Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 15-07-2011, n. 28050 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 23 settembre 2009, e depositata il 17 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Napoli, ha applicato all’Imputata M.A., incolpata di una pluralità di reati edilizi unificati dal vincolo della continuazione, in concorso con altro imputato, la pena di anni uno di reclusione nonchè la multa di Euro 12.000,00, con i doppi benefici e l’ordine di demolizione delle opere abusive; che l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, facendo valere due motivi di doglianza;

che, con il primo, lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione; e con il secondo la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, e art. 349 c.p.;

che, con il primo mezzo, la ricorrente censura la sentenza in esame in quanto le affermazioni poste a base della condanna non sarebbero sorrette da riscontri probatori;

che, con il secondo, la M. si lamenta del fatto che il giudice di merito non abbia rilevato che le opere sarebbero state di tipo temporanee e non necessitanti di alcuna autorizzazione o comunicazione.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e deve – pertanto- essere dichiarato inammissibile;

che, nella specie, la ricorrente, in relazione al primo motivo di doglianza, non considera che il giudice di appello ha ritenuto provato i reati edilizi, ivi incluso quello relativo all’obbligo dell’osservanza delle prescrizione sul cemento armato, sulla base delle dichiarazioni rese da tutti i testimoni;

che, se è vero che due di essi hanno escluso che il capannone fosse stato realizzato in cemento armato, i giudici di appello hanno precisato che quel manufatto è stato "realizzato in profilati di ferro, ancorati al suolo con piastre di tirafondi metallici e soprastati da profilati in ferro e lamiera coibentata", con affermazione non impugnata in questa sede, ed hanno affermato che tali opere "sono anch’esse soggette all’obbligo di predisposizione di un progetto esecutivo redatto da un tecnico autorizzato, dell’esecuzione sotto il controllo di un tecnico abilitato e di preventiva denuncia allo sportello unico del Comune" (p. 3 sent.);

che, infatti, non dissimilmente questa stessa Sezione della Corte (Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 25/06/2008, P.M. in proc. Guerrisi), in un caso di costruzione certamente meno complessa, ha chiarito che "è soggetta al rilascio del permesso di costruire e, in difetto, integra la violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), la realizzazione di una struttura tubolare in ferro, in quanto si tratta di un intervento edilizio non assentibile in base a semplice D.I.A. perchè modificativo della sagoma dell’edificio preesistente. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo nella quale la Corte ha, peraltro, precisato che a nulla rileva la circostanza della mancanza d’aumento volumetrico)";

che, inoltre, altro teste (Sena) ha affermato che il muro di cinta era stato eseguito in c.a. e tale circostanza è stata riscontrata dallo stesso teste Formato (".. a parte il sostegno di alcune strutture che erano del muro di cinta"); che, pertanto, la ricorrente tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi (ispirati a minor rigore) da quelli adottati dal giudice di merito, che con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, in ordine alla consistenza delle opere abusive e degli altri fatti fonte di responsabilità penale; che, in tal senso, la Corte d’appello ha motivato (p. 4 della sent.) anche in ordine alfa responsabilità per la violazione dei sigilli, richiamando il contenuto della deposizione del teste A.D., neppure citato nel ricorso per cassazione;

che anche il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato, atteso che la presunta precarietà del manufatto capannone, in disparte la realizzazione del muro di cinta in c.a., era chiaramente esclusa proprio dalla descrizione delle opere in metallo stabilmente ancorate al suolo ("realizzate in profilati di ferro, ancorati al suolo con piastre di tirafondi metallici e soprastati da profilati in ferro e lamiera coibentata");

che va infatti affermato il principio di diritto secondo cui, in materia edilizia, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione della modifica dell’assetto del territorio, il difetto di quelle esigenze temporanee alle quali l’opera precaria eventualmente assolva può essere rilevato anche dalle caratteristiche costruttive e dal saldo ancoraggio dei materiali impiegati; che, di conseguenza, essendo manifestamente infondato, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’Imputata condannata, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 29-07-2011, n. 30270

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 14.4.2011 la Corte d’appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di P.A., richiesto dal Governo francese per l’esecuzione della condanna ad un anno di reclusione irrogatagli dal Tribunale di Grande Istanza di Parigi, per il reato di frode fiscale commesso nel 2000. 2. Ricorre nell’interesse del richiesto il difensore fiduciario, con due motivi:

– inosservanza ed erronea applicazione della legge, in relazione all’art. 13 c.p., comma 2, art. 2 Conv. Europea di estradizione, D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 2. Secondo il ricorrente, i fatti per i quali è intervenuta condanna in Francia non integrerebbero alcun delitto per il nostro ordinamento, comunque non i reati ritenuti dalla Corte d’appello, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex artt. 2 e 8, non ravvisandosi nella specie, secondo i reati ascritti, fatti/reato di emissione di fatture fittizie e dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, bensì condotte di sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’imposta ed omessa tenuta di scritture contabili obbligatorie, uniche considerate dal dispositivo della sentenza francese; da qui la mancanza della doppia incriminazione, anche per la carenza di informazioni sull’eventuale presentazione o meno di dichiarazioni di imposte, eventualmente infedeli, da parte del P.; l’omessa tenuta delle scritture contabili non avrebbe poi rilevanza penale attuale, per l’abrogazione dell’ultimo comma della L. n. 516 del 1982, art. 1;

