Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 25-02-2011, n. 7526 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, respingeva le istanze avanzate da G.S.F. volte ad ottenere la nullità della notifica dell’estratto contumaciale, la nullità per omessa traduzione dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale, l’omessa traduzione dell’ordine di esecuzione e, in subordine, la restituzione nel termine. Rilevava che la notifica dell’estratto contumaciale era avvenuta prima al domicilio eletto e poi, attesa la irreperibilità del condannato, presso il difensore di fiducia nominato per questo procedimento e che pertanto era regolarmente avvenuta. Osservava che agli atti del processo vi era la prova della effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato, come attestato dai verbalizzanti. Concludeva che non poteva essere ammesso alla restituzione del termine in quanto aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento e delle accuse a suo carico, aveva esercitato il suo diritto a difendersi nominando un difensore di fiducia, restando a suo carico ogni comunicazione di un mutamento di domicilio e della volontà di non tenere più contatti col proprio difensore di fiducia che aveva ricevuto notifica degli atti e non li aveva rifiutati. Avverso tale ordinanza, depositata il 23/6/2010, non veniva proposta impugnazione ma in data 16 luglio 2010 veniva presentato nuovo incidente di esecuzione, datato 7 luglio 2010, e il tribunale, poichè si contestava anche il provvedimento già emesso, qualificava l’istanza come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte.

Con l’atto trasmesso il condannato deduceva:

– la mancata traduzione dell’estratto contumaciale, non essendovi in atti alcuna prova che l’imputato conoscesse la lingua italiana, visto che nel giudizio di merito era rimasto contumace, e l’atto di elezione di domicilio era una unilaterale affermazione effettuata dai verbalizzanti, non suffragata da altri elementi di prova della sua effettiva conoscenza della lingua.

– insisteva nella richiesta di restituzione in termini, rilevando che non aveva mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, in quanto non vi era stata mai una contestazione formale dell’accusa elevata a suo carico e delle fonti di prova, così come richiesta dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, mentre nel caso di specie al massimo vi era la prova di una comunicazione di inizio indagini riguardante la fase delle indagini preliminari; non aveva ricevuto nessuna comunicazione riguardante il processo e la sentenza; la decisione del giudice di merito confondeva il procedimento col processo e riteneva che l’elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia costituissero prova dell’effettiva conoscenza; invece il verbale di elezione di domicilio non conteneva alcun riferimento a questo procedimento; la nomina del difensore di fiducia era avvenuto in un momento nel quale l’indagato non conosceva ancora il contenuto dell’accusa; il difensore di fiducia aveva riferito con nota scritta di non aver mai avuto alcun contatto col proprio assistito, aveva saputo che si trovava all’estero ed aveva deciso di sua spontanea volontà di continuare ad assisterlo, per cui la sua posizione era assimilabile alla difesa d’ufficio.

– con memoria difensiva ribadiva le medesime argomentazioni insistendo nella richiesta di dichiarazione di nullità dell’ordinanza per omessa traduzione dell’estratto contumaciale e restituzione nel termine per impugnare, non sussistendo in atti alcuna prova dell’effettiva conoscenza del processo e del provvedimento.

La Corte ritiene che l’atto trasmesso a questa Corte debba essere qualificato come incidente di esecuzione, visto che non si tratta della mera riproduzione delle medesime questioni già sollevate col precedente incidente, ma erano stati prodotti documenti nuovi e diversi che comunque il giudice dell’esecuzione doveva valutare, quali gli atti di elezione di domicilio e la nota del difensore di fiducia; spetta al giudice di merito esprimere un giudizio sulla loro rilevanza ai fini che interessano e, in relazione alla richiesta di remissione in termini, anche sotto il profilo della tempestività di detta richiesta.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza del 28 luglio 2010 e qualificata l’istanza presentata dal difensore in data 16 luglio 2010 come incidente di esecuzione, dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Forlì.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-03-2011, n. 2130 Aggiudicazione dei lavori

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nto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la "L.I." s.r.l. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento (comunicatole il 22.11.2010) col quale la gara d’appalto "CE 155800" – indetta per la realizzazione di una palazzina polifunzionale in località "Augusta Terravecchia" – è stata aggiudicata definitivamente all’Associazione Temporanea di Imprese di cui era (ed è) capogruppo mandataria la "P." s.r.l..

