CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 gennaio 2012, n. 1087 Lavoro – Lavoro subordinato – Licenziamento per giusta causa – Operazioni che danneggiano l’azienda

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 17.01.2003 A.B. impugnava innanzi al Tribunale di Latina. Sez. Lavoro, il licenziamento disciplinare per giusta causa, intimatogli dall’ex Banco (…), con lettera del 15.03-2002.

A sostegno della domanda deduceva la totale infondatezza e insussistenza degli addebiti mossigli, nonché la nullità del licenziamento stesso per violazione dell’ari. 7 Stat. Lav., stante la mancata affissione e pubblicità del codice disciplinare da esporre in luogo accessibile e pubblico, presso la filiale di Itri ove lo stesso era addetto.

Confutava inoltre gli addebiti e, in particolare- di non aver estinto il rapporto di conto corrente n. 27/1424 facente capo a G.R. così come richiesto dalla filiale di Gaeta: di avere acceso i conti correnti n. 27/1410 e 24/1424 apparentemente a favore di distinti soggetti ma facenti capo, di fatto, a G.R. di aver tollerato il mantenimento di massimali di disponibilità elevati per tali rapporti; di aver dato disponibilità su assegni esteri su un conto intestato a C.A. in assenza delle dovute in formazioni; di aver comunque esposto il Banco a gravi pregiudizi per le contestazioni tutte contenute nella relazione ispettiva del 11.12.2002.

Il ricorrente nel contestare il licenziamento, faceva presente che i fatti addebitatigli, comunque insussistenti, non costituivano violazione di specifici obblighi negoziali e che l’elasticità gestionale ed imprenditoriale adottata derivava da un mandato specifico conferitogli dai superiori che lo avevano inviato ad Itri proprio per movimentare l’agenzia, da tempo stagnante.

Deduceva altresì l’infondatezza delle contestazioni in quanto nessuna norma o regola imponeva di non aprire conti a clientela esterna al Comune di ltri e che l’accertamento dei protesti era stato effettuato sulla Regione Lazio quale zona di operatività economica e commerciale dei correntisti e comunque di residenza degli stessi, tutti operanti stabilmente nell’area del Golfo di Gaeta e quindi nel territorio ricompreso tra Itri Gaeta e Formia.

Quanto al caso G., non era stato il B. a censire il cliente e quindi nessun addebito poteva essergli mosso.

Fra l’altro, il doppio conto era stato aperto per consentire un graduale rientro, proprio per evitare danni alla Banca.

In ogni caso, il licenziamento era ingiusto ed illegittimo in quanto adottabile solo in caso di fatti estremamente gravi per la dolosità degli stessi, per i riflessi penali o pecuniari, o per la recidiva tale da far venir meno il rapporto fiduciario.

Nel caso di specie, tali caratteristiche e presupposti erano del tutto assenti.

Invocava a tal fine anche il rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza della pena.

Si costituiva in giudizio la S. S.p.A. società incorporante il Banco (…), formulando eccezioni di inesistenza del ricorso, in quanto rivolto nei confronti di un soggetto già estinto al momento in cui l’atto era stato depositato, per cui la domanda proposta doveva essere dichiarata inammissibile.

Nel merito ribadiva la fondatezza delle contestazioni di cui alla nota ispettiva in atti reiterando le censure ivi contenute.

Espletato l’interrogatorio formale del ricorrente ed escussi i testi, il Tribunale, con sentenza del 30.09.2005 depositata l’8.11.05 in accoglimento della domanda, dichiarava nullo e privo di effetti il licenziamento, condannando parte convenuta a reintegrare il (…) ricorrente ed a corrispondergli le retribuzioni allo stesso spettanti dalla data del licenziamento all’effettiva reintegra nel posto di lavoro. Sosteneva il Tribunale che la Società non aveva provato l’adempimento dell’obbligo di aver dato pubblicità al codice disciplinare e che in ogni caso il licenziamento appariva illegittimo per la sproporzione tra sanzione inflitta e fatti contestati, risultati tra l’altro in parte generici, in parie infondati e non riferibili direttamente al B. e, comunque, assolutamente non gravi, anche in considerazione dell’incarico che lo stesso aveva avuto di riavviare l’agenzia di Itri, da tempo stagnante e improduttiva.

I risultati utili della gestione sarebbero stati peraltro ottenuti e provali. Proponeva appello la S. S p A. società resistente con ricorso depositato il 20.02.2006, chiedendo, con articolate argomentazioni, la riforma della sentenza.

Il B. si costituiva e resisteva al gravame, spiegando, a sua volta, appello incidentale per i danni alla salute subiti a seguito e per effetto dell’illegittimo licenziamento.

La Corte di Appello di Roma, pur rigettando le eccezioni di nullità preliminari sollevate dalla Società appellante, riteneva fondato l’appello in relazione agli altri motivi, accogliendo pertanto il gravame, con pronuncia di riforma della sentenza impugnata e con compensazione delle spese doppio grado.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre A.B. con cinque motivi .

S. non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il B. denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) circa l’affissione del codice disciplinare, lamenta che il Giudice a quo avrebbe non correttamente valutato le testimonianze, attribuendo alle stesse significati opposti a quelli effettivamente risultanti dalle deposizioni.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 228-229 c.p.c., sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente attribuito natura confessoria ad una ammissione, imputata al B. circa l’omessa visura di alcuni protesti, pur trattandosi di circostanza presente nell’ambito della difesa propria del procuratore costituito,

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 300/1970 e contraddittoria ed insufficiente motivazione, lamenta che il Giudice d’appello non abbia tenuto conto, nel pervenire alla censurata pronuncia, della genericità della contestazione degli addebiti riguardante l’omessa visura dei protesti, mancando il titolo e l’epoca della loro elevazione.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione per avere il Giudice d’appello erroneamente ritenuto, sulla base della relazione ispettiva, la presenza di un danno, subito dall’azienda, a seguito dell’apertura del conto a persona pluriprotestate equiparando danno e rischi di danno.

Con il quinto motivo, infine, il ricorrente, denunciando omessa motivazione e violazione o falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 300/70 in riferimento all’art. 36 CCNL di categoria, lamenta che la Corte territoriale non abbia dato riscontro alla eccepita eccessività della sanzione erogata in rapporto alla gravità dei fatti contestati e del grado della colpa, limitandosi a confermare l’intervenuta lesione del vincolo fiduciario e la susssistenza delle ragioni gi testificati ve del licenziamento per giusta causa.

Il ricorso, pur valutato nelle sue molteplici articolazioni, è infondato, avendo il Giudice a quo argomentato in maniera puntuale e corretta le ragioni del rigetto della obiezioni avanzate dal B. in sede di appello e riproposte in questa sede come motivi di censura.

Invero, con riguardo alla lamentata mancata affissione del codice disciplinare, la Corte d’appello, dopo avere passato in rassegna le deposizioni dei testi escussi, è pervenuta alla conclusione che nessuna violazione dell’art. 7 L. n. 300/70 risultava, sul punto, essersi verificata, avendo le dichiarazioni dei testi confermalo che l’onere dell’affissione "era stato effettivamente adempiuto".

Va in proposito rammentalo che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n.5 codice di procedura civile, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte: infatti la citata disposizione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento ed all’uopo valutare le piove. controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare i falli in discussione. Costituisce, del resto, insegnamento consolidato di questa Corte clic il giudice del merito non è tenuto ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404).

Il Giudice di appello come sopra chiarito- ha esaminato il materiale probatorio acquisito, concludendo, con valutazione insindacabile in questa sede, l’avvenuto adempimento dell’onere dell’affissione del codice disciplinare. Sempre sulla base della espletata istruttoria e della acquisita documentazione il tutto valutato non solo partitamente ma anche globalmente, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione della sufficiente specificità degli addebiti, del danno subito dall’Istituto, e della realizzazione, nella fattispecie, dell’ipotesi di cui all’art. 8 del codice disciplinare, secondo il quale “il licenziamento per giusta causa è applicato per mancanza di gravità tale (o per la dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidiva o per la sua particolare natura) da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso". Avendo il Giudice a quo esaurientemente e senza incorrere nei lamentati vizi, argomentato le ragioni delle sue conclusioni e risolvendosi, inoltre, le censure mosse alla impugnata pronuncia, in considerazioni di merito, ancorché, talvolta, concretantesi in osservazioni di dettaglio, non incidenti, tuttavia, sulla valutazione complessiva dei fatti, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, non avendo la società intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-02-2011, n. 3938 Proprietà

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Svolgimento del processo

La società Ghebbo Storto (ora Morosina) s.p.a., con citazione notificata in data 29.6.94, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio, per l’accertamento del diritto di proprietà sulla "valle da pesca" denominata "Valle Ghebbo Storto", costituita da terre emerse e barene, sita nella (OMISSIS) e per sentir accertare l’invalidità degli atti di diffida e di intimazione inviati dalle Amministrazioni convenute e l’illecito comportamento tenuto dalle stesse, e dunque per sentirle condannare al risarcimento dei danni derivati dall’illecita affermazione della natura demaniale del bacino (e dalle conseguenti richieste di risarcimento del danno per occupazione senza titolo del bene), allegando la natura privata della valle, regolarmente acquistata da essa attrice con contratto 5.5.63, e sempre stata di proprietà di soggetti privati almeno dal 700.

