Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 28-07-2011) 11-10-2011, n. 36567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che B.D., con atto sottoscritto personalmente in data 14 gennaio 2011, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano deliberata l’11 gennaio 2011, che ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. aveva applicato nei suoi confronti la pena di mesi otto di reclusione, in relazione al delitto ascrittogli ( L. n. 1423 del 1956, art. 9);

– che il predetto ricorrente, con dichiarazione del 22 giugno 2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

– che in forza dell’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art. 589 cod. proc. pen., il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Motivi della decisione

– che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 500,00 ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6291 Amministrazione Pubblica

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Svolgimento del processo

.1 – Con sentenza in data 19 ottobre 2006 il Giudice di Pace di Patti accolse la domanda proposta da C.M.T. e condannò l’Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno conseguente alla ritardata ammissione della erroneità della richiesta di pagamento di imposte e del conseguente provvedimento di sgravio.

.2 – Con sentenza in data 20 – 31 dicembre 2009 il Tribunale di Patti accolse il gravame della Agenzia delle Entrate e rigettò la domanda della C.. Il Tribunale osservò per quanto interessa: il contribuente aveva domandato i danni causati dall’operato della pubblica amministrazione, che prima aveva richiesto un tributo non dovuto e poi aveva provveduto con ritardo allo sgravio; la responsabilità della pubblica amministrazione per aver richiesto un tributo non dovuto non è in re ipsa, ma occorre accertare che essa non si sia attenuta ai criteri di imparzialità, correttezza e buona fede; dagli atti non emergeva che la P.A. fosse a piena conoscenza della situazione patrimoniale del contribuente e che, comunque, l’errore commesso fosse imputabile a dolo o colpa; solo successivamente il contribuente aveva offerto documentazione valutata positivamente ai fini dello sgravio; non sussisteva colpa per il ritardo nell’emissione di tale provvedimento poichè i termini per impugnare l’avviso di accertamento erano scaduti e lo sgravio era meramente facoltativo; peraltro il denunciato ritardo non era neppure configurabile non essendo previsto alcun termine al riguardo.

.3 – Avverso la suddetta sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha espletato attività difensiva.

Motivi della decisione

.1.1 – II primo motivo rappresenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. Si assume, sotto un primo profilo, che il Tribunale non avrebbe dovuto stabilire se sussistesse o meno una colpa sufficientemente grave in relazione al tempo trascorso prima dell’annullamento dell’atto, ma se la P.A. possa essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo, nell’esercizio del potere di autotutela, ove tale comportamento abbia arrecato danno al privato.

.1.2 – La censura è infondata poichè sostanzialmente postula che venga riconosciuta una responsabilità in re ipsa in difformità dell’orientamento costante di questa Corte ( art. 360-bis c.p.c., n. 1).

Infatti è ormai certo (confronta, ex plurimis, la recente Cass. n. 19458 del 2011) che l’Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell’azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell’adottare l’atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.

Pertanto non è sufficiente l’obiettiva illegittimità del comportamento della P.A. (nel caso di specie della pretesa tributaria), ma occorre che tale illegittimità sia connotata da un quid pluris, che viene identificato nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Del resto, tutte le volte che l’azione giudiziaria viene basata sull’art. 2043 c.c. occorre necessariamente verificare non solo che la condotta abbia cagionato l’evento e che si sia verificato un danno – conseguenza, ma anche che essa sia qualificata dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

Questa stessa sezione ha avuto modo di affermare (Cass. n. 22508 del 2011) che, in tema di responsabilità civile della P.A., l’ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.

La questione che ha originato il ricorso è già stata ripetutamente indagata da questa Corte, il cui orientamento è ormai consolidato nel ritenere (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3, n.5120 del 2011) che l’attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all’art. 2043 c.c.;

è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale.

Orbene, la sentenza impugnata è conforme a tale orientamento, atteso che il Tribunale ha testualmente affermato che "nel semplice fatto di avere richiesto un tributo non dovuto dal contribuente la responsabilità non è in re ipsa, deve accertarsi se l’Agenzia delle entrate non si è attenuta ai criteri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione".

