T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 24-02-2011, n. 545 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el giorno 9 febbraio 2011, i difensori avv.ti Alessandra Clerici e Micaela Chiesa;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 12 febbraio 2010 A.S. S.r.l. ha impugnato la nota, a firma del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e del Sindaco del Comune di San Vittore Olona, con cui è stata intimata l’interruzione immediata dei servizi esercitati in G.S. in favore del Comune.

Si è costituito il Comune resistente chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 252 del 18 marzo 2010 è stata accolta l’istanza cautelare sull’apparente fondatezza del quarto motivo di diritto, ritenuto di carattere assorbente, con cui l’atto impugnato era stato censurato per il vizio di incompetenza.

Con motivi aggiunti notificati il 7 maggio 2010 la ricorrente ha impugnato – senza chiederne la sospensione – la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 23 marzo 2010 e la deliberazione del Consiglio comunale del 9 aprile 2010, con cui il Comune, attraverso gli organi competenti, si è rideterminato in modo conforme alla nota, a firma del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e del Sindaco del Comune di San Vittore Olona, precedentemente impugnata; ha impugnato, altresì, i successivi provvedimenti, esecutivi delle suddette deliberazioni, con cui è stato comunicato il rinnovo del recesso contrattuale e confermato l’ordine di non proseguire l’esecuzione di alcun servizio.

Con tale atto la ricorrente, sull’assunto che i nuovi atti adottati sarebbero elusivi dell’ordinanza n. 252 del 18 marzo 2010, ne ha chiesto l’esecuzione.

Il Comune ha depositato memoria per resistere all’ulteriore impugnativa.

Con ordinanza collegiale n. 162 del 29 luglio 2010 la Sezione ha respinto l’istanza di esecuzione, ritenendo i provvedimenti impugnati con il ricorso principale superati dagli atti successivamente adottati dall’Amministrazione, impugnati con i motivi aggiunti, ma non sospesi e ipotizzando l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale.

Con ulteriori motivi aggiunti notificati il 22 settembre 2010 la ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali e i relativi contratti con cui i singoli servizi oggetto di recesso sono stati affidati per un anno a diverse imprese, nonché gli altri atti in epigrafe relativi alla vicenda per cui è causa.

Il Comune ha resistito a tale ulteriore impugnativa e, alla camera di consiglio del 13 ottobre 2010, la causa, sentite le parti, è stata rinviata al merito.

Successivamente le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi e all’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, su loro richiesta, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Vanno riassunti brevemente i fatti di causa.

Con deliberazione di C.C. n. 40 del 20 dicembre 2007 il Comune di San Vittore Olona ha deciso di acquisire da A.L. S.p.A. una partecipazione azionaria, per Euro 18.000,00 in A.S. s.r.l. e, con deliberazione n. 43 del 1 aprile 2008, la Giunta comunale, preso atto della partecipazione azionaria comunale alla società A.S. s.r.l., definita società in house, ha espresso l’intendimento di affidare alla predetta società, in G.S., i servizi di gestione: della manutenzione degli immobili comunali, della conduzione e manutenzione degli impianti termici dei suddetti immobili, della manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano, della manutenzione delle strade, marciapiedi e aree di pertinenza comunale, della manutenzione della segnaletica stradale e installazione di segnaletica temporanea, del servizio di sgombero della neve e spargimento di prodotti antighiaccio sulle strade, del servizio di reperibilità a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica.

Nella stessa delibera si da atto che la regolamentazione dei suddetti servizi è rinviata a successivo atto con cui approvare i contratti di servizio e relativi capitolati tecnici e dare regolare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica.

In assenza di tale "successivo atto" il Responsabile dell’Area Tecnica, previa determinazione n. 587 del 9 dicembre 2008, ha sottoscritto il contratto in data 16 dicembre 2008, recante l’affidamento per cinque anni con impegno della spesa complessiva di Euro 414.930,00.

In occasione della contestazione di una fattura emessa da A.S. s.r.l., il 16 dicembre 2009 il nuovo Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e il Sindaco hanno adottato il provvedimento – impugnato con il ricorso introduttivo – con cui, in sintesi, hanno affermato la non vincolatività, per il Comune, del contratto del 16 dicembre 2008 in quanto sottoscritto dall’arch. Sparacino, all’epoca Responsabile dell’Area Tecnica, senza il preventivo impegno pluriennale di spesa da parte dell’organo competente, comunicando alla società affidataria che, di conseguenza, tutte le pretese economiche dovevano essere azionate direttamente nei confronti dell’indicato funzionario; in forza di quanto sopra hanno, inoltre, intimato l’immediata sospensione dei servizi e la riconsegna, entro 30 giorni, di tutta la documentazione.