Le predette Amministrazioni si costituivano chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l’accertamento della natura demaniale della valle, con condanna della società attrice al rilascio dei beni ed al pagamento dell’indennità per l’occupazione senza titolo, da liquidarsi in separato giudizio.

Disposta consulenza tecnica d’ufficio, ed intervenuta in giudizio l’Agenzia del Demanio (divenuta titolare dei rapporti già facendo capo al Ministero delle Finanze giusta il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), con la sentenza n. 861/2004 il Tribunale adito, dichiarato il difetto di legittimazione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici, rigettava le domande, condannando la Ghebbo Storto al rilascio del bene occupato senza titolo ed a corrispondere le somme dovute per detta occupazione.

Il primo giudice osservava che le lagune sono beni rientranti nel demanio marittimo ai sensi dell’art. 28 c.n.. Avverso detta pronuncia proponeva appello la Morosina s.p.a. e si costituivano le Amministrazioni intimate.

La Corte d’Appello di Venezia, con la decisione in esame n. 826/2008, depositata in data 10.6.2008, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado.

Ha affermato, in particolare, la Corte territoriale che i beni in questione sono demaniali non solo ai sensi dell’art. 28 c.n. ma in quanto la specifica demanialità della Laguna è già espressamente prevista dal R.D. n. 1853 del 1936, art. 1 (come ribadito dalla L. n. 366 del 1963, art. 1 ed affermato con sentenza in data 31.5.1921 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche e da conformi decisioni successive), nonchè risultava già sancita dal paragrafo 54 del regolamento del 20.12.1841 del governo austriaco; aggiungeva che la comunicazione di detta valle da pesca con il mare "risulta assicurata da chiaviche…. (presidiate da paratoie regolabili) e che sussiste la possibilità dell’esercizio della pesca, con idoneità anche solo potenziale ad uso pubblico".

Per l’effetto la Corte di merito ha affermato che "vanno accolte le consequenziali richieste di rilascio e di risarcimento del danno avanzate dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio. Il danno, in particolare, deve ritenersi in astratto ben sussistente, a fronte della totale sottrazione, sine titulo, degli spazi acquei della valle ad ogni diverso utilizzo…..".

Ricorre per cassazione la Morosina s.p.a. con tredici motivi, e relativi quesiti, illustrati da memoria; resistono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 disp. gen. nonchè degli artt. 822 ss c.c. e artt. 28 ss cod. nav., anche in quanto applicati in collegamento con il Regolamento Austriaco del 20.12.41 (regolamento per impedire i danni che vengono causati alla laguna di Venezia), con i paragrafi 285, 287, 290, 311, 355, 1455, 1454, 1456 e 1472 c.c. austriaco all’epoca vigente, con la L. n. 3706 del 1877, artt. 1 e 16, con gli artt. 76 e 80 del regolamento per la pesca marittima, approvato con R.D. n. 1090 del 1882, con R.D. n. 546 del 1905, con il R.D.L. n. 1853 del 1936, artt. 6 e 41, con la L. n. 1471 del 1942, con la L. n. 366 del 1963, art. 9 (art. 360 c.p.c., n. 3)".

Con il secondo motivo si deduce "ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 822 c.c. e art. 28 cod. nav., anche in relazione alla pregressa condizione giuridica dei luoghi quale risultante dal Regolamento Austriaco del 20 dicembre 1841; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento all’accertamento in concreto delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici oggetto del giudizio che avrebbero determinato la loro demanialità".

Con il terzo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dei principi attinenti all’operatività, nel caso di specie, dell’istituto dell’Immemorabile. Nullità della sentenza per omessa pronuncia con riferimento alla medesima questione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)".

Con il quarto motivo si deduce "violazione e falsa applicazione dell’art. 28 cod. nav. dell’art. 822 c.c., dell’art. 35 cod. nav., e degli artt. 101 e 112 c.p.c. in relazione all’appartenenza delle valli da pesca alle categorie di beni elencati in detta disposizione (art. 360 c.p.c., n. 3)". Con il quinto motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli att. 28 e ss. cod. nav. con riferimento all’accertamento dell’idoneità della valle e dello stagno interni agli usi pubblici del mare e, in particolare, alla pesca ed alla navigazione. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia attinente sempre all’accertamento della pretesa attitudine degli specchi acquei di Valle Morosina ai pubblici usi del mare (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)".

Con il sesto motivo sì deduce "nullità delle sentenza della Corte d’Appello di Venezia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per indeterminatezza dell’oggetto nella parete in cui genericamente dichiara la demanialità degli spazi occupati dalle acque". Con il settimo motivo sì deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 28 cod. nav., in relazione alle considerazioni ed alle statuizioni della sentenza impugnata non solo erronee,ma altresì prive di fondamento,oltre che viziate da omessa valutazione,nonchè violazione dei generali principi in materia di incidenza degli oneri probatori gravanti su ciascuna parte".

Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 con riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 28 cod. nav., nella la parte in cui la sentenza impugnata ha deciso sulla base anche di una di una causa petendi, non prospettata da alcuna delle parti, con riguardo alla pretesa demanialità perchè "in collegamento con la laguna aperta" e perchè "idonea alla pesca ed alla navigazione" (si tratta di causa petendi mai prospettata ed ancor meno provata,dalla P.A., agente in riconvenzionale).

Con il nono motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 822, 823 e 948 c.c., art. 28 cod. nav., lett. b), art. 32 e 35 cod. nav., L. n. 191 del 1937, artt. 4, 41 e 66 e L. n. 1471 del 1942, artt. 1 e ss., L. n. 366 del 1963, artt. 2, 9 e 24, violazione dell’art. 42 Cost. in relazione alle normative sopra richiamate con riferimento al regime speciale per la Laguna di Venezia".

Con il decimo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha condannato la società oggi ricorrente al pagamento dell’indennità di occupazione del suolo richiesta in via riconvenzionale".

Con l’undicesimo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla L. n. 2248 del 1865, artt. 2, 4, 5, all. E, nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 4 e ss. e artt. 7 e ss., dell’art. 823 c.c., del codice della navigazione e della L. n. 191 del 1937, con riferimento al rigetto della domanda di accertamento dell’invalidità delle diffide e delle intimazioni della pubblica amministrazione". Con il dodicesimo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 822, 948 e 2043 c.c., artt. 28 e 32 cod. nav., L. n. 191 del 1937, artt. 4, 66 e 67, L. n. 366 del 1963, artt. 2, 9 e 24 in relazione al rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dalla società ricorrente".

Con il tredicesimo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n 3, con riferimento all’art. 112 c.p.c., e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia con riferimento al proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva da parte dell’Amministrazione della Infrastrutture e dei Trasporti".

Infine, si prospetta "incostituzionalità dell’art. 28 cod. nav. con riferimento agli artt. 3, 42 e 43 Cost. nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo nella ipotesi di sdemanializzazione di beni già in proprietà dei privati e nella parte in cui espropria pur in carenza di un corrispondentemente adeguato interesse pubblico e sociale".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze (in particolare risultano assorbiti, a seguito del rigetto degli altri motivi, il motivo decimo, undicesimo e dodicesimo, mentre è inammissibile il tredicesimo), da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum.

Deve innanzitutto individuarsi, sulla base delle argomentazioni esposte dalla Corte di merito, la ratio decidendi dell’impugnata decisione, anche al fine di una compiuta valutazione delle censure in esame.

In proposito, la Corte di Venezia afferma che "va innanzi tutto evidenziato, nell’individuare il quadro normativo che regola la……, materia in esame, che attiene alle valli da pesca, le quali consistono in bacini di acqua salsa o salmastra (stagni e/o paludi), inframezzati da barene e terre emerse, con presenza di canali, posti fra il mare e la terraferma, e ricompresi nella laguna di Venezia così come individuabile alla luce dell’attuale conterminazione, che le medesime, oltre che contemplate dal R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1853, art. 41, convertito in L. 7 gennaio 1937, n. 191, contenente norme relative alla polizia della laguna di Venezia, erano già disciplinate anche dagli artt. 51 e ss. del regolamento di polizia lagunare del 1841, e non solo ai fini dell’esercizio della pesca in laguna (secondo la rubrica della Sezione 4^) ma anche quanto alle opere di chiusura e recinzione, da tempo praticate per favorire la pesca in forma stabile ed intensiva, con allevamento stagionale, essendo in definitiva interesse primario quello di assicurare il mantenimento del regime idraulico della laguna (cfr. in specie l’art. 53). In particolare, si osserva come già all’epoca del regolamento approvato dal competente organo dell’Impero (giusta dispaccio 8 ottobre 1841 della cancelleria aulica e pubblicato con notificazione 20.12.1841), la laguna era considerata demanio pubblico, nel senso attuale di bene appartenente al demanio marittimo necessario che l’art. 28 c.n. individua in beni di origine naturale, la cui proprietà non può che essere pubblica, e quindi distinti da quelli per la quale la demanialità è condizionata dalla loro appartenenza allo Stato. Ed invero, la premessa stessa del predetto regolamento, adottato in conformità ai p.p. 287 e 1455 del c.c. austriaco e rimasto in vigore fino al R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1853 (essendo del resto pacificamente riconosciuto in vigore, al di là della prevista attuazione provvisoria e sperimentale, e dopo alcune iniziali incertezze, dall’uniforme giurisprudenza di legittimità sia civile che penale di fine 800 e 900), evidenzia, senza ombra di dubbio, la sua natura normativa cogente, propria delle leggi (come già inequivocabilmente riconosciuto da Cassazione Firenze, sentenza 14.7.1904). In detto regolamento risulta espressamente affermata la demanialità della laguna, concepita quale comprendente anche le valli da pesca; la laguna difatti è descritta quale seno di acqua salsa che si estende dalla foce del Sile alla Conca di Brondolo, che è compreso tra il mare e la terraferma e presenta quindi quelle caratteristiche di unitarietà che non consentono di enucleare singoli beni acquei in esso ricadenti, al fine di farne risultare caratteristiche differenti.

