T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 3.12.2008 C.M., premesso di essere dipendente del Ministero della Giustizia con la qualifica di agente di custodia con matricola n. 097560 e di espletare il proprio servizio presso il nucleo traduzioni e piantonamenti della polizia penitenziaria in forza presso la casa circondariale Petrusa di Agrigento; che mensilmente si occupa della traduzione dei detenuti in altre strutture site fuori dalla città e per tale attività ha diritto di percepire una indennità che si compone delle voci: rimborso pasti, indennità di missione, indennità di passivo prevista dall’art. 6 del D.P.R. 254/99; che ogni missione viene annotata in un foglio di viaggio ove sono indicati tutti i dati necessari per valutare il servizio, con allegate le note spese dei pasti consumati i cui costi sono anticipati dai singoli agenti; che ogni mese viene predisposto un quadro riepilogativo delle missioni effettuate nel mese di riferimento, quadro vidimato dal Direttore e trasmesso alla ragioneria per il pagamento; che copia di tale rendiconto mensile viene consegnato ad ogni dipendente interessato; che con gli emolumenti del mese successivo i costi delle missioni dovrebbero essere corrisposti agli Agenti; che l’Amministrazione non provvedeva al pagamento delle missioni dal marzo del 2008, di guisa che egli era creditore sino al mese di settembre 2008 della complessiva somma di Euro 1.861,31; tutto quanto sopra premesso, ha chiesto al Tribunale adito di ingiungere all’Amministrazione resistente il pagamento della somma di Euro 1.861,31, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze al saldo.

A seguito di richiesta di integrazione documentale effettuata dal Tribunale adito il ricorrente ha prodotto note in data 9.1.2009, 13.2.2009 e 23.2.2009.

Con decreto n. 06/2009 depositato il 20.3.2009 il Tribunale adito ha accolto in parte la domanda del ricorrente ed ingiunto all’Amministrazione resistente il pagamento della somma di Euro 1.549,96, oltre interessi legali decorrenti da ogni singola mensilità al saldo e spese legali.

Avverso il predetto decreto ha proposto opposizione l’Amministrazione resistente, eccependo che analoga azione era stata intrapresa da diciotto dipendenti tutti in servizio presso la stessa sede; che con nota del 30.1.2009 il Ministero aveva rappresentato al ricorrente che il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per la Sicilia aveva preannunziato l’assegnazione alla Casa Circondariale di Agrigento dei fondi per l’ormai imminente pagamento delle spese di missione per l’anno 2008; che con nota del 7.2.2009 aveva informato il ricorrente che era in corso la necessaria attività di elaborazione dei dati e di calcolo per la formazione dei prospetti riepilogativi riguardanti il servizio di missione di cui trattasi, al fine di procedere alla preannunziata liquidazione delle spettanze economiche al personale avente diritto; che con ulteriore nota del 12.2.2009 aveva comunicato di avere provveduto ad impegnare i fondi necessari per l’imminente pagamento delle spettanze economiche; che con nota del 5.2.3009 aveva comunicato al difensore del ricorrente di avere emesso in pari data ordinativi di pagamento in favore di ciascuno dei dipendenti aventi diritto, inviando nota alla Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale di Agrigento; che, in particolare, per quanto riguarda il ricorrente, in data 5.3.2009 era stato emesso l’ordine di accreditamento n. 141 del capitolo 1671 del bilancio del Ministero della Giustizia; che il predetto ordinativo era pervenuto alla Banca d’Italia in data 9.3.2009; che quest’ultima in data 11.3.2009 aveva pagato la somma di Euro 1.549,96 mediante accredito sul conto corrente bancario del ricorrente; che quest’ultimo, però, aveva omesso di rappresentare l’avvenuto pagamento nell’ambito del giudizio intrapreso; che il Tribunale adito, pur prendendo atto della nota dell’Amministrazione del 5.3.2009, aveva emesso il decreto ingiuntivo ritenendo non fornita la prova dell’avvenuto pagamento; che il ricorrente aveva quindi notificato all’Amministrazione unitamente al decreto apposita specifica in cui rappresentava di avere già ricevuto il pagamento e di volerlo imputare prima alle spese, poi agli interessi ed infine al residuo capitale; tutto quanto sopra eccepito, ha chiesto l’annullamento del decreto ingiuntivo per le seguenti ragioni: 1) difetto delle condizioni di ammissibilità del procedimento per ingiunzione (mancanza del requisito dell’esigibilità del credito); 2) inesistenza del credito azionato alla data di emissione del decreto ingiuntivo.

