Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-03-2011) 13-04-2011, n. 15132 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 22 giugno 2010 il Tribunale di sorveglianza di Brescia, in parziale accoglimento del reclamo proposto da G.M.G., concedeva la liberazione anticipata per il semestre 15 settembre 2008- 15 marzo 2009, mentre confermava il rigetto per il restante periodo in cui si era verificata l’evasione.

Il Tribunale osservava che, mentre era ragionevole valutare negativamente il semestre nel quale G. era evaso e aveva assunto sostanze stupefacenti, non appariva condivisibile estendere anche al precedente (privo di rilievi) il giudizio negativo.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente G.M.G., il quale lamenta mancanza e contraddittorietà della motivazione, atteso che la domanda comprendeva due semestri (dal 15 settembre 2008 al 15 settembre 2009) e che il dies a qua per la valutazione della stessa decorreva dall’inizio della detenzione (15 settembre 2008); conseguentemente, poichè l’evasione era avvenuta il 20 dicembre 2009, ossia nel terzo semestre a partire dal giorno dell’arresto, era su quest’ultimo semestre (peraltro non compreso nella istanza originaria), e non su quello considerato nel provvedimento, che si sarebbe dovuto riverberare negativamente la condotta ex art. 385 c.p..
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non è sufficiente la regolare condotta del detenuto nell’istituto penitenziario, ma occorre la prova di una fattiva e convinta adesione all’opera di rieducazione, desumibile da fatti obiettivi, rivelatori dell’evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente validi.

Orbene nel caso in esame il Tribunale, procedendo correttamente alla valutazione della condotta del condannato sulla base di una pluralità di fattori – e non solo, quindi, come sostenuto dalla difesa, l’evasione – ha ritenuto che il ricorrente non avesse dato per l’intero periodo oggetto (15 settembre 2008-15 settembre 2009) della domanda prova di partecipazione all’opera di rieducazione. In questa prospettiva, nel rispetto del principio consolidato secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la valutazione della condotta deve essere frazionata per ciascun semestre, ha inteso estendere l’apprezzamento negativo scaturente dalla commissione dell’evasione in un periodo estraneo alla richiesta del beneficio al semestre immediatamente contiguo alla stessa. L’iter argomentativo della decisione adottata è fondato non solo, come erroneamente sostenuto da G., sulla condotta di evasione, bensì anche sull’assunzione di sostanze stupefacenti, scelta denotante la mancata, convinta partecipazione all’opera di rieducazione.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 02-05-2011, n. 16799 Trattamento penitenziario

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chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con decreto del 15.10.2010 il magistrato di sorveglianza per i circondari di Alessandria, Acqui e Tortona disponeva, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter O.P., la misura della detenzione domiciliare a favore di J.G., presso il reparto di ginecologia dall’ospedale (OMISSIS), in quanto all’epoca incinta al settimo mese, con gravidanza a rischio, con una pluralità di prescrizioni, avendosi riguardo a soggetto senza fissa dimora, con generalità diverse e con numerosi precedenti penali.

Peraltro nella stessa data del (OMISSIS) la donna, eludendo i controlli, sfruttando l’uscita di sicurezza ubicata vicino alla porta della stanza, scappava facendo perdere ogni traccia, con il che il provvedimento di detenzione domiciliare veniva sospeso.

2. Avverso il decreto di ammissione al beneficio della detenzione domiciliare, interponeva ricorso per cassazione la difesa, in data 2.11.2010, per dedurre violazione art. 146 c.p.p., comma 1, n. 1, che prevede il differimento obbligatorio della pena per donna incinta, con esclusione di qualsivoglia misura alternativa, fino almeno alla conferma da parte del tribunale di sorveglianza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. In applicazione del principio della tassatività delle impugnazioni ex art. 568 c.p.p., comma 1, deve escludersi che possa proporsi ricorso per cassazione avverso il provvedimento – di natura meramente interinale – del magistrato di sorveglianza adottato ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, art. 47 quater, comma 4, non potendo qualificarsi come provvedimento in tema di libertà personale ex art. 111 Cost. (cfr.

Cass. 7.3.2000 n. 1703 e in ultimo Cass. 22.6.2007, n. 28035).

