Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19997 Assicurazione contro le malattie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 10 luglio 2006, depositata l’11 febbraio del 2008, la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale di Verona del 5 marzo – 6 aprile 2002 con la quale era stata rigettata la domanda di E.R. intesa ad ottenere dalla Cattolica di assicurazione l’indennizzo di Euro 51,645,69 in conseguenza di una patologia invalidante del proprio padre. E. B., cui era conseguita la morte in data (OMISSIS). Il Tribunale, nel rigettare la domanda proposta dalla figlia dell’assicurato, osservava che la compagnia di assicurazione aveva escluso la indennizzabilità della patologia, in quanto la polizza assicurativa prevedeva la operatività della garanzia per invalidità permanente conseguente a malattia, invalidità da valutarsi non prima di un anno dalla data di denuncia della malattia. Ne caso di specie, la denuncia di malattia era stata effettuata in data (OMISSIS) e a distanza di circa due mesi era seguito il decesso dell’ E., intervenuto in assenza di una guarigione clinica, elemento questo ritenuto essenziale ai fini della operatività della garanzia. La Corte di appello di Venezia confermava integralmente la decisione di primo grado osservando che la garanzia assicurativa non operava in tutti i casi in cui alla malattia non fosse seguita la guarigione o comunque il consolidamento delle condizioni di salute con successivo accertamento di postumi permanenti.

Avverso tale decisione la E. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, erronea interpretazione degli artt. 24, 26, 28, 29, 30, 34 e 25 del contratto di assicurazione 20 marzo 1981.

Il quesito di diritto, posto con il motivo, è del seguente tenore:

"Dica codesta ecc.ma Corte se la interpretazione data dalla Corte di Appello di Venezia alle clausole contenute nella polizza assicurativa sottoscritta da E.B. presso la Rolo Banca (OMISSIS) denominata "pro salute" con la Compagnia Cattolica di assicurazione sia conforme al dettato normativo di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. ed in particolare se la interpretazione seguita nella sentenza impugnata risponda a canoni legali di ermeneutica contrattuale segnatamente in relazione agli articoli di polizza nn. 26, 28, 29, 30, 34 e 35, dica specificamente se tale interpretazione abbia rispettato la comune intenzione delle parti ovvero se si sia limitata al senso letterale delle parole;

inoltre, dica se le suddette clausole contrattuali siano state interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Il ricorso è privo di fondamento.

Con motivazione logica, che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizi motivazionali, i giudici di appello hanno confermato che il contratto stipulato dall’ E. contemplava la esistenza di una invalidità permanente, prevedendo – tra l’altro – che l’evento morte fosse successivo di almeno un anno alla denuncia di malattia.

I postumi permanenti incidenti sulla salute dell’interessato (la cui sussistenza era prevista come condizione di operatività della assicurazione) non si erano concretati, nel caso dell’ E., poichè era sopraggiunto non il recupero di una, minorata, condizione di validità, ma il decesso.

Tra l’altro (ha osservato con autonoma "ratio decidendi" la decisione impugnata), la morte dell’assicurato era avvenuta a distanza di due mesi dalla denuncia (26 settembre 1998), in assenza di guarigione clinica.

Ed il contratto stipulato prevedeva – invece – che la invalidità dovesse essere accertata non prima di un anno, dalla data di denuncia della malattia (art. 28 del polizza cumulativa "pro salute" stipulata tramite Banca).

In una situazione di questo genere, hanno concluso i giudici di appello, appariva del tutto inutile anche il ricorso ad una indagine medico-specialistica, volta ad accertare la esistenza di postumi permanenti apprezzabili, successivi all’epilogo di una fase acuta della patologia tumorale, antecedenti alla morte. Mancava, infatti, qualsiasi riscontro di fatto di tali circostanze, desumibile dalla documentazione clinica agli atti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Euro 200.00 (duecento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 15-06-2011, n. 24089

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il p.m. e P.G. ricorrono contro la sentenza indicata in epigrafe con cui, su richiesta della parti, il Tribunale ha applicato alla P. una pena per evasione.

