T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 1069

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 Con atto notificato il 7 – 19 aprile 2010, depositato il 3 maggio 2010, la ricorrente espone: (a) di essere dipendente della Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone con la qualifica di operatore professionale di seconda categoria – infermiere generico e di esser stata impiegata, dal 31 agosto 2005, presso il Centro unico di prenotazione del Presidio ospedaliero di Frosinone; (b) che l’Azienda indiceva selezioni interne per il passaggio dalla categoria "BS" alla categoria "C"; (c) di esser stata esclusa "in quanto già adibita a mansioni diverse dal profilo di appartenenza "Infermiere Generico". Impugna gli atti su indicati per: violazione delle prescrizioni del bando di concorso – errore sui presupposti di fatto e di diritto – violazione dei principi di parità di trattamento, di imparzialità e di trasparenza – eccesso di potere per travisamento, sviamento, ingiustizia ed illogicità manifeste – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.

2 Con memoria depositata il 22 settembre 2011, ha ulteriormente argomentato le originarie prospettazioni.

3 Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 La ricorrente impugna l’esclusione dalla selezione indetta per il passaggio di categoria. Oppone l’illegittimità del richiamo al disimpegno di "mansioni diverse dal profilo di appartenenza", in quanto:

(a) "… i requisiti di partecipazione alla selezione, relativamente al profilo di infermiere generico, consistevano esclusivamente nel possesso dei requisiti previsti dalle norme istitutive del profilo, unitamente alla circostanza di aver maturato, durante l’intera attività lavorativa, cinque anni di esperienza professionale nel profilo "BS"";

(b) il bando non prevedeva "… tra i requisiti di ammissione, che il dipendente continuasse a svolgere alla data della presentazione della domanda, mansioni corrispondenti a quelle del profilo di appartenenza.";

(c) "… nel bando non si faceva alcun cenno, neppure a contrario, allo svolgimento di mansioni diverse dalla propria qualifica come criterio di esclusione…".

2 Le selezioni sono state indette per il passaggio dalla categoria "BS" – di provenienza – alla categoria "C" – di destinazione.

3 Appare utile in via preliminare una sintetica ricostruzione della normativa presupposta dalle procedure selettive.

4 Dal CCNL integrativo stipulato il 7 aprile 1999 emerge che nel livello economico B super (Bs) sono inclusi diversi profili professionali e che, nella categoria "D" è collocato il personale infermieristico.

4.1 L’articolo 18 del CCNL 2002 – 2005 poi, ha: (a) istituito il profilo di "esperto" nella categoria "C" anche per il profilo di infermiere generico; (b) modificato la declaratoria ed i contenuti mansionistici dei profili di nuova istituzione, quindi collocato tra il personale del ruolo sanitario, la posizione di "infermiere generico" che, ex articolo 6 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225, in tutte le sue attività e su prescrizione del medico, provvede direttamente all’assistenza completa al malato; (c) previsto che la progressione, in applicazione dell’articolo 16 del CCNL integrativo stipulato il 7 aprile 1999, implichi la verifica della professionalità acquisita in funzione dell’accertamento "della professionalità richiesta dal profilo superiore".

5 Alla luce delle indicazioni di cui sopra, il ricorso è infondato.

5.1 Un primo elemento che occorre evidenziare è quello per il quale, diversamente da quanto prospettato, l’esclusione è da ricondurre ad un’espressa previsione della disciplina di selezione. Sul punto va, infatti, rilevato che le condizioni di partecipazione sono state fissate non solo dall’avviso, ma anche dalla delibera n. 656 del 19 giugno 2007, la quale, al punto 2, stabilisce "che il personale interessato…. che abbia svolto mansioni diverse della propria qualifica, non potrà beneficiare dell’art. 18 in argomento.".

5.2 Tale previsione ha sicura rilevanza nella vicenda ove si consideri che la stessa: (a) concorre, insieme all’avviso, nella fissazione dei requisiti di partecipazione alla selezione per la progressione, quindi per l’accesso al nuovo profilo di "esperto" della categoria "C"; (b) non è stata contestata, tant’è che la ricorrente sostiene la domanda, prospettando la mancanza di una previsione per la quale, l’assegnazione a "… mansioni diverse dal profilo di appartenenza "Infermiere Generico" precluda la partecipazione.

