Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 29-07-2011, n. 30248 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

1. S.E. era imputato per i seguenti reati: a) contravvenzione ai sensi del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere abusivamente realizzato, in assenza del permesso di costruire, una tettoia delle dimensioni di mt. 4,20 x 5,50 x 2,65 di altezza alla gronda e mt. 3,00 all’apice (in Roma Via (OMISSIS)); b) delitto ai sensi art. 483 c.p., avendo il predetto con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata al Comune di Roma il 15/3/2004 n. (OMISSIS), attestato che la costruzione abusiva era stata ultimata entro il 31/3/2003, quando invece risulta realizzata nel febbraio – marzo 2004 (in Roma il 15 marzo 2004).

Con sentenza del 12 giugno – 7 luglio 2009 il tribunale di Roma dichiarava il S. colpevole del reato a lui ascritto al capo b), e, per l’effetto, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali con il beneficio della pena sospesa; dichiarava la falsità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sequestro, e ne ordinava la confisca; dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato predetto in ordine al reato di cui al capo a), per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.

2. La Corte d’appello di Roma con sentenza del 6 ottobre – 2 dicembre 2010 rigettava l’appello proposto all’imputato e confermava la sentenza del tribunale di Roma.

Riteneva che le risultanze probatorie avessero fornito la prova della falsità della dichiarazione di cui al capo b) dell’imputazione:

l’imputato, al fine di beneficiare del condono edilizio, aveva falsamente attestato che i lavori suddetti erano stati ultimati entro il 31 marzo 2003 laddove gli stessi erano ancora in corso al momento del sopralluogo (15 marzo 2004); circostanza questa confermata anche dalle dichiarazioni dell’amministratore del condominio.

3. Avverso questa la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 546 c.p.p. per aver la sentenza impugnata confermato la pronuncia di primo grado condannando l’imputato per il delitto previsto dall’art. 483 c.p. senza fornire un’adeguata motivazione in ordine alla prova al di là di ogni ragionevole dubbio.

In particolare la sentenza d’appello non fornisce alcuna motivazione relativamente alle dichiarazioni dei testi L.F. e R. N. che contrastavano con quelle poste a sostegno della pronuncia di condanna.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 179 c.p.p. deducendo che all’ultima udienza dopo l’assunzione delle testimonianze vi è stata la discussione delle parti che, per l’imputato, è stata fatta non dal difensore di fiducia, ma dal difensore d’ufficio nominato dal giudice in sostituzione del primo.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in assenza di elementi tali da giustificarne la concessione stessa.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo contiene una mera censura di merito che è ex se inammissibile nel giudizio di legittimità in quanto esprime un mero dissenso in ordine alla raggiungimento del convincimento da parte del giudice e all’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Comunque la sentenza impugnata da una parte ha tenuto conto anche delle deposizioni testimoniali addotte dalla difesa ritenendole irrilevanti perchè generiche; d’altra parte si è fondata per confermare la pronuncia di responsabilità sulla testimonianza dell’operante che ha effettuato il sopralluogo in data 16 marzo 2004 e sulla documentazione fotografica del sopralluogo medesimo da cui risultava che i lavori edilizi erano ancora in corso a quella data e che non erano stati ancora ultimati.

Inoltre la Corte d’appello richiama anche quanto dichiarato dall’amministrazione del condominio che aveva intimato all’imputato l’interruzione dei lavori in questione. Pertanto è ampiamente motivata l’affermazione della Corte d’appello confermativa della sentenza di primo grado sul punto della realizzazione ancora in corso alla data del 16 marzo 2004 dei lavori abusivi, di cui l’imputato aveva invece attestato falsamente l’ultimazione in un data utile (31 marzo 2003) per beneficiare del condono edilizio.