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree (volte, in estrema sintesi, a censurare il giudizio di congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata), nella Camera di Consiglio del 2.2.2011, il Collegio (chiamato a delibare la fondatezza della suindicata istanza incidentale) ritiene – dopo averne dato rituale preavviso alle parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che la ricorrente ha offerto un ribasso di poco inferiore a quello della propria contendente, si osserva

che la competente Commissione ha giustamente tenuto conto del fatto

a) che (a differenza della "LC": costituita in Roma) l’aggiudicataria ha sede nei pressi del teatro delle appaltande opere edili;

b) che essa ha già in corso, in tale area, lavori analoghi a quelli di cui è causa;

c) che ciò (mediante l’utilizzazione ottimale delle sue risorse umane e materiali) può ragionevolmente consentirle di ridurre le spese generali: e assicurarle considerevoli economie di scala. (Relative, soprattutto, alle commesse da promuovere per gli approvvigionamenti complessivi dei materiali che le necessitano per gli interventi similari in corso).

E dunque; atteso

che, ai fini della verifica dell’anomalia di un’offerta, le percentuali (non solo per spese generali, ma anche) per utili d’impresa non sono incomprimibili: trattandosi di elementi la cui incidenza è variabile da caso a caso (cfr., sul punto, C.d.S., VI, n.1072/2004: che ha evidenziato come non esista una quota di utile rigida, al di sotto della quale la proposta dell’appaltatore debba – per definizione – considerarsi incongrua);

che, comunque, l’adeguatezza delle giustificazioni addotte da un’impresa (cfr., qui, C.d.S., V, n.4847/2008; VI, n.4196/2005) costituisce oggetto di discrezionalità tecnica: censurabile solo ove possa desumersi (cosa, nella circostanza, irriscontrabile) l’illogicità delle valutazioni operate dall’Amministrazione (ai sensi degli artt.87 ss. del d.lg. n.163/2006 e s.m.i.),

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 3000 euro: 1500 dei quali in favore della resistente e 1500 della, parimenti intimata (e costituita), Associazione Temporanea d’Imprese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 28-03-2011, n. 12348

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Giuseppe che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo

1. Con sentenza 14.1.2010, il giudice di pace di Montichiari (BS) emetteva sentenza di condanna dell’ E. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, poichè era risultato trattenersi nel nostro stato in violazione della legge sull’Immigrazione, a seguito di controllo di polizia del 19.8.2009, alla pena di Euro 4000 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Brescia per dedurre violazione di legge, essendo stata inflitta pena inferiore a quella minima prevista per legge, che prevede un minimo di Euro 5000 di ammenda.
Motivi della decisione

La pena che è stata inflitta è sicuramente illegale, non versandosi nel caso di specie in un mero errore di computo, legittimante la procedura di rettificazione dell’errore, di cui all’art. 619 c.p.p., con il che la sentenza va annullata sul punto. Ciò posto, ritiene però la Corte che sia del tutto superfluo il rinvio, ben potendo procedersi alla rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), avendo il giudice di merito chiaramente espresso la volontà di contenere al massimo la risposta sanzionatoria; ne consegue che, attesa la non intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sanzione da infliggere è quella minima di Euro 5000 Euro di ammenda.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla commisurazione della pena che ridetermina in Euro 5000,00 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-04-2011, n. 2232 Concessione per nuove costruzioni Piano di lottizzazione convenzionato

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ofeta e Roberto Ciociola in sostituzione di Augusto Farnelli;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente appello la Società F. chiede l’annullamento della sentenza del TAR PugliaBari, con cui, previa la loro riunione:

– è stato respinto un primo ricorso diretto avverso il diniego di concessione edilizia motivato, tra l’altro sul rilievo, che il progetto edilizio ricadeva su un’area destinata a verde pubblico a tempo indeterminato, in base ad una convenzione di lottizzazione totalmente eseguita;

– è stato dichiarato inammissibile un secondo gravame, diretto avverso un atto meramente confermativo del precedente diniego.

Con l’appello in esame, ulteriormente illustrato dalla memoria depositata il 1° giugno 2010, la società interessata ha chiesto l’accoglimento del ricorso di primo grado, deducendo l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza gravata in relazione agli artt. 39 e 58 delle NTA e riproponendo le doglianze già introdotte, e disattese, innanzi al TAR.

Il Comune di Bari si è costituito in giudizio e, con la memoria depositata il 29 aprile 2010, ha eccepito l’infondatezza dell’appello e la legittimità del diniego denunziato.

