Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-07-2011, n. 14662 Illeciti disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il dottor M.C., giudice del Tribunale di Salerno, è stato tratto a giudizio per abusi edilizi commessi ad Amalfi fino al settembre del 2002, nella qualità di committente di lavori effettuati in un appartamento della propria madre.

Il giudizio di primo grado, celebrato dinanzi al Tribunale di Napoli, si è concluso con la condanna del M. per taluni dei reati contestati, e la declaratoria di non luogo a procedere per prescrizione in relazione agli altri. In sede di appello la prescrizione è stata dichiarata anche per i reati per i quali in primo grado vi era stata condanna.

Per gli stessi fatti è stato avviato procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione dell’ammonimento.

La Sezione disciplinare del CSM, ricordato il carattere vincolante dell’accertamento compiuto in sede penale, ha messo in rilievo che la sentenza di appello aveva accertato la realizzazione nell’immobile della madre del M. di un aumento volumetrico in nessun modo autorizzabile ed il coinvolgimento dello stesso M. in qualità di committente, conclusione giustificata, secondo il giudice penale, dai rapporti patrimoniali intercorsi fra il M. ed il titolare della ditta che aveva effettuato i lavori nel periodo in cui essi erano stati eseguiti, dalla circostanza che al M. erano intestati i contratti di somministrazione di acqua potabile e di energia elettrica per l’immobile, nonchè dalla sua diretta partecipazione in rappresentanza della madre al verbale di accordo del 22 gennaio 2000 sulla decisione di dar corso ad interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Secondo il giudice disciplinare questa ricostruzione dei fatti oltre ad essere incontestabile, per effetto del giudicato penale, ai sensi del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 29, u.c., era altresì ampiamente logica e da condividersi alla luce della documentazione acquisita negli atti processuali. D’altra parte, la prescrizione in sede penale non poteva in alcun modo essere equiparata agli effetti di una pronuncia assolutoria nel merito.

La Sezione disciplinare ha poi ritenuto che fossero stati lesi il prestigio dell’ordine giudiziario e la credibilità del magistrato, vista la sfiducia che l’opinione pubblica è portata a manifestare nei confronti di chi si sia reso responsabile di violazione delle stesse regole che quotidianamente applica nei confronti della generalità dei consociati. Del resto, la celebrazione di un processo penale pubblico sia in primo che in secondo grado, sfociato nell’accertamento dei fatti, era da valutare di per sè come idonea a determinare il discredito del magistrato e la lesione al prestigio dell’ordine giudiziario, anche in considerazione della circostanza che la vicenda si era verificata ad Amalfi, nello stesso circondario del Tribunale dove operava il M..

Quanto alla misura della sanzione, la Sezione disciplinare ha ritenuto che la non particolare gravità del fatto sotto il profilo oggettivo, essendosi trattato di modesti aumenti volumetrici dell’appartamento della madre, e l’incensuratezza del magistrato consentissero di irrogare la sanzione dell’ammonimento.

Il Dott. M.C. impugna questa sentenza con ricorso per tre motivi.

Considerato in diritto Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, u.c..

Premesso che il giudice disciplinare ha applicato il R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, trattandosi di procedimento disciplinare, per fatti commessi nel vigore di tale norma, promosso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n, 109, ed ha rilevato che il coinvolgimento del M. quale committente di fatto dell’illecito intervento edilizio era stato accertato in sede penale, si osserva che la nuova disciplina dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale ha ristretto notevolmente gli effetti delle pronunce penali e disciplinari, ma si sostiene che anche in base al citato R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29 una sentenza penale – tanto più se di improcedibilità per prescrizione- fa stato nel giudizio disciplinare limitatamente ai fatti oggettivamente accertati e non alle conclusioni che induttivamente o presuntivamente il giudice ne abbia tratto.

