Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-06-2012, n. 10434

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 26 ottobre 2009, per quanto ancora qui rileva, in riforma della sentenza di primo grado con la quale l’INPS era stato condannato al pagamento a favore di M.I. dell’assegno per il nucleo familiare sulla pensione di cui la medesima era titolare, dichiarava improponibile la domanda per mancata presentazione della domanda amministrativa.

Riteneva la Corte territoriale che, sulla base della valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel processo ed in particolare dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, non emergeva la prova circa l’avvenuta presentazione da parte della M. della domanda amministrativa che, tra l’altro, indicava una data diversa rispetto a quella menzionata nel ricorso introduttivo.

Contro tale sentenza ricorre per cassazione M.I. sulla base di tre morivi.

Resiste con controricorso l’INPS.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, deduce che la ricevuta della domanda amministrativa, prodotta in primo e secondo grado, reca il numero progressivo della stessa, la sede INPS cui è stata presentata, l’identificazione della persona istante, la sua data di nascita e l’oggetto della domanda.

Non essendo leggibile il timbro a tampone apposto sulla stessa è stato prodotto un "tabulato" rilasciato dall’Istituto, dal quale risulta che il numero di protocollo della domanda amministrativa è identico a quello indicato nella ricevuta prodotta in atti, nonchè la data di presentazione di detta domanda, ancorchè diversa da quella indicata in ricorso.

Alla stregua di tali elementi la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere improponibile la domanda giudiziale, tanto più che l’INPS non aveva proposto la relativa eccezione nè aveva disconosciuto i documenti prodotti.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3), riproponendo le medesime argomentazioni di cui al primo motivo, rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente equiparato l’errore nella data di indicazione della domanda amministrativa alla mancanza della domanda stessa.

Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 416 c.p.c. "e dell’art. 24 CI." in relazione all’art. 360 n. 3, nonchè violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Rileva che il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’avvenuta presentazione della domanda amministrativa, prova che, viceversa, per i motivi dedotti con il primo motivo, era stata data e che in ogni caso, stante la difficoltà della stessa, incombeva all’INPS fornire per il principio della vicinanza dei mezzi di prova.

Il primo motivo non è fondato.

Diversamente da quanto assume la ricorrente, la decisione impugnata non è inficiata da vizi di motivazione, avendo la Corte di merito dato sufficientemente conto del percorso argomentativo seguito per pervenire alla conclusione che non vi era corrispondenza tra la domanda amministrativa indicata nel ricorso introduttivo e gli elementi risultanti dai documenti prodotti.

Ha infatti ritenuto la Corte territoriale che la ricevuta della domanda amministrativa, in quanto priva di data e recante il solo numero progressivo, non era idonea a comprovare che fosse effettivamente riferibile alla domanda indicata nel ricorso introduttivo e che non potevano trarsi sufficienti elementi al riguardo dal "tabulato" delle domande di pensione rilasciato alla ricorrente dall’Istituto, atteso che, tra l’altro, il ricorso introduttivo indicava una data diversa rispetto a quella risultante dalla domanda amministrativa.

Inoltre l’assenza, sulla ricevuta della stessa, di data, sigla o altro segno, fatta eccezione del logo INPS, non consentiva il collegamento con la domanda amministrativa sulla base della valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel processo.

Trattandosi di valutazioni di merito supportate da una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, esse non sono suscettibili di sindacato in questa sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logica- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva, di valutare le prove e di controllarne la concludenza.

Anche il secondo e il terzo motivo, che per ragioni di connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

La Corte territoriale è pervenuta alla declaratoria di improponibilità della domanda non solo – come deduce la ricorrente – per avere rilevato una mera discordanza tra la data di presentazione della domanda amministrativa indicata in ricorso e quella risultante dagli atti, ma, come sopra osservato, sulla scorta di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti nel processo, che hanno indotto la stessa Corte a ritenere non provata l’avvenuta presentazione della domanda amministrativa.