Dal successivo esame di quest’ultima l’Amministrazione ha rilevato diverse irregolarità contabili e gestionali tra cui numerosi affidamenti in subappalto non autorizzati: ha avviato, pertanto, una lunga istruttoria, in contraddittorio con A., per le necessarie verifiche, all’esito della quale sono state adottate – nelle more era intervenuta l’ordinanza di sospensione del provvedimento del 16 dicembre 2009 – la delibera di Giunta del 23 marzo 2010 e la delibera consiliare del 9 aprile 2010 che, rispettivamente, hanno proposto e deciso di dare atto della non opportunità e convenienza dell’affidamento diretto dei servizi ad A. e di procedere con appalti di servizi.

Ha fatto seguito la nota del 16 aprile 2010 con cui il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, richiamando le precedenti deliberazioni consiliari e di Giunta, ha rinnovato il recesso contrattuale (doc. n. 41 del fascicolo del Comune), dando atto che l’interruzione dei diversi servizi era intervenuta già alla fine del 2009.

Peraltro, già da tale data il Comune, dovendo garantire la continuità di ciascun servizio, aveva proceduto a singoli affidamenti di durata annuale mediante cottimo fiduciario.

3. Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, come già evidenziato nell’ordinanza n. 162 del 29 luglio 2010, i provvedimenti impugnati con il ricorso principale sono stati superati dagli atti successivamente adottati dall’Amministrazione. Dall’esame della documentazione prodotta tale circostanza risulta pienamente confermata atteso che, con la delibera n. 13 del 9 aprile 2010 (doc. n. 39 del fascicolo di parte resistente), il Consiglio comunale, facendo propria la relazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico ha preso atto che l’affidamento diretto ad A.S. s.r.l. dei servizi gestiti in forza di contratto del 16 dicembre 2008 non è né conveniente né opportuno, ritenendo doversi individuare nell’appalto di servizi la forma corretta per la gestione dei pubblici servizi locali e dando mandato al Responsabile dell’Area tecnica di provvedere agli adempimenti conseguenti, rinviando a successiva deliberazione le decisioni inerenti al pacchetto azionario di A.S. s.r.l. detenuto dal Comune.

4. Vanno, pertanto, esaminate le censure formulate con i primi motivi aggiunti.

4.1. Innanzitutto, come già evidenziato nell’ordinanza collegiale del 29 luglio 2010, va in questa sede confermato che non vi è stata alcuna elusione dell’ordinanza cautelare n. 252/2010, atteso che con essa la Sezione aveva ritenuto sussistente il solo vizio d’incompetenza cui il Comune ha prontamente reagito mediante adozione di nuove deliberazioni, diversamente e più compiutamente motivate da parte degli organi competenti.

4.2. Quanto al contenuto dei suddetti atti deve rilevarsi che la nuova motivazione poggia essenzialmente su tre pilastri: il primo riguarda l’irritualità dell’affidamento del dicembre 2008 avvenuto senza un regolare impegno di spesa e, comunque, senza che ne ricorressero i presupposti di legge, dubitandosi, in ogni caso, che i servizi affidati siano qualificabili come servizi pubblici locali e ritenendoli quindi meri servizi strumentali; il secondo individua una serie di irregolarità gestionali da parte di A., consistenti nell’aver appaltato a terzi, senza gara e con notevole lievitazione di costi, servizi che avrebbe dovuto gestire direttamente, nonché nell’aver tenuto una contabilità nella quale non sono stati documentati e quindi non sono controllabili né i costi delle attività "a canone" né quelli delle attività "extracanone"; il terzo concerne la reputata non convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale per le esposte ragioni (dandosi atto, peraltro, che la gestione dei servizi è stata, comunque, interrotta tra il dicembre 2009 e il gennaio 2010), nonché di non opportunità della stessa per ragioni squisitamente giuridiche afferenti le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali secondo la nuova disciplina di legge.

A fronte di tale articolata motivazione la ricorrente ha formulato censure così schematizzabili:

– sarebbe infondato il rilievo pertinente l’irritualità dell’affidamento effettuato nel 2008, atteso che l’allora Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Sparacino, si sarebbe limitato a dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio comunale il 20 dicembre 2007 e dalla Giunta il 1 aprile 2008;

– non vi sarebbero le irregolarità gestionali contestate in quanto il contratto non prevedrebbe le modalità documentali contabili pretese dal Comune, ma nulla si dice circa i subappalti;

– il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché, essendo una revoca, sarebbe privo di motivazione sui sopravvenuti motivi di pubblico interesse o sul mutamento della situazione di fatto o sulla nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e non prevedrebbe alcun indennizzo; né esso potrebbe essere considerato come un annullamento, mancando l’illegittimità originaria richiesta dall’art. 21nonies della L. 241/90;

– il rinnovo di recesso intimato dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici il 16 aprile 2010 sarebbe illegittimo sia perché un primo recesso non sarebbe mai stato esercitato sia perché, in ogni caso, adottato senza il preavviso di 180 giorni previsto in contratto.

