Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 30-06-2011, n. 25850 Misure di prevenzione

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Svolgimento del processo

1. Con decreto, deliberato il 27.5.2010 e depositato il 27.8.2010, la Corte di appello di Lecce riformava parzialmente il provvedimento con il quale in data 2.2.2010 il Tribunale di Brindisi aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni quattro, avanzata da P. M., riducendo la durata della misura ad anni tre.

La Corte territoriale premetteva che nel 1999 era stata applicata al P. la misura di prevenzione per la durata di tre anni, essendo stata ritenuta la pericolosità sociale del predetto, dedito ad attività estorsive; detta misura era stata aggravata con decreto del 16.10.2001 con l’applicazione dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la determinazione della durata in anni quattro, avendo il P. più volte violato le prescrizioni della misura di prevenzione ed essendo risultato indiziato di partecipazione all’associazione criminosa denominata "sacra corona unita" e ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, nonchè, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Quanto alla valutazione della cessazione della pericolosità sociale, posta a fondamento dell’istanza di revoca o riduzione della misura, la Corte rilevava: che il P. era stato sottoposto alla misura soltanto per un breve periodo (circa un anno e sei mesi) in ragione della detenzione; che la circostanza che si era trasferito in Lombardia con il proprio nucleo familiare – dove aveva espiato le pene residue in regime alternativo – ed aveva svolto attività lavorativa lecita dal 2007, sia pure in maniera non continuativa – alla luce dei criteri affermati dalla Corte di legittimità in materia di revoca della misura di prevenzione – non era sufficiente a ritenere l’allontanamento definitivo dal contesto criminale mafioso nel quale il P. era inserito, come accertato dalle sentenze irrevocabili di condanna. Nè poteva ritenersi decisivo, ai fini della complessiva valutazione della condotta di vita del sottoposto, il giudizio espresso dal tribunale di sorveglianza per l’ammissione alle misure alternative ed ai benefici penitenziari, trattandosi di valutazione diversa per finalità e contenuto.

Il giudice di seconde cure, quindi, accoglieva solo parzialmente l’appello, riducendo la durata della misura in anni tre.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il P., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo che – premessa la limitazione alla violazione di legge del controllo di legittimità in materia di misure di prevenzione – la Corte territoriale non si è attenuta ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità che regolano la valutazione della attualità della pericolosità sociale, cadendo, peraltro, in contraddizione con altra pronuncia con la quale la stessa Corte aveva revocato la misura di prevenzione a colui che era stato ritenuto il capo del sodalizio nel quale era inserito il P..

Lamenta, quindi, la mancanza di adeguata valutazione del tempo decorso dal momento della applicazione della misura, del percorso effettuato durante il trattamento penitenziario desumibile dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza, dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 2007, tutti elementi idonei a ritenere cessata la pericolosità sociale. Vengono, quindi, richiamate alcune pronunce di questa Corte in tema di valutazione dell’attualità della pericolosità anche con specifico riferimento ai soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi (Sez. 1, n. 20948 del 23/05/2008).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Va rammentato che, ai fini della revoca o della modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione, è necessario, oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall’adozione del provvedimento stesso, l’accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che lo hanno determinato; tale accertamento che deve tener conto non solo dell’assenza di pregiudizi penali e giudiziali riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura e comunque recenti ma anche, nell’ottica del giudizio di prevenzione, di tutta la condotta della persona (Sez. 1, n. 2491, 13/10/1989, Giuliano, rv. 182351).

Il provvedimento di applicazione della misura, dunque, può essere revocato o modificato, secondo la L. n. 1423 del 1956, precetto art. 7, comma 2, in virtù del principio dell’intangibilità del giudicato, solo allorchè non perduri inalterata la situazione di pericolosità sociale che ad essa ha dato luogo, ossia quando, a seguito del mutamento della condotta del soggetto, la pericolosità accertata nel provvedimento applicativo risulti cessata ovvero attenuata.

