Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-09-2011, n. 5384 Dimissioni dal servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 03.12.1996 V. G. presentava al Comune di Misano Adriatico istanza di aspettativa senza stipendio per motivi di famiglia, condizionando la mancata concessione alla presentazione delle proprie dimissioni con decorrenza dall’ 01.01.1997.

In data 13.12.1996. la Giunta Comunale, con delibera 1090, stabiliva "di non accogliere la richiesta di concessione di aspettativa per motivi di famiglia avanzata dal dipendente; di prendere atto delle dimissioni del predetto dipendente V. G.; di dare atto che il dipendente predetto terminerà il lavoro presso questo ente il 31.12.1996; di trasmettere copia del presente atto al geom. V.".

In data 20.12.1996 V. G. revocava le proprie dimissioni e, successivamente, il 30.12.1996. il Sindaco del Comune di Misano Adriatico con telegramma comunicava al medesimo la deliberazione assunta dalla Giunta il 13.12.1996., già resa nota allo stesso con precedente lettera prot. n. 21815 del 27.12.1996.

Il 07.01.1997. perveniva al ricorrente la nota del Sindaco prot. n. 22065 del 30.12.1996,. con cui si ribadiva l’impossibilità di accoglimento della revoca delle dimissioni, sottolineando che il rapporto di lavoro era già cessato in conseguenza della delibera n. 1090 del 13.12.1996.

Contro i provvedimenti sopra detti il V. ricorreva al Tar Emilia Romagna il quale, con sentenza n. 270/2001, respingeva il gravame.

Avverso la predetta sentenza il Sig. V. ha interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata, chiedendo la reiezione dell’appello.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. Deduce il ricorrente l’erroneità della gravata sentenza del TAR per l’Emilia – Romagna, laddove ha ritenuto inammissibile la richiesta di revoca delle dimissioni avanzata in data 20 dicembre1996, atteso che la stessa è stata presentata prima ancora che l’interessato conoscesse le decisioni assunte in proposito dell’amministrazione comunale.

L’assunto, peraltro, sarebbe avvalorato dal fatto che trattandosi di dimissioni condizionate, la volontà del V. di dimettersi risultava necessariamente subordinata alla comunicazione del diniego della richiesta aspettativa per motivi di famiglia.

3. La censura non può essere condivisa.

3.1. Come correttamente rilevato dal primo giudice, le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima.

Infatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione (cfr. sul punto Corte Cost. n. 417/1996; n. 92/1997).

Pertanto, come esattamente osservato dal primo giudice, la volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata nella domanda di revoca presentata successivamente all’accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l’Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l’effetto estintivo del rapporto di impiego (cfr. C.G.A.R.S., sez. consult., 11.6.1996 n. 334).

Inoltre, sempre come correttamente rilevato dal TAR, nel caso di specie l’anzidetto effetto estintivo si è prodotto indipendentemente dal fatto che le dimissioni volontarie fossero subordinate alla mancata concessione di un periodo di aspettativa per motivi familiari, atteso che il ricorrente aveva subordinato l’efficacia delle dimissioni incondizionatamente al diniego di aspettativa.

4. Per ciò che attiene poi alla asserita illegittimità del diniego di aspettativa, il Collegio rileva in primo luogo come le relative doglianze risultino tardive.

La delibera della Giunta n. 1090/1996, infatti, è stata comunicata all’interessato con telegramma pervenuto il 31.12.1996 (nonché con lettera pervenuta il 2.01.1997), mentre le censure dedotte avverso la stessa sono state proposte solo con il ricorso notificato il 4.03.1997 e, quindi, oltre il termine decadenziale fissato dalla legge.

Invero, anche a voler accedere alla tesi del ricorrente, secondo cui la nota pervenuta alla sua residenza in data 2.1.97 non sarebbe stata "immediatamente conosciuta, come provato dalla diversa firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata", va osservato come nulla viene contro dedotto dal ricorrente stesso in ordine al telegramma ricevuto il giorno 31.12.1996.

E rispetto a tale data, come già rilevato, le censure dedotte con il ricorso proposte solo il 4.03.97 risultano tardive.

