Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-07-2011) 14-11-2011, n. 41464

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., con ordinanza deliberata il 15 dicembre 2010 (motivazione depositata il 3 febbraio 2011), ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 23 novembre 2010, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di U.I., sottoposto ad indagini per il delitto di tentato omicidio di B.Y., in concorso con A.C..

I gravi indizi sono stati indicati nell’arresto dell’ U. nella quasi flagranza del fatto, nelle dichiarazioni della persona offesa, nell’immediata identificazione degli aggressori, nel referto medico delle lesioni patite dalla vittima e nelle informazioni rese da I.G., convivente dell’indagato, oltre che nel sequestro degli oggetti impiegati per colpire il B..

Il Tribunale ha ritenuto inattendibile la versione difensiva dell’ U. che aveva negato l’aggressione, mentre l’ A. aveva dichiarato che al fatto parteciparono sia lui, armato di accetta, sia l’ U., armato di un tubo metallico, mezzi coi quali colpirono alla testa il B., reo di aver loro negato il denaro richiestogli, che in precedenti occasioni aveva invece dato, provocando alla vittima un trauma cranico e vaste ferite al cuoio capelluto, con interruzione del pestaggio solo grazie all’intervento dell’ispettore di polizia, M..

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ravvisato il concreto pericolo di commissione di fatti della stessa specie, a norma dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), desunto dalle specifiche modalità e circostanze dell’azione, sintomatiche della propensione dell’indagato alla violenza, aggiungendo che l’unica misura idonea a salvaguardare le medesime esigenze si profilava quella di massimo rigore per mancanza di sufficienti garanzie di autocontrollo e disciplina da parte del prevenuto.

La gravità dei fatti e la pena edittale per essi prevista, infine, rendevano proporzionata, ad avviso del Tribunale, la misura adottata non ritenendosi applicabile il beneficio della sospensione condizionale della pena e risultando inadeguate altre misure a contenere la pericolosità manifestata dall’indagato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l’ U. personalmente, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 56 e 575 c.p. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Non sarebbe rispondente alla realtà dei fatti storici la rappresentazione di essi che si legge nei conformi provvedimenti dei giudici della cautela, con speciale riguardo all’elemento psicologico non riconducibile all’ipotizzato dolo alternativo e, neppure, configurabile come dolo eventuale incompatibile con il contestato tentativo di omicidio, tenuto anche conto delle lesioni non gravi subite dal B., il quale, nell’immediatezza dei fatti, fu in grado di rendere informazioni alla polizia e di riconoscere fotograficamente i propri aggressori.

Ciò comproverebbe che non vi fu nell’indagato la volontà di colpire a morte la vittima, indipendentemente dall’intervento delle forze dell’ordine.

Il ricorrente valorizza altresì il dato che, essendo il B. affetto da pregresso trauma con ematoma ed intervento chirurgico da cui sarebbe residuata una forma di epilessia, come da referto medico in atti, non sussisterebbe prova certa del nesso eziologico tra le lesioni patite dal B. il (OMISSIS) e la condotta dello stesso U., non potendosi escludere che esse siano riconducibili al pregresso trauma.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile perchè, pur enunciando i vizi di inosservanza della legge penale con riguardo all’elemento psicologico del delitto contestato e di mancanza o contraddittorietà della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza del concorso dell’ U. nel tentativo di omicidio in danno del B., in realtà propone una diversa lettura degli elementi fattuali addotti a sostegno dell’impianto indiziario.

Al riguardo, rileva l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici, che la condotta accertata (colpire, ripetuta mente, con una accetta e un tubo metallico la persona offesa) era oggettivamente idonea a provocare l’evento della morte e che gli atti posti in essere dai coindagati erano diretti, in modo non equivoco, a cagionare l’evento suddetto, espressamente confutando l’argomento difensivo secondo il quale le conseguenze non gravissime riportate dalla persona offesa – che, come annota la stessa ordinanza, non erano ancora compiutamente definite per la prognosi riservata assunta dai sanitari – dovevano ritenersi incompatibili, in radice, con la configurabilità del tentato omicidio.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

La cancelleria provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 10-01-2012, n. 39Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

1.- La parte ricorrente impugna il Provv. n. 1048 del 7 febbraio 2011 con il quale il Comune di San Cipriano di Aversa ha ingiunto la demolizione delle opere realizzate in via G.B. Vico e concretanti un fabbricato in c.a. composto da piano terra e primo piano (quest’ultimo, di circa 130 mq.).