E’ necessario, dunque, che il comportamento attuale del soggetto, come allegato dallo stesso e risultante all’esito del procedimento, sia indice, nel suo complesso, di riadattamento sociale (cessazione della pericolosità) ovvero di una pur parziale attenuazione di pericolosità tale da non giustificare il mantenimento di tutte le limitazioni della libertà personale in precedenza imposte.

In tema di appartenenza ad un’associazione per delinquere di tipo mafioso, la prova della cessazione della pericolosità necessariamente passa attraverso la prova del recesso dal sodalizio criminoso essendo evidente, per il carattere ed i fini perseguiti dall’associazione, che la permanenza del vincolo è incompatibile con il ripudio delle precedenti scelte delinquenziali. Ne deriva che in tali ipotesi l’accertamento del giudice deve essere particolarmente rigoroso e l’assenza di pericolosità non può desumersi da una generica mancanza di manifestazioni di pericolosità sociale, essendo invece necessaria una indagine approfondita in merito a specifici e significativi elementi comprovanti, per il loro contenuto oggettivo, radicali mutamenti delle condotte di vita e, in definitiva, il sicuro recesso dall’associazione (Sez. 5, 20 ottobre 1993, Alfano).

Peraltro, deve evidenziarsi che le pronunce richiamate dal ricorrente si riferiscono tutte alla valutazione dell’attualità della pericolosità ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione che, all’evidenza, non è del tutto sovrapponibile alla valutazione necessaria per addivenire alla revoca di una misura già applicata all’esito di un giudizio di pericolosità divenuto irrevocabiie. Se, invero, in materia di prevenzione il giudicato è caratterizzato dalla regola rebus sic stantibus, tuttavia, gli elementi di fatto posti a fondamento della revoca o modifica della misura devono essere idonei a porre nel nulla il precedente giudizio di pericolosità. 2. Ribaditi tali principi di diritto, deve ritenersi che il decreto impugnato sia immune dalle censure che sono state mosse dal ricorrente. La Corte, infatti, ha affermato che gli elementi oggettivamente valutabili in ordine alla più recente condotta del sottoposto potessero far ritenere esclusivamente un’attenuazione della pericolosità elevata, manifestata in precedenza dal P., caratterizzata in specie dall’appartenenza ad un sodalizio di stampo mafioso e dalla reiterata violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, sulla quale è stata fondata l’applicazione della misura di prevenzione; sicchè non ricorreva la condizione richiesta dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, per la revoca della misura di prevenzione.

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-07-2011, n. 1962

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 09.06.11 e depositato il 01.07.11, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento.

Il ricorrente articolava un unico motivo di ricorso lamentando l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria poiché il ricorrente aveva un solo precedente penale per il quale avrebbe potuto ottenere la riabilitazione e non era stata verificata la natura occasionale del reato commesso e la circostanza che dagli atti egli risulti sempre regolarmente occupato.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Non rileva la sua condizione di persona munita di regolare lavoro poiché il motivo ostativo costituito dalla sentenza penale rende il provvedimento vincolato e la circostanza potrebbe essere presa in considerazione solo se il diniego si fondasse su una valutazione discrezionale della pericolosità.

Per ragioni di equità sociale è possibile compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 29-08-2011, n. 1332