4.3. La prima e la terza censura possono scrutinarsi congiuntamente vertendo sulla medesima questione.

Dalla documentazione in atti risulta che tra il Comune di San Vittore Olona e il Comune di Legnano era stata sottoscritta nel 2005 una convenzione per la gestione associata di un primo lotto di servizi G.S., da esercitarsi attraverso la società strumentale del Comune di Legnano, A.L. s.p.a., la quale, a sua volta, si avvaleva della controllata A.S. s.r.l.

Nel 2007, scaduta la convenzione ed avendo necessità di proseguire l’espletamento dei servizi, il Comune di San Vittore Olona, anche alla luce delle modifiche legislative nelle more intervenute, ha deciso di acquisire da A.L. A.p.A. – dandone il relativo mandato al Sindaco – una quota azionaria di A.S. s.r.l., al fine di divenire comproprietario di quest’ultima società strumentale, sul rilievo che si sarebbero costituiti i presupposti per un successivo affidamento in house ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c del D.Lgs. 267/2000 (cfr. delibera di C.C. n. 40 del 20 dicembre 2007).

Dopo l’avvenuta acquisizione della quota azionaria di Euro 18.000,00, la Giunta, con deliberazione n. 43 del 1 aprile 2008 ha individuato, ridefinendoli, i servizi da affidare direttamente ad A.S. s.r.l. differendone ad un successivo atto la regolamentazione complessiva (aspetti tecnici, economici e formali).

In realtà tale successivo atto è mancato, per cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha adottato la determinazione n. 587 del 9 dicembre 2008 con cui, sul presupposto errato che la Giunta comunale, con la delibera n. 43/2008, avesse dato "mandato all’Area Tecnica per il perfezionamento del suindicato affidamento mediante la stipula dei relativi contratti di servizio" (cfr. doc. 3 del fascicolo del Comune), ha approvato lo schema del contratto quadro di servizio, senza che lo stesso fosse allegato né sottoscritto da A.S. s.r.l. e senza approvare né allegare i capitolati speciali: in definitiva egli ha così affidato per cinque anni i servizi in premessa ad A.S. s.r.l., senza che il Consiglio Comunale avesse deliberato l’affidamento pluriennale, impegnando la spesa, "già stanziata nei capitoli di bilancio per il 2008" (cfr. pag. 3, id.) di Euro 414.930,00, per il solo anno 2008, ripartita secondo lo schema ivi contenuto.

A tale atto ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto di servizio in data 16 dicembre 2008.

L’importo dedotto in contratto, peraltro, è stato pagato ad A., come si evince dalle liquidazioni n.ri 59 e 61 del 6 febbraio 2009 (cfr. docc. 5 e 6 id.), nonostante il contratto fosse stato stipulato soltanto a dicembre 2008.

A fine 2009, in occasione della contestazione di una fattura di Euro 91.905,00 e del prospetto crediti per un totale di Euro 1.074.522,18 inviato da A.S. s.r.l. il 1 dicembre 2009, ritenuto esorbitante, sono stati effettuati i dovuti controlli e sono emerse tali irregolarità.

Osserva il Collegio che possono restare in disparte i possibili profili di inammissibilità conseguenti al fatto che, con il ricorso notificato il 12 febbraio 2010, la ricorrente non ha impugnato né ha contestato gli atti con cui aveva già dato esecuzione all’impugnato provvedimento, consegnando documentazione e chiavi e verbalizzando il sopralluogo; a fronte di un affidamento palesemente privo dell’impegno di spesa pluriennale e di copertura finanziaria, l’Amministrazione comunale non poteva, infatti, far altro che applicare la disciplina prevista dall’art. 191 T.U.E.L., per cui "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5…. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni".

La rilevata mancanza della delibera consiliare che stabilisse e al contempo autorizzasse la durata pluriennale degli affidamenti induce a concludere che l’intimazione dell’immediata interruzione di qualunque prestazione in favore del Comune si configurasse quale atto di natura cautelare a tutela di entrambe le parti, ove si consideri che, sul piano formale, A. non restava esposta a dover eseguire ulteriori attività, pur nella certezza che alcun corrispettivo le sarebbe stato versato da parte dell’Amministrazione, né il Comune poteva comunque restare destinatario di altre richieste di pagamento per servizi successivamente espletati.

Tali aspetti della vicenda sono stati, tuttavia, superati dalle successive determinazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio comunale quando ogni prestazione da parte di A. era ormai cessata.