Il che comporta, come ineludibile conseguenza, l’affermazione per cui tutte le situazioni determinatesi sotto la vigenza della normativa sopra indicata (riconfermata in tempi più recenti dalle ulteriori disposizioni di legge: v. la L. 5 marzo 1963, n. 366, art. 1), non possono che essere regolate dalla stessa e dunque deve ammettersi che i beni acquei di cui si sta discorrendo, in quanto appartenenti al demanio necessario marittimo di origine naturale, non potevano e non possono formare oggetto di proprietà privata e neppure di altro godimento privato e non alle condizioni a tal riguardo fissate dalla stessa legge (concessione amministrativa, ove possibile e così via).

In definitiva, va rilevato che l’appartenenza di un bene al demanio naturale marittimo (necessario) si pone quale conseguenza della presenza delle connotazioni fisiche considerate dalla legge, e ciò indipendentemente da atti ricognitivi dell’amministrazione o da formalità pubblicitarie". Pertanto, sul punto, la Corte di merito sostiene, da un lato, che anche in base alla normativa previgente la laguna (e quindi le valli da pesca) era considerata demanio pubblico, e, dall’altro lato, che tale demanialità trova conferma nella vigente legislazione in relazione alle caratteristiche fisiche della laguna (e con essa delle valli da pesca), con particolare riferimento all’art. 28 c.n., lett. b ed ai relativi collegamenti funzionali con il mare.

Tale ratio non è di per sè censurabile (e "resiste" alle censure della società ricorrente), pur se la Corte ritiene di ampliarla ed integrarla con ulteriori argomentazioni, in virtù del sistema pluralistico delle fonti del diritto civile con particolare riferimento alla Costituzione.

Il richiamo all’art. 42 Cost., come effettuato dalla società ricorrente, coinvolge non solo la tesi, non condivisibile, della necessità di un intervento "provvedimentale" dello Stato per attribuire natura demaniale ad un bene, oltre la mera classificazione in via legislativa, ma pone l’esigenza (proprio al fine della suddetta necessaria integrazione della motivazione dell’impugnata decisione) di rivisitare in via interpretativa il sistema normativo vigente, con particolare riferimento ai dati costituzionali, al fine della individuazione dei criteri indispensabili per attribuire natura "non privata" ad un bene immobile.

La disciplina positiva dei beni pubblici, peraltro, risiede ancora, almeno nelle sue linee fondamentali, nel codice civile (artt. 822 – 831 il quale, com’è noto, con una classificazione non del tutto soddisfacente, divide i beni pubblici, ossia i beni "appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici", in tre categorie: beni demaniali, beni patrimoniali indispensabili e beni patrimoniali disponibili.

I beni demaniali, elencati nell’art. 822 c.c., secondo un criterio di tassatività, hanno come caratteristica comune il fatto di essere beni immobili o universalità di mobili e di appartenere necessariamente ad enti territoriali, ossia lo Stato, le regioni, le province e i comuni (art. 824 c.c.). Questi beni sono tali o per loro intrinseca qualità (c.d. demanio necessario, ossia il demanio marittimo, idrico e militare, art. 822, comma 1) o per il fatto di appartenere ad enti territoriali (c.d. demanio accidentale od eventuale: strade, autostrade, aerodromi, immobili di interesse storico ed artistico, raccolte dei musei etc., art. 822 c.c., comma 1).

Il regime giuridico di tali beni, contenuto nell’art. 823 c.c., prevede che essi sono "inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano", il che vuoi dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, nè possono essere usucapiti, in quanto sono del tutto non commerciabili.

Inoltre, la disciplina del demanio marittimo si completa con la normativa di cui agli artt. 28 e 35 c.n.; in particolare, l’art. 28 c.n., comma 1, lett. c), stabilisce che fanno parte del demanio marittimo "le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare".

I beni patrimoniali indisponibili, invece, possono essere sia mobili che immobili e possono appartenere anche ad enti pubblici non territoriali (art. 380 c.c.; a titolo esemplificativo, si pensi ai beni appartenenti agli enti di previdenza). Essi hanno, nella sistematica del codice, carattere residuale. L’art. 826 c.c., comma 1, infatti, esordisce, in negativo, osservando che i beni "appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni". Anche per questi beni si profila una distinzione tra patrimonio necessario e patrimonio accidentale, riconducibile in parte all’art. 826 c.c., commi 2 e 3, poichè vi sono beni patrimoniali per natura (miniere, acque minerali termali, cave e torbiere etc.) e beni patrimoniali per destinazione (edifici destinati a sede di uffici pubblici, arredi, dotazione del Presidente della Repubblica etc); l’elencazione dell’art. 826 c.c., inoltre, non è considerata tassativa. Riguardo al regime giuridico, l’art. 828 c.c., comma 2, si limita a stabilire che tali beni "non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti delle leggi che li riguardano". I beni patrimoniali indisponibili, perciò, sono commerciabili, ma sono gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico, pur potendo formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato.

Residuano, infine, i beni patrimoniali disponibili, ai quali non si applica nè il regime dei beni demaniali, nè quello dei beni patrimoniali indisponibili, ma quello ordinario del codice civile (art. 828 c.c., comma 1); essi, proprio in quanto beni di diritto privato, sono commerciabili, alienabili, usucapibili e soggetti ad esecuzione forzata. Si tratta, in altre parole, di beni che possono appartenere allo Stato e agli enti pubblici allo stesso modo in cui possono appartenere a soggetti privati, ossia di beni per i quali non ha senso parlare di vincolo di destinazione.

Oggi, però, non è più possibile limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici o demaniali, all’esame della sola normativa codicistica del 42, risultando indispensabile integrare la stessa con le varie fonti dell’ordinamento e specificamente con le (successive) norme costituzionali. La Costituzione, com’è noto, non contiene un’espressa definizione dei beni pubblici, nè una loro classificazione, ma si limita a stabilire alcuni richiami che sono, comunque, assai importanti per la definizione del sistema positivo.

Tuttavia, dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., e stante la loro diretta applicabilità, si ricava il principio della tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del "paesaggio", con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa- codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della "proprietà" dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività.

L’art. 9 Cost., in particolare, prevede infatti che la Repubblica tutela "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", con una affermazione, contenuta nell’ambito dei principi fondamentali, che negli ultimi anni ha costituito fondamento per una ricca legislazione in tema di beni culturali (il richiamo va, in particolare, al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, poi abrogato, a decorrere dal 1 maggio 2004, dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che contiene il codice dei beni culturali e del paesaggio, il cui art. 10 prevede una definizione dei beni culturali). A sua volta l’art. 42 Cost., pur essendo centrato prevalentemente sulla proprietà privata, esordisce sulla significativa affermazione secondo cui la proprietà "è pubblica o privata", il che costituisce un implicito riconoscimento di una diversità di fondo tra i due tipi di proprietà. Più di recente, ancora, la riforma attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo 5 della parte seconda della Costituzione, ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (art. 117, comma 2), mentre ha stabilito la competenza concorrente dello Stato e delle Regioni per ciò che riguarda la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 117, comma 3); l’art. 118 Cost., comma 3, inoltre, dispone che la legge statale disciplina "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali".

Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato "essenziale" della centralità della persona (e dei relativi interessi), da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento di diritti inviolabili, anche mediante "adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", emerge l’esigenza interpretativa di "guardare" al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica.

Ciò comporta che, in relazione al tema in esame, più che allo Stato- apparato, quale persona giuridica pubblica individualmente intesa, debba farsi riferimento allo Stato-collettività, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività) e quale ente preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi; in tal modo disquisire in termine di sola dicotomia beni pubblici (o demaniali)-privati significa, in modo parziale, limitarsi alla mera individuazione della titolarità dei beni, tralasciando l’ineludibile dato della classificazione degli stessi in virtù della relativa funzione e dei relativi interessi a tali beni collegati.

Ne deriva quindi che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell’ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, "comune" vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini.

Del resto, già da tempo, la dottrina ma anche la stessa giurisprudenza hanno fatta proprio l’idea di una necessaria funzionalità dei beni pubblici, con la conseguente convinzione che il bene è pubblico non tanto per la circostanza di rientrare in una delle astratte categorie del codice quanto piuttosto per essere fonte di un beneficio per la collettività, sino ad ipotizzare casi di gestione patrimoniale dei beni pubblici (come la loro alienazione e cartolarizzazione). In proposito vale la pena ricordare che già il codice prevede espressamente, all’art. 825, la figura giuridica dei diritti demaniali su beni altrui; osserva questa norma che il regime del demanio pubblico si estende ai diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni quando essi "sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati negli articolari precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi". In tal modo vengono in evidenza le servitù pubbliche e i diritti di uso pubblico, quali le strade vicinali, gli usi civici e le proprietà collettive.

Tali figure, generalmente assimilate fra loro, presentano singolarmente caratteristiche peculiari.