All’udienza del 12.10.2011 il ricorso, su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

L’opposto, ricorrente sostanziale, ha agito per il pagamento della somma di Euro 1.861,31 richiesta a titolo di rimborso pasti e pagamento delle indennità di missione e di passivo, quest’ultima prevista dall’art. 6 del D.P.R. 254/99, per i mesi da marzo a settembre del 2008.

L’opponente ha sostenuto il difetto del requisito dell’esigibilità del credito al momento dell’emissione del decreto ingiuntivo ed in ogni caso la sua inesistenza (rectius estinzione), a tale momento, per intervenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria.

Occorre scrutinare per prima la seconda eccezione in quanto logicamente preliminare, dal momento che il suo eventuale accoglimento comporterebbe l’integrale accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso a fronte di un credito inesistente.

L’eccezione è infondata.

L’esistenza del credito – in disparte il profilo della sua esigibilità che più avanti si affronterà – deve essere vagliata non già al momento della emissione del decreto ingiuntivo ma a quello della proposizione del ricorso monitorio, poiché è quest’ultimo che segna l’inizio dell’azione giudiziale.

In altri termini quando il ricorrente ha proposto la domanda l’obbligazione pecuniaria non era ancora stata estinta mediante pagamento, intervenuto solo successivamente in pendenza del giudizio.

Rigettata la superiore eccezione, deve tuttavia essere parzialmente dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il Ministero resistente provveduto al pagamento della somma capitale richiesta dal ricorrente successivamente alla proposizione del decreto ingiuntivo ed antecedentemente la sua emissione.

Resta da esaminare la domanda del creditore sostanziale di condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali, il che involve l’esame dell’eccezione di difetto di esigibilità del credito azionato.

Sostiene la predetta Amministrazione che il credito del ricorrente sarebbe privo di tale requisito sino al momento della liquidazione, dal che conseguirebbe che non decorrerebbero gli interessi legali sino a quando l’Amministrazione non abbia compiuto tutte le relative operazioni di calcolo.

Ritiene il Collegio che siffatta tesi, la quale può astrattamente condurre ad una inesigibilità sine die, non possa essere condivisa, in quanto rimetterebbe al debitore la decisione sulla decorrenza del credito a fronte di una prestazione lavorativa già eseguita, in contrasto con il principio costituzionale di solidarietà sociale e cooperazione che informa anche i rapporti obbligatori e "che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge"(Cassazione Civile, Sez. III, 10/11/2010, n. 22819; Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 1994, n. 3775).

Se è vero, dunque, che nella normativa sulle indennità in esame e sul rimborso dei buoni pasto non si rinviene un termine ad quem cui ancorare l’esigibilità del credito indennitario e restitutorio dell’Amministrazione, ciò non autorizza a ritenere che tale termine possa essere fissato ad libitum dal creditore, di talché proprio in applicazione del predetto principio costituzionale di solidarietà sociale si impone una diversa soluzione ermeneutica maggiormente conforme ai canoni di correttezza e buona fede.

Osserva il Collegio che è incontroverso tra le parti che il calcolo delle spettanze economiche de quibus avvenga dietro consegna ogni mese, da parte del dipendente, di un quadro riepilogativo delle missioni effettuate nel corso dello stesso.

In difetto di espressa previsione ad hoc ritiene il Collegio che il procedimento di liquidazione delle predette spettanze debba concludersi nei successivi trenta giorni, ovvero al termine del mese successivo alla presentazione del quadro riepilogativo, in analogia (se non in diretta applicazione) dell’art. 2, comma II della L. 241/90 che fissa in via generale il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

E’ alla scadenza di detto termine che i crediti in parola devono considerarsi esigibili, sicché è da tale data che gli interessi legali cominciano a decorrere.

Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con conseguente revoca del provvedimento monitorio.

Va altresì dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi legali sulle somme già corrisposte con la decorrenza di cui sopra, e per l’effetto va condannata l’Amministrazione resistente al pagamento degli interessi richiesti secondo la predetta decorrenza.

Le spese di lite possono essere compensate per 3/4 in ragione della non chiarezza del quadro normativo di riferimento (attesa la mancanza di una norma specifica regolatrice della materia) ed in considerazione dell’avvenuto pagamento nel corso del giudizio.

Per la restante parte le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione resistente e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto,dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Accerta il diritto del ricorrente alla percezione delle somme dovute a titolo di interessi legali secondo la decorrenza indicata in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente alla loro corresponsione secondo tale decorrenza.

Compensa per 3/4 le spese di lite; condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la restante parte che liquida in Euro 300,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-04-2012, n. 6269 Concorrenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1083/2009, depositata il 12 dicembre 2009, la Corte di appello di Salerno ha condannato la s.p.a. Sara Assicurazioni a pagare a C.V. la somma di Euro 111,76, oltre rivalutazione monetaria e interessi, in risarcimento dei danni subiti dall’assicurato ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, per violazione da parte della compagnia assicuratrice delle norme a tutela della concorrenza, come accertato dall’AGCM il 28.7.2000, con provvedimento n. 8546.

Con atto notificato il 27 luglio 2010 Sara Ass.ni propone due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. L’intimato non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello di Salerno ha desunto la sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale dal citato provvedimento dell’AGCM n. 8546/2000, il quale ha inflitto sanzione ad un largo numero di società assicuratrici, fra cui l’odierna ricorrente, per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA. L’Autorità garante ha altresì rilevato che detta pratica ha comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994 -2000), con riferimento sia al livello in vigore in Italia fino al 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato Europeo, che è risultata inferiore di circa il 20% rispetto ai premi praticati in Italia.

La sentenza impugnata ha quantificato il danno subito dal C. in misura corrispondente alla suddetta percentuale del 20%, calcolata sul premio pagato dallo stesso per una polizza RCA, nel periodo nel periodo 28.2.1997 – 23.2.1998, affermando che la compagnia assicuratrice, a suo tempo partecipe dell’illecita intesa, non ha fornito alcuna prova idonea ad escludere il nesso causale fra l’illecito antìconcorrenziale e il suddetto incremento dei premi.

2. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 12 preleggi, in relazione all’art. 2043 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, sul rilievo che la Corte di appello, nel qualificare la fattispecie come illecito aquiliano, ha interpretato l’art. 2043 c.c. trascurando le norme in tema di interpretazione della legge, che impongono di tenere conto della formulazione letterale e dei principi generali dell’ordinamento. Ha ritenuto infatti che l’attore abbia assolto all’onere della prova del nesso causale fra l’illecito e il danno mediante la semplice allegazione della polizza assicurativa, stravolgendo anche i principi di diritto enunciata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 2305/2007, la quale ha escluso che il danno possa essere ravvisato in re ipsa ed ha ribadito che esso deve essere puntualmente allegato e provato.

La Corte di appello, per contro, non ha tenuto conto delle allegazioni e delle prove da essa dedotte, fra cui in particolare i dati risultanti da una relazione dell’ISVAP del 1999 e quelli di un’indagine conoscitiva del Parlamento, dalle quali risulta che l’incremento dei premi è stato provocato da fattori diversi dallo scambio di informazioni fra le compagnie (lievitazione dei costi del settore anche a causa dell’incremento delle riserve sinistri, delle ipervalutazioni del danno biologico, della sinistrosità e delle truffe in danno delle compagnie, ecc), fattori tutti che hanno fatto sì che il settore delle assicurazioni RCA registrasse ingenti perdite, alle quali si è dovuto reagire con l’incremento dei premi.

