T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 20

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Con bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 2 agosto 2010, il Comune di Novara ha indetto una gara, a procedura aperta, per l’affidamento dei servizi di bidelleria e pulizia presso gli asili nido, per un periodo quinquennale.
L’appalto comprendeva anche interventi per la sostituzione del personale comunale assente dal servizio e per il sostegno educativo ai bambini portatori di handicap nonché il servizio di lavanderia, la fornitura di prodotti per la pulizia, di macchinari e attrezzature.
La legge di gara prevedeva che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un massimo di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per il prezzo.
2) Partecipavano alla gara solamente l’odierna ricorrente e la controinteressata C. coop. sociale.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice attribuiva 68 punti alla ricorrente e 52,50 punti all’altra concorrente.
Per l’offerta economica, erano attribuiti 19,844 punti alla ricorrente e 20 punti alla C. L’appalto era quindi aggiudicato provvisoriamente alla cooperativa XXXche aveva conseguito 87,844 punti complessivi, contro i 72,50 punti della controinteressata.
3) Con nota del 6 agosto 2010, il responsabile del procedimento comunicava l’aggiudicazione provvisoria all’odierna ricorrente e la invitava a presentare idonea documentazione a giustificazione dell’importo complessivo offerto in sede di gara; in particolare, le veniva chiesto di "presentare la documentazione inerente i costi stimati per le forniture di prodotti di pulizia, per il materiale vario ed altri oneri di gestione" nonché di "giustificare l’economicità dell’appalto in presenza di un utile d’impresa previsto per il quinquennio contrattuale pari a Euro 700,00".
La richiesta era riscontrata con nota del 18 agosto 2010.
Non ritenendo sufficienti gli elementi ivi allegati, il responsabile del procedimento, con nota del 23 agosto 2010, chiedeva che fosse fornita "tutta la documentazione per un esame analitico delle stime dei costi relativi soprattutto alle forniture di prodotti per le pulizie, al materiale vario e ad altri oneri di gestione previsti per l’intera durata contrattuale".
Con nota del 26 agosto 2010, la ricorrente riscontrava la nuova richiesta, trasmettendo una scheda contenente i costi previsti per le singole tipologie di prodotti.
Faceva seguito un incontro in contraddittorio in data 31 agosto 2010.
Infine, con determinazione del 31 agosto 2010, veniva disposta l’esclusione dell’offerta della ricorrente, per incongruità, e aggiudicato definitivamente l’appalto alla controinteressata: il provvedimento è motivato con riferimento alla particolare esiguità dei costi per i prodotti di pulizia, per l’igiene personale e il cambio dei bambini (circa 40.000 euro per il quinquennio), in rapporto ai "costi sostenuti nel tempo dalla stazione appaltante per analoghi servizi" e ai "prezzi di acquisto medi di mercato per prodotti analoghi (Consip, ecc.)".
4) XXXpresentava preavviso di ricorso, riscontrato negativamente dalla stazione appaltante con nota del 22 settembre 2010.
5) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato, XXXha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara, deducendo motivi di gravame così rubricati:
I) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento all’art. 79, comma 5, lett. b) e comma 5quater, d.lgs. n. 163/2006, come modificato dal d.lgs. n. 53/2010.
II) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento all’art. 2, d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di trasparenza e pubblicità della procedura di gara; violazione del principio di verbalizzazione delle operazioni di gara. Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento all’art. 88, d.lgs. n. 163/2006; omissione del procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. Violazione di legge in riferimento all’art. 97 Cost.; violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
III) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento all’art. 88, d.lgs. n. 163/2006; violazione della competenza della Commissione in ordine al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
IV) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento alla Dir. 2004/18/CE. Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento agli artt. 86, 87 e 88, d.lgs. n. 163/2006. Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento alla L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, irragionevolezza, imparzialità e ingiustizia manifesta.
V) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento all’art. 88, d.lgs. n. 163/2006. Violazione di legge e falsa applicazione con riferimento alla L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
VI) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento agli artt. 86, 87, 88 e 89, d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità, imparzialità e ingiustizia manifesta.
VII) Violazione di legge e/o erronea applicazione in riferimento agli artt. 86, 87, 88 e 89, d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità, imparzialità e ingiustizia manifesta,
e per quanto concerne l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata:
VIII) Illegittimità derivata.
IX) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento all’art. 2, d.lgs. n. 163/2006; violazione dei principi di trasparenza e pubblicità della procedura di gara; violazione del principio di verbalizzazione delle operazioni di gara. Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento all’art. 88, d.lgs. n. 163/2006; omissione del procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse. Violazione di legge in riferimento all’art. 97 Cost.; violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
X) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento all’art. 88, d.lgs. n. 163/2006; violazione della competenza della Commissione in ordine al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione di legge, sviamento, illogicità, imparzialità e ingiustizia manifesta.
XI) Violazione di legge e/o erronea applicazione con riferimento alla normativa sul lavoro ed ai minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. 30 luglio 2008 per le "lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitarioassistenzialeeducativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali".
La ricorrente chiede anche, in conclusione, che sia dichiarata l’inefficacia del contratto di affidamento dell’appalto, il subentro nel contratto medesimo e che l’intimata Amministrazione venga condannata al risarcimento dei danni provocati dai provvedimenti impugnati.
6) Si è costituito in giudizio il Comune di Novara, argomentando nel senso dell’infondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento.
Non si è costituita, seppure regolarmente intimata, la controinteressata C. coop. sociale.
7) Con ordinanza n. 782 del 22 ottobre 2010, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente e fissata l’udienza per la discussione nel merito del ricorso.
8) La ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie argomentazioni difensive con due memorie, rispettivamente depositate in data 16 novembre e 20 novembre 2010.
I contenuti della seconda memoria non possono essere presi in considerazione, atteso che lo scritto difensivo è stato depositato oltre il termine dei quindici giorni liberi precedenti l’udienza, previsto dagli artt. 73, comma 1, 119, comma 2 e 120, comma 3, cod. proc. amm.
La stessa non può, nonostante l’indicazione riportata nella sua epigrafe, essere qualificata come memoria di replica, mancando una memoria di controparte alla quale replicare.
9) Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 e ritenuto in decisione.
Il giorno successivo è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n. 86/2010.