.2.1 – Merita, tuttavia, di essere corretta l’affermazione del Tribunale circa il carattere facoltativo dello sgravio in sede di autotutela, poichè essa contrasta con il sopra enunciato (peraltro riconosciuto anche dalla sentenza impugnata) dovere della P.A. di conformarsi alle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

E’ evidente che le predette regole impongono alla P.A., una volta informata dell’errore in cui è incorsa, di compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l’errore, di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato. Non vi è, dunque, spazio alla mera discrezionalità poichè essa verrebbe necessariamente a sconfinare nell’arbitrio, in palese contrasto con l’imparzialità, correttezza e buona amministrazione che sempre debbono informare l’attività dei funzionari pubblici.

Questo principio vale anche allorchè il contribuente – compiendo una scelta di strategia difensiva il cui esito eventualmente negativo non può che imputare a se stesso – abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento avanti alla Commissione Tributaria, giudice competente ad accertarne l’illegittimità e, quindi, sia stato costretto ad affidarsi all’autotutela della P.A..

L’errore in cui è incorso il Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza, ma soltanto la correzione della sua motivazione, in quanto in concreto l’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento di sgravio.

.2.2 – La sentenza impugnata non può essere condivisa neppure allorchè dichiara non configurabile il ritardo nell’emissione del provvedimento in autotutela a seguito della mancanza di un termine normativamente stabilito. L’obbligo per la P.A. di agire nel rispetto delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impone il riconoscimento in tempi ragionevoli del diritto del contribuente, anche quando, come rilevato dal Tribunale, non sia previsto uno specifico termine per 1′ adempimento. Spetta, dunque, al giudice di merito stabilire, volta per volta e considerando la situazione concreta (ad esempio: il numero di "pratiche" cui l’ufficio deve far fronte, la loro trattazione in ordine cronologico, il grado di complessità dell’accertamento, ecc.) se il tempo impiegato dalla P.A. sia o meno rispettoso delle regole indicate.

.2.3 – L’incidenza nella specie di tale errore va riscontrata con riferimento alla presenza, a causa del ritardo, di un danno ingiusto imputabile alla P.A., che, comportandone il risarcimento, sarebbe idoneo a configurare l’indispensabile interesse processuale di parte ricorrente. Ciò in quanto il Tribunale, valutando il fatto, non ha ravvisato elementi di colpa nella mera emissione del provvedimento impositivo poi annullato in autotutela a seguito del ricorso presentato dal commercialista incaricato dal contribuente, che aveva, dunque, sopportato il conseguente esborso. In primo grado il contribuente aveva chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace la condanna dell’amministrazione a rimborsare la somma corrisposta al commercialista cui si era dovuto rivolgere e a risarcire il danno esistenziale.

.2.4 – La configurabilità del danno esistenziale si pone in evidente contrasto con l’orientamento, ormai consolidato dopo e per effetto della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 27972 del 2008, la quale ha sancito il principio della inammissibilità nel nostro ordinamento dell’autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che – ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato – essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione.

In definitiva, il danno ed. esistenziale non costituisce voce autonomamente risarcibile, ma è solo un aspetto dei danni non patrimoniali di cui il giudice deve tenere conto nell’adeguare la liquidazione alle peculiarità del caso concreto in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona.

Nelle ipotesi come quella di specie è appunto da escludere che sia stato leso un diritto fondamentale della persona.

.2.5 – Resta da esaminare se le spese per l’onorario del commercialista integrino il danno ingiusto, che è risarcibile.

Come riferito dalla sentenza impugnata, in sede di merito l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che le spese per il professionista sono inerenti al diritto di difesa attribuito dalla legge al contribuente nell’ambito del fisiologico svolgimento del procedimento di accertamento della pretesa tributaria.

Questa impostazione non è totalmente condivisa dalla giurisprudenza della Corte, la quale ha ripetutamente affermato (confronta, per tutte, Cass. Sez. 3, n. 10191 del 2007) che la risarcibilità delle spese per la difesa non può essere aprioristicamente esclusa.

Tuttavia occorre pur sempre un comportamento della P.A. censurabile sotto gli indicati profili.

