CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 28 dicembre 2010, n.45547 – Pres. Lattanzi – est. Fidelbo In tema di maltrattamenti in famiglia.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del Processo

Con sentenza del 2 aprile 2007, emessa dal Tribunale di Bassano del Grappa, P. M. B. veniva riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, L. S., e condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del coniuge costituitosi parte civile, liquidati in complessivi Euro 30.000,00.
Con successiva sentenza emessa il 18 giugno 2007 dallo stesso Tribunale l’imputato veniva ritenuto responsabile anche del reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie, omettendo di corrisponderle l’assegno mensile di Euro 4.000,00 stabilito dal giudice civile in sede di separazione giudiziale, e condannato al pagamento di Euro 3.350,00 di multa, così determinata la pena a seguito della sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria; anche in questo caso veniva condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore del coniuge costituitosi parte civile, liquidati rispettivamente in Euro 100.000,00 e in Euro 15.000,00.
Entrambe le sentenze venivano appellate dall’imputato davanti alla Corte d’appello di Venezia che, riuniti i due procedimenti, confermava integralmente la sentenza del 2 aprile 2007, mentre riformava parzialmente l’altra decisione revocando il capo concernente la quantificazione del danno patrimoniale, rimettendo le parti davanti al giudice civile; per il resto anche questa sentenza veniva confermata.
Contro la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dei maltrattamenti con riferimento a semplici episodi di ingiurie rivolte dall’imputato alla moglie in occasione dei suoi rientri settimanali presso l’abitazione coniugale, fatti inidonei a realizzare quel "regime di vita avvilente e mortificante" cui ha fatto riferimento la sentenza.
Con il secondo motivo ha rilevato una contraddizione nella motivazione che individua nelle ingiurie, allo stesso tempo, la causa dei litigi e il comportamento costitutivo dei maltrattamenti.
Con il terzo motivo ha contestato la ritenuta sussistenza del dolo nel reato di maltrattamenti, in quanto i giudici non avrebbero tenuto conto che le ingiurie avvenivano nel corso di periodici litigi tra i coniugi.
Con un quarto motivo il ricorrente ha lamentato che l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p. ha riguardato un periodo di tempo (agosto 2004 – settembre 2006) per il quale non vi è alcun riferimento nell’atto di querela, che si limita a chiedere la punizione per le sole inadempienze all’obbligo di versamento dell’assegno verificatesi tra l’agosto e il novembre 2004. Trattandosi di reato procedibile a querela né il pubblico ministero né il giudice potevano procedere a modificare la contestazione estendendo il periodo in contestazione.
Con il quinto motivo ha censurato la sentenza impugnata per l’omessa pronuncia sulla richiesta continuazione tra i due reati oggetto di condanna.
Successivamente il difensore dell’imputato ha depositato nuovi motivi, con cui ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 572 c.p. e l’omessa motivazione in ordine alla abitualità e persistenza del comportamento ingiurioso posto in essere dall’imputato; la mancata applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 2006; la mancanza di motivazione in ordine alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena.

