Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-06-2011, n. 13376 dirirri politici e civili

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Svolgimento del processo

P.P., P.M.C., P.T. e P.M. ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata sia del processo di opposizione alla sentenza di fallimento del dante causa Pa.Pa. (deceduto il (OMISSIS)) iniziato avanti al Tribunale di Bari il 30 giugno 1983 e concluso con sentenza della Cassazione del 17 novembre 2000, sia della procedura fallimentare iniziata il 9 giugno 1983 e conclusasi con la citata sentenza, liquidando: Euro 1.500,00 in favore di tutti i ricorrenti quali eredi nonchè Euro 3.000,00 in favore del solo P. P. in proprio in relazione alla causa di opposizione alla sentenza di fallimento; Euro 16.000,00 in favore di P. P. in relazione alla durata della procedura fallimentare.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Con il primo e il secondo motivo che per la loro complementarietà possono essere trattati congiuntamente si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello ritenuto che il solo P. P. avesse agito, oltre che nella qualità di erede di Pa.Pa., anche in proprio sulla base della sola enunciazione contenuta nel ricorso introduttivo senza considerare anche il contenuto della procura al difensore che tale distinzione non prevedeva.

La censura è infondata. A parte fa considerazione che la formulazione della procura quale è riportata nel ricorso per cassazione è generica e non chiarisce se la stessa sia stata rilasciata dalle parti per agire per il risarcimento dei danni per la durata dei procedimenti de quibus quali eredi o in proprio, ciò che rileva è il contenuto dell’atto introduttivo nel quale pacificamente il solo P.P. ha dichiarato di agire anche in proprio; poichè "La procura alle liti abilita il procuratore, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostazione della lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato con l’unico limite dell’indisponibilità della pretesa (Cassazione civile, sez. 3^, 17/03/2006, n. 5905) deve ritenersi che la differenziazione tra le posizioni dei ricorrenti, anche se non espressamente concordata con il legale, sia il frutto di una legittima valutazione del difensore.

Il terzo, il sesto e il settimo motivo, che per l’identità delle questioni che propongono possono essere trattati congiuntamente, con i quali si deduce violazione di legge e difetto di motivazione e si sostiene che avrebbe errato la Corte di merito nel non ritenere comunque dovuto l’indennizzo agli eredi anche per il lasso temporale successivo al decesso del de cuius sia con riferimento al giudizio di primo grado di opposizione al fallimento indipendentemente dalla loro costituzione sia in relazione alla procedura fallimentare sono infondati. Il Collegio infatti condivide il principio più volte enunciato dalla Corte secondo cui non sussiste la "possibilità" giuridica, per un soggetto, di assumere la veste di danneggiato ai sensi della c.d. "L. Pinto" sulla base di "un interesse giuridicamente rilevante allo svolgimento del giudizio in tempi ragionevoli" (primo e secondo motivo) ovvero con effetto retroattivo, quanto alla posizione di erede (terzo motivo). Ciò invero sarebbe "in contrasto con il principio per il quale in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L n. 89 del 2001 non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Sez. 1, n. 23416/2009; n. 2983/2008). Così, di recente, in motivazione Sez. 1, Ordinanza n. 1309 del 2011). Nè è contraria a tale orientamento la giurisprudenza citata dai ricorrenti (Sent. n. 26931/06 e n. 22405/08) in quanto il rilievo della situazione di parte in senso sostanziale degli eredi del de cuius e la loro posizione di destinatari degli effetti della sentenza che definisce il giudizio in essa valorizzato è stato proposto solo al fine di giustificare la rilevanza, ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo, anche dello spezzone temporale anteriore alla loro assunzione della posizione di parte anche in senso formale ma non per attribuire loro un diritto all’indennizzo anche per la fase intermedia tra il decesso del de cuius e la costituzione in giudizio degli aventi causa, presupponendo pur sempre il riconoscimento di detto indennizzo la sofferenza psichica che può derivare dalla sola effettiva partecipazione alla vicenda processuale.

Infondato è il quarto motivo laddove si sostiene che l’indennizzo spetterebbe comunque per la fase posteriore alla costituzione avvenuta in appello dal momento che in tale fase non era ovviamente più parte processuale il defunto dante causa e gli attuali ricorrenti, con l’eccezione di P.P., hanno agito solo quali eredi e non in proprio mentre solo in questa seconda veste l’indennizzo, in tesi, competerebbe.

