Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-05-2012, n. 8055 Rapporto di lavoro indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente convenne in giudizio la srl Ferrovie Sud-Est e servizi automobilistici, esponendo che, dopo il gennaio del 1999, l’indennità di trasferta per il lavoro svolto al di fuori della sua residenza di servizio non gli era stata più riconosciuta a causa di un accordo sindacale stipulato il 9 dicembre 1998, con il quale si era stabilito che la residenza di servizio coincidesse con il "tronco di assegnazione". Chiedeva, di conseguenza, previa dichiarazione di nullità o inefficacia del punto n. 2 del verbale di riunione del 10 febbraio 1998, nonchè del successivo del 20 gennaio 1999, il riconoscimento del diritto alla indennità di trasferta a decorrere dal 1 febbraio 1999 per l’attività svolta fuori dalla propria residenza di servizio individuata secondo i criteri antecedenti agli accordi sindacali e la condanna della società al relativo pagamento.

2. Il Tribunale di Lecce rigettò la domanda. Il ricorrente propose appello, riformulando le medesime conclusioni. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 25 novembre 2009, ha rigettato l’appello.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. La società si difende con controricorso ed ha anche depositato una memoria per l’udienza.

4. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 1362 c.c., e segg., con riguardo all’art. 20/A del ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, nonchè del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, lett. a), violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di contraddittoria motivazione. Il diritto alla indennità spetta ai sensi del ccnl citato quando l’agente deve recarsi "fuori dalla residenza assegnatagli", la previsione contrattuale specifica che "per residenza si intende la località in cui ha sede l’ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l’impianto, l’officina, la tratta, ecc… a cui l’agente appartiene. La specificazione degli elementi sopra indicati è stabilita aziendalmente tenendo presenti le particolari condizioni tecniche degli impianti". La Corte di merito avrebbe violato le norme contrattuali e di legge su indicate ritenendo che l’accordo abbia rispettato la previsione dell’art. 20 del ccnl perchè il concetto di residenza indicato nell’art. 20 cit. può essere inteso come concetto comprendente molteplici tratte o stazioni. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 20/A del ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia perchè, da un lato, si rileva che la specificazione affidata alla contrattazione aziendale deve essere ancorata alle condizioni tecniche degli impianti e dell’altro si affermerebbe che non erano intervenuti cambiamenti di tali condizioni. Si aggiunge che le OOSS nello stipulare l’accordo non avrebbero mai discusso sul cambiamento di condizioni tecniche degli impianti, ma avrebbero modificato il concetto di residenza di servizio solo per riorganizzare il personale e per mantenere le migliori condizioni di esercizio. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 1, lett. a) e vizio di motivazione, assumendo che la società ricorrente, in base a tale norma, aveva l’obbligo di notificare al lavoratore il mutamento di residenza derivante dalla modifica della sua residenza conseguente all’accordo sindacale. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., con riguardo all’art. 20/A del ccnl autoferrotranvieri 23 luglio 1976, nonchè degli artt. 1340 e 1374 c.c., e vizio di contraddittoria motivazione.

5. Le questioni poste con il ricorso sono state oggetto di decisione reiterata da parte di questa Corte di Cassazione.

6. Con la sentenza 11 luglio 2007, n. 15489 venne annullata con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Lecce che si era originariamente espressa a favore della tesi sostenuta da parte ricorrente.

7. La Corte d’appello di Bari, giudice di rinvio, rigettò quindi la domanda di ricorrenti in posizione del tutto simile a quella oggetto della presente controversia, che proposero ricorso per cassazione respinto da Cass. 30 gennaio 2012, n. 1273. 8. Il presente ricorso, al pari di numerosi altri esaminati nella medesima udienza, è contro una sentenza della Corte d’appello di Lecce che, preso atto dell’orientamento della Cassazione, ha modificato la sua posizione originaria ed ha quindi rigettato la domanda.