Ciò premesso, si mette in rilievo che, nella specie, era stato accertato, da un lato, che l’immobile oggetto dell’intervento edilizio apparteneva esclusivamente alla madre del M., la quale aveva ottenuto l’autorizzazione ambientale ed aveva effettuato la dichiarazione di inizio di attività, dall’altro che il M. aveva emesso un assegno in favore dell’assuntore dei lavori, era titolare, come non residente, delle utenze di acqua ed energia elettrica relative all’immobile, aveva rappresentato la madre nel verbale di accordo 22 gennaio de 2000 sulla decisione di effettuare interventi sulle parti comuni dell’edificio, aveva utilizzato l’abitazione. Su questi fatti era però completamente mancata la necessaria autonoma valutazione da parte del giudice disciplinare, il quale, in proposito, si era limitato esclusivamente a richiamare le conclusioni che il giudice penale aveva tratto dalle circostanze sopraindicate.

Con il secondo motivo di ricorso è denunziata omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Si sostiene che l’assenza di un’autonoma valutazione da parte del giudice disciplinare aveva determinato vizio di motivazione, per mancata considerazione di talune circostanze decisive al fine di escludere gli addebiti.

In particolare, non era stata valutata l’esistenza di un rapporto di committenza con l’impresa relativo ad altro immobile, il che rendeva quantomeno incerta la destinazione dell’assegno emesso dal M. al pagamento dei lavori abusivi, considerato anche che la copia quietanzata dell’assegno richiamava nella causale tale secondo immobile, e che il richiamo aveva trovato conferma da parte del percettore del titolo e di alcuni testi.

Era stato attribuito rilievo alle utenze intestate al M., senza tener conto che esse risalivano al 1998, periodo anteriore ai lavori nell’appartamento, ed erano connesse a specifiche vicende (occupazione dell’immobile e successivo sfratto degli occupanti nel 1998).

Non si era considerato che nell’assemblea condominiale nella quale il M. aveva rappresentato la madre, erano stati decisi interventi sulle parti comuni dell’edificio e non abusi edilizi.

Infine, era stata valutata come significativa una circostanza del tutto irrilevante quale l’utilizzo successivo dell’immobile da parte del M..

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, perchè connessi, sono infondati.

Il ricorrente sostiene, in definitiva, che in sede penale dovevano considerarsi accertate solo le circostanze sopra riferite e non anche la qualità del M. di committente dei lavori, essendo essa una illazione o conclusione del giudice penale e non un fatto oggetto di accertamento. Sostiene, inoltre, che anche le anzidette circostanze avrebbero dovuto essere ulteriormente sottoposte a verifica in sede disciplinare, ed indica un insieme di fatti che toglierebbero rilievo agli elementi presi in considerazione in sede penale.

Ma il ricorrente non tiene presente che, come la sentenza disciplinare ha cura di porre in rilievo, ciò che la sentenza penale aveva accertato era che il M. fosse "stato committente dei lavori effettuati in violazione delle contestate norme edilizie presso l’appartamento della propria madre sito in (OMISSIS)". Tale accertamento è ovviamente la ragionata conclusione di una serie di premesse costituite dalle circostanze più volte riferite, ma ciò non toglie che anch’ esso esprima un accertamento dei fatti nella loro storicità, restando accertamento del fatto anche la verifica di un determinato accadimento attraverso una serie di altre vicende che univocamente ne dimostrano l’esistenza.

Quanto poi alla necessità di rivalutazione dei fatti da parte del giudice disciplinare, è da tener presente che tale rivalutazione, sempre ammessa dalla giurisprudenza formatasi nel vigore del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 29, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, deve però avvenire ne rispetto dell’accertamento di fatto compiuto in sede penale.

Infatti la disciplina del rapporto tra processo penale e procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati -dettata esclusivamente dall’art. cit. in base al quale nel procedimento disciplinare fa sempre stato l’accertamento dei fatti, oggetto del processo penale, risultanti da sentenza passata in giudicato, non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo – come ricordato- diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, ferma restando però l’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità (Sez. Un.,18 ottobre 2000, n. 1120). Quindi è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, pur sussistendo piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare (Sez. Un.,19 settembre 2005, n. 18451; Sez. Un., 24 novembre 2010, n. 23778, la quale precisa che il giudice disciplinare non è vincolato dalle valutazioni contenute nella sentenza penale relative alla commisurazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle de giudizio disciplinare). Va aggiunto, in ogni caso, che il ricorrente, muovendo dalla premessa che la sentenza disciplinare abbia puramente e semplicemente richiamato le affermazioni del giudice penale sul punto fondamentale della qualità del M. di committente dei lavori edilizi, non considera che il giudice disciplinare, dopo aver riprodotto le affermazioni della sentenza della Corte d’appello alla stregua delle quali doveva ritenersi provata la responsabilità dell’imputato, ha comunque messo in rilievo che la ricostruzione dei fatti operata in sede penale doveva ritenersi "ampiamente logica e da condividersi alla luce della documentazione acquisita agli atti processuali".

