Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-10-2011) 27-10-2011, n. 39125

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 13.11.2010, il Tribunale di Sanremo, in composizione monocratica, applicava su richiesta delle parti, nei confronti di B.N., la pena di mesi otto di reclusione, per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi la medesima trattenuta sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione dell’ordine impartitole dal Questore di Roma di lasciare il nostro territorio entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione, intervenuta il 5.5.2010, così come era stato accertato in Sanremo, il 12.11.2010. 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, pel tramite del suo difensore, per dedurre vizio di violazione di legge, in relazione al mancato recepimento del dictum della sentenza della Corte di giustizia europea nel processo E. D..

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

La fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5- ter, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28.4.2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità di detta norma incriminatrice con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla "abolito criminis": con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretativa estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (cft. Sez. 1, 28.4.2011, n. 22105 e 29.4.2011, n. 20130).

Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha quindi novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessari ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basterà ricordare che oggi alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (CIE). Il D.L. citato ha istituito dunque una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis, impone quindi di annullare la condanna per fatto divenuto privo di rilievo penale.

L’imputata è in stato di libertà, per cui non sono necessarie statuizioni sullo status libertatis.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8174 Regolamento di condominio

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Svolgimento del processo

C.B. conveniva dinanzi al Tribunale di Gorizia Nebbioso Arnalda, per sentirla condannare alla rimozione della veranda realizzata sul terrazzo posto sulla facciata anteriore della (OMISSIS), ed al ripristino dello stato dei luoghi.

A sostegno della domanda, l’attrice deduceva che tale veranda era stata realizzata nonostante la mancata autorizzazione dell’assemblea condominiale e l’espresso divieto contenuto nel regolamento di condominio; aggiungeva che l’opera si poneva in contrasto con gli artt. 1120 e 1122 c.c., perchè aveva recato danni alle parti comuni ed alterato il decoro architettonico dell’edificio.

Con sentenza del 10-10-2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso la predetta decisione proponeva appello l’attrice.

Con sentenza depositata il 3-7-2010 la Corte di Appello di Trieste accoglieva il gravame, condannando la convenuta a rimuovere le opere realizzate ed a ripristinare l’originario stato dei luoghi. In motivazione la Corte territoriale rilevava, in particolare, che sulla facciata anteriore dell’edificio doveva ritenersi vietata la realizzazione di verande, in quanto l’art. 6 del Regolamento condominiale approvato il 4-7-1997 consentiva l’apposizione di tali opere solo sul prospetto retrostante, con l’approvazione dell’assemblea e previa autorizzazione degli organi comunali, con ciò intendendo chiaramente impedire la modifica del prospetto anteriore; che la lesione del decorso architettonico era stata apprezzata preventivamente dall’assemblea con la previsione del divieto di apposizione di verande sulla facciata anteriore, e che il danno era in re ipsa, essendo il decoro architettonico un bene comune.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono p.m., Ma., M. e M.T., quali eredi di N. A., deceduta il (OMISSIS), sulla base di sette motivi.

C.B. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo i ricorrenti, pur denunciando formalmente la violazione dell’art. 6 del regolamento condominiale, si dolgono, nella sostanza, dell’interpretazione data dalla Corte di Appello a tale norma regolamentare, sotto il profilo della violazione dei canoni esegetici dettati dall’art. 1362 c.c., e segg.. Sostengono che il giudice del gravame ha erroneamente ritenuto implicito nella formulazione della citata norma regolamentare il divieto di ogni intervento sulla facciata anteriore dell’edificio, in quanto, al contrario, non contenendo tale disposizione alcun riferimento alla facciata anteriore, quest’ultima deve ritenersi affrancata da qualsiasi vincolo e regolamentazione.

Il motivo è infondato.

E’ noto che l’interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica, oppure vizi logici (tra le tante v. Cass. 31-7-2009 n. 17893; Cass. 23-1-2007 n. 1406).

