Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-06-2011) 05-09-2011, n. 33106 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 13/10/10 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza 4/8/10 con cui il Gip dello stesso Tribunale, nel convalidarne il fermo, disponeva nei confronti di P. D. la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis c.p..

L’accusa per P.D. è di far parte, con ruolo attivo, dell’associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta, articolata in molte decine di "locali" ripartiti in tre mandamenti dotati di un organo di vertice denominato "Provincia", e di essere affiliato, in particolare, alla "società" di Siderno, capeggiata da F. A., C.G. e C.A..

Quanto all’associazione l’ordinanza cautelare prende le mosse da alcuni passati giudicati che hanno accertato nel tempo la struttura originariamente orizzontale delle articolazioni del sodalizio e poi la sua evoluzione in senso piramidale. Fondamentali nella presente indagine (la cd. operazione "Crimine") le conversazioni intercettate tra numerosi personaggi dove è frequente il riferimento alla "Provincia" come organismo di vertice, composto da elementi che abbiano almeno la carica di "Vangelo" (si fa il nome di O. D. da (OMISSIS) come capo crimine, di L.A. da (OMISSIS) come capo società, di G.B. da (OMISSIS) come mastro generale, di M.R. da B.M. come mastro di giornata, di un soggetto non identificato di (OMISSIS) come contabile).

Quanto in particolare al P., confermata l’utilizzabilità (contestata dalla difesa) delle intercettazioni disposte (giusta proroga del Gip 3/7/09) con decreto esecutivo del Pm 8/7/09 presso gli impianti del Commissariato di PS di Siderno (in quanto legittimamente motivato per relationem in ordine all’insufficienza e inidoneità degli impianti della Procura e alle eccezionali ragioni di urgenza), il Tribunale valutava positivamente la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato: premessa la sua esatta identificazione di conversante (servizi di osservazione lo individuano come assiduo frequentatore, all’interno del centro commerciale (OMISSIS), della lavanderia "(OMISSIS)" di C.G.), nell’intercettazione ambientale del 3/12/09 lo si sente conversare con C.G., "mastro" della "società" di (OMISSIS), e col suocero C.V., di una riunione di ‘ndrangheta prevista il giorno successivo a (OMISSIS) per l’attribuzione di una carica a D.R. e delle modalità per un altro incontro per il quale lo stesso P. avrebbe coinvolto, con una telefonata allusiva, il coindagato G.N.. Successive conversazioni (del 9/12/09 tra C. G. e A.R. e tra lo stesso C. ed il P., detto Be.) confermano le intese per il nuovo appuntamento cui il P. voleva partecipare (nell’occasione il C. gli suggerisce di accennare nella telefonata al G. ad un assegno non pagato). In altra precedente (27/11/09) il P. era nominato dal C., in colloquio con l’ A., anche come persona, al pari di loro, soggetta all’attenzione delle forze dell’ordine (gli avrebbero messo infatti una microspia sulla macchina).

Disattese le diverse interpretazioni date alle conversazioni dalla difesa (sulla scorta di una sua consulenza sulle intercettazioni), la quale depositava anche documentazione bancaria (per affermare la reale esistenza di un assegno non autorizzato del G. del (OMISSIS) per 865 Euro alla Si.Com. srl del P.).

Riportata, infine, la conversazione tra il P. ed il G. (il 9/12/09), dove i due prendono l’accordo di vedersi il venerdì successivo alle 11 a (OMISSIS) e l’argomento di facciata (il pagamento dell’assegno in sospeso) è tale (come era stato ben previsto dal C.) da consentire al G. di capire subito il reale fine della telefonata (la riunione di ‘ndrangheta, che si terrà appunto il (OMISSIS), venerdì, di fronte al locale (OMISSIS)). Conseguenti le esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni intercettate (le originarie modalità di captazione autorizzate presso la Procura di Reggio Calabria erano state indebitamente modificate in corso d’opera, venendo consentite dal Gip in sede di proroga il 3/7/09 presso i locali del Commissariato di PS di Siderno, con mero richiamo alla richiesta del Pm, non idoneamente motivata); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza, sia in relazione all’associazione di tipo mafioso (la cui esistenza era genericamente affermata) sia alla partecipazione ad essa del P. (irrisolta la questione sollevata dalla difesa della stessa sua identificazione, il Tribunale pretendeva di attribuire valenza indiziaria -nonostante il contributo offerto con la consulenza tecnica di parte – a banali e sterili conversari su soggetti di ritenuta appartenenza mafiosa, dove per contro era stata documenta l’esistenza dell’assegno non pagato, di cui lo stesso P. faceva cenno in un’ulteriore telefonata del 9/12/09 con Mo.Gi., amministratore della società venditrice di climatizzatoli di cui egli era agente); violazione di legge e vizio di motivazione, infine, sulle esigenze cautelari, apoditticamente ritenute esistenti dal Tribunale. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la difesa per l’accoglimento. Depositata nell’occasione una memoria difensiva.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Infondata la censura di legittimità delle intercettazioni seguite alla proroga d’ascolto autorizzata dal Gip il 3/7/09. Invero (come peraltro puntualmente indicato dal giudice del riesame), nel decreto attuativo dell’8/7/09 il Pm aveva disposto che le operazioni avvenissero presso gli impianti della PS anzichè della Procura per l’inidoneità in concreto di questi ultimi e le eccezionali ragioni d’urgenza ravvisate nel caso, giusta la motivazione contenuta nella richiesta di proroga che integralmente richiamava. La prima consisteva nella non ottimale qualità del segnale proveniente dal seminterrato in cui era allocata la lavanderia del C. (ovviabile solo con un sistema wireless utilizzabile solo dalla più vicina postazione del commissariato di (OMISSIS)), le seconde dalle continue emergenze dell’investigazione connesse con il loro oggetto e lo stesso strumento utilizzato.

