Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 28-09-2011, n. 35130

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – D.P. chiedeva al Tribunale di Sorveglianza di Palermo che fosse dichiarata la sua riabilitazione con riferimento sia al decreto penale di condanna alla pena di L. 1.500.000 di multa, emesso il 24 marzo 2000 dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171, lett. b); sia alla sentenza di condanna alla pena di anni 3 (tre) e mesi 4 (quattro) di reclusione ed Euro 600,00 di multa, pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 7 giugno 2004, siccome ritenuto colpevole di concorso in rapina e sequestro di persona.

1.1 Il Tribunale adito dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando, con riferimento al decreto penale di condanna, che il mancato pagamento della pena pecuniaria e delle spese di giustizia comportava che non poteva ancora ritenersi decorso il termine triennale previsto dall’art. 179 cod. pen. per la concessione del beneficio; con riferimento ad entrambe le condanne, che non risultavano "In alcun modo risarcite le parti offese dal reato", e ciò malgrado che la polizia di Stato abbia comunicato che il condannato produca un reddito giornaliero di circa Euro 50 (cinquanta), esercitando il commercio ambulante di pesce.

2, – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore del D., chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, evidenziando:

– con riferimento alla prima delle condanne oggetto dell’istanza, che il ricorrente aveva certificato la propria impossidenza ed impossibilità di ottemperare al pagamento delle spese di giustizia e della multa ed al risarcimento delle parti offese; che ricorreva, comunque, con riferimento alla pena pecuniaria, la causa di estinzione dell’indulto; che ai sensi dell’art. 460 c.p.p., comma 5 l’emissione di decreto penale non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e che nel caso in esame era comunque decorso il termine quinquennale previsto dalla norma indicata per l’estinzione di ogni effetto penale;

– con riferimento alla seconda condanna, che il Tribunale non aveva tenuto conto che l’indicata sentenza di condanna non prevedeva alcuna obbligazione risarcitoria a carico del ricorrente non essendosi le persone offese dal reato, costituite parti civili e che l’istante aveva certificato la propria impossibilità di far fronte ai pagamenti, a ragione della percezione di un reddito giornaliero indicativo, appena sufficiente a far fronte alle elementari esigenze del proprio nucleo familiare; che per riconoscimento dello stesso Tribunale la pena detentiva era stata eseguita, previa applicazione dell’Indulto, mediante l’esito positivo di misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova), che ha comportato l’estinzione di ogni effetto penale; che nella ricorrenza delle disagiate condizioni patrimoniali del condannato, il Tribunale poteva dichiarare estinta la pena pecuniaria non riscossa.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione proposta nell’Interesse del D. è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.

2 – Al riguardo occorre considerare, infatti, che se è vero che il mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato – che costituisce condizione imprescindibile per l’ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (in tal senso, Cass. sez. 5, sentenza n. 6445 del 27/11/1998 – 18/01/1999 ric. Marcheslni) – non è sempre ostativo all’applicazione del beneficio de quo, nel presente giudizio deve però rilevarsi, con valutazione preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione, che l’ostatività di una siffatta condotta omissiva, è stata affermata dal Tribunale, con riferimento ad entrambe le condanne oggetto dell’istanza, in base ad argomentazioni concise ma plausibili, a confutazione delle quali non risultano evidenziati, in ricorso, significativi e verificabili travisamenti delle risultanze processuali ovvero manifesti profili di illogicità.

Ed invero, premesso che come riconosciuto anche in ricorso l’indicazione di un reddito giornaliero di Euro 50,00 ha valore solo indicativo e che tale dato è da ricollegare ad un’indicazione proveniente dallo stesso condannato, e per ciò Interessata, neppure precisandosi nell’atto di impugnazione la "certificazione" che assevererebbe la veridicità di tale dato, questo collegio non può esimersi dal rilevare che non risulta in alcun modo accertata nel presente giudizio una comprovata impossibilità del D. di adempiere, eventualmente anche in misura parziale o mediante versamenti rateali, alle obbligazioni civili derivanti dal reato o delle situazioni a questa assimilabili, sicchè, avendo certamente tale adempimento valore dimostrativo dell’emenda del condannato, correttamente l’istanza di riabilitazione è stata dichiarata inammissibile.

3. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-11-2011, n. 5987

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Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c. e dell’articolo 106, comma primo del c. p. a., il Comune di Bussolengo, premessa una compiuta ricostruzione dei fatti, chiede la revocazione della sentenza di questa Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con cui, in accoglimento parziale dell’appello n. 3129/2004, è stato accolto il ricorso di primo grado della Cooperativa Edilizia A. s.r.l., e parzialmente riformata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione II, n. 5166 dell’8 ottobre 2003.

Il gravame è affidato alla denuncia di tre motivi di diritto fondati sull’errore di fatto concernente gli articoli 7 e 8 della convenzione di lottizzazione.

Si è costituita in giudizio la Cooperativa contro interessata, che, con le memorie di costituzione e di replica, ha contrapposto una propria ricostruzione delle vicende e dei termini della questione ed ha contestato la sussistenza dei presupposti per procedere alla revocazione, in quanto, a tutto voler concedere, l’errore consisterebbe in una valutazione del giudice dei fatti di causa e non in una loro erronea percezione.

Con memoria per la discussione e con ulteriori note difensive il comune ha sottolineato le proprie argomentazioni.

Chiamata all’udienza pubblica,uditi i patrocinatori delle parti, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Motivi della decisione

E’ pregiudiziale ai fini del decidere il profilo rescindente del presente gravame.

1.Par. L’amministrazione ricorrente assume la sussistenza dei presupposti per la revocazione ai sensi dell’articolo 395, comma primo 4 c.p.c., in quanto la decisione gravata sarebbe l’evidente frutto di un errore su di un fatto risultante dai documenti della causa con riferimento:

– al punto in cui ha accolto, in parte, la doglianza della cooperativa controinteressata che contestava la presunta erroneità della quantificazione degli oneri effettuata dall’amministrazione con esclusivo rilievo alle disposizioni contenute nell’articolo 7 della Convenzione del 7 luglio 1996, ritenendo che le stesse avrebbero avuto efficacia derogatoria rispetto alle previsioni dettate dal legislatore in materia;

– all’affermazione per cui il Comune di Bussolengo avrebbe quantificato in misura eccessiva rispetto al dovuto sia gli oneri per l’urbanizzazione primaria che gli oneri per quella secondaria, imponendo quindi all’amministrazione di effettuare il ricalcolo, sulla base dell’unica circostanza di fatto concernente l’esistenza della specifica pattuizione dell’art.7 cit., con la quale l’amministrazione si sarebbe autolimitata.

– 1.1. Tali statuizioni sarebbero manifestamente erronee.

La clausola contenuta nell’articolo 7 della Convenzione di lottizzazione, all’evidenza, non conterrebbe alcuna deroga rispetto alla disciplina dettata dalla legislazione regionale veneta sulle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione, ma si limiterebbe a prevedere lo specifico scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, motivando tale determinazione alla luce della circostanza che la Cooperativa A. si sarebbe impegnata ad eseguire a proprie spese una parte delle opere di urbanizzazione primaria, e che l’importo previsto per le dette opere risultava superiore allo scomputo degli oneri commisurato sulla base di quella che era all’epoca la volumetria prevista.

Non vi sarebbe stata, invece, alcuna autolimitazione da parte dell’amministrazione, in quanto, in realtà, il riferimento alla volumetria di 9998,80 m³:

– non avrebbe assolutamente assunto il significato dell’introduzione di un rigido parametro preconfezionato per la qualificazione degli oneri;

– avrebbe costituito unicamente un riferimento per lo scomputo, fermo restando che l’importo finale avrebbe dovuto essere necessariamente calcolato sulla base del volume effettivamente realizzato come prevede la legge.

– 1.2. Un secondo profilo di erroneità della sentenza concernerebbe invece il fatto che l’articolo 7 della convenzione in questione non avrebbe contenuto alcun riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria, occupandosi soltanto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, i quali comunque avrebbero dovuto essere calcolati sulla base dei criteri di legge. La sentenza non avrebbe considerato il successivo articolo 8 della medesima Convenzione che espressamente affermava l’obbligo per la società di corrispondere gli oneri di urbanizzazione secondaria in misura conforme alle vigenti tabelle parametriche.