Nella specie, l’art. 6 del regolamento condominiale in esame dispone che "l’apposizione di tende esterne, sia in tela che del tipo veneziana e l’applicazione di veranda sul retro prospetto dovrà essere fatta in un unico colore e tipo di telaio, previa approvazione dell’assemblea condominiale e previa autorizzazione degli organi comunali".

La Corte di merito, attenendosi correttamente alla ratio di tale disposizione, ha ritenuto, con argomentazioni logiche ed aderenti all’inequivoca, sia pure implicita, intenzione delle parti, che l’apposizione di verande è consentita solo sul prospetto retrostante del fabbricato, e non anche su quello anteriore. Essa ha evidenziato, infatti, che il fatto che la realizzazione di verande sul prospetto retrostante sia regolamentata in modo così rigoroso da richiedere l’approvazione dell’assemblea condominiale e la previa autorizzazione degli organi comunali, porta a ritenere che la mancanza di un’espressa regolamentazione dell’apposizione di verande sul prospetto anteriore non sia attribuibile ad una mera dimenticanza, bensì alla volontà di vietare ogni modifica su tale prospetto. A riprova della fondatezza del proprio convincimento, il giudice del gravame ha evidenziato che il divieto di modifiche del prospetto anteriore risponde all’esigenza di difendere, anche attraverso l’estetica, la vocazione turistica della città di Grado; ed ha ulteriormente rilevato che per ben due volte l’assemblea condominiale ha negato alla N. di realizzare una veranda sul prospetto anteriore, così confermando che quella sopra indicata è l’unica interpretazione corretta.

La valutazione espressa al riguardo si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretta da argomentazioni plausibili e non irragionevoli ed avendo fatto corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, che impongono all’interprete di ricercare, al di là del senso letterale delle espressioni usate, la comune intenzione delle parti.

2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell’art. 6 del regolamento condominiale. Deducono che il regolamento condominiale non potrebbe di per sè essere ostativo alla realizzazione della veranda, trattandosi di opera realizzata nella proprietà esclusiva (balcone), che non richiede nemmeno il preventivo consenso degli altri condomini nè l’autorizzazione del Comune.

Il motivo è inammissibile, in quanto l’asserita violazione del regolamento di condominio non può essere denunziata come violazione di legge, potendo l’interpretazione e l’applicazione al caso concreto delle clausole di un regolamento di condominio da parte del giudice dei merito essere sindacate in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione dei canoni di ermeneutica o di vizi della motivazione (Cass. 23-1-2007 n. 1406).

Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo in esame è dato dal fatto che con esso viene propettata una questione nuova, che non risulta trattata nella sentenza di appello e la cui tempestiva proposizione nel giudizio di merito non è stata dedotta dai ricorrenti.

3) Con il terzo motivo viene denunciata la mancanza, insufficienza o mera apparenza della motivazione in ordine all’effettiva lesione del decoro architettonico, avendo la Corte di Appello omesso qualsiasi valutazione al riguardo.

Con il quarto motivo viene dedotta la mancanza e insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza di un effettivo pregiudizio arrecato dall’opera allo stabile condominiale.

I due motivi, che in quanto tra loro strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, avendo la Corte di Appello dato atto, con motivazione immune da vizi logici e come tale non censurabile in questa sede, che la lesione del decoro architettonico è stata apprezzata a priori dall’assemblea condominiale attraverso la previsione della norma regolamentare che vieta la realizzazione di verande sul prospetto anteriore del fabbricato, e che, poichè il decoro architettonico è un bene comune, il danno è in re ipsa.

Così statuendo, i giudici del merito si sono attenuti all’orientamento di questa Corte, secondo la quale un regolamento di condominio contrattuale (quale è stato implicitamente considerato dalla Corte territoriale quello in esame), ove abbia ad oggetto la conservazione dell’originaria facies architettonica dell’edificio, comprimendo il diritto di proprietà dei condomini mediante il divieto di qualsiasi opera modificativa, persino migliorativa, appresta in tal modo una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero "decoro architettonico" dall’art. 1120 c.c., comma 2, art. 1127 c.c., comma 3 e art. 1138 c.c., comma 1; con la conseguenza che, in presenza di opere esterne, la loro realizzazione integra di per sè una vietata modificazione dell’originario assetto architettonico dell’edificio (Cass. 14-1-1993 n. 395; Cass. 12-12-1986 n. 7398).