Quanto alle doglianze di merito, è giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, rie. Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. In particolare la posizione del P. (della cui identificazione non è dato dubitare nel momento stesso in cui si fa ripetuto riferimento alla vicenda dell’assegno non pagato del G. che lo riguarda personalmente), per come appare dalle intercettazioni (che nella presente vicenda costituiscono solidi indizi dell’associazione criminosa in atto), appare quella di soggetto pacificamente intraneo al sodalizio, in rapporti diretti e confidenti con elementi di primo piano dello stesso, palesemente desideroso di una partecipazione ancor maggiore. Non colgono pertanto nel segno le censure difensive, una volta che le stesse si limitano ad una diversa valutazione dei dati indiziari già compiutamente esaminati dal giudice di merito con motivazione logica e corretta. Nè hanno rilievo le puntualizzazioni sulla reale esistenza dell’assegno del G., posto che la sua funzione nella vicenda è proprio quella di fornire un pretesto plausibile per il successivo incontro di natura riservata tra gli esponenti del sodalizio. Non porta elementi di novità, riproponendo le già dedotte doglianze e valutazioni di merito, la memoria difensiva da ultimo depositata.

Al rigetto del ricorso segue ( art. 616 c.p.p.) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 5630 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. C., proprietario di un immobile in p.za S. Giorgio a Sarzana, appella la sentenza con la quale il T.A.R. Liguria ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento del 17.05.1994 di sospensione di ogni determinazione in ordine alla istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85, presentata il 16.03.94, perché il nuovo piano regolatore adottato con delibera C.C. n. 28 del 29.02.94, anch’esso impugnato, prevedeva la demolizione del manufatto, nell’ambito della riqualificazione della piazza S. Giorgio.

L’appellante contesta le motivazioni della reiezione delle sue domande, riproponendo le censure dedotte in primo grado.

Resiste il Comune di Sarzana, sulla base delle medesime argomentazioni esposte nella sentenza.

In memoria, l’appellante evidenzia la permanenza dell’interesse alla decisione e ulteriormente illustra le proprie tesi.

La cause è stata posta in decisione all’udienza del 10 maggio 2011.

Per quanto estremamente stringata, la sentenza del T.A.R. Liguria ben coglie gli aspetti essenziali della controversia e si sottrae alle critiche dell’appellante, risultando pienamente condivisibile.

E’, infatti, infondato il primo motivo di appello (violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge 3 novembre 1952, n. 1902 e dell’art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47, difetto di presupposto) con il quale si sostiene che la doppia conformità del progetto presentato doveva essere valutata con riguardo al PRG vigente, non potendosi applicare la misura di salvaguardia del nuovo PRG adottato prima della presentazione dell’istanza ex art. 13 legge n. 47/85 ma divenuto efficace solo il successivo 17 maggio 1994 con l’apposizione del visto del Co. Re. Co.; esattamente il T.A.R. ha rilevato che il visto "aveva solo una funzione di controllo di legittimità ma l’atto era già perfetto e valido se il controllo non interveniva negativamente"; può, inoltre, soggiungersi che alla data di adozione del provvedimento, il 17 maggio 1994, il visto, secondo quanto riferisce la stesso appellante, era intervenuto e che l’amministrazione era tenuta ad applicare la normativa valida ed efficace al momento dell’emissione dell’atto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 11 legge n. 1902/1952, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, valorizzando i titoli edilizi precedentemente ottenuti in relazione all’immobile in questione, ossia il condono edilizio rilasciato il 24.3.92 e l’autorizzazione del 25.3.92 alla manutenzione straordinaria dell’immobile condonato, atti che la successiva comunicazione 14.1.94 della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con la quale si segnalava che le opere interessavano le mura quattrocentesche della città sottoposte a tutela monumentale e che, in assenza di parere ai sensi dell’art. 32 legge n. 47/85, la sanatoria era illegittima, non vale ad eliminare; valorizza, inoltre, il provvedimento con il quale, dopo la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, la stessa Soprintendenza si è espressa favorevolmente con prescrizione di arretramento di un metro dalla mura quattrocentesche.

La censura non persuade. Il condono a suo tempo rilasciato – che, d’altra parte, si riferisce a opere diverse da quelle ora esistenti, a seguito di un intervento ben più consistente della assentita manutenzione straordinaria (in luogo della sostituzione del "manto" di copertura è stata contestata la demolizione completa dell’intera copertura esistente e la realizzazione di pilastri in cemento armato e relativa soletta, idonei per il sostegno di un corpo di fabbrica posto a livello superiore), in relazione al quale è stata emessa ordinanza di demolizione – costituisce un titolo illegittimo, per mancanza del previo parere favorevole ex art. 32 legge n. 47/85, né vale a sanarlo il parere 11.4.94 della Soprintendenza, che pone prescrizioni di arretramento rispetto alle mura e riguarda progetto modificato.

Per dotarsi di un titolo legittimo e riguardante tutte le opere realizzate, l’odierno appellante ha presentato l’istanza di accertamento di conformità. Correttamente, pertanto, l’amministrazione si è espressa riguardo a quest’ultima istanza, in senso soprassessorio, stanti le misure di salvaguardia del nuovo PRG, con piena corrispondenza alla domanda, senza distinguere tra opere nuove e opere cui si riferiva il condono (la cui asserita perdurante valenza rimane impregiudicata dall’atto in questione, che si limita a registrare l’insussistenza del requisito della doppia conformità ai fini della chiesta sanatoria ai sensi dell’art. 13 legge n. 47/85).

