Corte Costituzionale sentenza n. 364 SENTENZA 15 – 22 dicembre 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 29-12-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 2 e 4
della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23
(Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano –
Delega delle funzioni all’Amministrazione provinciale di Matera),
promosso dalla Corte d’Appello di Potenza, nel procedimento vertente
tra la Provincia di Matera e la Regione Basilicata, con ordinanza del
24 dicembre 2009, iscritta al n. 98 del registro ordinanze 2010 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie
speciale, dell’anno 2010.
Visti l’atto di costituzione della Regione Basilicata e quello,
fuori termine, della Provincia di Matera;
Udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza emessa il 24 dicembre 2009, la Corte d’Appello
di Potenza ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata 24 dicembre
1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del
Materano – Delega delle funzioni all’Amministrazione provinciale di
Matera), in riferimento agli articoli 3, 97, 119 e 128 (vecchio
testo) della Costituzione, «nella parte in cui, delegando
all’Amministrazione provinciale di Matera le funzioni amministrative
regionali gia’ delegate al Consorzio dei comuni non montani del
Materano con le leggi regionali 20 giugno 1979, n. 19, e 21 dicembre
1981, n. 56 e procedendo alla nomina di un Commissario liquidatore
per il trasferimento di ogni rapporto giuridico ed economico in atto
presso il Consorzio entro novanta giorni, non ha previsto modalita’
di estinzione dei suddetti pregressi rapporti che non comportassero
oneri economici a carico dell’ente delegato, anche mediante
l’attribuzione al nuovo ente delegato delle risorse finanziarie
necessarie per l’adempimento delle obbligazioni contratte dal
Consorzio».
2. – Premette, in fatto, il remittente che l’Amministrazione
provinciale di Matera conveniva dinanzi al Tribunale ordinario di
Potenza la Regione Basilicata, assumendo che con decreto del
Presidente della Giunta regionale della Regione Basilicata, n. 2530
del 5 novembre 1981 era stato costituito il Consorzio volontario dei
comuni non montani del Materano, al cui finanziamento si sarebbe
provveduto mediante fondi attribuiti dall’ente convenuto, dai comuni
e da contributi di privati, con funzioni amministrative delegate
dalla legge regionale 20 giugno 1979, n. 19 (Delega alle Comunita’
montane ed al Consorzio di comuni in materia di miglioramento
fondiario, forestazione e assistenza tecnica).
Il Consorzio aveva provveduto all’assunzione di dipendenti,
dapprima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato.
Successivamente, la Giunta regionale aveva soppresso il Consorzio
medesimo, nominando un Commissario liquidatore.
L’Amministrazione provinciale sottolineava come, a norma degli
articoli 2 e 3 della suddetta legge, fossero stati a lei trasferiti i
beni, il personale e le funzioni assegnati al Consorzio e come essa,
stante la pregressa «disinvolta assunzione di personale a tempo
indeterminato», avesse provveduto alla risoluzione dei relativi
rapporti di lavoro.
La Provincia lamentava, in particolare, che ne’ la Regione, ne’
il Commissario liquidatore l’avessero avvisata delle contestazioni
mosse al Consorzio dall’INPS (Istituto nazionale della previdenza
sociale), sin dall’11 giugno 1991, con irrogazione di una rilevante
sanzione pecuniaria, oltre accessori, per la violazione delle norme
sulle assicurazioni sociali obbligatorie conseguente all’assunzione
dal 1° novembre 1981 al 30 aprile 1991 di operai agricoli, utilizzati
in mansioni diverse.
Pertanto, la Provincia di Matera chiedeva la condanna della
Regione Basilicata alla restituzione di quanto versato all’INPS.
Il Tribunale ordinario di Potenza rigettava la domanda.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Amministrazione
provinciale.
2.1. – Cosi’ riassunti i fatti di causa, la Corte d’Appello di
Potenza ha sollevato questione di costituzionalita’ nei termini di
seguito, in sintesi, riportati.
Il giudice a quo, ha dedotto, innanzi tutto, che la questione
sarebbe rilevante, in quanto la Provincia di Matera agisce per
ottenere la condanna della Regione al rimborso degli oneri sostenuti
per l’adesione al condono previdenziale, in relazione agli
accertamenti eseguiti dall’INPS nei confronti del Consorzio per il
periodo antecedente l’entrata in vigore della legge regionale n. 23
del 1992.
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il
giudice remittente ha osservato che le disposizioni impugnate si
limitano a stabilire la successione della Provincia di Matera al
soppresso Consorzio ed a disporre che le funzioni delegate siano
esercitate nei modi e nelle forme previste dalle leggi regionali,
disciplinatrici della gestione delle deleghe attribuite al Consorzio
stesso, ma non determinano in alcun modo attraverso quali mezzi la
Provincia delegata debba far fronte ai rapporti economici gia’
instaurati.
Le norme censurate sarebbero, quindi, irragionevoli ed
arbitrarie, per contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che
impongono all’Amministrazione provinciale il risanamento di una
situazione debitoria gravante sul Consorzio, senza che alcuna forma
di responsabilita’ contabile possa ravvisarsi in capo al nuovo ente
delegato allo svolgimento di funzioni amministrative in materia
riservata alla potesta’ legislativa regionale, alla stregua dell’art.
117 Cost., nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione), applicabile ratione temporis
alla presente fattispecie.
La Regione ha, in tal modo, posto a carico, dell’Amministrazione
provinciale, in assenza di qualsivoglia criterio, oneri che avrebbero
dovuto far capo al Consorzio e, laddove fosse stato ravvisato un
mancato corretto esercizio del potere di controllo, allo stesso
soggetto delegante.
Inoltre, le norme censurate sarebbero contrarie al principio del
buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost.,
atteso che, attraverso il trasferimento della delega gia’ conferita
al Consorzio, si attribuiscono ulteriori competenze
all’Amministrazione provinciale, determinandone le attribuzioni in
materia di miglioramenti fondiari, forestazione e assistenza tecnica
e si impone al delegato l’adempimento di obbligazioni contratte da
altro soggetto, in assenza di riconoscimento dei relativi mezzi
finanziari.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la Corte d’Appello
ricorda come, in ambito sanitario, dopo l’entrata in vigore del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421) per la razionalizzazione e la revisione del
sistema sanitario, attraverso la soppressione delle Unita’ sanitarie
locali e l’istituzione delle Aziende sanitarie locali, l’articolo 6
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) abbia disposto che in nessun caso e’
consentito alle Regioni far gravare sulle nuove aziende, ne’
direttamente, ne’ indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo
alle gestioni pregresse delle unita’ sanitarie locali.
Non sarebbe, pertanto, legittima la successione di un ente locale
ad un altro che non contempli le modalita’ attraverso le quali
procedere all’estinzione dei rapporti giuridici pendenti, attesa
l’impossibilita’ per l’ente delegato, in virtu’ del principio
generale stabilito dall’art. 118, secondo comma, Cost., di sottrarsi
alle competenze attribuitegli, ovvero di accettarle con "beneficio
d’inventario", senza rispondere dei debiti della precedente gestione.
Ad avviso del giudice remittente, non sarebbe possibile, alla
stregua della scarna disciplina positiva ed in assenza di una
specifica previsione di bilancio, un’interpretazione
costituzionalmente orientata della legge regionale n. 23 del 1992,
che, a fronte del trasferimento alla Provincia dei rapporti giuridici
ed economici in atto presso il Consorzio, imponga comunque
l’adempimento, ad iniziativa della Regione, delle obbligazioni
precedentemente contratte dall’ente delegato, tramite l’attivita’
liquidatoria effettuata dal Commissario.
Infine, la Corte d’Appello deduce di condividere, sotto il
profilo della non manifesta infondatezza, le censure di
incostituzionalita’ degli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 23
del 1992, mosse dall’appellante per contrasto con l’art. 128 Cost.
all’epoca vigente, ovvero, laddove ne sia ritenuta l’applicabilita’,
con l’art. 119 Cost. nell’attuale formulazione. Ed infatti, sarebbe
del tutto evidente che per effetto dell’imposizione di oneri
economici gia’ gravanti sul disciolto Consorzio, la Regione ha
inevitabilmente finito con il disporre di risorse dell’ente
successivamente delegato e con il lederne conseguenzialmente le
scelte programmatiche, ossia la facolta’ di spesa; cio’ attraverso
l’indiretta imposizione di oneri per il raggiungimento di scopi
estranei a quelli perseguiti dalla Provincia, chiamata a rispondere
nei confronti di terzi per obbligazioni contratte da altro ente nella
gestione di competenze regionali. Il tutto, con violazione dei
principi di autonomia amministrativa e finanziaria riconosciuti sia
dall’art. 128 Cost., sia dal novellato art. 119 Cost.
3. – In data 27 aprile 2010 si e’ costituita la Regione
Basilicata, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
per mancanza di rilevanza e comunque non fondata.
In ordine al difetto di rilevanza, la Regione osserva che
l’accertamento se essa debba o meno rimborsare la Provincia
dell’onere sostenuto non puo’ farsi dipendere dalla verifica di
conformita’ alle norme costituzionali di una legge che, nella
prospettazione del giudice remittente, avrebbe dovuto garantire le
risorse per ripianare debiti derivati non dall’esercizio delle
funzioni delegate, «ma da condotte illecite del Consorzio perpetuate
dalla Provincia».
La resistente deduce, nel merito, la non fondatezza delle censure
di violazione degli articoli 3 e 97 Cost.
Per un verso, la normativa in questione non realizzerebbe alcuna
forma di discriminazione fra soggetti che si trovino nella medesima
condizione; ne’ alcuna disparita’ potrebbe ravvisarsi nell’assenza di
previsioni che individuino fonti di finanziamento aggiuntive per
sanare situazioni debitorie pregresse, determinate da illeciti
comportamenti del delegato, perche’ cio’ equivarrebbe a legittimare
quegli stessi comportamenti, accollando alla Regione oneri che essa
non aveva concorso a determinare.
Per altro verso, sarebbe esclusa la lesione dell’art. 97 Cost.,
in quanto la legge impugnata contiene un rinvio alle norme delle
leggi regionali n. 19 del 1979, e 21 dicembre 1981, n. 56 (Modifiche
alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19), disciplinatrici della
delega al Consorzio.
Ad avviso della difesa regionale, infine, non vi sarebbe alcuna
violazione dell’autonomia della Provincia costituzionalmente
garantita, ma solo un conferimento di ulteriori competenze, in
aggiunta a quelle alle quali la stessa era istituzionalmente
deputata, nel rispetto dei principi costituzionali.