La Corte di merito neppure ha tenuto conto del fatto che la L. 12 dicembre 2002, n. 273, nell’incidere su alcune delle cause che hanno comportato l’aumento dei prezzi assicurativi, non vi ha incluso lo scambio di informazioni tra le compagnie, così come di tale scambio non ha tenuto conto il provvedimento n. 11891/2003 dell’AGCM, nel proporre una serie di soluzioni per affrontare i problemi del mercato assicurativo.

Palesemente ingiustificato è pertanto l’addebito della Corte di appello ad essa ricorrente di non avere formulato specifiche istanze istruttorie dirette a dimostrare l’esclusione del nesso causale fra lo scambio di informazioni e il danno lamentato dall’attore, considerato anche che quest’ultimo non ha confutato le allegazioni di essa ricorrente.

3.- Il motivo è inammissibile, prima ancora che non fondato, sotto più di un aspetto.

3.1.- In primo luogo il giudizio sulla sussistenza del nesso causale fra l’illecito e il danno richiede accertamenti e valutazioni in fatto, che sono rimesse alla discrezionalità dei giudici di merito e che non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità, se non sotto il profilo dei vizi di motivazione.

Fra tali vizi non rientrano le ragioni di dissenso della parte dal merito della decisione assunta dal giudice, in cui essenzialmente si concretizzano le censure proposte in questa sede, ma solo l’eventuale insufficienza, illogicità o contraddittorieta interne alle argomentazioni mediante le quali la Corte di merito è pervenuta alla sua decisione, ove esse siano tali da rendere la motivazione inidonea a giustificare la decisione (cfr. fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119).

Le censure della ricorrente – benchè prospettate anche come violazioni di legge ( art. 2043 c.c.) – investono in realtà il merito della decisione impugnata, senza peraltro poter dimostrare alcuna illogicità od incongruenza della motivazione.

Esse configurano nella sostanza solo un addebito di insufficienza della motivazione stessa, per non avere la Corte di appello attribuito rilievo probatorio ai documenti prodotti dalla convenuta al fine di dimostrare l’assenza di consequenzialità e di collegamento causale fra il comportamento sanzionato dall’AGCM e l’incremento dei premi di assicurazione RCA. L’addebito non è fondato ed è comunque inammissibile, sia perchè la Corte di appello ha implicitamente, ma inequivocabilmente, motivato sul punto, nella parte in cui ha ritenuto che la compagnia assicuratrice non abbia fornito la prova specifica dell’interruzione del nesso causale; sia ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., poichè la questione controversa è stata risolta in modo conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ed in particolare ai principi enunciati dalla sentenza 2 febbraio 2007 n. 2305, che erroneamente la ricorrente lamenta essere stati disattesi.

La sentenza n. 2305 – premesso che "L’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato – ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato) – nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato – ha soggiunto con specifico riferimento al problema dell’onere della prova:

"….In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria) e il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo". Nella specie:

3.2.- a) per quanto concerne le prove a carico dell’attore, la sentenza impugnata ha dato atto della produzione in giudizio della polizza assicurativa e del testo del Provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, dal quale si traggono molteplici dati di fatto idonei a fondare la presunzione di un diretto collegamento fra lo scambio di informazioni fra le compagnie su dati sensibili ed il notevole aumento della media dei premi assicurativi in vigore sul mercato italiano. E’ chiaro che in tanto si è ritenuto legittimo trarre dal Provvedimento dell’AGCM elementi presuntivi di convincimento circa l’esistenza del danno e del nesso causale fra l’illecito e il danno, in quanto tale Provvedimento contiene molteplici dati ed accertamenti in tal senso, che peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha più volte richiamato: "Se è vero che l’AGCM ha inflitto condanna solo ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, ravvisando un’intesa idonea a falsare il gioco della concorrenza e non anche un accordo di cartello sul livello dei premi, è indubbio che la rilevazione dell’abnorme incremento dei premi relativi alle polizze di RCA, nel periodo interessato dall’intesa, ha costituito da un lato un presupposto del giudizio di illiceità del comportamento: dall’altro lato un indubbio accertamento del suo effetto, in danno degli utenti dei servizi assicurativi.