– medesimo vizio in relazione all’art. 10 Conv. Europea di estradizione, art. 2 c.p., comma 4, e art. 157 c.p., nel testo attuale, L. n. 251 del 2005, art. 10 comma 3. La sentenza francese, emessa in contumacia, non sarebbe definitiva, essendo possibile proporvi opposizione. In ogni caso i reati per i quali l’estradizione è richiesta sarebbero prescritti, secondo il nostro ordinamento, alla data del 7.6.2010, quando l’Ambasciata di Francia aveva fatto pervenire la richiesta, trattandosi di reati in ogni caso consumati entro il 31.12.2000 e trovando applicazione i nuovi termini ex L. n. 251 del 2005, dovendosi aver riguardo alla disciplina prescrizionale nazionale vigente alla data di effettiva presentazione della richiesta.

3. Il pur articolato ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va richiesta alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 203 disp. att. c.p.p..

La lettura della sentenza del Tribunale di Grande Istanza di Parigi argomenta diffusamente sui fatti che hanno portato alla condanna, evidenziando in particolare che la società, di cui il P. era gerente, ha svolto un ruolo di "dispensario di fatturazioni false", "dissimulando la totalità delle operazioni addebitabile", con "dissimulazione di cifre d’affari per un importo di 406.053.320 franchi ed evasione di IVA per 80.302.255 franchi", "con tutte le caratteristiche di una società schermo, interposta senza necessità economica tra i suoi clienti ed i suoi fornitori".

Si tratta di fatti che, anche considerando gli importi riferiti in relazione al valore di cambio tra le due monete -lira italiana e franco francese – all’epoca (circa 290 lire/1 franco; requisito, quello della pari soglia, comunque già insegnato come non indispensabile: Sez.6, sent. 16198 del 18.2-11.4.2008), integrano le ipotesi di reato ritenute dalla Corte d’appello, oltre quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, (il giudice francese ha anche espressamente motivato sul dolo di evasione) ovvero all’art. 4 del medesimo decreto, senza che quest’ultima alternativa abbia rilievo inibente, l’una e l’altra delle situazioni possibili essendo ciascuna penalmente apprezzabile.

E’ insegnamento costante di questa Corte, in proposito, che ciò che rileva per la comune rilevanza penale, in particolare per i reati in materia fiscale, è appunto il raffronto non tra i titoli e la stessa struttura dei reati, ma tra le condotte in effetti ascritte ed accertate e l’equivalenza delle "concezioni repressive" (Sez.6, sent.

16198/2008 citata; Sez. 6, sent. 38954 del 19.9-14.10.2003).

Anche il secondo motivo è infondato.

L’avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all’accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, unicamente nell’ambito delle estradizioni ed processuali – relative quindi all’esercizio dell’azione penale o comunque a procedimenti tuttora in corso – e non delle estradizioni esecutive – pertinenti i casi di estradizioni avviate per l’esecuzione di una pena, e per le quali rileva solo la diversa prescrizione della pena (Sez. 6, sent. 45051 del 20-23.12.2010).

Orbene, è insegnamento di questa Corte suprema che nel caso di sentenze di condanna francesi deliberate in contumacia per reati che consentono all’interessato di proporre opposizione, facendo così venir meno il titolo esecutivo (caso che, per quanto dedotto nello stesso atto di impugnazione, ricorre nella fattispecie), è solo l’avvenuta effettiva opposizione che muta il titolo straniero da esecutivo a procedimentale, rilevando la natura di sentenza ‘esecutivà e non quella di sentenza "irrevocabile" (Sez.6, sent.

42159 del 16-29.11.2010, in particolare paragrafo 5; Sez. 6, sent.

13480 del 19.3-9.4.2010; Sez. F, sent. 35489 del 10-14.9.2009).

Nulla è in atti, e neppure nelle deduzioni del ricorso, in ordine all’avvenuta effettiva presentazione di una tale opposizione, nonostante la conoscenza del precedente, attivato con la domanda di estradizione, sicchè, allo stato il titolo costituito dalla sentenza di condanna ha piena efficacia esecutiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-12-2011, n. 30513 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con decreto depositato in cancelleria il 28 aprile 2009 la Corte d’appello di Trento ha rigettato la domanda di equo indennizzo proposta dal sig. G.G. per l’eccessiva durata di un procedimento penale che lo aveva visto imputato del reato di truffa, protrattosi, in due gradi di giudizio, dal gennaio 1999 all’ottobre 2008.