La questione non si pone tutte le volte in cui il contribuente abbia proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria, poichè sarà quel giudice a stabilire se e in quale misura le spese sostenute debbano essere rimborsate.

Essa si presenta quando il contribuente, anzichè ricorrere in sede giurisdizionale, si sia affidato all’autotutela da parte della P.A. La soluzione discende dai principi sopra ribaditi. La condanna della P.A. non può essere pronunciata sulla base della allegazione della mera illegittimità dell’atto, ma presuppone che sia accertata la violazione delle ripetutamente richiamate regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

La relativa valutazione non può che essere demandata al giudice di merito, il quale decide applicando i principi in tema di onere probatorio posti dall’art. 2697 c.c..

Quindi, se invoca l’art. 2043 c.c. per lamentare il ritardo con cui la P.A. ha esercitato l’autotutela, il contribuente, una volta che sia stata negata l’ingiustizia del provvedimento poi annullato, deve dimostrare il danno che tale ritardo gli ha cagionato e che invece non si sarebbe verificato ove il provvedimento della P.A. fosse stato tempestivo.

Ma il ricorso in esame non prospetta argomentazioni idonee al riguardo e, anzi, in esso si afferma esplicitamente che "il Tribunale di Patti non doveva stabilire se nella fattispecie sussistesse o meno una colpa sufficientemente grave, in relazione al tempo trascorso prima dell’annullamento dell’atto" per cui non occorrono ulteriori apprezzamenti di fatto da demandare al giudice di merito.

.3.1 – Il primo motivo di ricorso sottopone all’esame della Corte una seconda questione: il Tribunale ha errato ad escludere la responsabilità della P.A. Si sostiene che l’Agenzia delle Entrate fosse in grado di accertare che non vi era stato un omesso versamento di imposte, non essendovi difficoltà interpretative del quadro normativo nè particolari complessità fattuali, per cui non avrebbe dovuto neppure emettere l’avviso di accertamento. .3.2 – Questa seconda censura è manifestamente infondata poichè rende indispensabili esame degli atti e apprezzamenti di fatto, cioè attività di esclusiva pertinenza del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità, tanto meno sotto il profilo della violazione di una norma di diritto (il solo prospettato nel motivo in esame).

E’ agevole rilevare che, ai fini dell’affermazione della responsabilità che da luogo al diritto al risarcimento del danno, il rispetto o meno del dovere di diligenza da parte della P.A. non può essere affermato in base a considerazioni di carattere astratto ma implica la valutazione delle implicazioni specifiche e delle peculiarità dei singoli casi concreti. Il Tribunale ha spiegato che solo successivamente è stata allegata una documentazione che ha consentito alla P.A. di accertare una situazione diversa da quella originariamente ipotizzata e, quindi, idonea a riconoscere lo sgravio. Ciò viene contestato nel ricorso ma la censura non è inquadrabile nella denunciata violazione dell’art 2043 c.c., attiene al merito e non può formare oggetto del sindacato di legittimità.

.4.1 – Il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Le argomentazioni addotte stigmatizzano, appunto, le affermazioni del Tribunale circa la pregressa non conoscenza (e non conoscibilità) da parte dell’Agenzia delle Entrate della situazione patrimoniale del contribuente.

.4.2 – II vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la "ratio decidendi" che sorregge il "decisum" adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni, peraltro assolutamente generiche e già per questo inammissibili, poste a corredo della censura non dimostrano nè l’uno, nè l’atro profilo del vizio di motivazione, ma sostanzialmente ne criticano il contenuto decisionale, postulandone uno diverso e più favorevole.

.5 – Pertanto il ricorso va rigettato. Non luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-12-2011, n. 6756 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– con ricorso al Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, la società odierna appellata ha impugnato l’ordinanza di sgombero 4 agosto 2006 con cui si ordina alla società di demolire opere abusive realizzate nello stabilimento balneare in gestione e con successivi motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento in data 27 ottobre 2010 con il quale il Comune di Pescara aveva negato la sanatoria per alcune opere realizzate in assenza o difformità dai titoli abilitativi presso la stabilimento balneare gestito dalla medesima società;

– con la sentenza 10 giugno 2011 n. 366 il Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo, sede di Pescara, ha dichiarato improcedibile l’originario ricorso e accolto i motivi aggiunti;

– la sentenza è stata appellata dal Comune di Pescara;

– alla pubblica udienza le parti presenti sono state rese edotte della possibilità della definizione immediata della causa nel merito.