Sulla base di quanto sopra esposto e diversamente da quanto argomentato dalla ricorrente i provvedimenti adottati dal Comune nella vicenda per cui è causa, al di la del diverso nomen iuris di volta in volta enunciato, vanno inquadrati non già quali espressione di una revoca, ma come atti di annullamento di ufficio con i quali, ai sensi dell’art. 21nonies della L. 241/90, l’atto illegittimo poteva e doveva essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, ragionevole essendo il termine dell’intervento in via di autotutela e ponderati gli interessi della destinataria e del Comune.

Per principio consolidato, presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio con effetti ex tunc sono l’illegittimità originaria del provvedimento, l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291).

Nel caso di specie tali presupposti risultano tutti rispettati, atteso che è pacifica l’illegittimità originaria del provvedimento, mancando la deliberazione circa la durata pluriennale dell’affidamento; l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto è ravvisabile dal punto di vista formale, nella mancanza dell’impegno di spesa e, dal punto di vista sostanziale, nella non convenienza di "convalidare" l’atto illegittimo, proseguendo una gestione che si sarebbe prospettata ben più onerosa rispetto a un diverso affidamento; quanto al possibile consolidamento di posizioni tutelabili in capo ad A. deve osservarsi che alla data dell’intimata cessazione del rapporto era trascorso soltanto un anno dalla sottoscrizione del contratto, il che attesta la piena ragionevolezza dell’atto di ritiro.

L’evidenziato interesse pubblico all’annullamento si profilava, del resto, indubbiamente prevalente rispetto a quello privato della ricorrente, la cui eventuale ignoranza dei rilevati vizi procedimentali e la stipula, pur recente, del contratto non possono giustificare la permanenza in vita di un affidamento di tal fatta.

Dalle considerazioni che precedono discende che non è ravvisabile neanche il denunciato difetto di motivazione: per regola generale, infatti, la motivazione di un atto di autotutela deve far emergere la comparazione tra l’interesse pubblico all’adozione dell’atto di annullamento e gli interessi privati sacrificati, che deve essere tanto più approfondita e stringente quanto più questi ultimi si siano consolidati per effetto del tempo trascorso (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, 10 dicembre 2010, n. 1540), il che nella specie non è comunque avvenuto.

4.4. Passando ad esaminare la seconda censura il Collegio rileva che essa è inammissibile posto che tende a contrastare le contestazioni mosse dal Comune circa alcuni aspetti gestionali (la mancata esecuzione in via diretta del servizio, la mancata documentazione dei costi e altro) che, afferendo alla fase di esecuzione del contratto e al periodo di validità dello stesso (anno 2008), esulano dalla giurisdizione di questo giudice, appartenendo al giudice ordinario.

4.5. Sebbene per diverse ragioni, anche la quarta censura è inammissibile, essendo stata rivolta contro la mera comunicazione del "rinnovo recesso contrattuale" da parte del Responsabile dell’Area Tecnica del 16 aprile 2010, che,quanto al suo contenuto, è atto meramente riepilogativo dei precedenti, del tutto privo, pertanto, di autonoma lesività.

Altrettanto inammissibile sarebbe il mezzo, ove fosse stato diretto avverso detto atto inteso come vero e proprio recesso dal contratto, in quanto la relativa cognizione apparterrebbe, del pari, al giudice ordinario.

5. Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha affidato a diversi soggetti i singoli servizi per cui è causa e i relativi contratti.

Tali provvedimenti sarebbero viziati sia per illegittimità derivata sia per vizi propri così riassumibili:

– gli affidamenti dei servizi mediante cottimo fiduciario sarebbero illegittimi perché la situazione di urgenza e imprevedibilità che avrebbe costretto il Comune di San Vittore Olona a ricorrere a tale istituto sarebbe stata determinata dalla stesso Comune – che avrebbe "revocato" il precedente affidamento ad A.S. s.r.l.- in spregio a quanto previsto dagli artt. 54 e 57 del codice dei contratti che consentono tale procedura solo quando le circostanze poste a giustificazione dell’urgenza non siano imputabili alle stazioni appaltanti; inoltre perché, essendo stata l’urgenza causata dal Comune, essi non rientrerebbero in alcuna delle ipotesi previste dai commi 6 e 10 della stessa norma (IV motivo);

– tali affidamenti sarebbero illegittimi anche perché, in violazione dell’art. 125, comma 13, del codice dei contratti, l’Amministrazione avrebbe artificiosamente frazionato i servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina delle acquisizioni in economia (V motivo);

– le determinazioni n. 147 e n. 148, con cui sono stati affidati i servizi a due diversi gestori i servizi di sgombero neve sulla viabilità cittadina e lo spargimento meccanizzato del sale, fornitura materiale e noleggio mezzi sarebbero illegittimi sia perché, essendo il primo di importo pari ad Euro 20.000,00, avrebbe postulato la consultazione di almeno cinque operatori, sia perché così facendo il Comune avrebbe frazionato un servizio che è unico allo scopo, non raggiunto, di tenere l’importo al di sotto degli Euro 20.000,00 (VI motivo).