Le servitù pubbliche, soprattutto la servitù di elettrodotto, costituiscono il tipico esempio di ius in re aliena, cui possono per certi aspetti essere paragonate le strade vicinali, che hanno la caratteristica di essere strade di proprietà privata e tuttavia soggette al pubblico transito (i comuni deliberano periodicamente l’elenco di queste strade e l’inserimento in esso fa presumere iuris tantum l’esistenza di un diritto di uso pubblico). Mentre in dette servitù pubbliche risulta evidente la distinzione tra titolarità del diritto di proprietà e uso pubblico sulla cosa altrui, tale distinzione è meno netta negli usi civici che, quali espressione della proprietà in senso collettivo non conosciuta dal legislatore del codice civile, trova una sua specifica disciplina nella legge (e relativo regolamento) n. 1766/1927 e nella più recente legge n. 97/1994 (Nuove disposizioni per le zone montane); tali "usi" presentano la caratteristica della non appartenenza, a titolo di proprietà individuale, a persone fisiche od enti in quanto spettanti ad una comunità di abitanti che ne godono collettivamente. La finalità che il legislatore ha perseguito con detti usi è quella della liquidazione, in realtà non raggiunta, perchè negli anni è andato sempre più emergendo il collegamento funzionale tra disciplina degli usi pubblici e la tutela dell’ambiente (sul punto, le sentenze della Corte Costituzionale n. 46/95, 345/97 e 310/2006).

Infine, con la L. quadro 6 dicembre 1991, 394, il legislatore è intervenuto creando e regolando le aree protette. Sulla base di questa legge, il cui obbiettivo è quello di dare attuazione agli artt. 9 e 32 Cost. (art. 1, comma 1), possono essere individuate aree naturali protette sottoposte a particolari vincoli, la cui costituzione, però, non modifica l’appartenenza proprietaria delle aree medesime; non si creano, quindi, diritti demaniali su beni altrui, ma vincoli finalizzati alla tutela del paesaggio e della salute dei consociati. E’ sempre necessario, però, un apposito provvedimento di individuazione e delimitazione (v. art. 8, che prevede un decreto del Presidente della Repubblica per l’istituzione di un parco e un decreto del Ministero dell’ambiente per l’istituzione delle riserve naturali statali).

Se quindi, da un lato, sono già ipotizzatali nel nostro ordinamento norme caratterizzanti, il godimento e la fruizione, a vario titolo, di beni da parte della collettività, dall’altro lato, altre norme risultano destinate a scindere il binomio bene pubblico demaniale- indisponibilità, nel senso che prevedono il trasferimento, sulla base di determinati presupposti e in relazione a specifici fini, di beni dello Stato.

Pertanto, la regola della non commerciabilità di detti beni, originariamente prevista dal legislatore in modo assoluto, incontra sempre più eccezioni, con la conseguenza, lungi però dal diventare "sistematica" nella normativa civilistica ed anzi configurando una diversità di enunciati tra codice civile e leggi ordinarie, che in alcune ipotesi la proprietà "pubblica" del bene e la destinazione dello stesso ad usi e finalità pubbliche (della collettività) diventano aspetti scindibili.

In tale quadro vanno inserite le leggi aventi ad oggetto la trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni (tra cui il D.L. n. 386 del 1991, convertito nella L. n. 35 del 1992), quelle riguardanti la privatizzazione di enti proprietari in maniera rilevante di beni pubblici (come l’Enel, ex L. n. 359 del 1992, e le Ferrovie dello Stato, mediante delibera Cipe del 92), nonchè il D.Lgs. n. 267 del 2000, che ha consentito il trasferimento a società di capitali di beni pubblici da parte degli enti locali (con riferimento a "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni"), il D.L. n. 63 del 2002 (convertito nella L. n. 112 del 2002) che, tra l’altro, ha dato luogo alla costituzione di un’apposita società per azioni (la Infrastrutture s.p.a.), sotto la vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze) cui possono essere trasferiti beni pubblici sino alla L. n. 326 del 2003, con particolare riferimento all’art. 30 (che tra l’altro statuisce che "ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3, comma 15, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto dall’art. 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso Ministero….. "), e la L. n. 112 del 2002 che all’art. 7 prevede al primo e decimo comma che "per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello Stato s.p.a." e che "alla Patrimonio dello Stato s.p.a. possono essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato di cui al D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, art. 14, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato….". Pertanto, il solo aspetto della "demanialità" non appare esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento collettivo o, indipendentemente dal titolo di proprietà pubblico o privato, risultano funzionali ad interessi della stessa collettività. In tal modo, risultando la collettività costituita da persone fisiche, l’aspetto dominicale della tipologia del bene in questione cede il passo alla realizzazione di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento dell’umana personalità.

Ed è appunto in tale seconda prospettiva che vanno inquadrate le c.d. valli da pesca che, in virtù di un’indagine svolta dal giudice di merito e documentata da ampia motivazione della sentenza in esame, presentano (con esclusione delle zone emerse dall’acqua) una funzionalità e una finalità pubblica – collettivistica; afferma, infatti, la Corte di merito che "la trasformazione da valle asserragliata a valle chiusa a stagno risulta avvenuta in via di fatto (sia pure con una sorta di approvazione da parte Magistrato alle Acque, peraltro ininfluente ai fini de quibus), laddove appare irrilevante la difficoltà di risalire a specifici provvedimenti autorizzatori (non documentali), posto che il difetto probatorio non può che ripercuotersi sulla parte privata, onerata di dimostrare con certezza l’eventuale venir meno della natura demaniale degli spazi acquei in esame, naturalmente acquisita da tempo immemorabile con l’espandersi delle acque lagunari, e che non può cessare per effetto di mere attività materiali eseguite da soggetti privati, sia pure nell’inerzia o con tolleranza degli organi pubblici (desumendosi anzi dalla stessa relazione de B. la piena conferma del perdurante interesse, già in allora, al mantenimento del dominio pubblico).

Ed egualmente non risultano decisive le argomentazioni desunte dalla pretesa mancanza attuale degli usi pubblici del mare, siccome inconciliabili con le caratteristiche morfologiche dei bacini in esame (aventi una profondità media tra i 10 e 60 centimetri, mentre i canali presentano fondali compresi tra i 90 e 120 centimetri), in quanto asseritamente inidonei alla navigazione ed alla balneazione.

Trattasi di questione a ben vedere inconsistente, non solo in quanto appare già di per sè dirimente in rilievo che l’idoneità del bene, avente i requisiti propri del demanio necessario marittimo, ai pubblici usi del mare dev’essere intesa in senso dinamico e funzionale, ma in ogni caso è indiscutibile l’uso degli ampi bacini acquei quantomeno all’attività della pesca (anche se da tempo di fatto sostituita dalla specifica attività della piscicoltura, esercitata in modo esclusivo a seguito della disposta chiusura, per decisione della parte privata, sì che questa preleva l’acqua della laguna, o scarica in essa le acque interne, azionando le paratoie delle chiaviche, a seconda delle sue esigenze produttive stagionali), conservando un’attitudine oggettiva ed immediata ad un uso conforme alle tipiche attività economiche del mare".

Dunque, la "demanialità" esprime una duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale, dove la seconda (titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, come appartenenza di servizio che è necessaria, perchè è questo ente che può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la loro fruizione.

Sicchè, al fine di riconoscere se in concreto il particolare bene di cui si discute fa parte della realtà materiale che la norma, denominandola, inserisce nel demanio, si deve tener conto in modo specifico del duplice aspetto finalistico e funzionale che connota la categoria dei beni in questione. Ne consegue ancora che la titolarità dello Stato (come Stato-collettività, vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti) non è fine a se stessa e non rileva solo sul piano proprietario ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettivi le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene.

Del resto, tale impostazione già ha avuto nella stessa giurisprudenza della Cassazione delle preliminari "intuizioni" e previsioni come quando (tra le altre Cass. nn. 1863/1984 e 1300/1999) si è affermato che agli effetti dell’art. 28 c.n., lett. B), secondo cui fanno parte del demanio (necessario) marittimo i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano "liberamente" con il mare, l’indispensabile elemento fisico- morfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata attraverso l’opera dell’uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque, non costituisce di per sè solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rilevando l’idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire i pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all’uso pubblico.

In definitiva, le valli da pesca configurano uno dei casi in cui i principi combinati dello sviluppo della persona, della tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà trovano specifica attuazione, dando origine ad una concezione di bene pubblico, inteso in senso non solo di oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali.

Detta natura di tali beni (come del resto per tutti i beni pubblici) ha la sua origine costitutiva nella legge, quale ordinamento composto da una pluralità di fonti (in particolar modo la Costituzione con le norme sopra richiamate), sulla base della sussistenza "all’attualità" di determinate caratteristiche (fisiche-geografiene) in concreto previste dal legislatore, e prescinde quindi da disposizioni e provvedimenti di ordine amministrativo, come già affermato da questa Corte (in particolare, Cass. n. 1228/1990, ove si afferma che l’inclusione di un bene nel demanio naturale discende della presenza delle connotazioni fisiche al riguardo considerate dalla legge, indipendentemente da atti ricognitivi o formalità pubblicitarie).