2. La P. si duole di mancanza di motivazione in ordine all’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. alla specie. Il p.m. del calcolo dell’aumento di pena per la recidiva, frutto di violazione di legge.

3. La sentenza va annullata senza rinvio per l’applicazione di una pena illegale con riferimento al calcolo della recidiva, siccome si duole il p.m.. Resta assorbita la censura della P..
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-06-2011) 01-07-2011, n. 25960

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19/10/2010, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del Gup presso il Tribunale di Palermo, in data 21/4/2009, che aveva condannato O.F. e O. V. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno per il reato di riciclaggio continuato, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Agli imputati veniva contestato di aver ricevuto sul c/c bancario, intestato al primo ma gestito dal secondo, due bonifici di Euro 2.956,00 ed Euro 3.500,00 (denaro provento di truffa informatica commessa da ignoti in danno di C.A.) e di aver disposto il pagamento della somma di Euro 2.619,00 e di Euro 3.100,00 in favore di due cittadini russi a mezzo dell’Agenzia Western Union, compiendo in tal modo operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, ed equa la pena inflitta. Avverso tale sentenza propongono ricorsi entrambi gli imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando sei motivi di gravame.

Con il primo motivo deducono violazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.

Al riguardo eccepiscono che nel caso di specie l’atteggiamento psicologico degli agenti non era caratterizzato dal dolo eventuale, bensì da colpa con previsione, incompatibile con la struttura del reato di cui all’art. 648 bis c.p.. Dagli elementi acquisiti emergeva che O.F. era stato abbindolato dai messaggi ricevuti dalla falsa società INKORE che gli aveva rappresentato la possibilità di assumere l’incarico di "rappresentante commerciale", tanto che egli aveva inviato la propria foto e copia di un proprio documento di identità, manifestando l’intenzione di recarsi a Madrid per partecipare al fantomatico corso organizzato dalla sedicente società. Il ricorrente aveva effettuato i primi due bonifici sotto l’effetto delle pressioni subite dalla INKORE, ma al terzo aveva bloccato l’operazione e si era rivolto alla Polizia postale, presentando una complessa ed articolata denunzia. Di conseguenza erroneamente la Corte territoriale aveva qualificato l’elemento soggettivo, in testa ai ricorrenti, come dolo eventuale, anzichè come colpa cosciente.

Con il secondo motivo deducono l’incompatibilità del dolo eventuale con il delitto di riciclaggio.

Con il terzo motivo deducono il travisamento del fatto. Al riguardo si dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto la comunicazione e.mail con la quale O.F. annunziava alla INKORE il blocco del bonifico fosse conseguenza degli accertamenti avviati qualche ora prima dalla parte offesa e non frutto di una iniziativa spontanea dell’imputato. In proposito eccepiscono che dagli atti non emerge alcun elemento per presumere che l’ O. fosse venuto a conoscenza del blocco del bonifico attuato per l’iniziativa della pò.

Con il quarto motivo la difesa deduce violazione di legge, con riferimento alla sola posizione di O.F.. Al riguardo eccepisce che questi non aveva svolto alcun ruolo in tale vicenda in quanto il c/c in questione, era gestito dal padre O.V..

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 185 c.p., dolendosi delle statuizioni civili, che avevano quantificato il danno subito dalla parte civile in Euro 7.965,50. Al riguardo eccepiscono che, non avendo gli imputati concorso alla sottrazione del denaro dal c/c della parte offesa, essi potevano essere condannati soltanto alla restituzione dell’8% del denaro sottratto che avevano trattenuto sul loro conto.

Con il sesto motivo si dolgono del trattamento sanzionatorio e della mancata prevalenza delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Deve essere accolto il primo motivo di ricorso in punto di insussistenza, in testa agli agenti, dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio anche sotto il profilo del dolo eventuale.

La sentenza impugnata richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12433 del 26/11/2009 Ud. (dep. 30/03/2010) Rv. 246324) ma ne opera un’applicazione errata.

