T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 10-01-2012, n. 7 Provvedimenti contingibili ed urgenti Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18 gennaio 2010 e depositato il 23 gennaio successivo il sig. C.V., in proprio e quale presidente dell’associazione sportiva " Gynis Healt", ha impugnato l’ordinanza n. 41 del 14.12.2009 del Sindaco del comune di Laurenzana di revoca dell’autorizzazione rilasciata in data 1.04.2005 dal responsabile dell’UTC e di divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei locali di proprietà comunale siti alla via Antenati n. 10, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso la nota n. 5443 dell’11.12.2009 del Comando Polizia Municipale.

L’interessato riferisce in fatto

– di essere istruttore di arti marziali e di aver costituito una associazione sportiva dilettantistica denominata " Gynis Healt", iscritta all’anagrafe tributaria e di aver, con istanza del 15.10.2004, fatto richiesta al comune di Laurenzana della concessione del locale ex carcere sito in via Antenati, da adibire ad attività sportiva, circolo di ricreazione e di azione sociale;

– che con Provv. dell’1 aprile 2005 veniva autorizzato all’uso del locale per 30 ore mensili, a fronte del pagamento di un canone mensile di Euro 61,97;

– che, una volta consegnati, i locali venivano utilizzati per lo svolgimento delle attività associative;

– che a seguito di segnalazioni anonime circa l’assunto di un uso improprio dei locali in uso e degli accertamenti del Comando di Polizia Municipale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione rilasciata l’1.4.2005 e si è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei suddetti locali.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto gravame affidandolo a numerosi vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

In particolare è stata dedotta la violazione di numerose norme della L. n. 241 del 1990, nonché la violazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 del D.M. 5 agosto 2008, la violazione della L.R. 21 gennaio 1997, n. 6, della L.R. 13 novembre 2009, n. 40, e della L. 7 dicembre 2000, n. 383.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale che ha contrastato il ricorso chiedendone il rigetto.

A seguito dell’adozione da parte del Presidente di questo Tribunale Amministrativo del decreto monocratico di accoglimento dell’istanza cautelare " limitatamente alla revoca dell’autorizzazione e fermo restando lo sgombero dei locali", il Sindaco del comune di Laurenzana ha emesso in data 4.2.2010 una nuova ordinanza con la quale ha intimato lo sgombero ad horas di suppellettili ed attrezzature presenti nei locali di via Antenati 10 e fatto divieto di svolgere nei predetti locali qualsiasi attività ginnica motoria e comunque incompatibile con lo stato dei locali.

Avverso tale ultimo provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti notificati in data 10 febbraio 2010 e depositati in pari data, deducendo censure sostanzialmente analoghe a quelle già proposte con il ricorso principale.

Con ordinanza n. 52 del 24 febbraio 2010 è stata accolta la domanda cautelare di sospensiva.

In data 3 maggio 2010 il difensore del comune di Laurenzana ha depositato copia della relazione del settore tecnico del 29.4.2011 con allegati.

Dalla stessa emerge che il Comune di Laurenzana, a seguito della ordinanza cautelare sopra citata ha provveduto ad attivare le procedure necessarie a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie dei locali di via Antenati affidando le relative indagini all’A.S.P. Azienda Sanitaria Locale di Potenza- dipartimento di Prevenzione U.O Igiene e Sanità pubblica, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza.

Dagli accertamenti effettuati a seguito di sopralluoghi gli organi innanzi citati hanno riscontrato carenze igienico sanitarie e di sicurezza e stabilità, concludendo per la dichiarazione di inagibilità dei locali di via Antenati.

Di tanto l’Amministrazione dava comunicazione, in data 14.10.2010, all’avvocato Genovese, difensore del ricorrente preannunciando la imminente emanazione , a conclusione dell’avviato procedimento di accertamento, di un provvedimento definitivo e rinnovando al sig. C. l’invito a procedere allo sgombero dei locali ed alla riconsegna delle chiavi di accesso.

Ciò stante questo Tribunale con ordinanza n. 405/2011 disponeva incombenti istruttori per acquisire informazioni in particolare sull’adozione dei nuovi provvedimenti definitivi annunciati nella relazione dell’ufficio tecnico depositata in atti a conclusione del procedimento attivato dall’Amministrazione comunale per la verifica delle condizioni igienico sanitarie e di stabilità dei locali occupati dal ricorrente.