Non rilevano anche, trattandosi di beni comunque dello Stato, eventuali atti privatistici di trasferimento di detti beni risultando nulli per impossibilità giuridica dell’oggetto degli atti stessi, come pure eventuali comportamenti "concludenti" posti in essere dalla pubblica amministrazione mediante suoi funzionari in quanto illeciti perchè ovviamente contra legem (con tale argomento evidenziandosi in particolare l’infondatezza del secondo motivo).

Infine, sul punto, va ricordato che lo stesso legislatore ordinario, in particolare con la L. n. 366 del 1963 (e già con la L. n. 191 del 1937, di conversione del D.L. n. 1853 del 1936, poi abrogata) ha previsto specificamente la tutela della laguna in un ambito pubblicistico (art. 1) e il collegamento funzionale tra "valli" e laguna veneta in relazione alla pesca. Per tutto quanto esposto, assorbite sono le doglianze di cui al decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, mentre inammissibile è il tredicesimo motivo per genericità e perchè comunque riferentesi a profili di merito attinenti alla legittimazione passiva dell’Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fermo restando che per il prospettato difetto di motivazione non risulta formulato il relativo quesito, contrariamente a quanto affermato già da questa Corte (Cass. n. 27680/2009), secondo cui la formulazione del quesito è indispensabile anche in caso di deduzione di difetto di motivazione, risultando necessario esporre compiutamente le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

In relazione alla natura della controversia e alla complessità delle relative questioni sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1179

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente – VFP1 – chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’intimata amministrazione lo ha collocato in congedo illimitato per fine ferma per perdita permanente della idoneità psicofisicaattitudinale richiesta per il reclutamento.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)il ricorrente era stato giudicato idoneo al servizio appena un anno prima ed anche a seguito di altro concorso presso il ministero dell’interno;

b)la diagnosi che ha comportato l’attribuzione del coefficiente 3) al profilo sanitario non è prevista: il giudizio "tratti di rigidità" di per sé non significa niente ai sensi della normativa regolatrice della materia in quanto, come si evince dalla relazione medica di parte, la "personalità con tratti di rigidità" non è di per sé una valutazione diagnostica;

c)la procedura di valutazione dei requisiti non è stata corretta alla stregua del testo di riferimento per la comunità scientifica: nel test, a parere della consulente di parte, non ci sono omissioni di item, stili di risposta incoerenti e stili di risposta indiscriminati;

d)il ricorrente è stato ritenuto ab origine "rigido" soltanto perché non ha riconosciuto veritiera la relazione sul proprio operato: sennonché, il Ten. Lozzi, nel giro di 24 ore, aveva espresso su di lui due giudizi contraddittori (rapporto informativo e relazione finalizzata alla verifica delle capacità attitudinali);

e)la commissione non ha compito una propria autonoma valutazione essendosi limitata ad appropriarsi delle conclusive determinazioni contenute in altri atti.

Con ordinanza collegiale n. 1451/2010 la sezione ha chiesto documentati chiarimenti all’amministrazione.

L’incombente è stato assolto.

In punto di fatto, va chiarito che il ricorrente in qualità di (VFP1) chiese di partecipare al concorso per l’arruolamento come VFP4. Per questa ragione, egli fu ammesso (non alla rafferma annuale, bensì) al prolungamento della ferma per il periodo necessario all’espletamento delle relative procedure concorsuali.

Sennonché, gli accertamenti fisiopsicoattitudinali diedero esito negativo ed egli fu collocato in congedo illimitato come volontario.

Ora insorge contro il collocamento in congedo, ma in realtà egli avrebbe dovuto tempestivamente avversare il giudizio di inidoneità siccome di arresto procedimentale nonché presupposto unico ed indefettibile sul quale si regge il suddetto, divisato collocamento in congedo.

Tuttavia, in disparte quanto sopra rilevato, pur volendosi escludere l’autonoma lesività del giudizio di non idoneità come VFP4 (ormai, però, consolidatosi e non più reversibile), il ricorso s’appalesa comunque infondato per le ragioni che seguono.

Il giudizio espresso nei confronti del ricorrente appare niente affatto contraddittorio; ed invero:

egli era già stato giudicato non idoneo "PS3 – Tratti di rigidità" dalla commissione medico legale di Foligno in data 7 aprile 2010, in occasione della sua partecipazione al concorso come VFP4;

lo psicologo del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Padova, all’esito di un accurata e documentata indagine sul soggetto, aveva accertato che "dagli elementi emersi dai colloqui psicologici effettuati, dalla non validità dei test somministrati per la tendenza a fornire una immagine falsata di sé, tenuta in considerazione anche la relazione allegata, si conferma una personalità con tratti di rigidità";

nel corso della successiva visita psichiatrica eseguita presso lo stesso D.M.M.L. di Padova, la d.ssa Caneva confermò la non interpretabilità della valutazione testologica causata dal comportamento del militare; la stessa psichiatra, dopo aver sottoposto il ricorrente ad un autonomo e separato colloquio, ebbe ad accertare che "… il paziente tende a negare la veridicità di quanto riportato nell’allegata relazione comandante della compagnia evidenziando scarse capacità di comprensione ed elaborazione";

a seguito di formale richiesta da parte del Comando logistico Nord – Comando di Sanità, il Centro Ospedaliero di Milano svolse ulteriori esami psicologici redigendo apposita relazione psicodiagnostica sul VFP1 Tomasi, conclusasi, all’esito di un complesso e motivato esame del pensiero, ideazione, critica, giudizio, intelligenza, livello di ansia, attività e volontà palesate dal militare con il seguente giudizio: "Tratti di rigidità personologica".

La complessa, ampia ed esaustiva documentazione sanitaria, resa da più medici specialisti succedutisi in breve tempo negli esami diagnostici, tutti di segno concordante, rende poco plausibile un preordinato disegno volutamente convergente sulla relazione del tenente Lozzi.

E’ vero che il D.M.M.L. di Padova prende in esame anche la relazione del citato tenente Lozzi, a sua volta censurato per contraddittorietà; è altrettanto vero, però, che l’esame psicologico e psichiatrico si è svolto dinanzi al Dipartimento in modo autonomo e la diagnosi è stata resa all’esito di appositi e documentati accertamenti diagnostici. La censurata contraddittorietà della relazione a forma del comandante della compagnia Lozzi non può, pertanto, refluire, in via derivata, sui successivi accertamenti i quali, invero, si reggono su autonomi, specifici e propri presupposti di fatto e scientifici.

Va soggiunto che neppure si coglie alcuna contraddittorietà tra atti ove considerata l’incomparabilità funzionale ed ontologica tra le relazioni del Ten. Lozzi e quelle medicolegali, espressioni di poteri diversi, esercitati da organo distinti, titolari di competenze non sovrapponibili.

La censura relativa alla procedura dei test s’appalesa irrilevante in quanto, come certificato in atti, la "valutazione testistica (è) risultata non valida e quindi non interpretabile".

La circostanza che il ricorrente fosse stato dichiarato idoneo appena un anno prima non è sintomo, di per sé, di contraddittorietà ove sia accertato, sulla base di risultanze mediche immuni da vizi di non attendibilità, l’interversione di un aspetto della personalità; evenienza, questa, non implausibile in soggetti giovani che si avvicinano per la prima volta alla vita militare (come il ricorrente VFP1) e che da questa esperienza possono uscire anche segnati, ancorché parzialmente, nel carattere.

Il divisato giudizio è ascrivibile al codice 3) dell’elenco generale delle "imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali" della direttiva 5/12/2005, che delinea il profilo sanitario dei soggetti dichiarati idonei al servizio militare. Tale circostanza, per un verso, rende ragione sulla corretta applicazione al caso di specie della direttiva ministeriale; per l’altro, esclude ulteriori profili di contraddittorietà avuto riguardo alla precedente idoneità ottenuto dal ricorrente come VFP1 (una alterazione patologica può ben comportare l’idoneità limitatamente all’arruolamento volontario nonostante il coefficiente 3 o 4: cfr le "Avvertenze" all’elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somatofunzionali" della direttiva 5/12/2005).

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Nulla si dispone sulle spese processuali stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 24-02-2011, n. 1720 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il ricorso proposto la Società M. di P.F. e C. S.n.c. (d’ora in poi, per brevità, Società M.) ha chiesto al Tribunale che, previo accertamento della responsabilità in capo all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (d’ora in poi, per brevità, AAMS) nell’aver tardato ad assegnarle una concessione per la gestione di una sala Bingo per la Provincia di Rimini, condanni detta Amministrazione al risarcimento dei danni patiti sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

Premette la Società ricorrente di aver partecipato alla selezione bandita dall’AAMS, con pubblicazione sulla G.U.R.I. in data 28 novembre 2000, per l’attribuzione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, con riferimento "ad un locale sito in Rimini, al quale l’Amministrazione assegnava il numero d’ordine 387" (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo).

Riferisce la M. che all’esito della selezione, conclusa con decreto ministeriale 11 luglio 2001, essa non risultava aggiudicataria di alcuna delle concessioni in palio e che, quindi, proponeva ricorso al TAR Lazio. Accadeva che durante il processo, accolta dal Tribunale con ordinanza 30 agosto 2001 l’istanza cautelare proposta, disponendo nei confronti dell’Amministrazione l’obbligo di rivedere la posizione della ricorrente ai fini del riesame del punteggio assegnato, l’Amministrazione non eseguiva l’ordine del Tribunale, costringendo quest’ultimo ad emettere una nuova ordinanza, in data 27 settembre 2001, per l’acquisizione di documenti. Accadeva ancora che, nelle more, l’Amministrazione modificava con decreto 11 luglio 2002 la graduatoria, accogliendo l’istanza di un’altra aspirante concessionaria che lamentava una non corretta attribuzione del punteggio, ma non intervenendo sulla posizione della M.; ciò comportava la proposizione di motivi aggiunti da parte di quest’ultima.