Con il quinto motivo si deduce violazione di legge per avere omesso la Corte di merito di pronunciarsi in relazione alla richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale subito da P.P. per la perdita di chances professionali conseguenti alla necessità di doversi occupare della famiglia un membro della quale era stato coinvolto nel fallimento. Il motivo è infondato in quanto la Corte si è pronunciata anche sul danno patrimoniale richiesto dal predetto in proprio e non quale erede e l’eventuale mancata confutazione di argomentazioni relative ad una singola voce di danno attiene semmai al difetto di motivazione, nella specie non denunciato.

L’ottavo motivo, con il quale si censura la pronuncia in discorso per avere determinato in soli otto anni il periodo di irragionevole durata a fronte di una procedura fallimentare svoltasi tra il 1983 e il 2002 è fondato, avendo questa Corte indicato in sette anni il termine entro il quale deve ragionevolmente chiudersi una procedura fallimentare complessa, così come è qualificata quella in oggetto.

Il nono e il decimo motivo che attengono a diniego della rivalutazione monetaria sono infondati, avendo già la Corte ritenuto che in considerazione carattere indennitario dell’obbligazione nessuna rivalutazione può essere accordata (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 8712 del 13/04/2006).

L’undicesimo e il dodicesimo motivo con i quali viene censurata la pronuncia laddove liquida equitativamente in Euro 1.000,00 all’anno i danni patrimoniali spettanti a P.P. per l’irragionevole durata della procedura fallimentare sono infondati in quanto il generico richiamo a ulteriori voci di danno non è supportato da alcuna argomentazione attinente al nessi tra le stesse e la durata del procedimento.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione è cassato in parte qua il decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di P.P. di Euro 11.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni dodici di irragionevole ritardo.

Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di legittimità in favore di P.P. possono essere compensata per un mezzo e poste a carico per la differenza dell’Amministrazione resistente che deve essere condannata altresì al rimborso di quelle delle precedenti fasi come già liquidate.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente P.P. della somma di Euro 11.250,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, a titolo di indennizzo per danni morali per l’irragionevole durata della procedura fallimentare nonchè alla rifusione delle spese delle precedenti fasi come già liquidate; condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del medesimo ricorrente del 50% delle spese di questa fase che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2011, n. 14930 Imposta valore aggiunto

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subordine rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti del fallimento Colmetal Cambiago s.p.a. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del diniego di pagamento dell’intero ammontare degli interessi sul ritardato rimborso di un credito Iva relativo all’anno di imposta 1996, la C.T.R. Lombardia riformava la sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto gli interessi dalla data di consegna dei documenti richiesti dall’amministrazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 38 bis), rilevando che l’art. 38 bis citato subordina il rimborso del credito Iva alla presentazione di garanzia ma non alla definizione di controversie riguardanti altri periodi di imposta da parte della società e che nella specie, essendo stata prestata la garanzia nei termini di legge, la sospensione degli interessi operata dalla amministrazione non era legittima, dovendo ritenersi inapplicabile all’ipotesi del rimborso del credito Iva la disciplina del fermo amministrativo.

2. Col primo motivo, deducendo "nullità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53", l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici della C.T.R. omesso di rilevare che l’appello, in quanto integrale riproposizione del contenuto del ricorso in primo grado, difettava dei "requisiti minimi per il rispetto del paradigma normativo di cui all’art. 53". La censura è infondata. L’asserita integrale riproposizione nell’atto d’appello del contenuto del ricorso deve ritenersi, in sè, non determinante ai fini della sussistenza del vizio denunciato, giusta la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, ai fini della specificità dei motivi, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello può sostanziarsi anche nella mera prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado (v. tra le altre, S.U. n. 28057 del 2008) ove l’appellante ritenga che la sentenza impugnata non abbia ad esse risposto o non lo abbia fatto in modo adeguato.

Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero omesso di chiarire il punto centrale relativo alla natura dell’istituto del differimento della decorrenza iniziale degli interessi ed avrebbero richiamato giurisprudenza inconferente, in quanto relativa alla diversa ipotesi della sospensione dell’esecuzione del rimborso. La censura è inammissibile, atteso che il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è configurabile solo con riguardo all’accertamento in fatto e non (come nella specie) con riguardo alla motivazione delle statuizioni in diritto della sentenza.