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; a tale declaratoria, riconducibile a colpa della ricorrente, consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro 1000,00 a favore della Cassa delle ammende, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 18-05-2011, n. 19652 Sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 10.1.2011 il Tribunale di Napoli accoglieva l’appello proposto da S.G. avverso l’ordinanza del Tribunale di Nola del 10.11.2010, di rigetto della richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per decorrenza dei termini massimi di custodia, e per l’effetto disponeva l’immediata scarcerazione del S. se non detenuto per altro.

Il Tribunale di Nola aveva osservato che al termine di fase si doveva aggiungere quello di sospensione del dibattimento per complessivi giorni 27 a causa dell’astensione dalle udienze dei difensori di tutti gli imputati del processo, con la conseguenza che, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, i termini di fase non erano decorsi.

Il Tribunale, riteneva, poi, che trattandosi di effetto sospensivo obbligatorio, pi che non implica valutazioni discrezionali da parte del giudice, la relativa ordinanza poteva anche non essere espressa.

Di contro l’impugnato provvedimento ha rilevato che la lettura dell’art. 304 c.p.p., comma 1, nel senso che, laddove si legge che i termini "sono sospesi con ordinanza appellabile", si debba intendere" i termini sono sospesi senza necessità di alcuna ordinanza pur se nulla impedisce di emettere una ordinanza meramente dichiarativa" (ovvero il principio di fatto affermato nel provvedimento oggetto di appello), non sembra avere corrispondenza con il testo della legge, essendo invece chiara la scelta normativa di un provvedimento esplicito di sospensione dei termini di custodia. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli deducendo violazione di legge e carenza della motivazione. Il ricorso è fondato.

E’ principio consolidato che la sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare, prevista dall’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), in caso di rinvio del dibattimento determinato dalla mancata presentazione, dall’allontanamento o dalla mancata partecipazione all’udienza del difensore, concerne anche l’ipotesi in cui il rinvio del dibattimento sia determinato dall’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria (Sez. 1, n.623 del 18/12/2009, dep. 11/01/2010, Cammarata, Rv. 245989; Sez. 1, n. 47789 del 09/12/2008, Panico, Rv. 242628; Sez. 2, n.39784 del 26/09/2007, Di Paola, Rv.

238436). Ciò premesso occorre osservare che il caso in esame di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare certamente si distingue dal congelamento dei termini di fase, previsto con portata generale dall’art. 297 c.p.p., comma 4, il quale opera autonomamente, senza necessità di un provvedimento del giudice (Sez. U., n.20 del 01/10/1991, Alleruzzo, Rv. 188527), ma si differenzia anche dai casi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 2, nei quali il suddetto provvedimento è richiesto per la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, poichè in tali casi, da un lato, la scelta del giudice è facoltativa (i termini "possono" essere sospesi), dall’altro lato, implica una valutazione con margini di discrezionalità. Nei casi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, invece, la statuizione del giudice è obbligatoria (i termini "sono sospesi"), una volta verificata la sussistenza delle situazioni specificamente indicate dalla legge. Ciò è tanto più vero con riferimento al caso in esame, che è quello di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b) la cui particolarità è evidenziata dal citato art. 304 c.p.p., comma 7, il quale stabilisce che nel computo del termine di cui al precedente comma 6 "non si tiene conto" di tali periodi di sospensione, con formula che richiama quella di cui al citato art. 297 c.p.p., comma 4. Sulla base di queste premesse si può affermare che l’ordinanza di rinvio del dibattimento che ha chiaro e specifico riferimento all’ipotesi di cui all’art. 304 c.p.p., comma 1, lett. b), tanto da essere oggetto di discussione tra le parti e il giudice, ben può costituire quella "ordinanza appellabile" di cui parla l’art. 304 c.p.p., comma 1.

La ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.

La Cancelleria curerà gli adempimenti di rito.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-04-2011) 01-06-2011, n. 22179

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Svolgimento del processo

N.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, relativamente alla sua posizione, ha confermato quella di primo grado, che l’aveva riconosciuto colpevole di un episodio di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Con il primo motivo prospetta questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 c.p., comma 2 con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che la norma violerebbe le succitate disposizioni costituzionali laddove non prevede che il tempo necessario alla maturazione della prescrizione del reato sia computato sulla pena base per quest’ultima prevista senza tener conto delle attenuanti ad effetto speciale (questione rilevante nel caso di specie, laddove è stata concessa all’imputato l’attenuante del fatto lieve ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e laddove si sostiene che se si tenesse conto dell’attenuante speciale il reato sarebbe prescritto).