In esecuzione della predetta ordinanza l’Amministrazione Comunale depositava documentazione ed in particolare produceva l’ordinanza di sgombero n. 67 del 23 settembre 2011, notificata in pari data al ricorrente, adottata all’esito dei risultati e degli ulteriori accertamenti esperiti.

Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva l’interessato che con II atto per motivi aggiunti depositati in data 26 ottobre 2011 e notificati il 25 ottobre 2011, ne chiedeva l’annullamento deducendo numerosi vizi di violazione di legge, nonché di eccesso di potere sotto svariati profili.

Infine, con ordinanza 226/2011, pronunciata sulla richiesta di misure cautelari monocratiche contenuta nel secondo atto per motivi aggiunti, il presidente di questo Tribunale accoglieva in parte la predetta richiesta disponendo il differimento della annunciata esecuzione d’ufficio prevista per il 3 novembre 2011 ad una data successiva all’esame collegiale della domanda cautelare ( fermo restando per le espresse ragioni di incolumità alle persone ed alle cose il divieto dell’uso dei locali in questione già in vigore, nonché l’eventuale inibizione precauzionale di accesso ai locali sottostanti, in detenzione del Comune), rinviando l’esame della domanda all’udienza pubblica del 17 novembre 2011 già fissata per la trattazione di merito del ricorso.

In prossimità dell’udienza di merito il difensore di parte ricorrente depositava istanza istruttoria con allegata perizia integrativa a firma dell’ing. R.M. dell’8.11.2011, mentre il comune depositava memoria tardiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2011 la causa veniva introitata per essere decisa.

Motivi della decisione

Il ricorso introduttivo proposto dal C. avverso l’ordinanza n. 41 del 14.12.2009 di revoca dell’autorizzazione rilasciata in data 1.4.2005 con divieto di svolgere qualsiasi attività sportiva e ricreativa nei locali di proprietà comunale siti alla via Antenati n. 10; il primo atto per motivi aggiunti proposto avverso l’ordinanza .n. 5 del 4.2.2010 con la quale è stato ordinato al ricorrente lo sgombero dei locali di proprietà comunali di cui innanzi con divieto di svolgere qualsiasi attività ginnico -motoria e qualsiasi attività incompatibile con lo stato dei luoghi, nonché il secondo atto per motivi aggiunti, da ultimo proposto avverso l’ordinanza n. 67 del 23.9.2011 con la quale si è ordinato lo sgombero sempre del medesimo locale sito in Laurenzana alla via Antenati n. 10 e si è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività nei predetti locali, risultano tutti assunti in applicazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i. e del D. M. 5 agosto 2008.

Orbene la norma appena citata – pur nella nuova formulazione derivante dall’intervento del giudice delle leggi che con sentenza n. 115 del 7 aprile 2011 ha provveduto ad espungere la locuzione " anche" posta prima delle parole "contigibili ed urgenti" – nel testo dell’art. 6 D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contigibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, " al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Il successivo comma 4 bis demanda ad un decreto del Ministero dell’Interno la disciplina dell’ambito applicativo dei precedenti commi", anche con riferimento alle definizioni relative all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana". In attuazione di detta norma il Ministero dell’Interno ha provveduto ad emanare il D.M. 5 agosto 2008, il cui art. 1 dispone che, ai fini dell’art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 cit., per incolumità pubblica deve intendersi l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana " un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Il successivo articolo 2 prevede, in proposito, l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare, tra le altre: ( lett. b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscano la fruibilità e provocano lo scadimento della qualità urbana, ( lett. c) l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di immobili tali da favorire, fra l’altro, la situazione indicata alla precedente lett. b.

Questo essendo il contesto normativo di riferimento, la controversia si risolve interamente nella doglianza ( formulata, come innanzi precisato, in tutti e tre gli atti del giudizio) circa la impossibilità di utilizzare l’ordinanza sindacale ex art. 54 T.U.E.L. per fronteggiare la situazione in esame in cui viene contestato sostanzialmente un " uso improprio" di locali di proprietà del Comune e affidati in concessione al ricorrente.

Per affrontare la doglianza è, dunque, necessaria una più approfondita analisi della normativa T.U.E.L. più sopra riportata.