Col terzo motivo, deducendo errata applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis nonchè del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 la ricorrente rileva che, a norma dell’art. 38 bis citato, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna quando questa superi i quindici giorni.

La ricorrente aggiunge che nella specie era da ritenersi legittima la richiesta di documenti relativi alla definizione delle molteplici pendenze tributarie dell’avente diritto al rimborso, posto che la prestata fideiussione riguardava – in conformità alle norme applicabili – solo i debiti tributar scaturenti da atti impositivi che, al momento della presentazione dell’istanza di rimborso, possono o devono ancora essere notificati (come desumibile dalla previsione – nel testo applicabile ratione temporis – della validità della garanzia per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento) con la conseguenza che detta garanzia non copriva i debiti tributari già sorti in quanto derivanti da atti impositivi già notificati. Il conteggio degli interessi effettuato con decorrenza dalla data di produzione della documentazione richiesta rappresenterebbe quindi la mera applicazione di una regola contenuta nella legge citata ed esulerebbe dall’istituto del fermo amministrativo. La censura è fondata.

La sentenza impugnata ha motivato la propria decisione escludendo che nella specie fosse applicabile l’istituto del fermo amministrativo, ma l’argomentazione non è conferente, posto che non risulta che l’amministrazione abbia mai dichiarato di essere ricorsa alì applicazione di tale istituto, risultando invece dalla stessa sentenza impugnata che l’amministrazione aveva comunicato "l’avvenuta sospensione degli interessi per tutto il periodo compreso tra la data della notifica di richiesta di documenti e la loro presentazione" e che, costituendosi in primo grado, la medesima amministrazione aveva invocato il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, comma 1 nella parte in cui prevede che "non possono essere liquidati gli interessi relativi al periodo tra la notifica della richiesta dei documenti – 29.4.97 – e la data della loro consegna – 19.4.2004".

L’amministrazione ha dunque invocato una norma che non interferisce con la previsione della fideiussione, ma è solo diretta a non far gravare sull’amministrazione gli oneri per interessi collegabili ad un ritardo nell’effettuazione del rimborso che la legge ascrive presuntivamente alla mancata collaborazione del creditore ed in particolare alla mancata produzione dei documenti che l’amministrazione ha ritenuto necessari per il rimborso.

A fronte della chiara previsione della norma che l’amministrazione ha dichiarato di avere applicato, i giudici d’appello hanno incongruamente escluso l’applicabilità della disciplina del fermo amministrativo, non invocata dall’amministrazione. E’ peraltro da osservare che non risulta proposta alcuna questione in ordine alla legittimità, nella specie, della richiesta di documentazione ex art. 38 bis citato.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati e il terzo deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. dichiarandosi non dovuti gli interessi relativi al periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna. Alla luce delle alterne vicende della controversia nel merito – che testimoniano di una normativa potenzialmente idonea a determinare dubbi in ordine alla fase applicativa – si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.

Rigetta i primi due motivi di ricorso e accoglie il terzo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara non dovuti gli interessi tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-08-2011, n. 16873 Trattamento economico

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le.
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Pescara, depositato il 30.9.2003, M.A., già dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. transitato alle dipendenze del Comune di Pescara a seguito di attivazione delle procedure di mobilità previste dalla L. n. 554 del 1988, domandava il riconoscimento del suo diritto al computo delle concessioni di viaggio, di cui egli aveva goduto presso le Ferrovie dello Stato, nel trattamento economico a lui spettante presso il Comune, con la condanna di quest’ultimo al pagamento delle relative differenze, da quantificarsi in separato giudizio, a tale titolo dovutegli, a far tempo dalla data del trasferimento. Deduceva, a sostegno della sua pretesa, che egli, ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, aveva diritto a percepire, se più favorevole, l’intero trattamento economico di fatto erogato al momento del trasferimento e che di tale trattamento costituivano parte integrante le predette concessioni di viaggio.

Con sentenza in data 26.9/16.10.2006 il Tribunale adito, rilevato il proprio difetto di giurisdizione con riferimento alla parte della domanda relativa al periodo di lavoro anteriore al 30.6.1998, riconosceva il diritto di parte ricorrente alla computabilità del controvalore delle cd. "concessioni di viaggio" nel trattamento retributivo all’atto del trasferimento alle dipendenze del Comune, condannando quest’ultimo alla corresponsione delle differenze retributive maturate nel quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso introduttivo, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. n. 344 del 1994, art. 22, comma 36.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Pescara lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con l’atto introduttivo del giudizio.