Infondato è anche il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 47/85, sotto altro profilo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, difetto di presupposto) con il quale, sul presupposto che, applicando la misura di salvaguardia l’amministrazione abbia implicitamente escluso che l’intervento in questione potesse considerarsi manutentivo, si lamenta che sia impedita la conservazione del bene sintanto che ne venga, eventualmente, disposta la demolizione in attuazione delle previsioni del piano in itinere.

Non è condivisibile la premessa da cui nuove la censura; l’atto impugnato non si pronuncia in ordine alla possibilità di effettuare interventi che possano qualificarsi di manutenzione in pendenza della approvazione e successiva attuazione del nuovo piano regolatore ma si esprime in ordine al distinto aspetto della conformità della costruzione alla normativa vigente all’epoca di realizzazione ed alla data del provvedimento.

Il quarto motivo denunci illegittimità derivata dall’illegittimità che inficia la deliberazione del Consiglio comunale 28 febbraio 1994 n. 29 per violazione dell’art. 7 legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica nonché difetto di istruttoria. L’illegittimità della normativa del piano adottato, nella parte in cui, ai fini della riqualificazione della p.zza S. Giorgio, prevede, tra l’altro, la demolizione del manufatto di proprietà dell’appellante, è affermata sulla base del rilievo che l’art. 7 cit. ed i principi predetti non consentono detta demolizione, se non previa imposizione di vincoli espropriativi e dietro pagamento di indennizzo; l’inesistenza di un procedimento di espropriazione, nonché l’assenza di un concerto con l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo storicomonumentale, che del resto aveva espresso favorevole, con prescrizioni, al progetto dell’appellante, denoterebbero l’illegittimità della previsione demolitoria.

La censura tende a confondere segmenti temporalmente e funzionalmente distinti dell’iter che potrebbe condurre alla demolizione del manufatto di proprietà di parte appellante. Il procedimento espropriativo ha carattere consequenziale ed attuativo rispetto al vincolo espropriativo, il quale si determina con l’approvazione del PRG; l’illegittimità dell’atto di adozione del piano e delle misure di salvaguardia funzionali a mantenere immutata la situazione non può, dunque, riconnettersi all’assenza di atti che non possono che essere successivi; né alcun assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo era richiesto in fase di adozione del piano.

La finalizzazione della contestata previsione del piano adottato alla riqualificazione della piazza è riferita dallo stesso appellante e la circostanza che non sia prevista sul sedime del demolendo manufatto in questione la localizzazione di alcuna opera pubblica è coerente con la finalità predetta e non integra, contrariamente a quanto apoditticamente e del tutto genericamente sostenuto da parte appellante, alcuna illegittimità.

L’appello va, in conclusione, respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 16-03-2012, n. 4228

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Svolgimento del processo

La s.n.c. Porfidi Pojer Fausto e C., nonchè i soci della stessa P.F. ed M.E., propongono ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento de 14-5-2010 che, rigettando l’appello principale e l’incidentale proposto da F.A., titolare dell’impresa Adige Immobiliare, ha confermato la decisione del Tribunale di condanna a corrispondere l’indennità di provvigione in favore della F. per la compravendita di un capannone industriale.

Resiste con controricorso F.A. e propone ricorso incidentale con due motivi.

Motivi della decisione

1. Con i primo motivo i ricorrenti principali denunziano difetto di motivazione e violazione degli artt. 1754, 1755 e 1758 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 5. Sostengono i ricorrenti che la Corte di merito ha erroneamente applicato il disposto dell’art. 1758 c.c., in quanto la segnalazione dell’affare alla società Porfidi Pojer Fausto era stata effettuata da Ma.Ma., titolare dell’agenzia Programma Immobiliare Europa, alla cui attività doveva esclusivamente attribuirsi la conclusione dell’affare, mentre del tutto irrilevante era stata la partecipazione alle trattative della F..

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 1758 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostengono i ricorrenti che erroneamente era stato attribuito per l’asserito contributo della F. alla conclusione dell’affare il diritto a due terzi della provvigione.

I primi due motivi del ricorso principale devono esaminarsi, per stretta connessione logico giuridica, congiuntamente al ricorso incidentale.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia difetto di motivazione e violazione degli artt. 1754, 1755 e 1758 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha errato nel riconoscere efficacia causale all’attività del Ma., avendo trascurato risultanze istruttorie rilevanti, da cui emergeva che il Ma. non aveva svolto alcuna attività di mediazione.

4. Con il secondo motivo si denunzia ancora difetto di motivazione e violazione degli artt. 1754, 1755 e 1758 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha errato nell’attribuire al Ma. la misura di un terzo della provvigione, senza motivare la propria decisione,limitandosi ai richiamo alla decisione di primo grado.

5. I primi due motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale sono infondati.

In tema di mediazione, a norma dell’art. 1758 c.c., quando l’affare si è concluso con l’intervento di più mediatori, congiunto o distinto, concordato od autonomo,in base allo stesso o a più incarichi, ognuno dei mediatori ha diritto ad una quota della provvigione, sempre che ciascun mediatore si sia giovato dell’apporto utile degli altri, limitandosi ad integrarlo in modo da non potersi negare un nesso di con causalità tra i vari separati interventi e la conclusione dell’affare e sempre che si sia trattato in ogni caso dello stesso affare sotto il profilo oggettivo e soggettivo (Cass. 18 marzo 2005; n 5952).