Quanto all’onere della prova, il criterio della "vicinanza o della disponibilità della prova", richiamato dalla ricorrente, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio, opera nei casi di effettiva impossibilità per l’una o per l’altra parte di offrire la prova, evenienza questa non ricorrente nella specie, essendo la ricorrente pienamente in grado di assolvere all’onere probatorio posto a suo carico.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, previa condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre Euro 40,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 292

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame (principale e motivi aggiunti), il ricorrente ha impugnato:

il giudizio di non idoneità che la commissione per gli accertamenti sanitari per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale ha reso nei suoi riguardi con la seguente motivazione: "Alterazioni acquisite della cute (tatuaggio) spalla destra che per sede e dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art. 19 della D.T. 5/12/2005)";

la graduatoria di concorso.

Come seguono le censure articolate in ricorso:

a) il verbale oggetto di impugnazione non ha mai precisato sulla base di quali considerazioni si dovesse ritenere deturpante il tatuaggio riscontrato di grandezza non superiore a 1012 cm;

b)la commissione non si è fatta carico di accertare se, a causa dei segni grafici, la figura del candidato risultasse deturpata e/o indice di una personalità abnorme ovvero fosse indecorosa per l’Istituzione militare;

c) il tatuaggio non è visibile;

d)difetto di motivazione.

L’intimata amministrazione ha depositato la documentazione.

Il ricorso è infondato.

Il giudizio di non idoneità è stato reso ai sensi dell’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005.

La documentazione fotografica rende ragione della consistenza e dimensione del tatuaggio che avvolge la spalla destra.

La commissione ha motivato – secondo un giudizio di discrezionalità tecnica, con rinvio alle norme extragiuridiche della scienza medica, immune da profili di illogicità e/o irragionevolezza e/o travisamento dei fatti e, perciò, insindacabile sul piano della relazionabilità del fatto (tatuaggio) alla norma (art. 19, D.M. 5/12/2005) – che siffatta alterazione, a prescindere dalla sua cronicità, indecorosità e/o riferibilità ad un soggetto affetto da personalità abnorme, è tale da determinare una rilevante alterazione fisiognomica.

La consistenza/rilevanza dell’alterazione sconta un giudizio di valore che il Collegio – alla stregua anche dei limiti propri del sindacato sul merito dell’azione amministrativa ed ove non confutate le risultanze con circostanziate, puntuali e pertinenti allegazioni di altrettanto valore scientifico – reputa adeguatamente e congruamente motivato e, perciò, immune da macroscopici vizi della funzione e di motivazione.

Senza sottacere che forme di eccentricità o di ricercatezza nei tatuaggi non v’è dubbio che stridono con l’immagine di sobrietà dell’Arma (cfr art. 18 del Regolamento di disciplina militare).

Come riferito sopra, la contestata esclusione è stata adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute.

La cennata alterazione è riconducibile alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva del 19/4/2000: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla "Dermatologia", causa di inidoneità al servizio militare;

Nel caso di specie, risulta nel derma dell’interessato una infiltrazione patologica di sostanze chimiche, con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i "riflessi fisiognomici" menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma.

Giova osservare, che l’art. 19 della direttiva tecnica 5/12/2005 non considera la "cronicità" come il comune denominatore di ogni alterazione ma pone la stessa in alternativa alle "rilevanti alterazioni funzionali e fisiognomiche"; tanto lo si evince, in via di interpretazione logicosistematica, dalla disgiuntiva "o" inserita nel periodo nonché dalla "virgola" che segue immediatamente al soggetto della frase (Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche…).

Ebbene, per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui si afferma in campo medico la natura cancerogenetica; tali sostanze possono – in particolare – stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose. In letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudo linfoma.

Giammai, pertanto, l’intimata amministrazione – pena la violazione del principio della "par condicio" tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la menzionata Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione diversa da quella impugnata, adottata sulla base di plausibili argomentazioni scientifiche ed all’esito di una procedura competitiva in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio della funzione.