Con sentenza in data 28.2/2.4.2008 la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal dipendente con il ricorso introduttivo, compensando tra le parti le spese del giudizio.

In particolare, la Corte territoriale rilevava: a) che la disposizione di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, faceva riferimento al "trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento in godimento all’atto del trasferimento" da assicurarsi al dipendente trasferito, ma all’uopo precisava "ove più favorevole"; e nel caso di specie la domanda del lavoratore era stata accolta nonostante difettasse il suddetto presupposto, non avendo l’interessato dedotto, nè tanto meno provato, che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione; b) che l’art. 5, comma 2, decreto citato non faceva alcun riferimento a benefits o altri elementi accessori, posto che la norma richiamava le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione, non comprendendo gli istituti economici la cui corresponsione aveva carattere occasionale perchè collegata a particolari modalità della prestazione lavorativa, oppure saltuariamente corrisposta nel tempo;

c) che la rilevata assoggettabilità a contribuzione previdenziale ed alle ritenute fiscali non assumeva carattere decisivo a suffragio della tesi sostenuta dal ricorrente; d) che non era possibile determinare il valore delle concessioni suddette, stante la particolare natura delle stesse e la diversa utilità che i dipendenti potevano trarre dalla fruizione di dette concessioni.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’originario ricorrente con dodici motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso il Comune intimato, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Il Comune di Pescara ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Col primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che il giudice dei gravame, nel rilevare la erroneità della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore sebbene lo stesso non avesse nè dedotto nè provato l’esistenza del presupposto della pronuncia richiesta, consistente nel fatto che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, aveva pronunciato extra o ultrapetita, dal momento che nel gravame proposto dal Comune di Pescara non vi era alcun accenno alla mancata soddisfazione da parte del ricorrente a tale onere.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., dell’art. 2099 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che dalla norma di cui al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 emergeva la volontà legislativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità, aveva pronunciato extra o ultrapetita, dal momento che nel gravame proposto il Comune di Pescara non aveva mai sollevato una siffatta doglianza.

Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342, 434, 414, 329 e 346 c.p.c., dell’art. 2099 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare osserva che la Corte territoriale, nell’affermare che le concessioni di viaggio non avevano natura retributiva, aveva posto a base della propria statuizione delle argomentazioni in realtà mai dedotte dal Comune di Pescara negli specifici motivi di gravame formulati.

Col quarto motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare alcuni punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, che espressamente evidenziava, ed aveva quindi omesso di motivare sugli stessi.

Col quinto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434, 414 e 278 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato che nessuna prova avesse fornito il ricorrente del fatto che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, posto che il ricorrente aveva avanzato una domanda di condanna generica, e quindi la suddetta prova avrebbe dovuto essere fornita nel successivo giudizio sul quantum.

Col sesto motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8 e dell’art. 12 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale i aveva ritenuto che la disposizione in parola evidenziasse la volontà del legislatore di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità, senza fornire alcuna motivazione logico – giuridica in proposito.

Col settimo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva spiegato iter logico – giuridico seguito per ricavare dalla norma di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8, peraltro ritenuta inapplicabile alla fattispecie in esame, il convincimento che dalla stessa si evincesse la volontà legislativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità.

Con l’ottavo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8, del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, e dell’art. 15 preleggi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare osserva che erroneamente la Corte territoriale aveva omesso di rilevare la incompatibilità fra la disposizione di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73/T, art. 8 e quella successiva di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2; quest’ultimo decreto infatti, regolando la mobilità del personale dipendente delle Ferrovie dello Stato, aveva disposto, senza porre condizione alcuna, che il dipendente trasferito conservava il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, innovando e contrastando il contenuto del D.M. n. 73 del 1987, art. 8, le cui disposizioni dovevano quindi ritenersi tacitamente abrogate, ai sensi dell’art. 15 preleggi.

Col nono motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di motivare sull’eccezione di intervenuta abrogazione della norma predetta ad opera del D.P.C.M. n. 325 del 1988, successivo art. 5, comma 2.