4. – Successivamente, il 24 maggio 2010 si e’ costituita, fuori
termine, la Provincia di Matera.
Non sono state depositate memorie.

Considerato in diritto

1. – La Corte d’Appello di Potenza, con ordinanza emessa il 24
dicembre 2009 nell’ambito di un giudizio vertente tra la Provincia di
Matera e la Regione Basilicata, ha sollevato questione di
legittimita’ costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge
regionale 24 dicembre 1992, n. 23 (Soppressione del Consorzio dei
comuni non montani del Materano – Delega delle funzioni
all’Amministrazione provinciale di Matera), in riferimento agli
articoli 3, 97, 119 e 128 (vecchio testo) della Costituzione, «nella
parte in cui, delegando all’Amministrazione provinciale di Matera le
funzioni amministrative regionali gia’ delegate al Consorzio dei
comuni non montani del Materano con le leggi regionali 20 giugno
1979, n. 19 e 21 dicembre 1981, n. 56 e procedendo alla nomina di un
Commissario liquidatore per il trasferimento di ogni rapporto
giuridico ed economico in atto presso il Consorzio entro novanta
giorni, non ha previsto modalita’ di estinzione dei suddetti
pregressi rapporti che non comportassero oneri economici a carico
dell’ente delegato, anche mediante l’attribuzione al nuovo ente
delegato delle risorse finanziarie necessarie per l’adempimento delle
obbligazioni contratte dal Consorzio».
2.- In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi
dell’articolo 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale, la costituzione delle parti deve essere
effettuata nel termine di venti giorni dalla pubblicazione
dell’ordinanza di rimessione sulla Gazzetta ufficiale, che nella
specie e’ intervenuta il 7 aprile 2010 (G.U. n. 14 del 2010).
Pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto
tardiva, la costituzione in giudizio della Provincia di Matera,
poiche’ il relativo atto e’ stato depositato oltre il termine
perentorio (ex multis, ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n.
124 del 2008) stabilito dal citato art. 3.
3. – L’esame della questione sottoposta all’esame della Corte
richiede un breve riepilogo del quadro normativo in cui le
disposizioni censurate si inseriscono.
Con la legge regionale 20 giugno 1979, n. 19 (Delega alle
Comunita’ montane ed al Consorzio di comuni in materia di
miglioramento fondiario, forestazione e assistenza tecnica), la
Regione Basilicata aveva delegato alle comunita’ montane e, per i
territori sui quali esse non erano operanti, ai comuni riuniti in
Consorzio la cui costituzione doveva essere promossa dal Presidente
della Giunta regionale, alcuni compiti in ordine al finanziamento ed
al credito per i progetti di miglioramento fondiario, nonche’ alcuni
interventi in materia di forestazione, difesa idrogeologica dei
territori e di miglioramento dell’ambiente.
L’articolo 8 della suddetta legge regionale aveva stabilito che,
al finanziamento delle funzioni delegate, la Regione avrebbe
provveduto nel quadro degli indirizzi generali della programmazione
regionale.
Lo statuto del Consorzio, approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 2530 del 5 novembre 1981, all’articolo 20,
stabiliva che alle spese necessarie per il funzionamento del
Consorzio si dovesse provvedere, tra l’altro, con fondi stanziati
dalla Regione.
Con la successiva legge regionale 21 dicembre 1981, n. 56
(Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1978, n. 19), erano state,
altresi’, delegate al Consorzio le funzioni amministrative in materia
di opere da realizzare nelle campagne.
La legge regionale n. 23 del 1992, all’art. 1, ha disposto la
soppressione da parte del Presidente della Giunta regionale, su
conforme delibera assunta da quest’ultima, del suddetto Consorzio,
atteso l’avvenuto recesso della maggior parte dei comuni, intervenuto
ai sensi dell’articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali) e la nomina di un Commissario
liquidatore.
Ai sensi dell’art. 2 della citata legge regionale, ora oggetto di
censura, «le funzioni amministrative regionali delegate al Consorzio
dei comuni non montani del Materano, con la legge regionale 20 giugno
1979, n. 19 e con la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 56, nonche’
tutte le funzioni assegnate dalla Regione al Consorzio, ai sensi di
leggi regionali o provvedimenti amministrativi, sono (state)
trasferite all’Amministrazione provinciale di Matera». Dette
funzioni, come prevede il successivo art. 3, si sarebbero dovute
esercitare nelle forme gia’ stabilite dalle leggi regionali con
riguardo al Consorzio.
L’art. 4 della medesima legge, anch’esso oggetto di censura, ha
stabilito che «il Commissario liquidatore di cui al precedente art. 1
provvedera’ a trasferire all’Amministrazione provinciale di Matera
ogni rapporto giuridico ed economico in atto presso il Consorzio dei
comuni non montani del Materano, entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4. – Il quadro normativo in esame, si caratterizza, quindi, per i
seguenti profili:
a) soppressione del Consorzio tra i comuni non montani del
Materano al quale la Regione aveva delegato proprie funzioni;
b) trasferimento alla Provincia di Matera delle funzioni
regionali gia’ delegate al suddetto Consorzio;
c) previsione dell’esercizio delle stesse funzioni da parte della
Provincia nei modi e nelle forme gia’ previste per il Consorzio;
d) nomina di un Commissario liquidatore;
e) attribuzione al Commissario liquidatore del compito di
trasferire alla Provincia ogni rapporto giuridico ed economico in
atto presso il suddetto Consorzio.
5. – Come si evince dall’ordinanza di rimessione, l’INPS
(Istituto nazionale della previdenza sociale) – in ragione
dell’assunzione da parte del Consorzio di operai agricoli – aveva
richiesto alla Provincia di Matera, succeduta nell’esercizio delle
funzioni regionali gia’ delegate al Consorzio, il pagamento dei
relativi contributi omessi e delle sanzioni pecuniarie irrogate in
merito.
Allo scopo di evitare maggiori oneri, la Provincia aveva aderito
al condono previdenziale di cui all’articolo 18 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), versando all’INPS l’importo corrispondente.
La stessa Provincia ha agito in giudizio, quindi, per ottenere
«la condanna della Regione Basilicata alla restituzione in proprio
favore della somma pagata all’INPS».
6. – Posto quanto sopra, e’ di tutta evidenza come esuli dalla
vicenda contenziosa, che ha dato origine all’incidente di
costituzionalita’, ogni profilo risarcitorio connesso a presunti o
reali comportamenti illeciti del Consorzio o dell’ente delegante,
vale a dire della Regione, in quanto oggetto del contendere nel
giudizio a quo e’ soltanto la pretesa avanzata dall’ente delegato
dalla Regione (pretesa da quest’ultima resistita) di non sopportare
oneri finanziari, maturati nella precedente gestione del soppresso