Ha pertanto articolato cinque motivi con cui deduce la violazione di legge (art. 97 Cost., D.P.R. n. 380 del 2001, L. n. 47 del 1985) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili. Ha concluso per l’accoglimento.

2.- Resiste l’amministrazione. Conclude per il rigetto.

3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato.

Con il primo mezzo, si denuncia il difetto dei presupposti e dell’istruttoria, nonché la carenza di motivazione.

Il motivo è inaccoglibile, posto che il provvedimento gravato evidenzia con chiarezza e puntualità gli elementi fattuali e normativi che regolano la fattispecie relativa alla costruzione di un immobile abusivo in quanto edificato senza alcun titolo edilizio legittimante.

I motivi sub II, III e IV ruotano intorno alla avvenuta presentazione della istanza ex art. 36 T.U. edilizia. Gli stessi non hanno tuttavia margini di positivo apprezzamento, posto che la legittimità dell’atto impugnato non è certo inficiata dalla successiva istanza di sanatoria presentata, considerato, in termini dirimenti, che il suo esito negativo (documentato dal Comune) non risulta oggetto di impugnativa.

Con il quinto ed ultimo mezzo, si lamenta il richiamo alla acquisizione gratuita in caso di inottemperanza all’ordine ripristinatorio, assumendone la "assoluta genericità".

Il rilievo non ha pregio. Il provvedimento ha ben indicato la legale conseguenza alla inottemperanza, collegandosi, quanto alla concreta portata acquisitiva, "alle consistenze di cui al verbale di accertamento della Polizia municipale". ("Il provvedimento con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive di cui è stata ordinata la demolizione è un atto dovuto che risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo del verbale da cui risulti l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione": T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 1 marzo 2011, n. 1259).

Il ricorso è pertanto da respingere.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si regolano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi Euro 1500,00Euro in favore della costituita amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12261 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

1) Con sentenza 5 novembre 1996, su domanda (in via riconvenzionale) del promissario acquirente D.D.A., il Tribunale di Latina emetteva sentenza che teneva luogo del contratto di vendita di un appartamento sito in (OMISSIS), condizionando l’effetto della sentenza al versamento, in favore della promittente venditrice C.I., del residuo prezzo di L. 61 milioni.

Il 2 agosto 1999 la C. agiva per la risoluzione di detto contratto, deducendo che l’acquirente, già nel possesso dell’immobile dal tempo del preliminare, non aveva ancora provveduto al pagamento del prezzo, assumendo di dover esaminare la documentazione attestante l’abitabilità dell’immobile.

Prodotta il 29.12.1999 la concessione edilizia in sanatoria relativa all’appartamento venduto, la domanda di risoluzione del contratto veniva accolta dal Tribunale di Latina nel febbraio 2002, in contumacia del convenuto D.D..

Questi impugnava la sentenza, negando il proprio inadempimento;

eccepiva che alla data della domanda la venditrice non aveva ancora ottenuto la concessione edilizia in sanatoria; che detta concessione era comunque illegittima, perchè la domanda di sanatoria era divenuta improcedibile a seguito del ritardo dell’istante nel produrre la documentazione mancante, richiestale nel 1998 e consegnata nel 1999.

Chiedeva la riduzione del prezzo, in relazione alla annullabilità della concessione edilizia e alla insufficiente altezza dei locali, che impediva a suo dire il rilascio del certificato di abitabilità.

La Corte d’appello di Roma con sentenza del 7 dicembre 2005 respingeva l’appello.

D.D. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 5 maggio 2006, con tre motivi.

C. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

2) La data di deposito della sentenza impugnata, anteriore al 2 marzo 2006, esclude l’applicabilità dell’art. 366 bis c.p.c., erroneamente invocato da parte controricorrente per eccepire l’inammissibilità del ricorso.

3) Il primo motivo denuncia "erronea o contraddittoria applicazione delle norme sul giudicato L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E ai fini della disapplicazione della illegittima (perchè rilasciata dopo la improcedibilità della domanda) concessione edilizia in sanatoria".

La sentenza impugnata ha rigettato la eccezione relativa alìimprocedibilità perchè si era formato il giudicato – e non potevano essere in questo giudizio sollevate questioni – sulla regolarità della domanda di condono ai fini necessari e sufficienti a consentire il rogito, ma ha riconosciuto che le carenze della documentazione allegata dal venditore potevano essere rilevanti quale inadempimento del venditore, se e in quanto ostative alla concessione, che avrebbe rivelato il difetto di commerciabilità del bene.

