Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 26-06-2013, n. 28067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il 18/04/2012, il G.i.p. del Tribunale di Mantova rigettava un’istanza presentata dal Procuratore della Repubblica in sede per l’applicazione della custodia in carcere a carico di M.G., sottoposto a indagini per reati di bancarotta fraudolenta e aggravata commessi nell’ambito della gestione della omonima impresa individuale, della Muto Costruzioni S.r.l. e della D.S.G. S.r.l., tutte operanti nel settore edile-immobiliare. Il G.i.p., pur evidenziando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del M., riteneva che non ricorressero esigenze cautelari: escluso che questi potesse inquinare le prove (essendo le indagini già concluse) o darsi alla fuga, era parimenti da negare un pericolo di commissione di nuovi reati, visto che le dichiarazioni di fallimento erano abbastanza risalenti (in particolare, al (OMISSIS)) e che non risultava lo svolgimento ancora in corso, da parte dell’indagato, di attività identiche a quelle delle società anzidette.

Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del riesame di Brescia applicava invece a carico del M. la misura coercitiva della custodia in carcere, sospendendo comunque l’efficacia del provvedimento – adottato all’udienza del 15/05/2012 – sino alla eventuale esecutività.

Il collegio si soffermava sulla valutazione degli elementi indiziari, rilevando che:

in ordine al fallimento dell’impresa individuale M.G., il curatore aveva evidenziato un deficit patrimoniale di circa 1,3 milioni di Euro pure a fronte di notevoli carenze nella tenuta della contabilità, nonchè una pluralità di condotte distrattive (fra cui l’emissione di assegni circolari non trasferibili per 220.000,00 Euro, giustificata nelle scritture come "prelievo titolare", risultati intestati alla D.S.G. S.r.l. e poi incassati dal padre del M., che li aveva versati su un conto personale estinguendo un’esposizione bancaria; a sua volta, l’ulteriore somma di 70.000,00 Euro, corrispondente ad un credito vantato nei confronti di una diversa ditta, era stata nello stesso periodo girata contabilmente a "prelievo titolare");

– quanto alla Muto Costruzioni S.r.l., le distrazioni accertate ammontavano a poco meno di 1.700.000,00 Euro, vuoi per sostanziali rinunce a crediti nei confronti della suddetta impresa individuale, vuoi per restituzioni ai soci di presunti finanziamenti pregressi;

– con riferimento alla D.S.G. S.r.l., il cui deficit (malgrado ulteriori, gravi lacune nella tenuta della contabilità) era stato accertato in circa 2,4 milioni di Euro, risultavano pagamenti preferenziali per 75.000,00 Euro in favore di una ditta creditrice, effettuati nei quattro mesi precedenti la dichiarazione di fallimento e poco prima che il M. cessasse dalla carica di amministratore.

In punto di esigenze cautelari, il Tribunale del riesame affermava che il pericolo di recidiva specifica doveva considerarsi immanente alla stessa modalità di gestione delle tre ditte da parte del M., il quale aveva sostanzialmente agito al fine preordinato di realizzare un sistema complesso fra più imprese del medesimo settore, tutte destinate al fallimento ma non prima di aver perfezionato illecite transazioni di denaro, simulate dietro lo schermo di regolari operazioni contabili. La stessa tenuta della contabilità, che risultava costantemente caratterizzata dalla volontà di impedire una compiuta ricostruzione del movimento degli affari, deponeva nella medesima direzione; e particolarmente grave, anche ai fini di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), dovevano intendersi le numerose operazioni attraverso le quali il M. era riuscito ad ottenere un arricchimento personale per sè o per altri.

Contrariamente a quanto ritenuto dal G.i.p. di Mantova, infine, il Tribunale dava atto che il curatore della Muto Costruzioni S.r.l.

aveva rappresentato in una delle relazioni L. Fall., ex art. 33, che l’indagato continuava ad avere partecipazioni societarie nella G&G Costruzioni S.r.l. e nella MG Costruzioni S.r.l. (quest’ultima costituita di recente, con la moglie del M. nella veste di unico compartecipe della compagine sociale), ditte a loro volta operanti nell’edilizia.

Quanto alla scelta della misura, il Tribunale di Brescia evidenziava la necessità di limitare al massimo la libertà dell’indagato, la cui condotta era stata connotata costantemente dalla tendenza ad intrattenere molteplici rapporti commerciali e finanziari di matrice delittuosa: una possibile restrizione agli arresti domiciliari era peraltro concretamente preclusa, non avendo la difesa fornito alcun elemento utile ai fini della individuazione di un domicilio idoneo all’esecuzione della misura, specie con riferimento agli eventuali soggetti eventualmente disposti ad ospitare ed a provvedere alle esigenze di vita dell’interessato.