L’AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità – lecite e fisiologiche per le imprese del settore – di comunicarsi i dati rilevanti per la determinazione del cd. premio puro (cioè di quella parte del premio che è commisurata alla natura e all’entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i cd. dati sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti corrispondenti ai costi ed alle spese generali e soprattutto l’utile di impresa (cfr. pp. 239- 251, p. 257 del Provvedimento n. 8546/2000). Ciò ha consentito alle imprese partecipanti di "coordinarsi rapidamente…..su di un equilibrio di mercato collusivo, anche in assenza di accordi espliciti sui prezzi" e di "adeguare le proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a cui sia associato il massimo profitto congiunto per l’industria nel suo complesso, con grave danno per il corretto funzionamento del mercato e per i consumatori" (p. 251; p. 254 ss.)"……. "lo scambio di informazioni ha anche permesso di incrementare la frequenza degli aumenti di tariffa, passati dall’unica variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle oltre quattro variazioni del 1999 (il danno lamentato dal Cementano si riferisce al 1997-98). Ogni impresa era infatti in grado di verificare che i concorrenti, si conformassero alle proprie iniziative incrementative, il che consentiva, dopo un periodo di riallineamento, di assumere un’ulteriore, analoga iniziativa (pp. 71, 244, 258)".

"Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio non ha accertato solo il carattere potenzialmente lesivo dei benefici della concorrenza e degli interessi economici dei consumatori – come prospettato dalla ricorrente – ma anche il fatto che tale comportamento ha prodotto un’ingente e ingiustificata lievitazione dei premi sul mercato italiano delle polizze RCA" (su tutti questi principi cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2011 n. 102011 e n. 10212; Cass. civ. Sez. 3, 20 giugno 2011 n. 13486; Cass. civ. Sez. 3, 20 dicembre 2011 n. 27554).

3.3.- b) Per quanto concerne la prova contraria a carico della compagnia assicuratrice, diretta a dimostrare l’interruzione del nesso causale fra l’illecito concorrenziale ed il danno, questa Corte ha parimenti affermato che tale prova si dovrebbe articolare sugli aspetti che il Provvedimento dell’AGCM ha lasciato incerti e che attengono alla concreta e specifica misura in cui ognuna delle singole imprese sanzionate ha contribuito, con il suo comportamento e nei rapporti con i suoi assicurati, all’indebita lievitazione dei premi.

Ed invero gli accertamenti dell’AGCM hanno fatto riferimento ai livelli medi dei premi Europei ed al livello medio degli aumenti in Italia, ma poco o nulla hanno specificato (nè potevano specificare) circa la misura in cui ogni singola impresa abbia effettivamente tradotto le informazioni acquisite tramite il comportamento collusivo nell’incremento dei premi praticati alla propria clientela.

Donde il rilievo che "….la già riconosciuta facoltà della compagnia assicuratrice convenuta in risarcimento del danno, di fornire la prova contraria alla suddetta presunzione di responsabilità in ordine alla sussistenza del nesso causale fra l’illecito concorrenziale e il danno ed all’entità del danno medesimo, non può avere ad oggetto circostanze attinenti alla situazione generale del mercato assicurativo, quanto agli elementi che influiscono sulla formazione dei premi, ma deve riguardare situazioni e comportamenti che siano specifici dell’impresa interessata: che attengano, cioè, alla singola impresa assicuratrice, al singolo assicurato od alla singola polizza; che siano comunque tali da dimostrare che – nel caso oggetto di esame – il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all’intesa illecita, ma da altri fattori" (quali il fatto che la compagnia ebbe a discostarsi dal trend degli aumenti accertato dall’AGCM, o che versava in difficoltà economiche che le hanno imposto determinate scelte di prezzo; o che il contratto copriva particolari rischi, normalmente non inclusi nella polizza, o si riferiva ad assicurati il cui comportamento era caratterizzato da abnorme sinistrosità; e così via (cfr. fra le altre Cass. civ. Sez. 3, 10 maggio 2011 n. 10211 e n. 10212; 20 giugno 2011 n. 13486, 20 dicembre 2011 n. 27554; come già Cass. civ. n. 5941 e 5942/2011). Si può aggiungere che altre circostanze specifiche – e non difficili da dimostrare – avrebbero potuto essere dedotte al fine di infirmare l’attendibilità della presunzione di esistenza del danno: per esempio il confronto fra i premi applicati all’attore dalla compagnia convenuta e quelli – in ipotesi non inferiori – praticati nel medesimo periodo da altra impresa, non partecipante all’intesa illecita.