Consorzio, che non le sono propri, dal momento che, quale soggetto
delegato a partire da una certa data, ne’ direttamente, ne’
indirettamente, ha partecipato alla loro formazione, trovando essi la
loro origine in fatti precedenti alla delega di funzioni.
7. – Alla luce, pertanto, della ricostruzione nei suoi esatti
termini della vicenda contenziosa relativa al giudizio a quo, occorre
precisare il thema decidendum del presente giudizio incidentale di
costituzionalita’.
La disciplina normativa contenuta negli artt. 2 e 4 della legge
regionale n. 23 del 1992 e’ censurata dal giudice remittente sotto il
profilo che, nello stabilire la soppressione del Consorzio e nel
trasferire le funzioni regionali, gia’ delegate al Consorzio stesso,
alla Provincia di Matera, la citata legge regionale non ha
specificato affatto attraverso quali mezzi l’autorita’ delegata
avrebbe dovuto far fronte ai rapporti economici sorti nel corso della
gestione consortile, essendosi limitata a stabilire la successione
della Provincia di Matera ed a disporre che le funzioni delegate
fossero esercitate nei modi e nelle forme previste dalla leggi
regionali che disciplinavano la gestione delle deleghe attribuite al
soppresso Consorzio.
8. – La questione e’ fondata nei sensi di seguito precisati.
In via principale, il giudice remittente denuncia la
irragionevolezza manifesta della disciplina impugnata e la
conseguente violazione dei parametri costituzionali di cui agli
articoli 3 e 97 Cost.
La censura, cosi’ come proposta, e’ meritevole di accoglimento.
Costituisce, infatti, principio fondamentale della finanza
pubblica quello secondo il quale, nella ipotesi in cui l’esercizio di
funzioni e servizi resi dalla pubblica amministrazione all’utenza, o
comunque diretti al perseguimento di pubblici interessi collettivi,
venga trasferito o delegato da una ad altra amministrazione,
l’autorita’ che dispone il trasferimento o la delega e’, pur
nell’ambito della sua discrezionalita’, tenuta a disciplinare gli
aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e dunque
anche il finanziamento della spesa necessaria per l’estinzione delle
passivita’ pregresse.
Cio’ che, in ogni caso, non puo’ ritenersi conforme ai principi
fondamentali della disciplina di tale settore, rinvenibili nella
legislazione dello Stato, e’ la totale omissione, da parte del
legislatore regionale, di ogni e qualsiasi disciplina a questo
riguardo; omissione che puo’ essere foriera di incertezza, la quale
puo’ tradursi in cattivo esercizio delle funzioni affidate alla cura
della pubblica amministrazione. Siffatta omissione, nella specie, nel
rendere palesemente irragionevole la censurata disciplina della
delega conferita all’amministrazione provinciale, comporta la
violazione dei suddetti precetti costituzionali.
9. – D’altronde, siffatta conclusione emerge dalla giurisprudenza
costituzionale, la quale e’ sempre stata attenta nel precisare la
obbligatorieta’, nel trasferimento di compiti da una articolazione ad
altra del complessivo apparato della pubblica amministrazione, della
scelta di tenere indenne il soggetto subentrante dalle passivita’
maturate nella gestione dell’ente sostituito o soppresso, le cui
funzioni siano attribuite ad altro soggetto (sentenze n. 364 e n. 116
del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000).
E cio’ in relazione alle esigenze, esplicitate da questa Corte
con riguardo al settore sanitario, ma in realta’ riferibili anche ad
altre analoghe situazioni, di attuare il principio fondamentale
stabilito dal legislatore statale, secondo il quale le strutture
pubbliche destinatarie di interventi di riforma (in quella
fattispecie si trattava della riforma sanitaria) devono iniziare ad
operare completamente libere dai pesi delle passate gestioni
(sentenza n. 437 del 2005).
10. – In questo quadro, ancora nel settore sanitario, di
particolare valore significativo e’ l’affermazione di questa Corte
(di nuovo la citata sentenza n. 89 del 2000), secondo la quale, nel
caso allora esaminato, trovava giustificazione l’introduzione, nella
legislazione regionale, quanto alla regolazione dei «pregressi
rapporti di credito e di debito delle soppresse unita’ sanitarie
locali», di «meccanismi particolari di gestioni distinte e di
contabilita’ separate, tali da consentire ad uno stesso soggetto che
subentrava nella loro posizione giuridica, ossia le neoistituite
aziende unita’ sanitarie locali, di evitare ogni confusione tra le
diverse masse patrimoniali, cosi’ da tutelare i creditori, ma, nello
stesso tempo, da escludere ogni responsabilita’ delle stesse aziende
sanitarie in ordine ai predetti debiti delle preesistenti unita’
sanitarie locali».
Tutto cio’ sul presupposto che deve in ogni caso essere
rispettato il principio del parallelismo tra responsabilita’ di
disciplina e di controllo e responsabilita’ finanziaria, affermato
dalla sentenza n. 355 del 1993 (cosi’ la sentenza n. 416 del 1995).
11. – Alla luce, pertanto, della richiamata giurisprudenza
costituzionale, deve concludersi che, nella specie, la Regione
avrebbe dovuto dettare una specifica disciplina attinente al
finanziamento della spesa per l’esercizio della delega da parte
dell’Amministrazione provinciale, con riferimento al periodo
precedente al conferimento della delega stessa e con riguardo alla
situazione attiva e passiva esistente a tale data, in modo da tenere
indenne la Provincia dagli oneri derivanti dalla passata gestione del
Consorzio, prima istituito e poi soppresso con determinazioni
legislative della medesima Regione.
12. – Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimita’
costituzionale, per violazione dei parametri di cui agli articoli 3 e
97 Cost., degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Basilicata
n. 23 del 1992, nella parte in cui non prevedono modalita’ di
finanziamento della spesa per l’Amministrazione delegata (Provincia
di Matera), perche’ quest’ultima potesse far fronte alle passivita’
maturate prima della delega delle funzioni del soppresso Consorzio
dei comuni non montani del Materano.
Restano assorbite le ulteriori censure proposte in riferimento ai
parametri costituzionali di cui agli articoli 128 (vecchio testo) e
119 Cost.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l’intervento della Provincia di Matera;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 2 e 4
della legge della Regione Basilicata 24 dicembre 1992, n. 23
(Soppressione del Consorzio dei comuni non montani del Materano –
Delega delle funzioni all’Amministrazione provinciale di Matera),
nella parte in cui non prevedono modalita’ di finanziamento della
spesa per la Provincia di Matera, in relazione alle passivita’
maturate prima del passaggio a questa delle funzioni del soppresso
Consorzio dei comuni non montani del Materano.
Cosi’ deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2010.