Soggiunge la ricorrente che il giudizio innanzi al TAR Lazio si definiva con sentenza (passata in cosa giudicata perché mai fatta oggetto di impugnazione) 29 dicembre 2003 n. 13310 con la quale, in accoglimento del ricorso proposto, si annullava la graduatoria in parte qua e ai fini della rivalutazione dell’offerta a suo tempo presentata dalla M., posto che appariva dimostrato come l’Amministrazione non avesse, incorrendo così nei vizi di "carenza di istruttoria e di motivazione, nonché di contraddittorietà e perplessità" (così, testualmente, a pag. 10 della sentenza prodotta in atti), valutato affatto talune voci dell’offerta presentata.

Lamenta ora la ricorrente che soltanto in data 11 ottobre 2004, con apposito decreto direttoriale, l’AAMS procedeva all’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio e, rivalutando la posizione della M., la collocava al primo posto in posizione, quindi, utile per ottenere la concessione.

Si duole, dunque, la M. del ritardo con il quale l’AAMS ha provveduto a riconoscerle la corretta posizione in graduatoria ed a rilasciarle la concessione; ritardo che ha comportato talune conseguenze che ella segnala, quali:

– la necessità di dover richiedere una proroga dei termini per l’approntamento della sala – con istanza 11 marzo 2005 – che, nel frattempo, aveva subito ingenti danni;

– la necessità di dover chiedere, con la stessa istanza di cui sopra, il trasferimento della sala Bingo, atteso che, nel frattempo, erano intervenute variazioni allo strumento urbanistico.

Posto che la seconda richiesta non è stata accordata alla M. (tanto che il relativo diniego è stato fatto oggetto di impugnazione dinanzi al TAR EmiliaRomagna), detta Società chiede ora che l’AAMS sia condannata a risarcire i danni subiti dal ritardo nel riconoscimento del titolo abilitativo a gestire la sala Bingo al quale aveva (a suo dire) titolo fin dal 16 luglio 2001 (data di pubblicazione della prima graduatoria) e che ha ottenuto solo in data 11 luglio 2004 (data di pubblicazione della graduatoria che vede l’offerta presentata dalla M. collocarsi prima classificata).

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato.

Parte ricorrente ha presentato ulteriore documentazione in vista dell’udienza di merito utile a voler dimostrare l’entità dei danni patiti.

Trattenuta riservata la decisione nell’udienza di merito del 9 giugno 2010 la riserva è stata sciolta nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2010.

3. – Con il proposto ricorso, in sostanza, la M. chiede il risarcimento del c.d. danno da ritardo asseritamente patito per aver ottenuto dall’AAMS il riconoscimento del titolo abilitativo a gestire una sala Bingo in Rimini a distanza di oltre tre anni rispetto al momento in cui l’Amministrazione aveva, per gli altri concorrenti/aspiranti, concluso il relativo procedimento selettivo.

La responsabilità andrebbe ascritta in capo all’Amministrazione procedente perché il ritardo è da imputarsi alla cattiva gestione della procedura – per come rilevato anche dal TAR Lazio al quale si era rivolta la M. – e riferita all’illegittima istruttoria posta in essere dall’Amministrazione nei confronti dell’offerta presentata a suo tempo dall’odierna ricorrente, nonché alla circostanza che l’AAMS avrebbe potuto – sia in sede di autotutela sia per effetto degli inviti giudiziali all’Azienda indirizzati dal TAR nella fase cautelare del giudizio e rimasti inascoltati – rivalutare spontaneamente l’offerta a suo tempo presentata dalla M. attribuendole così quel corretto punteggio che solo anni più tardi ed in sede di ottemperanza l’AAMS si è indotta a riconoscerle.

4. – In via generale giova rammentare come la responsabilità della Pubblica amministrazione si ricostruisce, nell’esperienza della giurisprudenza, in termini parzialmente diversi da quelli della responsabilità civile, giacché la responsabilità per colpa della Pubblica amministrazione non è di tipo oggettivo o formale.

Sia la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 22 luglio 1999 n. 500 sia la costante giurisprudenza successiva alla cristallizzazione normativa del principio della risarcibilità degli interessi legittimi, realizzatasi con l’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, riconducono la colpa non a mera "inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline", secondo la nozione fornita dall’art. 43 del codice penale, ma a violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero a negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili; tra le negligenze inescusabili vanno annoverati comportamenti sciatti, superficiali, sbrigativi nel compiere operazioni valutative di agevole e semplice esecuzione, come la verifica dell’esistenza o meno di titoli facili da verificare e non comportanti sottili e complicate indagini.

Sotto quest’ultimo profilo, anche la prova della colpevolezza – che difficilmente, in base ai parametri indicati, può ritenersi in re ipsa – non può non connettersi alla particolare dimensione della responsabilità dell’Amministrazione per lesione di interessi legittimi, responsabilità che l’elaborazione giurisprudenziale rende non (sempre e) del tutto coincidente con quella aquiliana, sussistendo anche profili (rilevanti, in particolare, sul piano probatorio) assimilabili più a quelli della responsabilità contrattuale, in considerazione della natura dell’interesse protetto di chi instauri un rapporto procedimentale con l’Amministrazione.

Tale interesse è sinteticamente definibile come quello strumentale al cosiddetto "giusto procedimento" che, seppure unanimemente non riconducibile ad un principio contenuto nella Carta costituzionale, ma solo derivante dall’applicazione concreta dei canoni di cui all’art. 97 Cost., disegna inevitabilmente il livello minimo dell’azione amministrativa "accettabile" per l’ordinamento richiedendo all’Ufficio procedente – inteso come coacervo dei comportamenti di coloro che si suddividono lo svolgimento dei passaggi della filiera procedimentale – competenza, attenzione, celerità ed efficacia, quali necessari parametri di valutazione dell’azione amministrativa (vale a dire della singola azione amministrativa), che in certa misura trascendono quelli tipicamente civilistici della correttezza e buona fede e sulla base dei quali occorre procedere alla valutazione dell’esistenza o meno dell’elemento psicologico (o, per meglio dire, soggettivo) della colpa.

Non importa quale approccio dottrinale o meglio culturale prevalga o venga accettato comunemente nell’identificare la relazione tra il comportamento posto in essere dall’Amministrazione procedente e la posizione soggettiva di interesse legittimo intaccata pregiudizievolmente da quel comportamento (taluni, infatti, anche di recente riesumano la nota teoria del c.d. contatto sociale, caratterizzata dalla convinzione che tra P.A. e cittadino si instauri una relazione preventiva rispetto al fatto o all’atto produttivo di danno e perciò distinta dalla pura e semplice responsabilità extracontrattuale; cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2008 n. 1137 e Sez. V, 2 settembre 2005 n. 4461). Quel che rileva, invece è la circostanza che la norma contenuta nell’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 impone al giudice amministrativo, ogni qualvolta al suo cospetto viene posto il pregiudizio, documentalmente provato, patito dal soggetto titolare di una posizione di interesse e direttamente derivante da un comportamento inadeguato dell’Amministrazione che con esso ha avuto rapporti ascrivibili all’esercizio di un potere autoritativo, di risarcire quel danno, sempreché non sussistano gli estremi dell’errore scusabile a "giustificare" il comportamento dell’Amministrazione ed a far venir meno il requisito della colpa di quest’ultima.

Appare, infatti, corretto – nell’assetto equilibrato dei rapporti tra l’Amministrazione che opera per l’interesse pubblico ed il singolo danneggiato, che cura il proprio interesse particolare – dare rilievo ad uno scrutinio, da parte del giudice amministrativo al quale viene chiesto di attribuire conseguenze concrete al non corretto comportamento mantenuto dall’Amministrazione che non ha rispettato le regole, attraverso il quale possa ulteriormente valutarsi se, nel quadro delle norme rilevanti ai fini dell’adozione della statuizione finale, la presenza di possibili incertezze interpretative in relazione al contenuto prescrittivo delle disposizioni medesime, le condizioni particolarmente gravose e complesse del procedimento, i contrasti giurisprudenziali rispetto alla adeguata applicazione delle norme in questione ed altre circostanze concrete possano escludere qualsiasi atteggiamento di colpa e configurare una causa esimente della responsabilità (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2006 n. 7386; Sez. IV,10 agosto 2004 n. 5500 e 19 dicembre 2003 n. 8363; Sez. V, 4 febbraio 2003 n. 529 e 1 marzo 2003 n. 1133 nonché Cass. Civ., Sez. I, 4 aprile 2003 n. 5259).

5. – Delineati fin qui i tratti salienti dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità della Pubblica amministrazione, sotto il profilo della colpa, ai fini del ristoro del danno patito dal destinatario del comportamento illegittimo mantenuto dall’Amministrazione procedente, meritano ancora di rammentarsi, agli specifici fini dello scrutinio giudiziale dell’azione di condanna proposta dalla odierna parte ricorrente, le coordinate applicative comunemente accettate in giurisprudenza per riconoscere il risarcimento del c.d. danno da ritardo (che è poi la categoria di responsabilità ascrivibile ad una P.A. alla quale fa riferimento la M. nel chiedere il ristoro dei danni subiti).