Con sentenza interlocutoria del 13/10/2010 n. 7474, debitamente adempiuta, la Sezione ha ordinato al Dirigente della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia del resistente Comune di Bari di depositare, tra l’altro, la documentazione tecnica, le planimetrie complessive, e la normativa specifica inerente la lottizzazione del 1967; e altresì l’art. 39 delle NTA alla variante di PRG in esame.

Chiamata all’udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

L’appello è infondato.

Deve preliminarmente ricordarsi che il provvedimento di diniego impugnato in primo grado era affidato alle motivazioni per cui:

– la sopravvenuta variante generale di PRG — la quale ha classificato la zona in parte "a completamento" ed in parte a "terziario direzionale" con indice di fabbricabilità di 5 mc/mq superiore ai precedenti 3 mc/mq — non avrebbe potuto incidere sulla convenzione di lottizzazione del 1967, ormai esaurita, che aveva definitivamente impresso all’area la destinazione a giardini e parcheggi, pertinenziali alla villa adiacente;

– il vincolo conformativo ne avrebbe ormai connotata l’utilizzazione a giardini, a nulla rilevando poi che tale destinazione in origine fosse stata unilateralmente fissata a fini fiscali in base all’art. 15, lett. f), della legge 5 marzo 1963 n. 246, per cui a tutto voler concedere sarebbe stato possibile superare l’attuale tipizzazione del suolo, ostativa all’intervento edilizio controverso, solamente con un nuovo strumento attuativo.

Per ragioni di economia espositiva le diverse rubriche di censura devono essere affrontate unitariamente in quanto attengono ad un unico nucleo logico sostanziale di doglianza.

– 1.Par.. Con il primo capo di doglianza, la società appellante lamenta specificamente l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto, in base dell’art.17 della L. n.1150/1942, la permanente efficacia degli strumenti attuativi, dei Piani particolareggiati, e dei Piani di lottizzazione, che invece non sarebbero operanti a fronte di una sopravvenuta disciplina urbanistica generale. Essendo ormai scaduti i vincoli unilateralmente assunti dal lottizzante a fini fiscali, le prescrizioni inerenti il PdL del 1967 non avrebbero affatto potuto sorreggere l’impugnato diniego di intervento diretto richiesto in base alla sopravvenuta nuova variante generale del PRG.

Inoltre, come affermato anche dal Consiglio di Stato n.1743/2005, il decorso del decennio di validità del Piano di lottizzazione produrrebbe effetti sia sul piano pretensivo che oppositivo, per cui le nuove scelte avrebbero dovuto ritenersi prevalenti quando il PRG non recepisce il P.d.L.. In base alla disciplina della Variante al PRG, degli altri interventi individuali previsti in Zona B, non sussisterebbe alcuna disomogeneità tale da implicare la necessità di una nuova lottizzazione per una volumetria che riguarda la residua proprietà della società appellante.

– 2.Par.. Con il secondo motivo si ripropongono i motivi di primo grado.

– 2.1. Con il primo capo di censura si assume l’inidoneità, di un atto unilaterale di impegno a fini fiscali, a fondare un vincolo a giardino e parcheggio e l’inconferenza del precedente (CdS Sez. V°, n.1509/2000) richiamato nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado.

– 2.2. La PA avrebbe dovuto comunque rilevare la sostanziale inutilità di un ulteriore piano di lottizzazione, in quanto l’area è integralmente di proprietà della ricorrente, per cui non sarebbero prefigurabili rischi di intervento disomogeneo.

– 2.3. Con il terzo capo di censura si assume che, nell’istanza di permesso l’interessata aveva richiesto un indice volumetrico pari alla differenza tra l’indice dell’originario PdL (inferiore) e quello del PRG (superiore).

– 3.Par.. L’assunto non può complessivamente essere condiviso.

In linea generale le previsioni degli strumenti attuativi, che specificano in dettaglio le modifiche del territorio consentite — una volta che siano realizzati gli interventi — determinano l’assetto definitivo della parte del territorio sul quale l’edificazione ha avuto luogo.

Pertanto – a differenza di quelle del p.r.g. che hanno carattere programmatorio — le norme dei Piani di lottizzazione, una volta eseguiti, acquistano un carattere di stabilità e, rilevano strutturalmente a tempo tendenzialmente indeterminato, proprio al fine di regolare, in via definitiva e con efficacia "erga omnes", l’assetto urbanistico ed edilizio della porzione di territorio comunale interessata dall’intervento considerato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2768; Cons. Stato, sez. IV 2 febbraio 2011 n. 750).