2. M.G. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

2.1 Con il primo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen., nonchè della L. Fall., artt. 216, 219 e 223, oltre a mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria, avendo il Tribunale descritto la presunta condotta del M. quanto alla tenuta della contabilità in termini di comportamento meramente colposo, incompatibile con la fattispecie delittuosa sanzionata dal R.D. n. 267 del 1942.

2.2 Con il secondo motivo, lamenta identici vizi a proposito dell’applicazione dell’art. 274 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato la reformatio in peius rispetto alla decisione del G.i.p. quanto alla sussistenza di gravi e concrete esigenze cautelari, soprattutto perchè non avrebbe tenuto in alcun conto gli elementi segnalati dalla difesa (l’incensuratezza del prevenuto, il rapporto lavorativo in atto del M. quale dipendente della società Virgilio Costruzioni, estranea ai di lui familiari, l’autorizzazione rilasciatagli dal Giudice delegato per trattenere la retribuzione di circa 1.100,00 Euro mensili a titolo di alimenti, indicativa delle attuali difficoltà economiche dello stesso ricorrente).

2.3 Con il terzo motivo, si duole della individuazione della custodia in carcere quale unica misura ritenuta applicabile (segnalando erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen.), atteso che il Tribunale avrebbe fatto riferimento alla imprescindibilità di una misura detentiva, senza però motivare in alcun modo circa la non idoneità al caso di specie degli arresti domiciliari. Allega a tal fine plurimi riferimenti giurisprudenziali di legittimità in ordine ai criteri cui il Giudice deve ispirarsi nella scelta della misura cautelare adeguata al caso concreto.

3. Con nota del 26/01/2013, il difensore del M. ha segnalato che nei confronti del proprio assistito è intervenuta sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., con l’applicazione della pena di anni 3 di reclusione: la sentenza, allegata in copia, risulta passata in giudicato, e il difensore sollecita conseguentemente -essendo l’imputato in libertà, con la prospettiva dell’imminente notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., onde consentire al condannato di avanzare richiesta di misure alternative alla detenzione – la declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso proposto, ovvero di inammissibilità del ricorso medesimo per sopravvenuta carenza di interesse.

Motivi della decisione

Il ricorso deve in effetti essere dichiarato inammissibile, stante la sopravvenuta carenza di interesse del M. ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato. Essendo intervenuta la irrevocabilità della sentenza di "patteggiamento allargato" pronunciata medio tempore nei confronti del ricorrente, sarà doverosamente questa a trovare esecuzione (salve le possibili sospensioni previste dal codice di rito, in ragione dell’entità della pena applicata all’imputato) e non più l’ordinanza de liberiate oggetto del presente gravame.

Trattandosi di causa di inammissibilità che non deriva dalla condotta del ricorrente, il collegio non ritiene sussistano i presupposti per la condanna del M. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nè di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013
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Cass. pen., sez. V 17-04-2008 (04-04-2008), n. 16262 Espressioni diffamatorie inserite in un sito internet – Requisito della comunicazione con più persone

