T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-02-2011, n. 1139 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su un terreno di proprietà pubblica, individuata catastalmente dal foglio 65, particella 283 parte del Comune di Tivoli, la ricorrente ha realizzato un edificio ad uso residenziale, avente la superficie di circa 130 mq, per il quale ha chiesto il condono edilizio in data 15.12.2004, prot. n. 61431, provvedendo ad eseguire in data 10.12.2004 i versamenti relativi alla prima rata degli oneri concessori e dell’oblazione, nonché della maggiorazione regionale dell’oblazione.

Con determinazione 8.4.2009, prot. n. 20550, mai pervenuta alla ricorrente, in quanto inviata alla stessa a mezzo raccomandata A.R. e tornata indietro alla casa comunale per compiuta giacenza, è stato denegato il condono edilizio, sul presupposto che il predetto fabbricato sarebbe stato realizzato su area appartenente "al demanio dello Stato, della Regione e degli Enti locali ovvero (…) su aree di proprietà di suddetti enti".

Successivamente, con ordinanza 29.5.2009, n. 477, prot. n. 30246, notificata il 12.6.2009, è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori e sono stati ingiunti la demolizione di detto manufatto ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Il provvedimento richiamato in ultimo è stato impugnato con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) difetto di notificazione della determinazione dirigenziale 8.4.2009, prot. n. 20550, atto presupposto dell’ordinanza gravata – violazione di legge ed eccesso di potere: solo con tale ordinanza la ricorrente avrebbe appreso dell’avvenuta emanazione della menzionata determinazione dirigenziale, recante il diniego di sanatoria, mai notificata alla stessa, dovendo, invece, questa precedere il provvedimento sanzionatorio;

2) illegittimità della contestualità dell’ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere abusive – violazione di legge ed eccesso di potere;

3) area demaniale e proprietà pubblica – violazione di legge ed eccesso di potere: l’area su cui è stato costruito il fabbricato, oggetto di ordine di demolizione, non avrebbe natura demaniale, atteso che i beni demaniali costituiscono un numerus clausus, nel quale essa non rientra; detta area avrebbe, invece, natura di bene patrimoniale disponibile, appartenente alla Regione Lazio, la quale avrebbe da tempo costituito una società per valutare il prezzo di vendita della stessa e di altre aree limitrofe e per predisporre un piano di strumenti urbanistici per ridefinire la zona;

4) procedura ex L.r. n. 12/2004: violazione di legge ed eccesso di potere: stante la natura di patrimonio disponibile della Regione dell’area nella quale ricade l’immobile de quo, la domanda di condono non potrebbe rigettarsi sull’assunto che esso non sarebbe conforme alle norme urbanistiche.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tivoli, il quale ha depositato documentazione conferente ed una memoria defensionale.

Tale Ente ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto due profili.

Segnatamente, ha eccepito la sua mancata notifica al soggetto controinteressato, rappresentato dalla Regione Lazio, quale proprietaria dell’area sulla quale è stato realizzato l’edificio in contestazione, ed, altresì, la mancata impugnativa del provvedimento di diniego della sanatoria, atto presupposto, quanto meno a seguito del suo deposito in giudizio, ad opera del Comune stesso, e, perciò, della sua conoscenza, da parte della ricorrente.

Quest’ultima ha sostenuto la tardività delle eccezioni mosse dall’Amministrazione resistente.

Nella pubblica udienza del 10.1.2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso in esame ha per oggetto l’ordinanza, identificata in epigrafe, con cui si ingiungono la demolizione di un manufatto realizzato in assenza di titolo edilizio e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

2 – Preliminarmente devono disaminarsi le eccezioni sollevate dal Comune di Tivoli.

2.1 – In proposito occorre una precisazione di carattere pregiudiziale, in ordine all’assunta tardività di dette eccezioni, secondo la prospettazione della parte ricorrente.

Dalla lettura delle disposizioni disciplinanti il processo amministrativo è agevole evincere che non sussiste alcun termine entro cui la controparte può muovere eccezioni, se non quello ultimo per depositare memoria conclusionale, che, secondo l’art. 73 del c.p.a., è di trenta giorni liberi prima dell’udienza.

3 – Rimarcata la tempestività delle eccezioni e passando al loro esame, la parte resistente contesta l’omessa impugnativa del diniego di permesso di costruire in sanatoria, provvedimento presupposto dell’ordinanza gravata.