L’impugnato giudizio sanitario, infatti, non palesa certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-05-2013) 21-06-2013, n. 27346

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Svolgimento del processo
1. La corte di appello di Genova, giudicando a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, ha confermato la sentenza in data 8.2.2007 del tribunale di Genova che aveva condannato L.G.D. alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 10000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Secondo la corte di appello le circostanze e modalità della condotta dell’imputato, unitamente alle sue stesse condizioni personali, depongono per la destinazione a terzi, quand’anche, in ipotesi, parzialmente, dello stupefacente.
Il ricorrente, tossicodipendente, era stato trovato in possesso di 48 dosi di eroina che non potevano ritenersi una scorta per uso proprio atteso che l’imputato, per sua stessa ammissione, aveva condizioni economiche che gli consentivano di procurarsi agevolmente quanto necessario alle sue esigenze di tossicodipendente, senza necessità di fare scorte consistenti, che potevano trovare giustificazione solo in difficoltà economiche di recarsi più volte nei luoghi di approvvigionamento; inoltre l’acquisto era stato poco conveniente per la scarsa qualità della droga e per il rischio di essere trovato in possesso dello stupefacente.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità. L’imputato era stato trovato in possesso di 7,5 gr. di eroina mentre si trovava su un treno proveniente da (OMISSIS) sul quale stava regolarmente viaggiando; non tentava di vendere la sostanza a terzi; non deteneva strumenti tipici del soggetto che vuole frazionare e vendere lo stupefacente (bilancini o altro); non deteneva somme di denaro ingenti o comunque in misura tale da potersi ritenere provento di spaccio; consegnava spontaneamente ai verbalizzanti in occasione del controllo di polizia la parte più consistente dello stupefacente in suo possesso, mentre altra più piccola veniva rinvenuta in esito a perquisizione; non aveva occultato lo stupefacente sulla sua persona con particolari accorgimenti, bensì lo deteneva semplicemente in tasca e nel portafogli; dichiarava fin dalla udienza di convalida dell’arresto di avere acquistato lo stupefacente per un prezzo non cospicuo con lo scopo di fame uso personale per qualche tempo; dimostrava (certificazione SERT allegata al verbale di udienza di primo grado) di essere assuntore abituale dello stupefacente da oltre venti anni;
dimostrava di possedere beni patrimoniali e redditi che gli consentono di avere un buon tenore di vita. Sì tratta – sottolinea la difesa – di elementi atti a sostenere l’uso personale che esclude il reato atteso che l’onere della prova della sussistenza del reato è a carico della pubblica accusa, essendo la destinazione allo spaccio elemento costitutivo del reato che deve essere rigorosamente provato, non essendo in alcun modo prevista una presunzione di destinazione allo spaccio sulla base del rinvenimento di una quantità di stupefacente anche di una certa consistenza, di per sè non incompatibile con un uso personale. Con un secondo motivo si duole della eccessività della pena.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con la sentenza n. 12164 del 2009 della 6^ sezione, ha chiarito i principi cui deve uniformarsi l’accertamento della penale responsabilità di chi sia trovato in possesso di sostanza stupefacente dopo l’entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006, n. 49, che ha convertito con modificazioni il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272. In particolare si è precisato che la modificazione introdotta dall’art. 4 bis, secondo cui la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato se le sostanze detenute "appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale", al di là dell’infelice verbo utilizzato, non contiene elementi di sostanziale novità rispetto alla disciplina previgente, che, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 75, sanzionava penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti che non fosse finalizzata all’"uso personale" (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, PM c/ Cortucci). In realtà, la modificazione normativa intervenuta non ha introdotto nei confronti dell’imputato che detiene un quantitativo di sostanza stupefacente in quantità superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale nè una presunzione, sia pure relativa, di destinazione della droga detenuta ad uso non personale, ne1 un’inversione dell’onere della prova, costituzionalmente inammissibile ex art. 25 Cost., comma 2 e art. 27 Cost., comma 2.
I parametri indicati per apprezzare la destinazione ad uso "non esclusivamente personale" (quantità, modalità di presentazione o altre circostanze dell’azione) costituiscono criteri probatori non diversi da quelli che già in passato venivano impiegati per stabilire la destinazione della sostanza detenuta. Tali parametri non vanno considerati singolarmente e isolatamente, sicchè non è sufficiente la sussistenza di uno solo di essi (in ipotesi, il superamento quantitativo dei limiti tabellarmente previsti) affinchè la condotta di detenzione sia penalmente rilevante: pur in presenza di quantità non esigue, il giudice può e deve valutare se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano da escludere un uso non esclusivamente personale (cfr. Cass. 6, n. 17899/08, rv. 239932; n. 19788/08, rv 239963; n. 27330/2008, rv 240526; n. 40575/2008, rv 241522). Fermo restando che (sez. 4, 25.9.2008 n.399262 rv. 241468) la destinazione allo spaccio è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa, e pertanto deve essere provata dalla pubblica accusa sulla base degli indici fissati dalla norma e dei principi fissati da questa Corte.
E’ stato pure ribadito che la valutazione sul punto del giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. n. 44419/2008, ced 241604; n. 19788/2008, rv 239963).
Tanto premesso, nel caso di specie la corte di appello ha ritenuto provata la destinazione allo spaccio sulla base di una illogica valutazione della tesi difensiva e cioè quella di ritenere che la circostanza di disporre di una buona condizione finanziaria sia incompatibile con la scelta di voler effettuare un acquisto, una scorta, a prezzo vantaggioso. La disponibilità economica non esclude infatti che il soggetto utilizzi le proprie sostanze in modo oculato, rientrando una tale valutazione tra le scelte che ogni individuo liberamente compie secondo una serie di parametri che non si prestano a generalizzazioni del tipo di quelli utilizzati, non essendo dunque sostenibile l’esistenza di una massima di esperienza che esclude che il soggetto benestante vagli attentamente la convenienza della sua scelta economica; parimenti illogico aver escluso la convenienza dell’acquisto sulla base della scarsa qualità della sostanza acquistata, atteso che si tratta di informazione evidentemente acquisita solo ex post, nonchè il riferimento alla condizione di recidivo specifico, attesa la pacifica qualità di tossicodipendente dell’imputato; ne deriva che a sostegno della responsabilità rimane solo un unico argomento, quello del rischio dell’intervento delle forze dell’ordine, argomento che non è certamente tale da poter sostenere il giudizio di colpevolezza.
A fronte di due giudizi di merito che non hanno evidenziato elementi sufficienti a sostenere l’accusa formulata nei confronti dell’imputato deve dunque concludersi per l’assoluzione del medesimo, non giustificandosi un ulteriore rinvio al predetto giudice.
2. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile sez. lavoro del 21 ottobre 2010 n. 21625 Lavoro, domicilio, subordinazione, precariato, civile (2011-01-14)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da: P.L., – ricorrente –