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Bari il 18 maggio 2005, T. E. venne ritenuto responsabile di diffamazione in danno del geologo D.M.L. per avere, secondo l’accusa (quale riportata nella sentenza) "(OMISSIS), pubblicato sul sito web (OMISSIS)) un articolo giornalistico dal titolo (OMISSIS) nel quale si sosteneva, contrariamente al vero, che lo sprofondamento del parcheggio ed il crollo dell’immobile realizzato in (OMISSIS) erano riconducibili ad indagini geologiche sbagliate";
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, denunciando:
1) difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo d’appello nel quale si sosteneva l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, avuto riguardo all’uso, nell’articolo incriminato, di espressioni indicative dell’intento dell’autore di presentare solo quella che poteva apparire la più probabile delle ipotesi circa le possibili cause del dissesto verificatosi nel terreno sul quale doveva essere realizzato il parcheggio;
2) difetto di motivazione, ancora, "in relazione alla consumazione del reato contestato", sull’assunto che non sarebbe stata affrontata la questione circa la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone in un caso in cui (come verificatosi nella specie) il messaggio asseritamente diffamatorio sia inserito in un sito "internet" al quale potrebbe anche non accedere alcuno;
– che, nelle more, è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che va disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, per quanto concerne l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, atteso che il reato a lui ascritto è da ritenere estinto per intervenuta prescrizione, in assenza di cause di inammissibilità del proposto ricorso per cassazione;
– che, dovendosi però comunque esaminare il ricorso medesimo ai fini civilistici, secondo quanto previsto dall’art. 578 c.p.p. (essendovi stata condanna dell’imputato alla rifusione dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile), esso, ancorchè non inammissibile, non appare tuttavia meritevole di accoglimento, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, ritiene il collegio che sia da richiamare il principio già in altra occasione affermato secondo cui: "In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorchè espressa informa dubitativa, può ledere l’altrui reputazione allorchè le espressioni utilizzate nel contesto dell’articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e, se giustificato da adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità" (Cass. 5^, 4 ottobre – 19 dicembre 2005 n. 45910, Fazzo ed altri, RV 233039); e, nella specie, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la ritenuta lesività dell’articolo incriminato risulta più che adeguatamente motivata, anche sotto il profilo dedotto dal ricorrente, pur senza espresso e specifico riferimento all’elemento soggettivo del reato, avendo la corte di merito ragionevolmente (e, quindi, insidacabilmente) osservato, sulla scorta del riportato tenore testuale dell’articolo in questione, che questo, nel suo complesso, si poneva "con taglio, accenti e toni schiettamente aggressivi nei confronti dei responsabili di quello che viene definito un crollo, uno sprofondamento la cui più plausibile motivazione viene indicata in indagini geologiche sbagliate"; e ciò senza che sussistesse alcuna ragione obiettiva atta a rendere giustificabile la prospettazione di siffatta ipotesi, avendo altresì la stessa corte posto in luce (circostanza del tutto ignorata nel ricorso) come neppure dall’intervista rilasciata dal sindaco, dalla quale, a suo dire, il ricorrente avrebbe tratto gli elementi per la redazione dell’articolo, fosse risultata l’esistenza di alcun "crollo" o "sprofondamento" e, meno che mai, la riscontrata esistenza di "errori nella progettazione e nella perizia tecnico-geologica";
b) con riguardo al secondo motivo, se è vero che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, "la diffamazione, che è reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato" (Cass. 5^, 21 giugno – 25 luglio 2006 n. 25875, Cicino ed altro, RV 234528, e, in precedenza, nello stesso senso, Cass. 5^, 17 novembre – 27 dicembre 2000 n. 4741, PM in proc. c. ignoti, RV 217745), è altrettanto vero che quando il sito web sul quale viene effettuata l’immissione sia per sua natura destinato ad essere normalmente visitato da un numero indeterminato di soggetti, come appunto avviene nel caso (ricorrente nella specie) di un giornale redatto in forma telematica, deve necessariamente presumersi che all’immissione faccia seguito, in tempi assai ravvicinati, il collegamento da parte di lettori, non diversamente da quanto deve presumersi nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l’astratta e teorica possibilità (del tutto analoga a quella evocata nel ricorso con riguardo al sito web) che esso non venga nè acquistato nè letto da alcuno; il che trova conferma proprio in un brano della motivazione della già citata sentenza n. 25875/2006, laddove si afferma che: "quando una notizia risulti immessa sui cc.dd. media, vale a dire nei mezzi di comunicazione di massa (cartacei, radiofonici, televisivi, telematici ecc.), la diffusione della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone, deve presumersi, fino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l’accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), di talchè la immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e dunque implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di utenti";
– che il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2226 Accertamento Dichiarazione Imposta reddito persone fisiche

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. T.D. e C.G. propongono ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che non hanno resistito) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale per Irpef e Ilor relativa alla ripresa a tassazione della somma di L. 44.602.270 corrispondente a canoni di affitto portati in deduzione nella dichiarazione del 1998 perchè non percepiti, la C.T.R. Lombardia confermava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso dei contribuenti), rilevando che la voce "mancata riscossione di canoni di affitto" non è compresa tra gli oneri deducibili specificamente indicati dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10 nel testo applicabile ratione temporis e che, in ogni caso, a fronte di un credito vantato nei confronti del Locatario fallito di L. 252.000.000 per l’intero anno 1.998 era stata percepita la somma di L. 212.005.122 pari alla somma del canone pagata dal fallimento perchè ritenuta spesa in prededuzione e alla somma della cauzione trattenuta in conto affitto, dovendo evidenziarsi che i ricorrenti avrebbero dovuto portare in dichiarazione, ciascuno per la parte di propria spettanza, la somma di L. 144.163.400 pari al 68% della somma complessiva, spettando il rimanente 321 alla figlia L..