La situazione reale del comparto realizzato costituisce la "forma permanente del territorio" (per usare l’espressione di un urbanista statunitense) nel quale le aree verdi ed i parcheggi risultanti non sono né "lotti interclusi" né "zone bianche", ma sono una componente ineliminabile dei servizi a supporto del comparto, ai quali non può applicarsi nessun indice di fabbricazione né quello originariamente previsto del PdL (che presumibilmente è già esaurito) e neppure quello del nuovo PRG: se così fosse, si finirebbe per saturare ogni centimetro quadrato di verde e di servizi.

Pertanto anche i principi, astrattamente condivisibili, in materia di scadenza del decennio delle lottizzazioni (cfr. pag. 7 appello) qui sono inconferenti, in quanto tale regola concerne gli strumenti attuativi non completamente realizzati ma non certamente quelli totalmente esauriti.

Ciò premesso, la presente vicenda deve essere quindi inquadrata nella ricordata prospettiva per cui l’attuazione completata della Convenzione di lottizzazione del 1967 aveva del tutto esaurito la fase della pianificazione.

Pertanto, al contrario di quanto vorrebbe l’appellante, con il primo capo della seconda doglianza, la fonte del vincolo conformativo in realtà non sono gli atti (del 27/4/1967, registrato con n. 4746 e del 18/5/1967, registrato n. 5396) con cui unilateralmente il proprietario lottizzante all’epoca si era impegnato a mantenere la destinazione a parco e giardino dell’area, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 15 lett. F delle legge 5/3/1963 n. 246.

Il vincolo di destinazione urbanistica "a verde" dell’area in questione, ed il conseguente divieto di edificazione sulla stessa, è sancito esplicitamente, e senza possibilità di equivoci, dalla clausola di cui al punto 4 della convenzione del 4/7/1967 con numero di repertorio n. 42659, per cui: "Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino e a parcheggio come da progetto di lottizzazione oggetto della convenzione".

Tale disposizione della Convenzione aveva sia una valenza pianificatoria che negoziale in quanto era diretta a garantire a tutti i proprietari degli immobili facenti parte dell’originaria lottizzazione, che non sarebbe comunque stato successivamente modificato l’originario contesto urbano, architettonico e ambientale del progetto di lottizzazione.

Una volta realizzati gli edifici in un contesto compiutamente definito, in base all’unica disciplina della lottizzazione, l’area ha ormai complessivamente esaurito la propria destinazione edificatoria per cui non possono ritenersi ammissibili interventi edificatori singoli.

Contrariamente a quanto mostra di ritenere la parte ricorrente (cfr. pag. 12 appello) esattamente l’Amministrazione richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. V^ Sez n. 1509/2000; n. 486/1990 e n. 860/1996) che proprio "…con riferimento alla variante di PRG del Comune di Bari adottata nel 1976 ha affermato che la scadenza della convenzione di una lottizzazione già attuata non fa venir meno gli obblighi nascenti dalla convenzione con riferimento al mantenimento anche per il futuro della sistemazione edilizia prevista per l’area lottizzata. Né la variante di PRG ha determinato la caducazione della lottizzazione, innovandola o sostituendola con le sue previsioni ".

In tale direzione, del tutto infondati sono il secondo ed il terzo capo di doglianza di primo grado qui riproposti in quanto le norme del nuovo PRG, pur prevedendo indici di fabbricazione più favorevoli della zona, non comportavano affatto l’inefficacia dei piani attuativi preesistenti e quindi, come tali, erano del tutto inconferenti.

In conseguenza, l’ostacolo costituito dal vincolo conformativo e della compiuta e definitiva realizzazione dell’edificazione programmata nel 1967, rende evidente l’inconferenza dell’assunta illegittimità del diniego impugnato che avrebbe erroneamente fatto riferimento ai nuovi indici di fabbricabilità e non a quello del vecchio Pd.L..

In conseguenza l’appello è infondato in tutti i suoi profili e va respinto.

Le spese ai sensi dell’art. 26 c.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

.1. Respinge l’appello come in epigrafe proposto.

.2. Condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado che sono liquidate in Euro 5.000,00 oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.