Questa motivazione, da mettere in relazione con la puntuale precedente descrizione delle circostanze valorizzate in sede penale, esprime quindi, sinteticamente ma inequivocabilmente, un’autonoma valutazione di congruità tra l’apprezzamento dei fatti in sede penale e la consistenza degli stessi come risultante dagli atti del processo disciplinare.

Di conseguenza, le critiche sviluppate nel primo motivo sono infondate in diritto e muovono comunque da un presupposto inesatto, mentre quelle contenute nel secondo motivo si risolvono in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, mentre, come è noto, il ricorso avverso le decisioni della Sezione disciplinare non può essere rivolto ad un riesame dei fatti che hanno formato oggetto di accertamento e di apprezzamento da parte della Sezione stessa, dovendo la Corte di Cassazione limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione che sorregge la decisione (v., tra le altre, Sez.Un., 7 febbraio 2007, n. 2685; Sez. Un. 5 maggio 2006, n. 10313; Sez. Un,, 12 ottobre 2004, n. 20133). Con il terzo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18, unitamente ad insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si sostiene che nel sistema del R.D.Lgs. n. 511 del 1946, mancando la tipizzazione dell’illecito, la responsabilità disciplinare deriva da condotte che abbiano reso il magistrato immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o abbiano compromesso il prestigio dell’ordine giudiziario.

Ma la lesione del prestigio non consegue automaticamente alla commissione di un qualsiasi reato da parte del magistrato. Al contrario, anche quando sia stata pronunziata sentenza di condanna, il giudice disciplinare ha il dovere di valutare autonomamente l’incidenza e la rilevanza disciplinare del fatto accertato. A maggior ragione, perciò, tale dovere sussiste in presenza di una sentenza di improcedibilità per prescrizione.

In violazione di tali principi, il giudice disciplinare aveva invece affermato che la lesione del prestigio sarebbe conseguenza automatica dell’aver commesso una contravvenzione edilizia perchè cioè inciderebbe sulla fiducia nel magistrato come garante delle regole che egli applica nei confronti della generalità dei consociati.

Quindi, la responsabilità disciplinare era stata assiomaticamente collegata all’imputazione di contravvenzioni edilizie, per le quali era stata pronunziata condanna in primo grado, ed era stata omessa ogni valutazione concreta del fatto (entità oggettiva dei lavori edilizi; tipo di contravvenzione edilizia; modalità della sua commissione; tipo e grado di coinvolgimento del magistrato; impatto sull’opinione pubblica). Sarebbe stato necessario, invece, tener presente che l’abuso si era risolto nel recupero abitativo di un preesistente sottotetto mediante il taglio delle estremità delle falde; che la contestazione penale aveva riguardato opere compiute in assenza di concessione edilizia ed opere in difformità dall’autorizzazione concessa dal Comune, dal che sarebbe stato agevole comprendere l’iniziale carattere di mero recupero abitativo dell’intervento, poi ampliatosi in corso d’opera per scelta della madre del M., della quale egli non poteva essere chiamato a rispondere.

Non era stato considerato poi che l’intervento sull’immobile non era percepibile all’esterno, onde era da escludere qualsivoglia pubblicità negativa per il M. e quindi per l’ordine giudiziario, e che il processo penale, celebratosi a Napoli, non aveva avuto alcuna eco nel luogo in cui il M. esercitava le funzioni giudiziarie.

Infine, contraddittoriamente rispetto alle valutazioni sul nocumento al prestigio, la stessa sentenza disciplinare aveva qualificato il fatto come non particolarmente grave sotto il profilo oggettivo.

Anche questo motivo è infondato.