Col decimo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, dell’art. 2099 c.c., della L. 21 novembre 1955, n. 1108, art. 7, art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e ss. c.c., dell’accordo sindacale 15.5.1991, degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, in violazione del disposto di cui all’art. 12 preleggi, aveva ritenuto che il D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, non facesse riferimento a benefits o altri elementi accessori, mentre la previsione in detta norma della conservazione del trattamento economico, ove più favorevole, in godimento all’atto del trasferimento, evidenziava per contro che al dipendente trasferito venivano comunque conservati tutti i benefici e le utilità in precedenza concessi; ed erroneamente aveva ritenuto che la corresponsione delle concessioni di viaggio avesse carattere occasionale perchè collegata a particolari modalità della prestazione lavorativa, mentre sia le norme dell’accordo sindacale 15.5.1991 che la precedente L. 21 novembre 1995, n. 1108, art. 7, disponevano che le concessioni di viaggio erano corrisposte con continuità a tutti i dipendenti, prescindendo dall’effettuazione di specifiche prestazioni di lavoro.

Con l’undicesimo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2099 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, in violazione del disposto dell’art. 2099 c.c. e dei principi di diritto in materia di retribuzione in natura, esaminate le diverse possibilità di utilizzo delle concessioni di viaggio, anche sotto il profilo della maggiore o minore utilità per l’utilizzatore, aveva tratto da ciò il convincimento della natura non retribuiva del beneficio in parola; ed erroneamente aveva omesso di valutare la documentazione, relativa a due diverse controversie che espressamente indicava, offerta dal ricorrente a dimostrazione del contenuto economico delle concessioni di viaggio e del loro controvalore.

Col dodicesimo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione circa la omessa valutazione della documentazione sopra indicata.

Col ricorso incidentale condizionato, proposto dal Comune di Pescara in via subordinata, l’ente intimato lamenta error in procedendo;

violazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

In particolare rileva che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità del ricorso sollevata nel giudizio di primo grado per violazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, e riproposta in sede di giudizio di appello. Il ricorso principale è infondato e deve essere pertanto rigettato, anche se la motivazione della sentenza merita di essere parzialmente corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Ed invero l’impianto motivazionale dell’impugnata sentenza parte dal presupposto che alla fattispecie in esame non è applicabile il D.M. 15 aprile 1987, n. 73, art. 8 (se pur da tale norma la Corte territoriale ha tratto argomento – donde l’infondatezza della censura di cui al settimo motivo del ricorso circa l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione – a sostegno del proprio assunto in ordine alla volontà normativa di non considerare le concessioni di viaggio come facenti parte della retribuzione all’atto della mobilità), in quanto finalizzato a disciplinare la diversa ipotesi in cui il trattamento di concessioni di viaggio, concesso ai dipendenti successivamente transitati ad altra Amministrazione dello Stato, rimane a carico delle Ferrovie; e per tale motivo ha omesso di motivare (donde l’infondatezza delle censure di cui all’ottavo e nono motivo del ricorso per cassazione) in ordine alla dedotta incompatibilità fra la disposizione suddetta e quella successiva di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, non essendo la chiesta statuizione funzionale all’iter argomentativo svolto.

Argomentando da tali rilievi la Corte territoriale ha ritenuto, alla stregua della disposizione di cui al D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, che erroneamente il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore difettando il presupposto, previsto da tale norma, che il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza fosse più favorevole di quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione.

Rileva il Collegio che la motivazione svolta dalla Corte territoriale si appalesa – se pur parzialmente – non condivisibile, posto che la sentenza si muove nell’erronea prospettiva che la disposizione di cui al D.M. 15 aprile 1987, n. 73, art. 8 non sia applicabile nel caso di specie; il ricorso tuttavia non può trovare accoglimento essendo il dispositivo conforme a diritto. In tal caso, siccome a più riprese evidenziato da questa Corte, qualora il vizio denunciato riguardi non un punto o una questione di fatto ma una astratta questione di diritto, il giudice di legittimità ha il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, senza cassarla, sostituendo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la motivazione (parzialmente, nel caso di specie) erronea con altra corretta, che conduca all’identico dispositivo della sentenza censurata. Tale potere correttivo della Corte di Cassazione è sottoposto ad un duplice limite (Cass. 13.8.2004 n. 15764; Cass. 29.9.2005 n. 19132), essendo innanzi tutto necessario che la sostituzione o integrazione della motivazione sia soltanto in diritto e non comporti indagini e valutazioni di fatto, e richiedendosi altresì, in applicazione del principio dispositivo, che il detto potere sia esercitato nell’ambito dei punti investiti dal gravame in sede di giudizio di appello.