1.2. Manifestamente infondato e comunque inammissibile è anche la secondo motivo.

Il ricorrente – che neppure precisa se si riferisce al giudizio di primo grado o a quello di gravame, ma dagli atti risulta trattarsi del giudizio di primo grado – non censura la illegittimità della nomina del difensore d’ufficio in assenza del difensore di fiducia talchè nessuna violazione di legge può ravvisarsi tanto più che il ricorrente nell’atto d’appello non si è voluto di questa nomina del difensore d’ufficio all’ultima udienza celebrata davanti al giudice di primo grado.

2.3. Inammissibile è anche l’ultimo motivo atteso che la sentenza impugnata contiene una motivazione, seppur sintetica, sulle attenuanti generiche consistente nella rilevata assenza di elementi tali da giustificare il riconoscimento delle stesse; nè il ricorrente deduce elementi di fatto che non siano stati valutati dalla corte d’appello a fine della concessione delle attenuanti generiche.

3. Nel complesso quindi il ricorso deve con deve ritenersi inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30529 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Con tre distinti ricorsi, poi riuniti, M.M.A., L.G. e La.Sa. adivano la Corte di appello di Roma chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondere loro l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 26.05- 21.10.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare a ciascuno degli istanti la somma di Euro 4.800,00, con interessi legali dalla domanda, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 1.400,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese), spese distratte in favore dei difensori antistatari. La Corte osservava e riteneva:

– che la M., il L. ed il La., dipendenti del Ministero della Giustizia, avevano chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di rivalutazione monetaria ed interessi legali su emolumenti retributivi corrisposti in ritardo, processo da loro introdotto, dinanzi al TAR Lazio, con ricorso dell’aprile del 1996, favorevolmente definito in primo grado con sentenza del 24.05.2002, e seguito dal giudizio di ottemperanza ancora pendente;

– che la durata ragionevole di detto processo amministrativo, poteva essere fissata in anni quattro, mentre invece era ancora pendente a distanza di oltre 10 anni dal suo inizio;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato in Euro 800,00 ad anno di ritardo, considerando la modestia della pretesa fatta valere nel processo presupposto in rapporto ai parametri CEDU. Avverso questo decreto la M., il L. ed il La. hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, notificato il 4.12.2009 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che si è limitato a depositare un c.d. atto di costituzione.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la M., il L. ed il La. denunziano:

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2 art. 6, 13 e 41 cedu, interpretazione del giudice europeo in casi analoghi – violazione principio di sussidiarietà – art. 35 cedu – omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione.

Conclusivamente formulano il seguente principio di diritto Il Giudice del merito, chiamato a determinare il danno ex L. n. 89 del 2001, deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili, e di pari natura, dalla Corte di Strasburgo, ed agli standards medi (da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 per ogni anno riconosciuto di ritardo) dalla stessa elaborati – che ne costituiscono la prima e più importante guida ermeneutica motivando espressamente, in relazione alla fattispecie concreta, eventuali scostamenti, che, comunque, non debbono essere irragionevoli: in particolare, l’entità della posta in gioco, nel giudizio presupposto, deve essere valutata dal Giudice del merito non sulla base di parametri astratti, ma comparandola con la concreta condizione socio – economica del richiedente, e tenendosi conto, in relazione alla specifica fattispecie, della natura e dell’oggetto della controversia.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 91 cod. proc civ.; D.M. n. 127 del 2004, artt. 4 e 5, – mancata liquidazione competenze – omessa pronuncia". Conclusivamente formulano il seguente principio di diritto In tema di procedimenti ex L. n. 89 del 2001, Il Giudice del merito, nel determinare le spese le spese giudiziali poste a carico del soccombente non può limitarsi a liquidare soltanto gli onorari e le spese vive, ma deve procedere alla liquidazione anche dei diritti di avvocato (da calcolarsi secondo le voci di cui alla Tab. B, punto 1^, D.M. n. 127 del 2004)? Il primo motivo del ricorso non merita favorevole apprezzamento, giacchè l’attuato discostamento peggiorativo dal parametro indennitario minimo CEDU si rivela congruamente motivato, ragionevole e solo genericamente avversato.

