T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 16-06-2011, n. 1042 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono ex soci della società "I.G. s.r.l.".

Essi espongono che nel 2002 la società acquistò dall’Impresa S.E. un terreno edificabile e subentrò – in forza di apposita volturazione – nella concessione edilizia n. 230/2001 avente ad oggetto la realizzazione di una pluralità di unità immobiliari.

Completata la costruzione dell’ edificio e ottenuto il certificato di agibilità, la società vendette le unità immobiliari e nel 2006 venne posta in liquidazione.

Successivamente il Comune rilevò che i contributi concessori afferenti l’intervento edilizio de qua erano stati calcolati in modo erroneo, assumendo che fossero applicabili gli indici parametrici della zona B, laddove invece l’edificio ricadeva in zona C (precisamente in zona C1, sottozona 3), soggetta all’applicazione di parametri più elevati.

L’Ufficio Tecnico procedette dunque al ricalcolo dei contributi (per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) in applicazione dei parametri corretti vigenti al momento del rilascio della concessione edilizia e chiese alla società il pagamento del conguaglio.

La richiesta venne contestata dal sig. L.M., ex amministratore de "I.G. S.r.l. ", il quale riferì che la società era stata sciolta e cancellata dal Registro delle imprese e che essa risultava pertanto estinta ai sensi dell’art. 2495 c.c., per cui i crediti ancora insoluti potevano essere fatti valere unicamente nei confronti dei soci nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale.

Il Comune archiviò dunque la pratica nei confronti della società e avviò il recupero del conguaglio nei confronti degli ex soci (quanto alla signora M.M., nei confronti degli eredi D.P. e M.L.P.), ai sensi dell’art. 2495 c.c..

Gli atti con cui il Comune ha compiuto il ricalcolo dei contributi concessori e ha chiesto il pagamento del relativo conguaglio agli ex soci della società I.G. S.r.l. vengono ora impugnati con il ricorso in epigrafe, per i seguenti motivi:

1) violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.; difetto di legittimazione passiva anche in relazione a quanto previsto.dall’ art. 2495 c.c.; eccesso di potere per difetto di presupposto, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e per ingiustizia manifesta.

Si sostiene che nella specie, fermo restando che deve essere escluso il potere dell’amministrazione di procedere alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di oneri concessori e di richiedere agli odierni ricorrenti eventuali conguagli, l’obbligo di pagare il suddetto conguaglio non potrebbe gravare ex art. 2945 c.c. sulla società I.G., in quanto società cancellata dal registro delle imprese sin dal 4 giugno 2007 e comunque che i creditori della società, tra cui in ipotesi l’amministrazione comunale intimata, avrebbero potuto far valere i loro crediti nei limiti delle somme riscosse dai soci in fase di liquidazione in base al bilancio finale; bilancio chiuso, nella specie, senza distribuzione di utile.

2) violazione dei principi generali del giusto procedimento; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dei principi civilistici di correttezza e buona fede; eccesso di potere per difetto di presupposto, per illogicità e per ingiustizia manifesta.

Si sostiene che nell’ambito dei rapporti paritetici tra P.A. e cittadino, il potere di autotutela è configurabile solo nei limiti della compatibilità con i principi civilistici di correttezza e buona fede, che pertanto, una volta determinato unilateralmente dalla P.A. ed integralmente corrisposto quanto dovuto, deve escludersi la sussistenza in capo alla stessa P.A. del potere di agire in autotutela e di richiedere a conguaglio somme erroneamente non pretese, laddove essa stessa ha proceduto a determinare, all’atto del sorgere della specifica obbligazione, l’importo dovuto dal privato.

3) violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 2448 c.c.; eccesso di potere per difetto di presupposto, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e per ingiustizia manifesta.

Si sostiene che nella specie è intervenuta, ex art. 2945 c.c., la prescrizione quinquennale del credito, che viene quindi opposta all’amministrazione creditrice.

4) difetto di legittimazione passiva; violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 16 del DPR 380/2001 anche in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 5, 6 e 11 della legge 10/1977; violazione e falsa applicazione degli artt. 77, 81, 82 e 83 della l.r. veneto n. 61/1985; eccesso di potere per illogicità e per ingiustizia manifesta.