Motivi della Decisione

I motivi con cui il ricorrente, sotto diversi profili, ha censurato la sentenza per aver affermato la sua responsabilità in ordine al reato di maltrattamenti sono infondati.
I giudici d’appello hanno fatto una corretta applicazione dell’art. 572 c.p., ritenendo che i comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, abitualmente posti in essere dall’imputato nei confronti del coniuge, abbiano realizzato un regime familiare e di vita avvilente e mortificante.
Invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ingiuriose e offensive, come quelle realizzate dall’imputato, possono configurare il reato di maltrattamenti; nella specie tali condotte, costantemente ripetute, hanno evidenziato l’esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l’integrità morale della persona offesa, di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l’espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole e per quanto possibile penosa l’esistenza della moglie.
La puntuale ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata non viene perciò messa in crisi dal tentativo difensivo di operare una valutazione isolata ed episodica delle condotte ingiuriose, che invece, considerate complessivamente, hanno integrato il reato di maltrattamenti.
Infondato è anche il motivo con cui il ricorrente ha contestato l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p. perché riferita a periodi non ricompresi nell’atto di querela.
Al riguardo si osserva che quando nel capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si contesti una durata della permanenza precisamente individuata nel tempo, quanto meno nel suo momento terminale, il giudice può tener conto del successivo protrarsi della consumazione soltanto qualora vi sia un’ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 c.p.p. (Sez. un., 11 novembre 1994, n. 11930, P.M. in proc. Polizzi). Infatti, la posticipazione della data finale della permanenza incide sulla individuazione del fatto come inizialmente contestato, comportandone una diversità, sotto il profilo temporale, che influisce sulla gravità del reato e sulla misura della pena e può condizionare l’operatività di eventuali cause estintive.
Nella specie, vi è stata la modifica dell’imputazione da parte del pubblico ministero ex art. 516 c.p.p., ma il ricorrente ha contestato la possibilità di modificare l’imputazione in relazione ad un reato procedibile a querela, in cui il querelante abbia fatto riferimento a condotte avvenute in un certo contesto temporale.
In realtà, la circostanza che vi sia una querela non cambia i termini del problema, in quanto anche in tal caso è possibile una modifica dell’imputazione secondo le modalità sopra indicate. La querela non richiede formule particolari, né la specifica indicazione dei reati configurabili, sicché l’esposizione dei fatti e la richiesta di punizione degli autori sono sufficienti ai fini della procedibilità per il reato ravvisato e oggetto dell’imputazione, che può essere modificata ai sensi dell’art. 516 c.p.p., come è accaduto nel caso in esame.
In relazione alla pretesa applicazione dell’indulto, si osserva che il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione (Sez. V, 22 ottobre 2009, n. 43262, Albano). Nella specie la Corte d’appello non si è pronunciata affatto, sicché il motivo deve considerarsi inammissibile.
Inammissibile è pure il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto non risulta che sia stato fatto valere nell’atto di appello, così come richiesto dall’art. 606 comma 3 c.p.p..
È invece fondato il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione della continuazione.
La sentenza ha ritenuto di non applicare la continuazione tra i due reati dal momento che potrà essere valutata in sede di esecuzione. Invero, l’applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione; pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell’imputato, il giudice della cognizione non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull’identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti (Sez. II, 16 novembre 2004, n. 50155, Minicucci).
Pertanto la sentenza deve essere annullata limitatamente a quest’ultimo punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, perché prenda in esame la richiesta di applicazione della continuazione.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nel punto relativo alla continuazione e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia per la decisione sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2011, n. 2210 Plusvalenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. Z.A. cedette il 9 ottobre 1995 ad un terzo la propria azienda esercente attività di laboratorio di pasta all’uovo per il corrispettivo di L. 75 milioni, di cui 15 milioni per avviamento commerciale e 60 milioni per beni strumentali. A richiesta dell’ufficio, il contribuente aveva prodotto il bilancio dal cui conto economico risultava iscritta una plus valenza per L. 18.283.599. Non aveva invece ottemperato all’invito a produrre il registro dei beni ammortizzabili, con l’indicazione dei prezzi di acquisto dei beni strumentali e delle quote di ammortamento. Di conseguenza l’amministrazione finanziaria aveva considerato plusvalenza l’intero corrispettivo della cessione.

A tale accertamento si è opposto il Sig. Z.A. ed il suo ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale.

L’appello dell’Agenzia delle entrate di Viterbo è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunziando violazione del D.P.R. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54. Il contribuente non si è costituito.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’inottemperanza all’invito di esibire il registro dei beni ammortizzabili con l’indicazione dei prezzi di acquisto dei beni strumentali e delle relative quote ammortizzate autorizzava l’amministrazione finanziaria a procedere induttivamente alla determinazione delle plusvalenze effettive, in difformità da quelle indicate in bilancio, utilizzando al riguardo ogni elemento anche presuntivo di conoscenza. Non autorizzava invece l’ufficio ad applicare una sorta di sanzione, quale quella sostanzialmente rappresentata dall’aver considerata sussistenza una plusvalenza corrispondente al prezzo di cessione, non essendovi – e non essendo stato dedotto – alcun elemento idoneo a rendere verosimile che i beni in questione fossero stati acquistati a costo zero o che fossero stati già integralmente ammortizzati.