L’accertamento dell’efficacia causale dell’attività del singolo mediatore nella conclusione dell’affare è un accertamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità,quando sorretto da motivazione adeguata e non contraria a norme di legge.

6.La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti ha riconosciuto che la iniziale segnalazione dell’affare alla società Pojer era stata effettuata dal Ma., ma che successivamente la società si era rivolta ad F.A., titolare dell’impresa Adige Immobiliare, incaricata della vendita del capannone industriale dalla proprietaria Autonord, con la quale aveva messo in contatto il P. per le trattative che si erano concluse positivamente.

Ha ritenuto quindi l’efficacia causale, se pure in misura ridotta, dell’attività di segnalazione dell’affare del Ma., senza la quale il P., che non sapeva prima della vendita dell’immobile, non si sarebbe determinato alla scelta dello stesso, e dell’attività della F., in misura preponderante,sul rilievo che la conclusione dell’affare non si sarebbe avuta senza l’intervento nelle trattative della F., che assunse anche la veste di garante.

Ha ritenuto inoltre che la F. ha svolto la fase più rilevante ed apprezzabile della funzione mediatoria, al fine di non creare fra le parti contrasti irrisolvibili nella fase delle trattative, e che l’attività della stessa fu determinante a far accordare le parti ed a risolvere la questione della richiesta di aumento del prezzo inizialmente richiesto, riconoscendo alla stessa il diritto a due terzi della provvigione.

All’accertata diversa efficienza causale dell’interevento dei due mediatori, ha fatto corrispondere la misura della provvigione spettante a ciascuno di essi.

5.Tale accertamento di fatto, sorretto da congrua motivazione, non è censurabile in sede di legittimità, nè in relazione all’efficacia concausale dell’attività dei due mediatori, nè in relazione all’accertamento della preponderante efficacia dell’attività della F..

6. Con il terzo motivo si denunzia difetto di motivazione e violazione degli artt. 1703 e 1704 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostengono i ricorrenti che erroneamente la Corte di merito ha qualificato l’attività svolta dalla F. come mediazione, mentre ella doveva considerarsi rappresentante della proprietaria dell’immobile Autonord, alla luce del contenuto del documento con cui la F. aveva informato P.F. di agire in rappresentanza della Autonord, dell’accordo del 19-10-94, del successivo contratto preliminare.

7. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il motivo è carente di autosufficienza in quanto omette di trascrivere l’esatto complessivo tenore dei documenti idonei ad apprezzare come rappresentanza e non come mediazione l’attività svolta dalla F.. L’illustrazione del motivo è rivolta a sostenere che vi sarebbero stati errori di interpretazione della cennata documentazione, i quali avrebbero vi determinato l’erronea applicazione delle norme in materia di mediazione e non di quelle in materia di rappresentanza,documenti dei quali non è riprodotto il contenuto in maniera idonea a consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure. (sul principio di autosufficienza in relazione al motivo concernente omessa od erronea valutazione di documenti, si vedano, fra le tantissime, Cass. n. 14973 del 2003 e Cass. n. 18506 del 2006).

8. Con il quarto motivo si denunzia difetto di motivazione e violazione degli artt. 1754, 1175, 1176 e 2967 c.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Sostengono i ricorrenti che la F., dichiarando di agire in rappresentanza della ditta Autonord fin dall’origine del suo intervento, ha di fatto escluso nei confronti del P. di agire in qualità di mediatore, senza metterlo in grado di valutare l’opportunità di avvalersi della relativa prestazione, in violazione dei principi di correttezza e diligenza.

9. Il motivo è assorbito dalla decisione sul terzo motivo, essendo rimasta accertata la natura di mediazione dell’attività svolta da F.A., non avendo trovato ingresso in questo giudizio di legittimità il motivo sulla asserita qualità della F. di rappresentante della proprietaria dell’immobile.

Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 28-11-2011, n. 2925

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con decreto ingiuntivo n. 24500/2010 – ruolo n. 27678/10 r.g. emesso dal Giudice di pace di Milano il 26 maggio 2010, depositato il 30 giugno 2010, munito di formula esecutiva il 13 gennaio 2011, notificato in tale forma il 15 marzo 2011 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 3.256,30 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

La società ha proposto il ricorso in epigrafe, con il quale lamenta che il decreto ingiuntivo di cui si tratta, non è stato eseguito integralmente dall’amministrazione sanitaria.

L’Azienda ospedaliera di Cosenza non si è costituita in giudizio.

2) Preliminarmente il Tribunale ritiene di dovere affrontare il problema della attuale possibilità giuridica di portare ad ottemperanza il titolo indicato in epigrafe, secondo la ricostruzione già fatta propria dalla Sezione con numerose pronunce (cfr., per tutte, n. 1573/11; 1911/11) cui occorre dare seguito anche nella presente controversia.

2.1.) L’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che "Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decretolegge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi Piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decretolegge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell’Intesa sancita dalla Conferenza StatoRegioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all’art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime".

L’art. 11, comma 51 della legge 2010, n. 220 – recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) – dispone che "al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011" (termine differito al 31.12.2012 ex d.l. 2011 n. 98). "I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

Le norme ora citate si collocano nel quadro della disciplina introdotta dall’art. 1, commi da 164 in avanti, della legge 2004 n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

In particolare, il comma 164 dell’art. 1 prevede, tra l’altro, che lo Stato concorra al ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale mediante un finanziamento integrativo, strumentalmente teso a garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute (comma 169).

L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, derivante da quanto disposto al comma 164, viene subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni, che ai fini del contenimento della dinamica dei costi deve contemplare una serie di parametri individuati dal comma 173 del medesimo articolo 1.