Va altresì ribadito il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, il pregiudizio economico è una conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata – in quanto di per sè meritevole di salvaguardia – dalle norme che ne vietano l’alterazione (Cass. 31-3-2006 n. 7625; Cass. 15- 4-2002 n. 5417).

Nella specie, pertanto, una volta accertata la violazione del divieto previsto dal regolamento condominiale, deve senz’altro ritenersi l’illegittimità dell’apposizione della veranda, rimanendo precluso per il giudice di merito ogni diversa valutazione circa la sussistenza di una concreta menomazione del decoro architettonico e di un effettivo pregiudizio derivato all’edificio condominiale.

5) Con il quinto motivo si deduce la falsa applicazione dell’art. 1120 c.c., comma 2, in relazione all’erronea qualificazione della veranda quale innovazione invece che come modifica.

Il motivo è inammissibile, in quanto in nessuna parte della motivazione la Corte di Appello ha qualificato la veranda realizzata dalla convenuta come un’innovazione. Non vi è, pertanto, alcuna correlazione tra la doglianza in esame e le argomentazioni poste a base della decisione gravata.

6) Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1102 c.c., che attribuisce ai singoli condomini il diritto ad usare della cosa comune per il migliore godimento della stessa. Evidenziano che nella specie si trattava di una veranda rimovibile, atta a limitare la dispersione energetica lamentata dall’appartamento ed a garantire all’inquilina, invalida al 65%, un isolamento termico, acustico e igronomico consono alle sue precarie condizioni di salute.

Il motivo è inammissibile, involgendo una problematica non dedotta tempestivamente nel giudizio di merito e come tale non affrontata dal giudice del gravame, il quale, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha dato atto che le questioni attinenti alla invalidità della N. ed alla necessità di un’abitazione meglio isotata termicamente è stata tardivamente sollevata dell’appellata nella comparsa conclusionale.

7) Con il settimo motivo, infine, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 1138 c.c.. Sostengono che l’art. 6 del Regolamento condominiale, essendo stato approvato a maggioranza, non ha natura contrattuale e che, pertanto, attraverso esso non è possibile introdurre disposizioni pregiudizievoli dei diritti personali.

Anche tale motivo è inammissibile, introducendo una questione nuova, che non risulta trattata nella sentenza impugnata e che i ricorrenti non hanno dedotto di aver tempestivamente proposto nel giudizio di merito.

8) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-11-2011) 02-12-2011, n. 44871

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 28/06/2010, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del 21/09/2006 con la quale il Tribunale di Milano aveva ritenuto E.M.H.H. responsabile di tentata estorsione, rapina e lesioni ai danni di K.O..

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivazione illogica e carente in ordine al giudizio di attendibilità della parte offesa ed insussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

La questione dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, era stata già sollevata avanti alla Corte territoriale che, però, l’ha disattesa con ampia motivazione spiegando le ragioni per le quali la K. doveva ritenersi credibile, i motivi per cui vi erano state delle incertezze "poi risolte nell’ambito delle sue dichiarazioni" che avevano, peraltro, trovato oggettivi riscontri.

In questa sede, il ricorrente non fa altro che riproporre la stessa doglianza di merito.

Al che va replicato che il ricorrente, in modo surrettizio, tenta di introdurre, in modo inammissibile, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva del prevenuto. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va dichiarata inammissibile.

In altri termini, la censura deve ritenersi manifestamente infondata in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento":

infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. Privo di specificità e generico, infine, deve ritenersi il motivo per cui il ricorrente, nel commettere i fatti addebitatigli, sarebbe stato privo dell’elemento psicologico.

4. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 63

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La P.O. ricorre avverso i suindicati atti del Comune di Ugento con cui si è approvata la proposta progettuale di T.I. spa per la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica comunale, disponendo l’affidamento diretto dell’appalto senza gara alla stessa società.

Il contratto, stipulato tra il Comune e la T. il 7 maggio 2010, prevede la realizzazione di un sistema di telegestione e di risparmio energetico sugli impianti di illuminazione pubblica allo scopo di ridurre i costi imputabili sia alla spesa energetica che alla manutenzione e, in via prospettica, di permettere lo sviluppo sull’impianto di una rete civica multimediale.

Alla stipulazione del contratto si è addivenuti, tramite procedura negoziata ex art. 57, comma 2 del D.lgs. 163/2006, giustificata in virtù della disponibilità da parte di T.U. del sistema di telecontrollo Smart Town incentrato sulla piattoforma Minos system, tutelata da privativa industriale.

Con il ricorso in epigrafe viene proposta opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. alla sentenza Tar Puglia – Lecce, Sez. III 372/2010 del 29 gennaio 2010 che, al termine di un giudizio cui la ricorrente era estranea, ha respinto il ricorso proposto dalla T. avverso la delibera di G.M. n. 151 del 10 settembre 2009, recante l’approvazione della proposta progettuale di T. spa per la realizzazione del citato sistema di telegestione.

Vengono poi svolti i seguenti motivi di impugnazione:

– violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, violazione delle regole della concorrenza, carenza di istruttoria;

– violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, violazione delle regole della concorrenza, violazione dell’art. 3 L. 241/1990, eccesso di potere, sviamento;

– violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, violazione delle regole della concorrenza, violazione degli art. 3 e 6 del R.D. 18 novembre 1923, violazione del R.D. 827/1994;

– violazione dell’art. 57 D.lgs. 163/2006, carenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto;

– violazione degli artt. 42 e 107 TUEL (D.lgs 267/2000), incompetenza;

– violazione art. 68 D.lgs. 163/2006, difetto di istruttoria, eccesso di potere, carenza dei presupposti per procedere all’affidamento diretto.

Viene avanzata altresì domanda risarcitoria per i danni subiti e subendi.

Si sono costituiti il Comune, la T. spa, la U. srl deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

2. All’udienza del 25 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. Preliminarmente il Collegio precisa che con il ricorso in epigrafe la P.O.I. spa ha introdotto due diverse domande; la prima, ex art. 404 cpc, volta a rescindere la sentenza di questo Tar che ha respinto il ricorso della T. avverso la medesima delibera comunale 151/2009; la seconda, di natura caducatoria, volta a chiedere in via principale l’annullamento degli atti gravati.

Le due domande devono essere esaminate distintamente.

4. Il ricorso in opposizione ex art. 404 c.p.c. è inammissibile.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui non si ritiene di discostarsi, la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo, resa tra soggetti terzi, va riconosciuta ai controinteressati pretermessi e, più in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione.

L’opposizione di terzo non può invece essere proposta da colui che ha l’onere di impugnare direttamente l’atto immediatamente lesivo; in tale posizione è riconoscibile l’odierna ricorrente, che nel giudizio concluso con la sentenza opposta avrebbe assunto la qualifica di cointeressata all’accoglimento del ricorso proposto dalla T..

L’opposizione di terzo è dunque inammissibile in quanto proposta da soggetto privo di legittimazione.

5. Quanto alla domanda impugnatoria, deve essere disattesa l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti.

Trattandosi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, deve applicarsi ratione temporis l’art. 245 D.lgs. 163/2006, poi trasfuso nel vigente art. 120 cod. proc. amm., secondo cui "nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto".

La norma mira chiaramente a garantire l’effettività – oltre l’ordinario termine di decadenza di sessanta giorni – del diritto di azione dell’impresa pretermessa in occasione di procedure senza bando, grazie all’assegnazione di un termine decadenziale di sei mesi dalla data della stipula del contratto.