Orbene, la questione del riconoscimento del diritto, in capo al lavoratore già dipendente delle Ferrovie dello Stato e trasferito sulla base delle procedure di mobilità previste dalla L. n. 554 del 1988, al computo delle concessioni di viaggio, di cui egli aveva goduto presso le Ferrovie dello Stato, nel trattamento economico a lui spettante presso il nuovo Ente di destinazione, ha di recente costituito oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898) le quali, premesso un dettagliato excursus storico – giuridico delle disposizioni normative in materia, hanno in particolare rilevato:

(a) che la privatizzazione del servizio ferroviario, introdotta dalla L. 17 maggio 1985, n. 210, aveva comportato che l’Ente Ferrovie dello Stato, allora costituito, da un lato, dovesse provvedere alle sue finalità "con criteri di economicità e di efficienza e nel rispetto dei principi della normativa comunitaria" (art. 2) e, dall’altro, dovesse gestire il rapporto con il personale dipendente con criteri privatistici e, in particolare "su base contrattuale collettiva ed individuale" (art. 21). Nell’ambito di un generale quadro di delegificazione (art. 14), dunque, la regolamentazione del rapporto di lavoro, con le modalità previste dall’art. 21, commi 2 e ss., era integralmente rimessa alla contrattazione collettiva.

(b) che appariva evidente, con riferimento specifico alla materia oggetto della presente controversia, come il nuovo assetto giuridico disegnato con l’entrata in vigore della L. n. 210 del 1985 fosse incompatibile con le disposizioni della L. n. 1108 del 1955. In particolare, per quanto riguarda le concessioni in favore dei dipendenti dell’Ente, non si inquadrava nell’ambito della gestione privatistica del personale – e non era compatibile con il criterio della economicità della gestione – l’imposizione per legge di un beneficio a contenuto economico, destinato a pesare sui bilanci di esercizio.

(c) che tale situazione normativa aveva trovato conferma ed attuazione, per quanto riguarda i dipendenti dell’Ente (e successivamente della società) Ferrovie dello Stato, con il D.M. 15 aprile 1987, il quale aveva disposto, all’art. 8, la soppressione, a partire dal 1 gennaio 1988, dell’obbligo di rilascio delle concessioni di viaggio al personale delle Ferrovie dello Stato che fosse transitato all’amministrazione dello Stato, prevedendo che a tale personale, che avesse maturato il diritto a pensione al momento del passaggio, dovesse essere praticato il trattamento relativo a tali concessioni riconosciuto al personale rimasto in servizio presso l’Ente, ovvero al personale a riposo della soppressa Azienda autonoma.

(d) che nell’ambito della effettiva delegificazione della materia, l’art. 69 del C.C.N.L. 1990/1992 aveva previsto una nuova disciplina, di carattere esclusivamente pattizio, da attuare entro il 31 dicembre 1990 in base ad accordi fra le parti collettive; a questa disciplina doveva ascriversi l’accordo sindacale 15 maggio 1991 con cui si era convenuto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, di rilasciare ai dipendenti in servizio e a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi "finchè permane titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente".

(e) che in questo contesto il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 aveva introdotto una particolare ipotesi di passaggio volontario ad altra Amministrazione pubblica, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste in materia di trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato; e l’art. 5, del predetto D.P.C.M., nel prevedere, al comma 2, che il dipendente in mobilità conservava, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, esigeva un raffronto globale fra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento presso la pubblica amministrazione cui il dipendente era trasferito, poichè non qualsiasi vantaggio economico veniva conservato al dipendente trasferito, ma solo le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione.

Posto ciò hanno rilevato le Sezioni Unite che la ricognizione normativa e contrattuale consente di escludere che nel trattamento economico che il lavoratore, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, ha diritto di conservare, ai sensi del D.P.C.M. n. 325 del 1988, sia compreso il valore economico delle concessioni di viaggio, a prescindere dalla intrinseca natura retribuiva del beneficio nell’ambito del rapporto di lavoro con le Ferrovie dello Stato.