3.4.- La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, non è suscettibile di censura, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili perchè generiche ed ininfluenti le prove offerte dalla ricorrente.

Tanto più quando si consideri che l’AGCM ha tenuto conto dei dati di costo esposti dalle imprese e riassunti nei pareri ISVAP o nelle difese analoghe, che dimostrerebbero che il settore RCA opera in perdita, ma li ha ritenuti irrilevanti, sul rilievo che – pur se il settore economico è in perdita – il comportamento collusivo impedisce che le imprese siano motivate ad operare in modo da ridurre i loro costi per potere ridurre i prezzi (ciò che rientra tra i benefici effetti di un libero mercato concorrenziale: cfr. pp. 77, 78, 240, 259 ss., 263 del provvedimento dell’AGCM, confermato sul punto dal Consiglio di Stato)" (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 102011/2011, n. 27554/2011, cit., fra le altre).

Anche tali argomentazioni autorizzano la presunzione che il comportamento collusivo abbia comportato un sicuro danno per gli utenti dei servizi assicurativi, presunzione che dovrebbe essere smentita in termini ben più concreti e pregnanti che non riproponendo le medesime argomentazioni già fatte valere nel corso dell’istruttoria che ha preceduto la sanzione dell’Autorità della concorrenza.

Correttamente pertanto, e in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata – che il motivo di ricorso non offre argomenti per disattendere – la Corte di appello ha ritenuto non assolto dalla ricorrente l’onere della prova dell’interruzione del nesso causale fra l’illecito concorrenziale ed il danno.

4.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 116 e 277 c.p.c., ed ancora dell’art. 12 preleggi in relazione all’art. 2043 c.c., artt. 2697 e 2729 c.c., nonchè insufficiente o contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di attribuire il dovuto rilievo al fatto che il giudizio amministrativo svoltosi in sede di impugnazione del Provvedimento n. 8645 dell’AGCM, si è concluso con sentenza 27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato che ha annullato la sanzione inflitta alla Sara con il punto c) del provvedimento impugnato "ritenuta la non gravità dell’infrazione relativa all’accertata intesa concorrenziale consistente nello scambio di informazioni tramite i soli osservatori RCA e ARD…". Assume che tale disposizione ha posto la Sara in posizione diversa rispetto alle altre compagnie – nei confronti delle quali la sanzione è stata confermata – anche quanto alla prova del danno, rendendo inapplicabile la presunzione dell’esistenza del danno medesimo.

4.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, quanto alle denunciate violazioni di legge, e perchè attiene ad accertamenti in fatto correttamente motivati, quanto alle censure di vizio di motivazione.

La Corte di appello ha preso in esame il parziale annullamento della condanna a carico di Sara, ma ha ritenuto la circostanza irrilevante per il fatto che il Consiglio di Stato "non ha affatto escluso la partecipazione della società all’intesa anticoncorrenziale, tant’è che ha mantenuto fermi….i capi…dichiarativi dell’ intesa illecita e condannatori anche a suo carico rispetto alla cessazione dell’attuazione ed alla continuazione dell’infrazione nonchè inibitori rispetto ad analogo comportamento".

Ne ha dedotto che il danno deve darsi per esistente, quanto ai premi pagati nel periodo corrispondente.

In relazioni a tali affermazioni le censure proposte dalla ricorrente non sono specifiche: non precisano cioè in che senso, in quale misura ed a quali effetti l’accertamento che l’infrazione della Sara fosse non grave (ma purtuttavia esistente), per il fatto che essa ebbe a partecipare solo a due degli osservatori tramite i quali è stato attuato lo scambio di informazioni ritenuto illecito, avrebbe dovuto e potuto incidere sulla valutazione del danno e del nesso causale.