5.1. I motivi con cui è stata dedotta l’illegittimità derivata vanno respinti e/o dichiarati inammissibili per le ragioni di cui ai punti che precedono.

5.2. I motivi dedotti avverso gli atti di affidamento mediante cottimo fiduciario sono invece inammissibili per carenza di interesse.

Osserva, in proposito, il Collegio che la ricorrente non ha lamentato la lesione dell’interesse né alla riedizione delle procedure di affidamento mediante cottimo fiduciario né all’indizione di una diversa gara al fine di parteciparvi, senza dar conto dell’utilità che trarrebbe dall’eventuale annullamento degli atti impugnati.

Alla suindicata carente prospettazione non può sopperire il rilievo "che l’odierna ricorrente non è stata minimamente presa in considerazione" (così a pag. 48 dei secondi motivi aggiunti), non essendo stata denunciata alcuna correlata illegittimità.

Sotto questo profilo può soltanto brevemente ricordarsi che,nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato: da ciò la conseguenza che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (cfr ex multis: T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 17 dicembre 2010, n. 37190).

6. Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i primi ed i secondi motivi aggiunti vanno in parte dichiarati inammissibili e respinti nel resto poiché infondati.

7. Le spese, liquidate in complessivi Euro 7.000,00 (settemila), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, sono poste a carico della ricorrente secondo il principio della soccombenza, che dovrà corrisponderle al Comune di San Vittore Olona.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e improcedibile e lo respinge nella restante parte, nei termini di cui in motivazione.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di San Vittore Olona, di spese e competenze del giudizio che liquida come in motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2011) 11-03-2011, n. 9886 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 26 marzo 2010, depositata in cancelleria il 27 marzo 2010, il Tribunale di Benevento, quale giudice dell’esecuzione ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena con la sentenza 16 febbraio 2009 emessa dal Tribunale della stessa città nei confronti del ricorrente, rilevando che il prefato aveva già goduto del beneficio ex art. 163 c.p. sia con la sentenza del 20 luglio 1995, divenuta irrevocabile il 5 novembre 1995, sia con la sentenza di condanna del 10 febbraio 1997 divenuta irrevocabile in data 26 aprile 1997, posto altresì che quest’ultima decisione aveva riguardato un reato che, depenalizzato dopo la sentenza irrevocabile, era stato previsto nuovamente come illecito dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 13. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione R.D. chiedendone l’annullamento per i seguenti profili:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p. e art. 673 c.p.p., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c); il giudice dell’esecuzione non avrebbe dovuto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto applicata dal giudice della cognizione nell’esercizio del suo potere discrezionale di cui agli artt. 163 e 163 c.p. atteso peraltro che si era anche trattato di una decisione ex art. 444 c.p.p.. b) violazione e falsa applicazione dell’art. 186 C.d.S., con riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); il giudice dell’esecuzione non ha tenuto contro che il reato di guida senza patente è stato depenalizzato, sicchè il giudice dell’esecuzione non avrebbe comunque potuto sindacare la qualificazione o l’accertamento del fatto così come operato dal giudice del merito.

Oltretutto la violazione contestata al R., prevista dall’art. 218 C.d.S., comma 6 (circolazione abusiva con veicolo durante il periodo si sospensione della patente è stata depenalizzata per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 19 che è a tutt’oggi rosta un illecito amministrativo. E’ erronea pertanto la qualificazione operata dal giudice secondo cui la condotta ascritta al R. sarebbe ora inquadrarle nella diversa fattispecie della guida di autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ex art. 116 C.d.S., comma 13, che in ogni caso è pur sempre un illecito amministrativo.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.

3.1 – Giova in via preliminare osservare che il giudice dell’esecuzione ben può provvedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi in cui si sia verificata una violazione di cui all’art. 164 c.p. atteso l’espresso divieto stabilito dalla legge di non poter applicare per più di due volte il beneficio in parola. La revoca non può invece intervenire su una motivazione espressa in termini di discrezionalità che è materia di esclusiva competenza del giudice di merito.

3.2 – Nella fattispecie non doveva pertanto pervenirsi alla disposta revoca posto che il giudice della cognizione aveva già deciso sul punto concludendo per la fruibilità da parte del R. del beneficio in questione rilevando che ne aveva goduto una sola volta per contravvenzione, mentre la condanna per delitto era a pena estinta per indulto, non essendovi altri precedenti peraltro ostativi. Non essendo stato impugnato tale punto della decisione dal Pubblico Ministero il giudice dell’esecuzione non poteva sindacare tale profilo trattandosi di una valutazione meramente discrezionale non più delibabile al di fuori del giudicato (Cass., Sez. 5, 17 novembre 1992, n. 1989, Guidetti, rv. 193205).