Il secondo motivo è invece palesemente fondato, essendo la statuizione sulle spese processuali, in effetti mancante dei dovuti diritti.

Conclusivamente va respinto il primo motivo del ricorso ed accolto il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato limitatamente alla liquidazione delle spese processuali poste a carico del Ministero della Giustizia, spese che con pronuncia di merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ben possono essere riliquidate in questa sede, secondo gli importi indicati in dispositivo.

L’amministrazione soccombente va condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, che, decidendo nel merito, riliquida in complessivi Euro 1.880,00 (di cui Euro 1.400,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese), da distrarsi in favore degli Avv.ti Ferriolo ed Abbate. Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e da distrarsi in favore dell’Avv.to F.E.Abbate.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35228 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Padova ex art. 444 c.p.p. nei confronti di B.S. e Z.M., per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per violazione dell’art. 129 c.p.p., per non avere il giudice accertato la natura della sostanza ceduta dai due imputati, risultata da successivi esami tossicologici non essere eroina, come contestato nel capo di imputazione, ma solo sostanza inerte.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., anche se non contiene la affermazione di responsabilità dell’imputato, non può prescindere dalla delibazione "negativa" della esclusione della sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; il provvedimento di applicazione è, inoltre, soggetto a revisione, tanto quanto le ordinarie sentenze.

3. Nel caso in esame, in considerazione dei principi ora espressi, fondatamente il PG ha proposto la impugnazione, dato che successivamente alla conclusione del giudizio ai danni degli imputati ed anteriormente al passaggio in giudicato della pronuncia, era stato acquisito dall’organo inquirente, il risultato delle analisi tossicologiche relative alla sostanza per cui è processo, che escludeva del tutto che la stessa avesse caratteristiche dopanti, per la totale assenza di principio attivo.

4. Tale dato di fatto escludeva ed esclude, alla evidenza, la configurabilità del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ed importa, pertanto, la annullamento della pronuncia, con la relativa declaratoria di insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2020 Piano regolatore generale

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Svolgimento del processo

Con gravame, notificato il 30 settembre 2002 e depositato il 12 ottobre successivo, la signora D.S.A.M.V., premesso di essere proprietaria di alcune porzioni di terreno ubicate a Bagheria, via Mattarella, distinte in catasto al foglio 12, particelle n. 1164, n. 1166, n. 1169 e n. 1171, esponeva che sulle stesse gravava, sin dal 1976, un vincolo di destinazione ad attrezzature religiose, scolastiche e a parcheggio.

Nel 1991 una porzione di tale terreno era stata espropriata per la costruzione di una chiesa, mentre la restante parte era rimasta gravata dal vincolo di inedificabilità.

Con il nuovo P.R.G., approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica dell’8 aprile 2002, pubblicato nella GURS, parte I, n. 28 del 21 giugno 2002, tale vincolo era stato reiterato senza motivazione, né previsione di indennizzo.

Con nota prot. n. 22932 dell’11 luglio 2002, il Comune di Bagheria aveva comunicato l’avvenuto deposito del piano di esproprio relativo al "parcheggio n. 2 in via Mattarella".

Aveva, inoltre, inviato l’ordinanza n. 59 dell’11 luglio 2002 di autorizzazione all’occupazione ed immissione in possesso delle aree interessate alla realizzazione dell’opera questione, prevista per il 22 agosto successivo.

Si era, così, appreso che: con delibera n. 406 del 28 novembre 1989 il consiglio comunale aveva adottato il programma triennale dei parcheggi, che era stato successivamente rimodulato con delibera della commissione straordinaria n. 180/26 del 31 maggio 1999, la quale aveva dato atto che l’approvazione di tale strumento programmatorio equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare; con delibera n. 363 del 25 ottobre 2000 la commissione straordinaria aveva approvato il progetto esecutivo del parcheggio n. 2 di via Mattarella – chiesa San Pietro; con delibera n. 163 del 20 giugno 2002 la giunta municipale aveva autorizzato l’asta pubblica e dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: del combinato disposto dell’art. 1 della l.r. n. 38 del 5 novembre 1973, degli artt. 16 e 17 della l. n. 1150/1942 e della l.r. n. 71/1978; del combinato disposto dell’art. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40 della l. n. 1150 del 17 agosto 1942 e dell’art. 2 della l. n. 1187/1968. Illegittimità per mancata previsione di indennizzo e per invalidità derivata.