La giurisprudenza più avvertita ha chiarito come la principale innovazione apportata dal decreto n. 92/2008, conv. con L. n. 125 del 2008, alla disciplina del potere del sindaco ( previsto dall’art. 54 T.U.E.L.) di adottare ordinanze, riguardi l’estensione di tale potere pure alla materia della sicurezza urbana; peraltro, si è aggiunto, la stessa natura del potere di ordinanza sembra essere stata modificata, nel senso della possibilità di emanare anche provvedimenti atipici in funzione della prevenzione e della eliminazione di gravi pericoli che minacciano detto bene, pur in assenza dei presupposti della contigibilità e dell’urgenza.

La portata dei nuovi poteri del sindaco è stata, poi, meglio definita dal già citato D.M. 5 agosto 2008.

La stessa Corte Costituzionale, sulla questione dell’esatta portata delle innovazioni introdotte dall’art. 6 del D.L. n. 92 del 2008 ( sentenza n. 1 luglio 2009 n. 196) ha chiarito che il D.M. 5 agosto 2008 ha ad oggetto solamente la tutela della sicurezza pubblica, da intendersi come attività di prevenzione e repressione di reati.

Da ciò la giurisprudenza ha tratto l’insegnamento per cui l’ampiezza e l’incisività dei nuovi poteri conferiti dall’art. 6 citato all’organo di vertice dell’Amministrazione comunale, esercitabili ( ad una prima lettura senza limiti di tempo ed a prescindere da situazioni di urgenza e pertanto tali da porre a rischio la gerarchia delle fonti prevista dalla Corte Costituzionale, postulano un’interpretazione particolarmente rigorosa della disposizione in esame, al fine di renderla conforme al dettato costituzionale.

Il che implica la conclusione che la materia della sicurezza urbana di cui all’art. 54 T.U.E.L. deve ritenersi del tutto coincidente con la materia della sicurezza pubblica, intesa quale prevenzione dei fenomeni criminosi che minacciano i beni fondamentali dei cittadini.

E sulla possibilità di ammettere un potere atipico di ordinanza, sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contigibili di pericolo, si è rimarcato il contrasto di un simile potere con gli art. 23, art. 97, art. 113 Cost. , e più, in generale, con tutte le disposizioni della Costituzione contenenti riserve di legge a garanzia di diritti fondamentali.

Notandosi che, diversamente opinando, verrebbe ad attribuirsi ai Sindaci in via ordinaria il potere di incidere su diritti individuali in modo totalmente indeterminato e sulla base di presupposti molto lati, suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento.

Conclusione che ormai può dirsi definitivamente consolidata per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 115/2011 che ha concluso che la norma in esame, " nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali di Governo, non limitati ai casi contigibili ed urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti- viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o dare previsti in via generale dalla legge".

Ed ha altresì accertata la violazione, sempre della stessa norma censurata, dei principi contenuti nell’art. 97 e nell’art. 3 primo comma della Costituzione. Questo, essendo il contesto normativo di riferimento, e tenuto conto delle precisazioni innanzi esposte, non può che concludersi per la fondatezza della censura di violazione dell’art. 54 T.U.E.L., da parte dell’Autorità Comunale di Laurenzana, e la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati, con gli atti oggetto del presente giudizio.

In particolare, non può assolutamente porsi in dubbio che, riguardo al provvedimento di revoca dell’autorizzazione ed al pedissequo ordine di sgombero, impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo atto per motivi aggiunti, la dichiarata finalità di " evitare l’uso improprio dei locali comunali" sull’assunto che " potrebbe comportare problemi di sicurezza ed igienico-sanitari poiché i locali non sono adatti per essere adibiti a CAM", non integrano, di certo, le condizioni in presenza delle quali possa giustificarsi l’uso dell’eccezionale potere di ordinanza di cui all’art. 54 T.U.E.L., potendosi nella specie farsi ricorso ai normali mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento giuridico.

Né a diversa conclusione sembra possa pervenirsi in riferimento alla successiva ordinanza di sgombero dei locali del 23 settembre 2011, impugnata con il secondo atto per motivi aggiunti, in quanto anche per tale provvedimento non sono rinvenibili le condizioni richieste dalla normativa sopra esaminata per accedere all’uso dell’eccezionale strumento previsto dal citato art. 54 T.U.E.L.