Nella sentenza citata, infatti, le Sezioni Unite hanno chiaramente escluso il mero sospetto dalla latitudine del dolo eventuale, osservando che:

"Fermo rimanendo quindi che la ricettazione può essere sorretta anche da un dolo eventuale resta da stabilire come debba avvenire il suo accertamento e quali debbano essere le sue caratteristiche, posto che lo stesso non può desumersi da semplici motivi di sospetto e non può consistere in un mero sospetto, se è vero che questo non è incompatibile con l’incauto acquisto. Del resto, come già si è avuto occasione di osservare, il dolo eventuale non forma oggetto di una testuale previsione legislativa: la sua costruzione è rimessa all’interprete ed è ben possibile che per particolari reati assuma caratteristiche specifiche.

Occorrono per la ricettazione circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicchè un ragionevole convincimento che l’agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuoi dire che il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto.

Insomma perchè possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza".

Nel caso di specie la Corte territoriale estrae il dolo eventuale dalla mail che O.F. inviava alla sedicente società Inkore il 20/11/2007, ove si legge:

"ho effettuato il primo bonifico sempre in attesa della documentazione necessaria ed adesso mi trovo sul tavolo un secondo bonifico senza sapere a quale titolo. Il reato configurabile dalla legge italiana è quello di riciclaggio di denaro ed io non desidero avere conseguenze penali; aspetto vostri chiarimenti o denunzio tutto alle autorità competenti".

Orbene dal tenore letterale di tale documento emerge chiaramente che:

1. O.F. ha nutrito il sospetto che l’attività che gli veniva richiesta fosse illegale;

2. che egli ha lasciato chiaramente intendere al suo interlocutore di non aver alcuna intenzione di compiere attività illegali;

3. che – ove avesse acquistato la certezza dell’illegalità del trasferimento di fondi che gli veniva richiesto, non avrebbe adempiuto alle disposizioni impartitegli ed avrebbe denunziato il fatto alla polizia.

Cosa che effettivamente è avvenuta perchè dopo la richiesta del terzo bonifico, O.F. ha inviato un’altra mail alla Inkore, (il 23/11/2007 alle h. 17,47) annunziando: "abbiamo bloccato i bonifici provenienti dall’estero. Vogliamo innanzitutto fare luce sull’aspetto legale di questo nostro lavoro" e successivamente ha presentato denunzia.

A questo riguardo la Corte d’Appello assume che il blocco del terzo bonifico (e la successiva denunzia dei fatti alla Polizia), non sarebbe frutto della raggiunta consapevolezza da parte degli O. della illiceità della richiesta ricevuta, ma sarebbe una conseguenza della reazione della parte offesa, C., il quale, quello stesso giorno verso le h. 14,00 era venuto a conoscenza dei tre bonifici partiti dal suo c/c in favore di O.F., e dell’esigenza degli O. di nascondere le loro responsabilità.

Tuttavia tale assunto si fonda su una mera congettura dal momento che la Corte non indica alcun dato processuale dal quale si possa desumere che, alle 17 del medesimo giorno (cioè dopo soltanto 3 ore), O.F. fosse venuto a conoscenza delle misure di sicurezza poste in essere dall’UNICREDIT, che aveva provveduto a bloccare il terzo bonifico ed a riaccreditare la somma al C..

In realtà dagli elementi istruttori presi in considerazione dalla Corte d’appello non emerge che l’elemento soggettivo, in testa agli agenti, si collochi un gradino al di sopra del mero sospetto.

Per integrare l’elemento soggettivo nel delitto di riciclaggio è sufficiente il dolo generico, ma è necessaria la consapevolezza concreta della provenienza della cosa da delitto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Ud. (dep. 11/01/2011) Rv. 249445). Nel caso di specie difetta del tutto la consapevolezza concreta della provenienza da delitto del denaro transitato sul c/c degli imputati.

La condotta degli imputati, pertanto, rientra nel genus della colpa con previsione, come tale è incompatibile con il reato di riciclaggio, che postula l’atteggiamento doloso della volontà.

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-07-2011, n. 4443 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello qui in esame, il signor D. N. A. riferisce di essere stato per alcuni anni titolare di un’impresa edile e di avere iniziato, nel novembre 2000, alcuni lavori nel Comune di Macchia di Isernia.