2) Violazione e falsa applicazione: del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, della l. n. 1 del 3 gennaio 1978 e dell’art. 3, comma 7, della l. n. 122/1990; dell’art. 1, comma 1, della l.r. 10 agosto 1978, n. 35. Violazione delle regole in materia di dichiarazione di pubblica utilità. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 11della l.r. n. 10/1991. Violazione delle regole del giusto procedimento. Illegittimità per invalidità derivata.

3) Violazione e falsa applicazione: del combinato disposto dell’art. 1 della l.r. n. 38 del 5 novembre 1973, degli artt. 16 e 17 della l. n. 1150/1942 e della l.r. n. 71/1978; dell’art. 1, comma 5, della l. 3 gennaio 1978, n. 71 e dell’art. 3, comma 7, della l. n. 122/1989. Eccesso di potere per: sopravvenuta inefficacia dei vincoli connessi all’esproprio e travisamento dei presupposti. Illegittimità per invalidità derivata.

4) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 13 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 e dell’art. 1, comma 3, della l.r. 10 agosto 1978, n. 35 in correlazione con l’art. 3, comma 7, della l. n. 122/1989. Illegittimità per mancata fissazione dei termini dell’occupazione e per invalidità derivata.

5) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo: del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, della l. n. 1 del 3 gennaio 1978 e dell’art. 3, comma 7, della l. n. 122/1990; dell’art. 1, comma 3, della l.r. 10 agosto 1978, n. 35. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità. Cessazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. Illegittimità per invalidità derivata.

6) Illegittimità per invalidità derivata. Esiguità della somma prevista per la realizzazione dell’opera pubblica. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

7) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 29 della l.r. n. 21/1985 e della legge sulla competenza dei dirigenti. Eccesso di potere per incompetenza.

8) Violazione e falsa applicazione delle regole sul responsabile del procedimento. Indeterminatezza dell’atto amministrativo. Eccesso di potere per incompetenza.

9) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9, 11 della l.r. n. 10/1991 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo. Violazione della regola del giusto procedimento. Illegittimità per invalidità derivata. Eccesso di potere per contraddittorietà, per irrazionalità manifesta e violazione dei principi di buon andamento della P.A..

10) Violazione e falsa applicazione delle norme sulle occupazioni d’urgenza e sulle espropriazioni in ordine alla necessità dell’offerta dell’indennità di occupazione ed esproprio. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta.

11) Violazione e falsa applicazione dell’art. 29 della l.r. 10 agosto 1978, n. 35.

12) Violazione e falsa applicazione delle regole sul procedimento espropriativo in tema di individuazione dei beni oggetto dello stesso. Eccesso di potere per indeterminatezza dell’oggetto del procedimento. Irritualità della comunicazione di avviso di immissione in possesso. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 1/1978. Illegittimità per indeterminatezza e genericità del provvedimento.

13) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo: del combinato disposto dell’art. 1 della l. n. 38/1973, degli artt. 16 e 17 della l. n. 1150/1942 e della l.r. n. 71/1978; del combinato disposto dell’art. 7, nn. 2, 3 e 4 della l. n. 1150/1942 e dell’art. 2 della l. n. 1187/1968. Eccesso di potere: per sopravvenuta inefficacia dei vincoli espropriativi; difetto di motivazione. Illegittimità per invalidità derivata.

14) Violazione: dell’art. 41 della Cost., dell’art. 1 della l. n. 848/1955. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Illegittimità per invalidità derivata.

Per l’Amministrazione regionale si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Anche il Comune di Bagheria si è costituito in giudizio.