contro

xx – resistente con procura –

avverso la sentenza n. xxx della CORTE D’APPELLO di Venezia, depositata il omissis;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato MARIANI RENATO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 16/2004 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vicenza decideva le cause riunite, tra P.L. E la xx s.p.a., aventi ad oggetto: a) la condanna al pagamento di somme per illegittima riduzione di “commesse” nel corso del rapporto di lavoro subordinato a domicilio, nel periodo dall’aprile 2000 al marzo 2001, pari a L. 26.260.883, quantificata sulla base della media delle retribuzioni percepite negli anni precedenti; b) l’accertamento dell’intervenuto licenziamento “per fatti concludenti”, per persistente imposta inattività o, comunque, per giusta causa/giustificato motivo e la condanna della convenuta alla di lei reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 St. lav. Ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate e maturande sino alla reintegrazione.

In particolare il detto giudice rigettava la domanda di pagamento delle differenze retributive, e, accertato che il rapporto di lavoro era cessato in data 11-6-2001 “per iniziativa unilaterale del datore di lavoro”, dichiarava l’inefficacia del licenziamento, ordinava la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e condannava la società datrice di lavoro a risarcirle il danno patito quantificato in misura pari a cinque mensilità, computate sulla base della media mensile dell’anno 2000, con compensazione per la metà tra le parti delle spese di lite e con condanna della convenuta alla rifusione del residuo.

Con ricorso del 14-4-2004 la P. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo che, in parziale modifica della stessa, fosse interamente accolta la domanda formulata con il ricorso introduttivo e la xx fosse condannata anche al pagamento delle differenze retributive, pari ad Euro 13.562,61 ed al risarcimento del danno ex art. 18 St. lav., in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, sulla base di una retribuzione media mensile pari ad Euro 998,90, il tutto con rifusione delle spese di lite.