Ritiene non concludenti, in senso contrario, gli argomenti sviluppati dalla sentenza della Sezione 2 della Cassazione, 13 febbraio 2008, PG in proc. Mirea, che aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 c.p., comma 2 in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che per determinare il termine di prescrizione si tenga conto delle circostanze attenuanti eventualmente sussistenti, sul rilievo che tale soluzione normativa doveva ritenersi espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, insindacabile nel merito poichè non irragionevole nè arbitraria.

La Corte, in tale occasione, aveva argomentato la manifesta infondatezza della questione ritenendo non fosse possibile raffrontare, per dedurne l’irragionevolezza della disposizione, la disciplina delle attenuanti ad effetto speciale e quella delle aggravanti ad effetto speciale: ciò sul rilievo che trattavasi di discipline non omogenee.

Secondo il ricorrente, il raffronto, sì da dedurne l’irragionevolezza della disciplina, doveva effettuarsi comparando la disciplina della prescrizione per i reati qualificati dalla ricorrenza di un’attenuante ad effetto speciale con la disciplina della prescrizione "di tutti i delitti che si prescrivono con il termine minimo": sarebbe irragionevole, allora, una previsione, quale quella sub iudice, che non consideri con favore una fattispecie attenuata, accomunandola, in punto di prescrizione, a quella non circostanziata.

Con il secondo motivo, contesta il rigetto del "primo motivo" di appello, sostenendo che doveva porsi una questione di ne bis in idem, cui si sostiene che la corte non avrebbe dato risposta.

Con il terzo motivo, si contesta il diniego della continuazione tra il fatto sub iudice e altri fatti già separatamente giudicati, che si assume essere stati tutti motivati dal "fine di agevolare il proprio consumo di stupefacenti".

Con il quarto si censura il trattamento dosimetrico, sostenendosi che la pena, pur contenuta nei minimi, non sarebbe stata adeguatamente spiegata con il riferimento ai precedenti penali e al ruolo di "autista" svolto dal prevenuto.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondata è la censura di illegittimità. Valgono gli argomenti già sviluppati dalla richiamata decisione della Corte, che ha dichiarato tale identica questione di costituzionalità. Si è in presenza di una scelta non irragionevole e per ciò insindacabile del legislatore: qualche siano i termini della pretesa comparazione, è la scelta di fondo (irrilevanza delle attenuanti ai fini del computo della prescrizione) che non è concettualmente arbitraria e, come tale, sfugge a censure di costituzionalità.

Il secondo motivo è generico, laddove, tra l’altro, neppure censura lo specifico e puntuale argomento in fatto sviluppato dalla corte di appello, per escludere che potesse porsi questione di ne bis in idem (ha argomentato la corte che l’episodio sub iudice non solo doveva ritenersi anteriore a quelli già perseguiti, ma trattavasi, finanche, di condotte differenti: qui un episodio di trasporto, lì episodi di detenzione di droga).

Analoga genericità ha la doglianza sulla continuazione.

Basta ricordare, in diritto, che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l’unicità del disegno criminoso costituente l’indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (come l’accertato stato di tossicodipendenza del condannato), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall’inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma medesimo.

Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l’ideazione anteriormente alla loro commissione (Sezione 1, 19 settembre 2007, Petronelli).

La corte, in ossequio ai richiamati principi, ha giustamente rigettato il motivo sostenendo che non risultavano spiegate le ragioni per cui doveva ritenersi il medesimo disegno criminoso, rispetto a fatti, peraltro, commessi a distanza di parecchi mesi.

Qui, l’asserzione che il disegno criminoso unitario dovrebbe ravvisarsi nella (pretesa) finalità di "agevolare il proprio consumo di stupefacenti" è assertiva e indimostrata, comunque improponibile in questa sede a fronte di un diniego così pertinentemente motivato.

Anche la doglianza sulla pena non può trovare accoglimento. La motivazione del giudice, ancorata ai criteri di cui all’art. 133 c.p. (il ruolo avuto nella vicenda dal prevenuto e i suoi precedenti), non può essere censurata.

Vale ricordare che, in tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sezione 2, 3 febbraio 2010, Carlostella).

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale e dichiara inammissibile il ricorso proposto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.