La ricorrente ha depositato memoria di costituzione del proprio nuovo difensore.

Con (un primo) gravame per motivi aggiunti, notificato il 23 giugno 2009 e depositato il 7 luglio successivo, la ricorrente, premesso che in fattispecie identica questo TAR si era pronunciato in senso favorevole con la sentenza n. 1159/2003 (avente ad oggetto l’annullamento degli atti relativi all’esproprio per la realizzazione del parcheggio n. 2 di via Mattarella) e con la sentenza n. 10/2009 (avente ad oggetto il conseguente risarcimento dei danni subiti e la restituzione del terreno illegittimamente espropriato), ha rappresentato che, nelle more del giudizio, era stato realizzato il parcheggio in questione senza l’adozione del relativo decreto d’esproprio.

Ha insistito per l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e ha, altresì, chiesto:

– il risarcimento dei danni per illegittima occupazione a far data dal 22 agosto 2002 e fino all’effettivo rilascio, da liquidare nella misura di 1/12 del valore venale per ogni anno di occupazione e di 1/12 di tale somma per ogni mese, oltre interessi e rivalutazione;

– la restituzione del fondo illegittimamente espropriato, esteso complessivamente mq 482, distinto in catasto al foglio n. 12, particelle n. 1166 (estesa mq 206) e n. 1171 (estesa mq 276).

Con (un secondo) gravame per motivi aggiunti, notificato il 20 aprile 2011 e depositato il giorno 23 successivo, ha insistito nella richiesta di annullamento degli atti oggetto del ricorso introduttivo e in quella di risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Ha, inoltre, chiesto il risarcimento per equivalente del danno derivante dalla trasformazione del fondo mediante la realizzazione dell’opera pubblica in questione, da quantificarsi con riferimento al valore venale dello stesso, oltre interessi e rivalutazione.

L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, con la quale, rilevata preliminarmente l’estraneità dell’Amministrazione regionale alla pretesa azionata, in quanto rivolta essenzialmente contro il Comune di Bagheria, ha chiesto il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Ha, in particolare, evidenziato che la destinazione impressa con il PRG al terreno della ricorrente era stata analiticamente e specificamente motivata nel decreto assessoriale di approvazione di tale strumento urbanistico.

Per il Comune di Bagheria si è costituito un nuovo difensore.

Anche per la ricorrente si è costituito un nuovo difensore, che ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle deduzioni della difesa erariale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto l’espropriazione di un fondo di proprietà della ricorrente per la realizzazione di un parcheggio da parte del Comune di Bagheria.

Preliminarmente va estromessa dal giudizio l’Amministrazione regionale, in quanto, come detto, viene in considerazione non la destinazione impressa al fondo con il piano regolatore generale, ma la procedura ablatoria posta in essere dall’amministrazione locale.

2. Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto di seguito precisato.

L’istanza caducatoria si appalesa fondata con riferimento all’assorbente censura della omessa comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla dichiarazione della pubblica utilità ed urgenza dell’opera, alla luce dell’incontroverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale al proprietario di un’area sottoposta a procedimento espropriativo per la realizzazione di un’opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’Amministrazione procedente sulla sua localizzazione e, quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell’approvazione del progetto definitivo (ex plurimis, di recente, Consiglio di Stato, IV, 9 dicembre 2010, n. 8688).

In tal senso si è, peraltro, pronunciato, relativamente ad una fattispecie identica alla presente, questo TAR con sentenza n. 1159 del 14 luglio 2003, alle cui motivazioni si rinvia.

Va, inoltre, per completezza, rilevato che, come dedotto fondatamente nei motivi aggiunti, la procedura si appalesa illegittima anche in relazione alla mancata adozione del decreto di esproprio.

3. Può adesso procedersi all’esame dell’istanza risarcitoria, con la preliminare precisazione che la ricorrente ha formalmente rinunziato alla restituzione del bene e chiesto unicamente il ristoro del danno per equivalente.