Il cancelliere: Fruscella

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2011, n. 2145 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi poi riuniti la Actaris Spa proponeva opposizione ai decreti ingiuntivi emessi, in favore di B.M. ed altri litisconsorti, dal Tribunale di Frosinone, giudice del lavoro, con i quali era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 13.944,34 sulla base delle richieste dei suddetti – ex dipendenti della società collocati in mobilità in data 3.7.2001 – riferite ad un verbale di conciliazione da loro sottoscritto in sede sindacale in data 21.12.2001: tali somme costituivano la differenza dovuta – secondo i richiedenti – fra l’importo transattivamente pattuito e quanto già erogato a ciascuno di loro a titolo di acconto prima delle festività natalizie.

A sostegno dell’opposizione, l’Actaris Spa affermava che il verbale di conciliazione sottoscritto faceva seguito al precedente accordo sindacale del 30.11.2001, nel quale era stata pattuita la corresponsione della somma di L. 34.000.000 ai lavoratori che avessero rinunciato all’impugnazione del licenziamento precedentemente intimato ove si fossero trovati in mobilità alla data del 31.3.2002.

Precisava, peraltro, che la premessa dell’accordo consisteva nell’impegno dell’Actaris a reperire un acquirente per l’intera azienda, il quale avesse offerto anche ai licenziati la possibilità di assunzione; che tale patto era stato onorato visto che la società era stata acquistata dalla Eolo Italia Auto srl, la quale si era in effetti impegnata ad assumere tutti i dipendenti entro il termine concordato; che pertanto nessuna differenza spettava ai lavoratori perchè, da una parte, l’Actaris aveva rispettato l’impegno assunto e, dall’altra, l’accordo del 30.11.2001 ed il verbale di conciliazione del 21.12.2001, letti congiuntamente, avrebbero consentito di comprendere che le condizioni poste per l’erogazione delle differenze economiche pattuite erano due (e cioè permanenza in mobilità ed assenza di acquirente), e che, pertanto, la proposta di assunzione defila Eolo doveva ritenersi preclusiva di ogni ulteriore richiesta.

La società contestava inoltre l’importo dei decreti, ingiustamente uguali per tutti i lavoratori, nonostante le differenti somme a ciascuno già erogate, e chiedeva la revoca degli stessi.

Il primo Giudice rigettava l’opposizione e confermava i provvedimenti monitori.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società, insistendo nella già adottata linea difensiva.