9. I quattro motivi di ricorso hanno lo stesso contenuto di quelli del ricorso respinto da questa Corte con la sentenza n. 1273 del 2012. Non vengono prospettate nè diversità o peculiarità in fatto, nè argomenti nuovi.

10. Il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la L. 18 giugno 2009, n. 69, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo il 4 luglio 2009. 11. Tra gli articoli "novellati" vi è l’art. 118 disp. att. c.p.c., che ora così dispone: "La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, comma 2, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi". 12. I fatti rilevanti della causa e il contenuto dei motivi sono stati esposti ed è stata accertata l’identità contenutistica delle situazioni di fatto e di diritto. Vi è persino identità sul piano processuale, perchè anche in questa sede è stata violata la norma che impone di produrre, a pena di improcedibilità, il contratto collettivo nazionale di lavoro sul quale è basato il ricorso. Quanto alle argomentazioni in diritto, non essendovi elementi di novità, sotto nessun profilo, rispetto alle prospettazioni sulle quali questa Corte si è già espressa, in applicazione del nuovo testo dell’art. 118 disp. att. c.p.c., si rinvia alla motivazione dei precedenti conformi prima richiamati ed, in particolare, a Cass. 1273/2012 cit..

13. Le spese, per legge, vanno poste a carico della parte che perde il giudizio, non essendovi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, a sua volta riformato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, "gravi ed eccezionali ragioni" per provvedere in senso difforme.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento alla società controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00, nonchè Euro 1.500,00, per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-11-2011) 02-12-2011, n. 44900

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Napoli, in data 25.2.2010, decidendo sull’appello del Procuratore generale presso la Corte di appello e dell’imputata, in riforma della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale della stessa sede, in data 23.10.2009, riduceva a mesi otto di reclusione la pena inflitta a P.R. in relazione al reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, perchè, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, violava la prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate o sottoposte a misura di prevenzione o sicurezza, essendo stata sorpresa il 14.8.2009 ed il 22.10.2009 in compagnia di pregiudicati.

La Corte, premetteva che il Procuratore generale chiedeva l’esclusione del giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva contestata, mentre il difensore aveva chiesto l’assoluzione dell’imputata per insussistenza del fatto, ovvero, in subordine, la riduzione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Quindi, affermava che la responsabilità dell’imputata in ordine al reato contestato si fondava sulla accertata reiterazione degli incontri, peraltro piuttosto ravvicinati.

2. Avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione la P., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del reato contestato, in specie, tenuto conto che il T. è, come è stato documentato, cognato dell’imputata ed il Te. risulta pregiudicato per fatti non gravi e risalenti nel tempo. Inoltre, nella fattispecie non è configurabile il carattere di stabilità delle frequentazioni quanto, piuttosto, degli isolati e sporadici Incontri.

In secondo luogo, la ricorrente si duole della adeguatezza della pena inflitta in rapporto alla gravità del fatto, con particolare riferimento alla mancata applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e deduce la violazione dell’art. 163 c.p..

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai fini della configurabilità della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati non è richiesta una costante e assidua relazione Interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell’abitualità di tale comportamento (Sez. 1, n. 26785, 17/06/2009, Manzari, Rv. 244791; Sez. 1, n. 47109, 26/11/2009, Caputo, rv. 245882).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del richiamato principio e con adeguata motivazione, immune da vizi ha evidenziato come la responsabilità dell’imputata fondava sulla accertata reiterazione degli incontri, peraltro piuttosto ravvicinati anche tenuto conto del breve periodo dal quale la P. era stata sottoposta alla misura di prevenzione. Evidenziava, altresì, che l’imputata all’atto del controllo aveva assunto una condotta dalla quale poteva desumersi la piena consapevolezza della trasgressione alle prescrizioni.

Deve, altresì, precisarsi che il rapporto di parentela non esclude la configurabilità del reato laddove non si tratti di un legame che implichi una necessaria frequentazione. (Sez. 1, n. 47109, 26/11/2009, Caputo, rv. 245882).

