Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 14-06-2011, n. 23958 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

K.S.M., P.I., C.G., propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il gip del tribunale di Trieste ha rigettato l’opposizione proposta ex art. 263 c.p.p., comma 5 avverso il decreto di rigetto emesso dal pubblico ministero con riferimento all’istanza di restituzione delle autovetture di loro rispettiva proprietà.

Il gip, dopo avere rilevato che il sequestro era stato effettuato per il reato di contrabbando sia a fini probatori sia in ragione della confiscabilità obbligatoria ex D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 3, aveva rigettato le opposizioni in premessa rilevando, in relazione al secondo profilo, che tutti i mezzi in questione erano stati alterati modificati e che nei doppi fondi in tal modo ricavati sulle pareti poste tra l’abitacolo ed i vani bagagli erano stati occultati carichi illeciti di sigarette ed aveva aggiunto che tali fatti integrano a tutti gli effetti quegli adattamenti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero quegli accorgimenti idonei a maggiorare la capacità di carico dei mezzi o la loro autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 2, come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, ai sensi del quale è in ogni caso obbligatoria la confisca dei mezzi di trasporto a chiunque appartenenti.

In questa sede deducono i ricorrenti con argomentazioni assolutamente analoghe, seppure oggetto di separati ricorsi, l’inosservanza e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, commi 2 e 3, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione sul punto della non applicabilità del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 3.

Sostengono i ricorrenti che l’esclusione del D.P.R., art. 301, comma 3 che prevede in ogni caso la restituzione del bene sequestrato a favore del proprietario del bene medesimo qualora quest’ultimo non solo sia estranea al reato ma, addirittura, abbia provato di non essere incorso nemmeno in un difetto di colpa nell’affidamento o nella vigilanza del bene, è contraria ai principi costituzionali ed, in particolare, all’art. 27 Cost. e che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la confisca in questa ipotesi solo nel caso di beni intrinsecamente pericolosi; il che non si verifica nella specie essendo il doppio fondo del vano bagagli, stante la facile rimovibilità di esso. Si fa rilevare infine che se il legislatore avesse inteso indiscriminatamente confiscare i mezzi di trasporto in presenza di una qualsiasi loro modifica non avrebbe introdotto l’ulteriore previsione di cui al comma 3 dell’art. 301, comma 3.
Motivi della decisione

I ricorsi non possono essere accolti.

Occorre anzitutto rilevare che, come evidenziato dal Procuratore Generale della Corte, emerge dall’ordinanza reiettiva del GIP che il sequestro, oltre alla finalità di confisca, era stato disposto per esigenze probatorie, aspetto questo sul quale il ricorrente non si sofferma nel ricorso e che di per se stesso legittima il provvedimento di sequestro.

Quanto alla questione relativa alla confiscabilità dei veicoli si rileva quanto segue.

La D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, riproducendo la L. n. 413 del 1991, art. 116, stabiliva che:

1. nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato,si applicano le disposizioni dell’art. 240 c.p..

Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.

La disposizione è stata successivamente modificata dalla L. n. 413 del 1991, art. 19, per la parte che qui interessa, recependo anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 229/74, che aveva dichiarato l’illegittimità della L. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 116, comma 1, (legge doganale), e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301 – che aveva sostituito la prima disposizione riproducendone il contenuto -, nella parte in cui, quanto "alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato", imponeva la confisca anche nella ipotesi di appartenenza di esse a persone estranee al reato alle quali non sia imputabile un difetto di vigilanza, nei termini di seguito indicati:

1. nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomìa in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. si applicano le disposizioni dell’art. 240 c.p. se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

(omissis).

Anche sulla nuova formulazione dell’art. 301 è intervenuta la Corte Costituzionale ma per profili non direttamente rilevanti nella specie.

La sentenza n. 1/97, citata dai ricorrenti, ha dichiarato infatti l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 1, come modificato dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11 nella parte in cui non consente alle persone estranee al reato di provare di avere acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l’illecita immissione di esse sul mercato, ritenendo ingiustificata la diversità di una disciplina differenziata e più garantita solo per i mezzi utilizzati per commettere il reato di contrabbando, allorquando questi appartengano a persona estranea al reato, alla quale non sia imputabile alcun difetto di vigilanza (commi 2 e 3).

Ciò posto osserva il Collegio che la norma in esame, nella attuale formulazione, rende obbligatoria, in deroga all’art. 240 c.p., la confisca delle cose che servono o sono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto o il profitto e rende altresì obbligatoria la confisca dei mezzi di trasporto oggettivamente predisposti all’occultamento della merce per facilitare il contrabbando.