– 1.3. In conseguenza per il Comune:

a. le circostanze affermate come vere sarebbero pacificamente escluse, in realtà,, alla stregua dello stesso tenore letterale dell’art. 7 della Convenzione;

b. si sarebbe trattato di errori decisivi ai fini della decisione del giudizio, come dimostrerebbe circostanza che l’intera motivazione della sentenza avrebbe fatto leva sull’arbitraria affermazione secondo cui il Comune di Bussolengo avrebbe dato luogo ad una quantificazione della somma dovuta ancorata a parametri in parte diversi da quelli di legge.

2.Par. L’errore di fatto di cui sopra giustificherebbe pienamente la riforma della sentenza ed il conseguente rigetto del ricorso di primo grado, con la integrale conferma della decisione del Tar Veneto.

– 2. L’assunto è inammissibile.

L’istanza di revocazione qui in esame appare infatti perfettamente esemplificativa della fattispecie escludente disegnata dall’Ad. Plenaria di questo Consiglio di Stato (17 maggio 2010 n.2), per la quale, secondo l’espresso dettato legislativo di cui all’art. 395 n. 4 Cod. proc. civ., l’errore di fatto che consente di rimettere in discussione il decisum del giudice con il rimedio straordinario della revocazione è solo quello che non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente.

Il rimedio tende, infatti, ad eliminare un ostacolo materiale — frappostosi tra la realtà del processo e la percezione che di questa il giudice abbia avuto – che è cagionato da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio.

Inoltre il fatto oggetto dell’asserito errore non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato, dovendosi escludere che il giudizio revocatorio, in quanto rimedio eccezionale, possa essere trasformato in un ulteriore grado di giudizio.

In sostanza, l’errore di fatto deve essere escluso nel caso in cui si contestino le conclusioni cui il giudice è pervenuto sulla base di specifici presupposti di fatto, dal momento che la domanda di revocazione non può essere utilizzata come inammissibile pretesto per rimettere in discussione il tema controverso al fine di pervenire a una diversa decisione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 13 ottobre 2010 n.7487; idem Sez. V 25 maggio 2009 n. 3227; idem Sez. IV 24 aprile 2009 n.2595).

Nel caso gli eventuali errori fanno direttamente capo al processo interpretativo e concernono specifici punti controversi "in diritto" della questione:

– l’asseritamente erronea mancata percezione del "…chiaro tenore della stessa clausola contenuta nell’articolo n. 7 della convenzione che all’evidenza non conterrebbe alcuna deroga rispetto alla disciplina dettata dalla legislazione regionale veneta…";

– la qualificazione giuridica della predetta norma convenzionale in termini "di autolimitazione";

– il riferimento al rilievo della volumetria conseguente alla qualificazione giuridica della detta clausola convenzionale.

Costituisce un’autonoma valutazione giuridica della fattispecie anche l’affermata erroneità dell’interpretazione dell’art. 7 della convenzione data dalla sentenza, che non avrebbe considerato come gli oneri di urbanizzazione secondaria erano invece disciplinati dal successivo articolo 8 della medesima convenzione.

L’attività esegetica si colloca nell’alveo proprio dell’esercizio del potere giurisdizionale, per cui è inammissibile la censura con cui sostanzialmente si lamenta un errore di diritto e non un errore di fatto: questo, invece, deriva dalla supposizione della sussistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o viceversa (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 19 ottobre 2009, n. 2374).

Nel caso, la conclusione della sentenza è fondata sul presupposto, di carattere interpretativo, della ritenuta prevalenza dell’art. 7 della Convenzione relativamente allo scomputo e, per contro sull’implicita evidente considerazione della natura meramente ricognitoria dell’art. 8 della Convenzione.

In tali termini quello che il Comune sostanzialmente contesta è la risoluzione stessa della controversia, ma siffatta doglianza, traducendosi in una censura di errore di giudizio, esorbita, in quanto tale, dall’ambito della revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c.,I, n.4.

E’ dunque evidente che la richiesta di revocazione in esame non concerne la mancata o erronea valutazione di un evento storico, di un elemento fattuale ovvero di un dato documento, ma al contrario coinvolge le conclusioni stesse della controversia, così come definite dalla sentenza, attraverso l’interpretazione, nel quadro complessivo della fattispecie, di un articolo della Convenzione di lottizzazione. Tale richiesta, sostanziandosi in una richiesta di rivalutazione di punti controversi della causa, concerne, si ripete in defintiva conclusione, l’inammissibile deduzione di un "errore di diritto".