Motivi della decisione

10) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 79, comma 5quater, del d.lgs. n. 163/2006, in quanto le comunicazioni della stazione appaltante in ordine all’esclusione dalla gara e all’aggiudicazione definitiva sarebbero state prive delle prescritte indicazioni relative all’individuazione degli atti sottratti all’accesso ed all’ufficio presso il quale poteva esercitarsi tale diritto.
La richiamata disposizione normativa, peraltro, non trovava applicazione nella procedura di gara in esame, avendo la stessa ad oggetto, come espressamente indicato dal bando, servizi rientranti nella categorie di riferimento di cui all’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006.
La denunciata omissione, in ogni caso, avrebbe avuto consistenza di mera irregolarità, tale da non determinare alcuna lesione delle prerogative della ricorrente e da risultare inidonea, pertanto, a cagionare l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di esclusione dalla gara.
11) Il vizio di illegittimità denunciato con il secondo motivo di ricorso deriverebbe dall’omessa verbalizzazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, mancanza che comporta, ad avviso della parte ricorrente, addirittura l’inesistenza del procedimento.
Nonostante la deducente non lo precisi, la censura deve intendersi riferita alla mancata verbalizzazione dell’audizione avvenuta il 31 agosto 2010, trattandosi dell’unica fase del procedimento che non si svolge in forma scritta.
Tanto precisato, la censura appare destituita di fondamento in quanto, in difetto di un obbligo normativamente sancito di verbalizzazione delle operazioni, tale modalità costituisce una buona prassi amministrativa la cui omissione non è di per sé idonea a inficiare la legittimità degli atti del procedimento.
12) Con il terzo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 88 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non sarebbe stato svolto dalla Commissione di gara, cui tale competenza appartiene in via esclusiva, bensì direttamente dagli uffici dell’Amministrazione.
Va nuovamente rilevato, al riguardo, che la procedura di gara in contestazione attiene a servizi rientranti nei settori esclusi ex art. 20 e allegato II B del d.lgs. n. 163/2006, nei quali l’aggiudicazione è disciplinata solamente dagli artt. 65, 68 e 225 del medesimo decreto.
Non rileva, pertanto, la violazione dell’ordine delle competenze fissato dal richiamato art. 88 né può ritenersi che la pretesa spoliazione dei compiti della Commissione di gara contrasti con alcuno dei principi che, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 163/2006, trovano applicazione anche nei settori esclusi.
13) Con il quarto motivo di ricorso, l’esponente lamenta che la sua offerta sarebbe stata esclusa dalla gara "sulla base di alcuni precisi elementi rispetto ai quali non sono mai state richieste specifiche giustificazioni" ovvero i costi indicati per "prodotti per l’igiene personale" e "cambio dei bambini".
Il rilievo è infondato in fatto, anzi è pretestuoso, perché il procedimento di verifica dell’anomalia si è concentrato, fin da principio, sulla congruità dei costi stimati per la fornitura di prodotti di pulizia, categoria nella quale, come reso palese dallo stesso prospetto dell’offerta economica, rientrano le specifiche voci relative all’igiene personale e al cambio dei bambini.
14) Le censure dedotte con il quinto motivo di ricorso sono tese a denunciare la pretesa carenza di motivazione del contestato giudizio di anomalia dell’offerta, avendo la stazione appaltante omesso di specificare i valori utilizzati quali parametri di riferimento e di considerare le giustificazioni presentate nel corso del procedimento.
Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.
Quanto al primo aspetto, va preliminarmente rammentato che la stazione appaltante, in sede di valutazione delle giustificazioni prodotte nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, è onerata a motivare in modo approfondito le proprie determinazioni laddove esse esprimano un giudizio negativo che fa venir meno l’aggiudicazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Piemonte, sez. II, 29 ottobre 2010, n. 3934).
Il giudizio di anomalia di cui si controverte, consistente in una generica e indimostrata valutazione di insufficienza dei costi stimati per la fornitura di prodotti per la pulizia, non può considerarsi conforme al paradigma sopra delineato,.
I parametri assunti quale riferimento dalla valutazione comunale paiono, infatti, privi di consistenza: tanto la spesa storica sostenuta dall’Amministrazione procedente per l’acquisto di analoghi prodotti (elemento privo, d’altronde, di effettivo rilievo ai fini comparativi) quanto i "prezzi di acquisto medi di mercato ("Consip, ecc.)", sono fatti oggetto solo di uno sbrigativo richiamo non supportato da alcuna indicazione di valori reali che valga, almeno a titolo esemplificativo, a supportare l’impegnativo giudizio di insostenibilità economica dell’offerta.
Sotto il secondo profilo, va evidenziato come la ricorrente, in un primo momento, avesse giustificato i prezzi offerti in modo piuttosto generico, limitandosi a richiamare la "collaborazione con aziende locali, leader nella fornitura di prodotti e macchinari a prezzi altamente competitivi".
A seguito della richiesta di maggiori chiarimenti, però, essa ha fornito alla stazione appaltante una scheda analitica nella quale, distintamente per aree di impiego, sono indicati tutti i prodotti di pulizia che saranno utilizzati nel servizio, le tipologie delle confezioni, le quantità previste, il valore economico del singolo prodotto e la spesa totale.
Nessuno dei valori contenuti in tale scheda è stato oggetto di confutazione da parte della stazione appaltante e tale omissione non può non riverberarsi sul provvedimento impugnato, rendendolo illegittimo sotto il profilo del difetto di motivazione.
E’ vero che, come rileva la difesa comunale, la giustificazione delle offerte non può consistere nella semplice analisi dei prezzi, dovendo invece costituire un’elaborazione concettuale riferita alle singole voci di spesa, ma tale considerazione è estranea ai contenuti del provvedimento impugnato (il quale si limita, invece, a denegare la congruità dei costi stimati dalla concorrente) e non vale, quindi, a far venir meno il vizio che lo inficia.
Rimane da accennare, per completezza, alla questione dei preventivi.
La ricorrente ha prodotto agli atti del giudizio tre preventivi di spesa per la fornitura di materiali di pulizia, tutti recanti una data antecedente la presentazione dell’offerta, e afferma che gli stessi erano stati presentati alla stazione appaltante nel corso dell’audizione svoltasi il 31 agosto 2010, ma non sono stati presi in considerazione dall’Amministrazione; la difesa comunale nega la circostanza e sostiene che tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in sede giudiziale.
L’omessa verbalizzazione dell’audizione (che, di per sé, non rileva come vizio di legittimità del provvedimento conclusivo, come già affermato sub 11) rende impossibile accertare la veridicità dell’allegazione di parte ricorrente, anche se appare scarsamente verosimile che la stessa, disponendo dei preventivi in questione, non abbia ritenuto di presentarli nel corso dell’audizione.
La produzione giudiziale dei preventivi vale, pertanto, a costituire un principio di prova delle circostanze allegate dalla parte ricorrente ed a rendere, quindi, più salda la diagnosi di superficialità della verifica di anomalia; il contenuto di tali documenti, in ogni, avvalora ex post la congruità delle previsioni di spesa sottese all’offerta economica.
15) Sono parimenti fondati il sesto e il settimo motivo di ricorso, con cui l’esponente evidenzia "l’irrilevanza delle voci sottoposte a verifica rispetto all’oggetto dell’appalto".
La giurisprudenza ha chiarito che, nella verifica di anomalia delle offerte, l’amministrazione è tenuta a considerarne l’affidabilità complessiva e non limitarsi ad aspetti risultanti da singole voci che, in ipotesi, si discostino dai valori medi di mercato (cfr., ex plurimis, TA.R. Piemonte, sez. I, 16 novembre 2009, n. 2553).
Lo scopo della verifica di anomalia, infatti, è quello di accertare la sostanziale remuneratività dell’offerta, cioè la sua serietà e congruità complessiva, cosicché la stessa non può essere influenzata in modo decisivo dalla constatazione di singole voci, in ipotesi anomale, ma incapaci, per la scarsa consistenza percentuale sul peso complessivo dell’appalto, di incidere sull’affidabilità dell’offerta nel suo insieme.
È quanto si è verificato nella fattispecie in esame, ove la fornitura di prodotti di pulizia costituisce una prestazione secondaria nell’economia del’appalto ed ha un peso marginale rispetto al suo importo, pari a poco più dell’1%.
Ne consegue la diagnosi di illegittimità del giudizio di anomalia esclusivamente fondato sulla ritenuta incongruità di una voce di spesa del tutto secondaria.
Né vale argomentare (come fa l’Amministrazione resistente, sia con il provvedimento impugnato sia con gli scritti difensivi) nel senso di una particolare valenza della prestazione de qua che, data la delicatezza del servizio, porterebbe a trascendere il mero dato economico, trattandosi di giustificazione che potrebbe essere confezionata per ogni voce di spesa e che, nel caso di specie, non trova corrispondenza nelle previsioni della legge di gara la quale non prevedeva neppure l’attribuzione di uno specifico punteggio per la qualità dei prodotti di pulizia impiegati nel servizio.
La difesa comunale, infine, nell’intento di dimostrare l’inaffidabilità dell’offerta della ricorrente, si sofferma sul margine particolarmente esiguo di utile ivi previsto, ma tale elemento, pur messo in luce in sede di avvio del procedimento di verifica, non viene in alcun modo considerato nel provvedimento conclusivo e, comunque, appare coerente con la natura giuridica della ricorrente medesima, tale da escludere il perseguimento di finalità lucrative.
16) L’accoglimento dei motivi di ricorso esaminati sub 14) e sub 15) comporta l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara della ricorrente e di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata.
Non vi è luogo, pertanto, ad esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, riferiti a pretesi vizi di legittimità propri dell’aggiudicazione definitiva.
17) Non vi è parimenti luogo a provvedere sulle domande di inefficacia e di subentro nel contratto, non risultando che, nelle more del giudizio, esso sia stato stipulato.
18) Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, essa va respinta in quanto l’interesse azionato in giudizio da parte ricorrente trova integrale soddisfazione attraverso la pronuncia demolitoria dell’esito della gara e la conseguente riaggiudicazione che dovrà essere disposta dall’Amministrazione.
19) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese del grado di giudizio che liquida forfetariamente nell’importo complessivo di euro tremila oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Richard Goso, Primo Referendario, Estensore
Alfonso Graziano, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-06-2013, n. 28158