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 5 e depositato il 18 giugno 2009, la A.A. S.r.l. (già A.S. S.r.l.), conduttrice di un fondo di circa 3000 mq ubicato all’interno del sito di interesse nazionale di Massa Carrara, proponeva impugnazione avverso il decreto del 2 marzo 2009, adottato dal Ministero dell’Ambiente all’esito della conferenza di servizi decisoria relativa alla bonifica del predetto S.I.N., con cui, rilevata la situazione di inquinamento della falda idrica sottostante all’area in questione, le era stato ordinato di porre in essere immediate misure di messa in sicurezza di emergenza consistenti nella realizzazione di una serie di pozzi di emungimento e nel successivo trattamento delle acque così captate, in modo da impedire il diffondersi della contaminazione verso l’esterno, nonché di presentare entro trenta giorni un progetto di bonifica della falda. La società ricorrente, ripercorse in fatto le vicende del fondo, interessato fino al 1990, e per oltre cinquant’anni, da attività di lavorazione del carbon coke e successivamente sottoposto ad una bonifica che non aveva tuttavia coinvolto la falda acquifera, si affidava in diritto a tre motivi e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia.

Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Ambiente, unitamente a quelli dello Sviluppo Economico e della Salute, con ordinanza del 2 – 3 luglio 2009 il collegio accordava la misura cautelare richiesta.

Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 14 aprile 2011, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.

Motivi della decisione

La società A.A. S.r.l., già A.S. S.r.l., impugna il decreto direttoriale del 2 marzo 2009 con cui il Ministero dell’Ambiente, approvando ai sensi dell’art. 14ter co. 6bis e 9 della legge n. 241/90 le prescrizioni stabilite dalla conferenza di servizi decisoria del 10 febbraio precedente, le ha ordinato di adottare immediate misure di messa in sicurezza di emergenza e di procedere, successivamente, alla presentazione di un progetto di bonifica relativo alle acque di falda sottostanti l’area demaniale ove la predetta ricorrente svolge la propria attività. Come accennato in narrativa, l’area in questione è compresa all’interno del sito di interesse nazionale (S.I.N.) di Massa Carrara, individuato ai fini della bonifica a norma dell’art. 252 del D.Lgs. n. 152/06; l’ordine di messa in sicurezza e bonifica non è peraltro indirizzato alla sola ricorrente, ma riguarda, contestualmente, i titolari delle diverse attività operanti nella medesima area.

Con il primo motivo di gravame, la società ricorrente lamenta che il Ministero avrebbe omesso l’istruttoria finalizzata all’individuazione dei responsabili e delle fonti dell’inquinamento, limitandosi ad addossare l’onere di bonifica all’attuale utilizzatore del terreno senza, peraltro, curarsi di instaurare un corretto contraddittorio procedimentale. La ricorrente contesta, in ogni caso, la riferibilità a sé delle sostanze rinvenute nelle acque di falda, che sostiene provengano dall’attività svolta sul fondo dal precedente proprietario, la Italiana Coke.

Con il secondo motivo, è dedotta la contraddittorietà ed illogicità delle conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi del 10 febbraio 2009, le quali non terrebbero in alcun conto i risultati dello studio affidato all’ICRAM (ora ISPRA) a seguito dell’accordo di programma intervenuto il 28 maggio 2007 fra lo stesso Ministero dell’Ambiente, la Regione Toscana, la Provincia di Massa e Carrara ed i Comuni di Massa e Carrara: detto studio, diretto a individuare una soluzione unitaria e coordinata per la bonifica dell’intero S.I.N. attraverso la realizzazione di una rete di pozzi di emungimento ed un unico depuratore, non prevedrebbe, infatti, la realizzazione di alcun pozzo sul terreno oggi occupato dalla ricorrente. La ricorrente si duole, inoltre, della genericità delle prescrizioni ricevute, le quali non chiarirebbero adeguatamente la tipologia di interventi di m.i.s.e. da eseguire, oltre a non indicare le ragioni della mancata adesione alle conclusioni di cui al sopra citato studio ICRAM; e le medesime critiche vengono estese alla prescrizione afferente la trasmissione del progetto di bonifica della falda.

Con il terzo motivo, infine, la A.A. ribadisce la contraddittorietà dell’operato del Ministero, nella misura in cui l’urgenza degli interventi di messa in sicurezza viene prospettata, nel provvedimento impugnato, sulla scorta di dati conosciuti dall’amministrazione sin dall’anno 2004. L’iniziativa ministeriale sarebbe, inoltre, violativa del precetto di cui all’art. 97 Cost., rappresentando un inutile aggravio del procedimento alla luce sia del più volte menzionato studio di fattibilità.

