Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-07-2011, n. 16633 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 29.9.1999 M.M. e M.A. esponevano di essere eredi di P.N. e come tali proprietari di un appezzamento di terreno, sito in territorio di (OMISSIS), riportato in C.T. alla part. 2046, foglio 5, p.lla 198 e 147 di mq. 12.530 circa ( precisamente mq. 900 della p.lla 198 e mq. 11.630 della p.lla 147 ) confinante con la SS (OMISSIS) – sul quale aveva ed ha sede, da moltissimi anni, un’azienda vivaistica di pini adulti ( P. Pineo) dotata di un sistema di interramento delle radici in appositi contenitori, nonchè di un complesso impianto di irrigazione -; che il Sindaco di Napoli – Commissario straordinario di Governo ex tit. 8^ della L. n. 219 del 1981 – aveva disposto la occupazione d’urgenza di 1860 mq. del fondo per la realizzazione degli "Adduttori ai serbatoi (OMISSIS)", opera pubblica affidata in concessione al consorzio di imprese ing. Carriero e Baldi s.p.a. ed impresa Raiola s.p.a. (ora CA.BA.RA. s.c. a r.l..); che nel mese di settembre 1986 era stato redatto lo stato di consistenza in assenza della proprietaria, alla quale non era stato notificato ai sensi della L. n. 219 del 1981, art. 80 il provvedimento di occupazione; che il consorzio occupante non aveva utilizzato le aree di proprietà degli attuali attori occupate per la realizzazione dell’opera pubblica, non aveva posto in essere le opere preliminari all’istallazione del cantiere, ma aveva soltanto esteso l’area occupata; che la proprietaria, venuta a conoscenza dello spoglio, aveva notificato in data 4.11.1987 al Commissario Straordinario di Governo atto stragiudiziale, con cui aveva contestato l’eseguita appropriazione del terreno in questione e richiesto il risarcimento dei danni, senza ottenere alcun riscontro;

che l’occupazione di detta area aveva causato alla proprietaria rilevanti danni in quanto erano andate distrutte più di 200 piante di pino di alto fusto, nonchè il sistema di irrigazione e diversi tubi di eternit di riserva; che detta situazione si era protratta a seguito di numerose proroghe dei termini di occupazione senza che venisse emanato il decreto di esproprio fino alla notifica dell’atto di citazione; tanto esposto, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli, quale successore L. n. 231 del 1995, ex art. 22 e succ. L. n. 74 del 1996 del Funzionario Delegato dal CIPE ex titolo 8^ L. n. 219 del 1981, nonchè la società CA.BA.RA. s.c. a r.l., esecutrice dei lavori, per sentirli condannare al pagamento delle indennità dovute in conseguenza di una procedura espropriativa al momento della citazione non ancora ultimata con l’emanazione del decreto di esproprio. Costituendosi in giudizio, il Comune di Napoli contestava la propria legittimazione passiva mentre la CA.BA.RA, s.c. a r.l., pur contestando genericamente la domanda proposta dagli attori, deduceva che l’unica esecutrice materiale ed eventuale responsabile per quanto richiesto dagli attori stessi era la società consortile C.B.R. a r.l., per cui chiedeva di essere autorizzata a chiamarla in causa.

Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa della C.B.R. s.c. a r.l., questa, costituendosi in giudizio, riconosceva di essere stata la materiale esecutrice dei lavori in questione, ma contestava, perchè infondata in fatto ed in diritto, la domanda degli attori e la determinazione dei danni lamentati dagli stessi.

Con sentenza in data 29 dicembre 2008, depositata in data 11.2.2009, il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte d’Appello di Napoli.

A seguito di detta sentenza M.A. e M.M., con atto di citazione, notificato in data 18 e 19 giugno 2009, adivano la Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte di Appello di Napoli, proponendo dinanzi a detto giudice domanda analoga a quella proposta dinanzi al Tribunale di Napoli.

Con sentenza in data 5 novembre 2009, depositata in cancelleria il 7 gennaio 2010, anche detta Giunta dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a provvedere sulla domanda proposta da M. A. e M..

