precedentemente impugnato.
I giudici di merito hanno ritenuto il C. colpevole dei reati ascritti sulla base delle dichiarazioni dei testimoni dell’antefatto e delle ammissioni dell’imputato, ma hanno escluso sia la legittima difesa, considerato che fra l’altro sul luogo dell’omicidio non era stato rinvenuto il coltello che era stato precedentemente tolto al C. dagli altri avventori della panineria, sia la attenuante della provocazione stante il lasso temporale intercorso fra la lite ed il momento dell’omicidio, tale da fare ritenere ormai scemato l’eventuale stato d’ira determinato dalla precedente lite cui si era sostituito un sentimento di rancore e soprattutto un desiderio di vendetta per l’affronto precedentemente subito che lo aveva indotto a recarsi nella sua abitazione a prelevare l’arma – che non aveva nel corso del litigio iniziale, posto che non era stata esibita in quella fase, non era caduta durante la colluttazione e nessuno dei presenti ne aveva notato il rigonfiamento nella cintura, davanti, dove secondo il D. la avrebbe tenuta – e quindi a ricercare il C., quando aveva già riacquistato interamente i poteri di autocontrollo. La Corte di merito ha poi valorizzato anche la "consistentissima sproporzione" fra le minacce che il C. aveva formulato davanti alla panineria, mentre si trovava in stato di evidente ubriachezza e la successiva reazione del D. che era andato a prelevare la pistola ed aveva quindi cercato ed ucciso l’antagonista nell’ambito di uno stato d’animo che consentiva di escludere il nesso causale tra la risposta del reo ed il fatto ingiusto della vittima.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso la difesa dell’imputato ha lamentato violazione dell’art. 62 c.p., n. 2, difetto di motivazione della sentenza impugnata e travisamento della prova, limitatamente alla mancata concessione della attenuante della provocazione. Ha all’uopo rilevato che la distanza temporale fra il momento in cui il titolare della panineria aveva tolto il coltello dalle mani della vittima ed il momento in cui erano stati esplosi i due colpi di pistola era stata soltanto di dieci minuti – come aveva affermato il titolare della panineria, le cui dichiarazioni erano state pretermesse dalla Corte territoriale – e cioè una distanza temporale minima e compatibile con la reazione in stato d’ira da parte del D. che era stato aggredito e poi minacciato di morte dal C. con un coltello, così subendo una aggressione ingiusta. Ha poi sostenuto che vi non vi era neppure una macroscopica proporzione fra il fatto ingiusto e la reazione iraconda poichè il D., avendo incontrato nuovamente il C. senza sapere che era stato privato nel frattempo del coltello, aveva esploso i colpi di pistola sempre nell’ambito della reazione iraconda iniziale.
Il ricorso è fondato.
Ai fini della configurabilità della attenuante di cui si tratta, secondo la giurisprudenza ormai consolidata e da cui ha preso le mosse anche la sentenza impugnata, occorrono: a) lo "stato d’ira" costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituto non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazioni di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (v. per tutte Cass. n. 12558 del 2004, rv. 228020).
Nel caso in esame la sentenza impugnata non ha messo in discussione la sussistenza dell’iniziale fatto ingiusto della vittima, integrato dalla ingiustificata aggressione in danno di un giovane pakistano e dalla successiva minaccia con il coltello nei confronti del D. che si era limitato e prendere le difese dell’aggredito, così come ha ritenuto che esistesse l’iniziale stato d’ira dell’imputato che era stato costretto a darsi ad una fuga vergognosa, di fronte a tutta la "piazza" quando il C. era ricomparso con il coltello in mano, ma ha poi escluso la attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2, sulla base del rilievo che il lasso temporale intercorrente fra il fatto ingiusto altrui e la reazione avrebbe consentito la trasformazione dello stato d’ira in altro diverso stato psicologico collegato alla freddezza d’animo ed al contemporaneo rilievo che non vi sarebbe stata adeguatezza fra il fatto ingiusto e la successiva reazione consistente nello sparo di due colpi di pistola contro la vittima.