La corte trentina, premesso che il dispositivo di condanna alla pena di sette mesi di reclusione e duecentomila/00 Euro di multa era stato pronunciato al termine di un’udienza tenutasi il 7 febbraio 2002, e quindi dopo un intervallo di tempo relativamente breve dall’inizio del procedimento, ma che la motivazione della sentenza era stata depositata solo il 14 novembre 2007, onde il giudice d’appello aveva in seguito dichiarato estinto il reato per prescrizione, ha considerato che il protrarsi dell’attesa, lungi dal recare all’imputato un nocumento da indennizzare, si è risolto in suo vantaggio.

Per la cassazione di tale decreto il sig. G. ha proposto ricorso, insistendo nel sostenere che il danno non patrimoniale derivante dalla sofferenza psicologica per l’eccessiva attesa di giustizia prescinde dall’esito del giudizio della cui durata si discute.

Essendo stato il ricorso inizialmente notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato in Trento, anzichè all’Avvocatura Generale in Roma, questa corte ha disposto la rinnovazione della notifica, dopo il cui espletamento l’amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Motivi della decisione

E’ stata eccepita preliminarmente l’improcedibilità del ricorso sul presupposto che non sarebbe consento assegnare alla parte un termine per rinnovare la notifica del medesimo ricorso, se affetta da nullità.

L’eccezione è però infondata, essendo viceversa consolidato il principio che consente l’applicabilità dell’istituto della rinnovazione della notifica nulla, ex art. 291 c.p.c., anche con riferimento al ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Cass. 26 aprile 2010, n. 9904).

Nel merito il ricorso è fondato, alla stregua dell’ormai consolidato principio secondo cui il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e quindi compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato l’estinzione del reato per prescrizione, dovendosi escludere che quest’ultima valga di per sè ad elidere gli effetti negativi del prolungamento eccessivo del processo, quasi in via di compensatio lucri cum damno, salvo che l’effetto estintivo del reato derivi dall’utilizzo, da parte dell’imputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, o salvo che, fin dall’inizio, l’imputato abbia avuto la consapevolezza dell’esito positivo del processo per la causa d’estinzione del reato a lui ascritto (cfr. Cass 18 novembre 2010, n. 23339; e Cass. 8 novembre 2010, n. 22682).

Nella fattispecie ora in esame, essendo la prescrizione dipesa dal gravissimo ritardo col quale è stata depositata la motivazione della sentenza di condanna di primo grado, è evidente che non è imputabile al ricorrente di avervi concorso con proprie strategie difensive, nè egli poteva avere contezza sin da principio del futuro sopravvenire di siffatta causa estintiva del reato.

L’impugnato decreto va perciò cassato.

Si può senz’altro provvedere anche alla decisione di merito, non apparendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto.

Tenuto conto dei parametri usualmente adoperati da questa corte in simili casi e del fatto che un processo la cui ragionevole durata nei due gradi non avrebbe dovuto superare i cinque anni e si è invece protratto per circa nove anni e nove mesi, appare equo liquidare in favore del ricorrente un indennizzo per danno non patrimoniale pari ad Euro 4.250,00, con interessi legali dalla domanda.

Al ricorrente dovranno essere altresì rifuse le spese processuali, che vengono liquidate in Euro 873,00 (di cui Euro 445,00 per onorari ed Euro 378,00 per diritti), per il giudizio di merito, ed in Euro 665,00 (di cui Euro 565,00 per onorari) per il giudizio di legittimità, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 4250,00, con interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di quello di legittimità, liquidate come in motivazione.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-09-2011, n. 35136 Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 17 giugno 2010, la Corte d’Appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 19 maggio 2009, ha rideterminato la pena inflitta a S. S. e G.I. per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per aver realizzato, in assenza di concessione edilizia, un fabbricato di circa 200 mq, composto di strutture in cemento armato, muri, tramezzi, fatto accertato in (OMISSIS);

che gli imputati, tramite il loro difensore, hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) per manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza è stata fondata sul fatto che non risultasse prodotta la documentazione del titolo concessorio e che i ricorrenti fossero rimasti contumaci;

2) declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione al 21 giugno 2010;

Considerato che il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, facendo richiamo alle considerazioni del giudice di prime cure, consente di considerare le due decisioni unitariamente ed il compendio motivazionale complessivo, posto a fondamento della decisione di condanna, risulta congruo alle risultanze probatorie acquisite a dibattimento e privo di smagliature quanto all’ascrivibilità dell’abuso edilizio ad entrambi gli imputati ed al fatto che i lavori risultassero ancora in corso alla data dell’accertamento;

che la constatazione contenuta nella parte motiva della decisione impugnata circa la mancanza di una prova a contrario fornita dagli imputati – che erroneamente i ricorrenti indicano quale unico elemento probatorio a carico – rappresenta un mero passaggio argomentativo della decisione, che gli stessi giudici di appello hanno posto solo per sottolineare con chiarezza come tale affermazione non fosse da intendersi come inversione dell’onere probatorio; che peraltro, attesa l’inammissibilità del ricorso, il rapporto processuale non può dirsi formato validamente e ciò preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, l’estinzione del reato per prescrizione (giurisprudenza consolidata, cfr, per tutte, SSUU n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164) e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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