Ciò in quanto ( a prescindere dalla circostanza che il provvedimento è stato adottato a distanza di quasi un anno dalla data in cui si sono svolte le verifiche dell’ASP e dei Vigili del Fuoco, disposte dall’Amministrazione Comunale sui locali detenuti dal ricorrente, il che dimostra, quanto meno, l’assenza di una concreta urgenza di provvedere ) gli accertamenti disposti dall’Amministrazione, i cui risultati sono stati, peraltro, contrastati con puntuali argomentazioni dalla parte ricorrente con la produzione di una articolata perizia di parte, non risultano corroborati da una adeguata attività istruttoria finalizzata all’accertamento dell’effettivo e concreto stato di pericolosità ed anti igienicità del locali occupati dal ricorrente. Ed in proposito, è sufficiente osservare quanto alla dichiarata anti igienicità che quest’ultima condizione è direttamente correlata all’uso dei locali che, a dire dell’Amministrazione, sarebbe quello di una palestra, nel mentre la circostanza è contestata dal ricorrente che afferma che i locali predetti vengono utilizzati per lo svolgimento di riunioni e per attività associative.

È sul punto non risulta che sono stati effettuati controlli in grado di dimostrare, senza incertezze che l’uso dei locali è diverso da quello consentito.

Né pare poi che si possa concludere che anche gli accertamenti relativi alla sicurezza, dal punto di vista statico, dei locali, siano state effettuate da organi tecnici a tanto deputati, né con metodi in grado di evidenziare l’effettivo stato dei locali stessi ( basti pensare in proposito che dalla documentazione depositata in atti e non contrastata dall’Amministrazione Comunale risulta che nei locali sovrastanti quelli occupati dal ricorrente, insistono due appartamenti, uno dei quali regolarmente abitato e quindi presumibilmente datato di regolare agibilità).

In conclusione, quindi, la censura di violazione dell’art. 54 innanzi più volte richiamato risulta fondata e conduce all’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure prospettate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura che sarà indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Laurenzana al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive Euro 2.500,00 ( duemila cinquecento) ed alla refusione del contributo, nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Antonio Ferone, Consigliere, Estensore

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12279 Parti comuni dell’edificio

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Svolgimento del processo

N.A.C. e R.S. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari B.B. e A.A. ed i coniugi R.F. ed P.A., e premesso di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria dell’appartamento di cui al n. (OMISSIS), nonchè in comproprietà con altri di un’adiacente area cottilizia e che nel titolo risultava che il predetto appartamento beneficiava del diritto di parcheggio sull’area adiacente; che i comproprietari di detta area erano l’attrice R.S., quale proprietaria dell’appartamento di cui al numero civico (OMISSIS), ed i convenuti B. e A., quali proprietari dell’appartamento n. (OMISSIS); che B. e A. nel loro titolo di acquisto dichiaravano che nulla ostava che su detta area venisse parcheggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento avente accesso dal civico n. (OMISSIS); che sull’area in questione vantavano un diritto di servitù di passaggio pedonale i R. – P., quali proprietari dell’appartamento di cui al civico (OMISSIS) (che per questa ragione sono stati chiamati in giudizio); che esse attrici erano le uniche ad avere diritto di posteggiare l’autovetture sull’area cortilizia: che da qualche tempo i B. – A. avevano iniziato a parcheggiare stabilmente la loro macchina su detta area, contestando il diritto di parcheggio spettante alle attrici;

chiedevano che il Tribunale, accertato il loro diritto d parcheggio, dichiarasse che ai sigg. B. – A. non competesse alcun diritto di posteggio sull’area in discorso.

Si costituivano i convenuti i quali eccepivano anzitutto la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, deducendo nel merito, di avere quali comproprietari dell’area oggetto della controversia il diritto di parcheggiare veicoli sulla stessa al pari degli altri comproprietari e, ove necessario, in avvicendamento con costoro.

I R. – P. non si costituivano.

Il Tribunale di Chiavari accoglieva la domanda delle attrici e riconosceva alle stesse il diritto di parcheggiare un’autovettura nell’area in questione ed escludeva che un uguale diritto competesse ai B. – A..

Avverso questa sentenza proponevano appello i B. – A. i quali eccepivano anzitutto la nullità della sentenza perchè non redatta dal giudice, l’omessa individuazione da parte del giudice del petitum e della causa petendi, che il giudice non aveva considerato che gli stessi non avevano mai rinunziato alla facoltà di utilizzo dell’area loro spettante.