In quest’ultimo caso, come affermato in premessa da questa Corte nel rimettere alla Corte Costituzionale la questione poi decisa con la sentenza n. 1/97, se il mezzo di trasporto appartiene a persona estranea al reato e questa dimostri che il mezzo è stato usato senza la sua volontà e senza sua colpa, la confisca deve essere disposta solo se il mezzo di trasporto può considerarsi intrinsecamente criminoso. E’ indubbio l’inasprimento rispetto al previgente dettato che al secondo comma, si limitava a subordinare la restituzione di siffatti mezzi di trasporto all’avente diritto estraneo al reato alla condizione che essi fossero stati previamente "ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode" (Sez. 3, n. 2244 del 27/10/1993 Rv. 195598). Peraltro la stessa soppressione dell’inciso "ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode" non sembra altrimenti spiegabile se non con l’impossibilità di restituzione dei mezzi indicati essendo chiaro che il loro riutilizzo non possa comunque prescindere dalla "regolarizzazione". E, dunque, la decisione del GIP appare corretta.

I ricorrenti contestano la natura intrinsecamente criminosa dei veicoli in sequestro sostenendo essere il doppio fondo rimovibile e, comunque, sostengono che anche per i veicoli "alterati" appartenenti a terzi estranei al reato debba valere il principio della confiscabilità solo in presenza di un difetto di vigilanza, ponendosi la diversa opzione interpretativa in contrasto con i principi costituzionali.

Ora che i veicoli in questione rientrino tra quelli indicati all’art. 301, comma 2 nella attuale formulazione e che, quindi, siano confiscabili, non sembra in via di principio contestabile potendo effettivamente rappresentare il doppio fondo realizzato nel veicolo quantomeno un sistema finalizzato allo stivaggio fraudolento di merci. Nè la Corte ha potere di sindacare nel merito la valutazione.

Per il resto si deve rilevare che: a) come costantemente affermato da questa Corte, che le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite in nessun caso all’interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie, poichè l’art. 324 c.p.p., nel disciplinare il procedimento di riesame delle misure cautelari reali, stabilisce al comma settimo che la revoca del provvedimento di sequestro non può essere disposta nei casi indicati dall’art. 240 c.p., comma 2, e tale norma è espressamente richiamata dall’art. 355 c.p.p., comma 3, in materia di sequestro probatorio (Sez. 4, n. 6383 del 18/01/2007 Rv. 236106); b) la verifica circa la confiscabilità del bene non può che essere rimessa al dibattimento postulando la valutazione degli elementi processuali nella loro pienezza; il che a fortiori dovrebbe valere nel caso si accogliesse la prospettazione difensiva che intende dare ingresso al principio dell’affidamento incolpevole anche per i mezzi "alterati"; c) in ogni caso risulta omessa da parte dei ricorrenti nella specie qualsiasi indicazione che consenta di verificare l’attualità e la rilevanza della questione. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 01-07-2011, n. 26004

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 19/10/2010, confermava il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, in data 3/8/2010 con cui veniva disposto il sequestro preventivo e per equivalente della somma di Euro 30.000 sul conto corrente, fondi di investimento, e libretti bancari intestati a I.L., I.C. e R.R., indiziati del reato di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite poste in essere da I.F., consistente nella commissione dei più reati di clonazione e utilizzo indebito di carte di pagamento e truffe.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore degli indagati deducendo i seguenti motivi:

a) erronea applicazione di norme giuridiche e, in particolare, dell’art. 322 ter c.p. in relazione all’art. 648 bis c.p. in quanto l’art. 322 ter c.p. non prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo, anche per equivalente per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p.;

b) erronea applicazione dell’art. 648 quater c.p., in relazione all’art. 321 c.p.p., comma 2 bis, prevedendo l’art. 648 quater c.p. la possibilità della confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del delitto di riciclaggio e anche del denaro per equivalente, ma solo nell’ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti non anche "durante il procedimento", così come invece previsto per la confisca ex art. 322 ter c.p. per effetto del richiamo operato dall’art. 321 c.p., comma 2 bis.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte – nella pronuncia n. 41936 del 25.10.2005, Muci – hanno affermato che, pur a fronte di una evoluzione normativa dell’istituto che, per effetto di recenti modifiche legislative, ha via via assunto una fisionomia ibrida e polivalente (potendo a seconda dei casi fungere da misura di sicurezza, misura di prevenzione e, talora, pena accessoria), la confisca aderisce ad una logica sanzionatoria, in chiave di prevenzione e di strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistemici di criminalità economica e di criminalità organizzata.

Le Sezioni Unite hanno poi soggiunto che "costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, la confisca per equivalente assume preminente carattere sanzionatorio" e il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall’art. 640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l’intero art. 322 ter c.p..