Secondo la Corte di appello il rilascio della concessione ha confermato invece l’adempimento del venditore al momento in cui ha venduto, con il conseguente obbligo di pagamento.

Parte ricorrente sostiene che il difetto di commerciabilità del bene si è rivelato dopo il passaggio in giudicato della sentenza del tribunale (resa nel 1996) e che alla data della domanda della C. nel 1999, l’istanza di concessione era diventata improcedibile ex art. 39 a causa di mancata tempestiva presentazione al Comune della documentazione richiesta alla venditrice.

Deduce che la illegittimità della concessione, essendosi manifestata dopo la sentenza del 1996, divenuta definitiva sul punto, per mancata impugnazione, nel 1998, non viola il giudicato e poteva essere opposta per rifiutare legittimamente il pagamento del residuo prezzo.

Il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 1460 c.c.; L. n. 47 del 1985, artt. 35 e 40; della L. n. 724 del 1994, art. 39.

Vi si sostiene che è contra legem e contraddittorio quanto affermato dalla Corte di appello, perchè l’improcedibilità della domanda di sanatoria "certificherebbe" l’inadempimento grave del venditore e che la stessa Corte ha detto che i difetti della documentazione potevano assumere rilevanza quale inadempimento del venditore.

3.1) Le doglianze sono infondate. La Corte ha motivato l’affermazione circa la irrilevanza della asserita improcedibilità rispetto alla prima sentenza, chiarendo che con la presentazione della domanda e il pagamento dell’oblazione le parti potevano stipulare.

In questo senso va interpretata la sentenza d’appello, che rendeva affermazione corretta e non contraddittoria, giacchè su un piano si pone la formale presentazione della istanza di condono, che legittima il rogito (o eventuale domanda ex art. 2932 c.c.); su altro piano si pone il successivo ed eventuale esito della domanda di condono, che, se fosse stata respinta per difetti della documentazione, avrebbe consentito di ravvisare inadempimento del venditore.

3.2) Il secondo motivo espone altri due profili della censura: parte ricorrente afferma che, ex art. 1460 c.c., il promissario acquirente bene avrebbe fatto a rifiutare il pagamento, perchè prima della citazione della C., nel corso del 1999, si era manifestato inadempimento di lei, costituito dalla improcedibilità della istanza di condono per tardiva presentazione della documentazione integrativa. Male avrebbe fatto il Comune a rilasciare la concessione, atteso che la sanatoria era improcedibile per inottemperanza della richiedente agli obblighi procedimentali.

Anche questa doglianza è infondata. Va in primo luogo affermato che la concessione in sanatoria è atto della p.a., assistito dalla presunzione generale di legittimità, che viene emesso al termine del procedimento amministrativo, assorbendone i vizi. Ove non sia impugnato dalle parti legittimate, esso si consolida, implicando che il procedimento – e i connessi obblighi dell’ istante – sono stati assolti.

3.3) Vi è però una seconda ragione che si opponeva alla possibilità di contestare sia ex post (cioè dopo la concessione della sanatoria) sia ex ante (al momento della citazione) l’inadempimento della venditrice in relazione alla sanatoria edilizia.

Consta dalla sentenza impugnata e dal ricorso che il contratto preliminare risaliva al 1994 e che nel 1996 il tribunale aveva accolto la domanda di trasferimento coattivo svolta dall’acquirente.

Detto trasferimento era stato possibile sulla scorta della controversa domanda di condono ex lege n. 724 del 1994. L’art. 39 di detta legge, invocato dal ricorso (pag. 4) prevede il silenzio assenso, cioè che il decorso del termine di un anno – e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti – dalla data di entrata in vigore della legge senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria.

E’ vero che la norma stabilisce che la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione, ma il verificarsi di tale ipotesi implica necessariamente che la richiesta di documentazione sia stata trasmessa dal Comune all’istante entro il termine di uno o due anni oltre il quale si forma il silenzio assenso (cfr. utilmente Cons. Stato 22.1.2003 n. 250).

Oltre detto termine, la richiesta (e il conseguente ritardo nell’inoltro) di documentazione, eventualmente formulata dai Comuni che siano in ritardo nell’esame delle pratiche, non può comportare l’improcedibilità dell’istanza, essendosi già formato il silenzio assenso.

L’acquisizione della documentazione oltre il termine ha pertanto luogo sia perchè il privato, comunque interessato a una sanatoria espressa, spontaneamente vi adempie, sia perchè l’ente ha interesse ed obbligo di ultimare i procedimenti e di verificare se sussistano ipotesi per ulteriori interventi amministrativi (per inammissibilità della sanatoria, etc.).