Si sostiene che l’amministrazione persevera nell’erronea individuazione del soggetto obbligato al pagamento del conguaglio degli oneri concessori asseritamene dovuti e che, dopo aver richiesto le somme per cui è causa alla società I.G. s.r.l. e al sig. L.M. nella qualità di amministratore unico della società liquidata, insiste nel richiedere il pagamento ai soci della stessa società I.G. s.r.l.; che l’assunzione degli oneri concessori ha natura di obbligazione propter rem, con la conseguenza che la persona del debitore può mutare in funzione del rapporto di proprietà che viene ad esistere tra un soggetto ed il bene stesso, posto che è l’appartenenza del bene a individuare il soggetto obbligato; che nella specie tale soggetto non può essere individuato nella società I.G. in quanto la concessione edilizia era stata richiesta e rilasciata all’Impresa S.E., alla quale mette capo l’obbligazione per cui è causa; che se è vero che con l’atto di volturazione, gli oneri, per la parte non ancora adempiuta si trasferiscono al subentrante è tuttavia pacifico che la società I.G. aveva alienato a terzi l’immobile in questione sin dall’anno 2004 e quindi non poteva essere chiamata, in alcun caso, a rispondere di tali (maggiori) importi.

Il Comune di Legnaro si è costituito per resistere e, preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità parziale del ricorso nei confronti delle delibere avverso cui non sono stati dedotti motivi di censura. Nel merito ha contrastato i motivi di ricorso e ne ha chiesto la reiezione con vittoria di spese.
Motivi della decisione

1. L’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso, dedotta dalla parte resistente con riferimento alle delibere della G.C. n. 450/1992 e 511/1992 è fondata e va accolta in quanto i suddetti provvedimenti non sono oggetto di specifiche censure e comunque essi hanno ad oggetto la determinazione dei parametri utilizzati dal Comune per il calcolo dei contributi concessori; questione che non è dedotta in causa e pertanto irrilevante nel presente giudizio.

2. Nel merito il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi.

2.1 Con il primo motivo i ricorrenti – dopo aver premesso che essi non si ritengono obbligati per tutte le ulteriori ragioni esposte nei motivi che seguono – sostengono che in ogni caso, essendo soci di società posta in liquidazione prima della notifica del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 2495 c.c., sono virtualmente obbligati nei limiti degli utili percepiti in base al bilancio finale di liquidazione e pertanto poiché "al momento della liquidazione non vi era nulla da distribuire" nulla potrebbe essere loro richiesto a titolo di crediti verso la società.

Senonchè tale assunto non è comprovato ed anzi è smentito dalla relazione di riparto delle attività, redatta dal liquidatore L.M. in data 22.12.2006, registrata all’Agenzia delle Entrate il 20.01.2007, dalla quale emerge che all’atto della liquidazione della società vi era un "netto da distribuire di Euro 517.070,66" (cfr. doc.ti 12 e 13 dep. Il 18 gennaio 2011 dal Comune di Legnaro).

Nella nota (doc. 13 cit.), in particolare si legge che "in relazione allo stato di liquidazione della società, lo scrivente liquidatore ha provveduto a ripartire fra i soci le attività residue e più precisamente gli utili maturati nel corso dei precedenti esercizi al netto delle perdite pregresse, il saldo residuo della riserva legale e il capitale sociale stesso come risulta dal seguente prospetto", che indica appunto un netto da distribuire di "Euro 517. 070, 66"; si legge altresì che tale somma è stata ripartita in modo uguale tra i cinque soci (M.A., C.A., M.M., M.L., M.F.) con assegnazione a ciascuno di euro 103.414,14.

Il credito vantato dal Comune è inferiore all’indicato importo, per cui i ricorrenti (quali ex soci della società I.G. S.r.l.) erano tenuti al pagamento integrale delle somme per cui è causa.