E’ infatti costante orientamento giurisprudenziale che l’accertamento della idoneità della condotta del magistrato ad incidere negativamente sulla fiducia e considerazione di cui egli deve godere, ovvero a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario compete al giudice disciplinare ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione ( v., fra le altre, Sez. Un. 27 luglio 2007, n. 16626; Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16618; Sez. Un.,23 marzo 2005, n. 6214).

La sentenza disciplinare ha puntualmente motivato sul punto mettendo in luce la perdita di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del giudice che si sottragga alle regole il cui rispetto deve garantire ed il discredito connesso al processo penale pubblico in primo e in secondo grado, per fatti posti in essere nello stesso circondario de Tribunale dove l’incolpato operava. Nè tale giudizio, relativo alle ricadute esterne dell’illecito, contraddice alla valutazione di non particolare gravità dell’intervento edilizio ai fini della scelta della sanzione da irrogare.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizioni sulle spese.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-08-2011, n. 16918 Clausola

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2000 la Due P. s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Arezzo la Cooperativa Arci Casa ed esponeva:

– di avere stipulato in data 30 dicembre 1992, in qualità di promittente alienante, con P.L., promissario acquirente, un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l’acquisto da parte del P. di un appartamento compreso nel complesso residenziale che avrebbe dovuto essere costruito sul terreno di proprietà della attrice;

– che il prezzo, concordato in lire 250.000.000, era stato versato dal P. all’atto della stipula del contratto preliminare;

– che le parti avevano previsto che, qualora l’appartamento non fosse stato consegnato entro trenta mesi dal rilascio della concessione edilizia, la venditrice avrebbe rimborsato al P. la somma dal medesimo versata, maggiorata in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta;

– che con successivo atto la soc. Due P. aveva venduto alla coop. Arci Casa vari terreni, tra i quali il terreno edificabile ove avrebbe dovuto essere costruito l’appartamento promesso al P.;

– che, contestualmente alla stipula dell’atto pubblico, le parti avevano regolato a mezzo di scrittura privata la successione della coop. Arci Casa alla soc. Due P. nel rapporto contrattuale instauratosi fra quest’ultima ed il P., prevedendo che la prima assumesse tutti gli oneri, obbligazioni e diritti che a sua volta la soc. Due P. aveva contratto, nei confronti di P.L., subentrando alla Due P. a tutti gli effetti di legge;

– che a seguito di tale vendita del terreno e, ancora più, dell’inserimento dello stesso in un comparto del piano di edilizia economica e popolare, non avrebbe più potuto essere realizzato l’appartamento con le caratteristiche promesse a P.L., per cui la soc. Due P. era risultata inadempiente e non più in grado di adempiere a quanto previsto nel preliminare di vendita del 30 dicembre 1992;

– che con sentenza n. 108/98 il Tribunale di Arezzo, decidendo sulla domanda proposta dal P. nei confronti della soc. Due P., aveva dichiarato risolto per inadempienza della promittente alienante il preliminare del 30 dicembre 1992 ed aveva condannato la stessa a rimborsare al P. la somma di L. 250.000.000, oltre interessi;

– che a seguito di tale sentenza essa soc. Due P. aveva versato al P. la somma complessiva di L. 345.000.000;

– che quindi la coop. Arci Casa era tenuta a tenere indenne essa società attrice da quanto pagato in favore del P..

La convenuta, costituitasi, contestava il fondamento della domanda, che veniva accolta, con sentenza in data 18 aprile 2005, dal tribunale adito, il quale osservava che l’impegno assunto dalla coop. Arci Casa era sottoposto alla duplice condizione risolutiva della mancata riassegnazione all’Arci Casa, da parte del Comune di Arezzo, dei terreni oggetto dell’atto pubblico e del rifiuto della cessione alla medesima coop. Arci Casa, da parte di P.L., M.L. e M.C. ad un determinato prezzo delle particelle di loro proprietà comprese nell’area destinata ad edilizia popolare denominata zona 81 sul prg del Comune di Arezzo;

era pacifico il fatto che fosse intervenuta la riassegnazione dei terreni da parte del Comune, mentre non risultava provato l’avveramento della seconda condizione.