Anche se l’art. 322 ter c.p. consente il sequestro preventivo, anche per equivalente, solamente "per uno dei delitti previsti dall’art. da 314 c.p. all’art. 320 c.p.", non anche per il delitto, contestato ai ricorrenti, di cui all’art. 648 bis c.p., l’art. 648 quater c.p., richiamato dal Tribunale del riesame, prevede la possibilità della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto del delitto di riciclaggio e anche del denaro per equivalente, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, rendendo possibile il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca nel corso del procedimento.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 20-07-2011, n. 1425 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con atto notificato il 29 dicembre 2010 e depositato il giorno 30 seguente il sig. C.S. ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Palermo in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagargli la somma di Euro 10.400/00, oltre interessi fino al soddisfo, e rifusione delle spese processuali (liquidate in Euro 900,00 oltre accessori di legge), a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Il ricorrente ha chiesto che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un commissario ad acta; vinte le spese.

In data 18 gennaio 2011 ha prodotto documentazione integrativa;

– il Ministero dell’economie e delle finanze si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, senza peraltro spiegare difese scritte;

– nella camera di consiglio del 4 maggio 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata posta in decisione;

Considerato che:

– per consolidato orientamento giurisprudenziale il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v., da ultimo, Cons. St., IV, 23 dicembre 2010, n. 9348; id., 6 maggio 2010, n. 2653);

– con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa che: a) il decreto della Corte di Appello di Palermo n. 268/09 del 16 ottobre/2 novembre 2009, per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva il 23 novembre 2009; b) in tale forma è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispettivamente, il 25 novembre 2009 presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, e il 26 novembre 2009 mediante spedizione a mezzo posta alla sua sede di Via Casilina, 3, in Roma; 3); c) sullo stesso si è formato il giudicato, giusta attestazione che nel termine di legge non è stato impugnato né per cassazione né per revocazione, apposta in data 14 gennaio 2011 dalla Cancelleria della Corte di Appello (copia in atti, nel fascicolo aggiuntivo di parte ricorrente);

– è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data (26 novembre 2009) di spedizione per la notificazione al Ministero, nella sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, a quella (30 dicembre 2010) di instaurazione del presente giudizio con il deposito del ricorso in epigrafe;

– d’altra parte, come pure precisato dalla giurisprudenza, a contrastare l’obbligo del pagamento dell’Amministrazione non possono valere eventuali incapienze di bilancio, "in quanto secondo costante giurisprudenza nessuna rilevanza esterna, né effetti pregiudizievoli al creditore, possono avere difficoltà di organizzazione, anche contabile, interne all’apparato burocratico (v. C.d.S., Sez. VI, 2 agosto 2006, n. 4734)" (Cons. St., IV, sent. n. 9348/2010 cit.);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso risulta fondato e va accolto; per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;

– per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Dirigente della Direzione centrale dei servizi del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze – con facoltà di delega ad altro dirigente della stessa Direzione -, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza, secondo la liquidazione in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al giudicato nella stessa epigrafe indicato, nei modi e nei termini di cui in motivazione;

b) per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, dispone l’intervento sostitutivo di cui alla stessa motivazione;

c) condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di Euro 400,00 (euro quattrocento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 30-08-2011, n. 1281 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.F., cittadino ghanese, ha presentato in data 18.2.2009 istanza alla Prefettura di Bergamo per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 2.5.2011 e depositato l’11.5.2011, il ricorrente ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 12.5.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese, ma eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale della Sezione, essendo in contestazione atto avente efficacia sull’intero territorio nazionale e da emettere da organo centrale dello Stato.

Alla camera di consiglio del 13.7.2011 la causa è passata in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale da parte dell’Amministrazione.

Preliminarmente – ex artt. 13 e 15 del c.p.a. – il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della competenza territoriale. Al riguardo, va confermato quanto già ritenuto dalla Sezione con la sentenza n. 4113/2010 del 22.10.2010, con la quale si è affermata la sussistenza della competenza a giudicare del T.A.R. Brescia, sostenendo che a differenza del provvedimento di attribuzione della cittadinanza, che produce l’attribuzione dello status civitatis (e quindi i cui effetti diretti non sono limitati al territorio di una regione), il mero comportamento inerte sulla domanda di cittadinanza produce effetti soltanto processuali (in quanto legittima alla domanda ex art. 31 c.p.a.), che non consentono di sottrarlo alla regola generale di attribuzione della competenza ex 13, co. 1, secondo periodo, del c.p.a..

Affermata la competenza, la Sezione rileva che – ai fini del decidere – risulta necessario acquisire una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, a cura dell’intimato ministero dell’Interno.

Per l’effettuazione del suddetto incombente istruttorio va assegnato il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore.

Resta riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Si rinvia, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 26.10.2011, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, affermata la propria competenza territoriale;

Ordina al Ministro degli Interni di depositare, presso la Segreteria della Sezione, una relazione di chiarimenti nei sensi di cui in motivazione.

Assegna per l’effettuazione il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore.

Rinvia, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 26.10.2011, ore di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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