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Le spese possono tuttavia essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come in epigrafe proposto;

2. spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-04-2012, n. 6253 Dichiarazione Rimborso

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Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 121/32/2009, ha confermato la decisione con la quale la commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto un ricorso della SI Holding s.p.a. contro il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di una quota dell’Irpeg versata negli anni d’imposta 2001 e 2002. Ha infatti disatteso il motivo d’appello con il quale, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, era stata eccepita la decadenza per non avere la contribuente indicato il credito (in detrazione) nella dichiarazione dei redditi relativa al correlato periodo d’imposta, secondo la previsione di cui all’art. 14, comma 5, del Tuir. E all’uopo ha richiamato il principio della emendabilità della dichiarazione fiscale, definitivamente riconosciuto dalle sezioni unite di questa Corte con sent. n. 15063/2002, sostenendo che alla presentazione dell’istanza di rimborso, in quanto incidente sulle dichiarazioni relative agli anni anteriori, dovevasi attribuire un effetto correttivo delle dichiarazioni dette.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate con un motivo, al quale l’intimata replica con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato pure affidato a un motivo. Entrambe le parti hanno infine depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. – Con l’unico motivo del ricorso principale, l’agenzia deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n. 435 del 2001, art. 19, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38).

Sostiene, previo richiamo a Cass. n. 4238/2004, che a far data dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 435 del 2001, la disciplina della emendabilità della dichiarazione, in senso favorevole al contribuente, suppone che la rettifica debba avvenire solo mediante apposita presentazione di dichiarazione integrativa, sicchè sarebbe errata in diritto l’impugnata sentenza nella misura in cui ha invece ritenuto la facoltà del contribuente di emendare la dichiarazione, con indicazione del dato mancante, senza alcun limite di tempo.

2. – Il motivo è infondato.

La fattispecie che viene in rilievo, per quanto concordemente riferito dalle parti nei rispettivi scritti, è caratterizzata dall’avere la società percepito dividendi negli anni 2001 e 2002 e omesso di indicare il credito d’imposta nella dichiarazione annuale relativa ai periodi considerati. La società invero ha presentato l’istanza di rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in data 17.10.2005.

Al fine di superare il rilievo dell’appellante circa la decadenza del diritto al rimborso, il giudice di merito ha invocato il principio reso dalle sezioni unite di questa Corte in ordine alla emendabilità della dichiarazione fiscale, siccome mera dichiarazione di scienza. E difatti è stato saldamente in generale affermato che le dichiarazioni fiscali, in particolare quella dei redditi, giustappunto in quanto aventi tale caratteristica, possono, salvo casi particolari (ad esempio, le dichiarazioni integrative presentate ai fini del condono), essere modificate dal contribuente, anche attraverso la difesa nel processo, ed anche nei giudizi di rimborso (v. tra le tante Cass. n. 10708/2007; n. 3904/2005; n. 12791/2004).

Vero è che, come osserva la ricorrente, il mentovato principio riflette la disciplina anteriore all’anno 2002, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, conseguente al D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2, con la decorrenza indicata dall’art. 19, del medesimo decreto (1.1.2002), "Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo".

Ma resta il fatto che l’introduzione di codesto limite temporale per la rettifica della dichiarazione non incide sul distinto tema del rimborso, che qui rileva, come del resto emerge dall’ultimo inciso della norma, volto a correlare al detto limite la sola possibilità di portare il credito in compensazione ("L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17").

A tal riguardo va quindi confermato il principio di diritto già da questa Corte affermato con specifico riferimento all’Irap (v. Cass. n. 14932/2011), vale a dire che il contribuente, in base al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, peraltro, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico (e autonomo) regime delle restituzioni, non interferisce sull’effettivo esercizio del diritto al rimborso; sicchè l’istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo.

3. – Dagli esposti rilievi discende il rigetto del ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito l’incidentale condizionato; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-05-2012, n. 8141 Cosa in custodia

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Svolgimento del processo

V.A. convenne dinanzi al Tribunale di Roma, S. R. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati da infiltrazioni idriche provenienti dall’immobile di proprietà dello stesso.