L’eccezione è fornita di fondamento.

È la stessa parte ricorrente a riconoscere la rilevanza e l’importanza di tale diniego, sostenendo il suo carattere pregiudiziale rispetto all’ordinanza di demolizione, qui gravata, quando, tra i motivi di doglianza, deduce la sua mancata notifica.

È evidente che alla Sig.ra F. detto provvedimento di rigetto della domanda di condono non è stato correttamente notificato, atteso che, essendo lo stesso stato inviato a mezzo raccomandata A.R. ed essendo ritornato indietro alla casa comunale, per compiuta giacenza, non è stato poi notificato secondo le modalità previste dall’art. 140 c.p.c..

Tuttavia era suo onere impugnarlo, una volta che ne aveva avuto piena conoscenza, a seguito del suo deposito in giudizio, da parte dell’Amministrazione intimata, il che, invece, non è stato evidentemente fatto.

Stante il diniego di sanatoria, l’ordinanza di demolizione costituiva un atto dovuto e consequenziale, in presenza di intervento di nuova costruzione, sprovvisto di permesso di costruire. Ormai il provvedimento di diniego è divenuto inoppugnabile, per sua mancata impugnativa entro il termine decadenziale, decorrente dal suo deposito in giudizio.

Ne deriva che il ricorso è inammissibile, costituendo tale presupposto provvedimento l’atto dotato di portata lesiva.

4 – Esso è inammissibile, anche per mancata notifica al soggetto controinteressato, rappresentato dalla Regione Lazio, che è la proprietaria dell’area su cui insiste il manufatto oggetto di ordine di demolizione.

Tale terreno, già appartenente, insieme ad altri limitrofi, al Pio Istituto S. Spirito, dapprima, ai sensi dell’art. 65, 1° comma, della legge n. 833/1978, è stato acquisito al patrimonio comunale, poi, in base all’art. 23 della legge regionale n. 18/1994, è stato trasferito all’azienda sanitaria locale ed infine, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 14/2008, è andato in proprietà alla Regione.

È evidente che tale ultimo Ente, il quale attualmente è il proprietario dell’area in parola, ha un interesse opposto a quello della ricorrente, vale a dire un interesse alla rimozione da detta area di un’opera abusiva.

Anche sotto questo secondo profilo il ricorso è, perciò, inammissibile.

5 – Tuttavia esso è anche infondato nel merito.

Al riguardo dirimente è un’attenta lettura della disposizione in concreto applicata, ostativa al rilascio del condono, il cui significato è inequivocabile: si tratta dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 12/2004.

Secondo il combinato disposto della richiamata disposizione primaria e, per quanto qui interessa, dell’art. 2, comma 1, lett. b), della medesima legge regionale, non sono suscettibili di sanatoria le opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale "realizzate su aree appartenenti al demanio dello Stato, della Regione e degli enti locali ovvero realizzate da terzi su aree di proprietà dei suddetti enti".

È evidente che, quando è un soggetto terzo a costruire, il solo appartenere dell’area interessata da detto tipo di intervento ad uno degli Enti pubblici elencati, nei quali è ricompresa la Regione, è sufficiente ad impedire il rilascio della sanatoria, non essendo, altresì, necessario che tale area abbia natura demaniale.

Di fronte al suesposto dettato normativo, il Comune era tenuto a denegare il condono edilizio e conseguentemente ad ingiungere la demolizione del manufatto, integrante un intervento di nuova costruzione, privo di idoneo titolo edilizio.

6 – Il presente ricorso, per quanto sopra evidenziato, è infondato e va rigettato, mentre, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., non vale a determinare l’annullamento dell’ordinanza, che ne costituisce l’oggetto, la dedotta circostanza che essa contiene contestualmente ordine di sospensione dei lavori ed ingiunzione di demolizione, in quanto, di fronte al carattere vincolato e doveroso dell’attività in concreto posta in essere, l’eventuale partecipazione procedimentale che sarebbe potuta scaturire da una precedente ordinanza di sospensione lavori, valevole come comunicazione di avvio del procedimento, non avrebbe potuto influire sul contenuto dell’atto finale.

7 – Deve concludersi che il ricorso è infondato e va rigettato.