Né vale quanto eccepito nella memoria di replica dai ricorrenti in ordine al fatto che la somma corrispondente all’utile sia stata ripartita tra i soci prima della redazione del bilancio finale di liquidazione, poiché ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 2495 c.c. è se le somme ripartite come utili lo siano in base al bilancio di liquidazione e non se siano state liquidate e distribuite in precedenza, posto che altrimenti sarebbe sufficiente ricorrere a tale preventiva distribuzione per sottrarre ai creditori la garanzia rappresentata dal patrimonio sociale.

Il motivo va quindi respinto.

3) Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che, in mancanza di un’espressa riserva di conguaglio all’atto dell’originaria quantificazione, l’Ufficio Tecnico comunale non poteva ricalcolare l’importo degli oneri concessori, neppure in applicazione dei corretti criteri parametrici, in quanto il Comune di Legnaro, applicando i principi civilistici invocati nel motivo di censura, sarebbe rimasto vincolato alla propria originaria dichiarazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per "l’affidamento incolpevole" ingenerato nei privati.

3.1 A sostegno di tale tesi i ricorrenti invocano principi e norme civilistiche relative ai contratti e alle obbligazioni private, che tuttavia, a giudizio del Collegio, non sono pertinenti alla natura del rapporto che sottostà alle obbligazioni per cui è causa, e che per tale ragione non possono essere utilmente applicati alla fattispecie.

3.1.1 Se è vero, infatti, come riconosce anche la difesa del Comune intimato, che l’atto di quantificazione dei contributi concessori ha carattere "paritetico", e quindi che non è espressione di discrezionalità, ciò non significa che il rapporto giuridico sottostante all’obbligazione per cui è causa abbia natura strettamente privatistica e risponda, in quanto tale, ai canoni civilistici.

3.1.2. Le norme civilistiche relative a contratti e obbligazioni si riferiscono, infatti, a rapporti in cui le parti sono titolari di diritti disponibili e godono di autonomia negoziale nel definire l’assetto dei rispettivi interessi e proprio tali caratteri giustificano la disciplina riguardante i vizi della volontà, la tutela dell’affidamento, gli effetti della condotta soggettiva nell’ ambito dell’ autoresponsabilità: tutti principi, questi, che postulano uno spazio di autonomia e che implicano l’esercizio di una volontà negoziale.

3.2. L’obbligazione relativa al pagamento degli oneri concessori è per contro (cfr. sul punto C.d.S. Sez. V 13 giugno 2003 n. 3333) di fonte legale e non negoziale: essa non deriva da un atto di volontà del Comune, ma direttamente dalla legge e dall’applicazione di rigidi parametri di calcolo definiti in via regolamentare.

L’obbligazione de qua trova, infatti, presupposto e fondamento in norme imperative, che impongono al titolare del permesso di costruire di versare di un contributo pubblico quale forma di compartecipazione ai costi per l’urbanizzazione del territorio.

Tale contributo risponde ad un interesse pubblico e configura un diritto indisponibile per l’Amministrazione.

3.2.1. Ne consegue che l’atto con il quale l’Ufficio quantifica gli oneri de quibus non ha natura costitutiva, ma è meramente ricognitivo di un credito preesistente, la cui determinazione ha contenuto vincolato essendo effettuata sulla base di parametri generali predeterminati (cfr. C.d.S. Sez. V 13 giugno 2003 n. 3333).

I caratteri peculiari dell’indicata obbligazione rendono quindi inapplicabili in giudizio i principi civilistici invocati dai ricorrenti.

3.3. In ordine agli specifici profili di censura va inoltre rilevato, quanto segue.

3.3.1 Non è innanzitutto fondato l’assunto secondo cui gli oneri concessori non potrebbero essere ricalcolati dopo il rilascio del permesso di costruire, se inizialmente liquidati in modo erroneo.

Ciò in quanto, come già chiarito, l’atto con il quale l’Amministrazione comunale quantifica i contributi in esame ha carattere puramente ricognitivo e contabile, in quanto l’ammontare del credito è predeterminato sulla base di rigidi criteri di calcolo definiti con atto regolamentare.

Anche dopo il rilascio della concessione edilizia, pertanto, il Comune può provvedere al corretto riconteggio del contributo dovuto, a prescindere da un’espressa riserva in tal senso, in quanto il credito esiste indipendentemente dall’atto contabile che lo quantifica: la rettifica è pertanto consentita ogni qual volta sia ravvisabile un errore, dovuto a qualsiasi ragione, nella liquidazione o nel calcolo del contributo concessorio (Cons. St., Sez. V, 06.05.1997, n. 458).

