Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con l’appello qui in esame, il signor D. N. A. riferisce di essere stato per alcuni anni titolare di un’impresa edile e di avere iniziato, nel novembre 2000, alcuni lavori nel Comune di Macchia di Isernia.
Egli riferisce altresì che nel marzo del 1991 assunse due operai (S. M. e L.) nei cui confronti, al termine dei lavori, aveva un debito pari ad euro 1.500 per ciascuno di essi.
A questo punto egli si trovava al centro di una progressione di episodi di intimidazione (e di estorsioni) ad opera dei suoi creditori, all’esito dei quali egli si vedeva costretto a consegnare ai signori S., in diverse occasioni:
– un’autovettura di marca BMW del valore commerciale di circa 10 milioni di lire;
– un furgone di marca FIAT del valore commerciale di circa 7 milioni di lire;
– un assegno di importo pari a 10,5 milioni di lire;
– beni mobili strumentali all’esercizio dell’impresa per un valore di circa 500mila lire;
– denaro contante per circa 700mila lire.
Al culmine degli episodi di intimidazione a suo danno, il D. N. si era infine risolto a denunciare i suoi estorsori (27 dicembre 2001).
Nel corso del 2009, i due S. sono stati condannati alla pena di cinque anni e quattro mesi per il reato di estorsione.
Medio tempore, le rilevanti difficoltà economiche e personali che avevano colpito l’appellante lo avevano costretto ad interrompere l’attività di impresa sin dal luglio del 2001.
Nel marzo dell’anno successivo, l’impresa individuale del D. N. veniva dichiarata fallita.
Dalla relazione del curatore fallimentare emergeva:
– che l’attivo d’impresa non era significativo, mentre fra le passività emergeva un debito INPS pari a circa 500 milioni di lire ed esposizioni verso le banche per circa 120 milioni di lire;
– che, anche se il volume d’affari realizzato dall’impresa dell’appellante era significativo, egli si era dimostrato incapace di contenere i costi di esercizio, con la conseguenza che lo stato di insolvenza rappresentava una conseguenza pressoché inevitabile;
– che "è probabile che la causa del dissesto sia stata l’incapacità nella gestione dell’impresa da parte del titolare D. N. A. unita ad altre vicende, obiettivamente difficili, nel quale lo stesso è rimasto coinvolto".
Con atto in data 3 settembre 2004, l’appellante presentava al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (d’ora innanzi: "il Commissario’) due istanze:
a) la prima, volta ad ottenere un mutuo agevolato ai sensi dell’art. 14 della l. 7 marzo 1996, n. 108 (recante "disposizioni in materia di usura’);
b) la seconda, volta ad ottenere un’elargizione ai sensi dell’art. 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (‘disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura’).
Con provvedimento in data 30 novembre 2007 (fatto oggetto di impugnativa in primo grado), il Commissario straordinario – conformandosi al parere del Comitato di solidarietà per le vittime dell’usura – così provvedeva:
– respingeva l’istanza volta all’erogazione di un mutuo agevolato ai sensi della l. 108 del 1996 (ritenendo che l’appellante non presentasse i requisiti soggettivi per accedere a tale beneficio);
– accoglieva (ma solo per un importo ridotto) l’istanza di elargizione avanzata ai sensi della l. 44 del 1999. In particolare il Commissario straordinario: a) riconosceva in favore del sig. D. N. il danno emergente patito nell’ambito della complessiva vicenda (e lo liquidava in euro 2.250); b) invece, non riconosceva il lucro cessante da mancata attività di impresa (ravvisando l’inesistenza di una prova circa il nesso di causalità fra la condotta estorsiva subita e il fallimento dell’impresa).
Il provvedimento in questione veniva impugnato dal D. N. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Molise il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, lo respingeva.
La pronuncia in parola veniva gravata in sede di appello dal D. N., il quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:
1) Violazione della legge n. 44/1999 e n. 108/1996 – Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – Erronea valutazione dei fatti – Eccesso di potere sotto il profilo della carente o insufficiente motivazione.