8 – Con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari, gli stessi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e vanno liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7467 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F. ricorre avverso la sentenza 23.4.09 della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto che ha confermato quella, in data 9.11.04, del Tribunale di Taranto con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione, oltre le pene accessorie di legge, nonchè al risarcimento dei danni in favore della curatela fallimentare, costituita parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento della Fruttitalia s.r.l. – dichiarato con sentenza 28.5.01 del Tribunale di Taranto – di cui era stato amministratore dal 23.6.98 al 5.11.98.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione di legge per avere i giudici basato la pronuncia di condanna esclusivamente sulla consulenza peritale svolta su incarico del p.m., senza considerare che nel fascicolo dibattimentale vi era la prova certa che le scritture contabili erano in possesso dell’ultimo amministratore della società fallita, B., e che quindi il C. non avendone il possesso non aveva potuto commettere il reato contestatogli, circostanza su cui avrebbe potuto anche riferire il rag. G., che invece non era stato esaminato dal tribunale.

Sulla base delle scritture contabili – prosegue il ricorrente – si sarebbe potuto accertare un ammontare di gran lunga inferiore delle passività ritenute invece corrispondere a circa L. due miliardi, laddove la società era stata regolarmente ceduta dal C. a B.J., con contestuale consegna di ogni scrittura contabile e di ogni bene, ed era stato poi il B. a gestire la Fruttitalia fino alla dichiarazione di fallimento.

Si lamentava infine l’eccessività del trattamento sanzionatorio in considerazione del documentato grave stato di salute dell’imputato.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Con motivazione congrua ed esente da vizi di illogicità la Corte territoriale ha evidenziato come fosse risultato dalle dichiarazioni del curatore fallimentare e dalla relazione da questi redatta L. Fall., ex art. 33, che la società aveva operato regolarmente fino al 1997 versando invece, alla data in cui il C. aveva ceduto le quote societarie al B. (5.11.98), in stato di decozione, tutti i debiti maturati dalla Fruttitalia essendo riferibili alla gestione del C., si che la cessione delle quote, il cambio di amministratore ed il trasferimento della sede sociale da Roma a Taranto erano state operazioni finalizzate esclusivamente a scaricare sul B. ogni responsabilità, tanto che era rimasto provato che l’odierno ricorrente aveva acquistato notevoli quantità di merci senza versare i relativi corrispettivi, procurandosi inoltre una vettura di grossa cilindrata (del valore di L. 72.723.892) attraverso un contratto di leasing mai onorato.

All’atto poi della dichiarazione di fallimento – hanno sottolineato ancora i giudici territoriali – nessuno dei beni era stato rinvenuto dal curatore nè a questi era stato consegnato alcun libro contabile, per cui del tutto correttamente, nel ritenere quella del B. una funzione di mero prestanome, la Corte salentina ha attribuito al C. la responsabilità anche per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale sulla non certo illogica considerazione secondo cui proprio dalle dichiarazioni del teste G. – il quale aveva riferito della perdurante morosità della Fruttitalia nei pagamenti per il servizio di contabilità reso dalla Jonio 3000 s.c.ar.l., che quindi si era interrotto – era emersa la sicura volontà del C., anche dopo la nomina formale ad amministratore del B., di omettere la tenuta aggiornata delle scritture contabili, che solo dopo numerosi solleciti il G. era riuscito a restituire al B..

Infine, circa il trattamento sanzionatorio, i giudici di appello hanno evidenziato la adeguatezza e proporzionalità della pena alla gravita del reato, fonte di notevole danno per i creditori, essendosi il fallimento chiuso per totale mancanza di attivo e non risultando peraltro neanche documentate le asserite precarie condizioni di salute dell’imputato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-05-2011, n. 10726 Categoria, qualifica, mansioni

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29/6 – 30/10/06 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettò l’appello proposto il 31/5/04 da L.A.A. avverso la sentenza del 5/6/03 del Tribunale di Rossano, che gli aveva respinto la domanda diretta al riconoscimento della qualifica di "quadro" nei confronti della datrice di lavoro Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (CARICAL) per effetto della accertata mancanza di corrispondenza di tale qualifica alle mansioni di fatto espletate dal ricorrente. La Corte d’appello addivenne a tale decisione dopo aver verificato che il richiamato quadro normativo portava ad escludere che le mansioni espletate dall’appellante nel periodo di riferimento (luglio 1994 – settembre 1995) potessero legittimare il riconoscimento della categoria invocata rispetto a quella di appartenenza di impiegato di 1^; inoltre, la stessa Corte accertò che il materiale istruttorio non consentiva di rinvenire un positivo riscontro alla dedotta assunzione di mansioni di particolare responsabilità gerarchica e funzionale, per cui confermò la sentenza gravata e compensò le spese del giudizio.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso A.A. L., affidando l’impugnazione a tre motivi di censura. Resiste con controricorso la Banca CARIME s.p.a..
Motivi della decisione

1. Col primo motivo si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CCNL 18/1/1991 per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari delle Casse di Risparmio S.p.A, nonchè dell’art. 6 del Contratto integrativo aziendale Caricai del 6/4/1995, in relazione all’art. 2103 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3).