Chiedeva pertanto la riforma delle sentenza con il rigetto delle pretese avanzate dalla parte avversa.

Gli appellati resistevano, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con sentenza del 3 giugno-3 ottobre 2005, l’adita Corte di Appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello e per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, revocava i decreti ingiuntivi oggetto di opposizione e condannava l’Actaris Spa a pagare le seguenti somme:

Euro 13.137,80 a F.G.; Euro 13.688,95 a C. S.; Euro 13.297,96 a B.M.; Euro 13.298,77 a F.A.; Euro 13.821,26 ad A.S.; Euro 13.295,13 a G.M.C., somme tutte da considerarsi al lordo delle ritenute di legge, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, così correggendo la liquidazione operata dal primo Giudice, che aveva liquidato la medesima somma a tutti i lavoratori.

A sostegno della decisione osservava che correttamente il primo Giudice aveva interpretato i verbali di conciliazione pattuiti autonomamente con ogni singolo lavoratore e che la clausola contenuta al punto 6) dovesse essere letta in stretta correlazione con l’accordo del 10.11.2001 esclusivamente in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo di L. 34.000.000: che la Actaris Spa si era impegnata a versare ai lavoratori licenziati, ma che per il resto le uniche condizioni definitivamente concordate per la corresponsione di detta somma fossero solo quelle contenute in detti verbali del 21.12.2001, e cioè la dimostrata permanenza dell’iscrizione nelle liste di mobilità alla data del 31.3.2002. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Actaris S.p.A. con quattro motivi. Resistono i lavoratori con controricorso ed uno di questi, G.F. propone anche ricorso incidentale con cui lamenta l’omessa pronuncia di condanna della società nei suoi confronti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., artt. 1230 e ss. c.c. e art. 1965 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria, motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), per non avere la Corte di Appello di Roma interpretato il verbale di conciliazione individuale in sede sindacale sottoscritto da ciascun lavoratore in data 21.12.2001, inserendolo "nel contesto generale della vicenda in cui è stato sottoscritto", ed, in particolare, alla luce dell’accordo sindacale in data 30.11.2001.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 c.c. e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), asserendo che l’interpretazione della Corte d’Appello di Roma contrasterebbe non solo con il senso letterale della parole ma anche con il canone dell’interpretazione complessiva delle clausole di cui all’art. 1363 c.c..

In particolare, si sostiene che, sulla base del combinato disposto tra il verbale di conciliazione individuale del 21.12.2001 e l’accordo sindacale del 30.11.2001 dovrebbe aggiungersi, accanto alla condizione relativa alla perdurante iscrizione nelle liste di mobilità ad una certa data, la concorrente condizione, prevista dal precedente accordo sindacale, relativa al non reperimento di altro imprenditore.

Con il terzo motivo la Società, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c. ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ripropone la propria interpretazione "alternativa" del verbale di conciliazione individuale sottoscritto dai lavoratori ora resistenti, nel senso che lo stesso conterrebbe una duplice condizione per l’ottenimento dell’incentivo all’esodo, delle quali, l’una, esplicitata nel verbale di conciliazione e l’altra risultante dall’accordo sindacale del 30.11.2001.

In particolare, con detto motivo la società scende nel merito dell’interpretazione della seconda condizione (quella relativa al "reperimento altro imprenditore" contenuta nell’accordo sindacale del 30.11.2001), e precisa che detta seconda condizione andrebbe interpretata non già nel senso che essa società si sarebbe impegnata a garantire l’assunzione dei lavoratori resistenti alle dipendenze del nuovo imprenditore "reperito", bensì nel senso che si sarebbe impegnata soltanto ad individuare un nuovo imprenditore, cosicchè una volta individuato il nuovo imprenditore, sarebbe assolutamente irrilevante che lo stesso avesse assunto oppure no i lavoratori in mobilità.

I tre motivi, strettamente connessi tra loro, sono infondati, avendo la Corte territoriale fornito convincente giustificazione delle ragioni che l’hanno indotta a non condividere tale interpretazione senza incorrere in alcuna delle violazioni denunciate dalla ricorrente.

Il Giudice d’appello, infatti, dopo avere puntualizzato che i termini della questione si risolvevano nel verificare se le condizioni poste per il pagamento della somma di L. 34.000.000 fissata nel verbale di accordo del 30.11.2001 fossero state entrambe trasfuse nei verbale di conciliazione del 21.12.2001 o se detto verbale avesse un contenuto autonomo, agganciato a quello del precedente accordo soltanto in relazione alla quantificazione della somma fissata per l’incentivazione all’esodo, ha ritenuto di dovere aderire a tale seconda interpretazione.

A sostegno di tale opzione, ha osservato che detto verbale, pur inserendosi nella complessa vicenda sinora esaminata ed avendo, pertanto, con i passaggi precedenti un innegabile collegamento, aveva un tenore ed un contenuto autosufficiente, anche in considerazione dell’espressa indicazione della avvenuta corresponsione della somma di L. 1.000.000, a titolo di transazione novativa. L’interpretazione letterale, imposta, per prima, dai criteri di ermeneutica previsti dall’art. 1362 c.c., induceva, dunque, a ritenere che la conciliazione concordata avesse previsto delle pattuizioni diverse rispetto al precedente accordo. Pur essendo, dunque, evidente, anche in considerazione dei testuali richiami ai precedenti verbali di ed ai vari passaggi che si erano susseguiti dalla "apertura" della procedura di mobilità in poi, che il verbale di conciliazione in sede sindacale traesse da essi origine, detto verbale aveva un contenuto autonomo nell’ambito dell’intera vicenda e di essa conclusivo.

Era, pertanto, da ritenersi che la clausola contenuta al punto 6) dovesse essere letta in stretta correlazione con l’accordo del 30.11.2001 esclusivamente in relazione alla quantificazione dell’importo complessivo di L. 34.000.00, che l’Actaris Spa si era impegnata a versare ai lavoratori licenziati, ma che per il resto le uniche condizioni definitivamente concordate per la corresponsione di detta somma fossero solo e soltanto quelle contenute nel verbale di conciliazione del 21.12.2001, e cioè la dimostrata permanenza dell’iscrizione nelle liste di mobilità alla data del 31.3.2002.