6 Sul piano poi della coerenza e logicità, detta previsione si apprezza avendo riguardo al contenuto delle norme dei citati contratti collettivi per i quali, l’accesso al nuovo profilo di "esperto" della categoria "C" implica, appunto, la "verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore…" (cfr. articolo 16 CCNL del 7 aprile 1999, depositato il 15 giugno 2010) i cui contenuti mansionistici sono stati rideterminati con richiamo alla norma che delinea l’attività dell’infermiere professionale (cfr. allegato 1 al CCNL 2002 – 2005; articolo 6 del d.P.R. 14 marzo 1974, n. 225).

7 Detto altrimenti la previsione secondo la quale "il personale interessato…. che abbia svolto mansioni diverse della propria qualifica, non potrà beneficiare dell’art. 18 in argomento.", sottende la continuità nello svolgimento effettivo della attività infermieristica, di assistenza al malato, continuità che, ricorrendo le altre condizioni, connota appunto la possibile progressione verticale nell’ambito della categoria, quindi l’acceso al nuovo profilo di "esperto".

8 In definitiva l’esclusione si fonda su un’espressa norma che disciplina la selezione ed il ricorso va, pertanto, respinto.

9 Non si provvede ad alcuna statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’azienda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 10-01-2012, n. 180 Procedimento e provvedimento disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Premette il Signor P.G., all’epoca dei fatti in servizio presso la prima compagnia della Guardia di finanza di Bari con il grado di brigadiere capo dopo essere stato richiamato in servizio dalla pensione fino al 31 dicembre 2001, di aver subito nel luglio del 2001 due sanzioni disciplinari e con esattezza:

1) un rimprovero, di cui al Provv. n. 7597/P dell’11 luglio 2001, inflittogli dal comandante della prima compagnia;

2) la consegna per giorni cinque, di cui al Provv. n. 8753/P in data 24 luglio 2001, inflitto anche questa volta dal suo diretto superiore.

Il ricorrente ripercorre le vicende che hanno provocato le due sanzioni nel seguente modo:

a) il 7 febbraio 2000 il ricorrente era stato comandato presso il porto di Bari al fine di verificare gli approdi e controllare il trasbordo delle merci nonché per svolgere vigilanza doganale;

b) alle 20,40 di quel giorno il ricorrente attendeva presso la banchina n. 1 che il catamarano "Maria Dolores" proveniente da Durazzo (Albania) ultimasse lo sbarco dei passeggeri al fine di effettuare la visita a bordo. Di lì a poco gli venne chiesto da un collega (il finanziere Colella) di sostituirlo temporaneamente nella sua postazione, cosa che avvenne, peraltro in un momento di rilevante caos;

c) già in precedenza egli aveva visto un collega (maresciallo Garroppo) in compagnia di altre persone a bordo di due autovetture e queste improvvisamente e a grande velocità si avviarono verso il traghetto "Laburnum" diretto a Bar (in Montenegro) con il predetto collega che faceva segno ai conducenti di salire;

d) sopraggiunse altro personale di polizia che dichiarò la provenienza furtiva delle due autovetture, di talché l’odierno ricorrente chiese al collega Garroppo, che peraltro era stato fino al 16 gennaio 2001 suo diretto superiore, ragione del suo comportamento e quindi riferiva telefonicamente i fatti al comandante della prima sezione operativa, terminando così il suo turno di servizio.

2. – Questi i fatti per come riferiti dal ricorrente nel ricorso introduttivo. Egli sostiene, dapprima con ricorsi gerarchici ed ora con gravame giurisdizionale, che dal comportamento mantenuto nella surriferita occasione non è dato di evincersi alcun atteggiamento disciplinarmente valutabile in senso sfavorevole e che, anzi, la procedura svolta nonché i provvedimenti sanzionatori sono affetti da evidenti illegittimità.