I motivi, che saranno esaminati congiuntamente, sono fondati.

Il sistema delineato dagli artt. 242 e segg. del D.Lgs. n. 152/06, confermando il previgente assetto normativo, pone a carico dell’effettivo responsabile della contaminazione gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, obblighi il cui adempimento da parte dei soggetti interessati, ma non responsabili, è configurato come una semplice facoltà, al punto che, nel caso di mancata individuazione del responsabile, la legge stabilisce che le opere di messa in sicurezza e di bonifica non possano venire coattivamente addossate a terzi soggetti pur interessati, ma vadano realizzate dalle amministrazioni competenti; queste ultime sono assistite, per il recupero delle spese sostenute, da un onere reale e da un privilegio speciale sul fondo, che tuttavia – ad ulteriore conferma del collegamento necessario tra responsabilità dell’inquinamento e obbligo di bonifica – sono esercitabili nei confronti del proprietario incolpevole solo a seguito di provvedimento motivato che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile, ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto, ovvero la loro infruttuosità.

Tale sistema risponde, com’è noto, al principio "chi inquina paga" di derivazione europea, che consiste nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la compromissione ecologica illecita (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Nella fattispecie, al contrario, le indagini circa il superamento dei parametri di legge per manganese, nichel, arsenico, solfati, ammoniaca e benzene, riscontrato nella falda sottostante l’area su cui la ricorrente opera, non risultano accompagnate da adeguati approfondimenti in ordine alla effettiva imputabilità della contaminazione all’attività di A.A. S.r.l., a maggior ragione se si tiene conto del fatto che l’intera area del S.I.T. – e non soltanto la porzione occupata dalla ricorrente – è interessata dalla presenza degli stessi e di altri inquinanti. Le conclusioni raggiunte dalla conferenza di servizi in punto di accertamento della responsabilità non sono, dunque, suffragate da adeguata istruttoria, e finiscono per risolversi in una inammissibile equazione che dalla detenzione del fondo, passando per l’attività ivi esercitata, fa discendere l’obbligo di bonifica.

Altrettanto viziata risulta la determinazione del Ministero di imporre l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza volte ad impedire la diffusione della contaminazione della falda verso l’esterno. La scelta di fare luogo al confinamento della falda frazionato per ciascuno dei lotti ricadenti all’interno del S.I.T. di Massa Carrara contrasta, invero, con i risultati dello studio elaborato dall’ICRAM per conto dello stesso Ministero, secondo il quale, escluso il ricorso ad elementi di confinamento fisico, è possibile individuare per la m.i.s.e. una soluzione unitaria relativamente all’intero sito, attraverso la realizzazione di un unico sistema di confinamento idraulico; e poiché il primo punto all’ordine del giorno della conferenza di servizi decisoria del 10 febbraio 2009 attiene proprio alla discussione ed alla presa d’atto dei contenuti dello studio eseguito dall’ICRAM, in difetto di motivazione sul punto non è dato comprendere per quale ragione la conferenza abbia poi preferito seguire un’opzione in palese contrasto con le evidenze scientifiche disponibili ed, oltretutto, suscettibile di interferire con la soluzione prospettata come ottimale per l’intero S.I.T.. Si aggiunga che, ancora con riferimento allo studio ICRAM, nessuno dei pozzi che dovrebbero concorrere a formare l’unica barriera idraulica per la messa in sicurezza del S.I.T. cade all’interno dell’area occupata dalla ricorrente, dovendosi perciò escludere che gli obblighi imposti a quest’ultima possano trovare una qualche legittimazione sotto l’aspetto del contributo individuale alla più ampia opera di m.i.s.e. del sito di interesse nazionale.