In ogni caso, le censure il questione sono prive di fondamento, come esattamente rilevato dal primo giudice (che ha per questa dirimente ragione soprasseduto dall’esaminare la eccepita tardività delle censure stesse).

Infatti l’istituto dell’aspettativa per motivi di famiglia – in quanto diretto a soddisfare esigenze personali del dipendente attraverso l’interruzione delle prestazioni del servizio – è subordinato tanto alle esigenze generali dell’amministrazione, quanto a quelle specifiche del servizio, sicché il dipendente non vanta alcun diritto alla concessione dell’aspettativa, ma soltanto un interesse da valutarsi discrezionalmente dall’amministrazione.

Pertanto, atteso che l’Amministrazione ha giustificato la propria determinazione negativa proprio con riferimento a specifiche esigenze del servizio e a ragioni organizzative del tutto ragionevoli e quindi non sindacabili in questa sede, devono senz’altro essere respinte le censure dedotte avverso il diniego di aspettativa, che va quindi ritenuto legittimo.

Né, al riguardo, può assumere rilievo il fatto che con successive delibere l’amministrazione abbia concesso taluni periodi di aspettativa al dipendente assunto in sostituzione del ricorrente.

Infatti, in ragione della spiccata discrezionalità dei provvedimenti in questione, della non contemporaneità degli stessi, nonché della oggettiva diversità dei presupposti, non può di certo ravvisarsi quella asserita disparità di trattamento idonea ad inficiare la determinazione per cui è causa.

5. Le considerazioni che precedono, danno poi ragione della infondatezza della ultima censura dedotta (punto n. IV) in quanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, risultano inammissibili le impugnative e le censure dedotte avverso quegli atti adottati dall’amministrazione successivamente alla deliberazione 1090/1996, trattandosi di provvedimenti privi di diretta incidenza sulla condizione lavorativa del ricorrente.

6. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e come tale da respingere.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2000 Trasferimento di azienda

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 501/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Grosseto dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad B.E.R. dalla Piovera s.r.l. (poi Piovera s.p.a.) e condannava la società al pagamento di Euro 4.500.00 a titolo di risarcimento del danno ed Euro 5.974,26 a titolo di differenze retributive e lavoro straordinario.

La Piovera proponeva appello avverso la detta sentenza lamentando l’errata valutazione dei fatti e la contraddittorietà della motivazione del primo giudice ed insistendo per l’ammissione delle ulteriori prove richieste, riguardanti la cessazione della gestione (per mancata conferma dell’affitto d’azienda) da parte di essa società dell’Hotel I Presidi di (OMISSIS), ove il B. aveva svolto attività di addetto al ricevimento, il conseguente invito al lavoratore a continuare la prestazione presso l’altro albergo Satellite gestito a (OMISSIS), la dichiarata impossibilità del medesimo di trasferirsi a (OMISSIS) e le conseguenti "valutate dimissioni" con cessazione del rapporto al 31-3-2000.

L’appellante contestava al Tribunale di avere ritenuto applicabile nella fattispecie l’art. 2112 c.c., anche se rilevava la correttezza del mancato accoglimento della domanda di reintegra per l’omessa chiamata in giudizio della società cessionaria dell’azienda alberghiera. Lamentava, inoltre, l’erroneità della condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore receduto nonchè l’eccessività della liquidazione equitativa di detto danno, in cinque mensilità, atteso che il B. aveva trovato altra occupazione dopo tre mesi.

La società, contestava, poi, che dalle risultanze istruttorie fosse emersa la maggiore qualificazione professionale e negava il conseguente diritto del B. all’inquadramento nel 3 livello del c.c.n.l. del settore turistico, negando altresì anche l’espletamento di lavoro straordinario, oltre le ore che erano state regolarmente retribuite in busta-paga, dolendosi, in ogni caso, della incomprensibilità della liquidazione di Euro 5.974.26 operata senza motivazione.

La Piovera lamentava, infine, il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado ed insisteva per il pagamento deirindennità di preavviso (pari ad Euro 662.30) e per la restituzione di quanto percepito dal B. (L. 3.660.000 pari ad Euro 1.890,23) per l’attività prestata dal febbraio 1998 alla formale assunzione del maggio successivo, contestando tale prestazione e sostenendo che qualcuno senza autorizzazione aveva prelevato dalle casse sociali la somma in oggetto.