L’appellante lamenta che il Tribunale amministrativo ha ingiustificatamente omesso di riconoscere in suo favore il lucro cessante per l’attività di impresa che egli non aveva potuto esercitare a causa del fenomeno estorsivo perpetrato in suo danno (tale lucro cessante dovrebbe essere quantificato in circa 206mila euro). La sentenza è meritevole di riforma per la parte in cui ha affermato l’insussistenza di un nesso di causalità fra il fatto estorsivo e la crisi della sua impresa.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, la vicenda estorsiva era stata determinante nel cagionare la crisi e il successivo fallimento.
2) Violazione della legge n.44/1999 e dei princìpi in materia di quantificazione del danno emergente – Erronea valutazione dei fatti – Eccesso di potere sotto il profilo della carente ed insufficiente motivazione;
L’appellante lamenta l’ingiustificata esiguità dell’importo lui corrisposto a titolo di danno emergente, osservando che una corretta quantificazione dei beni e delle attrezzature da lui perdute nel corso della vicenda avrebbe dovuto condurre ad una quantificazione del danno non inferiore a 165mila euro.
3) Violazione della legge n. 44/1999 e n. 108/1996 – Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – Erronea valutazione dei fatti e della documentazione depositata in atti – Eccesso di potere sotto il profilo della carente e insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116, c.p.c.
La sentenza ha erroneamente interpretato i fatti rilevanti ai fini del decidere e in particolare:
– ha omesso di considerare che già nel 2001 l’appellante fosse stato vittima di fenomeni estorsivi e di usura;
– ha erroneamente ritenuto l’impossibilità de iure di riconoscere ai soggetti falliti i benefìci di cui all’art. 3 della l. n. 44 del 1999;
– avrebbe erroneamente ritenuto che le valutazioni svolte dalla Prefettura fossero immuni da vizi logici e valutativi;
– ha omesso di valutare gli esiti del giudizio penale, che si era concluso con una condanna per estorsione a carico dei signori S.;
– ha erroneamente escluso la sussistenza di un nesso causale fra l’attività delittuosa subita e la crisi (e il successivo fallimento) dell’impresa;
– ha erroneamente omesso di valutare tutte le circostanze rilevanti ai fini della determinazione del quantum del ristoro dovuto.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. D. N. A. ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso gli atti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura con cui: a) era stata respinta l’istanza da lui proposta al fine di ottenere un mutuo agevolato ai sensi dell’art. 14 l. 7 marzo 1996, n. 108; b) era accolta (ma solo per un importo minimo) l’istanza di elargizioni per le vittime di fenomeni estorsivi (art. 3, l. 23 febbraio 1999, n. 44).
2. L’appello è infondato.
2.1. Quanto al primo motivo (con cui si chiede la riforma della sentenza per la parte in cui ha in pratica confermato la decisione del Commissario straordinario in relazione al mancato riconoscimento del lucro cessante), va considerato che la determinazione del Commissario straordinario e l’avviso del competente Nucleo di Valutazione dei danni delle vittime dell’estorsione e dell’usura, risultano indenni da vizi laddove hanno ritenuto che la crisi dell’impresa edile del D. N. non era da addebitare alle vicende estorsive di cui egli era stato vittima, bensì da una serie di disfunzioni gestionali, che ne avevano determinato autonomamente lo stato di insolvenza, indipendentemente cioè dall’apporto concausale fornito dalle azioni dei S..
Tale affermazione è suffragata dalla relazione del curatore fallimentare, il quale aveva affermato che la crisi dell’impresa era stato determinata in primis da uno stabile squilibrio fra i ricavi (comunque, considerevoli) e i costi (stabilmente altissimi e sostanzialmente fuori controllo), così determinando un deficit strutturale che non avrebbe potuto concludersi se non con lo stato d’insolvenza.
Ancora, la richiamata affermazione risulta confermata dalla nota in data 24 maggio 2006 della Guardia di Finanza (in atti) da cui emerge – sulla scorta di puntuali allegazioni documentali – che la crisi d’impresa risaliva a una coacervata situazione gestionale, di molto anteriore rispetto ai fatti estorsivi del 2001, ed era riferibile a numerosi contenziosi con l’INPS (nei cui confronti il debito previdenziale ammontava a circa 500 milioni di lire) e da contenziosi con i dipendenti per debiti da lavoro.