3.3 – Inoltre è appena il caso di rilevare che l’intervenuta abolitio criminis del reato di circolazione abusiva di veicolo durante il periodo di sospensione della patente, a prescindere dalla sua reintroduzione come illecito penale, ha comunque fatto venir meno l’esecuzione e gli effetti della condanna, tra cui è da annoverare quello di costituire un precedente ostativo ai fini applicativi della sospensione condizionale della pena (Cass., Sez. 5, 4 luglio 2005, n. 28714). La reintroduzione della illiceità della condotta vale per vero per i fatti che saranno commessi successivamente alla reintroduzione stessa ma non ha la capacità retroattiva di far rivivere effetti del tutto perenti.

4. – Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 23-03-2011, n. 518 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il D.D.G. 18 novembre 2005 n° 2541, nella parte in cui non ha inserito la domanda presentata dalla società ricorrente tra le istanze istruite per la concessione di agevolazioni di cui alla misura 3.14 del P.O.R. 2000/2006.

In uno all’atto introduttivo del giudizio, è stata presentata istanza di accesso endoprocessuale agli atti contenti la motivazione dell’esclusione.

Per resistere al ricorso, con memoria depositata il 10 aprile 2006, si è costituita l’amministrazione intimata, che ne ha domandato la declaratoria di inammissibilità, o comunque il rigetto, con vittoria di spese.

In data 25 luglio 2006, è stato notificato ricorso per motivi aggiunti, avverso il medesimo provvedimento impugnato in via principale, nonchè avverso la comunicazione di B.N. del 16 maggio 2006 BN/0972.

Con ordinanza collegiale di questa Sezione n° 301 del 22 settembre 2006, eseguita il 24 novembre 2006, sono stati acquisiti il D.D.G. 18 novembre 2005 n° 2541, la nota di B.N. s.p.a. del 16 maggio 2006 BN/0972 e la domanda di partecipazione al bando, presentata dalla società ricorrente.

Con memoria depositata in data 21 dicembre 2010, la difesa erariale ha reiterato l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale e per motivi aggiunti, sollevando, altresì, eccezione di improcedibilità del ricorso, per omessa impugnazione del provvedimento sopravvenuto, D.R.S. n° 219 del 18 febbraio 2010, versato in atti, con il quale, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n° 1333/2006 di questa Sezione, che aveva ordinato il riesame del provvedimento impugnato, é stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell’istanza della P. s.p.a..

Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2011, sentiti i difensori delle parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Preliminarmente, dev’essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tarditività, atteso che, alla data di notifica dello stesso, non era ancora intervenuta la pubblicazione in GURS del decreto impugnato, mentre detto decreto risulta essere stato registrato alla Corte dei conti in data 19/12/2005.

Pertanto, in mancanza di prova in ordine alla piena conoscenza dell’atto impugnato in data anteriore al 29 novembre 2005, in cui lo stesso ricorrente ha dedotto di averne preso cognizione, è quest’ultimo il dies a quo dal quale va computato il decorso del termine decadenziale di impugnazione.

La notifica, in data 25 gennaio 2006, non è, pertanto, tardiva, avuto riguardo al dettato dell’art. 21 della legge n° 1034/1971, che trova applicazione ratione temporis.

Dev’essere respinta, altresì, l’eccezione di improcedibilità del ricorso, in quanto il provvedimento sopravvenuto non costituisce spontanea riedizione del potere, ponendosi, piuttosto come mera esecuzione dell’ordine giudiziale di riesame, impartito con l’ordinanza cautelare n° 1333/2006, di talchè la sua mancata impugnazione non determina alcuna improcedibilità (conforme, Cons. Stato, Sez. VI, n° 396 del 20 gennaio 2011).

Venendo al merito, con l’unico motivo dell’impugnativa principale e con il ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 10bis della legge n° 241/1990, per non aver ricevuto il preavviso di rigetto dell’istanza, contemplato dalla norma invocata.

Il motivo è fondato.

La novella alla legge generale sul procedimento amministrativo, introdotta con legge n° 15/2005, si é innestata, restituendogli nuova linfa, nello spirito originario delle riforme amministrative degli anni "90, orientate nel senso di ridurre il divario tra P.A. – Autorità, in posizione di supremazia, e cittadino in posizione di soggezione, spesso irrimediabilmente penalizzante per quest’ultimo oltre che per la completa acquisizione degli elementi fattuali e logicocognitivi su cui deve poggiare ogni decisione pubblica.

