Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-01-2011) 10-02-2011, n. 4818

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 28/05/2009, il G. di P. di Udine assolveva R.G. dal reato di cui all’art. 635 c.p. per non aver commesso il fatto. p.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. di Trieste lamentando contraddittorietà della sentenza per avere il giudice assolto l’imputato nonostante avesse affermato che la parte offesa avesse "sentito e visto il danno e di avere riconosciuto il R. dalla voce". p.3. La censura deve ritenersi fondata in quanto, in effetti, non spiega il giudice il motivo per cui ha disatteso la dichiarazione della teste parte offesa che aveva dichiarato di avere riconosciuto la voce dell’imputato mentre danneggiava la porta. La suddetta contraddittorietà comporta, quindi, l’annullamento della sentenza con rinvio al g. di p. di Udine in diversa composizione.
P.Q.M.

ANNULLA La sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Udine.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 25-02-2011, n. 7482 Archiviazione

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Svolgimento del processo

– che con l’impugnata ordinanza, all’esito di procedura camerale, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, disattendendo l’opposizione proposta dalla persona offesa D. C.M., accolse la richiesta di archiviazione del procedimento instaurato, su denuncia querela della suddetta persona offesa, nei confronti di I.E.M.T. ed altri per il reato di diffamazione a mezzo stampa;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la persona offesa denunciando violazione del diritto al contraddittorio, per essere stato omesso il prescritto avviso dell’udienza camerale che a lei sarebbe stato dovuto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 1, 409, comma 2, e art. 410 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, rilevandosi in effetti, dall’esame degli atti (legittimo e doveroso quando venga denunciato, come nella specie, un vizio "in procedendo"), che non risulta notificato alla persona offesa il prescritto avviso dell’udienza camerale fissata ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 3, nel quale è richiamata l’osservanza del disposto di cui all’art. 409, comma 2, c.p.p., che a sua volta rimanda alle "forme previste dall’art. 127 c.p.p.", il cui comma 1 stabilisce che "quando si deve procedere in camera di consiglio il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori";

– che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Roma, ufficio del giudice per le indagini preliminari, il quale dovrà provvedere a nuova fissazione dell’udienza camerale nell’osservanza del disposto di cui al citato art. 127 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Roma.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 09-03-2011, n. 2163 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-02-2011) 28-03-2011, n. 12485 ebbrezza

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.G. Dott. Volpe Giuseppe che chiede l’annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. ricorre in cassazione avverso la sentenza, in data 6.05.2010, del GIP presso il Tribunale di Lucca di applicazione, ex art. 444 c.p.p., di pena concordata in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 con confisca dell’autovettura in sequestro.

Si denuncia violazione di legge in relazione alla possibilità di disporre la confisca prevista dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 ed introdotta dal D.L. n. 92 del 2008 a fatti compiuti anteriormente all’entrata in vigore di esso. In sostanza si deduce che la condotta contestata all’imputato risale ad epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008 che ha previsto, in relazione alla fattispecie contemplata nell’art. 186, comma 2, lett. c) l’obbligo di procedere alla confisca del veicolo alla cui guida è stato rinvenuto l’imputato in stato di ebbrezza.

Il ricorso va accolto essendo fondato il motivo esposto. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 23428 del 25/02/2010 (Cc. dep. 18/06/2010 Rv. 247042) hanno statuito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza (che è il caso che ci occupa), non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria, ed in motivazione la Corte ha chiarito che, pertanto, la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione. Nè può trovare applicazione, al caso di specie, la disposizione introdotta dalla L. n. 120 del 2010, art. 33 che ha eliminato, all’interno dell’art. 186 C.d.S., l’inciso secondo cui la confisca obbligatoria, che consegue alla violazione della ipotesi di reato prevista dalla lett. e) del medesimo articolo (guida in stato di ebbrezza qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) doveva essere disposta ai sensi dell’art. 240 cod. pen., comma 2. Ed, inoltre, lo specifico richiamo, da parte dello stesso novellato art. 186 C.d.S. all’art. 224 ter C.d.S., anch’esso introdotto dalla L. n. 120 del 2010, fa fondatamente ritenere, alla stregua di una interpretazione organica delle norme di riferimento, che la confisca, prevista per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza, è ora qualificata come sanzione amministrativa e non più penale.

Difatti, anche la mutata natura giuridica della confisca dell’autovettura, prevista dalla novella di cui alla L. n. 120 del 2010, impedisce che possa essere applicata retroattivamente a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, in ragione del principio di legalità dell’illecito amministrativo consacrato nella L. n. 689 del 1981, art. 1.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura Tg. (OMISSIS) che va eliminata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dell’autovettura; statuizione che elimina.

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