La società si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto del gravame in quanto totalmente destituito di fondamento nonché proponendo appello incidentale, chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza, fosse accertata e dichiarata l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento e, in ogni caso, l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 18 St. lav., il tutto con condanna dell’appellante al pagamento della somma di Euro 9.132,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 16-1-2006, rigettava entrambi gli appelli confermando la decisione di primo grado e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale, affermava che nella fattispecie era incontroverso solo che tra le parti era incorso un rapporto di lavoro subordinato a domicilio che aveva avuto esecuzione dal 1996 al 2001, mentre totalmente indimostrati erano risultati “sia il contenuto della prestazione espletata e le modalità di sua retribuzione, così come quanto in concreto corrisposto per la prestazione dal datore di lavoro nel corso del periodo 1996/1999, essendo state allegate in atti solo le buste dell’ultimo periodo di lavoro prestato”.

Tanto rilevato e considerato che il lavoro a domicilio “è compatibile con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse”, anche se “la possibile precarietà del rapporto non esclude che lo stesso si attui, in concreto, con modalità tali da conferirgli una continuità qualificata e ragionevole e da renderlo pienamente assoggettabile anche alla disciplina limitativa del potere di recesso del datore di lavoro, giusta la previsione della L. n. 877 del 1973, art. 11, comma 2”, la Corte territoriale affermava che nella fattispecie non era possibile verificare le modalità in concreto con cui il rapporto si era estrinsecato, attesa sul punto la totale carenza probatoria, mentre neppure era stata prodotta in causa copia del contratto collettivo di categoria all’epoca vigente, per cui risultava preclusa ogni possibilità di valutazione in concreto del contenuto delle obbligazioni delle parti e “ogni considerazione dell’incidenza dell’eventuale limite (qualora esistente) alla precarietà (che caratterizza il rapporto negoziale in esame quanto “alla continuità ed entità delle commesse”.

Pertanto la Corte d’Appello, pur evidenziando l’esistenza di una “qualificata e ragionevole continuità di prestazioni lavorative” con conseguente applicabilità delle norme in tema di estinzione del rapporto ex L. n. 300 del 1970 (essendo incontestate le dimensioni aziendali), riteneva che nella fattispecie non potesse essere riconosciuto in favore della lavoratrice un “diritto a percepire sempre e comunque una retribuzione media mensile”, “attesa la carenza totale in causa della prova dell’esistenza di un obbligo datoriale di prestazione predeterminata per tempi e quantità” e confermava la declaratoria di inefficacia del licenziamento per fatti concludenti in data 11-6-2001.

Circa, poi, il risarcimento del danno la Corte territoriale riteneva condivisibile la base di computo assunta dal giudice di primo grado (media mensile dell’ultimo anno lavorato, il 2000), “non potendosi allo stato degli atti (come pur possibile) fare riferimento alla media di quanto percepito nel corso dell’intera prestazione lavorativa né essendo giustificato o giustificabile invece il “salto” temporale al precedente “solo” anno 1999, come richiesto dall’appellante”.

Infine, sull’aliunde perceptum, parimenti la Corte riteneva corretta la decisione del primo giudice “essendo stata detta istanza formulata nel corso del giudizio di primo grado dalla società datrice di lavoro nelle note autorizzate del 17-11-2003, richiesta non oggetto di contestazione alcuna da parte della lavoratrice appellante … ed essendo in ogni caso la valutazione stata tratta dal giudicante dai dati emergenti dal prodotto libretto di lavoro della lavoratrice”.

Per la cassazione di tale sentenza la P. ha proposto ricorso con tre motivi.

La società s.p.a. xxxxx 1270 (già s.p.a. xx) ha depositato procura al difensore che ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizi di motivazione e violazione degli artt. 115, 116, 414 e 416 c.p.c., artt. 1463 e 1464 c.c., in relazione all’art. 2128 c.c. E L. n. 877 del 1973, art. 11, in sostanza lamenta la contraddittorietà della impugnata decisione che da una parte afferma che “non è possibile verificare … le modalità con cui il rapporto si è estrinsecato, attesa sul punto la totale carenza probatoria” e dall’altra sostiene, invece, che “atteso il pacifico avvenuto svolgimento del rapporto nel corso degli anni secondo modalità pur nel tempo mutanti, lo stesso abbia comunque avuto ad oggetto “una qualificata e ragionevole continuità di prestazioni lavorative”.

Peraltro, premesso che con il ricorso introduttivo aveva indicato le concrete modalità di svolgimento del lavoro (e fra queste anche le specifiche mansioni e la media mensile delle ore lavorate fino al dicembre 1999) producendo anche le buste paga dal 1999, la ricorrente deduce che la società convenuta, dal canto suo, nulla aveva contestato al riguardo, espressamente confermando anzi le mansioni svolte anche in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante.