Le ulteriori doglianze in ordine alla entità della diminuzione di pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla violazione dell’art. 163 c.p. – peraltro soltanto enunciata – sono Inammissibili per assoluta aspecificltà.

Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 23

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Svolgimento del processo

1) La ricorrente è proprietaria di un immobile nel Comune di Cannobio, contraddistinto a catasto al Foglio 48, mappale 784.
Detto immobile confina con il terreno di proprietà dei signori XX e XX, controinteressati intimati.
Quest’ultimo fondo, attualmente sistemato a prato e in parte piantumato con alberi da frutto, è classificato dal vigente piano regolatore come "area per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport".
2) Il progetto preliminare di revisione del piano regolatore generale di Cannobio, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 10 settembre 2007, aveva previsto per il terreno dei controinteressati la destinazione a "verde privato", ponendolo in zona soggetta a vincolo fluviale.
In accoglimento delle osservazioni dei privati, detta area è stata invece classificata come edificabile.
Il nuovo piano regolatore di Cannobio, approvato con deliberazioni consiliari n. 70 del 17 ottobre 2008 e 71 del 18 ottobre 2008, ne prevede la destinazione ad "area residenziale di completamento".
3) Con il ricorso giurisdizionale in trattazione, l’esponente contesta la legittimità dell’accennata scelta urbanistica, siccome inficiata da errori di fatto, erronea valutazione dei presupposti nonché viziata da abnormi illogicità.
Più in dettaglio, con l’unico motivo di ricorso (genericamente rubricato "eccesso di potere e violazione di legge"), l’esponente lamenta come detta scelta si discosti dal canone di un’attenta regolazione del "giusto rapporto tra il costruito e le zone libere" e contrasti con le esigenze di tutela dell’ambiente, "in particolar modo la zona collinare e lacustre, al fine di salvaguardare l’identità del luogo che… è profondamente contraddistinto sia dalla presenza di una rigogliosa vegetazione nonché per il generale incantevole contesto panoramico", con conseguente pregiudizio anche per la sua proprietà che, tra l’altro, vedrebbe notevolmente ridotta l’esposizione solare a seguito dell’innalzamento di un nuovo immobile.
La contestata destinazione residenziale, inoltre, comporterebbe una sensibile riduzione degli spazi verdi che contrasta con le finalità e gli obiettivi indicati nella relazione illustrativa del nuovo piano regolatore generale.
4) Con ordinanza n. 92 del 30 gennaio 2009, è stata disposta una verificazione tecnica, ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1054/1924, intesa ad accertare se la contestata scelta amministrativa sia coerente e adeguata "sotto il profilo della adeguata applicazione delle norme tecnicoscientifiche tratte dalla scienza urbanistica".
Con nota del 17 febbraio 2009, il Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Torino, incaricato di individuare un ingegnere particolarmente esperto nelle scienze urbanistiche, ha indicato per l’assolvimento dell’incarico l’ing. M.D.N. di Torino.
Il verificatore ha regolarmente svolto il compito affidatogli e, in data 16 aprile 2009, ha depositato la conclusiva relazione scritta.
5) Con ordinanza n. 320 del 24 aprile 2009, preso atto delle risultanze della verificazione, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale da parte ricorrente.
6) Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Cannobio e i controinteressati intimati.
7) Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 e ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