Resisteva alla domanda il medesimo S.R. che formulava eccezione di difetto di legittimazione passiva, assumendo di aver concesso il proprio immobile in locazione a terzi.

Il Tribunale dichiarava la responsabilità del proprietario dell’appartamento dal quale si era verificata l’infiltrazione e lo condannava al risarcimento del danno ex art. 2051 c.c..

Avverso la sentenza ha proposto appello V. sostenendo che il risarcimento era stato liquidato dal Tribunale in misura notevolmente inferiore rispetto al danno effettivo a causa di una c.t.u. assolutamente inattendibile, sia in relazione allo stato dei luoghi che ai costi per il ripristino degli stessi.

Si costituiva lo S. riproponendo, con appello incidentale, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva; nel merito sosteneva la mancanza del nesso di causalità e dei lamentati danni.

La Corte distrettuale accoglieva l’appello incidentale e, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda originariamente formulata dal V..

Propone ricorso per cassazione V.A. con due motivi e presenta memoria.

Resiste con controricorso S.R..

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia "Nullità della sentenza per violazione della L. n. 449 del 1997, art. 21, comma 18 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. (errore decisivo sull’esistenza e validità di un atto nullo e/o inesistente)".

Assume il ricorrente che la Corte d’appello ha attribuito valore ad un documento che la norma considera nullo od inesistente, privo quindi di valore probatorio, ossia al contratto di locazione non registrato del quale la L. n. 449 del 1997, al dell’art. 21, comma 18 esclude la validità.

Con il secondo motivo si denuncia: "Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per assoluta contraddittorietà della motivazione rispetto alle motivazioni della sentenza del Tribunale e alle risultanze probatorie di questo giudizio".

Assume il ricorrente che l’esistenza di un rapporto contrattuale, data per scontata dalla Corte d’appello ed esclusa dal Tribunale, non poneva a carico dell’attore di dimostrare l’esistenza della conduttrice o, soprattutto, la mancata custodia e la sorveglianza da parte di questa per far si che la responsabilità dei danni ricadesse sul solo locatore.

Contesta inoltre il ricorrente che lo S. sia stato ritenuto carente di legittimazione passiva mentre il convenuto avrebbe dovuto chiamare in causa la conduttrice per essere da questa manlevato dalla responsabilità. Ritiene inoltre che la Corte ha anche errato nell’attribuire la responsabilità ad un soggetto estraneo al giudizio.

I motivi sono infondati.

Si rileva anzitutto che il primo motivo doveva essere dedotto ex art. 360, n. 3 (o n. 4) e non certamente ex art. 360, n. 5.

La questione prospettata è comunque irrilevante certo essendo che nella specie – valido o non valido che fosse il contratto di locazione – ciò che rileva è unicamente la circostanza, assolutamente pacifica, che il proprietario non fosse nella detenzione dell’appartamento; tale circostanza è riconosciuta anche dal ricorrente.

Si deve altresì rilevare che malgrado il contratto di locazione comporti il trasferimento al conduttore dell’uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell’edificio, una siffatta detenzione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario-locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull’entità immobiliare locata – ancorchè in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore -, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull’efficienza degli impianti. Grava, pertanto, sul proprietario, quale custode dei beni e degli impianti condominiali, la responsabilità per i danni subiti da terzi (nel novero dei quali vanno ricompresi anche i conduttori di appartamenti siti nell’edificio) dai detti beni e impianti (Cass., 27 luglio 2011, n. 16422).

Il proprietario dell’immobile locato conserva la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse inglobati ed è responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c., dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti. Con riguardo invece alle altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore acquista detta disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizio ad altri, la responsabilità verso questi ultimi, secondo le previsioni dell’art. 2051 c.c., grava soltanto sul conduttore medesimo.

Orbene, facendo applicazione di tali principi, deve ritenersi che nella fattispecie in esame le infiltrazioni non sono state determinate dagli impianti custoditi dal proprietario, bensì da cosa custodita dalla conduttrice. E’ stato infatti accertato che le infiltrazioni si sono verificate in una sola occasione, pur in assenza di riparazioni sugli apparati conglobati nelle strutture murarie.

Ciò ha indotto la Corte a ritenere che le suddette infiltrazioni non possono che essere state provocate dalla conduttrice.

Per tutte le ragioni che precedono i motivi devono essere in conclusione rigettati con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

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