La Cooperativa Arci Casa proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 13 marzo 2008, in base alla considerazione che le clausole sub A e B della scrittura privata in esame costituiscono certamente, a parere della Corte, condizioni risolutive degli impegni aggiuntivi assunti dall’acquirente con la scrittura stessa: la Cooperativa acquirente si assume, infatti, con la scrittura de qua, certi oneri quale "ulteriore forma di pagamento"; tuttavia si prevede che tali obbligazioni vengano meno se non accadano determinati fatti;

… quanto alla condizione risolutiva sub B deve considerarsi preliminarmente che sarebbe spettato alla Cooperativa Arci Casa, la quale invoca l’operatività della condizione risolutiva stessa, di fornire la prova dell’avveramento di essa… tale prova è mancata radicalmente posto che l’attuale appellante non solo non ha provato il fatto dedotto dalle parti in condizione … ma, addirittura, ha omesso del tutto di provare il necessario presupposto fattuale del rifiuto stesso, ovvero il fatto che la Cooperativa Arci Casa avesse, almeno, provveduto a formulare agli stessi terzi la corrispondente proposta di acquisto …

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, la coop. Arci Casa.
Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente insiste nel sostenere che la sentenza impugnata ha qualificato le clausole per cui è causa quali condizioni risolutive espresse sulla base della sola formulazione delle stesse (tra l’altro affermando che in base ad esse le obbligazioni aggiunge assunte sarebbero "venute meno", mentre nel testo delle clausole si dice "la presente scrittura non avrà valore"), trascurando che dal contesto complessivo della scrittura privata in cui erano inserite era desumibile che si trattava di condizioni sospensive.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che si discute ormai soltanto della clausola B (del seguente tenore: la presente scrittura privata non avrà valore qualora i signori P.L., … M.L., …, M.C., … i rifiutassero di cedere ad un pezzo che non superi le L. 100.000 (centomila) al mq., le particelle di terreno di loro proprietà comprese nell’area destinata ad edilizia popolare…).

Gli argomenti addotti dalla cooperativa ricorrente non sono, in primo luogo, idonei a superare la lettera delle clausole in questione, che fa concludere per la natura risolutiva delle condizioni in esse previste, come ritenuto, con motivazione sintetica, ma sufficiente dalla sentenza impugnata, in conformità al fatto che tali pattuizioni accessorie erano inserite in un contratto di cui era prevista la efficacia immediata (acquisto da parte della coop. Arci Casa di terreni della soc. Due P. e accollo delle obbligazioni di da quest’ultima assunte nei confronti di P.L.).

In secondo luogo l’interpretazione proposta dalla cooperativa ricorrente, si ritorcerebbe contro la stessa.

Occorre partire dalla considerazione che la condizione di cui si discute, pur non potendo essere considerata unilaterale in senso proprio, era stata comunque pattuita nell’interesse della coop. ARCI CASA. Quest’ultima, infatti, era interessata all’affare, comprendente l’acquisto del terreno della soc. Due P. (con subentro negli obblighi assunti dalla stessa nei confronti di P.L.) solo (tra l’altro) ove avesse potuto acquistare anche altri terreni ad un prezzo non superiore ad una certa cifra.

L’evento dedotto in condizione poi era un fatto negativo, costituito appunto dalla mancata disponibilità dei proprietari dei terreni in questione a venderli al prezzo previsto.

Ora, se la condizione fosse stata sospensiva, il verificarsi dell’evento dedotto in condizione avrebbe reso definitivamente efficace la scrittura privata, contro quello che era chiaramente l’interesse della coop. ARCI CASA. Tale interesse, invece, avrebbe trovato tutela solo considerando la condizione come risolutiva, in quanto il venir meno della possibilità di acquistare i terreni ad un prezzo ritenuto conveniente avrebbe sciolto la coop. ARCI CASA dagli obblighi assunti.

Il secondo motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:

Dica la Corte Suprema adita se l’art. 2967 c.c. sia da interpretarsi nel senso che gravi sulla parte che sostiene il sorgere di un’obbligazione il verificarsi del fatto costituente l’apposita condizione sospensiva e, quindi, che, nella fattispecie concreta, spettasse alla Due P. s.r.l. dimostrare che il mancato acquisto da parte della Cooperativa A.R.C.I. – Casa, delle particelle di proprietà M. e P. descritte nella clausola "B" della scrittura privata inter partes datata 25.05.1994 fosse dipeso non dalla mancata disponibilità della proprietà dei proprietari alla vendita dei terreni al prezzo massimo di L. 100.000 al mq. bensì dalla mancata disponibilità della Cooperativa stessa all’acquisto.