Pertanto, secondo la ricorrente, una volta verificata la “qualificata e ragionevole continuità delle prestazioni”, la Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare, non solo le norme sui licenziamenti ma anche quelle sulla sospensione del rapporto, in base alle quali il datore di lavoro non può sospendere unilateralmente il rapporto, salvo che ricorrano le ipotesi di impossibilità della prestazione, che devono essere provate, ed il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che, nel quadro della disciplina del lavoro a domicilio, non vi è alcuna contraddizione tra la riscontrata continuità delle prestazioni ai fini della applicazione della normativa limitativa del potere di recesso del datore di lavoro (v.

Cass. 22-1-1987 n. 615) e la mancata prova, nella fattispecie, dell’esistenza di un “obbligo datoriale di prestazione predeterminata per tempi e quantità”, considerata anche la mancata prova delle specifiche concrete modalità di svolgimento del rapporto.

Come questa Corte ha più volte affermato “il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo in cui l’oggetto della prestazione del lavoratore, resa in maniera continuativa all’esterno dell’azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all’interno di essa, e, correlativamente il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa (pur se in ambienti esterni all’azienda, con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso ed eventualmente anche con l’ausilio dei suoi familiari, purchè conviventi e a carico) diventa elemento integrativo” (v. Cass. 21-5-2002 n. 7469, Cass. 16-6-2000 n. 8221, cfr. fra le altre Cass. 4-10-2006 n. 21341, Cass. 15-11-2004 n. 21594, Cass. 6-3-2006 n. 4761).

perché tale condizione si realizzi, poi, “è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all’interno dell’azienda, sotto le direttive dell’imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione”, (v. Cass. 23-9-1998 n. 9516, Cass. 15-12-1999 n. 14120, Cass. 7-4-2001 n. 5227, Cass. 20-5-2002 n. 7328).

La compatibilita, quindi, del rapporto di lavoro a domicilio con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse – come pure è stato precisato – non esclude affatto la sussistenza di quell’attenuata subordinazione che la L. n. 877 del 1973 ha introdotto come “species” derogatoria rispetto al “genus” delineato dall’art. 2094 c.c.. Il lavoro a domicilio, pertanto, ancorchè precario in questo limitato senso, resta pur sempre un rapporto di lavoro subordinato, ben differenziabile da quello autonomo, all’uopo essendo necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dalla L. n. 877 del 1973, art. 1, come modificato dalla L. n. 858 del 1980, art. 2 (v. Cass. S.U. 12-3-2001 n. 106, e fra le altre Cass. 5-5-1989 n. 2109, Cass. 22-4-2002 n. 5840, Cass. 15-11-2004 n. 21594, Cass. 9-8-2004 n. 15379).

La decisione impugnata si è attenuta a tali principi e, con accertamento di merito, congruamente motivato, ha affermato che “incontroverso, in conclusione,” è risultato soltanto che tra le parti fosse “insorto un rapporto di lavoro subordinato che ha avuto esecuzione dal 1996 al 2001”, mentre sono rimasti “totalmente indimostrati” sia il contenuto della prestazione espletata e le modalità della retribuzione, sia quanto in concreto corrisposto per la prestazione dal datore di lavoro nel corso del periodo 1996/1999, essendo state allegate in atti solo le buste paga dell’ultimo periodo di lavoro prestato.

Pertanto la Corte territoriale, premessa la compatibilità del rapporto di lavoro a domicilio con modalità di prestazione intrinsecamente precarie e carenti di garanzia giuridica in ordine alla continuità ed entità delle commesse, ha affermato che nella fattispecie è risultata “preclusa la possibilità di una valutazione in concreto del contenuto delle obbligazioni gravanti sulle parti e ogni considerazione dell’incidenza dell’eventuale limite (qualora esistente) alla precarietà (che caratterizza il rapporto negoziale in esame), attesa anche la totale genericità (quanto al contenuto della prestazione offerta) della “intimazione a ricevere” inviata dalla lavoratrice al datore di lavoro in data 29-6-2000” ed ha concluso confermando la inesistenza, nella fattispecie, di un “obbligo datoriale di prestazione predeterminata per tempi e quantità” (circostanza non incompatibile con la riscontrata complessiva continuità).