8) In via preliminare, è opportuno rammentare che il piano regolatore adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, costituisce atto immediatamente lesivo e, come tale, direttamente impugnabile dai soggetti che si assumano lesi dalle sue prescrizioni, senza necessità di attendere che sopravvenga l’effettiva approvazione.
Ancora in via generale, si rileva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le scelte urbanistiche operate dall’amministrazione titolare del potere di governo del territorio sono espressione di ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio medesimo, cosicché dette scelte, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio ovvero ancora affette da vizi macroscopici di illogicità e irrazionalità riconducibili nell’alveo dell’eccesso di potere.
Nel caso in esame, le censure dedotte da parte ricorrente sono tese, come già riferito, a porre in luce pretesi profili di illogicità della contestata scelta urbanistica e l’incoerenza della stessa con gli obiettivi sottesi alla revisione dello strumento urbanistico generale.
Trattasi, quindi, di censure astrattamente atte, ove condivise dal giudicante, a fondare l’invocata statuizione caducatoria.
9) Tanto precisato, è agevole rilevare come le risultanze cui approda il verificatore, all’esito di un’analisi rigorosa e completa della fattispecie, offrano conferma della fondatezza delle doglianze formulate da parte ricorrente.
Il verificatore, in primo luogo, ha proceduto alla descrizione dello stato dei luoghi, caratterizzati da un paesaggio interessante, con un’impostazione urbana caratteristica dei luoghi e con edifici generalmente ben conservati.
Gli immobili coinvolti nella controversia sono ubicati ai margini di un piccolo nucleo abitativo di antica formazione, la frazione Traffiume; il terreno dei controinteressati, in particolare, si trova sull’angolo interno di una delle vie che delimitano il nucleo abitato.
Per quanto si riferisce specificamente alla scelta di rendere edificabile la proprietà dei controinteressati, il verificatore afferma che la stessa non si ritiene adatta per il caso di un lotto che, posto ad angolo proprio al suo ingresso, conclude un abitato fortemente caratterizzato e contornato per lo più da aree verdi: "in tal modo, infatti, si demanda al privato di decidere autonomamente come concludere Traffiume", riproducendo la situazione verificatasi sul lato opposto dell’abitato, "dove un lotto edificato di recente ora sfrangia l’abitato invece di ricucirlo e l’edificio realizzato si impone nell’abitato piuttosto di inserirsi".
Rileva, inoltre, il verificatore che l’area in questione "è certamente strategica perché la sua destinazione è connessa in modo importante all’immagine d’insieme del centro dell’abitato" e che non risulta comprensibile come la scelta operata possa conseguire gli obiettivi di qualità dichiarati nel piano, consistenti nelle finalità di "ricompattare il tessuto edilizio esistente" e di operare la "ricucitura dei margini sfrangiati dell’abitato".
Su tali premesse, il verificatore conclude affermando che "per le ampie dimensioni relative, per la posizione, per il contesto e per il vincolo paesaggistico in essere, la scelta amministrativa sia sostanzialmente non coerente con i contenuti di qualità affermati nella relazione illustrativa al nuovo piano regolatore adottato e sia non coerente e non adeguata allo scopo della disciplina urbanistica" applicata al P.R.G.C., identificato con l’individuazione delle "condizioni per difendere le risorse e gli equilibri del territorio comunale e indicare gli obiettivi di lungo periodo per il suo sviluppo e le regole essenziali per conseguirli".
10) Le sopra riferite valutazioni, dalle quali il Collegio non ha alcun motivo per discostarsi, evidenziano la sussistenza dei denunciati profili di illogicità e incoerenza della scelta operata con il nuovo piano adottato che, in conseguenza, deve essere annullato in parte qua.
11) Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiarità della controversia.
Il compenso spettante al verificatore, invece, va definitivamente posto a carico del Comune soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Condanna il Comune di Cannobio al pagamento del compenso spettante al verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
Alfonso Graziano, Referendario

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 26-01-2011, n. 743

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto il rifiuto del permesso di soggiorno per asilo politico in base alla decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha ritenuto di non riconoscere al ricorrente la protezione internazionale nella seduta del 18 marzo 2010.

Il medesimo ricorso, come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 11778 del 26 novembre 2009, 7166 e 7178 del 20 luglio 2009 e 7702 del 30 luglio 2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.

Come, infatti, è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione – ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 – "la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall’art. 2 cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario".

A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale o Nazionale – essendo, sotto tale profilo, irrilevante il procedimento seguito per il riconoscimento di tale status – il che porta ad "escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione" da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

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