Ritenuto che:

– la causa può essere definita nonostante non sia pervenuto il fascicolo del primo grado in quanto parte appellante ha prodotto i documenti necessari per la decisione;

– l’appello merita accoglimento quanto al secondo motivo, nella parte in cui lamenta la scorretta applicazione del principio di proporzionalità in quanto il suddetto principio è invocabile laddove l’Amministrazione possa modulare la propria azione in base a scelte discrezionali, mentre nel caso di specie l’agire dell’Amministrazione è vincolato dalle scelte consacrate nella legislazione e negli atti di programmazione urbanistica – queste effettivamente ampiamente discrezionali – la cui attuazione costituisce atto dovuto;

– l’appello merito accoglimento anche quanto al terzo motivo, non essendo in discussione il carattere abusivo delle opere di cui si discute, e non avendo le stesse carattere meramente stagionale (nel qual caso non sarebbe stata necessaria domanda di condono), consistendo invece in interventi aventi carattere di stabilità, non consentiti dalla disciplina urbanistica e di gestione del demanio del Comune di Pescara; non può infatti essere ritenuta priva di rilievo la sostituzione di strutture facilmente amovibili e sostanzialmente precarie con altre ben più stabili ed impegnative per l’uso del territorio;

– tanto considerato, al Comune è impedito disapplicare la suddetta normativa, fatta salva la possibilità, per la società interessata, di presentare nuovo progetto, conforme alla normativa vigente;

– in conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado;

– le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-06-2012, n. 10302 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Castrovillari il 7 gennaio 2002 dichiarava la estinzione del giudizio nella globalità promosso da A.L. e T.A., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore A.V. nei confronti di M.G. e M. F., nonchè la UNIASS Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, derivati agli attori in proprio e nella qualità a seguito di sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS).

Nell’incidente il figlio A.V. subiva gravissime lesioni alla persona, in quanto investito dall’autovettura di proprietà del M.G. e condotta da M.F. ed assicurata per la R.C.A. con la UNIASS. Il Tribunale rilevava che la riassunzione del giudizio, interrotto per decesso del procuratore della UNIASS, avvenuta il (OMISSIS), da parte di A.V., divenuto nelle more maggiorenne, era del tutto irrituale non essendo stata dispiegata dal medesimo alcuna valida costituzione in giudizio anteriormente alla interruzione e disponeva per la compensazione integrale delle spese.

Su gravame di A.V. la Corte di appello di Catanzaro il 31 gennaio 2009 confermava la sentenza di primo grado sul rilievo che mancava negli atti di causa la comparsa di costituzione in cancelleria del procuratore dell’ A.V. per come attestato dal giudicante nel verbale di udienza del 25 giugno 2001 a seguito di quanto evidenziato dai procuratori delle parti convenute.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione A. V., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso M.F. e M.V..

Non ha svolto attività difensiva la intimata Compagnia Assicuratrice.

A.V. ha depositato memoria.

All’udienza dell’11 giugno 2011 preliminarmente il Collegio riteneva che il ricorso fosse ammissibile ex art. 366 bis c.p.c. per idonea formulazione del quesito di cui tratta il primo motivo ed, al contempo, decideva di acquisire il fascicolo di ufficio di primo grado, ovvero quello esistente presso il Tribunale di Castrovillari, al fine di valutare la doglianza proposta, rinviando il processo a nuovo ruolo.

Pervenuto il fascicolo, il giudizio è stato fissato per l’odierna udienza.

Motivi della decisione

1. – Dall’ esame del fascicolo di primo grado emerge quanto segue.

A.V. è nato il (OMISSIS) ed all’epoca del sinistro aveva 14 anni.

L’atto di citazione è del 20 ottobre 1989, allorchè il V. non aveva ancora 17 anni e fu redatto dai genitori T.A. e A.L. in proprio e nella qualità di legali rappresentanti del loro figlio minorenne.

