Cass. civ. Sez. III, Ord., 28-01-2011, n. 2129 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza 5 marzo 1998 il pretore di Alatri ha pronunciato in favore di D.M.V., C., P. e L. l’affrancazione di alcuni terreni in (OMISSIS), ordinando iscrizione di ipoteca giudiziale per L. 500 mila in favore della proprietaria Forte Hotel Fiuggi s.p.a.

Quest’ultima, con ricorso 16 luglio 1998 ha proposto opposizione, avverso tale ordinanza, innanzi al tribunale di Frosinone, sezione specializzata agraria.

Nel contraddittorio di D.M.C., P. e L., nonchè degli eredi di D.M.V. deceduto nelle more, l’adita sezione, con sentenza n. 628 del 2005, ritenuto non dimostrato che sussistessero gli elementi per qualificare coloni di D.M. nè per ritenere l’apporto o l’acquisto di migliorie per un trentennio, ha accolto l’opposizione, revocato la ordinanza di affrancazione e ordinato ai D.M. il rilascio del terreno.

Gravata tale pronunzia da D.M.L., C., P. e Br., quest’ultimo in qualità di erede di D.M.B., nel contraddittorio della Penta Immobiliare s.r.l., acquirente a titolo particolare dei terreni in discussione dalla Forte Hotel Fiuggi s.p.a. nonchè degli altri eredi di D.M.V., D. M.C.L., R., M., S. e di F. G., tutti contumaci, la Corte di appello di Roma sezione specializzata agraria, con sentenza 5 dicembre 2008 – 10 febbraio 2009 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia non notificata, hanno proposto ricorso D.M.L., C., P. e Br. nei confronti della Penta Immobiliare s.r.l. nonchè di D. M.C.L., R., M., S. e di F. G..

Resiste con controricorso unicamente la Penta Immobiliare s.r.l. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.

Motivi della decisione

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata – che ha confermato la sentenza con la quale la sezione specializzata agraria presso il tribunale di Frosinone aveva accolto l’opposizione proposta dall’allora proprietaria del fondi di cui essi avevano chiesto la affrancazione – sulla base di due motivi.

Lamentano i ricorrenti, in particolare:

– da un lato, ex art. 360 c.p.c., n. 3 violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione primo motivo;

– dall’altro, ex art. 350 c.p.c., n. 5 omessa o insufficiente motivazione, ovvero, in subordine, per contraddittoria motivazione, circa una fatto controverso e decisivo per il giudizio secondo motivo.

3. Il proposto ricorso pare inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47 e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) e quindi al presente ricorso, atteso che è stata impugnata una sentenza pubblicata il 10 febbraio 2009, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto.

Il quesito di diritto previsto dall’art. 366-bis c.p.c. (nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) – in particolare – deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere a esso con la enunci dazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, (suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

In altri termini, la Corte di cassazione deve poter comprendere dalla lettura dal solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice del merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare.

La ammissibilità del motivo, in conclusione, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisce necessariamente il segno della decisione (Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. 7 aprile 2009, n. 8463).

Non può, inoltre, ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di cui all’art. 366 bis – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dalla esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie.

Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis c.p.c. secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomo – filattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, ha inteso valorizzare, secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato sopra richiamato.

In tal modo il legislatore si propone l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacchè la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati (Cass. 25 novembre 2008 nn. 28145 e 28143).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Conclusivamente, poichè a norma dell’art. 366-bis c.p.c. la formulazione dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve consentire in primo luogo la individuazione della regula iuris adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del diverso principio di diritto che il ricorrente assume come corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del primo, è palese che la mancanza anche di una sola delle due predette indicazioni rende inammissibile il motivo di ricorso.

Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o in una mera riproposizione di questioni di fatto con esclusiva attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e principio di diritto astratto oppure infine nel mero interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonchè Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368).

Facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie si osserva che il primo motivo del ricorso e privo di un qualsiasi quesito e, pertanto, è per ciò solo, inammissibile.

3.2. Giusta la testuale previsione dell’art. 366-bis c.p.c. – ancora – mentre nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità con formulazione di un quesito diritto. Nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione: ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora, è incontroverso che non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (In termini, ad esempio, Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il secondo motivo è totalmente privo della precisa indicazione del fatto controverso e lo stesso deve quindi – al pari del primo, essere dichiarato inammissibile.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non è stata presenta alcuna replica alla stessa.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 26-01-2011, n. 2649 Armi; Riparazione per ingiusta detenzione

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza in data 15 ottobre 2009 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da C.D., sottoposto a misura cautelare carceraria dall’1.9.1997 al 23.9.1997 e quindi sino al 29.10.1997, alla misura degli arresti domiciliari, in relazione al procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Palmi del 27.3.2006, di assoluzione del richiedente dai contestati reati di minaccia aggravata, così riqualificata l’originaria imputazione di tentato omicidio, porto di arma, spari in luogo pubblico, concernenti l’aggressione subita da C.O., G.F., F.A. e Ca.Do. in data 20.8.1997.

La Corte di Appello rilevava che C. aveva tenuto nella vicenda un comportamento che rientra nella nozione di colpa grave di cui all’art. 314 c.p.p..

Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per Cassazione C.D., a mezzo del difensore, deducendo i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 314 c.p.p.;

l’esponente rileva che non vi fu dolo da parte del C. nè colpa rispetto alla intervenuta applicazione della misura cautelare. Il ricorrente evidenzia che C. aveva ammesso di essere stato presente al fatto ma solo in qualità di spettatore; si sofferma quindi sugli esiti del processo conclusosi con la richiamata sentenza assolutoria. Rileva la parte che la misura cautelare venne adottata a causa di grossolane carenze investigative, che avevano condotto alla originaria imputazione di tentato omicidio, poi derubricata.