L’impugnazione è altresì fondata relativamente alle censure con cui la ricorrente si duole di non essere stata messa in condizione di partecipare ai rilievi, dai quali è emersa l’esistenza della situazione di inquinamento della falda. Per consolidata giurisprudenza, pienamente condivisa dalla Sezione, nei procedimenti in materia di bonifica ambientale ai destinatari dei provvedimenti assunti dall’amministrazione deve essere infatti consentita la preventiva partecipazione al relativo procedimento, ivi compresa l’esecuzione degli accertamenti analitici, da eseguirsi in contraddittorio (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, n. 594; id. 6 maggio 2009, n. 762). D’altra parte, i Ministeri resistenti non hanno dato prova – ai sensi e per gli effetti dell’art. 21octies della legge n. 241/90 – che, se anche la ricorrente avesse partecipato ai rilievi, il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere in concreto diverso.

In forza di tutto quanto precede, ed assorbito ogni residuo profilo di doglianza, il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’impugnato ordine di m.i.s.e. e di bonifica, nonché degli atti ad esso presupposti e, segnatamente, del verbale della conferenza di servizi decisoria del 10 febbraio 2009, nella parte in cui si riferisce alla posizione della società ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti e provvedimenti impugnati.

Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 05-09-2011, n. 33121

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.R. è stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 15.12.2009 del GUP del Tribunale di Milano alla pena complessiva di anni sei di reclusione per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma e rissa aggravata, commessi in (OMISSIS).

In data 10.1.2010 il suddetto imputato ha revocato il difensore e ha nominato quale suo unico difensore di fiducia l’avv. Oaniela Figini.

La motivazione della sentenza è stata depositata, fuori termine, in data 1.4.2010.

La Cancelleria del GUP ha notificato l’avviso deposito sentenza all’imputato e, per errore, al precedente difensore dell’imputato, nonostante la nomina dello stesso fosse stata revocata.

La sentenza, non essendo stata proposta impugnazione, è stata dichiarata esecutiva in data 18.6.2010 e il P.M. ha emesso l’ordine di carcerazione in data 20.9.2010.

A seguito di incidente di esecuzione proposto in data 20.10.2010 dall’avv. Figini, che lamentava di non aver ricevuto l’avviso deposito della sentenza e chiedeva la revoca del passaggio in giudicato della stessa e di essere rimessa in termini per proporre appello, il GUP, con ordinanza in data 24.11.2010, ha accolto le richieste del suddetto difensore, emettendo nuovo ordine provvisorio di scarcerazione ex art. 303 c.p.p. e facendo decorrere il termine di un anno, previsto in relazione al termine di fase per la custodia cautelare, dalla data dell’ordinanza con la quale era stata revocata l’esecutività della sentenza.

In data 13.12.2010 l’avv. Figini ha chiesto la scarcerazione dell’imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase ex art. 303 c.p.p., lett. c), n. 2, essendo trascorso un anno dalla sentenza di primo grado senza che fosse stata emessa la sentenza di appello.

Il GUP, con ordinanza in data 14.12.2010, ha respinto la richiesta, ritenendo che si fosse verificata una regressione processuale dal giudicato alla fase in cui pendono i termini per l’appello avverso la sentenza di primo grado.

Il difensore dell’imputato proponeva appello dinanzi al Tribunale del riesame di Milano che, con ordinanza in data 7.2.2011, confermava la suddetta ordinanza del GUP in data 14.12.2010. Secondo il Tribunale del riesame, il disposto dell’art. 303 c.p.p., comma 2 – nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o un grado di giudizio diversi, il termine di custodia cautelare decorre dalla data del provvedimento che dispone il regresso – si applicava anche al caso in cui il procedimento regrediva dalla fase esecutiva alla fase successiva alla sentenza di primo grado, in attesa di una eventuale impugnazione della sentenza, e quindi il termine di un anno previsto per questa fase nel caso di specie – con decorrenza dal 14.12.2010 – non era ancora decorso.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, sostenendo che l’art. 303 c.p.p., comma 2che disciplina i casi di regressione, non opera nel caso in cui la stessa abbia per oggetto una pronuncia di condanna erroneamente dichiarata esecutiva, poichè il passaggio dalla fase dell’appello a quella del giudicato non era stata effettiva ma soltanto apparente.