3.3.2 Erroneo è conseguentemente l’assunto dei ricorrenti secondo cui il Comune sarebbe vincolato "al contenuto della propria manifestazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per l’affidamento incolpevole ingenerato nel soggetto obbligato", posto che, anche qui come già chiarito, l’atto di quantificazione degli oneri concessori non è, in senso proprio, una manifestazione di volontà dell’Amministrazione ma il risultato di un mero calcolo matematico, effettuato sulla base di parametri oggettivi noti e comunque ben conoscibili dall’obbligato.

3.4. Ne consegue che l’atto comunale di liquidazione dei contributi non è suscettibile di far sorgere alcun legittimo affidamento in capo al privato, sia in ordine all’an dell’obbligazione (salvo il caso speciale di esonero previsto dalla legge) sia in ordine al quantum, in quanto l’oggettività dei parametri da applicare rende vincolato il conteggio, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell’ interessato.

3.4.1. Inoltre, se è vero che il pagamento rappresenta la modalità principale di estinzione del debito, è altrettanto vero che l’effetto estintivo si verifica se il pagamento è conforme al titolo e solo il pagamento in conformità al titolo fondativo del credito determina l’estinzione dell’obbligazione, laddove il pagamento parziale determina solo l’estinzione parziale della pretesa dell’ Amministrazione, che conserva il diritto all’eventuale conguaglio fino allo spirare del termine di prescrizione del corrispondente diritto.

3.5. Inappropriato è quindi il richiamo fatto dai ricorrenti alle norme codicistiche in materia di errore e di annullabilità del negozio per vizi del consenso (artt. 1427 e ss del codice civile), poiché quelle norme ineriscono alla sola materia dei contratti, laddove invece l’obbligazione al pagamento degli oneri concessori è, come chiarito, di fonte legale e di contenuto vincolato attenendo ad una prestazione di diritto pubblico non disponibile.

La disciplina civilistica dell’errore quale vizio del consenso è pertanto, parimenti inappropriata e quindi inconferente.

3.5.1. In ogni caso, fermo quanto già rilevato in premessa, nella fattispecie la richiesta di conguaglio è stata provocata da un errore di fatto e non di diritto.

Come si legge nella nota comunale del 07.09.2010 (doc. 8 dep. il 18/12/2011), la rideterminazione degli oneri si è resa necessaria in quanto, all’atto del rilascio della concessione edilizia, "venne considerata quale zona territoriale omogenea di appartenenza la zona B anziché la zona C (l’intervento infatti ricadeva nell’ambito della zona C1 sottozona 3)".

3.5.2. In altre parole, l’Ufficio incorse in una erronea rappresentazione della situazione di fatto e applicò i parametri previsti per la zona B (che conducevano ad un importo inferiore) laddove invece l’edificio ricadeva in zona C 1 e pertanto era assoggettato ai criteri di computo della zona C (ex art. 82, comma 3, della L.R. n. 61/1985).

Le censure incentrate sulla disciplina dell’errore di diritto non sono dunque, come puntualmente eccepisce la difesa della parte resistente, conferenti al caso a giudizio.

3.6. La difesa del Comune ritiene, peraltro, di dover evidenziare, e il Collegio ne prende atto concordando sul punto, che l’errore in cui è incorso il Comune era riconoscibile ed essenziale.

3.6.1. Quanto alla riconoscibilità, perché il ricorrente e il tecnico che curò la pratica edilizia conoscevano, o comunque erano in grado di conoscere usando l’ordinaria diligenza, sia i parametri di calcolo degli oneri concessori (in quanto contenuti in atti regolamentari del Comune) sia la zona urbanistica in cui l’immobile veniva a ricadere (essendo riprodotta negli elaborati di progetto).

Era dunque possibile per ambedue le parti individuare l’erroneità del calcolo effettuato dall’Ufficio.