Sostiene il ricorrente che la lettura del combinato disposto di tali norme contrattuali consente di approdare al convincimento che la categoria di "quadro" va riconosciuta ai lavoratori in possesso di requisiti ed attitudini professionali che svolgano mansioni che comportino particolare responsabilità gerarchica e/o funzionale, nonchè elevata capacità professionale, mentre la sentenza impugnata si sofferma su dati ed elementi parziali considerando separatamente i suddetti requisiti ed ignorando, tra l’altro, il documento decisivo rappresentato dalla nota di attribuzione della qualifica di "ottimo" del 13/12/95 proveniente dalla datrice di lavoro, la quale, con tale documento, lo riconosceva idoneo alle qualifiche di "quadro" (Vice Direttore di Filiale 4^ categoria e Vice Direttore Aggiunto Filiale di 3^ categoria).

Osserva la Corte che in relazione al presente motivo sussiste una causa di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto in atti non risulta che il ricorrente abbia depositato nel presente giudizio i contratti collettivi invocati, nè il documento citato, dei quali lamenta, rispettivamente, l’erronea ed omessa disamina e sui quali fonda la relativa doglianza, non curandosi nemmeno di riprodurne l’integrale contenuto, in evidente spregio al principio dell’autosufficienza che deve contraddistinguere il ricorso in sede di legittimità. Nè a tal fine può ritenersi sufficiente l’indicazione, in calce al ricorso, dell’allegazione dei fascicoli di primo e secondo grado, in quanto di per sè inidonea a soddisfare l’onere di deposito imposto dalla citata norma di rito a pena di improcedibilità.

Invero, questa Corte ha già avuto modo di spiegare (Cass. Sez. Lav.

Ord. n. 11614 del 13/5/2010, conforme anche a Cass. sez. lav. n. 4373 del 23/2/2010) che "l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è soddisfatto solo con il deposito da parte del ricorrente dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, senza che possa essere considerata sufficiente la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito in cui sia stato effettuato il deposito di detti atti o siano state allegate per estratto le norme dei contratti collettivi. In tal caso, ove pure la S.C. rilevasse la presenza dei contratti e accordi collettivi nei fascicoli del giudizio di merito, in ogni caso non potrebbe procedere al loro esame, non essendo stati ritualmente depositati secondo la norma richiamata." In ordine allo stesso tema del puntuale assolvimento dell’onere di deposito imposto dai codice di rito si è ulteriormente precisato (Cass. Sez. Lav. n. 15495 del 2/7/09) che "l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e, in ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa." Tali pronunce sono, tra l’altro, perfettamente in linea con quanto autorevolmente statuito dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/3/2010), per le quali "in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso". 2. Col secondo motivo si deduce l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento al documento col quale, in sede di attribuzione della qualifica di "ottimo" alla data del 31/12/95, veniva riconosciuta dalla datrice di lavoro al ricorrente l’idoneità ai servizi di Vice Direttore di Filiale di 4^ categoria e Vice Direttore di Filiale di 3^ categoria (posizioni di Quadro).

Orbene, anche in tal caso, pur volendosi prescindere dall’intima contraddizione rappresentata dalla prospettazione dello stesso fatto nei termini alternativi e tra loro inconciliabili dell’omissione e dell’erronea valutazione, assurge valore dirimente il fatto che il documento richiamato, sul quale il motivo è costruito, non risulta prodotto nella presente fase di giudizio, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente, per le ragioni già esposte nella disamina del precedente motivo di censura, la mera indicazione della allegazione, in calce al ricorso, dei fascicoli dei precedenti gradi di merito, senza che sia riprodotto, in omaggio al principio dell’autosufficienza, il contenuto integrale del documento e senza che sia spiegato in quale grado del giudizio lo stesso fu prodotto e se e in quali di questi fascicoli lo si possa rinvenire.