Il quesito, di difficile comprensione, è del tutto inconferente rispetto al thema decidendum.

Esso fa riferimento all’onere della prova e al contenuto di tale prova in ordine al verificarsi (o al mancato verificarsi) di una condizione sospensiva quando la sentenza impugnata ha ritenuto che la condizione fosse risolutiva e che comunque vi fosse la prova del verificarsi della stessa.

La totale inconferenza del quesito comporta la inammissibilità del motivo, il quale sarebbe comunque infondato, in quanto in esso si invoca essenzialmente l’art. 1359 c.c. il quale risulta estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, quale non ha fatto riferimento.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Non avendo la soc. DUE P. svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-09-2011, n. 18952 Spese giudiziali nelle controversie previdenziali

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4 aprile 2006, la Corte d’Appello di Reggio Calabria dichiarava improcedibile il gravame svolto da T. G. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, contro la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di adeguamento del valore monetario dell’indennità di disoccupazione agricola, proposta nei confronti dell’INPS. 2. Per la Corte territoriale il giudice di appello si era già pronunciato, con sentenza n. 35/2004, sull’appello principale proposto dall’INPS, con atto depositato il 23 ottobre 2000, nei confronti di T.G. e gli altri litisconsorti, e sull’appello incidentale da queste ultime esperito, con memoria di costituzione del 16 maggio 2003, avverso la medesima sentenza, senza mettere la corte nelle condizioni di conoscere la simultanea pendenza del procedimento relativo all’impugnazione dagli stessi litisconsorti proposta (con ricorso depositato in data 18 maggio 2001) impendendo, in tal modo, la necessaria riunione dei giudizi d’appello e la celebrazione del simultaneus processus.

3. Ne conseguiva, per la corte territoriale, l’improcedibilità dell’appello in esame, alla stregua della giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cass. 13578/2001), sul presupposto che le parti appellanti in questo giudizio avrebbero potuto evidenziare, con l’appello incidentale proposto nell’altro giudizio (con memoria di costituzione del 16 maggio 2003), di aver già proposto (con ricorso depositato il 18 maggio 2001) autonomo appello principale separato, avverso la medesima sentenza.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, T. G. e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato con memoria. L’intimato ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

5. Con l’unico motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.333 e 335 c.p.c. e omessa c/o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5). Si censura la sentenza impugnata perchè fondata sull’erroneo presupposto della contemporanea pendenza dei due giudizi e dell’onere della parte di porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza. Per i ricorrenti, la fissazione dell’udienza per la trattazione del gravame da loro proposto successivamente alla decisione sul gravame proposto dall’INPS faceva venir meno il presupposto della contemporanea pendenza dei due giudizi di gravame, ai fini della riunione. Inoltre, deducono i ricorrenti di aver proposto il gravame, nei termini di legge, con ricorso depositato il 18 maggio 2001, successivamente al gravame proposto dall’INPS e del quale, notificato in data 21 marzo 2003 unitamente al decreto di fissazione di udienza per il 27 maggio 2003, non avevano ancora conoscenza. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se, in ipotesi di proposizione di autonome e separate impugnazioni della medesima sentenza, l’impugnazione successivamente proposta possa essere dichiarata improcedibile a cagione della mancata riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c, anche facendo applicazione analogica dell’art. 333 c.p.c., ovvero la pronuncia di improcedibilità consegua esclusivamente all’ipotesi di preclusione per giudicato formatosi sulla sentenza che ha definito il giudizio di appello preventivamente proposto.

6. Il Collegio ritiene il motivo inammissibile perchè la formulazione del quesito di diritto non soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, data dalla quale si applicano le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e in vigore fino al 4 luglio 2009 ( L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d e art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 20323/2010).

7. Il quesito, invero, manca di pertinenza e specificità – in riferimento alla ratio decidendi della sentenza – e della positiva formulazione della diversa ed alternativa regula iuris di cui si invoca l’applicazione a fronte della regula iuris applicata dal giudice di merito, con idonea formulazione comprensiva della sintesi logico-giuridica della questione all’esame della Corte, suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata.