Quanto al primo profilo, il ricorrente deduce in particolare travisamento della prova poichè fra la aggressione e la reazione erano trascorsi soltanto dieci minuti e cioè un tempo minimo, ben inferiore alla "crasi temporale" supposta dai giudici di merito; in realtà, però, la sentenza impugnata non indica con precisione il lasso temporale, per cui non può parlasi di travisamento della prova, mentre da rilievo al passaggio di un tempo, pur se minimo, peraltro sufficiente per la trasformazione dello stato d’ira iniziale in sentimento di odio, rancore e vendetta per il torto subito. In effetti la immediatezza della reazione rende più evidente la sussistenza dei presupposti della attenuante di cui si tratta, mentre il passaggio di un lasso di tempo considerevole assume talvolta rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l’odio o il rancore a lungo covato (v. per tutte Cass. n. 29384 del 2006, rv. 235005), però il dato temprale deve essere interpretato con elasticità, non essendo necessaria la reazione istantanea, per cui il tempo di dieci minuti, che è occorso all’imputato per andare in tutta fretta ad armarsi, rappresenta una evidente contiguità temporale alla stregua di qualsiasi criterio logico e giuridico e, secondo un criterio di normalità ed adeguatezza, non necessariamente comporta la trasformazione dello stato d’ira in un diverso sentimento collegato alla freddezza d’animo. D’altronde non può escludersi che l’ira si accompagni ad altri sentimenti, come il desiderio di vendetta cui si associa normalmente fin dal primo momento successivo al torto subito, richiedendo soltanto la perdita di autocontrollo che si verifica anche quando il desiderio di vendetta o di rivalsa sia iracondo, incontenibile, immediato.
Sotto tale profilo la motivazione della sentenza impugnata si pone quindi in contrasto con la interpretazione giurisprudenziale della vicinanza temporale fra fatto provocatorio e reazione, in quanto ha ritenuto che un distacco temporale minimo (appena dieci minuti) potesse determinare la trasformazione dello stato d’ira in un diverso sentimento legato alla freddezza ed alla ragione, senza però spiegare come ciò fosse avvenuto e da quali elementi fosse stato desunto.
Ma anche con riguardo alla ritenuta sproporzione fra reazione ed offesa, occorre rilevare che in realtà per il riconoscimento della attenuante della provocazione non è richiesta la proporzione, mentre il criterio della adeguatezza è solo uno dei parametri utili alla valutazione dello stato d’animo del reo che, nel caso di evidente sproporzione, tradisce sentimenti e stati patologici diversi dall’ira (v. per tutte Cass. n. 24693 del 2004, rv. 228861 ); tuttavia la aggressione anche fisica subita dall’imputato ad opera della vittima, il ritorno della vittima armata di coltello ed il successivo inseguimento dell’imputato che era stato costretto a fuggire per non essere colpito, integra una offesa che non può ritenersi irrilevante, anche perchè posta in essere nell’ambiente in cui l’imputato viveva e metteva in discussione il suo prestigio, per cui anche sotto profilo la motivazione della sentenza impugnata appare inadeguata poichè richiede una sorta di proporzione che non è prevista dalla norma con criterio di assolutezza e che deve essere comunque valutata in relazione all’ambiente in cui è avvenuto il fatto ed ai mezzi reattivi di cui l’imputato poteva disporre e che ha ritenuto opportuno utilizzare onde non soccombere durante la sua reazione.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con riguardo alla esclusione della attenuante della provocazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, con libertà di giudizio, ma alla stregua dei principi di diritto sopra affermati.
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla attenuante della provocazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo.