Ne consegue che sussiste una causa di improcedibilità del ricorso anche in relazione a tale motivo ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. 3. Col terzo motivo viene segnalata la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5). In particolare, il ricorrente si duole del fatto che per un verso gli viene riconosciuta in sentenza una approfondita conoscenza delle problematiche inerenti alla contabilità in generale ed a quella regionale, oltre che del servizio di tesoreria della banca, mentre d’altro canto tali qualità vengono poi escluse dal contenuto delle mansioni da "collocare correttamente ai fini del riconoscimento della superiore qualifica di quadro".

Il motivo è infondato.

Invero, nella sentenza impugnata è chiaramente spiegato che le mansioni svolte da A., quantunque di elevato contenuto, risultano prive delle connotazioni richieste dalla normativa contrattuale e caratterizzanti la posizione di quadro. Si chiarisce, invero, che non trova positivo riscontro la circostanza che le mansioni di riordino dei pignoramenti della Regione Calabria siano state espletate dall’appellante con margini, più o meno ampi e sia pure nell’ambito delle direttive ricevute, di "facoltà decisionali", come richieste dalla contrattazione collettiva di riferimento. A tali conclusioni la Corte territoriale perviene dopo un’accurata disamina del contenuto delle deposizioni testimoniali che le consente di accertare, altresì, che non trovavano positivo riscontro nè l’assunzione, nello svolgimento delle mansioni accertate, di una particolare responsabilità gerarchica o funzionale, nè l’espletamento di mansioni di "elevata capacità professionale", caratteristiche, queste, egualmente richieste dalla contrattazione collettiva per il riconoscimento dell’invocata qualifica.

Si tratta, a ben vedere, di argomentazioni assolutamente congrue e sorrette da motivazioni logico-giuridiche che si sottraggono, in quanto tali, alle censure mosse nella presente sede di legittimità.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno poste a suo carico come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per onorario, oltre Euro 26,00 per esborsi, nonchè IVA, c.p.a. e spese generali ai sensi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 28-03-2011, n. 12482 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Roma, con provvedimento del 15-3-2010, dichiarava inammissibili le richieste di riesame del provvedimento del GIP di Roma con il quale era stata applicata a D.C. E. e D.A. la misura della custodia in carcere, quali indagati dei reati di associazione per delinquere e concorso in riciclaggio. Osservava che la misura coercitiva emessa non risultava eseguita nei confronti degli indagati, poichè a carico di costoro era stato emesso solo il mandato di arresto europeo ed, inoltre, i predetti non erano stati dichiarati latitanti ai sensi degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen.. Di conseguenza, ad avviso del Tribunale, la richiesta di riesame poteva essere presentata dall’interessato o dal suo difensore solo quando il provvedimento che disponeva la misura fosse stato eseguito, sia pure in modo formale, poichè solo in tal caso era possibile osservare la rigida tempistica che regolava il procedimento di riesame.

2. Su impugnazione degli indagati, la Corte di Cassazione, con sentenza in data 25-6-2010, annullava l’ordinanza del Tribunale con rinvio.

Rilevava che nei confronti degli indagati era stato emesso mandato di arresto europeo, in esecuzione del quale essi erano stati tratti in arresto e successivamente messi in libertà su cauzione "released on bail" in attesa dell’esaurimento della procedura inglese di estradizione.

Aggiungeva la Corte di legittimità che, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, il provvedimento coercitivo emesso dal GIP presentava autonomia rispetto alla procedura di estradizione, che a sua volta trovava fondamento nella misura restrittiva; ne discendeva che la possibilità di proporre censure di legittimità e di merito avverso il provvedimento di estradizione non escludeva la possibilità di impugnare l’ordinanza cautelare in sede nazionale con i relativi rimedi. D’altro canto, non era dubbio l’interesse dell’indagato ad impugnare la misura cautelare indipendentemente e prima della sua esecuzione.

3. Il Tribunale del Riesame di Roma in sede di rinvio, con ordinanza in data 27-9-2010, confermava la misura coercitiva emessa nei riguardi di D.E.C. e D.A.C.E..

Rappresentava che gli indagati erano soci e responsabili della società Diadem UK Ltd ed erano accusati nella loro qualità, nell’ambito della partecipazione ad una associazione a delinquere, di avere posto in essere operazioni commerciali fittizie con consapevolezza dell’inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti all’emissione di documentazione fiscale ed all’utilizzazione di questa, al fine di appropriarsi, per proprio conto o di terzi, dell’IVA sottratta allo Stato. Erano pure accusati di riciclaggio transnazionale aggravato, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, compiuto operazioni finanziarie dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro provenienti dal delitto di fatturazione per operazioni inesistenti.