Nella specie, posto dunque che la procedura negoziata si è svolta senza previa pubblicazione di bando e l’avviso di aggiudicazione non è stato pubblicato nelle forme previste, il termine per l’impugnazione di sei mesi, contemplato dalla norma, deve farsi decorrere dalla data della stipula del contratto di appalto, ovvero dal 7 maggio 2010.

Il ricorso, notificato il 12 luglio 2010, deve dunque ritenersi proposto tempestivamente.

Nella specie non è invocabile, per dimostrare la tardività del ricorso, la conoscenza legale dovuta all’affissione della delibera ex art. 124 D.lgs 267/2000 nell’Albo pretorio del Comune.

L’art. 245 D.lgs 163/2006 ha introdotto una norma speciale – allo scopo di ampliare l’effettività della tutela giurisdizionale nei confronti di affidamenti diretti senza gara – che sostituisce per il settore dei contratti pubblici le norme ordinarie sull’onere di conoscenza dei provvedimento amministrativi; pertanto solo la pubblicità dell’atto nelle forme di cui al citato art. 245 potrebbe valere come conoscenza legale del provvedimento.

Costituisce infatti diretta applicazione dei principi comunitari, una interpretazione che per quanto possibile salvaguardi la facoltà delle imprese interessate di reagire avverso affidamenti illegittimi, nei casi in cui la conoscibilità del provvedimento lesivo, come nel caso di specie, è limitata dall’assenza di una gara pubblica (cfr. in termini generali sulla necessità di garantire l’effettività del diritto di proporre ricorso Corte di Giustizia CE, sez. III, 28 gennaio 2010, n. 406).

6. Nel merito il ricorso è fondato.

La ricorrente contesta l’assenza dei presupposti in virtù dei quali il Comune avrebbe potuto ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. b) ("qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato") affidare l’appalto in base a procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Attesa l’esistenza di precedente di questa Sezione sull’oggetto del presente giudizio sfavorevole alle ragioni del ricorrente, occorre chiarire che il richiamo alla sentenza di questo Tribunale 372/2010, oggetto dell’opposizione ex art. 404 cpc non risulta appropriato.

In quel giudizio infatti il ricorrente non era stato in grado di offrire anche solo un principio prova relativo alla propria capacità di sviluppare un sistema alternativo a quello T.U. o anche più semplicemente, l’esistenza di altri sistemi che fossero dotati di analoghe funzionalità.

Nell’iter argomentativo della pregressa pronuncia risulta centrale il rilievo secondo cui, testualmente, "l’impresa ricorrente non ha dato alcuna prova e della esistenza di un sistema alternativo che possa soddisfare le esigenze pubbliche esternate nella delibera comunale e della disponibilità di un sistema del genere da parte della stessa ricorrente, rimanendo una semplice petizione di principio l’asserzione di tecnologie alternative che consentano di assicurare le medesime funzionalità".

In questa prospettiva, il ricorso è stato giudicato infondato in quanto l’illegittimità contestata, relativa all’esistenza di sistemi alternativi, era rimasta totalmente sfornita di prova.

7. Nel giudizio odierno, la determinazione comunale deve quindi essere considerata alla luce delle risultanze istruttorie emergenti dal processo ed prodotte su iniziativa dell’odierna ricorrente.

7.1. Al riguardo va sottolineato:

– il contratto tra il Comune di Ugento e la T. spa prevede la realizzazione di un sistema di telecontrollo dell’impianto di pubblica illuminazione mediante la dotazione di attrezzature e dispostivi, anche coperti da privativa industriale;

– l’affidamento alla T. è avvenuto, in assenza di gara, tramite procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando in virtù della lettera "b" del comma 2 del citato articolo 57 che prevede l’ipotesi in cui "per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato".