3.6.2. Quanto all’essenzialità, si è già detto che il pagamento degli oneri si configura come contributo di natura pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione volte a sostenere il carico urbanistico del nuovo insediamento. L’individuazione della zona urbanistica di appartenenza (A, B, C, D) costituisce dunque elemento essenziale per la corretta determinazione del contributo.

Donde l’essenzialità dell’errore relativo alla classificazione della zona, che ha provocato l’erronea applicazione dei parametri di calcolo.

3.7. Né potrebbe obiettarsi che gli elementi soggettivi relativi alla formazione della conoscenza riguardano gli originari beneficiari della concessione, rispetto ai quali i ricorrenti sono aventi causa, perché, ammesso pure, dopo quanto chiarito sulla natura dell’obbligazione relativa agli oneri concessori, che la questione rilevi, risulta che i ricorrenti, in persona dell’amministrator e della società A.M., conoscevano i termini dell’obbligazione relativa agli oneri concessori e sono stati essi stessi che, in seguito alla voltura del titolo hanno effettuato (quantomeno) il pagamento della prima rata dei predetti oneri.

Il motivo di censura va quindi respinto.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono la prescrizione del diritto del Comune al pagamento dei contributi concessori, sostenendo che nella specie la prescrizione di tale diritto sarebbe quinquennale ex art 2945 c.c. e che quindi, all’atto della notifica del provvedimento impugnato, il diritto al conguaglio sarebbe stato prescritto.

4.1. L’eccezione è tuttavia infondata, in quanto (cfr. C.d.S. Sez. V 13 giugno 2003 n. 3333; TAR Campania – Salerno Sez. II – 4 aprile 2008 n. 474; T.A.R. Puglia – Lecce, sez. I, 2 aprile 2007, n. 1382) il credito in esame si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, costituito nella fattispecie dalla concessione edilizia n. 230/2001 del 08.10.2001.

La prescrizione non è dunque, nella specie, ancora maturata.

4.2. Il richiamo dei ricorrenti al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c è quindi erroneo, in quanto la facoltà riconosciuta al privato di rateizzare il pagamento dei contributi concessori comporta solo una dilazione del pagamento, ma non vale a qualificare il credito come prestazione periodica, essendo la prestazione in questione legata ad un unico fatto genetico costituito dal rilascio del titolo edilizio.

5. Con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti eccepiscono infine il loro difetto di legittimazione passiva sostenendo che il pagamento degli oneri concessori costituisce un’obbligazione propter rem e dunque "accede" alla proprietà del bene: la relativa obbligazione si sarebbe dunque trasferita agli acquirenti delle singole unità immobiliari del condominio costruito dalla società, che ne sarebbero i beneficiari e in quanto tali debitori del conguaglio.

L’assunto non ha pregio per le ragioni che seguono.

5.1. Inconferente è, in primo luogo, il richiamo al regime delle convenzioni di lottizzazione, per le quali si pone il diverso problema della successione negli obblighi convenzionali relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Nella fatti specie si tratta, infatti, del debito per il pagamento dei contributi concessori "tabellari" per un intervento diretto.

L’art. 81 della L.R. n. 61/1985 (applicabile ratione temporis), stabilisce che" la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del ritiro della concessione" e che "la quota relativa al costo di costruzione è determinata all’atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d’opera… e comunque non oltre 60 giorni dall’ultimazione delle opere". Negli stessi termini dispone ora l’art. 16 del D.P.R. n. 380/200l.

5.2. L’obbligazione, come correttamente sostiene la difesa della parte resistente, grava dunque sul soggetto che ottiene il titolo edilizio e/o su quello (eventualmente diverso) che materialmente realizza l’opera, in quanto il contributo concessorio è dovuto in funzione della realizzazione di un dato intervento edilizio comportante un aumento del carico urbanistico, e quindi del beneficiario del titolo edilizio.