In ipotesi di controversia tra privati in cui, documentata idoneamente l’istanza, rilevi l’avvenuta successiva formazione del silenzio assenso è dunque onere della parte interessata (nella specie era il D.D.) dimostrare che non si era formato il tacito conseguimento della sanatoria, onere che, come risulta dallo svolgimento delle questioni dibattute, non risulta assolto. Il rigetto dell’appello doveva quindi emergere già da queste considerazioni, sulla base delle quali va corretta e integrata la motivazione della sentenza della Corte capitolina.

4) Un terzo profilo del secondo motivo attiene al mancato rilascio del certificato di abitabilità, anch’esso posto dal ricorrente a fondamento di un’eccezione di inadempimento, per resistere alla domanda di risoluzione del contratto.

Invano parte ricorrente invoca qui la giurisprudenza, riferibile alla compravendita di immobili non oggetto di sanatoria o di cui sia ignota la irregolarità urbanistico-edilizia, che sancisce l’obbligo di consegna del certificato di abitabilità a carico del venditore all’atto della vendita.

Nel momento in cui – nel primo giudizio – insistette per il trasferimento coattivo dell’immobile, il promissario acquirente era edotto della condizione urbanistica incerta del bene (consapevolezza cui fa cenno, per opportune distinzioni, Cass. 8880/00, sentenza alla quale fa invano riferimento il ricorrente per denunciare l’inadempimento di controparte). Dunque per il rilascio del certificato di abitabilità era necessario il completamento della pratica edilizia di sanatoria, al positivo esito della quale il certificato seguiva per legge, come ha rilevato la Corte di appello.

Pertanto il D.D. avrebbe potuto o risolvere a suo tempo il contratto preliminare, facendo valere che al momento della sottoscrizione di esso non era stato informato della parziale abusività e della necessità di sanatoria o, volendo ottenere il trasferimento coattivo, doveva accettare le conseguenze sotto il profilo amministrativo, quali la attesa del formarsi del silenzio assenso o del positivo espresso esito della pratica con il rilascio del provvedimento di condono e del certificato di abitabilità.

5) Con il terzo motivo, parte ricorrente attacca una seconda ratio della motivazione, in ordine sempre al punto della controversia attinente la pretesa improcedibilità della domanda di sanatoria.

La censura attiene a vizi di motivazione che inficerebbero la tesi della Corte di appello, secondo la quale non risultava affatto provato il ritardo della C. nell’inviare al Comune la documentazione richiestale, essendo anzi presumibile che i fosse stata una seconda richiesta tempestivamente ottemperata.

La censura, che invano chiede alla Corte di rivedere una valutazione di merito congruamente e logicamente argomentata, è vanificata sotto un duplice punto di vista.

a) Trattandosi di seconda autonoma ratio della motivazione, sufficiente a reggere la decisione come la prima, è superfluo esaminarla dopo che la prima ratio ha resistito alle doglianze di cui ai primi due motivi.

b) Specificamente è contraddetta e superata d quanto si è detto in ordine alla non configurabilità della improcedibilità ex art. 39, allorquando sia già maturato il termine per il silenzio assenso.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 209

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Pavia con qualifica di segretaria amministrativa, è stata sottoposta a procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della sospensione dal servizio per giorni dieci con privazione della retribuzione.

Avverso tale provvedimento del 30.7.2004 ha presentato ricorso, notificato il 22.9.2004, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili

Si è costituita solo formalmente l’Università di Pavia.

A distanza di tempo, in vista dell’udienza di discussione, la ricorrente ha depositato in Segreteria il 16.11.2010 atto di rinuncia al ricorso, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente nonché, per presa visione ed accettazione della richiesta di compensazione delle spese, anche dall’Università.

Ciò posto, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha avviato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati (v., ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 477/1997).

L’art. 84 del D.Lgs. 104/2010 recante codice del processo amministrativo prevede, al riguardo, che "la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza o documentata nel relativo verbale".

Nel caso di specie si è al cospetto di un atto di rinuncia sottoscritto direttamente e personalmente dalla parte ricorrente, cui ha aderito espressamente anche l’Università resistente, al fine della compensazione delle spese di lite.

Non resta quindi al Collegio che dare atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso dichiarando, di conseguenza, l’estinzione del giudizio, con spese compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo per rinuncia.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Hadrian Simonetti, Referendario, Estensore

Laura Marzano, Referendario
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