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Corte di Cassazione – Sentenza n. 28640 del 2011 Estinzione del processo per tardiva riassunzione – Non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28 marzo 1997, F. E. proponeva opposizione avverso la delibera con la quale, in data 19 febbraio 1997, l’assemblea straordinaria del Condominio di via (…) di Napoli, aveva approvato di procedere ai lavori di sistemazione del locale seminterrato da adibire ad uso garage con relativa approvazione del progetto già assentito dall’assemblea dell’11 novembre 1996 in uno al conferimento dell’incarico ad apposito professionista (punti 1 e 2 all’ordine del giorno), convenendo, per l’effetto, dinanzi al Tribunale di Napoli l’amministratore pro-tempore di detto condominio, oltre che per sentir annullare l’indicata delibera, anche per sentir ordinare al condominio la cessazione dell’uso del locale seminterrato per parcheggio autoveicoli ed affermare – previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini del fabbricato – il diritto di essa istante a godere interamente della propriet
condominiale del locale seminterrato, con vittoria di spese. Costituitosi il convenuto Condominio, con ordinanza del 4 marzo 1999 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i comproprietari dello stabile in Napoli (…). intervenuta a costituzione di alcuni dei comproprietari del fabbricato, il Tribunale adito, con sentenza n. 7697 del 2002, rigettava la domanda della F. e compensava le spese.
A seguito di appello interposto dalla F. E. , la Corte di appello di Napoli, nella resistenza del suddetto Condominio (…) e dei comproprietari B.R. e altri, con sentenza n. 4 del 2005 (depositata il 3 gennaio 2005), in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’improcedibilità delle domande proposte in primo grado da F.E. e disponeva la compensazione per intero delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale rilevava che, essendo stata disposta la necessaria integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile condominiale nel termine del 15 luglio 1999 (con fissazione dell’udienza successiva al 15 luglio 1999), era, tuttavia, rimasto accertato che la notifica nei riguardi del B.A. (rimasto contumace anche nel giudizio di appello) si era perfezionata solo il 17 maggio 1999, con la conseguente inosservanza del termine a comparire all’epoca stabilito in sessanta giorni: pertanto, se tale difetto di valida integrazione del contraddittorio non poteva determinare l’estinzione del giudizio di primo grado (in cui era stata erroneamente dichiarala la contumacia dello stesso B. in mancanza della formulazione della relativa eccezione, tale vizio comportava, però, l’ impossibilità di proseguire la causa in virtù dell’assenza di una parte necessaria, con conseguente improcedibilità o improseguibilità delle domande avanzate dalla F.
Avverso la suddetta sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione M.A e M.M. quali eredi della signora F. articolato in due motivi, al quale ha resistito con contro ricorso l’intimato Condominio (che ha, a sua volta, formulato ricorso incidentale basato su un unico motivo), mentre gli altri intimati non risultano essersi costituiti in questa fase.