Egli riferisce altresì che nel marzo del 1991 assunse due operai (S. M. e L.) nei cui confronti, al termine dei lavori, aveva un debito pari ad euro 1.500 per ciascuno di essi.

A questo punto egli si trovava al centro di una progressione di episodi di intimidazione (e di estorsioni) ad opera dei suoi creditori, all’esito dei quali egli si vedeva costretto a consegnare ai signori S., in diverse occasioni:

– un’autovettura di marca BMW del valore commerciale di circa 10 milioni di lire;

– un furgone di marca FIAT del valore commerciale di circa 7 milioni di lire;

– un assegno di importo pari a 10,5 milioni di lire;

– beni mobili strumentali all’esercizio dell’impresa per un valore di circa 500mila lire;

– denaro contante per circa 700mila lire.

Al culmine degli episodi di intimidazione a suo danno, il D. N. si era infine risolto a denunciare i suoi estorsori (27 dicembre 2001).

Nel corso del 2009, i due S. sono stati condannati alla pena di cinque anni e quattro mesi per il reato di estorsione.

Medio tempore, le rilevanti difficoltà economiche e personali che avevano colpito l’appellante lo avevano costretto ad interrompere l’attività di impresa sin dal luglio del 2001.

Nel marzo dell’anno successivo, l’impresa individuale del D. N. veniva dichiarata fallita.

Dalla relazione del curatore fallimentare emergeva:

– che l’attivo d’impresa non era significativo, mentre fra le passività emergeva un debito INPS pari a circa 500 milioni di lire ed esposizioni verso le banche per circa 120 milioni di lire;

– che, anche se il volume d’affari realizzato dall’impresa dell’appellante era significativo, egli si era dimostrato incapace di contenere i costi di esercizio, con la conseguenza che lo stato di insolvenza rappresentava una conseguenza pressoché inevitabile;

– che "è probabile che la causa del dissesto sia stata l’incapacità nella gestione dell’impresa da parte del titolare D. N. A. unita ad altre vicende, obiettivamente difficili, nel quale lo stesso è rimasto coinvolto".

Con atto in data 3 settembre 2004, l’appellante presentava al Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (d’ora innanzi: "il Commissario’) due istanze:

a) la prima, volta ad ottenere un mutuo agevolato ai sensi dell’art. 14 della l. 7 marzo 1996, n. 108 (recante "disposizioni in materia di usura’);

b) la seconda, volta ad ottenere un’elargizione ai sensi dell’art. 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (‘disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura’).

Con provvedimento in data 30 novembre 2007 (fatto oggetto di impugnativa in primo grado), il Commissario straordinario – conformandosi al parere del Comitato di solidarietà per le vittime dell’usura – così provvedeva:

– respingeva l’istanza volta all’erogazione di un mutuo agevolato ai sensi della l. 108 del 1996 (ritenendo che l’appellante non presentasse i requisiti soggettivi per accedere a tale beneficio);

– accoglieva (ma solo per un importo ridotto) l’istanza di elargizione avanzata ai sensi della l. 44 del 1999. In particolare il Commissario straordinario: a) riconosceva in favore del sig. D. N. il danno emergente patito nell’ambito della complessiva vicenda (e lo liquidava in euro 2.250); b) invece, non riconosceva il lucro cessante da mancata attività di impresa (ravvisando l’inesistenza di una prova circa il nesso di causalità fra la condotta estorsiva subita e il fallimento dell’impresa).

Il provvedimento in questione veniva impugnato dal D. N. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Molise il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, lo respingeva.

La pronuncia in parola veniva gravata in sede di appello dal D. N., il quale ne chiedeva la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Violazione della legge n. 44/1999 e n. 108/1996 – Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – Erronea valutazione dei fatti – Eccesso di potere sotto il profilo della carente o insufficiente motivazione.

L’appellante lamenta che il Tribunale amministrativo ha ingiustificatamente omesso di riconoscere in suo favore il lucro cessante per l’attività di impresa che egli non aveva potuto esercitare a causa del fenomeno estorsivo perpetrato in suo danno (tale lucro cessante dovrebbe essere quantificato in circa 206mila euro). La sentenza è meritevole di riforma per la parte in cui ha affermato l’insussistenza di un nesso di causalità fra il fatto estorsivo e la crisi della sua impresa.

Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, infatti, la vicenda estorsiva era stata determinante nel cagionare la crisi e il successivo fallimento.

2) Violazione della legge n.44/1999 e dei princìpi in materia di quantificazione del danno emergente – Erronea valutazione dei fatti – Eccesso di potere sotto il profilo della carente ed insufficiente motivazione;

L’appellante lamenta l’ingiustificata esiguità dell’importo lui corrisposto a titolo di danno emergente, osservando che una corretta quantificazione dei beni e delle attrezzature da lui perdute nel corso della vicenda avrebbe dovuto condurre ad una quantificazione del danno non inferiore a 165mila euro.

3) Violazione della legge n. 44/1999 e n. 108/1996 – Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – Erronea valutazione dei fatti e della documentazione depositata in atti – Eccesso di potere sotto il profilo della carente e insufficiente motivazione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116, c.p.c.

La sentenza ha erroneamente interpretato i fatti rilevanti ai fini del decidere e in particolare:

– ha omesso di considerare che già nel 2001 l’appellante fosse stato vittima di fenomeni estorsivi e di usura;

– ha erroneamente ritenuto l’impossibilità de iure di riconoscere ai soggetti falliti i benefìci di cui all’art. 3 della l. n. 44 del 1999;

– avrebbe erroneamente ritenuto che le valutazioni svolte dalla Prefettura fossero immuni da vizi logici e valutativi;

– ha omesso di valutare gli esiti del giudizio penale, che si era concluso con una condanna per estorsione a carico dei signori S.;

– ha erroneamente escluso la sussistenza di un nesso causale fra l’attività delittuosa subita e la crisi (e il successivo fallimento) dell’impresa;

– ha erroneamente omesso di valutare tutte le circostanze rilevanti ai fini della determinazione del quantum del ristoro dovuto.

Si costituiva in giudizio l’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 6 maggio 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. D. N. A. ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise con cui è stato respinto il ricorso proposto avverso gli atti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura con cui: a) era stata respinta l’istanza da lui proposta al fine di ottenere un mutuo agevolato ai sensi dell’art. 14 l. 7 marzo 1996, n. 108; b) era accolta (ma solo per un importo minimo) l’istanza di elargizioni per le vittime di fenomeni estorsivi (art. 3, l. 23 febbraio 1999, n. 44).

2. L’appello è infondato.

2.1. Quanto al primo motivo (con cui si chiede la riforma della sentenza per la parte in cui ha in pratica confermato la decisione del Commissario straordinario in relazione al mancato riconoscimento del lucro cessante), va considerato che la determinazione del Commissario straordinario e l’avviso del competente Nucleo di Valutazione dei danni delle vittime dell’estorsione e dell’usura, risultano indenni da vizi laddove hanno ritenuto che la crisi dell’impresa edile del D. N. non era da addebitare alle vicende estorsive di cui egli era stato vittima, bensì da una serie di disfunzioni gestionali, che ne avevano determinato autonomamente lo stato di insolvenza, indipendentemente cioè dall’apporto concausale fornito dalle azioni dei S..

Tale affermazione è suffragata dalla relazione del curatore fallimentare, il quale aveva affermato che la crisi dell’impresa era stato determinata in primis da uno stabile squilibrio fra i ricavi (comunque, considerevoli) e i costi (stabilmente altissimi e sostanzialmente fuori controllo), così determinando un deficit strutturale che non avrebbe potuto concludersi se non con lo stato d’insolvenza.

Ancora, la richiamata affermazione risulta confermata dalla nota in data 24 maggio 2006 della Guardia di Finanza (in atti) da cui emerge – sulla scorta di puntuali allegazioni documentali – che la crisi d’impresa risaliva a una coacervata situazione gestionale, di molto anteriore rispetto ai fatti estorsivi del 2001, ed era riferibile a numerosi contenziosi con l’INPS (nei cui confronti il debito previdenziale ammontava a circa 500 milioni di lire) e da contenziosi con i dipendenti per debiti da lavoro.