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14.12.2009 il GIP del Tribunale di Vasto applicava a M.R.L., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la diminuente per la scelta del rito, la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi 1 e giorni 10 di reclusione per il reato di cui alla L. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1, lett. c) e art. 24, comma 1.

2. Ricorre per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di L’aquila per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62 bis c.p..

Erroneamente il GIP, nel ratificare l’accordo tra le parti, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche sulla base del mero stato di incensuratezza (nonostante il divieto previsto dalla D.L. 23 maggio 2008, conv. con modif. nella L. n. 125 del 2008, entrata In vigore prima della commissione del reato e quindi applicabile al caso di specie).

Peraltro il GIP ha applicato anche una pena di specie diversa (reclusione in luogo dell’arresto).

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p..

Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p., le parti non possono rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perchè essi sono coperti dal patteggiamento.

3. Quanto alla motivazione della sentenza ex art. 444 c.p.p., in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel ritenere che la peculiarità del procedimento di applicazione pena esoneri da motivazioni men che sommarie per cui il riconoscimento di siffatto beneficio può ritenersi giustificato implicitamente dalla modestia del fatto come enunciato nel capo di imputazione (cfr. Cass. pen. Sez. 4 n. 2560 del 17.10.1997) oppure dall’implicita condivisione, pur non formalmente richiamate, delle ragioni espresse dalle parti nella richiesta (cfr.

Cass. pen. Sez. F n. 33473 del 20.8.2009).

4. L’assenza di precedenti condanne per altri reati non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p., comma 3, introdotto con la L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 1, lett. f bis applicabile al caso di specie, risultando il reato commesso in data (OMISSIS) e quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della norma).

La motivazione sul punto della sentenza impugnata deve, però, implicitamente ritenersi integrata dalla "modestia del fatto", come enunciato nel capo di imputazione.

5. A norma dell’art. 619 c.p.p., comma 2 va rettificata la specie della pena detentiva, avendo il GIP, pur trattandosi di contravvenzione, erroneamente applicato la reclusione invece dell’arresto.

P.Q.M.

Rettifica la pena detentiva applicata in quella di mesi 1 e giorni 10 di arresto.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. N. 30 SENTENZA 24 – 27 gennaio 2011 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 6 del 2-2-2011