Il B. si costituiva resistendo al gravame e, affermato il collegamento societario tra le diverse persone giuridiche succedutesi nella gestione dell’albergo, ribadiva la insussistenza di giusta causa o giustificato motivo nella risoluzione operata dalla Piovera, fondata sulla chiusura dell’albergo al 31-3-2000. In ogni caso denunciava l’illegittimità de licenziamento – qualora interpretato l’atto come reazione alla dichiarata impossibilità di trasferirsi a (OMISSIS) – per inosservanza della procedura sanzionatoria dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, negando altresì l’esistenza delle sue dimissioni dal lavoro.

Il B. proponeva, quindi, appello incidentale, per ottenere l’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 con la sua reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di Euro 2.463,57 per il vantato inquadramento nel terzo livello e di Euro 2.032.80 per differenze riguardanti il periodo del rapporto non regolarizzato.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 27-3-2009, in parziale accoglimento degli appelli ed in riforma della pronuncia di primo grado, condannava la Piovera s.p.a. a pagare al B. complessivi Euro 2.827,35 con rivalutazione e interessi, rigettava ogni altra domanda del lavoratore e condannava la società al pagamento di un quinto delle spese del doppio grado, compensando i residui 4/5.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che, pur rientrando la fattispecie nella disciplina dell’art. 2112 c.c., tuttavia tale ricostruzione non consentiva l’affermazione di alcuno dei diritti vantati dal B. sul piano della continuità del rapporto di lavoro, attesa la irrimediabile carenza della vacatio in jus dell’effettiva nuova titolare della gestione dell’albergo, unico soggetto che – subentrato nell’impresa al datore di lavoro del B. – avrebbe avuto l’obbligo di garantire in concreto tale continuità. Neppure, poi, secondo la Corte, appariva in alcun modo plausibile la richiesta di reintegrazione presso l’hotel "I Presidi" attraverso l’affermazione della presunta esistenza di un collegamento di aziende in sostanza in un unico centro di interessi, in mancanza di "allegazioni e prove concrete di tale condizione di fatto".

Occorrendo, quindi, valutare in concreto la qualificazione giuridica della risoluzione intervenuta, la Corte di merito, escludeva che nella specie si fosse trattato di dimissioni, non essendo riconducibile la risoluzione stessa ad una chiara volontà del lavoratore (per la quale, peraltro, il ccnl richiedeva la forma scritta).

La Corte, inoltre, interpretata la lettera della società del 13 marzo 2000, non come trasferimento del lavoratore, bensì come preannuncio della chiusura dell’attività alberghiera in (OMISSIS) con contestuale prospettazione di un ricollocamento presso altra struttura alberghiera, affermava che l’atto successivo della Piovera (conseguente al rifiuto del B. di trasferirsi a (OMISSIS) "per gravi motivi di famiglia") costituiva licenziamento non già per mancanze del lavoratore bensì per giustificato motivo oggettivo, la cui legittimità risultava chiaramente dalle circostanze emerse (in ordine al repechage prospettato e rifiutato), di guisa che nessun risarcimento poteva essere riconosciuto al B., così accogliendosi sul punto l’appello della società.

La Corte di merito riteneva, poi, parimenti fondato il detto appello per quanto concerneva il lavoro straordinario, non essendo in sostanza emersa dalla prova testimoniale una effettiva prestazione di attività giornaliera superiore all’orario contrattuale di 6 h e 40 minuti, e confermava, invece, il rigetto delle domande riconvenzionali riguardanti la indennità di preavviso e la pretesa restituzione di quanto percepito dal lavoratore prima della assunzione formale, precisando in particolare che la somma di Euro 1890,23 era stata erroneamente calcolata come tuttora dovuta al lavoratore, nell’ambito di un totale di Euro 2.827,35. che invece andava ridotto alla somma inferiore di Euro 937,12 elaborata dal consulente contabile.

