Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-02-2011, n. 4194 Diritti politici e civili;

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Svolgimento del processo

Con Decreto del 22-27 febbraio 2008 la Corte d’Appello di Catania condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 3.600,00 a favore di R.A. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui instaurato con ricorso del 13 febbraio 1997 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione Distaccata di Catania per la corresponsione di somme spettanti per il plus orario svolto dall’anno 1989 all’anno 1996 nella sua qualità di medico dipendente dall’Azienda Ospedaliera Papardo di (OMISSIS) e tuttora pendente. Osservava la Corte che il processo si era protratto oltre i limiti della ragionevole durata per un periodo di sei anni e che pertanto il pregiudizio per il danno non patrimoniale poteva essere indennizzato facendo riferimento a un parametro annuo di Euro 600,00.

Contro il decreto ricorre per cassazione R.S. con un unico motivo illustrato da una memoria di chiarimenti.

Non ha presentato difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rettificata l’intestazione del ricorso in esame a seguito dei chiarimenti forniti dal ricorrente che consentono di eliminare la erronea indicazione del nome proprio ivi riportato e modificarlo da S. in A..

Ciò premesso, il ricorrente si duole dell’esiguità della somma riconosciuta a titolo di equa riparazione e sostiene che il giudice del merito si sarebbe discostato dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza Europea liquidando una somma inferiore ad Euro 1.250,00 per ogni anno di accertato ritardo nella definizione del processo presupposto.

La censura ha fondamento in quanto, come risulta da recenti pronunzie della Corte Europea (Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010;

Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010) cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo: ne consegue che l’equa riparazione spettante all’opponente dev’essere commisurata ai parametri suddetti.

In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel merito con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda in favore di R.A..

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza salva la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento solo parziale delle richieste del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.500,00 con gli interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 553,00, di cui Euro 195,00 per diritti ed Euro 350,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, previa compensazione nella misura della metà, in ulteriori complessivi Euro 300,00, di cui Euro 250,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4852

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10.9.2010, il Tribunale della Libertà di Napoli rigettava l’istanza d. riesame proposta da M.R. avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip dello stesso Tribunale il 31.8.2010 per il reato di tentata rapina in concorso, a seguito della convalida dell’arresto in flagranza del medesimo indagato.

L’interessato impugnava l’ordinanza davanti alla Corte territoriale di Napoli qualificando l’atto come appello, ma la Corte di merito, correttamente riqualificando il gravame, lo conveniva in ricorso per Cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte. Considerando che l’impugnazione originaria era stata proposta senza il corredo di motivi, non resta peraltro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., lett. C e E, art. 581 c.p.p., lett. C. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; manda al Cancelliere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7495

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’appello di Catania del 4.6.2010 veniva confermata la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter e quater, pronunciata dal Tribunale di Caltagirone, che aveva ritenuto documentalmente provato il reato, in quanto il W. – risultato destinatario di provvedimento di espulsione emesso il 16.7.2008 dal Prefetto di Brescia -, a seguito dell’ordine di espulsione emesso dal Questore di Brescia e notificatogli in pari data, ad oltre un anno di distanza, era risultato ancora sul territorio del nostro stato.

2. Avverso la sentenza è stato interposto dalla difesa dell’imputato ricorso in Cassazione, per dedurre errata interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, avendo i giudici di merito del tutto disatteso il costante orientamento della Corte di legittimità, secondo cui nell’ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell’ordine di allontanamento del questore, si ammette quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento adottato nei confronti dello straniero clandestino, già condannato per non aver ottemperato volontariamente all’ordine, l’accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica.

L’imputato risultava trovarsi in detta situazione, essendo stato condannato dal Tribunale di Brescia il 2.7.2008 per violazione del citato decreto, art. 14.

Ancora la difesa si duole della carenza di motivazione quanto al profilo della ritenuta insussistenza del giustificato motivo, non essendo stato condotto alcun accertamento sulla capacità economica dell’imputato ed essendo stato presunto che nell’arco di tempo della sua permanenza nel nostro territorio avrebbe potuto accantonare le spese per pagarsi il viaggio di ritorno nel suo paese di origine.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento il primo dei motivo dedotti, che assorbe il secondo.

Infatti risulta che l’imputato, ancorchè sotto il nome di B.A. W., venne condannato dal tribunale di Brescia per violazione art. 14, comma 5 ter, con sentenza 8.5.2008, divenuta definitiva il 18.7.2008, cosicchè seguendo l’orientamento interpretativo consolidatosi in sede di legittimità, – di cui si da qui di seguito contezza, il reato contestata non sussiste, tenuto conto che l’ordine di allontanamento della Questura è stato concesso prima della L. n. 96 del 2009.

La situazione dedotta in giudizio è infatti regolata dall’ultima parte del citato art. 14, comma 5 ter, a norma del quale, nell’ipotesi in cui lo straniero abbia già riportato una prima condanna per violazione dell’intimazione del questore, "in ogni caso si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica".

La disposizione – inserita dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 13, comma 1, lett. b) e poi sostituita dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, comma 5 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 12 novembre 2004, n. 271 – esprime l’intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di esecuzione del nuovo provvedimento di espulsione adottato nei confronti dello straniero clandestino, già condannato per non avere volontariamente ottemperato all’ordine del questore, quella dell’accompagnamento alla frontiera, a mezzo della forza pubblica. Siffatta ricostruzione della reale portata della normativa trova, anzitutto, un preciso e solido aggancio ermeneutico nel dato testuale desunto dalla locuzione "in ogni caso…", che non figurava nell’originaria versione della disposizione, la cui pregnanza espressiva rivela univocamente che, a fronte della condizione dello straniero presente nel territorio nazionale, nonostante la precedente condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, la normativa non ammette altra soluzione che quella dell’uso della forza pubblica per l’esecuzione dell’espulsione. Il risultato intepretativo è avvalorato da probanti argomenti logici, che fanno apparire indubbiamente incoerente e irragionevole la previsione della possibilità di un nuovo ordine del questore, successivo all’intervento di una condanna e di una seconda espulsione, che resti affidato alla volontaria esecuzione di un soggetto che ha già manifestato l’intenzione di non volere abbandonare il territorio italiano (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 1, 14.12.2005, Shumscka Iryna).

Si impone quindi l’annullamento della sentenza senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 09-03-2011, n. 2147 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ha impugnato, per l’annullamento, la nota del giugno 1999 con cui AIMA ha comunicato l’esito della compensazione nazionale ed intimato il pagamento del prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le annate 1995/96 e 1996/97;

– che la predetta nota, sebbene ne sia stata sospesa l’esecuzione in via cautelare dal Tribunale, è stata integralmente sostituita con una nuova comunicazione dell’AIMA, pervenuta agli interessati nel mese di ottobre 1999;

che, in ragione di quanto sopra, come peraltro ribadito dal difensore presente all’odierna udienza pubblica del 16 febbraio 2011, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che la nota impugnata con l’impugnativa in esame non costituisce più la fonte della richiesta di pagamento del prelievo supplementare, ora rinvenibile nella nota AIMA dell’ottobre 1999;

che, pertanto, non resta al Collegio che pronunciare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse mentre le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, risultando evidenti i giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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