8. In particolare, si richiede alla Corte di esprimersi sull’eventuale improcedibilità dell’impugnazione "successivamente proposta" nell’ipotesi genericamente formulata in termini di "proposizione di autonome e separate impugnazioni della medesima sentenza". Il quesito non tiene conto della specifica connotazione della vicenda su cui si è fondata la decisione del giudice territoriale, relativa ad un caso in cui la sentenza di primo grado del Tribunale di Reggio Calabria (n. 708/2000) era stata impugnata sia dall’INPS, con ricorso depositato il 17 ottobre 2000, notificato il 21 marzo 2003, sia da T.G. e litisconsorti con appello incidentale inserito nella memoria di costituzione del 16.5.2003, e la Corte di appello si è pronunciata su queste impugnazioni con sentenza del 7 febbraio 2004 (n. 35/2004). Avverso la stessa sentenza del Tribunale n. 708/2004 le medesime parti private avevano peraltro proposto anche appello autonomo con atto del 18 maggio 2001 (notificato all’INPS il 18 gennaio 2005), che costituisce oggetto della decisione oggi impugnata; sicchè fin dalla data della loro costituzione nel giudizio promosso con l’appello principale dell’Istituto le stesse parti private avrebbero potuto dare notizia di tale impugnazione autonoma per far presente la simultanea presenza dei due procedimenti.

9. Inoltre, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

10. Infine, ove con un unico articolato motivo d’impugnazione, siano denunziati, come nella specie, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, tale censura è ammissibile solo se corredata da quesiti che contengano un reciproco rinvio, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., ex multis, Cass., SU 7770/2009).

11. In definitiva, il ricorso non si informa alle predette prescrizioni dell’art. 366-bis c.p.c. e ne va dichiarata l’inammissibilità; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 20,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20039 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società indicata in epigrafe – in qualità di co-assuntore del concordato fallimentare G.W. – propose ricorso avverso il diniego oppostole dall’Agenzia, in considerazione dell’avvenuto decorso del termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, alla richiesta di rimborso (avanzata il 18.4.2005) dei crediti i.v.a. maturati dal Fallimento negli anni 1999, 2000 e 2001, riportati, nel quadro "15^" delle dichiarazioni quali importi richiesti a rimborso, ma non reclamati (ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis) con la presentazione del modello "RV".

A fondamento del ricorso, la società deduceva che, in presenza di specifica richiesta di rimborso in dichiarazione, la mancata presentazione del predetto modello, configurando irregolarità meramente formale, non poteva precluderle il diritto al rimborso.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale; ciò sul presupposto che il richiamato termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 opererebbe per le richieste di restituzione delle imposte versate in eccedenza sul dovuto, ma non per quelle di rimborso del credito d’imposta, in relazione al quale vigerebbe esclusivamente l’ordinario termine decennale di prescrizione.

Avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato anche con memoria. In particolare deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 38 bis, comma 1, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, – ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 inapplicabile alla domanda di rimborso del credito i.v.a..

La società contribuente ha resistito con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ed ha depositato memoria.

Fissata per la decisione in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso dell’Agenzia è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto assunto dalla società controricorrente, articolato in motivi specifici e corredati d’idoneo quesito ex art. 366 bis c.p.c..

Quanto al merito, deve, in primo luogo, convenirsi con la ricorrente Agenzia che la decisione impugnata è certamente censurabile laddove afferma che il termine di decadenza di cui al D.Lgs. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, opera per le sole richieste di restituzione delle imposte versate in eccedenza sul dovuto, e non anche per quelle di rimborso del credito d’imposta, esclusivamente assoggettate all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Va, invero, osservato che la giurisprudenza di questa Corte è, in proposito, consolidatamente attestata (cfr. Cass. 27057/08, 8461/05, 16477/04) sull’opposto principio (da cui non vi è motivo di discostarsi), secondo il quale alla domanda di rimborso del credito i.v.a. maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, (in precedenza quella di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza.

Il principio, astrattamente condivisibile, non è, tuttavia, decisivo ai fini della soluzione del caso di specie.