7.2. Va altresì precisato:

a) in materia di appalto di opere, forniture o servizi, la scelta del contraente da parte dell’Amministrazione mediante procedura negoziata è sistema eccezionale, in deroga alle ordinarie procedure selettive; dalla rilevata eccezionalità, da sempre sancita dalla normativa, nazionale e, in seguito, comunitaria consegue l’obbligo di una motivazione congrua ed esaustiva che giustifichi il ricorso a tale modulo di formazione della volontà contrattuale;

b) il ricorso alla procedura negoziata sostanziandosi in una vera e propria trattativa privata, rappresenta infatti un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva (cfr. da ultimo Consiglio di Stato 8006/2010);

c) l’affidamento da parte di una p.a. di un determinato servizio a trattativa privata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art 57 comma 2 lettera b) d.lgs. n. 163 del 2006 (motivi di natura tecnica ed artistica ovvero esistenza di diritti di privativa industriale) deve essere dunque adeguatamente valutato nelle fasi procedimentali che precedono la stipula del contratto, esplicitando nella delibera a contrarre le concrete ed obiettive ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, in base alle quali il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

d) incombe poi sull’Amministrazione l’onere di verificare, attraverso un’approfondita ricerca di mercato, l’effettiva unicità della proposta come disposto in via generale dallo stesso art, 57, comma 6, secondo cui "la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione";

e) l’affidamento del servizio a trattativa privata non può infatti giustificarsi solo in virtù del possesso di una privativa industriale, atteso che questa può legittimare una limitazione concorrenziale se si connota in termini di esclusiva funzionale e cioè se si tratta di prodotto con caratteristiche tecniche infungibili e non surrogabili da tecnologie alternative in grado di assicurare le medesime funzionalità.

8. Alla luce delle suesposte considerazioni occorre dunque accertare se nella fattispecie, alla luce delle emergenze processuali, il Comune di Ugento poteva procedere comunque senza gara.

In primo luogo si deve notare che negli atti amministrativi propedeutici al contratto non si fa alcuna menzione di un sistema alternativo o presuntivamente tale, nemmeno al fine di escluderne la comparabilità; alla luce della documentazione versata in atti una simile omissioneè sintomatica già di un’istruttoria procedimentale carente e parziale.

Sono peraltro agli atti le relazioni di esperti del settore, richieste dalle parti del giudizio, che effettuano la comparazione tecnica fra i due sistemi.

Tali documenti, ancorché non esaminati sotto un profilo strettamente tecnico, dimostrano che la ricorrente opera in diretta concorrenza con altre imprese operanti nel mercato nazionale ed europeo quali T.U. (cfr., in termini sullo stesso argomento, Tar EmiliaRomagna 1107/2009, alle cui considerazioni si ritiene di aderire) nello specifico settore di mercato interessato dall’affidamento impugnato.

Osserva il Collegio che dall’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione comunale, così come documentato in atti, non si esclude che il sistema "IIllumination" (sistema di telecontrollo e di risparmio energetico della pubblica illuminazione con trasmissione dati a onde convogliate a banda larga) proposto da P.O. non rappresenti un’alternativa rispetto a quello proposto dalle controinteressate (sistema Minos).

Invero dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che il sistema IIllumination, di proprietà della ricorrente, risponde ad uno medesimo bisogno dell’utenza – il risparmio energetico e dei costi di manutenzione attraverso un sistema di telecontrollo – al pari del sistema concorrente Minos nella disponibilità di T.U..

Dalle relazione dei periti di parte emerge dunque che – escluse le distinzioni apprezzabili su un piano strettamente tecnico sulla maggiore affidabilità di un sistema rispetto all’altro o sulla specifica tecnologia impiegata che comunque non incidono sulla finalità generale di entrambi i sistemi – le due proposte, quella di T.U. e quella della ricorrente, forniscono entrambe un sistema di telecontrollo e risparmio energetico della rete di illuminazione pubblica, suscettibile di venire integrato da servizi aggiuntivi quale quello di trasmissione dati.

Le differenze tra i due sistemi non oltrepassano dunque, prima facie, la soglia dell’essenzialità, offrendo funzionalità in larga sovrapponibili e utili al raggiungimento degli scopi prefissati dall’ente comunale: il risparmio energetico, il telecontrollo della rete e, solo in via prospettica, la creazione di una rete per il trasferimento dati.