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 7,
terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994,
n. 19, come integrato dall’articolo 42, comma 2, della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo
civile), promosso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede
giurisdizionale, nel giudizio avente ad oggetto l’esame di questioni
di massima deferito dal Presidente della Corte dei Conti, con
ordinanza dell’8 aprile 2010, iscritta al n. 195 del registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede
giurisdizionale, con ordinanza dell’8 aprile 2010, ha sollevato
questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 7,
terzo periodo, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994,
n. 19, come integrato dall’articolo 42, comma 2, della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo
civile), per asserita violazione degli articoli 24, 25 e 111 della
Costituzione.
1.1. – Il giudice a quo premette che con atto del 14 dicembre
2009, notificato ai Presidenti di tutte le sezioni giurisdizionali
regionali e ai Presidenti delle sezioni d’appello, il Presidente
della Corte dei conti ha deferito l’esame di talune questioni di
massima alla Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi della
norma censurata, e in relazione ai giudizi formalmente promossi e
incardinati presso la terza sezione centrale d’appello della Corte
dei conti recanti n. 36000, n. 36013, n. 36017, n. 36079, n. 36094,
n. 36095, n. 36181, in base a reclamo proposto dalla procura
regionale per il Lazio, n. 36077 e n. 36153, in base ad appello
proposto dalla parte privata, nonche’ n. 36159, in base a reclamo
proposto dalla Procura regionale per le Marche. In particolare, le
questioni di massima proposte attenevano tutte all’interpretazione da
dare, in presenza di orientamenti oscillanti della giurisprudenza,
all’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Con decreto n. 41 del 18 dicembre 2009 il Presidente della Corte
dei conti ha fissato l’udienza per la discussione delle predette
questioni.
Si aggiunge, inoltre, che «essendo stato il predetto atto di
deferimento notificato ai Presidenti di tutte le sezioni territoriali
e centrali della Corte dei conti, e quindi anche al Presidente della
terza sezione centrale d’appello, da parte di quest’ultimo sono stati
adottati decreti con i quali le camere di consiglio per la
trattazione dei giudizi relativi ai reclami e agli appelli pendenti
presso quella terza sezione centrale d’appello, in relazione ai quali
le questioni di massima in esame sono state rimesse a queste Sezioni
riunite, gia’ fissate con precedenti decreti in data 16 novembre 2009
e in data 9 dicembre 2009, sono state rinviate a data da stabilire».
Con ordinanza del 5 febbraio 2010 n. 8, il Presidente della Corte
dei conti ha stabilito la composizione del Collegio, provvedendo,
poi, con decreto n. 9 del 5 febbraio 2010, a nominare il relatore.
2. – Esposto cio’, il collegio remittente, in via preliminare,
pone la questione relativa alla legittimazione del Presidente della
Corte di conti a deferire alle Sezioni riunite in sede
giurisdizionale le suddette questioni di massima.
La norma censurata prevede che: «il Presidente della Corte puo’
disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che
presentano una questione di diritto gia’ decisa in senso difforme
dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che
presentano una questione di massima di particolare importanza». La
norma aggiunge, in una parte non oggetto di impugnazione, che «se la
sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite,
rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del
giudizio».
Il giudice a quo rileva come, prima della modifica introdotta
dall’art. 42 della legge n. 69 del 2009, il giudizio delle Sezioni
riunite della Corte dei conti su questioni di massima e per contrasti
giurisprudenziali avesse carattere «esclusivamente incidentale»,
coinvolgendo tutte le sezioni giurisdizionali della Corte di conti,
regionali e centrali. In particolare, il nuovo assetto della
giustizia contabile, articolata in sezioni giurisdizionali regionali
di primo grado e in sezioni centrali d’appello (e per la Sicilia, una
sezione regionale anche per l’appello), a differenza di quanto
previsto per la giustizia amministrativa, non differenzia, «sotto
l’aspetto ordinamentale e dei ruoli», le sezioni territoriali da
quelle centrali (o comunque d’appello). Ne consegue, prosegue sempre
il Collegio remittente, che le Sezioni riunite, «organo giudiziario
autonomo», devono essere «intese come la "riunione" a livello apicale
di tutte le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti (ed e’ per
questa ragione che per la composizione del relativo albo si attinge
anche ai componenti delle sezioni territoriali)».
La modifica introdotta dal citato art. 42 avrebbe aggiunto,
rispetto al sistema previgente, il potere del Presidente della Corte
dei conti di «deferire autonomamente e al di fuori di un giudizio
pendente questioni di massima alle Sezioni riunite».
Tale potere sarebbe diverso dal potere di rimessione delle
questioni di diritto controverse o delle questioni di massima alle
Sezioni unite della Corte di cassazione, riconosciuto al Primo
Presidente della Corte stessa dall’art. 374, secondo comma, del
codice di procedura civile, e dal potere di rimessione all’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato riconosciuto al Presidente del
Consiglio stesso ai sensi dell’art. 45, commi 2 e 3, del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato). Per effetto di tali rimessioni
entrambi gli organi sopra indicati decidono la controversia nella sua
interezza, e quindi anche nel merito, ma la decisione viene resa,
puntualizza il giudice a quo, «nell’ambito dello stesso organo
giurisdizionale, con competenza ripartita internamente». Il
deferimento del Presidente della Corte dei conti avviene, invece,
«nei confronti di organi giurisdizionali diversi e autonomi per
competenza territoriale e funzionale, rispetto ai quali il Presidente
della Corte di conti e’ del tutto estraneo». Il Presidente della
Corte dei conti potrebbe, pertanto, «di sua iniziativa e a
prescindere da qualsiasi impulso di parte, "sottrarre" un giudizio
pendente presso una sezione giurisdizionale territoriale o d’appello,
per portarlo innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, e
cioe’ innanzi ad un giudice costituito "nominativamente" dallo stesso
Presidente della Corte dei conti».
Il remittente sottolinea, inoltre, come non potrebbe neanche
essere assimilato il potere di deferimento in esame a quello che
l’art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 del 1993 riconosce al
Procuratore generale della Corte dei conti. In particolare, tale
norma prevede che: «le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono
sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite
dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a
richiesta del Procuratore generale». Si osserva come tale potere
venga esercitato dal Procuratore generale non nella veste di "parte",
ma di «organo che partecipa all’esercizio della funzione
nomofilattica mediante il potere di ricorrere "in via principale
nell’interesse della legge" ai sensi dell’art. 6, comma 6, del
decreto-legge n. 453 del 1993» (si cita la sentenza n. 375 del 1996
della Corte costituzionale).
Svolta questa premessa, si assume che la norma impugnata