Avendo chiesto e non ottenuto il registro dei beni ammortizzabili, l’Amm. finanziaria ha ritenuto di non poter determinare la quota di valore non ammortizzato ed ha quindi determinato una plusvalenza corrispondente al prezzo di cessione.

Le due ct hanno negato la legittimità di tale modu procedendi osservando che dalla contabilità prodotta risultava il prezzo di acquisto, la quota di ammortamento il prezzo di cessione e la plus valenza dichiarata Agenzia delle entrate ricorre con un motivo.

Le pronunzie dei giudici di merito debbono quindi essere confermate.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 25-01-2011, n. 2377 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.C. ricorre avverso l’Ordinanza della Corte d’Appello di Catania che, in data 9.3.2010, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione dal medesimo proposta avverso la Sentenza della Corte di Assise d’Appello di Caltanissetta del 21.6.2000 che lo ha condannato quale responsabile di omicidio volontario in danno di S.G. e di porto d’armi.

A sostegno della propria impugnazione il S. segnala l’illogicità e la carenza della motivazione su punti essenziali della decisione.

Deve premettersi che il ricorrente ha ammesso di avere sparato al S., ma di avere agito in stato di legittima difesa. Tuttavia egli invoca una nuova perizia sull’arma in sequestro onde dimostrare che essa non è stata manomessa, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito e come erroneamente ed, anzi, falsamente sostenuto dai periti balistici. Che siffatta verifica rappresenta "prova nuova" perchè assunta con metodologia diversa da quella già esperita e protesa ad attestare la falsità dell’incombente istruttorio acquisito in atti; che, ancora, l’accertamento risulta dirimente per escludere la responsabilità del S. nel fatto.

Motivi della decisione

L’art. 611 c.p.p. impone per il giudizio di Cassazione, la presentazione di motivi nuovi e memorie fino a quindici giorni prima dell’udienza per il procedimento in Camera di consiglio.

Pertanto, il Collegio non tiene conto che della memoria depositata il 17.11.2010, quale replica alla requisitorie del PG, e, dunque, tempestiva.

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo perchè, contrariamente all’assunto del S., la sua istanza istruttoria non perviene a definire una prova nuova, ma la reiterazione di indagine balistica già compiuta nella fase del merito (cfr. Ord. Pag. 4/5), mediante metodologia identica a quella invocata (analisi a messo di microscopio stereo e microscopio comparatore), cfr. Ord. Pag. 6. Nè il ricorso spiega quali siano le nuove e diverse acquisizioni scientifiche che contraddistinguerebbero il nuovo esame.

Ancora: apodittica è la denuncia di falsità dell’atto di accertamento peritale, fondata, esclusivamente, sulla deduzione del ricorrente, al di fuori di obiettiva conferma.

Ma, soprattutto, attesa l’ammissione del condannato di avere sperato nel corso dell’azione incriminata, l’esame richiesto non approderebbe ad un esito decisivo e dirimente ai sensi dell’art. 631 c.p.p., come esattamente già osservato dall’Ordinanza impugnata (pag. 8), nonchè dal PG nel suo parere, e confusamente contestato dal ricorso.

Sicchè tanto esclude interesse per una nuova prova avente carattere decisivo, come richiede il codice di rito. D’altra parte, ogni più puntuale confutazione al riguardo si risolve in una nuova valutazione del corredo probatorio già analiticamente commentato dalle sentenze di condanna, incombente che non può essere richiesto al giudice di legittimità poichè l’istituto della revisione giova a emendare l’errore di fatto e non la valutazione del fatto.