Sotto tale aspetto, l’applicazione di generali principi in tema di nesso eziologico induce a ritenere che l’apporto meramente concausale fornito dal (pur grave) comportamento estorsivo subìto non era di suo idoneo a travolgere il nesso di causalità fra le lacune palesate nella gestione d’impresa e la conseguenza dello stato di insolvenza.

Pertanto, la decisione del Commissario straordinario è meritevole di conferma laddove ha concluso nel senso della non ristorabilità del lucro cessante per non essere stata dimostrata la sussistenza di un nesso di causalità fra il fatto estorsivo e il mancato funzionamento dell’impresa.

2.2. Quanto al secondo motivo di appello (con cui si lamenta il carattere incongruo della quantificazione del danno operata dal Commissario straordinario, pur se limitato al solo profilo del danno emergente), si osserva quanto segue.

La quantificazione del danno emergente operata dal Nucleo di Valutazione dei danni delle vittime dell’estorsione e dell’usura (che è a supporto logicofattuale per l’adozione del provvedimento del Commissario straordinario) appare congrua ed esente da profili di irragionevolezza.

In particolare, l’operato del Nucleo risulta non erroneo, laddove ha ritenuto:

– che non poteva essere ristorato il valore dell’autovettura BMW sottratta all’appellante dai S. per essere la stessa stata sequestrata per una violazione amministrativa e in seguito restituita all’appellante (rectius: conferita alla massa attiva del fallimento);

– che il valore del furgone consegnato ai S. e mai restituito all’appellante era da stimare prudenzialmente (e in senso favorevole all’istante) nella cifra di euro 3.500 (tremilacinquecento);

– che non poteva essere ristorato il controvalore dell’assegno di lire 10.500.000 asseritamente consegnato ai S. in quanto: a) non vi era in atti la prova che lo stesso fosse stato effettivamente incassato; b) l’assegno in parola costituiva (per ammissione dello stesso D. N.) il frutto di una frode in materia di IVA (al riguardo, il Nucleo ha condivisibilmente osservato che "non deve essere considerato danno emergente la diminuzione patrimoniale relativa a un bene di cui non si è legittimamente titolari");

– che le complessive lire 600.000 consegnate brevi manu dal D. N. ai suoi estorsori furono sottoposte a sequestro e successivamente riconsegnate all’odierno appellante;

– che, al contrario, poteva essere computato ai fini del ristoro patrimoniale l’importo pari e lire 500.000 versato con vaglia postale agli estorsori;

– che, infine, dal quantum del ristoro per danno emergente doveva comunque essere sottratto l’importo del debito comunque esistente nei confronti dei S. per prestazioni lavorative non pagate.

Per le ragioni richiamate (di cui è puntuale e documentata menzione nell’ambito della relazione del competente Nucleo di valutazione), appare congrua e giustificata la quantificazione del danno nell’importo di euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00).

2.3. Gli argomenti proposti con il terzo motivo di appello sono parimenti infondati.

Al riguardo (fermo restando quanto già rilevato infra, sub 2.1. e 2.1.) si osserva:

– che l’esatta individuazione del momento di inizio del fenomeno estorsivo non avrebbe potuto condurre la vicenda a un esito diverso da quello che ha avuto, posto che in sede di quantificazione del pregiudizio si è correttamente tenuto conto di diversi (e determinanti) elementi quali l’assenza di nesso eziologico fra la condotta estorsiva e il fallimento dell’impresa;

– l’indubbia sussistenza di fenomeni estorsivi in danno dell’appellante non consente di revocare in dubbio che tali fenomeni costituivano solo una concausa della crisi dell’impresa (cagionata in modo autonomo e determinante da altre e pregresse disfunzioni gestionali e da una gravissima situazione debitoria anche per oneri previdenziali mai versati);

– che, in definitiva, l’istruttoria conclusa con la quantificazione del danno emergente oggetto di ristoro risulta (per le ragioni qui richiamate) esente da irragionevolezza e incongruità;

3. Per le ragioni sin qui esaminate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000 (mille), oltre gli accessori di legge..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.