violerebbe, in primo luogo, il principio della precostituzione del
giudice naturale per legge di cui all’art. 25 Cost., in quanto,
prevedendo che il Presidente della Corte dei conti possa deferire
d’ufficio la questione di massima alle Sezioni riunite, «al di fuori
di un giudizio pendente», mediante il «prelievo» di un giudizio
pendente innanzi ad altro giudice, consentirebbe la scelta del
giudice dopo l’instaurazione della controversia. A tale proposito, si
deduce, inoltre, che la citata norma costituzionale prevedrebbe «una
riserva assoluta di legge in materia di competenza del giudice, cosi’
vietando anche che la competenza stessa possa essere determinata da
fonti secondarie o da atti non legislativi».
In secondo luogo, verrebbe violato il principio di terzieta’ del
giudice di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., che costituisce un
«necessario corollario del principio della precostituzione del
giudice naturale per legge», cio’ perche’ lo stesso Presidente,
«mediante il potere di deferimento», finirebbe «per essere giudice in
una causa da egli stesso promossa». D’altronde, «se si volesse
osservare», puntualizza il remittente, «che non trattasi, nel caso di
specie, di una causa propria del Presidente della Corte, risulta
comunque violato il principio del divieto della ufficialita’ del
giudizio, non potendo il giudice giudicare una causa da egli stesso
promossa (…), o comunque non promossa da un soggetto (attore)
diverso dal giudice». Sempre in relazione al principio di terzieta’
si sottolinea come nella Costituzione la neutralita’ del giudice sia
garantita, oltre che dal principio del giudice naturale precostituito
per legge, anche dalle norme che prevedono: il divieto di iniziativa
processuale d’ufficio (art. 24, primo comma, Cost.); il divieto di
costituire giudici straordinari o speciali (art. 102 Cost.); la
soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, secondo comma,
Cost.). Tali principi sarebbero ulteriormente ribaditi dall’art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che l’Italia ha
recepito con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
liberta’ fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il
20 marzo 1952).
In terzo luogo, prevedendo la norma impugnata una iniziativa
officiosa, sarebbe violato l’art. 24 Cost., il quale esprime il
«principio secondo il quale non e’ possibile porre ai cittadini
limitazioni od ostacoli alla loro difesa nel processo delle posizioni
sostanziali» che l’ordinamento gli riconosce.
In definitiva, si osserva come la norma censurata rappresenti
«l’unico caso in cui un organo totalmente estraneo al giudizio
formula d’ufficio la domanda e nomina anche il collegio giudicante».
Per quanto attiene, poi, al potere delle Sezioni riunite di
sollevare la questione, il Collegio remittente sottolinea di non
ignorare l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che ritiene
non sussistente tale potere, in quanto le Sezioni riunite dovrebbero
limitare il proprio giudizio soltanto al «punto di diritto su cui si
basa la questione rimessa». Il Collegio ritiene, pero’, condivisibile
l’altro orientamento, fatto proprio anche dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 375 del 1996, secondo cui esistono questioni di
costituzionalita’ che possono trovare la loro sede di emersione e di
concreta rilevanza solo nel giudizio innanzi alle Sezioni riunite.
Inoltre, si deduce come la dedotta questione di costituzionalita’ non
riguardi «il punto di diritto su cui si basa la questione rimessa»,
bensi’ la stessa legittimazione del Presidente della Corte dei conti.
3. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo, in primo luogo, che la questione venga dichiarata
inammissibile, in quanto le Sezioni riunite della Corte dei conti
possono sollevare questioni soltanto in relazione a norme diverse da
quelle che sono utili a risolvere il quesito loro sottoposto.
In secondo luogo, il giudice remittente avrebbe omesso di
indagare se sia possibile interpretare la norma in senso conforme a
Costituzione. Infatti, «partendo dal presupposto che le sezioni
regionali costituiscono organi giudiziari autonomi, il testo della
norma della cui costituzionalita’ si dubita ben consente di escludere
che il giudizio instaurato dinanzi alla Sezione giurisdizionale
regionale rientri nel potere di deferimento alle Sezioni riunite di
una questione di massima». La disposizione censurata «menziona le
sezioni regionali solo per significare che il deferimento alle
Sezioni riunite puo’ avvenire anche quando la difformita’ di
orientamento su una questione di diritto si sia manifestata (non
nell’ambito del giudice di ultima istanza, come ad esempio avviene
per i giudizi dinanzi la Corte di cassazione e il Consiglio di Stato,
ma) nell’ambito delle sezioni regionali stesse». Si osserva come il
disposto testuale «appare chiarissimo in tale senso». Nulla, nella
disposizione censurata, «lascia intendere che il Presidente possa
intervenire "avocando" alle Sezioni riunite dei giudizi pendenti
dinanzi a quelle; cio’ in specie considerando che, ancora in mancanza
di una decisione della sezione regionale, un reale conflitto non si
e’ ancora manifestato». Diversa sarebbe la questione, non rilevante
in questa sede, relativa alla facolta’ riconosciuta dall’ultimo
periodo della norma in esame alle sezioni regionali di rimettere la
questione nel momento in cui deve essere decisa la questione stessa.
In definitiva, la rimessione dovra’ avvenire «laddove la
questione sia comunque in quel momento sottoposta al giudizio di
sezioni centrali o comunque di un giudice contabile di grado
successivo al primo. La norma non facoltizza, invece, secondo questa
lettura costituzionalmente orientata, il Presidente ad intervenire
con la rimessione di cui si tratta ove la questione penda dinanzi a
sezione regionale».
Le Sezioni riunite avrebbero dovuto conseguentemente, in
alternativa, «o escludere la possibilita’ di una simile
interpretazione (in quanto ad esempio smentita dal "diritto
vivente")» – e avrebbero allora potuto motivatamente rimettere la
questione alla Corte costituzionale – «ovvero dichiarare
inammissibili innanzi a se’ le questioni eventualmente fatte oggetto
di rimessione dal Presidente al di fuori dei casi consentiti dalla
legge».
Nel merito, la questione sarebbe comunque non fondata.
Il potere del Presidente di rimettere alle Sezioni riunite anche
le controversie pendenti dinanzi alle sezioni regionali «non puo’ che
discendere dalla considerazione delle stesse – attesa la
peculiarieta’ del "sistema" della Corte dei conti – quali "sezioni"
dello stesso organo giudiziario decentrate sul territorio». Cio’ non
violerebbe il principio del giudice naturale precostituito per legge
poiche’ la rimessione alle Sezioni riunite e’ pur sempre prevista e
regolamentata dalla legge.
Non violerebbe neanche i principi del giusto processo, della
terzieta’ del giudice e del divieto di iniziativa officiosa «poiche’
l’iniziativa processuale che incardina il giudizio non puo’ di certo
farsi risalire al Presidente della Corte, cui e’ riferibile solo la
scelta – regolamentata dalla legge – di risolvere un conflitto tra
diversi orientamenti e la soluzione di questioni di massima in una
determinata fase del giudizio». Inoltre, «la circostanza che le
Sezioni riunite siano (possano essere) presiedute dal Presidente non
rende certamente quest’ultimo "parte" del giudizio».