Infine, sull’appello incidentale del B., la Corte territoriale, dopo aver rilevato che la legittimità del licenziamento non lasciava spazio alla doglianza circa la mancata applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, rigettava la domanda di inquadramento delle mansioni nel terzo livello e, nel contempo, riconosceva il diritto del lavoratore alle differenze retributive tra il quarto e il quinto livello, per il periodo anteriore all’aprile 1999 (allorquando il B. aveva ottenuto dalla società il passaggio al quarto livello).

Pertanto la Corte in motivazione affermava che, in base ai calcoli del c.t.u. al lavoratore spettava la minor somma complessiva di Euro 937,12 con rivalutazione e interessi, rispetto a quella definita dal Tribunale (Euro 10.474,26 oltre accessori), con conseguente condanna del B. a restituire alla società la differenza tra quanto versatogli in esecuzione della pronuncia di primo grado (Euro 16.656,65) e quanto scaturente dalla sentenza di appello.

Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto ricorso con quattro motivi.

La Piovera s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con due motivi.

Infine la società ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale il B. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e dell’art. 2112 c.c. nonchè omessa o insufficiente motivazione con riferimento alle argomentazioni svolte dal l’appellato a sostegno della impugnativa di licenziamento per difetto di giustificato motivo o giusta causa.

Al riguardo il ricorrente deduce che "è pur vero che nella vicenda in esame viene a configurarsi anche un’ipotesi di trasferimento di ramo d’azienda, è altrettanto certo che detta ipotesi va a definire nient’altro che lo sfondo di una fattispecie la cui regolamentazione deve essere individuata, innanzitutto, nella disciplina generale in tema di licenziamenti individuali", per cui oggetto dell’accertamento in sede giudiziale, sulla domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento "perchè privo di giusta causa e/o giustificato motivo", con le pronunce consequenziali, non può che essere "l’effettività dello specifico motivo dedotto a fondamento del licenziamento" e la sussumibilità dello stesso nelle ipotesi riconosciute come legittime dal legislatore.

Il ricorrente principale rileva, quindi, che "pur nella irritualità delle lettere per mezzo delle quali la Piovera ebbe a formalizzare il licenziamento del B., appare indiscusso e indiscutibile che detto licenziamento venne (fraudolentemente) motivato con il fatto della "chiusura" dell’Hotel "I presidi" di (OMISSIS)", chiusura in effetti per nulla avvenuta "nè alla data del 31-3-2000 nè successivamente", come dedotto ritualmente dallo stesso B., che, "in tal senso ed entro tali limiti", ha introdotto il trasferimento di ramo d’azienda (fra "società sorelle"), "quale circostanza atta a dimostrare l’infondatezza del motivo di licenziamento pur addotto dalla Piovera".

Pertanto, secondo il B.. contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito (che erroneamente ha affermato che il licenziamento non era certo giustificato dal trasferimento d’azienda bensì dalla "pacifica" "chiusura della gestione dell’Hotel"), poichè il motivo di licenziamento dedotto dalla Pioverà ("..l’albergo "I Presidi" chiuderà il 31 marzo 2000… ") dissimulava in realtà un motivo palesemente illegittimo, ovvero il trasferimento di quel ramo di azienda presso cui era impiegato il lavoratore, il licenziamento stesso doveva essere dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 2112 c.c., comma 4, con le pronunce consequenziali.

Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta che la impugnata sentenza non ha svolto "alcuna adeguata argomentazione" in merito all’ipotesi di qualificazione del recesso alla stregua di un licenziamento disciplinare (per non aver il lavoratore dato seguito all’ordine di trasferimento), come prospettato "in ogni caso", "in subordine", nella memoria di costituzione in appello, "peraltro in coerenza con l’interpretazione fornita dalla stessa parte datoriale", appellante principale.

Con il terzo motivo, denunciando ulteriore vizio di motivazione, il B. in sostanza deduce la inconciliabilità della "ipotesi di una cessazione di attività del ramo aziendale con l’intervenuto accertamento del trasferimento di quello stesso ramo aziendale" nonchè la insufficienza e illogicità della motivazione circa l’interpretazione della comunicazione del 13-3-2000, come offerta di una "ragionevole prospettiva di repechage".

Il primo e il terzo motivo, strettamente connessi, risultano in parte fondati, come di seguito, restando così assorbito il secondo motivo (riguardante una prospettazione subordinata).