L’originario titolare della concessione edilizia può liberarsi, peraltro, com’è noto, dall’obbligo di pagamento nel caso in cui alieni il terreno da edificare – ovvero l’edificio in costruzione – cedendo il relativo titolo edilizio mediante apposita volturazione. Con la "volturazione" il Comune autorizza l’acquirente a subentrare nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo accetta l’accollo degli oneri concessori da parte dell’ acquirente stesso, con liberazione del precedente titolare (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 14 luglio 2003, n. 4731, secondo cui la volturazione assume il significato di adesione del Comune alla convenzione in base alla quale l’acquirente si accolla il debito del venditore relativo agli oneri concessori, nonché il significato di manifestazione della volontà di liberare il debitore originario; inoltre TAR CampaniaNapoli, Sez. V, 12.03.2008, n. 1220, secondo cui il venir meno della titolarità della concessione in capo all’originario concessionario, a seguito della volturazione al subentrante, comporta anche il trasferimento a carico ed a favore di quest’ultimo, dal momento della volturazione, di tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.)

5.3. L’obbligazione de qua è dunque un’obbligazione ambulatoria in quanto segue la titolarità del permesso di costruire: il rapporto obbligatorio sorge in capo all’originario titolare della concessione edilizia e si trasferisce poi su coloro ai quali la concessione stessa venga volturata, poiché con la volturazione questi ultimi subentrano nel diritto all’edificazione.

5.4. Peraltro, una volta che la costruzione venga ultimata e sia stato esercitato il diritto all’edificazione, il titolo edilizio esaurisce la propria funzione e viene meno anche l’ambulatorietà dell’obbligazione, che di norma si esaurisce con il pagamento degli oneri ad opera del titolare della concessione. Obbligato al pagamento dei contributi concessori – e dell’eventuale conguaglio – resta quindi il soggetto che ha esercitato i diritti derivanti dal permesso di costruire, salvo che, con apposita convenzione, avente valore tra le parti, l’onere venga pattiziamente trasferito agli aventi causa del costruttore.

Invero, "l’acquirente a titolo particolare di un fabbricato già realizzato non è, in difetto di accollo, obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione, a suo tempo dovuti al momento del rilascio al venditore della relativa concessione edilizia, secondo le ordinarie regole della successione, per cui le obbligazioni si trasmettono all’erede del debitore e non anche al predetto acquirente" (Cons. St., Sez. V, 26.03.1996, n. 294; TAR Campania Salerno, Sez. II,26.09.2007, n. 1928).

5.5. Applicando i predetti principi alla fattispecie per cui è causa, emerge che la legittimazione passiva dei ricorrenti non può essere negata e che anche ove essa fosse di terzi che si sono accollati il pagamento degli oneri per cui è causa, tale accollo varrebbe solo sul piano dei rapporti civilistici inter partes ma non sarebbe opponibile all’amministrazione creditrice delle somme dovute a conguaglio..

5.5.1. Infatti è vero che la concessione edilizia n. 230/2001 dell’8.10.2001 per la costruzione del condominio venne originariamente rilasciata alla Impresa S.E., ma è pacifico che questa, successivamente, la trasferì (all’atto della vendita del terreno) alla società I.G. S.r.l., con formale volturazione da parte del Comune (doc. 4 dep. 18.1.2011).

5.5.2. In forza della volturazione la società I.G. S.r.l. subentrò, quindi, nella titolarità del permesso di costruire e nell’obbligazione al pagamento dei relativi oneri concessori: provata è peraltro la significativa circostanza che – in concreto – fu proprio la società "I.G." a provvedere al versamento della prima rata degli oneri de quibus.

5.5.3. La medesima società "I.G. S.r.l’. realizzò il fabbricato ed esercitò in tal modo i diritti edificatori attribuiti dal titolo edilizio, dopo di che alienò le singole unità immobiliari ad una pluralità di acquirenti.

5.5.4. All’atto dell’alienazione, tuttavia, la società non trasferì (né il Comune volturò) ai nuovi proprietari il titolo edilizio (che aveva comunque ormai esaurito la sua funzione), né le parti conclusero alcuna convenzione per l’accollo degli oneri concessori in capo ai nuovi proprietari.

Conseguentemente, l’obbligazione di pagamento rimase in capo alla società I.G. S.r.l..

5.5.5. In seguito lo scioglimento della società ne determinò l’estinzione, con conseguente applicabilità, come già visto in premessa, dell’art. 2495 c.c., a tenore del quale i crediti non ancora soddisfatti nel confronti della società vanno fatti valere nel confronti dei soci.