Considerato in diritto

1. – Con ordinanza dell’8 aprile 2010 la Corte dei conti, Sezioni
riunite, in sede giurisdizionale, ha sollevato questione di
legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo,
del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato
dall’articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile), per asserita
violazione degli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione.
La norma censurata prevede che «il Presidente della Corte puo’
disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che
presentano una questione di diritto gia’ decisa in senso difforme
dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che
presentano una questione di massima di particolare importanza».
2. – In via preliminare, e’ necessario stabilire, ai fini del
giudizio di ammissibilita’ della questione sollevata con l’ordinanza
sopra citata, se sussista, nella specie, la legittimazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti ad introdurre il presente
giudizio incidentale di legittimita’ costituzionale.
Nella specie, le Sezioni riunite dubitano della costituzionalita’
della norma che consente il deferimento della questione
interpretativa alla loro cognizione.
E’ evidente, dunque, che non puo’ negarsi al remittente la
legittimazione a sollevare la questione di legittimita’
costituzionale della norma che ha attribuito al Presidente della
Corte dei conti il potere di devolvere la questione di massima a tale
particolare articolazione del giudice contabile.
D’altronde, questa Corte, con la sentenza n. 375 del 1996, ha
avuto modo di affermare che sussiste la legittimazione delle Sezioni
riunite della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimita’
costituzionale collegate «al momento della verifica, da parte di
queste ultime, dei presupposti della propria competenza».
3. – Ancora sul piano dell’ammissibilita’, va rilevato,
preliminarmente, che la dedotta questione di legittimita’
costituzionale deve essere riguardata sotto due aspetti correlati
alla duplice previsione sostanzialmente contenuta nella norma
censurata: a) la prima, che attribuisce al Presidente della Corte il
potere di deferire, d’ufficio, alle Sezioni riunite le questioni di
massima che emergono in controversie pendenti (come quelle in esame)
in sede di appello; b) la seconda, che conferisce lo stesso potere di
deferimento con riguardo a questioni di massima che emergono in
controversie pendenti davanti a sezioni giurisdizionali regionali.
La valutazione della rilevanza, nel giudizio a quo, della
questione deve essere effettuata, dunque, con specifico riferimento
alle due ipotesi innanzi precisate.
Orbene, partendo dal rilievo che, nella specie, le questioni di
massima in relazione alle quali il Presidente della Corte ha
esercitato il potere di deferimento alle Sezioni riunite sono tutte
emerse in vari giudizi di appello pendenti presso la terza sezione
giurisdizionale centrale della Corte, non vi e’ dubbio che la
questione di legittimita’ costituzionale sollevata con riferimento
alla corrispondente previsione normativa sia rilevante nel giudizio a
quo e quindi sia ammissibile.
Ad opposta conclusione deve, invece, pervenirsi per la seconda
ipotesi sopra prospettata, quella cioe’ relativa all’esercizio da
parte del Presidente della Corte del medesimo potere di deferimento
delle questioni di massima che emergono in giudizi pendenti davanti
alle sezioni regionali. Cio’ per l’ovvia ragione che, nel caso ora in
esame, non si verte in una ipotesi di tal genere. A prescindere,
peraltro, dalla stessa possibilita’ di interpretare la normativa
vigente nel senso della deferibilita’ alle Sezioni riunite della
Corte di questioni di massima o nelle quali si sono determinati
contrasti interpretativi ad opera delle sezioni giurisdizionali
regionali.
A quanto sopra va aggiunto che le medesime Sezioni riunite, con
pronuncia successiva alla ordinanza di rimessione in esame, in
ragione della difficolta’ di coniugare con i principi del diritto
processuale la sussistenza di un "contrasto verticale" tra giudici di
primo e secondo grado, ha ritenuto che – all’esito di una
interpretazione che identifica la sezione regionale, indicata
nell’ultima parte del comma (non oggetto di censura in questa sede)
solo nella sezione d’appello esistente in Sicilia – l’accesso alle
Sezioni riunite e’ consentito esclusivamente alle sezioni
giurisdizionali d’appello (Corte dei conti, Sezioni riunite, 13
ottobre 2010, n. 8).
4. – Nel merito, nei limiti innanzi precisati nei quali puo’
essere ritenuta ammissibile, la questione proposta non e’ fondata.
L’analisi delle specifiche censure formulate dalla Corte
remittente presuppone che venga delineato il quadro normativo
generale entro il quale trova collocazione il particolare potere di
deferimento alle Sezioni riunite delle questioni di massima,
attribuito dall’ordinamento all’organo di vertice della giurisdizione
contabile, vale a dire al Presidente della Corte dei conti.
4.1. – Al riguardo, va ricordato che, nel processo civile, l’art.
374, secondo comma, del codice di procedura civile – nel testo
modificato dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80) –
attribuisce al Primo Presidente della Corte di cassazione la facolta’
di «disporre che la Corte pronunci a Sezioni unite sui ricorsi che
presentano una questione di diritto gia’ decisa in senso difforme
dalle Sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di
massima di particolare importanza». Il successivo terzo comma del
medesimo articolo aggiunge che «se la sezione semplice ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite,
rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del
ricorso».
Nel processo amministrativo l’articolo 45 del regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato), nel testo modificato dall’art. 15 della legge 21
dicembre 1950, n. 1018 (Modificazioni al testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato), ha disposto, al secondo comma, che se la sezione
giurisdizionale del Consiglio «rileva che il punto di diritto
sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti
giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o
di ufficio puo’ rimettere il ricorso all’Adunanza plenaria». Il
successivo terzo comma del medesimo articolo ha, poi, precisato che
«prima della decisione il Presidente del Consiglio di Stato, su
richiesta delle parti o d’ufficio puo’ deferire all’Adunanza plenaria
qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di
massima di particolare importanza».
La suindicata disciplina concernente il processo amministrativo
e’ stata sostanzialmente recepita nel nuovo codice del processo
amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo), con l’articolo 99, commi 1 e 2, il quale ha
aggiunto, in linea con quanto stabilito dal codice di procedura
civile, che il deferimento all’Adunanza plenaria puo’ essere disposto
dal Presidente del Consiglio di Stato anche per dirimere contrasti di
giurisprudenza. I successivi commi 3 e 4 del medesimo art. 99 hanno,
inoltre, cosi’ disposto: «3. Se la sezione cui e’ assegnato il
ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato
dall’Adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza
motivata, la decisione del ricorso», «4. L’Adunanza plenaria decide
l’intera controversia, salvo che ritenga di enunciare il principio di
diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione
remittente».
4.2. – Nella giurisprudenza contabile, la funzione nomofilattica,
come e’ noto, e’ attribuita alle Sezioni riunite della Corte.
Al riguardo, va sottolineato che gia’ l’articolo 4 della
risalente legge 21 marzo 1953, n. 161 (Modificazioni al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti), al primo comma, cosi’ stabiliva:
«ove una sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il
punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti
giurisprudenziali puo’, con ordinanza emanata su richiesta delle
parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite». Il
secondo comma dello stesso articolo aveva aggiunto quanto segue:
«prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su
istanza delle parti o di ufficio, puo’ rimettere alle Sezioni riunite
i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di
massima di particolare importanza». Infine, il comma 3 cosi’
disponeva: «per i giudizi per i quali e’ ammesso l’appello alle
Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento
alle sezioni medesime previsto dai commi precedenti e’ subordinato al
consenso delle parti».
Tale disciplina e’ stata modificata dall’art. 1, comma 7, del
decreto-legge n. 453 del 1993, secondo il quale «le Sezioni riunite
della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle
questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali
o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono
presiedute dal Presidente della Corte dei conti» e «giudicano con
sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e
un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza
della Corte dei conti all’inizio dell’anno giudiziario».
Da ultimo, l’art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 2009 ha
aggiunto, al citato comma 7 dell’art. 1 del d.l. 453 del 1993, due
periodi: il primo, oggetto di censura, prevede – come si e’ gia’
notato − che «il Presidente della Corte puo’ disporre che le Sezioni
riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di
diritto gia’ decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali,
centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di
massima di particolare importanza»; il secondo, non investito dal
dubbio di costituzionalita’, stabilisce che «se la sezione
giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a
queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio». E’
bene aggiungere che l’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, ha previsto, nel diverso ambito della funzione di controllo,
che il Presidente della Corte «puo’ disporre che le Sezioni riunite
adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in
maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonche’ sui
casi che presentano una questione di massima di particolare
rilevanza».
4.2.1. – In relazione al contenuto della vigente disciplina,
relativa al potere presidenziale di deferimento in ambito
giurisdizionale, appare opportuno mettere in rilievo come il
legislatore del 2009 abbia inteso reintrodurre, sia pure con
modifiche, il potere presidenziale di accesso alle Sezioni riunite in
origine contemplato dall’art. 4 della legge n. 161 del 1953 e
successivamente disciplinato dall’art. 1, comma 7, del d.l. n 453 del
1993. Di seguito, da un lato, e’ stato previsto che il deferimento
possa avvenire anche per la risoluzione di questioni di diritto gia’
decise in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o
regionali; dall’altro, e’ stata eliminata la condizione del consenso
delle parti per i giudizi per i quali era ammesso l’appello alle
Sezioni riunite. In definitiva, come emerge anche dai lavori
preparatori della norma censurata, la ragione che ha ispirato la
scelta legislativa e’ stata quella di aggiungere, al fine di
potenziare il potere nomofilattico delle Sezioni riunite,
un’ulteriore forma di accesso alle predette sezioni da parte del
Presidente della Corte, in linea con quanto previsto dall’art. 374
cod. proc. civ. L’introduzione del potere presidenziale nel diverso
ambito del giudizio sui controlli persegue, invece, la finalita’ di
«garantire la coerenza nell’unitaria attivita’ svolta dalla Corte dei
conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di
coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al
federalismo fiscale» (citato art. 17, comma 31, primo inciso, del
d.l. n. 78 del 2009).
5. – Cosi’ ricostruito, per grandi linee, il quadro normativo in
cui si colloca la norma censurata, si puo’ passare ad analizzare le