Si costituivano R. e N., chiedendo la conferma della sentenza.

La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1001 del 2007, rigettava l’appello A sostegno di questa decisione la Corte genovese osservava: a) la minuta della sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa G. quale giudice di pace tirocinante, ma la sentenza depositata in cancelleria doveva ritenersi integralmente e direttamente riferibile al giudice che l’aveva sottoscritta; b) L’azione proposta aveva evidente natura reale e non personale trattandosi di azione negatoria; c) dato atto che gli appellanti non avevano formulato censura alcuna avverso le specifiche ragioni di diritto (regolamento dell’uso della cosa comune) addotte dal primo giudice a sostegno della decisone, motivazione impugnata meritava adesione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B. e A. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. N. e R. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1350 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perchè da un verso avrebbe affermato che con l’atto del 30 marzo 2001 e con il precedente atto del 20 settembre 1994 sarebbe stato costituito a favore delle attrice un diritto reale sull’area di proprietà comune con esclusione di analogo diritto per i proprietari dei civici (OMISSIS), e, per altro, avrebbe affermato che i contraenti quali unici proprietari dell’area comune avevano il potere di disciplinare contrattualmente l’uso dell’area oggetto della controversia. Sennonchè, specificano i ricorrenti tra i sigg.

B. e A. e le attrici non era intervenuto alcun contratto di costituzione di servitù sull’area di loro proprietà, non solo perchè non sussisteva l’atto scritto costitutivo della servitù, necessario ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., ma anche perchè sarebbe mancata l’esatta identificazione dell’area di parcheggio con la specificazione dei confini. E, comunque, ove si volesse interpretare l’affermazione contenuta nell’atto di acquisto "nulla osta a che in detta area venga posteggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento del civico n. (OMISSIS)", quale costituzione di un diritto di servitù, comunque, sarebbe pacifico che non sia stato mai stipulato un atto di rinunzia da parte dei ricorrenti al diritto di proprietà e di utilizzo dell’area cortilizii della quale sono comproprietari.

1.1.= Il motivo è inammissibile perchè la censura è rivolta ad affermazioni non contenute nella sentenza impugnata, dato che questa (la sentenza impugnata) non ha affermato che la clausola di cui al contratto del 20 settembre 1994 avesse costituito, a vantaggio dei sigg. R. – N., un diritto reale di servitù, ma, al contrario, che in occasione dell’atto di cui si dice, i contraenti, unici comproprietari dell’area comune, oggetto della presente controversia, avevano concordato una regolamentazione della cosa comune e di attribuire il diritto di parcheggio su detta area all’appartamento di cui al civico n. (OMISSIS), perchè sprovvisto di box per auto.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1362 cod. civ., nonchè il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte genovese, secondo i ricorrenti, nel ritenere che la clausola "nulla osta a che in detta area venga posteggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento del civico n. (OMISSIS)" contenuta nel contratto del 20 settembre 1994, fosse espressiva da un verso di una rinuncia da parte dei sigg. B. e A. ai loro diritti di proprietà e di uso dell’area cortilizia che avevano acquistato e per altro fosse espressiva di attribuzione alle attrici del diritto di utilizzare l’area, di cui si dice, ad uso di parcheggio. Secondo la Corte genovese a tale conclusione si perverrebbe non solo perchè nei contratti non vengono inserite espressioni giuridicamente irrilevanti ma anche perchè incontestabilmente sull’area di cui trattasi può essere posteggiato solo un autoveicolo. Epperò, la Corte genovese, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto conto che il proprietario dell’appartamento avente accesso dal civico n. (OMISSIS) non aveva accesso diretto sull’area cortilizia di cui è questione e non era quindi comproprietario, e, dunque, senza il consenso dei comproprietari dell’area stessa non avrebbe potuto parcheggiare.

2.1.= Anche questa censura è inammissibile perchè rivolta all’interpretazione della clausola contrattuale del 20 settembre 1994 data dal Tribunale, non impugnata davanti alla Corte di Appello di Genova, tanto è vero che nella sentenza della Corte di merito si legge "gli appellanti non formulano censura alcuna avverso le specifiche ragioni di diritto (regolamento dell’uso della cosa comune) addotte dal primo giudice a sostegno della decisione".