La suddetta disposizione doveva essere interpretata alla luce del quadro tracciato dallo stesso art. 303, comma 1 nel quale non era prevista alcuna regressione dalla fase esecutiva ad una delle fasi del processo di cognizione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

A seguito di incidente di esecuzione, il giudice ha riconosciuto che erroneamente la sentenza di primo grado emessa in data 15.12.2009 nei confronti di G.R. era stata dichiarata irrevocabile, e conseguentemente ha annullato l’ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero ed ha rimesso in termini l’imputato e il suo difensore per proporre impugnazione avverso la menzionata sentenza.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per l’impugnazione comporta la scarcerazione del richiedente in riferimento alla pena posta in esecuzione sulla base della sentenza, ma resta salva l’esecuzione della misura cautelare a suo tempo emessa, che riprende vigore per effetto del riacquisto della qualità di imputato (V. Sez. 1 sent. n. 6266 del 28.1.2009, Rv. 241965 e Sez. 1 Ordinanza n. 12903 del 24.3.2009, Rv. 243500).

Nel caso in esame il ricorrente non contesta il fatto che, dopo l’incidente di esecuzione, abbia ripreso vigore l’ordinanza cautelare a suo tempo emessa nei confronti del G., ma sostiene che il termine massimo di custodia cautelare nella specie di un anno – entro il quale dalla sentenza di primo grado deve essere emessa la sentenza di appello – debba decorrere dalla data della sentenza di primo grado e non, come avevano ritenuto il GUP e il Tribunale del riesame in applicazione dell’art. 303 c.p.p., comma 2 dal provvedimento con il quale era stata revocata l’esecutività della sentenza.

L’art. 303 c.p.p., comma 2 dispone che in caso di regressione del processo – a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa – a una fase o un grado di giudizio diversi, il termine di custodia cautelare decorre nuovamente dalla data del provvedimento che dispone il regresso.

Il GUP e il Tribunale del riesame hanno ritenuto che tra i casi di regressione del processo ricadenti sotto la previsione del suddetto articolo sia compreso anche quello della regressione dalla fase esecutiva alla fase compresa tra le sentenze di primo e di secondo grado. Questa interpretazione estensiva della norma non può essere accolta, poichè l’espressione "o per altra causa" contenuta nell’art. 303 c.p.p., comma 2 comprende ogni possibile ipotesi di regressione del processo nell’ambito della fase della cognizione – per la quale, peraltro, sono dettate le norme che regolano i termini della custodia cautelare – ma non comprende anche il caso di riapertura del processo, già definito, per costatate irregolarità nella formazione del titolo esecutivo, accertate a seguito di incidente di esecuzione.

Nel caso in esame, pertanto, il termine di custodia cautelare di un anno, entro il quale dalla sentenza di primo grado deve essere emessa la sentenza di secondo grado, deve essere fatto decorrere dalla data della sentenza di primo grado.

Conseguentemente devono essere annullate senza rinvio l’ordinanza del GUP in data 14.12.2010 e quella del Tribunale del riesame in data 7.2.2011, con restituzione degli atti al GUP per quanto di competenza.

Questa Corte non procede alla scarcerazione di G.R., dovendosi calcolare gli eventuali periodi di sospensione dei termini di custodia cautelare non risultanti dagli atti trasmessi a questa Corte.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella pronunciata dal GIP del Tribunale di Milano in data 14.12.2010 e dispone la trasmissione degli atti al suddetto GIP per quanto di competenza.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.