singole censure formulate dal remittente.
5.1. – Il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 24 Cost.
della Costituzione, sul presupposto che, prevedendo la norma
censurata una iniziativa officiosa del Presidente della Corte dei
conti, non sarebbe osservato il «principio secondo il quale non e’
possibile porre ai cittadini limitazioni od ostacoli alla (…)
difesa nel processo delle posizioni sostanziali» che l’ordinamento
riconosce loro.
La censura non e’ fondata.
La giurisprudenza costituzionale e’ costante nel ritenere che
l’art. 24 Cost. e’ violato qualora le norme processuali pongano
condizioni di «sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di
azione» (sentenze n. 237 del 2007 e n. 266 del 2006).
Nel caso in esame non si comprende, a prescindere dalla
genericita’ della censura prospettata, la ragione per la quale la
previsione del potere di deferimento attribuito al Presidente della
Corte dei conti possa recare un vulnus al diritto di difesa tutelato
dall’evocata norma costituzionale. La disposizione censurata,
infatti, non disciplina in alcun modo il diritto di azione delle
parti private o del pubblico ministero contabile, limitandosi a
stabilire i criteri che presiedono all’accesso alle Sezioni riunite.
Del resto, il potere di deferire d’ufficio le questioni involgenti
problematiche interpretative di massima e’ riconosciuto
dall’ordinamento, come gia’ sottolineato, sia al Primo Presidente
della Corte di cassazione, sia al Presidente del Consiglio di Stato,
senza che mai sia stata contestata la loro naturale preordinazione a
garantire la retta applicazione della legge, quando questa sia
suscettibile, in astratto, di interpretazioni contrastanti.
In definitiva, il dedotto parametro costituzionale di cui
all’art. 24 Cost. e’ inconferente.
5.2. – Con la seconda censura il giudice a quo lamenta la
violazione dell’art. 25, primo comma, Cost. in quanto la previsione
secondo cui il Presidente della Corte puo’ deferire, d’ufficio, la
questione di massima alle Sezioni riunite, mediante il «prelievo» di
un giudizio pendente innanzi ad una sezione semplice della Corte,
consentirebbe la scelta del giudice dopo l’instaurazione della
controversia.
Strettamente connessa con tale censura e’ quella relativa
all’asserita violazione dell’art. 111 Cost. con riguardo al principio
di terzieta’ del giudice, considerato dall’ordinanza di rimessione
come il «necessario corollario del principio della precostituzione
del giudice naturale per legge». Inoltre, il remittente rileva che lo
stesso Presidente della Corte, «mediante il potere di deferimento
(…), finisce per essere giudice in una causa da egli stesso
promossa».
A questo proposito, il giudice a quo osserva, sempre con
riferimento agli indicati parametri costituzionali, che, a differenza
di quanto l’ordinamento stabilisce per i poteri di deferimento
spettanti al Primo Presidente della Corte di cassazione e al
Presidente del Consiglio di Stato, la previsione dell’analogo potere
presidenziale nell’ambito del processo contabile non avrebbe tenuto
conto della inesistenza di differenze ordinamentali quanto ai ruoli
dei magistrati che compongono le Sezioni della Corte. In particolare,
il remittente deduce che il deferimento alle Sezioni riunite, su
iniziativa del Presidente della Corte, di questioni di massima
relative a controversie di competenza delle sezioni regionali
avverrebbe nei confronti di «organi giurisdizionali diversi e
autonomi per competenza territoriale e funzionale, rispetto ai quali
il Presidente della Corte dei conti e’ del tutto estraneo».
Anche tali censure non sono fondate.
Al riguardo, escluso, per le ragioni gia’ dette in ordine alla
delimitazione del thema decidendum, che venga qui in rilievo la
stessa possibilita’ di esercizio del potere di deferimento
presidenziale con riferimento a giudizi pendenti davanti agli organi
di primo grado della magistratura contabile, va osservato che la
giurisprudenza costituzionale e’ costante nel ritenere che il
principio di certezza del giudice, di cui all’art. 25, primo comma,
Cost., e’ efficacemente espresso nel concetto di «pre-costituzione
del giudice», «vale a dire nella previa determinazione della
competenza, con riferimento a fattispecie astratte realizzabili in
futuro, non gia’, a posteriori, in relazione, come si dice, a una
regiudicanda gia’ insorta». In altri termini, «il principio della
precostituzione del giudice tutela nel cittadino il diritto a una
previa non dubbia conoscenza del giudice competente a decidere, o,
ancora piu’ nettamente, il diritto alla certezza che a giudicare non
sara’ un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto gia’
verificatosi» (sentenza n. 88 del 1962). Il principio in esame e’
osservato «purche’ l’organo giudicante sia stato istituito dalla
legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in
vista di singole controversie» (sentenza n. 452 del 1997). Inoltre,
la Corte ha chiarito che l’art. 25 Cost. non viene violato allorche’
«la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica
in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere
individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo
spostamento della competenza dall’uno all’altro ufficio giudiziario
non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale,
che sia adottata in vista di una determinata o di determinate
controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento – e, dunque,
della designazione di un nuovo giudice "naturale" – che il
legislatore, nell’esercizio del suo insindacabile potere di merito,
sostituisce a quello vigente» (cosi’, da ultimo, la sentenza n. 237
del 2007). Orbene, se queste affermazioni valgono a giustificare lo
spostamento di competenza da un organo giurisdizionale ad un altro, a
maggior ragione consentono di superare il dubbio relativo alla
violazione dell’art. 25, primo comma, Cost., avanzato con riferimento
alla scelta compiuta dalla norma in esame. Tale norma, infatti, si
limita a consentire il deferimento di una questione di diritto,
avente carattere incidentale, ad un’articolazione interna della Corte
dei conti, quali sono, in effetti, le Sezioni riunite. Dal momento
che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. 419 del 1998),
il principio di precostituzione del giudice naturale non puo’ operare
nella ripartizione, tra sezioni interne, «dei compiti e delle
attribuzioni» spettanti ad un determinato ordine giurisdizionale
(ordinanza n. 181 del 2001), e’ evidente come la norma censurata –
stabilendo a priori dei criteri generali di risoluzione delle
questioni idonei ad individuare il giudice munito della potesta’ di
fissare, in via incidentale, il principio di diritto relativo ad una
questione di massima di dubbia interpretazione – si sottragga ai vizi
di costituzionalita’ denunciati. In altri termini, il legislatore ha
ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalita’, che, in presenza
di determinati presupposti puntualmente indicati, il Presidente della
Corte possa, al fine di assicurare il fondamentale valore
rappresentato dalla omogeneita’ nell’applicazione e
nell’interpretazione del diritto, esercitare il potere di deferimento
alle Sezioni riunite delle questioni di massima.
E deve anche rilevarsi come, contrariamente a quanto sembra
sostenere il giudice remittente, le Sezioni riunite, in sede
giurisdizionale, nell’esercizio della loro funzione nomofilattica, si
limitino a fissare il principio di diritto, demandando la decisione
nel merito della controversia alle singole sezioni, salvo il potere
di queste di non condividere il principio enunciato dalle Sezioni
riunite e rimettere ad esse la decisione del giudizio.
Non e’, pertanto, esatto che il Presidente della Corte dei conti
possa d’ufficio, e dunque a prescindere da qualsiasi impulso di
parte, "prelevare" un giudizio pendente presso una sezione
giurisdizionale e portarlo, per la decisione, innanzi alle Sezioni
riunite. Il Presidente della Corte non ha, infatti, il potere di
"trasferire" il giudizio da una sezione giurisdizionale alle Sezioni
riunite; puo’ soltanto deferire a queste ultime l’esame della
questione di massima, fermo restando, tuttavia, che il giudizio resta
incardinato nella sezione davanti alla quale pende e alla quale –
dopo la pronuncia delle Sezioni riunite – gli atti devono ritornare
per l’ulteriore seguito, con la specificazione innanzi illustrata.
Non possono, quindi, ritenersi violati da parte della norma
censurata i principi di precostituzione e quello di terzieta’ del
giudice.
Ne’ puo’ ritenersi, come sostenuto dal remittente, che il potere
di deferimento sia esercitato da una parte del processo. Sul punto e’
agevole rilevare come debba escludersi che al Presidente della Corte
dei conti, quando esercita tale potere, possa essere attribuita la
qualita’ "di parte" del processo. Al Presidente della Corte, anche
nell’esercizio di detto peculiare potere di deferimento, deve essere
riconosciuto senza dubbio la qualita’ di "giudice terzo e
imparziale", la cui attivita’ e’ esclusivamente diretta ad assicurare
l’esatta osservanza della legge, nell’interesse, in definitiva, degli
utenti del "servizio giustizia".
Quanto, infine, alla dedotta violazione dei parametri
costituzionali in esame, in ragione della asserita "autonomia" delle
sezioni giurisdizionali della Corte, deve ribadirsi come sia fuori di
dubbio che, quanto alle sezioni centrali di appello della Corte, che
vengono in rilievo nel presente giudizio per le ragioni gia’ dette,
le Sezioni riunite non si trovano affatto nella situazione di
differenziazione ordinamentale richiamata dall’ordinanza di
rimessione. Dette sezioni, infatti, come si e’ gia’ precisato,
rappresentano una articolazione interna della Corte nella sede
giurisdizionale di appello avverso le sentenze rese dai primi giudici
in sede regionale.
Ne’, agli indicati effetti, assume un particolare rilievo
significativo la circostanza che la questione di massima sia portata
all’esame di «un giudice costituito nominativamente dallo stesso
Presidente della Corte ai sensi dell’art. 11, comma 7, della legge 4
marzo 2009, n. 15» (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione
della produttivita’ del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche’ disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti). E’ sufficiente
considerare, una volta ammesso che le Sezioni riunite rivestono, come
si e’ sopra chiarito, la natura di articolazione interna del plesso
giurisdizionale centrale della magistratura contabile, che non
sussiste alcuna differenziazione nelle modalita’ di composizione
delle Sezioni riunite con specifico riguardo alla ipotesi in cui il
deferimento delle questioni di massima involga controversie
rientranti nella competenza del giudice di appello.
In definitiva, anche in relazione alla doglianza da ultimo
esaminata, la norma censurata si sottrae ai denunciati vizi di
costituzionalita’.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato
dall’articolo 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’ nonche’ in materia di processo civile) – nella parte
in cui attribuisce al Presidente della Corte dei conti il potere di
deferimento di questioni di massima in relazione a giudizi pendenti
innanzi a sezioni giurisdizionali di primo grado – sollevata, in
riferimento agli articoli 24, 25 e 111 della Costituzione, con
l’ordinanza indicata in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimita’
costituzionale del suddetto art. 1, comma 7, terzo periodo, del
decreto-legge n. 453 del 1993 – nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Corte dei conti il potere di deferimento di
questioni di massima in relazione a giudizi pendenti innanzi a
sezioni giurisdizionali d’appello – sollevata, in riferimento agli
articoli 24, 25 e 111 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2011.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 gennaio 2011.