Nella pendenza del giudizio il 19 febbraio 1994 (il V. aveva da poco superato i 21 anni) l’ A.V. si costituisce in giudizio con il ministero dell’avv. Franco. All’inizio dello espletamento della perizia del (OMISSIS) è presente A. V..

Il 20 ottobre 1994 il Tribunale emette ordinanza ed il V. è rappresentato dall’avv. Castronovo in sostituzione dell’avv. Nicola Franco.

La costituzione del V. è annotata sulla copertina del fascicolo del Tribunale di Catanzaro in data 9 marzo 1995, ove per il V. si costituisce l’avv. Perri e sotto l’annotazione vi è una firma illeggibile.

All’udienza del 1 aprile 1996 compare l’avv. Perri che fa presente di essersi costituito in giudizio per il V. ormai maggiorenne, depositando comparsa di replica in cancelleria.

In quella udienza sono presenti i coniugi A. che dichiarano di avere revocato il mandato al proprio difensore avv. Stabile. Sono, altresi, presenti gli avv. D’Alba e Bernardo, i quali prendono atto della costituzione dell’avv. Perri per A.V. e chiedono termine per esaminare le controdeduzioni in ordine alla comparsa di risposta dell’avv. P.; prendono atto della dichiarazione dei coniugi A. e chiedono al Giudice istruttore di ordinare agli originari attori di chiarire la loro posizione rispetto alle soprannominate parti del processo.

All’udienza del 2 giugno 1997 l’avv. Perri deposita certificati medici dell’ A.V. e l’avv. D’Alba dichiara il decesso del procuratore UNIASS avv. Bernardo.

Il Giudice istruttore dichiara la interruzione del processo, il quale viene riassunto dall’avv. Perri per conto dell’ A.V. con deposito in cancelleria il 26 luglio 1997.

Il Giudice istruttore, letta l’istanza di riassunzione, dispone la notifica alle altre parti e fissa per il prosieguo l’udienza al 1 dicembre 1997.

In questa data l’avv.D’Alba, i convenuti e l’avvocato della UNIASS depositano comparse di costituzione.

Il 18 maggio 1998 l’avv. Perri dichiara di precisare le conclusioni in ossequio al provvedimento dell’11 marzo 1998 del G.I..

Il G.I., sciogliendo la riserva del 18 maggio 1998, invita le parti a provvedere alla ordinata produzione dei documenti con formale e integrale indicazione nell’indice del proprio fascicolo dei documenti da offrire in comunicazione; l’indice dovrà riportare la data della produzione; se i documenti sono stati prodotti fuori udienza devono riportare il timbro del deposito in cancelleria con la data e la firma del ricevente e rinvia per le conclusioni.

L’ordinanza è emessa fuori udienza con il dispositivo con cui se ne dispone la comunicazione (tra gli altri) all’avv. Ferri per A. V. (11 marzo 1999).

Il 22 maggio 2000 vi è la comparsa dell’avv. Perri per A. V..

Il 6 novembre 2000 per il A.V. si costituisce l’avv. Sisca, la cui comparsa è contestata dalle altre parti all’udienza del 18 dicembre 2000.

All’udienza del 25 giugno 2001 "dato atto di quanto sopra" (ossia le conclusioni assunte a verbale) il G.I. trattiene la causa in decisione.

Il 26 gennaio 2002 A.V. revoca l’avv. Sisca.

2. – Il Collegio, esaminato il fascicolo e il suo contenuto, così come, per quel che interessa in questa sede, atteso nel suo complesso il contenuto del ricorso, rileva che erroneamente il giudice dell’appello ha emesso la sentenza impugnata, in quanto sin dall’inizio del giudizio l’ A.V. rivestiva la qualità di parte perchè rappresentato dai genitori, essendo all’epoca di minore età e che al momento della riassunzione A.V. aveva ritualmente riassunto la causa, mentre il verbale del (OMISSIS) contiene solo le deduzioni ed eccezioni delle parti, ma non già l’attestazione del giudicante di quanto evidenziato dai procuratori delle parti.

Ne consegue che la sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Catanzaro che in diversa composizione provvedere anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia la sentenza impugnata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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