I gravi indizi evidenziati dal GIP riguardavano la realizzazione di una lunga sequenza di violazioni tributarie operate secondo il meccanismo delle cd. "frodi carosello" consistenti nell’effettuare apparenti operazioni commerciali e producendo inesistenti crediti di IVA verso lo Stato.

I reati ipotizzati facevano riferimento in prevalenza alla gestione di due società per azioni di primario rilievo, operanti nel settore delle comunicazioni: Fastweb S.P.A. e Telecom Italia Sparkle S.P.A. Dette società avrebbero presentato dichiarazioni Iva infedeli per diversi anni con evasione d’imposta dell’ordine di decine di milioni di euro per ciascuna. I reati sarebbero stati commessi mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da altre società italiane ed estere (tra cui appunto la Diadem UK Ltd), procedendo quindi a complesse operazioni finanziarle destinate ad assicurare agli indagati la disponibilità delle somme sottratte al Fisco: dal che discendeva anche la contestazione di riciclaggio e di reimpiego di somme frutto di illecito.

Il Tribunale del Riesame evidenziava che, secondo le corrette argomentazioni dell’ordinanza cautelare, gli indagati avevano ricoperto un ruolo significativo non solo nelle operazioni fraudolente, ma anche nel successivo trasferimento e smistamento di ingenti somme di denaro (provenienti dagli illeciti delle frodi carosello) sui conti delle società del coindagato M. ed anche sui conti intestati agli indagati stessi o alla società Diadem Homes ltd che risultava avere lo stesso indirizzo della Diadem UK, in tal modo confermandosi il conseguimento di un effettivo lucro pure personale da parte degli istanti. Sotto altro profilo, il Collegio sottolineava che la società Diadem era priva di organizzazione operativa, era priva di propri ausili tecnici (che venivano forniti dalla stessa Fasweb), non sussistevano utenti finali.

4. D.C. e D.A. presentavano ricorso per cassazione, facendo valere diversi motivi. a) Eccepivano l’irritualità dell’avviso notificato ad essi ricorrenti presso lo studio dei difensori tramite fax. Al riguardo, rilevavano che l’art. 150 cod. proc. pen. consentiva l’utilizzo di mezzi particolari per le notificazioni di atti solo a persone diverse dall’imputato. Inoltre, nel caso di specie, avrebbe dovuto applicarsi l’art. 169 cod. proc. pen. (notificazioni all’imputato all’estero) e non, come disposto dal Tribunale, gli artt. 159 o 165 relativi alle notifiche previste per gli imputati irreperibili o latitanti da compiersi con consegna di copia dell’atto al difensore.

L’applicazione dell’art. 169 cod. proc. pen. appariva giustificata nella fattispecie in considerazione dei fatto che nel giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale del Riesame non trovavano applicazione dell’art. 309, commi 5 e 10, sicchè lo svolgimento del giudizio incidentale de libertate non era condizionato dall’osservanza di tempi particolarmente ristretti richiedenti l’adozione di forme di notificazione celeri e non complesse. b) Il contraddittorio innanzi al Tribunale non si era svolto correttamente, atteso che i difensori degli indagati non avevano concluso per ultimi ed una espressa richiesta di replica, dopo le conclusioni esposte dal P.M., era stata respinta dal Collegio. c) Il delitto di riciclaggio non poteva ritenersi ricorrere nei riguardi di essi ricorrenti, atteso che, anche secondo l’impostazione accusatoria, la società Diadem, la quale faceva capo a loro, avrebbe ricevuto solamente gli importi relativi all’imponibile delle false fatture emesse dalle società italiane. In altre parole, le somme trasferite mediante istituti di credito austriaci dalle società italiane alla Diadem non costituivano il prezzo del reato presupposto (l’emissione di fatture per operazioni inesistenti), che eventualmente poteva identificarsi solo con l’Iva pagata dalle società telefoniche alle società emittenti le fatture, secondo la denuncia annuale presentata dalle indicate Fastweb S.P.A. e Telecom Italia Sparkle S.P.A. A sua volta, il denaro poi ritrasferito dalla Diadem alla Fastweb e alla T.I.S. costituiva unicamente il rientro della quota di imponibile nelle casse delle due società telefoniche inteso al rifinanziamento dell’emissione delle successive fatture nei confronti delle cd. società "cartiere" italiane che effettuavano operazioni commerciali fittizie.