Il cancelliere: Fruscella

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-01-2011, n. 2177 Proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.2.02 il Tribunale di Pesaro respinse la domanda, con la quale la società Baia del Re s.r.l., ascrivendole l’illegittima detenzione, aveva chiesto a C.N. la restituzione di una striscia di terreno, di cui si assumeva proprietaria, ubicata alle spalle del demanio marittimo in tenimento di Fano, ed accolse la riconvenzionale, dichiarando il suolo acquisito in proprietà della convenuta, per usucapione.

Contro tale decisione proposero appello Vi.Gi., in proprio e quale procuratrice generale della madre M.M., V.P., B.P., Ma.Ma., U.A., R.P. e R.G., tutti quali aventi causa dalla disciolta società sopra indicata, convenendo davanti alla Corte di Ancona, oltre alla C., anche R.R. e R.V., altri aventi causa dall’attrice, per l’integrità del contraddittorio.

Questi ultimi si costituivano ed aderivano alla richiesta di riforma della gravata decisione.

Costituitasi, a sua volta, la C., chiese il rigetto dell’appello ed, in via di gravame incidentale, la condanna delle controparti anche al rimborso delle spese generali, relative ai diritti ed onorari in proprio favore liquidati in primo grado.

Con sentenza del 19.2-20.3.2004 l’adita corte respingeva l’appello principale ed accoglieva quello incidentale, condannando gli appellanti ed i litisconsorti R. al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado, oltre a quelle generali di primo grado, nella misura del 10% dei diritti ed onorari liquidati dal Tribunale.

Ripercorsa l’analitica motivazione della sentenza di primo grado, con la quale si era ritenuto dimostrato, dalle testimonianze e documentazioni addotte dalla convenuta, l’esercizio pubblico, indisturbato e continuativo, a partire dal 1959, di atti di esclusivo godimento del suolo (pulizia dell’area, realizzazione di un parcheggio per i clienti del proprio stabilimento balneare, installazione di capanni e relative richieste di condono edilizio), senza renderne conto ad alcuno, poco o punto rilevando, sul piano soggettivo, la buona fede, mentre per converso la parte attrice non era riuscita a dimostrare, con i propri testi che si erano riferiti ad altra confinante proprietà della stessa, che la C. detenesse quel suolo in virtù di comodatola corte marchigiana osservava che gli appellanti si erano limitati ad esporre censure del tutto generiche, che rendevano il gravame inammissibile ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità. Non erano state, infatti, indicate, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnatale contrarie ragioni di fatto o di diritto giustificative delle censure, non erano state specificate le contraddizioni o le imprecisioni in cui sarebbero caduti i testimoni, nè era stato citato il documento che avrebbe provato l’omesso utilizzo dell’area da parte della C. o il riconoscimento da parte della medesima della signoria della società "Baia del re" sul terreno; quanto al fatto che V.G. (legale rappresentante della società) fosse stato visto a colloquio con la suddetta convenuta la circostanza era del tutto irrilevante.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, Vi.Gi., in proprio e quale procuratrice generale della madre M.M., V.P., B.P., U.A., R.P., R.R. e R.G.. Ha resistito con controricorso C.N..

Non hanno svolto attività difensiva, benchè intimati, Ma.

M., R.R. e R.V..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata, dopo aver riassunto "in modo molto sintetico" i motivi di appello, non avrebbe tenuto in nessun conto "la lunga ed articolata esposizione effettuata dagli appellanti nella citazione", riducendo detti motivi a "pochi punti svincolati dalla pregresse motivazioni ed argomentazioni", così venendo meno al compito essenziale del giudice di appello, che in considerazione del carattere devolutivo del gravame, che aveva investito la sentenza impugnata nella sua integralità, tenendo conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto comunque procedere ad un riesame globale della controversia, comportante una nuova valutazione delle relative risultanze.

Il motivo non merita accoglimento.

L’esame dell’atto d’appello, in relazione al contenuto della sentenza di primo grado, in questa sede consentito dalla natura processuale delle doglianze esposte nel mezzo d’impugnazione, conferma la valutazione di genericità del gravame compiuta dalla Corte d’Appello. Gli appellanti, infatti, dopo aver esposto la loro versione dei fatti (pagg. 3-6), nella parte conclusiva dell’atto d’impugnazione (pagg. 6-7), si erano limitati a lamentare: a) la mancata valutazione del "ruolo fondamentale rivestito dal V. nella vicenda", per il solo fatto che il medesimo fosse stato visto "reiteratamente a colloquio con il C. sul terreno.."; b) il mancato rilievo delle "numerose contraddizioni tra i fatti riportati dai vari testimoni" e l’illogica valutazione di "alcune delle testimonianze", senza alcuna ulteriore precisazione al riguardo; c) le "molte imprecisioni riscontrabili nelle testimonianze, per la maggior parte permeate dal senso d’indeterminatezza dell’oggetto della vicenda", senza specificarle; d) la mancata menzione della "maggior parte delle numerose prove documentali versate in atti dalla difesa dell’attrice", dalle quali sarebbe stato possibile ricavare "l’omesso utilizzo di gran parte dell’area …da parte di chicchessia" ed il "riconoscimento della signoria della Baia del Re …da parte della C."; senza precisare quali fossero state tali documenti e gli specifici contenuti (precisazione che neppure in questa sede si fornisce, così non ottemperando all’onere dell’autosufficienza); e) la mancata valutazione delle "richieste di sanatoria", senza precisare come, quando e da chi presentate, mentre il primo giudice aveva dato atto di istanze di condono della sola C.; f) la mancata valutazione di rilievi aerofotogrammetrici, senza precisare cosa avrebbe dovuto desumersi dagli stessi e con quale incidenza ai fini della prova del possesso. Nessuna specifica censura, in particolare, veniva mossa, nell’atto di gravame, alla principale ratio decidendi su cui si era basata la sentenza di primo grado, secondo cui, a fronte della prova della protratta signoria di fatto sul bene esercitata, come riferito dalla maggior parte dei testi, dalla C., la parte attrice non era riuscita a dimostrare che tale godimento derivasse da un titolo detentivo (così da superare la presunzione di cui all’art. 1141 c.c.).

Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno ritenuto carenti di specificità le doglianze in precedenza elencate, conformandosi al consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la valutazione, circa il rispetto dell’obbligo dell’appellante di indicare specificamente le critiche rivolte contro la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., va compiuta tenendo presente le argomentazioni addotte dal primo giudice (n. 7786/10), sicchè, pur non essendo richiesta una rigorosa e formalistica enunciazione delle censure, i motivi di appello devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità di quella motivazione (n. 17790/07), indicandone, sia pur succintamente, gli errori in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico (n. 20261/06), non essendo sufficiente la mera riproposizione o il complessivo richiamo delle argomentazioni esposte nel precedente grado (n. 21816/06).

Conclusivamente il ricorso, che neppure in questa sede precisa quali fossero state le specifiche censure rivolte contro le essenziali argomentazioni reiettive della sentenza di primo grado e la concreta rilevanza delle prove offerte dalla parte attrice, che sarebbero state oggetto di omessa o inadeguata valutazione da parte del primo giudice, deve essere respinto.

Le spese, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in misura di complessivi Euro 1.700,00, di cui 200 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.