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 18 St.

lav., artt. 1463 e 1464 c.c. E vizi di motivazione, la ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha parametrato il risarcimento del danno per il licenziamento inefficace alla retribuzione dell’ultimo anno percepita durante il periodo di sospensione del lavoro.

In particolare la ricorrente deduce che la retribuzione globale, cui viene parametrato il risarcimento del danno ex art. 18 St. lav., “è quella di fatto voluta dalle parti ed effettivamente corrisposta nel corso del rapporto, e tale non è (né può essere) quella corrisposta durante il periodo della sospensione illegittima del rapporto”, come nella specie l’anno 2000, preso in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale, invece, avrebbe dovuto fare riferimento alla media di quanto percepito nel corso dell’intera prestazione.

Il motivo è del pari infondato.

In sostanza la Corte di merito, nella determinazione del quantum, ha adottato, alla luce dei dati disponibili, un criterio equitativo, con riferimento “alla media mensile dell’ultimo anno lavorato”, così condividendo la decisione del primo giudice, rilevando da un lato che, allo stato degli atti, non poteva farsi riferimento alla media di quanto percepito nel corso dell’intera prestazione lavorativa e, dall’altro, che neppure era giustificato o giustificabile il “salto” temporale al precedente “solo” anno 1999, come invocato dalla P..

Tale liquidazione equitativa (sottratta al sindacato di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici, cfr. fra le altre Cass. 31-7- 2006 n. 17303, Cass. 25-6-2007 n. 14702) risulta legittima e sorretta da adeguata motivazione e resiste alla censura della ricorrente.

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 210 e 421 c.p.c. E vizi di motivazione, la ricorrente, in relazione alla detrazione dell’aliunde perceptum, deduce che la società in primo grado al riguardo nulla aveva dedotto e/o allegato e che, in assenza di qualsiasi istanza od eccezione da parte della società, il giudice aveva ordinato alla lavoratrice la esibizione del libretto di lavoro e delle dichiarazioni dei redditi. Essa ricorrente aveva quindi ottemperato a tale ordine pur contestandone la ritualità e la società soltanto con le note del 17-11-2003 aveva chiesto che si tenesse conto dell’aliunde perceptum risultante dalla dichiarazione dei redditi della P.. La ricorrente evidenzia infine che tali eccezioni erano state riproposte con uno specifico motivo di appello.

Anche tale motivo è infondato.

Sul punto la Corte d’Appello ha ritenuto corretta la decisione di primo giudice essendo stata la relativa “istanza formulata nel corso del giudizio di primo grado dalla società datrice di lavoro nelle note autorizzate del 17-11-2003, richiesta non oggetto di contestazione alcuna da parte della lavoratrice appellante, come evincibile dai verbali di causa del giudizio di primo grado ed essendo in ogni caso la valutazione stata tratta dal giudicante dai dati emergenti dal prodotto libretto di lavoro della lavoratrice.”.

Tale decisione risulta conforme al principio affermato da questa Corte in base al quale “in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore per effetto della reintegrazione disposta dal giudice ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, l’eccezione con la quale il datore di lavoro, al fine di vedere ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione l’ammontare del suddetto risarcimento, deduca che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito per effetto di una nuova occupazione, ovvero educa la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non fa valere alcun diritto sostanziale di impugnazione , né l’eccezione stessa è identificabile come oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trame d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato” (v. Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099 e, fra le altre, Cass. 19-10-2000 n. 13851, Cass. 15-11-2000 n. 14758, Cass. 1-8-2001 n. 10523, Cass. 9-3-2006 n. 5125).

Del resto la ricorrente neppure può lamentare nella fattispecie la tardività della allegazione dell’aliunde perceptum, essendo scaturita quest’ultima dalla produzione documentale effettuata dalla stessa lavoratrice in primo grado, a seguito della quale, nelle successive note (”autorizzate”, come si legge nell’impugnata sentenza) la società ha proposto la relativa difesa.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento in favore della xxxxx 1270 s.p.a. (già s.p.a. xx) delle spese riguardanti la sola discussione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della xxxxx 1270 s.p.a., delle spese liquidate in Euro 11,00, oltre Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2010

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