Invero, la disposizione del richiamato accordo sindacale del 15.5.1991, attuativa della volontà esplicitata, in generale, nel contratto collettivo, recepisce, specificamente, le limitazioni derivanti dall’intervento normativo inteso alla graduale abolizione di tali concessioni; "e fra queste limitazioni è ricompresa, in particolare, quella fissata dal D.M. 15 aprile 1987, che prevede il mantenimento del beneficio, per i dipendenti che transitino ad altra amministrazione pubblica, a condizione che abbiano maturato il diritto a pensione al momento del trasferimento" (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898).

In conclusione, deve affermarsi – coerentemente a quanto rilevato dalle Sezioni Unite nella predetta sentenza n. 14898/10 – che in materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere, al secondo comma, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione). Pertanto, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivante dalle concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici non rientranti fra le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione, la cui conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), è comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985 (art. 69 C.C.N.L 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991; D.M. 15 aprile 1987, art. 8 per come rilevato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia), ai dipendenti che, al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione; presupposto che non risulta nè dedotto nè allegato dal ricorrente.

E sul punto questa Corte ha già avuto modo di rilevare che il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico costituisce requisito necessario per il riconoscimento del beneficio in questione, atteso che il passaggio volontario ad altra Amministrazione nell’ambito della cd. mobilità volontaria determina solo il mutamento dell’elemento soggettivo del rapporto di lavoro, con la sostituzione di un diverso "datore di lavoro" a quello originario, in virtù di una vicenda di successione a titolo particolare in un rapporto che non subisce soluzione di continuità (Cass. sez. lav., 21.7.2010 n. 17094).

In tal senso va pertanto rettificata ed integrata la motivazione dell’impugnata sentenza, stante l’applicabilità nel caso di specie – per come detto – della disposizione di cui all’art. 384 c.p.c., comma 4, ove si osservi che la integrazione della motivazione è soltanto in diritto e non comporta indagini e valutazioni di fatto, e che il potere in parola viene esercitato nell’ambito dei punti investiti dal gravame in sede di giudizio di appello (emergendo dall’impugnata sentenza che l’appellante aveva rilevato che il D.M. n. 73 del 1987, art. 8 disponeva la conservazione della concessioni di viaggio solo in favore del personale che avesse già maturato il diritto a pensione al momento del transito presso altra Amministrazione pubblica), e quindi nel pieno rispetto del principio dispositivo.

Tirando le fila del discorso sin qui condotto, e ritenuta l’infondatezza del ricorso principale proposto dal lavoratore, va in particolare dichiarata l’inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso, concernenti il vizio di ultra o extrapetizione, atteso che il vizio in parola ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, ma di rilevare altresì, indipendentemente dall’iniziativa di parte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge.

E’ altresì inammissibile il quarto motivo di ricorso per carenza di interesse, atteso che la censura attiene, in buona sostanza, alla rilevata mancata pronuncia da parte della Corte territoriale su determinati rilievi sollevati dal Comune appellante.

E’ infondato il quinto motivo di ricorso atteso che la necessità che il lavoratore ricorrente fornisca la prova circa il carattere più favorevole del trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza rispetto a quello previsto per la qualifica di inquadramento presso l’amministrazione di destinazione, rileva ai fini dell’accoglimento della domanda, anche qualora la parte abbia limitato la stessa ad una richiesta di condanna di generica, atteso che il mancato raggiungimento di tale prova non può che portare al rigetto della domanda di condanna generica azionata.

Sono infondate le censure di cui al sesto e decimo motivo di ricorso, concernenti l’interpretazione al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, che la Corte ritiene di dover trattare unitariamente in quanto tra loro strettamente connesse.

Ed invero in proposito deve rilevarsi che, alla stregua del criterio di interpretazione di cui all’art. 12 disp. gen. il quale impone di attribuire alla proposizione normativa da interpretare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, il contenuto delle disposizioni predette si appalesa assolutamente chiaro, siccome confermato dalla lettura complessiva delle norme che esclude ogni possibile dubbio interpretativo.

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito una interpretazione del dettato normativo di cui al D.M. n. 73 del 1987, art. 8 e del D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, assolutamente coerente al contenuto letterale delle disposizioni suddette, evidenziando in particolare come il predetto art. 5 non facesse alcun riferimento a benefits o altri elementi accessori, posto che concerneva solo le voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione.