Motivi della decisione

1. In primo luogo deve essere disposta la riunione dei due ricorsi siccome attinenti all’impugnazione della stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno censurato la sentenza impugnata per
violazione e falsa applicazione degli artt. 348 e 307 c.p.c., avendo la Corte territoriale dichiarato l’improcedibilità delle domande della F. al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito e provveduto a rilevare d’ufficio vizi nell’integrazione del contraddittorio non eccepiti da alcuna parte nel giudizio di primo grado.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 291, 307 e 331 c.p.c., sostenendo che la prima notifica effettuata dalla F. al B. configurava una notifica nulla e non certo inesistente, tale, perciò, da consentire, da un lato, di non ritenere maturata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 c.p.c. e, dall’altro, di disporre la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. della notificazione nel nuovo termine assegnato dal giudice. Da ciò si sarebbe dovuto inferire che la Corte partenopea aveva errato nel dichiarare improcedibile l’appello proposto sull’erroneo presupposto che l’ordinanza di rinotifica dell’atto di integrazione fosse illegittima, essendo, al contrario, la stessa legittima, in conformità con la giurisprudenza della Corte di legittimità.
3.1. I due motivi – che possono essere trattati congiuntamente siccome strettamente connessi – sono fondati e, pertanto, devono essere accolti nei termini di seguito specificati. Per come esposto in narrativa, la Corte partenopea ha dichiarato l’improcedibilità delle domande formulate in primo grado dalla signora F. (dante causa degli odierni ricorrenti) sul presupposto che l’integrazione del contraddittorio nei confronti del liticonsorte necessario B. non era stata effettuata nel termine indicato con l’ordinanza giudiziale e che, in ogni caso, non era stato garantito nei suoi confronti il rispetto del termine minimo a comparire ai sensi dell’art. 163 bis (”ratione temporis” applicabile), né la notifica avrebbe potuto essere rinnovata, donde l’illegittimità della sua dichiarazione di contumacia e della prosecuzione del giudizio di primo grado, la cui improcedibilità, pertanto, si sarebbe dovuta dichiarare in appello.
Orbene, al di là che della circostanza che la dichiarazione di improcedibilità è rivolta, nella sentenza impugnata, alla domanda proposta in primo grado e non all’atto di gravame (donde l’inconferenza del riferimento, nel primo motivo del ricorso, alla supposta violazione dell’art. 348 c.p.c., che riguarda, propriamente, l’improcedibilità dell’appello), così pronunciando la Corte territoriale è incorsa nelle dedotte violazioni, dal momento che è pervenuta alla richiamata decisione senza che ne sussistessero le condizioni processuali.
Infatti, deve sottolinearsi, innanzitutto, che – secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. Cass. n. 6111 del 1997; Cass. n. 14087 del 2002 e Cass. n. 18248 del 2010), correlabile al testo dell’art. 307, ultimo comma, c.p.c., nella versione antecedente alla sua sostituzione per effetto dell’art. 46, comma 15, lett. c), della legge n. 69 del 2009 (concretamente applicabile nella fattispecie) – l’estinzione del processo per tardiva riassunzione può essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata
prima di ogni sua istanza e difesa nel medesimo grado di giudizio in cui si sono verificati i fatti che hanno dato luogo all’estinzione, la quale pertanto non può essere dedotta e rilevata in sede di impugnazione neppure su istanza della parte rimasta in precedenza contumace, senza, perciò, nemmeno la configurazione della possibilità del suo rilievo d’ufficio in secondo grado, anche in via meramente incidentale, al fine di giustificare l’adozione di una pronuncia di mero rito che trovi il suo presupposto nell’operatività degli effetti dell’estinzione stessa verificatisi nel giudizio di prima istanza. La sentenza del giudice di appello è, inoltre, errata in diritto anche con riferimento al profilo della ritenuta illegittimità della concessione, da parte del giudice di primo grado, di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione nei confronti del B.A. dell’atto di integrazione del contraddittorio per inosservanza del termine minimo a comparire, sul ritenuto presupposto che, in tal modo, era stata autorizzata una proroga non consentita di un termine perentorio ormai scaduto.
Invero, ad avviso della consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., S.U., ord. n. 1018 del 1997; Cass. n. 4986 del 2001; Cass. n. 2292 del 2004; Cass., ard., n. 13920 del 2004), in tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da liticonsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto di integrazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine anch’esso perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente, con la conseguenza che, al di fuori di quest’ultima ipotesi, non può pervenirsi alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello qualora, appunto, si sia provveduto tempestivamente alla seconda notificazione (come è incontestato nell’ipotesi che ci occupa). Nel caso in esame, la prima notifica effettuata dall’originaria attrice nei confronti del suddetto B., senza che risultasse rispettato il termine minimo a comparire era certamente riconducibile alla categoria della nullità (e non a quella dell’inesistenza), senza, oltretutto, trascurare che tale invalidità non si sarebbe potuta ritenere propriamente addebitabile alla parte attrice che, avendo provveduto alla prima notifica a mezzo posta, aveva assolto al proprio onere di diligenza in sede notificatoria con la consegna tempestiva dell’atto all’ ufficiale giudiziario per la trasmissione all’ufficio postale, non potendo ricadere gli effetti negativi dei tempi della sequenza successiva del procedimento notificatorio sulla
sua sfera giuridica (in base alla costante giurisprudenza sviluppatasi dopo le pronunce della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004: cfr. Cass.n. 5967 del 2005; Cass. n. 390 del 2007 e Cass.. S.U., n. 17352 del 2009).
Pertanto, sulla scorta di tali presupposti, non si sarebbero potute ritenere, da parte del giudice di appello, configurate, nel caso di specie, né (anche in via meramente incidentale) l’estinzione del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 307 C.p.C. né l’illegittimità dell’ordine di rinnovazione della notificazione al B. ai sensi dell’art. 291 c.p.c., nel nuovo termine assegnato dal giudice di primo grado (e pacificamente rispettato, donde la ritualità della dichiarazione di contumacia del destinatario della notificazione, non costituitosi).
In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni. in accoglimento di entrambi i motivi dedotti a fondamento del ricorso principale (secondo la loro precisata portata), l’impugnata sentenza deve essere cassata, con conseguente assorbimento del motivo del ricorso incidentale e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che si conformerà ai principi di diritto precedentemente enunciati e provvederà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Depositata in Cancelleria il 23.12.2011

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-01-2011, n. 139 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

I ricorrenti avevano impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Magenta in quanto aveva escluso un’area di loro proprietà ed oggetto di un Piano di lottizzazione dal Piano Particolareggiato di Attuazione in cui era inserita.