Il successivo comma 174 impone alle regioni, in caso di sussistenza di una situazione di squilibrio e proprio al fine del rispetto dell’equilibrio economicofinanziario, di adottare i provvedimenti necessari, con la precisazione che, qualora la regione non provveda, si procede al commissariamento secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e previa diffida del presidente del consiglio dei ministri. In tale caso spetta al presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, di approvare il bilancio di esercizio consolidato del servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e di adottare i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

Al verificarsi di queste condizioni, la regione interessata procede ad una ricognizione delle cause dello squilibrio ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma (cfr. comma 180).

2.2) Dal quadro normativo ora richiamato emerge che il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere presuppone: a) che esse operino in regioni commissariate secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; b) che siano stati predisposti piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 finalizzati alla riorganizzazione, riqualificazione o al potenziamento del servizio sanitario regionale; c) che sia stata effettuata la ricognizione dei debiti di cui all’articolo 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78.

2.3) Sotto altro profilo va osservato che la disciplina di cui si tratta introduce un limite alla possibilità per i creditori di conseguire coattivamente una pretesa patrimoniale nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, ponendo così un problema di coordinamento e di compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il riferimento va alla Direttiva 29 giugno 2000, n. 2000/35/CE, pubblicata nella G.U.C.E. 8 agosto 2000, n. L 200, entrata in vigore in data 8 agosto 2000 e recepita dallo Stato italiano con la legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) e con D.Lvo. 9 ottobre 2002, n. 231; direttiva poi abrogata dall’articolo 13 della direttiva 2011/7/UE, a sua volta relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ma entrata in vigore in data 15 marzo 2011 e, pertanto, non riferibile alla fattispecie in esame, che resta sottoposta alla precedente direttiva 2000 n. 35.

In particolare, vale evidenziare che la direttiva n. 35 è rivolta a realizzare "l’obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno", obiettivo che non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può, pertanto, essere meglio realizzato a livello comunitario (cfr. considerando n. 12), con la precisazione che "i periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d’insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro" (cfr considerando n. 7).

In relazione all’ambito applicativo, va osservato che la normativa comunitaria disciplina tutte le transazioni commerciali, a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, "tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese" (cfr. considerando n. 20 e art. 2).

Inoltre, sul piano della correlazione tra lotta contro i ritardi nei pagamenti e disciplina delle procedure di recupero del credito, la direttiva evidenzia che: a) i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero (cfr. considerando n. 16); b) le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore (cfr. considerando n. 20); c) l’articolo 5 della direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali (cfr. considerando n. 23).

Quanto poi alle situazioni sottratte all’ambito di applicazione della normativa comunitaria, viene specificato che la "direttiva si limita a definire l’espressione "titolo esecutivo", ma non disciplina le varie procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell’esecuzione ovvero può essere dichiarata l’estinzione del relativo procedimento", così precisando che solo l’esecuzione forzata e le relative ipotesi di sospensione restano estranee a tale regolamentazione.

Sempre in relazione ai limiti di applicazione, l’art. 6 della direttiva consente agli Stati membri di escludere da tale disciplina: a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b) i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002; c) le richieste di interessi inferiori a 5 euro.

In sede di recepimento, lo Stato italiano ha esercitato tale potere di esclusione, ma limitatamente ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, che restano sottratti alla normativa in esame, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.l.vo 2002, n. 231.

3) Il quadro normativo ora ricostruito non consente di comprendere l’ottemperanza ad un decreto ingiuntivo tra le azioni esecutive che non possono essere intraprese o proseguite nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.

3.1) In primo luogo occorre portare l’attenzione sulla ratio della disciplina nazionale preclusiva delle azioni esecutive, quale emergente dai presupposti di applicazione della normativa nazionale di cui si tratta.

Il blocco delle azioni esecutive mira a consentire la realizzazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari predisposti dalle regioni commissariate e diretti, non solo a ripristinare l’equilibrio finanziario del settore sanitario, ma anche ad assicurare l’attuazione di un processo di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario, nel quale si colloca la previsione di un finanziamento integrativo a carico dello Stato (cfr. in particolare art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78, nonché art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 e art. 1, commi 164, 169, 174, 180 della legge 2004, n. 311).

I piani di rientro e la loro attuazione devono assicurare che l’equilibrio economico e finanziario venga conseguito garantendo la tutela della salute, nonché il mantenimento di modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie uniformi sul territorio nazionale e coerenti, sul piano qualitativo e quantitativo, con i livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria (cfr. in particolare art. 1, comma 169, della legge 2004, n. 311).

L’obiettivo dell’attuazione dei piani di rientro e del contemporaneo mantenimento dei livelli di assistenza, a tutela del fondamentale diritto alla salute, presuppone che l’amministrazione conservi integri e nel loro complesso i beni strumentali e funzionali all’erogazione delle prestazioni sanitarie, nonostante sia gravata da una situazione debitoria tale da pregiudicarne l’equilibrio economico e finanziario e da giustificare un finanziamento integrativo a carico dello Stato.

Tale esigenza si soddisfa escludendo che nei confronti delle aziende sanitarie, versanti nelle condizioni economiche e finanziarie suindicate, possano essere attivate o completate procedure esecutive che, al fine di soddisfare il creditore, consentano di aggredire i beni, mobili ed immobili, di cui l’amministrazione si avvale per l’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario, sottraendoli alla loro destinazione funzionale.