E sul punto questa Corte ha avuto modo di rilevare che le connotazioni caratteristiche delle suddette concessioni di viaggio, rimesse quanto alla fruizione al comportamento facoltativo del dipendente o dei suoi familiari, ne escludevano strutturalmente la corrispettività con la prestazione lavorativa (Cass. sez. lav., 6.3.1999 n. 1619); principio ribadito, per come detto, dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno evidenziato che "il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere, al comma 2, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione" (Cass. SS.UU., 21.6.2010 n. 14898).

Sono infondati il settimo, ottavo e nono motivo di ricorso per le argomentazioni già espresse nella presente sentenza da questa Corte laddove è stato evidenziato l’impianto motivazionale (in parte non condivisibile) dell’impugnata sentenza e la consequenzialità dell’iter argomentativo nella stessa svolto.

Sono infine infondati, alla stregua delle considerazioni precedenti circa l’esclusione del carattere retributivo delle concessioni di viaggio, l’undicesimo e dodicesimo motivo del ricorso principale;

dovendosi altresì rilevare, per quel che riguarda la mancata valutazione della documentazione prodotta relativa a due diverse controversie, che il ricorso involge in realtà sul punto la valutazione di specifiche questioni di fatto, non consentita in sede di giudizio di legittimità. Deve infatti in proposito evidenziarsi che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione.

Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della stessa, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione.

Da quanto sopra esposto deriva la inammissibilità sotto tale profilo dei motivi suddetti non emergendo tra l’altro il carattere decisivo del fatto sottoposto all’esame del decidente e non valutato; ed invero ad integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, occorre non solo che il fatto sia stato trascurato dal giudice, ma che lo stesso sia dotato di una intrinseca valenza tale che, qualora fosse stato preso in considerazione, avrebbe condotto con certezza ad una decisione diversa da quella adottata. E tale decisività e valenza non emerge dal contenuto del ricorso.

Il ricorso principale proposto dal lavoratore va pertanto rigettato, ed in tale pronuncia rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Pescara.

Segue a tale pronuncia la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-09-2011, n. 18936 Avviso di accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro i coniugi G. D. e P.F. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Bari, riformando la sentenza di prime cure, ha annullato un avviso di accertamento per IRPEF, ILOR e Contributo SSNN per l’anno di imposta 1993;

accertamento col quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione i maggiori redditi percepiti (in parte certamente ed in parte presuntivamente) per interessi su prestiti usurari.

I contribuenti si sono costituiti con controricorso.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 3.5.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione

Il ricorso per cassazione proposto dell’Agenzia reca in calce la dicitura "Giuseppe Cimino. Avvocato dello Stato", priva di qualunque firma o sigla. Di seguito è scritta l’annotazione di trasmissione dell’atto a mezzo fax, ai sensi della L. n. 383 del 2001, art. 10 dall’Avvocatura Generale dello Stato all’Ufficio ricevente di Gioia del Colle, sottoscritta dal titolare dell’Ufficio, dott. Chimienti.

Osserva la Corte che la L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 3, prevede che "l’Avvocatura dello stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi"; il comma successivo stabilisce che, in questo caso, "l’obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell’avvocatura dello stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell’avvocato dello stato ricevente, purchè dalla copia fotoriprodotta risulti l’indicazione e la firma dell’estensore dell’atto originale". Detta disposizione va poi integrata con il disposto della L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 10, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto della L. 15 ottobre 1986, n. 664, art. 7, comma 3, l’obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell’ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purchè dalla copia fotoriprodotta risultino l’indicazione e la sottoscrizione dell’estensore dell’atto originale". Dal combinato disposto delle surriportate disposizioni si evince – come questa Corte ha già avuto modo di precisare, con la sentenza n. 16135/2005 – che l’Avvocatura dello stato è autorizzata a trasmettere gli atti giudiziali per via telematica, ma detti atti devono avere il doppio requisito di essere firmati dall’avvocato dello Stato che li ha redatti, e la copia fotoriprodotta deve essere sottoscritta dal funzionario ricevente.

Nella specie, manca la firma dall’avvocato dello Stato che ha redatto il ricorso e pertanto il ricorso stresso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Condanna l’Agenzia delle Entrate rifondere alla parte resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.100,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.