Alla camera di consiglio del 27.1.2000 era stata respinta l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di merito i ricorrenti comunicavano la sopravvenuta carenza di interesse poiché il nuovo strumento urbanistico del Comune aveva eliminato la necessità di una previsione di pianificazione unitaria per la zona in cui era inserita anche l’area di proprietà dei ricorrenti.

Il Collegio deve prendere atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Visto l’esito del giudizio,appare equo compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 10-02-2011, n. 4858 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 3.6.2010, il Tribunale della Libertà di Genova rigettava l’istanza di riesame proposta da T.R. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Chiavari il 15.5.2010 a seguito della convalida del fermo di polizia giudiziaria per i reati di furto e rapina.

Ha personalmente proposto ricorso per Cassazione il T., deducendo con un primo motivo il vizio di violazione dell’art. 273 c.p.p., per avere i giudici territoriali ritenuto la gravità indiziaria nonostante le esaustive spiegazioni da esso ricorrente fornite in ordine ai suoi contatti con uno dei presunti complici, e relativamente ai suoi movimenti in (OMISSIS) il giorno della rapina.

I giudici avrebbero anzi travisato le sue dichiarazioni, interpretandole nel senso della negazione di entrambe le circostanze, e avrebbero errato nell’interpretazione in chiave accusatoria delle sue comunicazioni telefoniche con il D.G., le cui dichiarazioni sarebbero inoltre del tutto inverosimili, nella parte in cui lo coinvolgerebbero nel fatto. Tanto sarebbe peraltro confermato dalla localizzazione delle "celle" interessate dalle conversazioni, dalla circostanza che egli si sarebbe recato autonomamente in (OMISSIS) con il proprio scooter e dal mancato rinvenimento degli indumenti che secondo il D.G. sarebbero stati abbandonati nei pressi del mezzo, senza considerare l’interesse del D.G. ad accusare altri per scagionare se stesso.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza o l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui avrebbe ritenuto la corrispondenza degli indumenti e del casco indossati da uno dei rapinatori, secondo la descrizione di alcuni testimoni oculari, e le caratteristiche di tali capi risultanti dalle riprese effettuate dal sistema di video sorveglianza installato presso l’esercizio rapinato.

Ala stregua dell’ultimo, subordinato motivo di censura, i giudici territoriali sarebbero incorsi infine, secondo il ricorrente, nel vizio di violazione dell’art. 274 c.p.p. in ordine alla concreta scelta della misura cautelare, escludendo l’applicazione di misure meno afflittive sulla base di una ingiustificata accentuazione del peso dei suoi precedenti penali a scapito delle indicazioni da lui fornite sul proprio corretto stile di vita attuale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Circa la gravità indiziaria, infatti, il ricorrente popone in sostanza un’alternativa valutazione di merito rispetto delle risultanze istruttorie rispetto alle argomentazioni dei giudici territoriali, peraltro in larga parte basata su riferimenti solo per relationem a fonti processuali (come nel caso della presunta divergenza tra le indicazioni dei testimoni sull’abbigliamento indossato dai rapinatori e le caratteristiche di quelli sequestrati nei confronti dell’imputato; di scarso rilievo sarebbe, poi, la questione della sfumatura del colore degli inserti di un paio di scarpe, secondo una certosina notazione difensiva, il blu o il nero essendo entrambi colori scuri).

Specie riguardo agli standard probatori tipici della fase cautelare, caratterizzabili da minor forza dimostrativa rispetto a quelli occorrenti per un pieno giudizio di colpevolezza, non si presta quindi a censura la valorizzazione da parte dei giudici territoriali, dell’accertata presenza dell’imputato sul luogo della rapina e dei suoi ripetuti contatti telefonici con il complice fino a poche ore prima dell’esecuzione del delitto, circostanze valutate dal tribunale anche alla luce delle dichiarazioni sostanzialmente accusatorie del correo, che peraltro implicano anche costui nella vicenda.

Correttamente, infine, i giudici territoriali hanno ritenuto l’esistenza di esigenze di cautela sostanziale così intense da richiedere l’applicazione della più grave misura coercitiva, non solo sulla base dei numerosi precedenti penali dell’imputato, ma anche dell’oggettiva gravità del fatto in contestazione, mentre l’impegno in una onesta attività lavorativa, addotto dal ricorrente, non lo avrebbe comunque trattenuto dal crimine.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

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