Il riferimento attiene, pertanto, al processo di esecuzione in senso stretto, caratterizzato dal pignoramento, che, da un lato, produce l’effetto giuridico di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del creditore, dall’altro, è prodromico alla soddisfazione coattiva del credito mediante l’assegnazione o la vendita, secondo la disciplina posta dagli artt. 491 e seg. del c.p.c..

Insomma, il compimento di simili atti nei confronti delle aziende ospedaliere versanti nelle condizioni suindicate avrebbe l’effetto di sottrarre alla loro destinazione determinati beni funzionali all’erogazione del servizio sanitario, con pregiudizio sia dell’obbiettivo del risanamento economico e finanziario, nonché delle esigenze di riorganizzazione e di risanamento del servizio sanitario, sia dell’esigenza di mantenere inalterati i livelli essenziali di assistenza.

Ecco, allora, che tanto l’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, quanto l’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220, nella parte in cui escludono la possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, vanno interpretati come preclusivi delle azioni esecutive in senso stretto, ossia delle procedure di esecuzione forzata per espropriazione, che consentono al creditore di soddisfarsi coattivamente sui beni del debitore mediante la vendita o l’assegnazione dei beni medesimi, in quanto simili procedure ostacolano l’attuazione dei complessivi obiettivi, di risanamento finanziario e di riorganizzazione, che connotano i piani di rientro e pregiudicano il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario.

Il dato letterale conforta tale interpretazione, atteso che, proprio l’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220, dopo avere precluso l’attivazione e la prosecuzione delle "azioni esecutive" nei confronti delle aziende ospedaliere, disciplina le azioni esecutive già intraprese, prevedendo che non producono effetti i "pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni" alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.

Certo, l’inciso da ultimo considerato riguarda solo i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie effettuate dalla regione e non gli atti di esecuzione forzata per espropriazione compiuti su altri beni strumentali all’erogazione del servizio sanitario, ma resta fermo che, nel contesto complessivo della disposizione, la preclusione è riferita solo ad atti tipici del processo di esecuzione forzata (il pignoramento, in particolare), mentre la formula impiegata si spiega con l’esigenza, espressa dalla norma, di conservare al servizio sanitario le somme versate dalla regione per l’erogazione del servizio medesimo, in modo che gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri possano continuare a "disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo".

In altre parole, con l’inciso in esame il legislatore ha dettato il regime di un particolare bene, qual é il denaro versato dalla regione e destinato all’erogazione del servizio, al fine di evitare che i pignoramenti e le prenotazioni a debito già effettuati ne ostacolino l’utilizzo per lo scopo prestabilito.

Nondimeno, resta fermo che la norma, riferendosi espressamente solo al pignoramento e alla prenotazione a debito, ha limitato la preclusione ai soli atti della procedura esecutiva in senso stretto e sul piano sistematico ciò induce a riferire l’espressione "azioni esecutive" proprio a questo tipo di procedura, atteso che, anche per i beni diversi dal denaro, ma comunque strumentali allo svolgimento del servizio sanitario, sussiste l’esigenza di preservarne la destinazione, sottraendoli alla soddisfazione coattiva del creditore, destinazione compromessa dagli atti della procedura esecutiva per espropriazione.

Analoga esigenza non sorge rispetto al giudizio di ottemperanza, che, pertanto, non è riconducibile alle "azioni esecutive" paralizzate dall’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 e dall’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220.

Invero, mediante l’azione di ottemperanza esperita a tutela di una situazione creditoria ed, in particolare, per la soddisfazione di una pretesa pecuniaria risultante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario o da un provvedimento giurisdizionale ad essa equiparato, come il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, il creditore non aggredisce esecutivamente singoli beni sottraendoli alla loro destinazione funzionale e vincolandoli alla soddisfazione della propria pretesa, ma ottiene che il giudice si sostituisca all’amministrazione, direttamente o indirettamente per il tramite di un commissario ad acta, nel compimento degli atti necessari per l’adempimento del debito.

Atti che consistono nel reperimento delle somme necessarie per la soddisfazione del credito, eventualmente anche mediante il ricorso a finanziamenti, nei limiti consentiti dalla legge, ma non nel pignoramento e nella successiva assegnazione o vendita di beni determinati, che sono atti diretti a realizzare la conversione in denaro di beni determinati a soddisfazione del creditore.

In altre parole, tale procedura non incide sui beni, mobili o immobili, che le aziende sanitarie locali e ospedaliere utilizzano per l’erogazione del servizio sanitario, né sulle somme che in base alla legge sono destinate all’erogazione di tale servizio, sicché in relazione ad esse non viene in rilevo la necessità di evitare che la tutela dei creditori dell’amministrazione possa pregiudicare l’attuazione degli obiettivi di risanamento finanziario, di riorganizzazione e di mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario che connotano i piani di rientro dai disavanzi sanitari, alla cui attuazione è funzionale il blocco delle azioni esecutive.

In simili casi spetta all’organo giurisdizionale, o al commissario ad acta nominato dal primo, il compimento degli atti necessari per la soddisfazione del credito azionato, senza intaccare necessariamente beni strumentali al servizio sanitario nei termini suesposti.

Resta fermo che, in relazione alle peculiarità del caso concreto, possono verificarsi delle fattispecie in cui l’ottemperanza risulta oggettivamente impossibile e ciò dipende dal fatto che ogni giudizio di ottemperanza incontra il limite dell’oggettiva impossibilità, da apprezzare caso per caso (cfr. in argomento a mero titolo esemplificativo Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 aprile 2005, n. 2), ma tale circostanza non incide sull’ammissibilità della relativa azione.

3.2) L’esclusione del giudizio di ottemperanza dal blocco delle azioni esecutive è coerente con la già richiamata disciplina comunitaria in materia di lotta ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.