Le censure della ricorrente sul punto sono generiche ed astratte; nè essa ha dedotto e dimostrato di averne meglio specificato il tenore, in sede di merito, sì da sollecitare più specifica ed approfondita motivazione sul punto.

5.- Il ricorso non può che essere rigettato.

6.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8157 Servitù coattive di passaggio

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Svolgimento del processo

B.C.S. in C., premesso di essere comproprietaria insieme al marito C.P., di un appezzamento di terreno sito nel Comune di (OMISSIS), a vantaggio del quale esisteva una servitù di passaggio pedonale e carraio a carico del fondo di proprietà di M.L. e G.L.M. e, in prosecuzione, di quello di G.V., convenne dinanzi al Tribunale di Ivrea i vicini chiedendo che fosse accertata l’esistenza sui fondi dei convenuti della servitù di passaggio pedonale e carraio o che, in subordine, nel caso fosse ritenuto sussistente solo il passaggio pedonale, ne fosse disposto l’ampliamento al fine di consentire il passaggio carraio per soddisfare le esigenze edificatorio del proprio fondo, come da richiesta del Comune, che tale condizione aveva richiesto per rilasciare la concessione edilizia.

I convenuti si costituirono distintamente in giudizio, riconoscendo l’esistenza della servitù di passaggio pedonale, ma negando che essa consentisse anche il passaggio carraio, e opponendosi alla domanda subordinata di disporne l’ampliamento.

Il giudice di primo grado respinse entrambe le domande e la relativa decisione, su gravame dell’attrice, fu confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 1558 del 17 ottobre 2005, che rigettò la domanda principale di confessoria servitutis sulla base della considerazione che, come dimostrato dalle prove testimoniali, la servitù di passaggio a favore del fondo dell’appellante era solo pedonale; la domanda subordinata di ampliamento della servitù venne invece respinta in ragione del rilievo che detto fondo non poteva considerarsi intercluso, dal momento che il marito dell’attrice, C.P., comproprietario dello stesso, era altresì titolare di altro fondo confinante dotato, tramite servitù su altri fondi, di accesso carraio sulla pubblica via, sicchè l’attrice era in grado di utilizzare quest’ultimo senza eccessivo disagio.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 25 maggio 2006, ricorre B.C.S., affidandosi a tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi le parti intimate.

La ricorrente e la resistente G.V. hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, denunziando violazione degli artt. 1063, 1065 e 1067 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, lamenta che la sentenza impugnata abbia disatteso il principio, affermato da sentenze della Corte di Cassazione, secondo cui la servitù a favore di un determinato fondo non si estende ad altro che ad esso venga successivamente unito e non abbia altresì tenuto conto che il fondo di proprietà esclusiva del marito non ha accesso diretto sulla pubblica via, sicchè ella avrebbe dovuto richiedere la costituzione di una nuova servitù a carico dei fondi serventi rispetto a quello di proprietà esclusiva del proprio coniuge.

Il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, censura la sentenza impugnata per non avere considerato che, a norma del citato art. 1051, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di un terzo può essere consentita solo nel caso in cui l’ampliamento di quella esistente risulti impossibile oppure comporti dispendio e disagio eccessivi, valutazione quest’ultima che il giudice di appello avrebbe dovuto compiere per giustificare la soluzione accolta e che, invece, ha completamente omesso. Si aggiunge che, dalle risultanze degli atti di causa, risultava invece la piena praticabilità dell’ampliamento richiesto.

I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione obiettiva, sono fondati.

La sentenza impugnata ha giustificato la conclusione accolta sulla base della considerazione che il fondo dell’attrice non poteva qualificarsi intercluso in quanto suo marito C.P., che ne era comproprietario, era altresì titolare in via esclusiva di altro fondo contiguo dotato di accesso carraio sulla pubblica via.