Con ricorso ex art. 362 c.p.c. alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione M.M. e M.A. hanno denunciato ed invocato la risoluzione del conflitto negativo reale di giurisdizione verificatosi in ordine alla loro domanda tra il Tribunale di Napoli e la Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte d’Appello di Napoli. Gli intimati Comune di Napoli, CA.BA.RA s.c. a r.l.. e Società Consortile C.B.R. a r.l. non si sono costituiti in giudizio. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Dalle sentenze prodotte dai ricorrenti sia del Tribunale di Napoli che della Giunta Speciale summenzionata risulta che il terreno dei ricorrenti stessi, di cui sopra, è ubicato nel territorio del Comune di (OMISSIS). Il D.Lgs.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, artt. 17 e 18 limitano la giurisdizione della Giunta Speciale per le Espropriazioni istituita presso la Corte d’Appello di Napoli alle sole controversie in materia di espropriazione relative ad aree comprese nel territorio del Comune di Napoli, restandone escluse quelle relative ad aree ubicate in altri Comuni. Qualora la controversia riguardi aree ubicate in altri Comuni, come nel caso di specie, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. In tal senso è il costante insegnamento di questa Corte ( cfr. cass. sez. un. n. 7067 del 2000; cass. sez. un. n. 10165 del 2003). Per le considerazioni che precedono deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; deve essere cassata la sentenza del Tribunale di Napoli, rimettendo le parti dinanzi a detto Tribunale per il giudizio. L’oggetto del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza del Tribunale di Napoli e rimette le parti dinanzi a detto Tribunale per il giudizio. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-09-2011, n. 18969 Liquidazione delle spese

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Svolgimento del processo

C.R. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe che ha accolto parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto la sua domanda di riconoscimento del suo diritto al percepimento di parte del T.F.R. negata dal Comune di Napoli di cui era dipendente. La ricorrente propone sette motivi di impugnazione tutti incentrati sulla liquidazione delle spese processuali del giudizio svoltosi davanti la Corte di appello di Napoli.

Non svolge difese il Ministero intimato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), art. 92 c.p.c., applicazione delle tariffe forensi per i procedimenti ordinari.

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di volontaria giurisdizione), vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), art. 6 par. 1 C.E.D.U. e art. 1 protocollo aggiuntivo C.E.D.U., in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento delle spese deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: E’ legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 protocollo addizionale C.E.D.U. direttamente applicabile al caso di specie? Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), artt. 91 e 92 c.p.c. Normativa in materia di tariffe professionali. Liquidazione delle spese processuali. Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi alla Corte di appello.

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di volontaria giurisdizione), vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? Con il quarto motivo si deduce motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua; motivazione mancante in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – Art. 360 c.p.c., n. 5 – Art. 132 c.p.c. – Art. 112 c.p.c. Liquidazione delle spese processuali – Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi la Corte di appello.

Secondo la ricorrente la Corte di appello ha omesso di motivare la liquidazione di onorari non conformi alle tariffe professionali per procedimenti ordinari contenziosi qual è il presente giudizio.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge, art. 92 c.p.c. in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento del ricorso deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti e alla nota spese? Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), L. n. 794 del 1942, art. 24, artt. 91 e 92 c.p.c. Normativa sulle tariffe professionali.

Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.

La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

può il giudice, nel liquidare le spese, ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa, liquidando spese, diritti e onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? Con il settimo motivo di ricorso si deduce omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – Omessa motivazione art. 650 c.p.c., n. 5, art. 132 c.p.c. – Normativa sulle tariffe professionali. Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.

Secondo la ricorrente la Corte dì appello, ai fini della liquidazione delle spese, ha ritenuto applicabili le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione, senza tenere conto che si tratta di viceversa di un procedimento ordinario, La Corte di appello ha liquidatole spese legali in misura modesta e incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione cosi esigua, omettendo altresì ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spese depositata. La Corte ha omesso di motivare perchè le voci tariffarie indicate nella nota spese andavano disattese ed in particolare ha omesso di indicare le voci da eliminare e gli importi da ridurre.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridico e le ripetizioni che li caratterizzano.