In effetti, la direttiva 2000 n. 35 (in particolare considerando n. 15) specifica di limitarsi "a definire l’espressione titolo esecutivo", senza disciplinare le "procedure per l’esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell’esecuzione ovvero può essere dichiarata l’estinzione del relativo procedimento".

Il riferimento alla sola "esecuzione forzata" e non alla generalità delle procedure utilizzabili per la realizzazione di una pretesa pecuniaria induce a ritenere che restino estranee alla disciplina comunitaria solo le procedure di soddisfazione del credito caratterizzate dall’agire esecutivamente sui beni del debitore, vincolandoli alla soddisfazione del credito e così sottraendoli alla loro destinazione, mentre ne restano assoggettate quelle che, come il giudizio di ottemperanza, tendono alla realizzazione della pretesa pecuniaria senza espropriare forzatamente beni determinati dell’amministrazione.

Difatti, escludere qualsiasi forma di esecuzione dall’ambito di applicazione della direttiva equivarrebbe a vanificarne la finalità e l’esigenza di omogeneizzazione della disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali cui tende la normativa comunitaria.

Diversamente opinando, ciascuno Stato potrebbe, a proprio arbitrio, decidere di paralizzare ogni forma di esecuzione nel settore cui si riferisce la direttiva, impedendo al creditore di soddisfarsi concretamente e così precludendo la realizzazione degli obiettivi comunitari.

Ciò è ancora più evidente se si considera – come già evidenziato in sede di ricostruzione del quadro normativo – che proprio la direttiva stigmatizza la lentezza delle procedure di recupero e precisa che "le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore", aggiungendo che tale situazione si verifica, tra l’altro, nei rapporti tra imprese e autorità pubbliche, in quanto "a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese" (cfr. considerando n. 16 e n. 20, nonché artt. 2 e 5 dell’articolato).

Il richiamo a procedure di recupero del credito rapide ed efficaci sottende la necessità di assicurare la realizzazione concreta della pretesa patrimoniale e si pone come un passaggio indefettibile per l’attuazione degli obiettivi propri della direttiva 2000 n. 35, sicché è del tutto coerente interpretare in modo restrittivo l’esclusione della "esecuzione forzata" dall’ambito della disciplina comunitaria in questione, limitandola alla sola esecuzione per espropriazione e non alle altre procedure che, come il giudizio di ottemperanza, sono rivolte a consentire la soddisfazione del creditore senza agire per espropriazione su beni determinati.

Ne deriva che lo Stato, intervenendo normativamente in materia di soddisfazione dei crediti derivanti da transazioni commerciali tra imprese ed amministrazioni, non può paralizzare procedure esecutive diverse dall’esecuzione forzata in senso stretto, in quanto così facendo si porrebbe in contrasto con la direttiva comunitaria 2000 n. 35, che non gli attribuisce tale potere in sede di recepimento della direttiva medesima.

In altre parole, l’interpretazione volta a comprendere nel blocco delle azioni esecutive anche il giudizio di ottemperanza non è condivisibile, in quanto rende la normativa nazionale in esame incompatibile con i contenuti della direttiva 2000 n. 35.

3.3) Una volta precisato che il giudizio di ottemperanza non integra una forma di esecuzione forzata ai sensi della direttiva 2000 n. 35 e, pertanto, non si sottrae alla disciplina comunitaria in esame, vale rilevare, a fini di completezza sistematica, un profilo di incompatibilità tra la disciplina posta dall’art. 11, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 e dall’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 e la direttiva 2000 n. 35, qualora si riferisse il blocco delle esecuzioni anche al giudizio di ottemperanza, secondo la prospettazione dell’amministrazione resistente, con conseguente necessità di procedere, nel caso concreto, alla disapplicazione delle norme interne ora citate.

La direttiva consente a ciascuno Stato di introdurre deroghe alla disciplina comunitaria solo per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, nonché per i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 e per le richieste di interessi inferiori a 5 euro.

Il legislatore nazionale, con l’art. 11, comma 1, del d.l.vo 2002, n. 231, ha esercitato tale potere di esclusione, sottraendo i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 alla disciplina in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Nondimeno, è evidente che anche il blocco delle azioni esecutive integra un limite all’operatività della disciplina ora citata, in quanto preclude l’efficacia delle procedure di recupero del credito, valorizzate dalla direttiva come strumento dissuasivo indefettibile contro i pagamenti tardivi.

Inoltre, l’art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78 e l’art. 11, comma 51, della legge 2010, n. 220 assumono a presupposto del blocco la circostanza che la regione, cui appartiene l’azienda ospedaliera debitrice, sia commissariata e sottoposta a piani di rientro dai disavanzi economici.

Occorre allora verificare se – una volta chiarito che l’ottemperanza rientra nell’ambito di riferimento della direttiva 2000 n 35 e assumendo, secondo la tesi dell’amministrazione resistente, che il blocco delle azioni esecutive comprende anche il giudizio di ottemperanza – tale normativa nazionale riflette i presupposti in presenza dei quali la direttiva consente agli Stati di introdurre deroghe alla disciplina da essa dettata.

In particolare, alla luce delle già indicate ipotesi di deroga fatte salve dalla direttiva, occorre esaminare se la sottoposizione al commissariamento e ai piani di rientro dai disavanzi economici sia equiparabile alla sottoposizione del debitore ad una procedura, ossia all’ipotesi di derogabilità della normativa comunitaria prevista dall’art. 6, comma 3, della direttiva.

Tale equiparazione non è sostenibile.