5.6. I ricorrenti, in conclusione, in quanto ex soci della società I.G. S.r.l., sono pertanto passivamente legittimati al pagamento del conguaglio degli oneri concessori gravanti sulla società, quali titolari (per volturazione) della concessione edilizia che legittimò la costruzione del condominio.

Il motivo che tale assunto contrasta va quindi respinto e con esso il ricorso.

6. Le spese, tenuto conto del contributo determinante dell’amministrazione comunale nell’erronea determinazione degli oneri per cui è causa, possono essere equitativamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 05-07-2011, n. 5873 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Regione Lazio ed alla Presidente della Regione, anche in qualità di commissario straordinario per la Sanità in data 31.5.2010 e successivamente depositato il 25.6.2010, la parte ricorrente, premesso di essere una struttura RSA, provvisoriamente accreditata con il SSN per 95 posti letto, di cui 20 di primo livello, 64 di secondo e 11 di terzo, esponeva che con la determinazione n. 2541 del 9.6.2005, la Regione autorizzava la trasformazione di un nucleo di 20 pp.ll. dal primo al terzo livello assistenziale dell’area senescenza, invitando la AUSL di Frosinone a vigilare sull’idoneità del personale.

L’istante, pertanto, vantava da tal data, la pretesa a veder riconoscere i corrispettivi concernenti i 20 pp.ll. trasformati. Tuttavia, tale riconoscimento non avveniva né con il decreto n. 21 già gravato, né con i decreti nn. 25 e 26 oggetto del presente ricorso. Conseguentemente la ricorrente censurava i suindicati decreti, deducendo il seguenti motivo: discriminatoria ed illegittima disparità di trattamento tra strutture che versano in identiche situazioni di fatto, ingiustizia ed illogicità manifesta, violazione del principio di buona amministrazione, eccesso di potere per travisamento, violazione del principio di affidamento di cui all’art. 1175 c.c. e del principio di buona fede, di correttezza, trasparenza e lealtà.

Si costitutiva l’amministrazione, chiedendo la reiezione del ricorso.

A seguito della discussione, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 25 maggio 2011.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che può prescindersi dall’esaminare i profili relativi all’ammissibilità del ricorso con riferimento alla correttezza della notifica direttamente al commissario ad acta e non presso l’Avvocatura generale dello Stato, questione questa su cui la Sezione ha avuto modo diffusamente di soffermarsi, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto nel merito.

Il gravame si articola in un unico complesso motivo, che comunque trae il proprio fondamento da una erronea rappresentazione dell’autorizzazione e dell’accreditamento come momenti coincidenti. Come è stato correttamente posto in evidenza dall’Avvocatura regionale, al contrario, ai sensi degli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, l’abilitazione ad offrire prestazioni sanitarie è subordinata ad una duplice autorizzazione, una che riguarda l’attività ed una che riguarda le strutture (artt. 8 ter), nonché all’accreditamento, che è subordinato alla funzionalità della struttura e della attività agli indirizzi di programmazione regionale (art. 8 quater), attraverso i quali la regione definisce il bisogno di assistenza per garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza. Di seguito all’accreditamento, l’ordinamento prevede, altresì, il sistema di accordi contrattuali al fine di rendere possibile l’ingresso delle strutture nel sistema di produzione di servizi e prestazioni a carico e per conto del SSN.

In forza delle svolte considerazioni, non trova fondamento la pretesa azionata da parte ricorrente a vedersi riconoscere l’accreditamento, per il solo fatto del rilascio di una autorizzazione all’esercizio della specifica attività, rimanendo la struttura soggetta al giudizio discrezionale della Regione in ordine all’idoneità della stessa in relazione alla programmazione ed al fabbisogno.

Conseguentemente non possono trovare accoglimento le censure attinenti alla violazione dei principi di buona fede e di parità di trattamento in ordine a strutture che abbiano già superato l’ulteriore vaglio da parte della Regione. Ne deriva che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’ulteriore domanda di risarcimento.