Dalla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa delle Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 07-02-2011, n. 1107 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per la definizione immediata della causa e di ciò è stato fatto avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il sig. O. impugna il giudizio di non idoneità reso nei suoi confronti dalla commissione per gli accertamenti attitudinali nel concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale.

La commissione lo ha giudicato non idoneo "all’esito dell’esame del protocollo delle prove… sostenute… avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti all’arruolamento nell’arma quali carabinieri effettivi".

L’interessato deduce illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti ponendosi il giudizio in contrasto sia con quanto attestato nella relazione medica di parte che con i precedenti di carriera.

Con ordinanza n. 1643/2010 sono stati chiesti chiarimenti all’intimata amministrazione.

All’esito dell’incombente il Collegio reputa il ricorso infondato.

Il giudizio di non idoneità trova nelle risultanze istruttorie, e dunque con rinvio motivazionale alle stesse, non implausibile ragione giustificatrice.

La commissione, per l’accertamento attitudinale, si è avvalsa delle procedure tecniche e delle cognizioni note a livello scientifico ordinariamente seguite per la selezione dei candidati ed applicate indifferentemente ed indistintamente, in modo uguale, nei confronti di tutti i candidati.

Segnatamente, essa ha fatto applicazione della disciplina approvata con determinazione n. 2016251995 datata 22 maggio 1995 del Comando Generale, I Reparto CNSR recante attuazione dell’art. 3 della L. n. 216/1992 e con la quale sono stati definiti i "Requisiti attitudinali per aspiranti appuntati e carabinieri effettivi.

Per quanto concerne, invece, il protocollo metodologico, la stesa commissione si è avvalsa delle "Norme tecniche" per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblicate sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale n. 34 del 30 aprile 2010.

Dall’esame della documentazione versata in giudizio, il Collegio – messe a raffronto le risultanze istruttorie con la disciplina di riferimento – non coglie alcuna violazione del protocollo metodologico nell’incedere della valutazione.

In particolare, nessun contrasto emerge tra la relazione psicologica, l’intervista attitudinale ed il giudizio della commissione.

L’ufficiale psicologo, nella sua relazione redatta sulla base della disamina del protocollo testologico prodotto dall’aspirante, ha individuato tra gli elementi da verificare durante il colloquio: spirito di iniziativa e capacità propositive; adattabilità, assertività e capacità di autoaffermazione.

L’ufficiale perito selettore, nel corso dell’intervista attitudinale, ha colto elementi di criticità nelle aree "comportamentale" e "assunzione in ruolo" esplicitando chiaramente le ragioni sottese alla sua valutazione attitudinale.

Nessun contrasto sussiste, dunque, tra il giudizio della commissione e gli atti presupposti in quanto l’ufficiale perito selettore ha individuato proprio nell’area comportamentale ed in quella dell’assunzione di ruolo elementi di criticità che la commissione ha doverosamente e necessariamente approfondito.

Quegli stessi elementi di criticità sono stati successivamente confermati, in sede di colloquio di approfondimento, da parte della commissione attitudinale che ha proceduto ad un proprio, autonomo esame del candidato concordando motivatamente con le valutazioni espresse.

E’ bene chiarire che l’eventuale giudizio di compatibilità in una delle tre aree (nella fattispecie, quella cognitiva) non può essere esteso anche alle altre due aree (quale sintomo di contraddittorietà) trattandosi di accertamenti e valutazioni relative ad aree interdipendenti ma funzionalmente autonome e non sovrapponibili.

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha, dunque, trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Esclusa la violazione del protocollo metodologico ed appurata la sussistenza di un non implausibile nesso eziologico tra le risultanze istruttorie ed il giudizio finale, nel merito del giudizio questo giudice non può entrare alla stregua dei noti limiti esterni che perimetrano l’esercizio dei poteri giurisdizionali.

Il ricorrente censura il giudizio di non idoneità attitudinale ed a supporto delle proprie doglianze adduce il contrasto con la relazione medica di parte e gli elogi ricevuti nella carriera come VFP1.