Fin dal fondamentale arresto del Supremo consesso della giustizia amministrativa raccolto nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 15 settembre 2005 n. 7, il c.d. danno da ritardo è considerato risarcibile solo se il privato abbia titolo al rilascio del provvedimento finale, se cioè gli spetti il c.d. bene della vita.

La cristallizzazione normativa del principio appena enunciato, realizzata dal legislatore con la disposizione contenuta nell’art. 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto con l’art. 7 della legge 18 giugno 2009 n. 69, determina che sia possibile riconoscere il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. La norma, come si evince dal suo tenore testuale, non consente il risarcimento da ritardo fine a se stesso ma in relazione ad un bene della vita ingiustamente sottratto a colui che poteva nutrire una legittima aspettativa di conseguirlo. L’onere di provare il danno incombe sul danneggiato.

In altri termini, ciò che si risarcisce non è una mera ed incondizionata aspettativa all’agire legittimo dell’Amministrazione, bensì, il mancato tempestivo conseguimento del bene della vita cui si anelava al momento della proposizione dell’istanza.

La norma, infatti, subordina il risarcimento alla causazione di un danno ingiusto (ex art. 2043 c.c., seppure nell’interpretazione che la giurisprudenza più moderna attribuisce alla locuzione "danno ingiusto" rispetto alla dottrina e giurisprudenza tradizionali, limitate ai e dai parametri del non iure e contra ius), a sua volta generato (nesso di causalità) dalla tardiva conclusione del procedimento ovvero mediante una condotta illecita imputabile all’Amministrazione (come apparato) a titolo di dolo o colpa.

Della bontà del principio secondo il quale deve escludersi che si possa ammettere la risarcibilità del c. d. danno da ritardo puro, avuto riguardo ad una domanda risarcitoria riferita al danno derivante dal mero ritardo con il quale si è concluso il procedimento, indipendente dalla spettanza del bene della vita preteso, milita anche un argomento di natura storicotestuale: nel corso dei lavori preparatori che hanno condotto alla formulazione della disposizione contenuta nell’art. 2bis della legge n. 241 del 1990 si era previsto (nella scorsa Legislatura ed in particolare nell’A.S. n. 1859) che:

– per un verso, sarebbe stato possibile riconoscere il risarcimento del danno "indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto"

– per altro verso, al cittadino sarebbe spettato un indennizzo "per il mero ritardo" nell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, indipendentemente dalla sussistenza del danno ingiusto.

Come è noto il disegno di legge non ha avuto seguito per la interruzione anticipata della Legislatura, ma il fatto che nella legge n. 69 del 2009, all’art. 7, non si rinvenga traccia degli incisi sopra trascritti è un argomento convincente a favore della tesi della non risarcibilità del danno derivante da ritardo puro (cfr., nello specifico, T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 febbraio 2010 n. 496).

Tenuto conto della surriferita ricostruzione normativa, frutto della traduzione in legge dei principi giurisprudenziali maturati nel corso del tempo sul tema della risarcibilità del danno provocato al cittadino per aver ottenuto il c.d. bene della vita oltre i termini procedimentali stabiliti dalla legge o dalla regolamentazione di settore, può dunque confermarsi che la richiesta di accertamento del danno "da ritardo" – ovvero del danno derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento legittimo e favorevole (in questo caso l’attribuzione del titolo abilitativo a gestire una sala Bingo), dopo l’annullamento di un precedente atto illegittimo sfavorevole (la conclusione della procedura selettiva nel corso della quale non era stato attribuito il corretto punteggio all’offerta presentata dalla M.) – se da un lato dev’essere ricondotta al danno da lesione di interessi legittimi pretesivi per l’ontologica natura delle posizioni fatte valere, dall’altro – in ossequio al principio dell’atipicità dell’illecito civile – costituisce una fattispecie sui generis di natura del tutto specifica e peculiare, che deve essere ricondotta all’art. 2043 c.c. per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. Ne deriva che l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda.

6. – Il Collegio rileva, in via preliminare (con riferimento a tale seconda fase dello scrutinio operato sulla domanda proposta dalla M.), che nel caso di specie si manifesta la presenza degli elementi che, come è noto, definiscono la struttura dell’obbligazione risarcitoria.

Con riguardo all’elemento dell’antigiuridicità si pone come decisivo il contenuto della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II, 29 dicembre 2003 n. 13310 che, attribuendo fondatezza ai motivi di impugnazione della graduatoria pubblicata in data 16 luglio 2001, ha specificamente affermato che l’AAMS non aveva effettuato una completa e compiuta valutazione dell’offerta presentata dalla M., incorrendo quindi nei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione (per come si è più sopra riprodotto).

La sentenza definitiva del Tribunale, quindi, ha accertato lo svolgimento di una attività comportamentale dell’Amministrazione contra ius e tale da ledere la posizione soggettiva di interesse legittimo tutelata dall’ordinamento della quale era titolare la odierna ricorrente non solo sotto il profilo procedimentale ma quale aspirante ad ottenere il titolo abilitativo a svolgere l’attività di gestione della sala Bingo (richiesta) fin dalla data di conclusione della procedura; tenuto conto che successivamente, all’esito della procedura di rivalutazione dell’offerta della M. posta in essere in ottemperanza alla suindicata sentenza, la stessa AAMS ha collocato alla prima posizione della graduatoria (di interesse per il locale di Rimini richiesto) la medesima Società M. costituisce elemento, anche in via di fatto, confermativo dell’antigiuridicità della condotta mantenuta nella specie da AAMS.

7. – Sotto il profilo dell’imputabilità, intesa come ascrivibilità degli atti ad organi della Pubblica amministrazione, i quali hanno operato in piena capacità di intendere e di volere ed in assenza di cause tipizzate di giustificazione (ex art. 2044 e seguenti del codice civile), non si rinvengono dubbi in proposito circa la riconducibilità dell’operazione agli Uffici dell’AAMS. La presenza dell’elemento in questione non può essere, né è stata dalla difesa di parte resistente, revocata in dubbio.

D’altronde gli Uffici procedenti sono stati anche raggiunti, nella fase cautelare del giudizio che ha avuto ad oggetto l’impugnazione dello sfavorevole (per la M.) esito della selezione, dall’invito del Tribunale a rivedere la posizione della ricorrente, riesaminando l’offerta da questa presentata alla luce delle doglianze dedotte nel ricorso proposto; attività che gli Uffici hanno ritenuto di non porre in essere "costringendosi" a svolgere quella rivisitazione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza con la quale il ricorso della M. fu accolto ed in sede di ottemperanza della medesima, seppur senza necessità di apposito giudizio di esecuzione.

Tale comportamento assunto dagli Uffici ha indubbiamente determinato un ulteriore ritardo nel rilascio dell’agognato titolo abilitativo a gestire la sala Bingo.

8. – Quanto all’elemento della colpevolezza, in ordine al quale i passaggi sopra illustrati già depongono per la imputabilità del comportamento antigiuridico denunciato agli Uffici procedenti nel caso di specie, merita sinteticamente di ricordare come la più accreditata elaborazione giurisprudenziale che si è espressa sul punto ha avuto modo di affermare che l’elemento soggettivo – il quale va considerato non con riguardo alla sfera cognitiva e volitiva del funzionario agente, ma alla Pubblica Amministrazione intesa come apparato – si configura nel caso in cui l’adozione e l’esecuzione degli atti amministrativi illegittimi siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l’esercizio delle pubbliche funzioni; il che avviene ogni qualvolta vi sia stata inosservanza di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante, cioè, in definitiva, quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto ed in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza della P.A. nell’assunzione del provvedimento viziato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006 n. 4440).

Ora, nella fattispecie in esame e da quanto emerge dalla documentazione prodotta, il cui contenuto non risulta essere stato contestato nel presente giudizio dalla difesa dell’Amministrazione resistente, l’AAMS ha ritenuto di valutare l’offerta a suo tempo presentata dalla M. in modo da attribuirle 44 punti e di collocarla al 6° posto nella graduatoria conclusiva di cui al decreto dell’11 luglio 2001, pubblicato sulla G.U.R.I. del 16 luglio 2001; dunque in una posizione non utile ai fini del rilascio del titolo abilitativo a gestire una delle due sale Bingo "in palio" per la Provincia di Rimini.

Tale valutazione è stata considerata illegittimamente effettuata dall’AAMS dal T.A.R. Lazio, con la sentenza della Sezione seconda 29 dicembre 2003 n. 13310 nonché già nelle precedente fase cautelare, dapprima con ordinanza 30 agosto 2001, con la quale il Tribunale invitava l’Amministrazione a rivalutare l’offerta della M. e poi con ordinanza 27 settembre 2001 n. 936, con la quale sempre il Tribunale chiedeva all’Amministrazione di depositare tutta la documentazione utile per la completezza dell’istruttoria processuale.

Attrae l’attenzione, dunque, nell’ambito dello sviluppo della vicenda processuale successiva alla proposizione del ricorso da parte della M., la circostanza che l’AAMS pur essendosi trovata nella condizione di riconsiderare tempestivamente l’erroneità o meno della valutazione operata dagli Uffici nei confronti dell’offerta della M. e, quindi, di porvi rimedio, ha pervicacemente mantenuto fede alla posizione di partenza senza svolgere alcuna ulteriore istruttoria, come sarebbe stato doveroso visti gli esiti dello scrutinio giurisdizionale svolto su quel comportamento dal TAR del Lazio, peraltro neppure contestati con ricorso ad una eventuale fase di appello giudiziale dall’Amministrazione.