Considera, infine, che la colpa grave non viene comunque in rilievo, in epoca antecedente al momento in cui il prevenuto ha notizia dell’avvio di un procedimento penale.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, osserva che la Corte territoriale ha correttamente applicato il disposto di cui all’art. 314 c.p.p.; chiede, pertanto, che la Suprema Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Vi è memoria di costituzione dell’Avvocatura Generale per il Ministero dell’Economia; la parte rileva che il giudice della riparazione ha correttamente ritenuto la sussistenza della colpa grave del richiedente rispetto alla applicazione della misura cautelare, applicando consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali la Corte territoriale, in sede di riparazione, può attribuire valenza diversa ai medesimi elementi fattuali che risultino accertati dal giudice della cognizione.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. Un, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002 Cc, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).

Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraporcessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (cfr. Cass. Sez. 4, sent. N. 4159 del 9.12.2008, dep. 28.1.2009 rv.

242760).

L’ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nella linea del suddetto quadro interpretativo, avendo apprezzato come colpevole, ai fini e per gli effetti dell’esclusione del diritto alla riparazione, il comportamento posto in essere dall’imputato. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che risulta accertata la presenza del C. sul luogo della aggressione; e che C., costituitosi a distanza di pochi giorni dall’accaduto, aveva fornito una spiegazione non convincente dell’accaduto. La Corte d’Appello ha, inoltre, evidenziato: che l’auto utilizzata dagli aggressori risultava intestata a C. (sulla base del numero di targa indicato dalla parte offesa); che C. si era allontanato da (OMISSIS) la notte in cui si era verifica l’aggressione; che gli altri soggetti coinvolti nella aggressione si erano recati nella abitazione di campagna del C. nel corso della medesima nottata.

Il giudice della riparazione ha coerentemente rilevato che i richiamati elementi avevano contribuito sinergicamente a giustificare l’adozione della misura restrittiva.

A fronte di ciò il ricorrente ha prospettato una inammissibile rilettura sul merito del compendio indiziario, deducendo rilievi che del tutto esulano da sindacato esercitabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende, in assenza di ragioni di esonero. La parte viene, inoltre, condannata alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate come a dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente e liquida le stesse in Euro 750,00.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-01-2011) 10-02-2011, n. 4805 Porto abusivo di armi Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 5.1.2010, della Corte di Appello di Roma che,in parziale riforma della sentenza 8.4.2009 del Tribunale di Latina, riduceva ad anni due, mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa, la pena inflittagli, per i reati di cui agli artt. 110 e 81 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3; artt. 582 e 585 c.p.; art. 635 c.p., qualificata la violazione di legge sulle armi, contestata L. n. 110 del 1975, ex art. 4 ai sensi dell’art. 699 c.p., unificate le condotte sotto il vicolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata. Il ricorrente deduceva:

1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al principio di colpevolezza, posto che i giudici di merito aveva condannato l’imputato in difetto di ogni riscontro probatorio sulla partecipazione dello stesso alle condotte criminose contestate e sulla sua identificazione come autore dei reati; nessun elemento probatorio poteva,peraltro, essere desunto dal verbale di arresto, in quanto gli agenti di P.G. erano intervenuti solo successivamente ai fatti nè le dichiarazioni della persona offesa erano attendibili, trattandosi di soggetto straniero in stato di ebbrezza al momento dei fatti e che nella denuncia sporta oralmente aveva fatto riferimento ad "un (OMISSIS)", senza alcuna indicazione idonea ad identificarlo come autore dei fatti;

2) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione per difetto di prova sugli elementi costitutivi dei reati ascritti, non potendosene desumere la partecipazione dell’imputato alle condotte contestate dalla sua presenza sul luogo ove le stesse erano state poste in essere.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha richiamato le argomentazioni del giudice di prime cure in ordine alla conferma della penale responsabilità dell’imputato sicchè le argomentazioni della sentenza di primo e di secondo grado si integrano a vicenda; nel caso di cosiddetta doppia conforme", non può, peraltro, essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non ricorrente nella specie (Cass. n. 19710/2009; n. 38788/2006).

Conseguentemente le censure dedotte non essendo ancorate a detta complessiva motivazione sono prive del requisito di specificità previsto dall’art. 581 c.p.p., e art. 591 c.p.p., lett. c) e si risolvono in valutazioni alternative delle prove acquisite, poste a fondamento della decisione impugnata, con riferimento alla"dettagliatissima e ritenuta attendibile descrizione dell’accaduto da parte del C., parte offesa, la sera stessa dell’episodio contestato, ed ai riscontri nelle prime indagini di polizia giudiziaria e nel referto del pronto soccorso" (V. pag. 2 sent. imp.).

Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-04-2011, n. 8885 onorari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che l’Avv. M.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 18 dicembre 2008, con cui il Tribunale di Torino, sezione 1^ penale, ha respinto l’opposizione dalla medesima presentata, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto del GIP che aveva rigettato l’istanza di liquidazione degli onorari richiesti per avere svolto il ministero di difensore d’ufficio nell’ambito di un procedimento penale a carico dell’imputato C. D.;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 30 dicembre 2008;

che il ricorso è affidato ad un motivo, il quale – privo della prescritto quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile) – denuncia violazione e falsa applicazione di norma di legge.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, con ordinanza interlocutoria n. 16772 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonchè l’ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito;

che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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