Come noto a tale rinunzia non può in alcun modo attribuirsi un effetto traslativo della proprietà, essendo, all’uopo, necessario un atto negoziale o un provvedimento ablatorio, che presenta, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, profili di doverosità per l’Amministrazione.

Va, sotto tale profilo, in particolare, richiamata la sent. del CGA n. 486 del 25 maggio 2009, alla cui estesa motivazione, per evidenti ragioni di sintesi, si rinvia, con la quale, con riferimento ad una fattispecie analoga alla presente, si è ritenuta ammissibile la rinuncia al diritto di proprietà implicita nella proposizione della sola istanza risarcitoria, precisando che a diversa conclusione non poteva giungersi sulla base dell’art. 43 del T.U. sugli espropri (che, come noto, prevedeva un provvedimento di acquisizione in funzione sostanzialmente sanante), in quanto la "rilevanza della discrezionalità dell’amministrazione emerge solo quando essa intenda (…) impedire la restituzione del bene. Ma non rileva una discrezionalità di segno opposto, che potrebbe consentire all’amministrazione, contro i principi del diritto civile, di paralizzare la richiesta meramente risarcitoria dell’interessato".

Tali considerazioni devono essere mantenute ferme anche in seguito alla declaratoria di illegittimità del succitato art. 43 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’ 8 ottobre 2010, in quanto attualmente il quadro normativo è, sotto il profilo della possibilità di un provvedimento di acquisizione postumo caratterizzato da discrezionalità, sostanzialmente identico.

La fattispecie della realizzazione di un’opera pubblica in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità è, infatti, disciplinata in atto dall’articolo 34, comma 1, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, pubblicata nella GURI n. 164 del giorno successivo, che ha introdotto nel testo unico delle espropriazioni l’art. 42 bis.

Il primo comma di tale disposizione prevede che l’Amministrazione, la quale utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, che è stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, valutati gli interessi in conflitto, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

Il secondo comma statuisce che il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità, mentre il comma 3 prevede che, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, mentre per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sullo stesso valore venale. Il comma 8, infine, prevede l’estensione dell’ambito applicativo della norma ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore della disposizione stessa.

L’applicazione di tale disposizione alla fattispecie in esame comporta l’obbligo del Comune di Bagheria di adottare un provvedimento ex art. 42 bis, che determini il definitivo trasferimento della proprietà dell’immobile, oltre al doveroso risarcimento del danno da occupazione illegittima.

In questo senso, invero, depone univocamente la condotta tenuta da entrambe le parti: da un lato, la parte privata ha manifestato la propria disponibilità a dismettere la proprietà, rinunciando alla richiesta di restituito in integrum, per altro verso, è evidente la volontà dell’Amministrazione non solo di conservare il possesso, ma anche di acquisire la proprietà dell’opera pubblica realizzata con l’irreversibile trasformazione dell’immobile de quo (in senso analogo di recente Consiglio di Stato, V, 28 gennaio 2011, n. 676).

Per quanto riguarda l’obbligo del risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione del bene, la quantificazione deve avvenire secondo quanto previsto dal comma 3 del più volte richiamato art. 42 bis, ovverosia nella misura del cinque per cento annuo del valore venale del bene e deve essere riferito al periodo di occupazione illegittima, che ha come termine iniziale il momento della prima apprensione del bene e finale l’acquisto della proprietà da parte del Comune di Bagheria.

Concludendo, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso va accolto e, per l’effetto:

– vanno annullati gli atti relativi alla procedura espropriativa per cui è causa;

– va condannato il Comune di Bagheria a emanare un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis T.U. espropriazioni, con la indicazione del risarcimento dovuto alla ricorrente per la perdita della proprietà, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza;

– va condannato il Comune di Bagheria a risarcire il danno derivante dalla occupazione illegittima del bene utilizzando il criterio di quantificazione di cui al più volte citato art. 42 bis.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e provvede sulla domanda di risarcimento danni come in motivazione specificato.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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