Ulteriore prova della valenza autonoma del verbale di conciliazione poteva essere desunta dalla circostanza, riportata dallo stesso procuratore della società che aveva dichiarato in udienza che non tutti i lavoratori nel dicembre 2001 avevano sottoscritto un verbale di conciliazione come quello degli appellati. Ciò dimostrava, ad avviso della Corte, che, al di là delle linee generali della vicenda, i verbali di conciliazione erano stati pattuiti autonomamente con ogni singolo lavoratore, il quale aveva valutato, prima della sottoscrizione, la convenienza della pattuizione in relazione alle condizioni indicate in quel verbale, condizioni che, dunque, non potevano essere modificate, a posteriori, con l’estensione di clausole riferite ad una circostanza di fatto in essa non espressamente richiamata. E, poichè l’acquisto dell’Actaris Spa da parte di altra società non era stato nel verbale di conciliazione affatto riportato doveva escludersi che tale circostanza potesse ritenersi una condizione pattuita per la corresponsione della somma di L. 34.000000 (meno l’acconto corrisposto) a titolo di definitiva conclusione della controversia.

L’interpretazione del verbale di conciliazione così fornita appare coerente ed immune da vizi logici e giuridici, risultando le censure mosse niente altro che un diverso modo di intepretare la prodotta documentazione senza, tuttavia, incidere sulla correttezza di quella fornita dal Giudice di merito. Gli esaminati motivi vanno quindi rigettati.

Infondato è anche il quarto motivo con cui si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha quantificato le spettanze, cioè l’integrazione dell’incentivo all’esodo (riducendole lievemente rispetto a quelle riconosciute dal giudice di primo grado), con riferimento ai resistenti F. e F., senza detrarre il maggiore importo che sarebbe stato dagli stessi percepito all’atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione (anche se poi contraddittoriamente con riferimento al resistente F., la Società ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia completamente omesso di statuire).

La Società ricorrente lamenta in particolare che la sentenza impugnata non abbia tenuto in considerazione la circostanza, da essa dedotta in appello, che le somme dovute ai resistenti F. e F. sarebbero dovute essere inferiori, perchè era stato provato che gli stessi avevano percepito, al momento della sottoscrizione del verbale, un incentivo iniziale maggiore pari a L. 22.000.000 lordi per F. e L. 17.000.000 lordi per F..

Anche detto motivo non può trovare accoglimento in quanto la Società ricorrente non specifica in cosa consisterebbe il vizio di motivazione della sentenza impugnata, la quale, nell’effettuare i conteggi, ha detratto dall’ammontare complessivo dell’incentivo all’esodo dovuto l’importo già corrisposto risultante dai verbali di conciliazione individuali, compresi quelli relativi ai due dipendenti in questione. Nel contesto del suddetto quarto motivo, la Società resistente lamenta come la sentenza di appello non abbia pronunciato condanna in favore di F.G.; sennonchè tale doglianza va disattesa mancando ogni interesse a far valere l’omissione; ciò che, del resto, risulta evidente dalla circostanza che essa forma oggetto del ricorso incidentale promosso dal dipendente, che deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c..

L’indubbia omissione comporta l’accoglimento di tale ricorso con annullamento della sentenza impugnata in relazione a detto ricorso e con rinvio, per il riesame, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. L’esito del presente giudizio induce a compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale di F.G.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto; compensa le spese del giudizio di cassazione e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 590

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente – giudicato inidoneo ai relativi accertamenti – ha chiesto ordinarsi all’intimata amministrazione, a seguito di istanza non accolta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (nota prot. 315127/16 notificata in data 4.9.2010), l’esibizione dei test somministrati (reattivo dell’albero, 2 forme – reattivo figura umana M.F. – MMPI2), dei risultati conseguiti e dell’elenco delle risposte fornite in sede di svolgimento del concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi.

Con nota datata 30 settembre 2010, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notiziato del ricorso, ha comunicato al ricorrente l’accoglimento dell’istanza indicandogli tempi e modalità per l’accesso (tra l’ 11 ottobre 28 ottobre 2010). Nella circostanza, l’amministrazione gli ha precisato che: "L’accesso è consentito per: il disegno di figura umana (uomo e donna), i disegni degli alberi; negato al test MMPI2, per il quale viene concesso solo per la parte afferente il modulo risposta e le relative scale in virtù dell’all. 3, n. 7 del D.M. 14/6/1995, n. 519".

Il ricorrente non ha esercitato l’accesso ed il Comando Legione Carabinieri Lazio ne ha dato atto con nota del 3 novembre 2010, attestando che "La documentazione trasmessa con il foglio in riferimento è stata distrutta ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo n. 196/2003".

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2010, il difensore del ricorrente dichiara di avere ottenuto la documentazione.

Tanto premesso, il ricorso è improcedibile per cessata materia del contendere.

Dovendosi statuire sulle spese, il Collegio, ai fini della soccombenza virtuale, osserva che:

l’amministrazione ha accolto l’istanza di accesso, sia pure circoscrivendo l’estrazione/visione del MMPI2 alle risposte fornite dal ricorrente (ciò che poi è di interesse per il candidato);

il ricorrente, come sopra esposto, non aveva esercitato l’accesso nei tempi indicati dall’amministrazione;

tale comportamento, invero, viene valutato dal collegio come rilevante ai fini della soccombenza virtuale non potendosi imputare all’intimata amministrazione la responsabilità del mancato esercizio del diritto di accesso che ha dato origine al presente giudizio (cfr. nota del 3/11/2010 a firma del Capo di Stato Maggiore).

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile mentre le spese processuali, in ragione di quanto sopra argomentato, possono trovare eccezionalmente compensazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6546 Espropriazione forzata contro il terzo proprietario Opposizione all’esecuzione procedimento Litisconsorzio necessario Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Orna srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 271/05, pubbl. il 22.2.05, con la quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere sull’opposizione da quella proposta, quale terzo proprietario, avverso l’esecuzione immobiliare intentata da Sofiresa srl in forza di cambiali ipotecarie rilasciate da tale Cunetta srl, venditrice del bene stesso – dopo l’iscrizione dell’ipoteca – alla Orna.