Il preavviso di rigetto, quale istituto volto ad accrescere le possibilità di dialogo tra la parte pubblica e la parte privata, appare ispirato alla finalità di riportare i due interlocutori, pubblico e privato, su un piano di parità, consentendo al cittadino di rappresentare tutte le circostanze utili alla definizione dell’assetto di interessi e alla tutela della propria posizione sostanziale e, al contempo, onerando l’amministrazione della considerazione del quadro istruttorio nella sua completezza organica, comprensiva delle difese e controdeduzioni dell’istante. In tale ottica, le funzioni che il nuovo istituto procedimentale persegue, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai invalso, ovvero il potenziamento della funzione partecipativa in chiave di vero e proprio contraddittorio equiordinato, la leale collaborazione tra soggetti parimenti coinvolti nella vicenda amministrativa, unitamente alla deflazione del contenzioso che potrebbe insorgere, sembrano riconducibili, anche per l’evidente incentivo alla reciproca fiducia, nascente dall’abbattimento dell’effetto "sorpresa", al generale canone di correttezza e buona fede nell’amministrazione della cosa pubblica.

In tal senso, la norma dell’art. 10bis della legge n° 241/1990 esprime una regola di portata generale, il cui fondamento costituzionale va rinvenuto negli artt. 3 e 97 della Costituzione, nel principio del giusto procedimento e nei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea, ormai entrati a far parte del patrimonio dei diritti umani giustiziabili nell’ordinamento europeo e negli ordinamenti interni degli Stati membri, per effetto del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.

In particolare, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sancisce i diritti di cittadinanza europea, tra i quali assume primario rilievo il "Diritto ad una buona amministrazione", che, a norma dell’art. 41, secondo comma, comprende, tra l’altro, "il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio".

In un simile contesto normativo, appare assai arduo estendere in via interpretativa i casi, nominativamente contemplati dal medesimo art. 10bis, che fanno eccezione all’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, atteso che, al di fuori delle fattispecie, predeterminate dal legislatore, in cui le garanzie di ragionevolezza, imparzialità, buon andamento e tutela sono apprestate dalle norme specialmente disciplinanti i procedimenti enumerati, ogni altra pretermissione comporta la violazione del principio costituzionale e comunitario del contraddittorio, "imposto dalla succitata norma al duplice scopo di porre il destinatario del provvedimento in condizione di far valere in tempo utile le sue ragioni e, al tempo stesso, di consentire alla P.A. di compiere una completa valutazione e comparazione degli interessi coinvolti" (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 14 gennaio 2010, n° 53).

Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che le deroghe all’obbligo previsto dall’art. 10bis della legge n° 241/1990, previste per le "procedure concorsuali e i procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali", vadano intese in senso restrittivo, avendo il legislatore della novella del 2005 inteso accrescere le garanzie di trasparenza poste a presidio del cittadino di fronte all’esercizio del pubblico potere, di talchè le eccezioni a siffatta ratio legis devono essere trovare un’applicazione necessariamente tassativa, non suscettibile di estensione analogica (conforme, Tar Lazio Roma, Sez. IIIter, 17 luglio 2007, n° 6503; Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 13 marzo 2007, n° 809; Cons. Stato, ord. 30 agosto 2006, n° 4519).

Ad analoghe conclusioni si perviene da un’attenta analisi delle argomentazioni enucleate dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato, che, pur avendo individuato in via sistematica, tre ulteriori fattispecie escluse dall’obbligo dell’art. 10bis della L. n° 241/1990 (- DIA – oggi SCIA; procedimenti di secondo grado; procedimenti di controllo del nulla osta paesaggistico), ha anche affermato che "detta norma ha una portata generale e va letta in senso non restrittivo, pena la vanificazione dell’intento legislativo di valorizzare il contraddittorio e, in definitiva, il dialogo tra cittadini e istituzioni" (Cons. Stato, Commissione speciale, parere 26 febbraio 2008, n° 2518/2007).

Nel caso di specie, dalle considerazioni che precedono discende la piena operatività dell’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del ricorrente, non rientrando il procedimento controverso, per l’assegnazione di risorse del P.O.R. 2000/2006, tra le esclusioni legislativamente ammesse al detto obbligo.

Il fatto dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10bis della L. n° 241/1990 non è stato specificamente contestato dall’amministrazione costituita e, per tale ragione, é da ritenere provato ai sensi dell’art. 64 del codice del processo amministrativo.

Non ricorrono i presupposti di legge per l’applicazione dell’art. 21octies, secondo comma, della legge n° 241/1990, per la natura non vincolata delle valutazioni di ammissibilità ai finanziamenti de quibus e considerato che la difesa erariale non ha dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, laddove, per converso, il ricorrente ha argomentato in ordine all’utilità che il proprio contributo partecipativo avrebbe potuto apportare alla completezza dell’istruttoria procedimentale sull’istanza, grazie al chiarimento, che il ricorrente medesimo si è visto costretto a rendere nell’odierna sede giurisdizionale, circa il programma presentato, "che contemplava solo un’innovazione tecnologica", "che, in conseguenza di studi precedentemente condotti ed estranei alla misura 3.14 del P.O.R. 20002006, serviva a realizzare un prodotto ecocompatibile" (pag. 9 del ricorso per motivi aggiunti), chiarimento che, se reso nella sede amministrativa, a titolo di controdeduzioni al preavviso di rigetto, avrebbe potuto essere valutato dall’amministrazione ai fini di una diversa determinazione.