2. Con un unico, articolato motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 3, 6, 22, 23, 33, 34 e 35, oltre che vizio di motivazione, i ricorrenti rilevano che non è comprensibile l’affermazione dei giudici d’appello secondo la quale essi avrebbero dovuto riportare in dichiarazione ciascuno per la propria spettanza la somma di L. 144.163.400, essendo pacifico che essi avevano indicato in dichiarazione nel quadro B del modelle 740/89 il 100% del canone risultante dal contatto di locazione, ed avevano portato in deduzione solo la somma non effettivamente percepita.

Circa il fatto che la voce "mancata riscossione di canoni di affitto" non è prevista tra gli oneri deducibili D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 10 i ricorrenti aggiungono che la soluzione adottata dai giudici di primo grado e di appello risulta eccessivamente formalistica, posto che non vi sarebbe nessuna differenza se anzichè indicare nel quadro B il reddito relativo al 100% del canone contrattuale (salvo poi dedurre la parte relativa al canone non percepito) fosse stata indicata solo la parte effettivamente incassata. I ricorrenti si richiamano inoltre alla sent. n. 362 del 2000 della Corte costituzionale, evidenziando che il riferimento al canone locativo anzichè al reddito medio ordinario catastale come indice di capacita contributiva può operare solo fino a quando risulterà in vita il contratto di locazione, mentre quando la locazione sia cessata per scadenza del termine ovvero per una qualsiasi causa di risoluzione, ivi compreso l’inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa (circostanza nella specie ricorrente) ovvero la risoluzione a seguito di diffida ad adempiere (e a maggior ragione a seguito di sfratto per morosità, come intervenuto nella specie) il riferimento al reddito locativo non sarà più praticabile.

La censura è fondata, nei limiti e nei termini di cui in prosieguo.

Occorre innanzitutto evidenziare che nella specie i contribuenti, impugnando la cartella opposta, hanno sostanzialmente dedotto di avere commesso un errore nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 1998, consistente nell’avere indicato il 100% del canone previsto contrattualmente in luogo della somma effettivamente percepita, successivamente deducendo (ai fine di neutralizzare l’errore precedente) la parte relativa al canone non percepito (benchè tale voce non fosse prevista tra gli oneri deducibili).

Tanto premesso, giova evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ripetutamente affermato che "la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sìa esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile "ratione temporis", è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare. L’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, in quanto: la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria; l’art. 9, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente, applicabili ratione temporis, non pone alcun limite temporale all’emendabilità e alla ritrattabilità della dichiarazione dei redditi risultanti da errori commessi dai contribuente; un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva – art. 53 Cost., comma 1 – e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa – art. 97 Cost., comma 1" (così SSUU n. 15063 del 2002 e vedi anche successivamente SSUU n. 17394 del 2002).

E’ ancora da precisare che dal principio sopra esposto la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha tratto come logico corollario che la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, ed incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitatale non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 22021 del 2006, peraltro in precedenza v. anche, in parte, n. 10055 del 2000).

Nei termini di cui sopra il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice che, in applicazione dei principi di diritto sopra esposti, provvederà a decidere la controversia previamente accertando se e in che limiti si sia realmente verificato, nella compilazione della dichiarazione dei redditi di che trattasi, l’errore denunciato dai contribuenti.

Il giudice del rinvio provvederà, altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Lombardia.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-02-2011, n. 4210 Liquidazione e valutazione equitativa

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Svolgimento del processo

E.E., proprietario di un appartamento sito nella località (OMISSIS), conveniva innanzi al Tribunale di Roma Ev.Er. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un infiltrazione di acqua.

Costituitosi il convenuto che provvedeva a chiamare in causa, previa autorizzazione del Tribunale, l’Assitalia – Assicurazioni italiane s.p.a., l’adito Tribunale, con sentenza n. 19403/2001, rigettava la domanda di E.E. (nonchè la domanda di manleva di Ev.Er. nei confronti di Assitalia), non ritenendo assolto da parte dell’attore l’onere probatorio a suo carico.

A seguito dell’appello di E.E., contumace Ev.

E., con sentenza n. 3858/2005, la Corte d’Appello di Roma, in riforma di quanto statuito in primo grado, condannava Ev.

E. al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, ritenendo rilevante la circostanza della mancata risposta di Ev.Er. all’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., comma 1.

Ricorre per cassazione Ev.Er. con un unico articolato motivo.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c, e relativo difetto di motivazione, in relazione alla scelta della liquidazione equitativa del danno.

Il motivo suddetto è inammissibile.

Con l’unica censura, infatti, si deduce un erroneo ricorso da parte della Corte di merito al criterio equitativo nella liquidazione del danno in questione; tale censura, come già statuito da questa Corte con consolidato indirizzo giurisprudenziale, è inammissibile nella presente sede di legittimità (tra le altre, Cass. nn. 23053/2009 e 17303/2006).

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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