Premesso che, in base alla giurisprudenza consolidata di legittimità. L’art. 2112 c.c., che regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione – ove rimanga immutata l’organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima attività – in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione all’originario cedente dell’azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto" (v. Cass. 21-5-2002 n. 7458, Cass. 4-9-2003 n. 12909, Cass. 26-7-2011 n. 16255, e per l’ipotesi di restituzione dei beni aziendali dall’affittuario al proprietario e cessione in affitto da questo ad altro imprenditore v. Cass. 6-3-1998 n. 2521), come è stato precisato da questa Corte e va qui ribadito, in tema di trasferimento di azienda, l’art. 2112 c.c., comma 4, (così come già la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis) nel disporre che il trasferimento non può essere di per sè ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che il cedente conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale ("ferma restando la facoltà di esercitare il recesso… "), con la conseguenza che "il trasferimento di azienda non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che questo abbia fondamento nella struttura aziendale, e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo" (v. Cass. 11-6-2008 n. 15495, cfr. Cass. 9-9-1991 n. 9462).

Ne consegue la necessità della sussistenza nel concreto di un giustificato motivo "oggettivamente ulteriore" rispetto al mero trasferimento d’azienda.

Nella fattispecie la sentenza impugnata, dopo aver escluso nella fattispecie, la configurabilità delle dimissioni, pur premettendo che il trasferimento d’azienda non può costituire di per se motivo di licenziamento, ha rilevato che Piovera non ha certo giustificato il recesso per tale motivo bensì in ragione della chiusura della sua attività di gestione dell’Hotel i Presidi (dato assolutamente pacifico) ed ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo che sarebbe consistito appunto nella cessazione di attività del ramo aziendale cui era stato fin ad allora adibito il B..

In tal modo la Corte di merito nella sostanza ha disatteso il principio sopra richiamato, fornendo altresì sulla sussistenza in concreto del giustificato motivo oggettivo una motivazione insufficiente e contraddittoria, da un lato per nulla evincendosi se e in cosa possa essere consistito un dato oggettivo "ulteriore" rispetto al mero trasferimento d’azienda, dall’altro confondendosi la cessazione della attività dell’azienda con la cessazione della gestione della stessa da parte della cedente.

In tale quadro per nulla chiaro la Corte territoriale ha altresì interpretato la prima comunicazione della società come offerta di eventuale repechage. rifiutata dal lavoratore, senza considerare in primo luogo la posizione del lavoratore nei confronti dell’imminente trasferimento d’azienda (per la retrocessione dell’azienda affittata).

In tali sensi vanno quindi accolti in parte il primo e il terzo motivo del ricorso principale, risultando assorbito il secondo.

Va invece respinto il quarto motivo dello stesso ricorso, con il quale il B., per quanto riguarda lo straordinario, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di motivazione, in sostanza deduce che la Corte di merito erroneamente e con motivazione insufficiente ha ritenuto che le risultanze testimoniali non avrebbero dimostrato l’orario di lavoro allegato, avendo piuttosto e "soprattutto" fatto emergere che l’orario di otto ore al giorno era comunque comprensivo della pausa pranzo di un’ora, senza peraltro considerare che incombeva sul datore di lavoro la prova che determinate frazioni del tempo trascorso in azienda dai dipendenti non implicavano svolgimento di attività lavorativa.

Sul punto deve ribadirsi l’indirizzo consolidato in base al quale "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (v. Cass. 9-4- 2001 n. 5231, Cass. 15-4-2004 n. 7201, Cass. 7-8-2003 n. 11933, Cass. 5-10-2006 n. 21412). Del resto, come pure è stato più volte precisato."il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa", (v., fra le altre, da ultimo Cass. 7- 6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Nella fattispecie la Corte di merito ha rilevato che i testi escussi non hanno dimostrato l’orario di lavoro allegato dal B., in quanto in sostanza allo stesso (addetto al ricevimento secondo turnazioni periodiche). considerata la pausa pranzo di un’ora, al più potrebbe riconoscersi "qualche minuto ulteriore" oltre le sei ore e quaranta, ampiamente compensato "con l’attività giornaliera concretamente svolta in estate, pari in sostanza solo a sei ore circa", come emerso dalle dichiarazioni del teste M..