Conseguentemente, attesa la fondatezza della censura di violazione della norma partecipativa e l’assenza della natura non invalidante del vizio accertato, viene ad essere travolto l’intero procedimento ed il provvedimento finale.

Per tali ragioni, l’impugnativa dev’essere accolta e annullata la contestata esclusione.

Quanto alla domanda di accesso endoprocessuale agli atti, proposta ai sensi dell’art. 1 della L. n° 205/2000, ritiene il Collegio che sulla detta domanda sia cessata la materia del contendere.

Come sopra rilevato, in esecuzione dell’ordinanza istruttoria adottata da questa Sezione, n° 301 del 22 settembre 2006, sono stati depositati agli atti del giudizio, tra l’altro, il D.D.G. 18 novembre 2005 n° 2541 e la nota di B.N. s.p.a. del 16 maggio 2006 BN/0972, quest’ultima già allegata dalla medesima società ricorrente ai motivi aggiunti e nella quale è compiutamente esplicitata la motivazione dell’esclusione.

Per tale ragione, l’interesse ostensivo di parte ricorrente deve ritenersi ormai soddisfatto, non essendo stati specificatamente indicati ulteriori atti in ordine ai quali potrebbe ancora sussistere un interesse alla conoscenza e non residuando profili pregiudizievoli per il ricorrente, anche in considerazione dell’accoglimento dell’odierna impugnativa e attesa la natura strumentale dell’accesso endoprocessuale.

Per le suesposte ragioni, il ricorso principale e per motivi aggiunti dev’essere accolto ai fini del riesame dell’istanza, mentre dev’essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accesso agli atti.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle iniziali oscillazioni giurisprudenziali sull’ambito di applicazione dell’art. 10bis della legge n° 241/1990.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’amministrazione intimata il riesame dell’istanza.

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda endoprocessuale di accesso agli atti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 11-04-2011, n. 3163 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ere la controversia ai sensi dell’art. 74 c.p.a. sussistendone i presupposti;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che il ricorrente Vincenzo Torre ha rinunciato al ricorso come da atto prodotto in giudizio dal difensore e che dunque la decisione del presente contenzioso giudiziale interviene solo con riferimento alla posizione del ricorrente M.M.;

Rilevato che il ricorso è stato principalmente proposto al fine di ottenere l’annullamento dell’atto n. prot. 91067 del 19 marzo 2004 con il quale l’odierna Amministrazione resistente ha semplicemente chiarito al patrocinatore dei ricorrenti le ragioni che accompagnavano i precedenti provvedimenti assunti dal Comando regionale della Sardegna (presenti in atti) recanti le schede punteggi redatte a corredo delle domande di trasferimento presentate dai due militari, schede che la stessa Amministrazione aveva provveduto a mostrare agli interessati tanto che in data 1 e 3 dicembre 2003 entrambi avevano formulato censure nei confronti della valutazione operata dal Comando;

Ritenuto, quindi, che il provvedimento principalmente impugnato ed il cui richiesto annullamento avrebbe (eventualmente) potuto consentire la rivalutazione delle posizioni dei ricorrenti si compendia in un atto meramente confermativo e quindi non utile a riaprire i termini decadenziali di impugnazione degli atti recanti le schede punteggi a corredo delle domande di trasferimento presentate dai due militari, atteso che non si rinviene in tale atto alcuna rivalutazione, rispetto alle precedenti determinazioni, della posizione dei ricorrenti da parte dell’Amministrazione;

Considerato che i suindicati atti (recanti le schede punteggi a corredo delle domande di trasferimento presentate dai due militari) costituiscono provvedimenti amministrativi dinanzi ai quali la posizione soggettiva dei militari si configura quale interesse legittimo e che, dunque, essi – conoscibili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità – avrebbero dovuto essere impugnati nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla piena conoscenza degli stessi, onere che il ricorrente (superstite nel presente giudizio, rispetto al ricorrente che a detto giudizio ha rinunciato) non ha tempestivamente assolto, a quanto risulta dalla documentazione depositata;

Ritenuto, quindi, che in ragione delle suesposte osservazioni il ricorso va dichiarato inammissibile con riferimento alla posizione del ricorrente M., mentre con riguardo alla posizione del ricorrente Torre il Tribunale non può che dare atto dell’intervenuta rinuncia;

Stimato, infine, che appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte dà atto di rinuncia.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.