Sul punto, che era stato oggetto di motivo di riesame, il Tribunale non aveva dedotto alcunchè. d) Contestavano la ricorrenza del delitto associativo, rilevando che i giudici di merito non avevano specificato il ruolo di essi istanti nella dinamica associativa, nè avevano preso in considerazione gli elementi fatti valere a dimostrazione dell’assenza di significativi contatti tra i D. e gli altri presunti associati. e) Contestavano la ricorrenza di reali esigenze cautelari, configurate dai giudici di merito nel pericolo connesso alla prosecuzione delle indagini per l’acquisizione o la genuinità delle prove e nel pericolo di recidiva. Chiedevano l’annullamento del provvedimento.

Veniva presentata ulteriore memoria difensiva, sottolineando la cessata attualità delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione

1. I ricorsi debbono essere rigettati perchè infondati.

Si osserva, innanzitutto, che le eccezioni processuali sollevate non appaiono accoglibili.

Invero, la Corte di Cassazione ha ripetuta mente affermato, in modo condivisibile, che, anche in tema di procedimento di riesame, nell’ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notifica dell’avviso dell’udienza all’indagato, l’atto è validamente notificato, anche a mezzo fax, al difensore, poichè in tale ipotesi quest’ultimo non svolge il ruolo di domiciliatario dell’indagato ma riceve la notifica nel ruolo proprio, (v. così, Cass. 12/04/2007 n. 20586; Cass. 02/10/2008 n. 41051; Cass. 03/11/2009 n. 46703).

Inoltre, correttamente il Tribunale del Riesame, in sede di rinvio, ha messo in atto quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la prima decisione in data 25/06/2010 nel presente procedimento, nel senso che nel procedimento de li berta te, al fine di contemperare le esigenze di tempestivo controllo del provvedimento coercitivo, la notifica all’imputato non presente nel territorio italiano dell’avviso dell’udienza fissata per la trattazione del riesame è ritualmente eseguita nelle forme della notifica al difensore prevista per gli imputati latitanti o irreperibili ( artt. 159 e 165 cod. proc. pen.), e non secondo la procedura più complessa stabilita dall’art. 169 cod. proc. pen. in genere per le notificazioni all’imputato all’estero. Si aggiunge che la necessità di adottare l’indicata procedura di notificazione, idonea a consentire lo svolgimento del procedimento di riesame di misura coercitiva a carico di imputato all’estero entro breve termine, permane evidentemente anche in sede di rinvio (pur al di fuori dei termini tassativi ex art. 309 c.p.p., commi 5, 9 e 10) nel rispetto pure di quanto disposto dall’art. 5, comma 4 della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo.

Priva di fondamento risulta la censura concernente un’assunta violazione del contraddittorio che avrebbe avuto luogo innanzi al Tribunale del Riesame in sede di rinvio. Difatti, è giurisprudenza conforme di questa Corte di legittimità secondo cui non è invocabile nella procedura camerale l’operatività della disciplina prevista, per lo svolgimento della discussione in dibattimento, dall’art. 523 cod. proc. pen. secondo cui è possibile la replica ed, in ogni caso, l’imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi, (v. Cass. 26/01/2005 n 9250).

2. In ordine alla contestazione sul merito del provvedimento del Tribunale del Riesame, va detto che non si palesano congrue e fornite di concretezza le deduzioni svolte concernenti la natura e qualificazione del denaro pervenuto agli indagati nel compimento dell’attività delittuosa, trattandosi comunque di somme originate da operazioni illecite, in cui sicuramente indistinguibile è la parte imponibile delle fatture emesse per operazioni inesistenti e l’IVA indebitamente conseguita in rimborso (e progressivamente rientrante nel corso delle successive operazioni nella parte imponibile), entrambe provenienti da reato.

D’altro canto, il Tribunale ha ricostruito in modo adeguato l’attività criminosa degli indagati nell’ambito di ricorrenti operazioni fraudolente e la loro partecipazione all’associazione a delinquere (v. pag. 5 ordin.)- Egualmente, riconnessa a concreti dati di fatto si palesa la ritenuta attuale ricorrenza delle esigenze cautelari.

3. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna del ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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