Tale motivazione risulta congrua e priva di vizi logici e resiste alla censura del ricorrente, che neppure censura specificamente l’ultima – assorbente -statuizione, mentre inconferente è il richiamo al principio affermato da Cass. 22-4-1992 n. 4824, in una controversia fra INPS e datore di lavoro in un caso di pacifica più lunga presenza dei lavoratori in azienda rispetto alla tabella oraria esposta.

Passando all’esame del ricorso incidentale della Piovera, con il primo motivo la società lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale su tutte le capitolazioni dedotte in primo grado e reiterate in appello e la omessa pronuncia sul punto da parte della Corte d’Appello.

Il motivo risulta inammissibile sia perchè non vengono riportati i capitoli di prova non ammessi, sia perchè vengono denunciati contraddittoriamente in un unico motivo due diversi vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione (v. fra le altre Cass. 17-7-2007 n. 15882), sia perchè in sostanza per il primo manca il quesito di diritto e per il secondo manca il necessario momento di sintesi.

Con il secondo motivo (erroneamente indicato nell’atto con il numero 4) la società lamenta omessa o insufficiente motivazione in ordine all’avvenuto riconoscimento del diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive tra il 4^ ed il 5^ livello prima del passaggio al 4^ determinato dalla azienda.

In sostanza la ricorrente deduce la mancala prova da parte del B. dello svolgimento nel 1998 di mansioni paritarie rispetto a quelle svolte nel 1999.

Il motivo è infondato in quanto la prova ha riguardato l’intero rapporto, senza che sia emersa alcuna differenza fra un primo e un secondo periodo ed altresì la sentenza impugnata ha evidenziato espressamente la assenza di "ogni allegazione circa una differenza di compiti nell’anno precedente la promozione al 4 livello".

Così accolto, come sopra, in parte il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e rigettato il quarto, e così respinto altresì il ricorso incidentale, la impugnata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie in parte il primo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, rigetta il quarto; rigetta inoltre il ricorso incidentale; cassa la impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 11-10-2011, n. 36575 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 23 settembre 2010, la Corte d’appello di Palermo ha confermato, quanto all’accertata responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 marzo 2009, con cui gli imputati erano stati condannati per violazione di sigilli e reati urbanistici, rideterminando la pena per uno degli imputati, in applicazione della continuazione con reati accertati in una precedente sentenza.

I fatti ascritti agli imputati consistono nell’aver violato i sigilli apposti ad un immobile in due occasioni, nonchè nell’avere costruito un’opera di 160 metri quadri in zona paesaggistica, senza permesso di costruire e senza autorizzazione dell’organo preposto la tutela del vincolo e nell’avere realizzato opere in cemento armato prive di progetto redatto da un tecnico abilitato e senza preavviso agli uffici competenti.

2. – Avverso tale provvedimento, gli imputati hanno proposto, con atti separati ma identici, ricorso per cassazione, deducendo: a) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 2, e, comunque, la carenza di motivazione in punto di fatto, perchè, essendo mancata in dibattimento l’assunzione della testimonianza del responsabile dell’ufficio tecnico della Regione e dell’ufficio del genio civile nonchè del responsabile della sovrintendenza dell’assessorato regionale dei Beni Culturali ambientali, la responsabilità penale degli imputati non avrebbe potuto ritenersi provata; b) la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva, applicata in primo grado, in quella sostitutiva prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 53.

Motivi della decisione

4. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

3.1. – Il motivo sub a) – con cui si denuncia la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 2, perchè il giudice non avrebbe provveduto all’audizione dei funzionari responsabili degli uffici competenti al rilascio dei titoli abilitativi – è infondato.

Va rilevato, infatti, che l’articolo in questione – il quale dispone che "Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti" – si applica limitatamente al profilo delle prescrizioni per le zone sismiche, perchè è incluso nella terza sezione del relativo capo del D.P.R. n. 380 del 2001, e non prevede, in ogni caso, alcuna sanzione per la sua mancata applicazione.

