Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con decreto, deliberato il 27.5.2010 e depositato il 27.8.2010, la Corte di appello di Lecce riformava parzialmente il provvedimento con il quale in data 2.2.2010 il Tribunale di Brindisi aveva rigettato la richiesta di revoca della misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni quattro, avanzata da P. M., riducendo la durata della misura ad anni tre.
La Corte territoriale premetteva che nel 1999 era stata applicata al P. la misura di prevenzione per la durata di tre anni, essendo stata ritenuta la pericolosità sociale del predetto, dedito ad attività estorsive; detta misura era stata aggravata con decreto del 16.10.2001 con l’applicazione dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e la determinazione della durata in anni quattro, avendo il P. più volte violato le prescrizioni della misura di prevenzione ed essendo risultato indiziato di partecipazione all’associazione criminosa denominata "sacra corona unita" e ad un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, nonchè, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Quanto alla valutazione della cessazione della pericolosità sociale, posta a fondamento dell’istanza di revoca o riduzione della misura, la Corte rilevava: che il P. era stato sottoposto alla misura soltanto per un breve periodo (circa un anno e sei mesi) in ragione della detenzione; che la circostanza che si era trasferito in Lombardia con il proprio nucleo familiare – dove aveva espiato le pene residue in regime alternativo – ed aveva svolto attività lavorativa lecita dal 2007, sia pure in maniera non continuativa – alla luce dei criteri affermati dalla Corte di legittimità in materia di revoca della misura di prevenzione – non era sufficiente a ritenere l’allontanamento definitivo dal contesto criminale mafioso nel quale il P. era inserito, come accertato dalle sentenze irrevocabili di condanna. Nè poteva ritenersi decisivo, ai fini della complessiva valutazione della condotta di vita del sottoposto, il giudizio espresso dal tribunale di sorveglianza per l’ammissione alle misure alternative ed ai benefici penitenziari, trattandosi di valutazione diversa per finalità e contenuto.
Il giudice di seconde cure, quindi, accoglieva solo parzialmente l’appello, riducendo la durata della misura in anni tre.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il P., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo che – premessa la limitazione alla violazione di legge del controllo di legittimità in materia di misure di prevenzione – la Corte territoriale non si è attenuta ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità che regolano la valutazione della attualità della pericolosità sociale, cadendo, peraltro, in contraddizione con altra pronuncia con la quale la stessa Corte aveva revocato la misura di prevenzione a colui che era stato ritenuto il capo del sodalizio nel quale era inserito il P..
Lamenta, quindi, la mancanza di adeguata valutazione del tempo decorso dal momento della applicazione della misura, del percorso effettuato durante il trattamento penitenziario desumibile dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza, dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 2007, tutti elementi idonei a ritenere cessata la pericolosità sociale. Vengono, quindi, richiamate alcune pronunce di questa Corte in tema di valutazione dell’attualità della pericolosità anche con specifico riferimento ai soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi (Sez. 1, n. 20948 del 23/05/2008).
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. Va rammentato che, ai fini della revoca o della modifica del provvedimento che applica una misura di prevenzione, è necessario, oltre al decorso di un certo lasso di tempo dall’adozione del provvedimento stesso, l’accertamento del venir meno o del modificarsi delle cause che lo hanno determinato; tale accertamento che deve tener conto non solo dell’assenza di pregiudizi penali e giudiziali riferibili a fatti successivi al provvedimento applicativo della misura e comunque recenti ma anche, nell’ottica del giudizio di prevenzione, di tutta la condotta della persona (Sez. 1, n. 2491, 13/10/1989, Giuliano, rv. 182351).
Il provvedimento di applicazione della misura, dunque, può essere revocato o modificato, secondo la L. n. 1423 del 1956, precetto art. 7, comma 2, in virtù del principio dell’intangibilità del giudicato, solo allorchè non perduri inalterata la situazione di pericolosità sociale che ad essa ha dato luogo, ossia quando, a seguito del mutamento della condotta del soggetto, la pericolosità accertata nel provvedimento applicativo risulti cessata ovvero attenuata.
E’ necessario, dunque, che il comportamento attuale del soggetto, come allegato dallo stesso e risultante all’esito del procedimento, sia indice, nel suo complesso, di riadattamento sociale (cessazione della pericolosità) ovvero di una pur parziale attenuazione di pericolosità tale da non giustificare il mantenimento di tutte le limitazioni della libertà personale in precedenza imposte.
In tema di appartenenza ad un’associazione per delinquere di tipo mafioso, la prova della cessazione della pericolosità necessariamente passa attraverso la prova del recesso dal sodalizio criminoso essendo evidente, per il carattere ed i fini perseguiti dall’associazione, che la permanenza del vincolo è incompatibile con il ripudio delle precedenti scelte delinquenziali. Ne deriva che in tali ipotesi l’accertamento del giudice deve essere particolarmente rigoroso e l’assenza di pericolosità non può desumersi da una generica mancanza di manifestazioni di pericolosità sociale, essendo invece necessaria una indagine approfondita in merito a specifici e significativi elementi comprovanti, per il loro contenuto oggettivo, radicali mutamenti delle condotte di vita e, in definitiva, il sicuro recesso dall’associazione (Sez. 5, 20 ottobre 1993, Alfano).
Peraltro, deve evidenziarsi che le pronunce richiamate dal ricorrente si riferiscono tutte alla valutazione dell’attualità della pericolosità ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione che, all’evidenza, non è del tutto sovrapponibile alla valutazione necessaria per addivenire alla revoca di una misura già applicata all’esito di un giudizio di pericolosità divenuto irrevocabiie. Se, invero, in materia di prevenzione il giudicato è caratterizzato dalla regola rebus sic stantibus, tuttavia, gli elementi di fatto posti a fondamento della revoca o modifica della misura devono essere idonei a porre nel nulla il precedente giudizio di pericolosità. 2. Ribaditi tali principi di diritto, deve ritenersi che il decreto impugnato sia immune dalle censure che sono state mosse dal ricorrente. La Corte, infatti, ha affermato che gli elementi oggettivamente valutabili in ordine alla più recente condotta del sottoposto potessero far ritenere esclusivamente un’attenuazione della pericolosità elevata, manifestata in precedenza dal P., caratterizzata in specie dall’appartenenza ad un sodalizio di stampo mafioso e dalla reiterata violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, sulla quale è stata fondata l’applicazione della misura di prevenzione; sicchè non ricorreva la condizione richiesta dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 7, per la revoca della misura di prevenzione.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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