3. – Gli elementi documentali sui quali il Collegio può valutare la fondatezza o meno delle censure dedotte dal ricorrente consistono nella produzione che è stata provocata dall’adempimento all’ordinanza n. 1143 del 2001, con la quale il Tribunale ha chiesto il deposito dell’intero fascicolo disciplinare.

Dagli atti risulta che in data 20 ottobre 2001 il Comando regionale della Puglia della Guardia di finanza ebbe a stilare un rapporto nel quale veniva radiografata la vicenda che ha dato luogo all’adozione dei due provvedimenti disciplinari a carico del sottufficiale ricorrente e dal quale risulta che quest’ultimo:

a) non ha provveduto ad imporre l’ALT alle due autovetture che si dirigevano verso "un varco adibito esclusivamente all’entrata delle merci nel territorio italiano (…) omettendo di segnalare l’accaduto agli agenti di P.S. intervenuti successivamente sul luogo". Su detti fatti il brigadiere G. non ha provveduto a far pervenire alcun chiarimento scritto nelle 48 ore, come dovuto;

b) la richiesta di tali chiarimenti veniva rinnovata dal superiore diretto del G. in data 26 giugno 2001, precisandogli che si stava provvedendo disciplinarmente nei suoi confronti;

c) il sottufficiale G. piuttosto che riferire al suo diretto superiore sui fatti verificatisi 7 febbraio 2000 durante il turno 16.00/24.00 ne "notiziava direttamente il Comandante provinciale di Bari, non osservando la linea gerarchica";

d) da qui la constatazione delle due violazioni commesse dal sottufficiale, la prima consistente nel non avere intimato l’ALT al passaggio di due autovetture che tentavano di imbarcarsi su una motonave diretta all’estero e la seconda riferibile all’aver "saltato" la linea gerarchica nel comunicare notizie su quegli stessi fatti.

4. – Da quanto sopra riferito e per quel che emerge dalla lettura degli atti prodotti non si appalesano le illegittimità contestate con riferimento alla procedura svolta ed al tipo di sanzioni inflitte che paiono, all’evidenza, congrue rispetto al comportamento tenuto (secondo quanto emerge dalla documentazione e non smentito da altro elemento) dal sottufficiale il quale effettivamente ha posto in essere le due attività/omissioni contestategli.

Neppure emergono elementi utili per approfondire la contestata correttezza temporale dei passaggi istruttori che hanno caratterizzato il procedimento disciplinare svolto nei confronti dell’odierno ricorrente, tanto che appare corretta la valutazione già espressa dall’Amministrazione in sede di tutela giustiziale gerarchica.

5. – In relazione a quanto precede il ricorso in esame si manifesta infondato e va quindi respinto.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 21 aprile 2011 e del 13 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-07-2012) 30-07-2012, n. 31034 Scarcerazione per decorrenza termini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 29/11/2011 il Tribunale di Perugia, pronunciando ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., respingeva l’appello avanzato da C.A. avverso l’ordinanza con cui la Corte di Assise di Appello di Perugia aveva rigettato l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

C., in stato di custodia cautelare da 24/8/2007 per il reato di omicidio volontario aggravato, era stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione dal G.U.P. del Tribunale di Pesaro; la Corte di Assise di Appello di Ancona aveva ridotto la pena inflitta ad anni diciotto e giorni quaranta di reclusione escludendo l’aggravante di cui all’art. 577 cod. pen., comma 1, n. 3; la Corte di Cassazione, con sentenza del 30/11/2010, aveva annullato la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’assise di appello di Perugia.

Il Tribunale di Perugia riteneva, conformemente all’ordinanza appellata, che, poichè l’annullamento della sentenza d’appello era avvenuto su profili che attengono alla pena (vizio parziale di mente, circostanze attenuanti generiche, recidiva e determinazione della pena), sull’affermazione di responsabilità dell’imputato si era formato il giudicato, con la conseguenza che, in base al richiamo dell’art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), seconda parte, i termini di custodia cautelare erano quelli massimi complessivi stabiliti dall’art. 303 cod. proc. pen., comma 4, e, quindi, nel caso di specie, erano pari a sei anni, non ancora decorsi.