Nel caso in esame, del resto, la sentenza risulta sufficientemente e coerentemente motivata circa la responsabilità penale degli imputati, che deriva – secondo quanto precisato dalla Corte d’appello – da: a) la qualità di comproprietari dell’area ove l’immobile veniva realizzato; b) la prosecuzione delle opere dopo due sequestri, con violazione dei sigilli apposti; c) l’occupazione dell’immobile abusivo da parte del nucleo familiare.

3.2. – Parimenti infondato è il motivo di ricorso sub b), con cui si denunciano la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva applicata in primo grado in quella sostitutiva prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 53.

La Corte d’appello fornisce, infatti, sul punto una motivazione sufficientemente circostanziata, perchè rileva che i presupposti per l’applicazione della sanzione sostitutiva non sussistono, "proprio in ragione dell’elevata insensibilità al rispetto delle norme manifestata". 4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 28-11-2011, n. 1767 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, in qualità di proprietario, eseguiva nel corso del 2009 i lavori di restauro e manutenzione, necessari per la conservazione dell’immobile denominato "palazzo Bollani", sito in Venezia, S. Polo 1297 – 1316, tutelato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004. Le spese sostenute per i detti lavori, oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza competente, ammontavano complessivamente a 165.850,00 euro.

2. Con la nota prot. n. 12680 del 21.9.2010 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna certificava che l’importo ammesso alle agevolazioni di cui al D.P.R. n. 917/1986 era pari a euro 71.089,17, anziché a euro 165.850,00 in base al parere di congruità dei prezzi, espresso con nota prot. n. 244/44 del 24.8.2010 dall’Agenzia del Territorio di Venezia.

3. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato:

1) per difetto di motivazione giacché la Soprintendenza si limita a richiamare il parere di congruità espresso dall’Agenzia del Territorio di Venezia e opera una cospicua riduzione dell’importo richiesto senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni in base alle quali parte delle spese sono state ritenute non necessarie al mantenimento, alla tutela e alla conservazione dell’immobile vincolato;

2) per contraddittorietà e illogicità manifesta rispetto alla circolare n. 6273 dell’11.3.2005 che ammette ai benefici fiscali, ai sensi degli artt. 15 e 147 del T.U.I.R., le erogazioni liberali destinate a interventi di uso e ad adeguamento funzionale. In particolare la detta circolare applica i benefici fiscali di cui all’art. 15 T.U.I.R. anche alle erogazioni liberali finalizzate a spese di progettazione, di direzione lavori, di allestimento e di sicurezza dei cantieri concernenti gli interventi conservativi su beni soggetti a tutela ex D.lgs. n. 42/2004.

4. Il 7.12.2010, in epoca successiva al deposito del ricorso, la Soprintendenza metteva a disposizione del ricorrente il computo estimativo dei lavori realizzati presso Palazzo Bollani con le relative annotazioni per le detrazioni eseguite, allegando, altresì, il parere dell’Agenzia del Territorio del 24.8.2010. Con motivi aggiunti, depositati il 4.3.2011, il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato anche:

1) per eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifeste rispetto alla circolare del Ministero per i Beni e le Attività culturali n. 6273 dell’11.3.2005, per carenza di istruttoria, nonché per violazione dell’art. 29 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 in quanto dal computo estimativo si evince che sono stati esclusi dalle agevolazioni i lavori contrassegnati dal colore blu, al quale corrisponde la dicitura"non necessario alla conservazione", tra i quali rientrano anche l’impianto elettrico e quello idro- termo- sanitario, così come gli interventi di allestimento del cantiere e quelli di trasporto di attrezzature e macchinari, nonché le demolizioni e l’asporto di macerie e detriti. Tali esclusioni sono illogiche, immotivate e in contrasto con la circolare dell’11.3.2005 che ricomprende nel concetto di manutenzione anche gli allestimenti necessari alla messa in sicurezza del cantiere in relazione ai lavori di restauro e di manutenzione;

2) per carenza di motivazione della certificazione della Soprintendenza impugnata con l’atto introduttivo.