In particolare e per quel che qui ancora direttamente rileva:

1.1. la Cunetta srl, debitrice ipotecaria originaria, fu dichiarata fallita e la Sofiresa si insinuò al passivo, per una somma – all’esito di giudizio L. Fall., ex art. 102, definito dalla Corte di Appello di Milano – ridotta a L. 70.800.000 in via chirografaria, oltre interessi legali dalla scadenza delle cambiali alla data del fallimento;

1.2. la Sofiresa comunque intraprese esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Novara sul bene immobile gravato di ipoteca ed acquistato da Orna srl; tale procedura fu dapprima sospesa dal g.e. e poi, esaurito appunto il giudizio L. Fall., ex art. 102, con istanza 8.6.00 della procedente riattivata con richiesta di rifissazione di asta;

1.3. il curatore del fallimento Cunetta srl richiese poi a Sofiresa srl la restituzione delle cambiali per le quali essa era stata ammessa al passivo del fallimento, al fine di procedere al pagamento;

per tale ragione Orna srl, ritenendo essere venuto meno il credito, dispiegò opposizione all’esecuzione immobiliare nei confronti di Sofiresa, che però replicò la spettanza degli interessi legali dalla data delle scadenze delle singole cambiali alla sentenza dichiarativa del fallimento, nonchè quelli successivi a quest’ultima;

1.4. il Tribunale di Novara rigettò l’opposizione, ritenendo Orna fideiussore di Sofiresa e comunque non estinto il credito originario per l’importo di spese ed interessi successivi oltre il totale onnicomprensivo iscritto per l’ipoteca;

1.5. Orna propose appello, riferendo tra l’altro che, nelle more, promossa la vendita giudiziaria, aveva comunque promesso in vendita il bene staggito ed il promissario acquirente aveva estinto il credito di Sofiresa nella misura da questa indicata, con conseguente declaratoria di estinzione della procedura esecutiva; e chiese alla Corte di Appello, oltre alla declaratoria di insussistenza del debito per residuo capitale ed interessi, la condanna alla "restituzione" della somma pagata dal terzo promissario acquirente (pari ad Euro 59.104,64), oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese del doppio grado;

1.6. la Corte di Appello di Torino, nella qui gravata sentenza: ha dichiarato estinto il giudizio di opposizione per l’intervenuta estinzione del processo esecutivo, richiamando Cass. 4492/03; ha condannato l’appellante Orna alle spese di lite, in quanto soccombente sulla domanda di restituzione (qualificata nuova e comunque per difetto di legittimazione attiva, essendo il pagamento stato effettuato da un altro soggetto, cioè il promissario acquirente, "per conto ed interesse proprio"); ha riscontrato poi la correttezza della condanna alle spese in primo grado per l’estensione dell’ipoteca anche oltre il limite di L. 125 milioni, sulla base di una interpretazione complessiva del negozio che la costituiva; ha condannato infine l’appellante Orna alle spese del secondo grado.

2. La Orna srl censura tale pronuncia con quattro mezzi di gravame, illustrandoli anche con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; dal canto suo la Sofiresa srl, nelle more divenuta Iter Audit srl, contesta partitamente i motivi di censura con controricorso; nessuna delle parti compare alla pubblica udienza del 9.2.11.
Motivi della decisione

3. La ricorrente sviluppa quattro motivi di ricorso:

3.1. un primo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 100, 306, 615 e 617 c.p.c.: sostenendo che non andava dichiarato estinto il giudizio di opposizione, perchè la giurisprudenza di legittimità richiamata riguardava l’opposizione agli atti esecutivi;

3.2. un secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 306, 329 e 112 c.p.c.: ritenendo essere stato erroneamente qualificato come eseguito per conto ed interesse proprio il pagamento, da parte di un estraneo, del credito per cui l’esecuzione opposta procedeva; e sul punto negando la novità della domanda di restituzione di quanto pagato dal terzo, per essere invece la stessa una semplice conseguenza diretta di quella originaria di inesistenza del credito azionato; ed infine argomentando per la sussistenza di un rapporto interno tra essa ricorrente ed il terzo, in forza del quale è stato eseguito il pagamento da parte di quest’ultimo;

3.3. un terzo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 91 e 615 c.p.c.: reputando che, se non altro ai fini della soccombenza virtuale, l’opposizione andava ritenuta fondata almeno per la differenza tra l’importo recato dai titoli e quello giudizialmente accertato;

3.4. un quarto, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2809, 2855, 2858 e 2859 c.c.: contestando la correttezza sia del riconoscimento del credito come ipotecario (nonostante l’ammissione al passivo in chirografo), sia dell’estensione del vincolo ipotecario a tutti gli interessi anche successivi, nonostante la formula contrattuale della c.d. onnicomprensività del totale di L. 125 milioni.

4. Va preliminarmente puntualizzato che è stata dichiarata estinta – in conseguenza dell’estinzione del processo esecutivo cui si riferiva – un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., intentata dal terzo proprietario di un immobile assoggettato ad espropriazione ex art. 602 c.p.c., e segg., in virtù di cambiali ipotecarie rilasciate dal venditore del bene; e che, fallito quest’ultimo, il terzo proprietario opponente, coinvolgendo nel giudizio di opposizione soltanto il creditore ipotecario originario, contesta la persistenza e l’entità del debito residuo del debitore originario.

5. Occorre esaminare immediatamente il primo motivo di ricorso: il quale è fondato; infatti, erra la Corte territoriale nel collegare all’estinzione del processo esecutivo l’estinzione, per cessazione della materia del contendere, anche della causa di opposizione ad esecuzione dispiegata avverso di quello:

5.1. in primo luogo, in termini univoci il precedente richiamato dai giudici di merito (Cass. 4492/03) si riferisce esclusivamente alle opposizioni formali ovvero ex art. 617 c.p.c.;

5.2. in secondo luogo ed in via dirimente, va osservato che quando il processo esecutivo si estingue, ma nel frattempo sono state proposte opposizioni esecutive, rispetto a quelle che hanno ad oggetto la regolarità degli atti esecutivi, cioè rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, l’interesse delle parti ad una decisione sul merito cessa; rispetto a quelle che hanno ad oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza o del titolo esecutivo o del credito, l’interesse alla decisione sul merito permane (Cass. 16 novembre 2005 n. 23084, che solo puntualizza – non riguardando però la fattispecie di esclusione quella qui in esame – come l’interesse torni a cessare quando il pignoramento sia caduto su somme di denaro o di altre cose fungibili);

5.3. l’opposizione, che verteva fin dall’inizio sulla persistenza e – a seguito delle contestazioni dell’opposta – sull’entità del credito del procedente, va qualificata come opposizione ad esecuzione e non andava quindi dichiarata estinta: e già solo per questo motivo la gravata sentenza va sul punto cassata.