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo i ricorrenti il contratto con il quale le attrici hanno acquistato l’appartamento avente accesso dal civico (OMISSIS) e con il quale era stato trasferito a favore delle attrici, un diritto di parcheggio sull’adiacente area, non era opponibile ai ricorrenti perchè avevano acquistato l’area stessa libera da diritti di servitù a favore di terzi e ai sensi dell’art. 1372 cod. civ. il contratto non produce effetti che tra i contraenti. E di più, anche il contratto con il quale la dante causa delle attrici aveva acquistato l’appartamento di cui si dice, che risale al 28 settembre 1994 era successivo a quello stipulato dai ricorrenti e dunque anche quest’ultimo non è opponibile agli stessi.

3.1.= Anche questa censura è inammissibile perchè attiene ad una questione che non ha formato oggetto del giudizio di appello, e nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito. Piuttosto – come è stato ribadito costantemente da questa Corte – il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1102 e 1103 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo i ricorrenti, se la clausola contenuta nel contratto di acquisto dei sigg. B. e A. fosse stata interpretata correttamente si sarebbe acclarato che i ricorrenti si erano limitati a consentire alle originarie attrici con la dichiarazione di non opposizione un eventuale uso del cortile sul quale il proprietario dell’appartamento n. 9 non avrebbe avuto comunque alcun diritto.

4.1.= Anche quest’ultima censura è inammissibile perchè volta ad una questione e ad argomenti che non hanno formato oggetto del giudizio di appello.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-08-2012, n. 14340

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 27.6.06 la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame contro la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni, anche sotto forma di perdita di chance, proposta il 24.11.03 da R. Q. (dipendente dell’Amministrazione penitenziaria, cat. C, posizione economica C1), previa istanza di disapplicazione delle graduatorie parziale e definitiva di cui al decreto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 15.3.02 relative al percorso formativo per la copertura, tra gli altri, di 85 posti di posizione economica C3, profilo professionale di assistente sociale.

Ritenevano i giudici del merito che, pacifico essendo che i posti messi a concorso erano 85 e che anche nella prima graduatoria – vale a dire quella del 14.3.01 – stilata secondo gli originari criteri valutativi (non contestati dalla Q.) la ricorrente risultava collocata all’89^ posto, ella non aveva interesse ad impugnare la graduatoria parziale redatta in base a nuovi criteri valutativi (da lei contestati) nè quella definitiva compilata il 15.3.02 (in cui figurava al 109), atteso che, anche in base alla posizione ricoperta nella prima graduatoria, non avrebbe potuto godere di un eventuale futuro scorrimento previsto fino al 108 posto in quanto tutti i vincitori dei posti messi a concorso avevano regolarmente preso servizio presso le rispettive sedi di destinazione fin dal 19.7.02 e la graduatoria aveva cessato i propri effetti fin dal 15.10.04.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Q. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

V.P., + ALTRI OMESSI – candidate che, secondo quanto lamentato dalla Q., erano state favorite dai nuovi criteri di valutazione ed anche in contraddittorio delle quali erano state emesse le pronunce di merito – sono rimaste intimate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione circa l’attribuibilità a candidati privi di laurea (in quanto muniti del solo diploma di assistente sociale) di punti per presunti titoli posi laurearti; ciò ha comportato – lamenta la Q. – una violazione della par candido fra i candidati perchè, ai sensi del bando originario del 15.12.2000, chi era in possesso del solo diploma di assistente sociale acquisiva 7 punti e non avanzava alcuna pretesa in ordine ai titoli posi lauream; l’essersi verificato tale vizio già in sede di redazione della prima graduatoria supera – afferma, ancora, la ricorrente – il difetto di interesse ad agire rilevato dall’impugnata sentenza.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione circa l’equiparazione alla laurea del diploma di assistente sociale, equiparazione avvenuta con la circolare n. 3561/6011 mentre, semmai, a tal fine sarebbe stato necessario un intervento normativo.

Entrambi i motivi sono inammissibili sono due autonomi profili.

Sotto un primo, premesso che le doglianze non riguardano la ricostruzione di "fatti" (intesi nella loro accezione fenomenica), ma valutazioni in punto di diritto, si tenga presente che il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacchè quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 619 c.p.c., comma 1), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire (cfr. Cass. Sez. 4 n. 6243 del 7.3.88, dep. 24.5.88, rv. 178442, resa sotto l’imperio del previgente c.p.p., ma pur sempre valida e confermata, anche di recente, da Cass. Sez. 2 n. 3706 del 21.1.2009, dep. 27.1.2009, rv.