Non è ritenuta, dal Collegio, idonea a confutare le risultanze attitudinali la perizia medica di parte trattandosi di un accertamento effettuato in un contesto ambientale affatto diverso, obiettivamente incomparabile – per condizione psicologica e predisposizione mentale – con quello in cui si è svolta la competizione.

Va soggiunto, quanto agli accertamenti effettuati dal medico specialista di parte, che sussistono differenze ontologiche tra i due giudizi a confronto: il primo, reso dal medico di parte, è calibrato sulle capacità psicosanitarie e rileva, pertanto, ai fini dell’accertamento generale sullo stato di salute (psichica) del candidato; l’altro (quello impugnato) ha, invece, tutt’altro fine volendo assolvere alla necessità di accertare, nei confronti del candidato, il livello della sua personalità, la capacità di controllare il proprio istinto, il senso della responsabilità, la capacità critica e di autocritica nonché il livello di autostima: tutto ciò, questa volta, in relazione alle specifiche finalità del tipo di servizio richiesto; tanto che, a svolgere il relativo esame viene chiamata una commissione composta da periti selettori dello stesso Corpo che deve procedere al reclutamento.

Va, altresì, annotato che la documentazione medica prodotta dall’interessato vale soltanto a manifestare un parere ed un apprezzamento tecnico particolarmente qualificato; sennonché, affinché i prospettati errori e/o lacune dell’impugnato verbale determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, o di contraddittorietà con altre certificazioni mediche di parte, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate nel giudizio reso dalla commissione attitudinale, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte, circa l’entità e l’incidenza del dato attitudinale, e quella accertata nei confronti del ricorrente dall’organo tecnico deputato, in via esclusiva, per fatto di norma, alla verifica di idoneità del candidato.

Ed ancora:

il giudizio attitudinale non è comparabile né sovrapponibile a quello reso da specialisti pubblici e/o privati (seppure quest’ultimo spendibile, di regola, in sede di proposizione del ricorso come elemento sintomatico del vizio della funzione), trattandosi di valutazioni ontologicamente diverse: il giudizio della commissione è espresso, infatti, da periti e medici ufficiali specialisti tenuti a rispettare, pedissequamente, una determinata metodologia prevista nelle specifiche direttive di settore, mediante utilizzo di tecniche e protocolli ad uso proprio dell’ufficio, non altrimenti in disponibilità di medici esterni alla struttura militare; metodologia orientata – ed in ciò l’ulteriore specificità non fungibile – a stabilire l’idoneità del candidato sotto il profilo attitudinale alla vita militare/scolastica che altra struttura pubblica non è in grado di valutare con la stessa capacità ed adeguatezza funzionale.

Va soggiunto che il sindacato del giudice amministrativo in ordine alle valutazioni scientifiche di carattere attitudinale, come quelle medicolegali, deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie – indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S.,sezione quarta, 18 giugno 2009, n. 3984).

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

In disparte quanto sopra, la perizia di parte neppure appare in contrasto radicale con il giudizio della commissione attitudinale ove in essa si scorge, a proposito dell’area motivazionale indagata dallo specialista, che "il soggetto (il ricorrente: n.d.r.) sembra abbia aderito fedelmente al copione familiare applicandolo in modo ripetitivo mostrando così lealtà per il sistema di appartenenza, piena accettazione e condivisione dei valori in essa presenti che appaiono poco differenti da quelli su cui si fonda l’istituzione dei carabinieri". Ebbene, essere spinti alla vita militare per aderire ad un copione familiare appare non esattamente in linea con le caratteristiche del profilo attitudinale richiesto agli aspiranti carabinieri effettivi.

In ordine alle note elogiative ottenute dal ricorrente nella precedente carriera, il Collegio osserva che essi si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale del giudizio attitudinale attenendo, le prime, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere disimpegnato (senza che rilevi affatto il grado di "efficacia personale" o di "motivazione al ruolo") ed il secondo (giudizio attitudinale) ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio (da affrontare come VFP4) e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore Ministero della Difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.