6. Ciò posto, prima di procedere all’esame degli altri motivi, va però rilevato che:

6.1. nell’espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e 604 c.p.c. (le cui disposizioni riguardano quella particolare forma di espropriazione che ha per oggetto i beni di un terzo, nei casi in cui questo debba rispondere di un debito altrui per essere stati i beni gravati di pegno o di ipoteca oppure perchè si tratta di bene la cui alienazione da parte del debitore a favore del terzo è stata revocata per frode), si ha un’ipotesi di responsabilità senza debito, ovvero per debito altrui (essendo sufficiente il titolo esecutivo contro il debitore diretto e tanto ricavandosi dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt. 2870 e 2859 c.c.: Cass. 6 maggio 1975 n. 1746), sicchè il terzo proprietario del bene risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento del debito originario (Cass. 29 settembre 2007 n. 20580);

6.2. in tale processo esecutivo è quindi parte necessaria non soltanto il terzo assoggettato all’esecuzione, ma anche il debitore esecutato: in particolare, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti: si tratta di un accertamento concernente una situazione giuridica unica per il creditore, per il debitore e per il terzo, non potendo sussistere essa che nei confronti di tutti e tre, dato che il titolo esecutivo ed il precetto non possono restare in piedi o venir meno se non per i tre soggetti congiuntamente (Cass. 11 maggio 1994 n. 4607);

6.3. pertanto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. 29 settembre 2004 n. 19652).

7. Poichè, nel caso di specie, l’opposizione è stata fin dall’inizio intentata dal terzo proprietario esecutato nei confronti della sola creditrice procedente, le sentenze di primo e di secondo grado, pronunciate nel giudizio di opposizione che ne occupa senza che sia stato integrato il contraddittorio nei confronti del debitore diretto, sono state inutiliter datae, onde siffatta invalidità va dichiarata in questa sede, in applicazione del generale principio per il quale la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nel giudizio d’appello e non è stata rilevata dal giudice del gravame a norma dell’art. 354 c.p.c., va rilevata d’ufficio da questo giudice di legittimità: che, pertanto, in applicazione della norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3, deve rimettere la causa al tribunale di Novara, giudice di primo grado.

8. La fattispecie è tuttavia singolarmente complicata dall’intervenuta dichiarazione di fallimento del debitore originario, riguardo ai cui ulteriori sviluppi, successivi alla riattivazione della procedura esecutiva contro il terzo espropriato (e quindi circa il suo stato attuale), singolarmente nulla è stato tempestivamente e ritualmente nè addotto nè documentato.

8.1. Al riguardo, questa Corte ha già statuito che una tale dichiarazione di fallimento non è di ostacolo alla persistenza della procedura esecutiva promossa contro il terzo acquirente dell’immobile ipotecato, in quanto la presenza in esso del fallito imposta dalla legge è assicurata attraverso la partecipazione del curatore (Cass. 7 marzo 1975 n. 838).

8.2. Non consta essere mai stata affrontata ex professo la diversa questione del ruolo della curatela del debitore originario in un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., intrapresa dal terzo espropriato, che abbia ad oggetto il credito ammesso parzialmente al passivo fallimentare: in tal caso occorre verificare l’interazione tra il riconoscimento al debitore diretto della qualifica di litisconsorte necessario ed i principi in tema di procedure concorsuali, tra cui soprattutto quello dell’improponibilità di azioni di accertamento dei crediti verso la massa dei creditori all’infuori delle procedure previste dalla legge fallimentare, come pure quello della competenza esclusiva del tribunale fallimentare su di quelle.

9. Orbene, la chiusura del fallimento non implica la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare, come stabilito dalla L. Fall., art. 120, il quale, prevedendo che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore, anche per la parte dei loro crediti che non abbia trovato soddisfazione, sia per capitale che per interessi, implica la possibilità di far valere i crediti stessi nei confronti del debitore ritornato in bonis (Cass. S.U. 26 novembre 1993 n. 11718).

9.1. In vista della possibilità, per il creditore, di agire per ottenere dal fallito tornato in bonis il pagamento dei crediti che, accertati nei confronti del fallimento, non abbiano trovato (completa) soddisfazione nel corso della procedura, si è anzi esclusa la possibilità di agire contro il fallito direttamente, qualora si sia azionato il credito nella procedura fallimentare (Cass. 5 marzo 2003 n. 3245).

9.2. Nel caso in esame, il giudizio di accertamento della persistenza del credito attiene alle somme che non possono essere corrisposte dalla curatela: in ordine agli interessi legali dalla data delle singole scadenze alla data di dichiarazione del fallimento, per i quali evidentemente la massa attiva parrebbe incapiente; in ordine agli ulteriori interessi al tasso legale maturati dalla dichiarazione di fallimento fino al pagamento effettivo, per i quali giammai potrebbe rispondere la massa, ma appunto soltanto il fallito una volta ritornato in bonis.

9.3. Poichè il debito di cui deve rispondere l’acquirente del bene gravato da ipoteca è esattamente ed integralmente quello di cui doveva rispondere il debitore diretto, il creditore può agire contro il terzo ex artt. 602 e 604 c.p.c., appunto fino all’integrale suo soddisfacimento; la dedotta insufficienza del pagamento conseguito nella procedura fallimentare abilita pertanto il creditore a persistere nella esecuzione intentata contro il terzo espropriato, anche se, naturalmente, quest’ultimo potrà opporre il carattere pienamente satisfattivo dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare.

9.4. Al contempo, contraddittore necessario di una pretesa così ricostruita nei suoi confronti non può essere che il debitore diretto in proprio, appunto per l’eventualità che egli ritorni in bonis: l’accertamento della dedotta insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare comporta il compiuto e complessivo (ri-)esame dei fatti costitutivi della pretesa in questione, riconoscendosi agli accertamenti compiuti nel corso della procedura concorsuale il solo loro tipico valore endofallimentare, con tutti i relativi limiti oggettivi.

9.5. Tale soluzione va applicata al caso in esame, non constando l’esito della procedura fallimentare o delle vicende della società di capitali originaria o diretta debitrice: con la sola annotazione che spetterà al giudice del rinvio valutare gli effetti o le conseguenze dell’eventuale impossibilità di citarla in giudizio, a qualunque causa – ignota a questa Corte di legittimità – imputabile.

10. Con questa precisazione, la causa va rimessa al richiamato giudice di primo grado, in applicazione del seguente principio di diritto: l’opposizione all’esecuzione immobiliare intrapresa contro il terzo proprietario ai sensi dell’art. 602 c.p.c., e segg., va proposta anche contro il debitore diretto e, in caso di suo fallimento, nei confronti del medesimo in proprio e per l’eventualità che ritorni o sia tornato in bonis, quando il creditore adduca l’insufficienza dei pagamenti conseguiti in sede fallimentare.

11. La necessità di rimettere il processo al giudice di primo grado assorbe tutti gli altri motivi di ricorso. Quanto alle spese di lite fin qui sostenute, il carattere ufficioso del rilievo che ha condotto alla vanificazione delle attività processuali fin qui svolte integra, ad avviso del Collegio, un giusto motivo di integrale compensazione.
P.Q.M.

La Corte cassa l’impugnata sentenza e quella oggetto del giudizio di appello; rimette le parti al Tribunale di Novara, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite fin qui sostenute.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.