D’altronde, ad aggravare la posizione dell’Amministrazione conduce anche la considerazione – utile a superare l’eventuale discrimine tra assenza e sussistenza di una condotta colposa – che l’AAMS ha avuto modo di riesaminare la posizione di un altro aspirante che lamentava di essere stato pretermesso in graduatoria (si veda il caso della Società Nuova Sartini rammentato dall’odierna ricorrente a pag. 3 del ricorso introduttivo e non contestato dall’Amministrazione resistente) a causa dell’inadeguata valutazione dell’offerta presentata, ma un analogo comportamento non è stato destinato, come sarebbe stato doveroso ed indipendentemente dall’esito della verifica in sede rivalutativa, con riferimento alla posizione ed alle contestazioni avanzate a suo tempo dall’odierna ricorrente.

La inottemperanza all’ordinanza del TAR del Lazio del 30 agosto 2001 ha concretato di per sé, indipendentemente da ogni valutazione di colposità del comportamento precedente, una scelta denotante mancanza di elementare prudenza e violazione degli obblighi di correttezza, trasparenza e legalità. Tanto basterebbe a collocare l’operato dell’Amministrazione al di là del crinale che distingue l’errore scusabile dalla colpevolezza.

9. – Oltre a ciò, venendo in questione, nel caso in esame, la colpa dell’apparato amministrativo in relazione all’interpretazione ed all’applicazione di norme giuridiche (quelle che definiscono gli obblighi dell’Amministrazione che procede ad una selezione di valutare compiutamente le offerte presentate dai concorrenti, come ha sancito il TAR del Lazio nel constatare che l’AAMS aveva mancato di valutare una parte cospicua dell’offerta presentata dalla M.), ai fini della scusabilità o evitabilità dell’errore deve farsi riferimento "al giurista di medio livello che applica professionalmente norme amministrative"; sicché la mera possibilità, sempre presente, di un’erronea interpretazione normativa deve essere considerata incolpevole – in tal caso gravandosi definitivamente del danno verificatosi il terzo che lo ha incolpevolmente subito – solo nell’ipotesi in cui il testo normativo sia insuscettibile di ogni comprensibilità: se, cioè, nessun elemento consenta all’Amministrazione di sciogliere il dilemma esegetico in modo corretto, prima e senza l’intervento del giudice (cfr., in termini, Cons. giust. reg. Sic., 12 aprile 2007 n. 361).

Il Collegio è dell’avviso che non sussistano elementi per inquadrare la vicenda contenziosa qui in esame nell’ipotesi di atteggiamento incolpevole dell’Ufficio procedente come sopra rappresentata, attese la serietà e la consistenza degli elementi obiettivi (carenza effettiva e rilevante di valutazione dell’offerta presentata a suo tempo dalla M., inottemperanza all’invito giudiziale di rivedere il passaggio istruttorio nel quale tale valutazione era mancata) e degli argomenti giuridici offerti alla conoscenza o alla conoscibilità dell’Amministrazione procedente.

10. – Vi è poi da scrutinare, una volta dimostrata la responsabilità dell’Amministrazione, un secondo ordine di questioni concernenti l’accertamento dell’an e del quantum del detrimento patrimoniale risentito dalla società ricorrente per effetto del comportamento assunto dall’Amministrazione medesima e che ha condotto alla tardiva acquisizione del c.d. bene della vita in capo alla ricorrente.

Come è noto, tale cruciale passaggio della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione di condanna proposta dinanzi al giudice amministrativo, è caratterizzato dalla presenza o meno di due elementi:

A) il danno, inteso come differenza di segno positivo tra il valore del patrimonio giuridico del soggetto leso quale sarebbe stato in assenza degli atti illegittimi ed il valore che invece risulta essere per effetto di questi; elemento che va accertato e liquidato secondo i consueti criteri civilistici;

B) il nesso di casualità, inteso come giudizio di relazione tra il comportamento antigiuridico tenuto dall’Amministrazione e la decurtazione patrimoniale.

Ciò precisato, il Collegio, tenuto conto di tutti gli atti difensivi e di tutti i documenti prodotti sia dalla società ricorrente che dall’AAMS, formula le seguenti considerazioni preliminari, di carattere generale:

– il danno effettivo e risarcibile è essenzialmente quello risentito a causa del ritardo, rispetto ai tempi ordinari, con cui la società, per effetto riconducibile esclusivamente agli atti del procedimento di posizionamento non favorevole nella graduatoria, ha sottoscritto la convenzioni di concessione e dato inizio all’attività di gioco nella sala sita in Rimini;

– pertanto non possono essere ricompresi tra i danni in questa sede risarcibili quelli dipendenti da ritardi causati da atti, fatti, comportamenti e/o circostanze, imputabili alla società ricorrente o, anche, alla stessa AAMS, ma che nulla hanno a che vedere con i procedimenti di selezione per la formazione delle graduatorie dei concessionari del gioco del Bingo di cui è qui controversia;

– come ulteriore conseguenza, non possono, in linea di principio, essere ascritti a danno i guadagni non percepiti nel periodo di ritardo nell’inizio delle attività di gioco delle sala per effetto del(l’altrettanto) ritardato rilascio dell’atto abilitativo a gestirla, atteso che la concessione ha durata di sei anni decorrenti dalla stipula delle convenzione (come è puntualmente esplicitato al punto 7 del bando di gara) e che, quindi, agli utili non introitati a causa del suddetto ritardo faranno riscontro quelli da riscuotere nel periodo finale del rapporto concessorio, di corrispondente durata;

– neppure possono trovare ristoro a carico dell’AAMS le spese di partecipazione alla selezione atteso che tali esborsi sono fisiologici al relativo procedimento e naturalmente connessi con la posizione di aspirante al rilascio della concessione, tanto che non vengono rimborsati a chi non dovesse risultare vincitore all’esito della procedura, tanto più che, nel caso in esame, la M. – seppure in ritardo – ha tratto vantaggio da ridetta partecipazione;

– impossibile, infine, accertare con la necessaria compiutezza l’assiomatica prospettazione illustrata dalla Società ricorrente secondo la quale avere gestito la sala Bingo nel periodo di avvio del gioco e quindi negli anni 20012006 avrebbe determinato un vantaggio economico per i gestori non riproducibile nel periodo successivo (cfr., sul punto e in particolare le pagine 12 e 13 del ricorso introduttivo). Indubbiamente la ricorrente ha offerto al Collegio elementi documentali di riflessione sul punto, ma essi non costituiscono ugualmente, neppure in parte, un sufficiente indizio di fondatezza della tesi sostenuta dalla ricorrente medesima, non risultando quindi utili ai fini della dimostrazione del danno asseritamente patito a tale titolo.

11. – Consegue a quanto si è testé illustrato che gli esborsi ed, eventualmente, i mancati guadagni risarcibili sono quelli desumibili o ricostruibili sulla base di documentazione ufficiale e di ordine contabileaziendale.

Dato atto di ciò e passando all’esame analitico delle richieste specificamente formulate e quantificate dalla ricorrente, anche con produzione documentale, il Collegio ritiene che l’AAMS possa formulare, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, per come riprodotto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, una proposta risarcitoria facendo riferimento ai seguenti criteri:

a) tenere conto delle spese sostenute per mantenere la disponibilità giuridica del locale e quindi delle spese legate all’adattamento del locale stesso e direttamente provocate dal ritardo nella stipula della convenzione (ad esempio gli eventuali – visto che per concorrere era sufficiente la giuridica disponibilità dei locali – canoni di locazione, nonché i costi di custodia, pulizia, assicurazioni, ecc. nel periodo dal luglio 2001 all’ottobre 2004, allorché l’esborso risulti effettivo e documentato);

b) considerare l’incidenza delle variazioni urbanistiche intervenute successivamente all’11 luglio 2001 nell’area territoriale ove insiste il locale ed i riflessi economici patiti dalla Società ricorrente, sempre che non siano stati neutralizzati da sistemazioni più utili del locale autorizzate dall’Amministrazione, anche in occasione della richiesta di trasferimento della sala Bingo, se nel frattempo accolta dall’AAMS;

c) sulle somme accertate come dovute a titolo risarcitorio secondo quanto sopra dovrà riconoscersi la svalutazione monetaria prodottasi dal dì del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo al detrimento patrimoniale;

d) dovrà, ancora, tenersi conto che le somme rivalutate sono produttive di interessi nella misura del tasso legale.

L’effettiva determinazione del quantum debeatur, secondo i criteri indicati, dovrà essere effettuata dall’Amministrazione, che entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente sentenza dovrà formulare una proposta alla parte ricorrente indicante l’ammontare complessivo del dovuto, corredata dall’analisi delle varie voci.

12. – In ragione di quanto sopra osservato, dunque, il ricorso va accolto con condanna dell’Amministrazione resistente nei termini di cui in motivazione.

La spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, nella misura complessiva di Euro 4.000,00 (euro quattromila/00).
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento, in favore della Società M. di P.F. e C. S.n.c., in persona del rappresentante legale pro tempore, delle somme ad essa dovute per le causali di cui in sentenza da determinarsi con i criteri e nei tempi indicati in motivazione.

Condanna l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della Società M. di P.F. e C. S.n.c., in persona del rappresentante legale pro tempore, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.