2. Ricorre per cassazione il difensore di C.A., deducendo, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e) la violazione di legge e l’erronea motivazione con riferimento all’art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. d). In generale, l’annullamento della sentenza di appello aveva fatto regredire il procedimento al secondo grado di giudizio, cosicchè l’applicazione del termine previsto per il periodo successivo alla pronunzia della sentenza di appello era erronea, dovendo trovare applicazione quanto disposto dall’art. 303 cod. proc. pen., comma 2.

In secondo luogo, il riferimento all’art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), era erroneo in quanto l’annullamento della sentenza di appello aveva riguardato anche il punto del vizio di mente e, quindi, non aveva reso irrevocabile il giudizio di responsabilità, tanto che la perizia ordinata nel giudizio di rinvio avrebbe potuto portare anche al proscioglimento dell’imputato.

Il ricorso conclude per l’annullamento della ordinanza.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 9881 del 30/11/2010 questa Corte annullava la sentenza della Corte d’assise di appello di Ancona, che aveva confermato quella di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro, "limitatamente al vizio di mente, alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena".

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Perugia con l’ordinanza impugnata, l’annullamento con rinvio della sentenza non era affatto limitato alla determinazione della pena, ma riguardava anche il tema dell’imputabilità, come del resto esplicitamente indicato in parte motiva: che l’obbiettivo processuale della difesa dell’imputato fosse (e sia) quella di vedere riconosciuta la propria seminfermità, infatti, non toglie effetto alle considerazioni e alle indicazioni della Corte: "la superficialità con la quale la Corte d’assise di appello ha affrontato il tema dell’imputabilità rende impossibile per questa Corte di legittimità apprezzare autonomamente la consistenza delle contestazioni difensive, imponendo l’annullamento con rinvio, sul punto, della sentenza impugnata";

"resta con ciò assorbito, allo stato, il primo motivo, relativo al mancato espletamento di perizia d’ufficio sulla piena capacità di intendere e di volere dell’imputato": in sintesi, la questione della capacità di intendere e di volere veniva ritenuta non affrontata, tanto da risultare necessario l’espletamento di una perizia di ufficio.

Il tema, quindi, doveva essere affrontato dai Giudici di merito, più che soltanto approfondito, con la conseguenza dell’impossibilità di prevedere, allo stato, l’esito della perizia che il giudice di rinvio avrebbe dovuto espletare.

In definitiva deve correggersi, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., l’errore di diritto presente nell’ordinanza impugnata nella parte in cui ritiene sussistere una doppia pronuncia di condanna conforme, per essere stata la sentenza di condanna annullata solo su profili che attengono alla determinazione della pena, atteso che, al contrario, l’annullamento ha riguardato anche il profilo dell’imputabilità, e quindi della responsabilità, dell’imputato.

2. Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Trova, infatti, applicazione il disposto dell’art. 303 cod. proc. pen., comma 2. In base al quale, nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi, dalla data del provvedimento che dispone il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato o grado del processo.

Ne consegue che, dalla data della sentenza di annullamento, decorreva nuovamente il termine di anni uno e mesi se di reclusione di cui all’art. 303 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), n. 3 nella specie applicabile che alla data dell’istanza non era ancora decorso.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod, proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14422

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 luglio 2006 A.F. proponeva opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 avverso il decreto di liquidazione delle competenze del c.t.u. ing. O. S. nel proc. civ. n. 96421/2003 R.G. pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma. Il designato giudice monocratico di detto Tribunale, con ordinanza depositata il 27 marzo 2007, rigettava il ricorso affermando che la somma di Euro 1.123,50 richiesta a titolo di rimborso spese andava riconosciuta, risultando la contestazione dell’opponente superata dalla produzione, seppure successiva, della fattura emessa da certo M. che aveva avuto ad oggetto l’espletamento di attività materiale, non necessitante di autorizzazione del giudice.

Avverso detta ordinanza ha proposto impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. la stessa A., articolato su due motivi.

Nessuno si è costituito, in questa fase, quale controricorrente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 per avere il Tribunale erroneamente liquidato in favore del consulente tecnico di ufficio spese senza che fosse allegata alcuna documentazione comprovante le stesse.