In considerazione della particolarità della questione, ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 05-12-2011, n. 25929 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.T. propone ricorso per cassazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, avverso la sentenza del Tribunale di Portici che, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Portici, ha declinato la giurisdizione del giudice ordinario, per essere la giurisdizione attribuita al giudice tributario, in relazione alle domande di rimborso della TARSU e di risarcimento del danno proposte nei confronti del Comune di Ercolano, che aveva a sua volta chiamato in causa il Commissario Straordinario di Governo per l’emergenza rifiuti.

Gli intimati non si sono costituiti.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente afferma la natura non tributaria della TARSU, citando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 13894 del 15 giugno 2009. 1.1.- Il primo motivo è infondato.

La natura tributaria della TIA, come prima della TARSU, è stata affermata dalla Corte costituzionale, alla stregua di argomenti che il collegio condivide, con la sentenza n. 138 del 2009 e ribadita con l’ordinanza di manifesta infondatezza n. 64 del 2010, resa proprio in riferimento, tra le altre, alla ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte citata dalla stessa ricorrente. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono del resto prontamente adeguate alla giurisprudenza della Corte costituzionale con l’ordinanza n. 14903 del 21 giugno 2010. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione delle norme sulla giurisdizione e della violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., si duole del fatto che il giudice di merito, pronunciando sul suo appello, abbia dichiarato inammissibile anche la domanda di risarcimento del danno, rigettata invece dal primo giudice.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

La ricorrente assume, in sostanza, di avere originariamente prospettato la domanda risarcitoria in relazione non alla illegittimità del tributo ma alla lesione del diritto alla salute, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Essa, peraltro, non riporta testualmente i termini della citazione sul punto, così precludendo al giudice di legittimità la necessaria indagine riguardo alla originaria prospettazione della domanda.

Il difetto di autosufficienza preclude anche l’esame della seconda questione sollevata con il motivo e individuata come violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., atteso che – anche a prescindere dalla individuazione, probabilmente erronea, della norma che si assume violata – la mancata trascrizione dell’appello impedisce di valutare la latitudine del gravame e, quindi, l’errore eventualmente compiuto dal giudice di secondo grado nel dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento danni rigettata dal primo giudice.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 21-12-2011, n. 27947 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto depositato in data 16 febbraio 2010 la Corte di appello di Lecce condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di L.F. della somma di Euro 7.600,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, in conseguenza del superamento del termine di ragionevole durata di un processo (introdotto nel marzo 1993 e ancora pendente) relativo a una vertenza di natura previdenziale.

1.1 – Per la cassazione di tale decreto, con il quale veniva disposta anche la compensazione delle spese processuali, propone ricorso la L., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia, che eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

2.1 – Va esaminata preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività sollevata dall’Amministrazione.

Il rilievo è fondato.

2.2 – Risulta dagli atti che, ad istanza della difesa della ricorrente, il decreto della Corte d’appello venne notificato in data 14 aprile 2010 al Ministero della Giustizia, "domiciliato ex lege presso l1 Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce".

Tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve non solo nei confronti del notificato, ma anche nei confronti del notificante, essendo stata effettuata in sostanza al procuratore costituito, così come prevedono gli artt. 325, 326 e 170 c.p.c. per la notificazione rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

2.3 – In relazione a tale aspetto viene in considerazione l’orientamento di questa Corte secondo cui la notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito dei precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Cass., 2 aprile 2009; n. 8071; Cass. 17 gennaio 2011, n. 1030).

2.4 – Neppure vale, infine, il rilievo secondo cui la terminologia adottata indicherebbe che il notificante intendeva effettuare l’adempimento solo ai fini dell’esecuzione e non per far decorrere il termine breve in quanto è la legge, nella fattispecie, che attribuisce automaticamente un effetto a un determinato comportamento processuale (nella specie: notifica del provvedimento al procuratore costituito), indipendentemente dalle motivazioni che lo sorreggono la cui rilevanza, se valorizzata, introdurrebbe un intollerabile elemento di incertezza per gli altri interessati (Cass., 20 settembre 2011, n. 19176). Ne consegue che è tardivo il ricorso, proposto solo nel mese di aprile dell’anno 2011. 2.5 – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
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