Essi sono inammissibili perchè proposti senza tenere in alcuna considerazione che la Corte di appello di Napoli ha compensato per intero le spese processuali cosicchè il ricorso per cassazione deve considerarsi del tutto alieno alla ratio decidendi e al contenuto stesso della decisione resa dalla Corte di appello sulle spese processuali del giudizio relativo alla domanda di equa riparazione.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 01-06-2011, n. 21862

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trento, con ordinanza emessa il 23/09/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di P.P. e P.S. avverso il decreto di perquisizione disposto dal PM presso il Tribunale di Trento in data 20/07/010 ed il successivo sequestro probatorio eseguito dalla PG il 21/07/010 – respingeva il gravame.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni, esponevano che nella fattispecie non ricorreva il fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, in riferimento alle scritture contabili ed ai documenti sottoposti a sequestro.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 03/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Trento ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare il fumus commissi delicti è stato ravvisato nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3, in riferimento ad operazioni effettuate artificiosamente, tese a determinare la indicazione nelle relative dichiarazioni dei redditi di cui agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; il tutto in riferimento sia al reddito delle società gestite /o comunque riconducibili agli indagati P.P. e P.S. (come indicate in atti) sia a quello delle persone fisiche dei predetti P., P. e S..

Le esigenze probatorie – in relazione a quanto in sequestro ed ossia:

documentazione contabile e bancaria; commerciale, fiscale, amministrativa e societaria ed ogni altro documento relativo all’esercizio dell’attività di impresa ed alla determinazione dei redditi prodotti – sono state ravvisate nella necessità di effettuare gli opportuni controlli contabili e fiscali funzionali all’accertamento dell’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.

Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli artt. 253 e 257 c.p.p., non censurabili in sede di legittimità.

Per contro, le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.

Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa.

Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali e di sequestro probatorio.

Anche il riferimento ad asseriti documenti (non indicati specificamente) relativi ad operazioni inerenti al 2010 (epoca successiva a quella attinente alle dichiarazioni dei redditi contestati, anni 2005, 2007 e 2008) costituisce censura – oltre che generica – in punto di fatto relativa a circostanza da valutare nel giudizio di merito.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da P.P. e P.S., con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-05-2011) 14-06-2011, n. 23765 Misure cautelari

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llo del foro di Napoli che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Decidendo sull’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Biella avverso l’ordinanza del locale gip dell’1.2.2010, che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere già applicata nei confronti di F. G. per i reati di rapina aggravata e altro, con quella degli arresti domiciliari, il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 16.11.2010, in riforma del provvedimento impugnato, disponeva il ripristino della più grave misura custodiale.

I giudici del riesame ricordavano, tra l’altro, le modalità della rapina contestata all’imputato e ai suoi complici, che aveva avuto come obiettivo il caveau della società di vigilanza privata e trasporto custodia-valori "All-System/Mondialpol",ed era stata eseguita con una minuziosa predisposizione di uomini e di mezzi , avendo il commando dei rapinatori la disponibilità di armi micidiali, di divise da carabiniere utilizzate per facilitare l’accesso al caveau, di autovetture, furgoni e motociclette, alcuni dei mezzi di provenienza furtiva, impiegati per giungere presso l’obiettivo, altri "puliti" utilizzati per la fuga; e sottolineavano, ancora, la rete di collegamenti criminali di cui gli autori della rapina si erano serviti come supporto logistico all’impresa delittuosa, e l’eccezionale bottino della rapina, pari a circa 23 milioni di Euro. Tanto, per inferire dai fatti un livello di professionalità criminale e un sistema di collegamenti degli autori della rapina in ambienti malavitosi, ritenuti espressione di una estrema pericolosità sociale non altrimenti neutralizzabile che nel più affittivo regime cautelare, anche considerando che il mancato rinvenimento della refurtiva comportava la persistente disponibilità di cospicue risorse economiche da parte degli imputati, capaci di assicurare loro i mezzi per una lunga latitanza.

2. Ricorre il difensore, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’art. 133 c.p..

I giudici del riesame avrebbero formulato nei confronti del F. un giudizio di particolare pericolosità sociale senza tener conto del ruolo marginale assunto dallo stesso nello svolgimento dei fatti, e riconosciuto contraddittoriamente nella stessa ordinanza impugnata, nella parte in cui accenna ai compiti di "supporto" e di autista svolti dall’imputato;sarebbe del tutto priva dei necessari riferimenti processuali l’affermazione del tribunale secondo cui l’imputato sarebbe stato pronto ad utilizzare armi; il tribunale non avrebbe inoltre considerato l’incensuratezza dell’imputato e gli indici sintomatici ricavabili dalla sua vita anteatta, e avrebbe solo assertivamente affermato il pericolo di fuga. Peraltro, i primi esiti del giudizio avevano comportato un ulteriore ridimensionamento del ruolo del F., al quale il gup del tribunale di Biella, con sentenza del 22.1.2010, aveva concesso le circostanze attenuanti generiche. E’ stata depositata memoria difensiva con la produzione del dispositivo della sentenza della corte di Appello di Torino del 22.1.2010, con la quale il C. è stato assolto da uno dei reati allo stesso contestati perchè il fatto non sussiste.