8.1. Anche a prescindere dall’effettiva equivalenza sotto un profilo prettamente tecnico, alla luce delle produzioni documentali, il Comune è venuto meno allo specifico dovere di dare conto "con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre" dei presupposti per la procedura negoziata, evidenziando un’istruttoria gravemente carente ed omissiva, al confronto con gli atti allegati dalle parti.

Il Collegio ritiene infatti che la valutazione dei presupposti di cui all’art. 57, comma 2, non sia stata effettuata nella maniera rigorosa richiesta dall’ordinamento e che nella specie si è omesso di indagare se l’obiettivo comunale del risparmio energetico tramite il telecontrollo, poteva essere raggiunto facendo ricorso ad altre soluzioni tecniche, disponibili sul mercato, in grado di assicurare funzionalità analoghe.

8.2. Alla luce delle risultanze processuali, la motivazione contenute nella delibera giuntale si rivela omissiva e parziale in quanto omette di considerare soluzioni tecniche alternative, in realtà facilmente conoscibili secondo la capacità dell’operatore medio, e in grado, prima facie, di assicurare funzionalità equivalenti.

8.3. Da tutte le considerazioni fin qui svolte risulta perciò evidente che l’affidamento del servizio e fornitura inerente la installazione del sistema di telecontrollo e di risparmio energetico per gli impianti di pubblica illuminazione doveva essere preceduto da un confronto competitivo basato su una precisa individuazione delle specifiche tecniche del prodotto oggetto di gara, formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali nel rispetto del principio di equivalenza.

9. Per le ragioni che precedono, il Collegio accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

10. Quanto al contratto stipulato il 7 maggio 2010, si deve dare applicazione ratione temporis al disposto dell’art. 245bis D.lgs 163/2006, ora trasfuso nell’art. cod. proc. amm., secondo cui il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nel caso in cui tra l’altro, come è accaduto nell’odierna fattispecie, l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando "fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice".

Secondo tale disciplina la caducazione del contratto costituisce nel caso di specie l’ipotesi ordinaria e tipica, conseguente alla dichiarata illegittimità della procedura negoziata, evitabile solo nel caso eccezionale in cui venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti con il conseguente sacrificio definitivo del principio di concorrenza. Tali esigenze non sono ravvisabili nella fattispecie.

Ed invero gli interessi economici delle parti, seppure incisi in maniera rilevante dalla sanzione di inefficacia, appaiono suscettibili di conseguenze sproporzionate posto anche, che per disposto legislativo, non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, "che comprendono fra l’altro i costi derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell’operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia".

10.1 Pertanto non essendo ravvisabili esigenze imperative di natura generale che possano giustificare il mantenimento del contratto in applicazione della normativa statale e comunitaria il contratto stipulato tra T.I. spa e il Comune di Ugento il 7 maggio 2010 (rep. 1371) è dichiarato inefficace.

In considerazione della situazione di fatto, della relativa facilità con cui una seria ricerca di mercato avrebbe potuto individuare le soluzioni tecniche possibili, della conoscibilità delle parti contraenti dell’esistenza del sistema IIllumination, della inscindibilità delle prestazioni a carico dell’impresa affidataria, il Collegio ritiene di dover dichiarare l’inefficacia del contratto con effetto retroattivo dalla data della stipula.

10.2 L’annullamento degli atti e la dichiarazione di inefficacia del contratto – comportando la reintegrazione delle chances perdute dalla ricorrente – equivalgono alla reintegrazione in forma specifica della posizione della ricorrente e delle relative chances di aggiudicazione.

11. Data la peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

– dichiara inammissibile l’opposizione di terzo;

– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;

– dichiara inefficace il contratto stipulato il 7 maggio 2010 con effetto retroattivo dal momento della stipula.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del 25 novembre 2010 e del 7 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Patrizia Moro, Primo Referendario

Luca De Gennaro, Referendario, Estensore

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