Con secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 per avere il Tribunale erroneamente liquidato in favore del consulente tecnico di ufficio il compenso per attività svolta da un ausiliario pur in mancanza di una preventiva autorizzazione.

Le censure vengono esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto attengono entrambe alla natura delle spese rimborsabili al c.t.u..

Nella disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 49 e 56 è stata mantenuta la distinzione, già contenuta nella L. 8 luglio 1980, n. 319, quanto alla natura delle spese essendo stata ribadita la differenziazione tra le spese per l’adempimento – dell’incarico di consulenza, da rimborsare indipendentemente da preventiva autorizzazione, qualora documentate e ritenute, secondo il prudente apprezzamento del giudice, necessarie ai fini delle indagini e dell’adempimento dell’incarico, e spese per attività strumentali rispetto ai quesiti posti con l’incarico svolte con l’ausilio di prestatori di opera, rimborsabili soltanto in caso di preventiva autorizzazione.

Nella specie il c.t.u. nella richiesta di liquidazione presentata il 21.6.2006 ha indicato le varie voci di spesa delle quali richiedeva il rimborso, sia pure provvedendo a documentarle nel corso del procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Per quanto concerne le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico di consulenza, sono stati liquidati i costi per i bolli, per la dattilografia, per le copie, per la rilegatura e le fotografie. Premesso che si tratta di operazioni inevitabili (profilo, peraltro, non contestato) ed oggettivamente comportanti una spesa, va osservato che la documentazione giustificativa prodotta – consistente nella fatturazione rilasciata da terzo al c.t.u., da presumersi per tutte le predette attività – è stata ritenuta dal giudice dell’opposizione soddisfacente l’esigenza di prova. Del resto quanto alla documentabilità dei predetti esborsi deve considerarsi il carattere necessario delle stesse, dal momento che per i bolli l’ammontare degli stessi era rilevabile direttamente dall’autorità giudiziaria attraverso l’esame dell’elaborato peritale e degli allegati prodotti dal consulente, ove i bolli erano apposti.

Di converso, quanto alla liquidazione del compenso in favore di prestatori di opera dei quali si sia avvalso il c.t.u., per espressa disposizione di legge, oltre che per ontologica diversità, la spesa per l’attività strumentale svolta da ausiliari del consulente tecnico non rientra tra le spese discrezionalmente affrontate da quest’ultimo per l’adempimento dell’incarico e la loro liquidazione deve avvenire non solo secondo le tariffe giudiziarie richiamate dal cit. D.P.R. art. 56, comma 3, e art. 50 (del T.U.), ma neppure può essere elusa la preventiva autorizzazione del giudice in ragione dell’estraneità dell’ausiliario all’incarico di consulenza (cfr.:

Corte cosi., ord. 22 aprile 2002, n. 128; Cass. 11 giugno 2008 n. 15535; Cass. 30 marzo 2006 n. 7499). Su tale punto il Tribunale ha omesso ogni esame pur incidendo la nomina degli ausiliari del C.T.U. sulla regolarità delle operazioni, presupposto per la liquidazione de compenso, e pur deducendosi che, nel compenso liquidato al c.t.u., è stato compreso l’importo di Euro 400,00 per l’assistenza assicurata dal M. e da assistente diplomato (utilizzato per i rilievi effettuati nei sopralluoghi in (OMISSIS) e presso l’Ufficio Tecnico Comune e Catasto di (OMISSIS)), assistenza che dal provvedimento di liquidazione non risulta essere stata autorizzata. Pertanto non può essere riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso delle spese sostenute dal c.t.u.) in relazione all’attività svolta da un tecnico incaricato dal consulente tecnico di ufficio senza autorizzazione del giudice.

In tali termini, che questo collegio condivide, si è espressa recentemente questa Corte (v. Cass. 29 luglio 2003 n. 11636).

Conclusivamente, il primo motivo del ricorso va respinto, mentre va accolto il secondo motivo; l’ordinanza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo;

cassa, in relazione al motivo accolto, il provvedimento impugnato e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.