Esso risulta, invero, affermato in relazione a fattispecie concrete riguardanti crediti i.v.a. non richiesti a rimborso in sede di dichiarazione (e ciononostante reclamabili, perchè, comunque, documentalmente attestati: cfr. C.G. 11.7.2002, in causa C-62/00, Liberexim BV, Cass. 22774/06, 2274/04) e solo a tali fattispecie si attaglia. Mentre la fattispecie qui esaminata è, invece, incontrovertitamente caratterizzata dal fatto che i crediti i.v.a. pretesi erano stati specificamente richiesti a rimborso, con inserimento nel corrispondente rigo del quadro "60^" delle correlative dichiarazioni, senza che, poi, si provvedesse, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis alla presentazione del modello "VR".

Ad avviso del collegio, la rilevata specificità della fattispecie concreta comporta che (nonostante la condivisibilità dell’evocato indirizzo giurisprudenziale), il ricorso dell’Agenzia deve ritenersi egualmente infondato.

La compilazione del quadro "60" della dichiarazione annuale i.v.a., nel rigo rubricato "importo di cui si richiede il rimborso" configura, infatti, inequivoca richiesta di rimborso del vantato credito d’imposta e formale esercizio del correlativo diritto (pur subordinato al controllo, da parte dell’agenzia, dei dati indicati in dichiarazione); mentre la presentazione del modello "VR" risulta, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1, (v., anche, la lettera e la rubrica della disposizione) adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che – una volta esercitato tempestivamente (in dichiarazione) – il diritto al rimborso non può più considerarsi assoggettato al termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ultima parte, (che incide sui soli crediti iva non chiesti a rimborso in dichiarazione e pur sempre suscettibili di rimborso), ma solo a quello di prescrizione.

L’impostazione è coerente con la giurisprudenza, in tema, sviluppata da questa Corte con riferimento alle imposte sui redditi. Al riguardo, risulta, infatti, consolidatamente affermato il principio secondo cui – qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta – non occorre, da parte sua, al fine di ottenerne il rimborso, alcun altro adempimento, ma egli deve solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; una volta che il credito si sia consolidato (attraverso un riconoscimento esplicito in sede di liquidazione, ovvero per effetto di un riconoscimento implicito derivante dal mancato esercizio nei termini del potere di rettifica) l’Amministrazione è tenuta ad eseguire il rimborso e il relativo credito del contribuente è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. 11444/11, 1154/08, 11832/02 e 11511/01).

L’impostazione non è, per converso, contraddetta dalle pronunzie di questa Corte richiamate nella memoria dell’Agenzia (Cass. 21053/05, Cass. 1935/99), che – affermando la necessità della presentazione del modello al fine dell’esecuzione del rimborso e della decorrenza degli interessi – si limitano, condivisibilmente, a configurare l’adempimento in questione quale condizione di esigibilità del credito d’imposta e non lo pongono quale conditio sine qua non del relativo esercizio al fine dell’impedimento della decadenza correlativamente prescritta.

La soluzione appare, d’altro canto, imposta dalla normativa comunitaria. In tema di i.v.a., questa prevede, infatti, che gli Stati membri adottino le misure ritenute necessarie all’adempimento degli obblighi di dichiarazione e di pagamento nonchè ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare frodi, ma – posto che per il principio di neutralità fiscale il diritto al ristoro dell’i.v.a. versata a monte costituisce fondamentale principio del sistema comunitario (cfr. C.G. 18.12.1997 nelle causa riunite C- 286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96) – tali misure non possono mai eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. C.G. 8.5.2008, nelle cause riunite C-95/07 e C-96/07, Ecotrade e 27.9.2007, in causa C-146/05, Collèe); sicchè, soddisfatti gli obblighi sostanziali, il diritto al rimborso non può essere radicalmente cancellato in dipendenza dell’inosservanza di un obbligo formale, quale la mancata presentazione del modello "VR", del tutto idoneamente sanzionato, al fine del soddisfacimento di quegli obiettivi, con la meno grave sanzione dell’inesigibilità del credito d’imposta.

Alla stregua della considerazioni che precedono – previa correzione della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c., u.c., nei termini sopra precisati – s’impone il rigetto del ricorso.

Per la natura della controversia e le tutte le peculiarità della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.