L’errore in cui è incorso il giudice territoriale è evidente ed è stato esattamente denunziato dalla ricorrente sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 1051 cod. civ.. Il giudice di merito non ha infatti considerato che il contitolare di un fondo non può asservire a vantaggio dello stesso il fondo che sia di esclusiva proprietà dell’altro comunista e che ciò non può fare nè liti dominus nè iure servitutis. Non in quanto proprietario, dal momento che il fondo contiguo non gli appartiene, non in forza di un preteso diritto di servitù, atteso che, come esattamente dedotto nel primo motivo del ricorso, il carattere di realità della servitù impedisce che il diritto esistente a favore di un fondo si estenda ad altro che venga ad esso unito (Cass. n. 10907 del 2011; Cass. n. 10447 del 2001; Cass. n. 7064 del 1988).

Per ragioni sostanzialmente analoghe, questa Corte del resto ha già avuto modo di precisare che il requisito della interclusione deve ritenersi esistente anche quando il proprietario di un fondo sia comproprietario dei fondi interposti tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, non potendo il comunista asservire il fondo comune al proprio (Cass. n. 3702 del 1989). Il caso così deciso è evidentemente diverso da quello dedotto in questo giudizio, ma risulta confermato il principio di diritto sopra enunciato.

A tali rilievi merita aggiungere che nemmeno è condivisibile l’ulteriore affermazione della Corte torinese, secondo cui l’identità tra il contitolare del fondo asseritamente intercluso e il titolare del fondo confinante non intercluso darebbe luogo ad una situazione in cui l’attrice potrebbe procurarsi accesso sulla pubblica via senza eccessivo disagio.

Costituisce orientamento costante di questa Corte che il soggetto nei cui confronti è richiesto l’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio non può, di norma, utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio sul terreno di un terzo, poichè, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di un terzo sarebbe consentita solo se l’ampliamento di quella già esistente risultasse impossibile o possibile solo con dispendio o disagi eccessivi (Cass. n. 8192 del 2000; Cass. n. 10702 del 1994).

Peraltro tale ultima condizione va riferita all’esistenza di soli ostacoli o difficoltà materiali. Ritenere pertanto, come ha fatto il giudice a quo, tale condizione esistente in ragione della mera possibilità di ottenere il diritto di passaggio su altro fondo introduce una valutazione estranea al dettato normativo.

Il terzo motivo di ricorso denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, assumendo che il giudice di secondo grado è caduto in contraddizione logica laddove dapprima ha riconosciuto l’esistenza di una servitù di passaggio pedonale sui fondi dei convenuti e poi, al fine di respingere la domanda di ampliamento, ha qualificato tali fondi come appartenenti a terzi.

Il mezzo va dichiarato assorbito in ragione dell’accoglimento degli altri motivi. In conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Torino che si adeguerà, nel decidere, ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto, assorbito il terzo; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-11-2011) 02-12-2011, n. 44921

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 5/11/10 ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Verona applicava nei confronti di H.S., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater (acc. in (OMISSIS)), con la diminuente del rito, la pena di mesi 8 di reclusione.

Ricorreva per cassazione la difesa dell’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata verifica dell’eventuale sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. Chiedeva l’annullamento della sentenza. Nel suo parere scritto il PG presso questa S.C., sulla scorta della recente pronuncia in tema della Corte Europea di Giustizia del 28/4/11 e della conseguente giurisprudenza nazionale formatasi sul punto che dichiarava il fatto non più preveduto dalla legge come reato, chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il 25/12/10 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno dello Stato italiano gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16/12/08, 2008/115/CE, e inoltre è sopravvenuto l’arresto giurisdizionale della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1,28/4/11, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovra-ordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali dello Stato italiano, membro della Unione, spetta di "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Quanto sopra affermato in relazione all’ipotesi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, vale per le stesse ragioni per quella qui in esame dell’art. 14, comma 5 quater.

In virtù del principio di diritto fissato da questa stessa Sezione di questa S.C., "la inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della manifesta infondatezza dei motivi o per altra causa non impedisce di rilevare, a norma dell’art. 129 c.p.p., la mancata previsione del fatto come reato, in conseguenza dell’inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili colla normativa comunitaria" (Cass., 7^, 6/3/08, sent. n. 21579, Boujlaib, rv. 239960), sicchè deve farsi luogo, immediatamente e in questa stessa sede, all’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata con la formula de qua.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.