Sotto tale aspetto, l’applicazione di generali principi in tema di nesso eziologico induce a ritenere che l’apporto meramente concausale fornito dal (pur grave) comportamento estorsivo subìto non era di suo idoneo a travolgere il nesso di causalità fra le lacune palesate nella gestione d’impresa e la conseguenza dello stato di insolvenza.
Pertanto, la decisione del Commissario straordinario è meritevole di conferma laddove ha concluso nel senso della non ristorabilità del lucro cessante per non essere stata dimostrata la sussistenza di un nesso di causalità fra il fatto estorsivo e il mancato funzionamento dell’impresa.
2.2. Quanto al secondo motivo di appello (con cui si lamenta il carattere incongruo della quantificazione del danno operata dal Commissario straordinario, pur se limitato al solo profilo del danno emergente), si osserva quanto segue.
La quantificazione del danno emergente operata dal Nucleo di Valutazione dei danni delle vittime dell’estorsione e dell’usura (che è a supporto logicofattuale per l’adozione del provvedimento del Commissario straordinario) appare congrua ed esente da profili di irragionevolezza.
In particolare, l’operato del Nucleo risulta non erroneo, laddove ha ritenuto:
– che non poteva essere ristorato il valore dell’autovettura BMW sottratta all’appellante dai S. per essere la stessa stata sequestrata per una violazione amministrativa e in seguito restituita all’appellante (rectius: conferita alla massa attiva del fallimento);
– che il valore del furgone consegnato ai S. e mai restituito all’appellante era da stimare prudenzialmente (e in senso favorevole all’istante) nella cifra di euro 3.500 (tremilacinquecento);
– che non poteva essere ristorato il controvalore dell’assegno di lire 10.500.000 asseritamente consegnato ai S. in quanto: a) non vi era in atti la prova che lo stesso fosse stato effettivamente incassato; b) l’assegno in parola costituiva (per ammissione dello stesso D. N.) il frutto di una frode in materia di IVA (al riguardo, il Nucleo ha condivisibilmente osservato che "non deve essere considerato danno emergente la diminuzione patrimoniale relativa a un bene di cui non si è legittimamente titolari");
– che le complessive lire 600.000 consegnate brevi manu dal D. N. ai suoi estorsori furono sottoposte a sequestro e successivamente riconsegnate all’odierno appellante;
– che, al contrario, poteva essere computato ai fini del ristoro patrimoniale l’importo pari e lire 500.000 versato con vaglia postale agli estorsori;
– che, infine, dal quantum del ristoro per danno emergente doveva comunque essere sottratto l’importo del debito comunque esistente nei confronti dei S. per prestazioni lavorative non pagate.
Per le ragioni richiamate (di cui è puntuale e documentata menzione nell’ambito della relazione del competente Nucleo di valutazione), appare congrua e giustificata la quantificazione del danno nell’importo di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00).
2.3. Gli argomenti proposti con il terzo motivo di appello sono parimenti infondati.
Al riguardo (fermo restando quanto già rilevato infra, sub 2.1. e 2.1.) si osserva:
– che l’esatta individuazione del momento di inizio del fenomeno estorsivo non avrebbe potuto condurre la vicenda a un esito diverso da quello che ha avuto, posto che in sede di quantificazione del pregiudizio si è correttamente tenuto conto di diversi (e determinanti) elementi quali l’assenza di nesso eziologico fra la condotta estorsiva e il fallimento dell’impresa;
– l’indubbia sussistenza di fenomeni estorsivi in danno dell’appellante non consente di revocare in dubbio che tali fenomeni costituivano solo una concausa della crisi dell’impresa (cagionata in modo autonomo e determinante da altre e pregresse disfunzioni gestionali e da una gravissima situazione debitoria anche per oneri previdenziali mai versati);
– che, in definitiva, l’istruttoria conclusa con la quantificazione del danno emergente oggetto di ristoro risulta (per le ragioni qui richiamate) esente da irragionevolezza e incongruità;
3. Per le ragioni sin qui esaminate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre gli accessori di legge..
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