242634).

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

Sotto un secondo profilo, premessa l’applicabilità ratione temporis dell’art. 366 bis c.p.c. (vista la data di pubblicazione della sentenza impugnata), i quesiti si rivelano inconferenti perchè la loro soluzione non coinvolge il nucleo essenziale della sentenza impugnata, vale a dire il difetto di interesse ad agire della Q. già in relazione alla graduatoria del 14.3.2001 (che la vedeva collocata all’89^ posto), rispetto alla quale in sede di merito la ricorrente non aveva avanzato censure.

Invero, pacifico essendo che i posti messi a concorso erano 85 e che nella prima graduatoria – vale a dire quella del 14.3.01 – compilata secondo gli originari criteri valutativi la ricorrente risultava collocata all’89^ posto, correttamente la gravata pronuncia ha rilevato che ella non aveva interesse ad impugnare la graduatoria parziale redatta in base a nuovi criteri valutativi (da lei contestati) nè quella definitiva stilata il 15.3.02 (in cui figurava al 109), atteso che, anche in base alla posizione ricoperta nella prima graduatoria, non avrebbe potuto godere di un eventuale futuro scorrimento previsto fino al 108 posto in quanto tutti i vincitori dei posti messi a concorso avevano regolarmente preso servizio presso le rispettive sedi di destinazione fin dal 19.7.02 e la graduatoria aveva cessato i propri effetti fin dal 15.10.04.

Dunque, non essendovi stato – nè potendo più esservi – scorrimento alcuno, non si vede quale sia l’attuale interesse ad agire della Q..

Nè l’interesse ad agire può essere rimesso in gioco contestando solo in sede di legittimità anche quella prima graduatoria del 14.3.01 cui – giova ribadire – in sede di merito la ricorrente non aveva mosso la censura (sul punteggio dei candidati muniti del diploma di assistente sociale) che si legge soltanto nel suo ricorso per cassazione.

In breve, la statuizione impugnata è conforme a diritto: l’interesse ad agire -costituendo una condizione dell’azione – deve sussistere al momento della decisione e non può identificarsi in una mera aspirazione della parte all’esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma nell’interesse a conseguire un concreto vantaggio, cioè una situazione pratica più utile per l’impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Cass. S.U. n. 42 del 13.12.95, dep. 29.12.95; Cass. n. 6301/97; Cass. n. 514/98; Cass. Sez. 2 n. 15715 del 28.5.2004, dep. 8.6.2004; Cass. Sez. 1 n. 47496 del 17.10.2003, dep. 11.12.2003, nonchè numerose altre analoghe), risultato che nel caso di specie è tecnicamente impossibile.

1- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in favore del Ministero della Giustizia, seguono la soccombenza.

Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo alle altre parti intimate ( V.P., + ALTRI OMESSI ), che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare al Ministero della Giustizia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge. Nulla spese riguardo alle altre parti.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. II 11-04-2008 (09-04-2008), n. 15430 Ammissibilità nel giudizio di appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 10.2.2003, il G.U.P. del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarò F.G. responsabile del reato di rapina aggravata e – concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’arma ed alla recidiva, con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, confisca e distruzione dell’arma in sequestro.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 23.9.2003, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione dell’ari. 5 comma 2 L. 134/2003 in quanto la Corte d’appello rigettò la richiesta di sospensione del procedimento per valutare l’opportunità di avanzare richiesta di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. come modificato dalla predetta legge. Ad avviso della Corte territoriale il difensore non era legittimato a formulare tale richiesta in quanto non munito di procura speciale, ma tale procura sarebbe necessaria solo per formulare la richiesta di applicazione di pena, ma non per chiedere il rinvio del procedimento al fine di valutare se formulare tale richiesta.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La richiesta di applicazione della pena formulata in base alla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 5 (modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) è inammissibile nei giudizi di appello, in quanto la norma, che consente detta richiesta nei procedimenti in corso di dibattimento per i quali sia decorso il termine di cui all’art. 446 cod. proc. pen., comma 1, è dettata con esclusivo riguardo ai giudizi di primo grado, (v. Cass. Sez. 6 sent. n. 19672 del 26.3.2004 dep. 28.4.2004 rv 228431).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.