Il ricorso è infondato.

3. Le deduzioni difensive non mancano di proporre significativi spunti di riflessione sulla concretezza del periculum libertatis, soprattutto rispetto alla valorizzazione, in effetti alquanto forzata, da parte del tribunale, del mancato atteggiamento collaborativo dell’imputato, che va registrato come dato tendenzialmente neutro sotto il profilo sintomatico, anche se, occorre dire, del tutto improprio era stato il contrario apprezzamento della presunta "collaborazione" dell’imputato da parte del giudice del provvedimento impugnato, esclusivamente in ragione della semplificazione processuale dovuta alla scelta del rito abbreviato.

L’estrema gravita dei fatti è però indiscutibile, alla stregua delle condivisibili valutazioni del tribunale, che nelle modalità esecutive e nei clamorosi risultati dell’azione delittuosa, ha non illogicamente ravvisato il sintomo di una notevole professionalità criminale, suscettibile di esprimersi in qualunque momento in manifestazioni concrete e tale da depotenziare il dato sintomatico dell’incensuratezza dell’imputato, che correttamente, anzi, i giudici territoriali hanno ancor più svalutato in considerazione della pregressa appartenenza del ricorrente alla polizia di Stato, che rende particolarmente riprovevole la sua implicazione in così gravi fatti delittuosi, come espressione della spregiudicata adesione ad opposti modelli di vita. E non appare particolarmente significativo, sotto il profilo sintomatico, nemmeno il ruolo concretamente assunto da ciascuno dei complici nell’esecuzione della rapina, tutti avendo partecipato ad un progetto criminale comune del quale potevano rappresentarsi l’estrema audacia e ogni possibile sviluppo in ragione della "qualità" dell’obiettivo.

Le caratteristiche essenziali dell’azione criminosa non sono state poi in alcun modo incise dai passaggi processuali del giudizio di merito fin qui intervenuti, che hanno portato soltanto a marginali ridimensionamenti del quadro accusatorio.

4. Ma è soprattutto condivisibile la valutazione della potenzialità criminogena della intatta disponibilità, da parte del ricorrente e dei suoi complici, dell’astronomico bottino di circa 23 milioni di Euro ottenuto dalla rapina, rispetto alla quale ben marginale rilievo assumono le parziali offerte risarcitorie degli imputati.

E’ ovvio, intanto, come giustamente sottolineano i giudici territoriali che questa disponibilità rimanda a supporti logistici allo stato in nessun modo attinti dalle indagini; ma è altrettanto chiaro che simili valori patrimoniali siano in attesa di trovare una prospettiva di reimpiego capace di innescare nuove dinamiche criminali, dal momento che il ricorrente e i suoi complici non poterebbero certo far ricorso a canali legali di investimento.

Sotto questo profilo vanno indubbiamente apprezzati i rilievi del tribunale circa "la notevole incertezza sul destino delle refurtive", e sull’interesse di tutti i complici a recuperarle, ed è implicito il riferimento a distorte modalità di reimpiego dei valori patrimoniali in oggetto, nella valutazione delle possibili ripercussioni sulla "fisiologia" del sistema economico dell’immissione, nel circuito produttivo e finanziario, di così cospicui cespiti di provenienza delittuosa.

Del tutto logicamente, quindi, il tribunale ha ritenuto che tali aspetti di pericolosità "sostanziale", sulla cui persistente immanenza non può in effetti apprezzabilmente incidere il tempo trascorso dall’applicazione della meno grave misura restrittiva, siano adeguatamente neutralizzabili soltanto con la più severa misura custodiale, considerando che in condizioni di diminuita sorveglianza sarebbe alla lunga indubbiamente agevolata la possibilità di atti dispositivi, per loro natura non richiedenti una particolare libertà di movimento.

Le esigenze di cautela sostanziale, infine, appaiono assorbenti rispetto al pericolo di fuga.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.