Invero, le procedure concorsuali sono dirette a garantire la par condicio creditorum, ossia, in estrema sintesi, la possibilità per tutti i creditori, che siano tali al momento dell’apertura della procedura, di soddisfarsi in uguale misura percentuale sui beni del debitore, che vengono sottoposti a liquidazione.

Tale situazione non è ravvisabile nelle fattispecie cui si riferisce il blocco delle azioni esecutive.

In primo luogo, va osservato che il commissariamento non riguarda l’azienda ospedaliera debitrice ma la Regione cui azienda medesima appartiene, sicché la fattispecie non è riconducibile ad una procedura concorsuale aperta a carico del debitore.

Inoltre, il commissariamento, unitamente all’esecuzione dei piani di rientro dal disavanzo finanziario, non sottende l’esigenza di garantire la soddisfazione almeno pro quota di tutti i creditori, ma risponde, in primo luogo e come già evidenziato, alla necessità di consentire la riorganizzazione e la riqualificazione del servizio sanitario regionale nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e correlando a tale processo riorganizzativo anche il pagamento dei debiti oggetto di specifica ricognizione.

Va, pertanto, ribadito che, qualora il blocco delle esecuzioni fosse riferito anche al giudizio di ottemperanza, che non è escluso dall’ambito della direttiva 2000 n. 35 in quanto non integra una "esecuzione forzata" ai sensi della direttiva, la normativa nazionale dovrebbe essere disapplicata per contrasto con la direttiva citata, poiché introdurrebbe una deroga alla disciplina europea al di fuori dei casi da essa consentiti.

3.4) Le conclusioni raggiunte non sono superabili valorizzando il carattere più di esecuzione che di cognizione assunto dal giudizio di ottemperanza quando ha ad oggetto le sentenze, o atti equiparati, del giudice ordinario, che recano la condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro.

Tale circostanza è stata valorizzata da una parte della giurisprudenza per sostenere che anche il giudizio di ottemperanza rientra nel blocco delle procedure esecutive.

In particolare, si è considerato che "sia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 30 giugno 1999, n. 376) che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 15 marzo 1989 n. 7) hanno ritenuto che il giudice dell’ottemperanza, in caso di sentenze del giudice amministrativo – diversamente da quanto accade in caso di sentenze rese dal giudice di un altro ordine – ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l’emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimasto inevaso (cfr. anche Consiglio di stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409). Per quanto poi concerne, in particolare, il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, secondo condivisibile giurisprudenza "il giudice amministrativo, accertato il mancato pagamento delle somme ingiunte, è investito solo della funzione di garantire gli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza poter valutare le ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata" (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 novembre 2008, n. 10251). Per tali rilievi la procedura in esame, qualificabile come "azione esecutiva" in senso proprio, peraltro alternativa all’esecuzione di cui al codice di rito, resta assoggettata al termine di sospensione previsto dalla legge 220/2010" (cfr. Tar Calabria Catanzaro, sez. I, 13 aprile 2011, n. 516).

Le considerazioni svolte dalla giurisprudenza indicata sono condivisibili nella parte in cui mettono in evidenza il carattere più di esecuzione che di cognizione del giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto ingiuntivo, mentre non lo sono nella parte in cui correlano a tale carattere dell’ottemperanza l’applicabilità del blocco delle esecuzioni.

In particolare, la natura esecutiva che il giudizio di ottemperanza assume in tali ipotesi – giudizio peraltro cumulabile con l’esecuzione forzata civilistica salva l’impossibilità di conseguire due volte quanto spettante (cfr. tra le altre, Tar Campania Napoli, sez. V, 13 novembre 2009, n. 7373) e comunque connotato da profili di cognizione anche in relazione all’interpretazione del giudicato ordinario (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 2 dicembre 2009 n. 25344) – evidenzia solo che il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare la permanenza dell’inadempimento e la presenza di un titolo esecutivo, interpretandone il contenuto, senza potere sviluppare altri profili di cognizione, ma non vale a trasformare il giudizio di ottemperanza in una procedura di esecuzione in senso stretto, atteso che non è diretto ad aggredire beni determinati, ma a sostituire l’amministrazione inadempiente nel compimento degli atti necessari a garantire la soddisfazione del credito.

Ne deriva che la prevalenza di profili esecutivi su quelli cognitori, nel giudizio di ottemperanza riferibile ai casi in esame, nulla dice in ordine alla estendibilità a tale giudizio del blocco delle esecuzioni.

3.5) Vale evidenziare, infine, un ulteriore profilo proprio della fattispecie in esame comunque ex se ostativo all’applicazione del blocco delle esecuzioni stabilito dagli artt. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78 e 11, comma 51, della legge 2010, n. 220.

Si è già chiarito che l’operatività della disciplina dettata dalle norme citate presuppone che l’amministrazione regionale abbia proceduto alla ricognizione dei debiti prevista proprio dall’art. 11, comma 2, del d.l. 2010, n. 78.

Tale circostanza, siccome integra un fatto diretto ad applicare una normativa tesa a paralizzare la pretesa del ricorrente, deve essere dimostrata proprio dall’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c..

Nondimeno, tale circostanza non è stata né allegata, né provata dall’azienda ospedaliera intimata, nemmeno costituitasi nel presente giudizio.

4) In definitiva, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione del decreto ingiuntivo suindicato ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a.

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Cosenza, affinché provveda all’esecuzione del titolo suindicato per gli importi non ancora versati dall’amministrazione resistente.

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione, con l’avviso che immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in esso determinate, in favore della società ricorrente e previa decurtazione degli importi già corrisposti;

2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione;

3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 12 aprile 2012, ad ore di rito;

Spese al definitivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.