5. Le Amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio.

6. Alla pubblica udienza del 10.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

7.1. Appare conveniente esaminare le censure che presentano contenuti analoghi o comunque strettamente connessi.

8. Il Collegio ritiene assorbenti le censure con le quali il ricorrente si duole dell’insufficienza e della contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo ai principi che, in tema di trasparenza e buon andamento, devono evidentemente ispirare l’azione della pubblica amministrazione in ogni sua manifestazione.

8.1. L’art. 13 bis, lett. g), del D.P.R. n. 917/1986, introducendo un regime tributario di favore per i beni di rilevante interesse culturale di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089, stabilisce che ai fini della fruizione della deduzione fiscale per la manutenzione, protezione e restauro di tali beni, le spese sostenute devono risultare "necessarie" in base a certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con l’ufficio tecnico erariale (ora gli uffici locali dell’Agenzia del Territorio).

8.2. La norma è espressione del principio per cui gli immobili di proprietà privata devono essere custoditi in modo da impedirne il deterioramento e da assicurarne la conservazione. Peraltro, in relazione ai predetti immobili l’interesse pubblico alla conservazione dei beni vincolati deve necessariamente essere contemperato con quello dei privati proprietari ad una ragionevole gestione economica dei propri beni. Ne discende, quindi, che le spese obbligatorie sono quelle previste dall’art. 16 della legge n. 1089/1939, in forza del quale l’Amministrazione può imporre le provvidenze necessarie ad assicurare la conservazione delle cose di interesse artistico, storico o archeologico.

8.3. La certificazione finale della necessità delle spese effettivamente sostenute assolve, quindi, al compito di discriminare nel complesso dei lavori eseguiti dal privato quelli che si rivelino necessari per la conservazione dell’immobile tutelato in quanto preordinati alla sua manutenzione, protezione o restauro e, quindi, riconducibili al regime di esenzione fiscale, da quelli che, pur regolarmente autorizzati, non risultino indispensabili ai fini descritti.

8.4. Ne discende che, una volta preventivamente approvato il progetto di restauro, in sede di consuntivo delle spese effettivamente sostenute l’Amministrazione ha l’obbligo di motivare adeguatamente il provvedimento con il quale se ne certifica la congruità e la pertinenza ai fini delle agevolazioni, specificando le ragioni per le quali talune delle somme non vengono ammesse o vengono ridotte nel loro ammontare (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 5.4. 2007, n. 599).

8.5. Peraltro, ad avviso del Collegio, appaiono ammissibili alle agevolazioni tributarie previste dalla legge tutti gli interventi di manutenzione che – sulla base del progetto presentato e preventivamente approvato dal soprintendente – siano oggettivamente finalizzati, ancorché in via indiretta, in quanto non incidenti sulle parti strutturali o sugli elementi culturali tutelati, alla conservazione del bene protetto.

8.6. Tanto premesso nel caso in esame la riduzione del consuntivo presentato dal ricorrente è motivata facendo riferimento al colore rosso per gli interventi esclusi dall’Agenzia del Territorio e al colore blu per quelli esclusi dalla Soprintendenza, senza che sia possibile comprendere le ragioni per le quali i lavori non ammessi alle agevolazioni sono stati ritenuti non necessari alla conservazione dell’immobile.

8.6.1. Tale spiegazione sarebbe stata ancor più necessaria se si considera che l’esclusione concerne anche interventi quali la messa a norma dell’impianto elettrico e l’installazione di quello idro – termico – sanitario che appaiono imprescindibili a fini della conservazione e dell’utilizzazione di un immobile a destinazione residenziale. Né, infine, si comprende la ragione sottesa all’esclusione delle voci per l’allestimento del cantiere, il trasporto delle attrezzature e l’asporto del materiale di risulta, tutte attività strettamente connesse e indispensabili rispetto all’intervento manutentivo e conservativo, tanto più in considerazione della peculiarità di tale tipologia di interventi in una città come Venezia.

8.7. Orbene, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la motivazione di diniego dell’ammissibilità al beneficio fiscale delle spese relative ad alcuni degli interventi eseguiti non appare, quindi, né adeguata, né logica alla stregua degli elementi conoscitivi offerti all’Amministrazione da parte del privato mediante la relazione tecnica e la documentazione allegata al progetto di intervento.

9. Per tali ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

10. Appaiono, nondimeno, sussistere giustificati motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.