T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 578 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor P.B. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2010).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 12.1.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio di inidoneità, formulato a seguito delle verifiche a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore;

che tali verifiche, condotte – ritualmente – attraverso test e interviste, hanno evidenziato la carenza – nel B. (mostratosi, si cita testualmente, "rigido ed impulsivo": e dalla motivazione "inconsistente…") – delle richieste caratteristiche attitudinali. (Con particolare riferimento, tenutosi anche conto delle "difficoltà comunicative" dell’aspirante, all’area "comportamentale" e a quella della "assunzione di ruolo").

Alla luce di tali constatazioni; e tenuto conto

che l’atto (presupposto) in questione non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è, comunque, espressione di una valutazione tecnico/discrezionale: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati,

il Collegio – rilevato che, nell’occasione, ci si è mossi nel pieno rispetto delle previsioni poste dall’art.11 dell’apposito bando di concorso – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro: 1000 dei quali in favore della resistente e 1000 del parimenti intimato (e costituito) D.L..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 1130 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, Finanziere Scelto in servizio presso il Comando Regionale della Calabria – Compagnia di Reggio Calabria, all’esito del periodo di specifico addestramento, conseguiva nell’anno 1999 la c.d. "specializzazione ATP.I." (Antiterrorismo e Pronto Impiego).

Nel gennaio 2003 veniva avviato alla frequenza del 17° Corso di aggiornamento per il personale specializzato ATP.I., al termine del quale risultava "non idoneo" nella prova pratica di tecnica e teoria dell’addestramento al tiro.

Conseguentemente veniva avviato, nei suoi confronti, un procedimento amministrativo volto all’"esonero d’autorità" dalla specializzazione e dall’abilitazione.

A seguito di tale procedura, in data 30.4.2003 il ricorrente chiedeva all’Amministrazione di soprassedere dall’esonero, rappresentando di aver dimostrato, nel concreto esercizio delle mansioni svolte, obiettive e sufficienti capacità professionali (anche nello specifico uso delle armi) e potenzialità.

In ragione del considerevole numero di militari risultati "non idonei" al termine del corso in questione, l’Amministrazione si determinava nel senso di organizzare un corso straordinario di recupero al quale il ricorrente veniva ammesso unitamente ai colleghi.

Cionondimeno anche all’esito di tale corso straordinario, il ricorrente risultava "non idoneo al mantenimento della specializzazione" a causa di evidenti carenze inerenti l’uso delle armi.

Per quanto sopra, con determinazione n.124149 del 19.4.2004, a firma del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, l’Amministrazione disponeva l’"esonero d’autorità" del ricorrente dalla specializzazione in questione.

Con il ricorso in esame il ricorrente lo ha impugnato, e ne chiede l’annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.

Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione ha eccepito l’infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Con ulteriori atti difensivi entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni ed eccezioni.

Infine, all’udienza del 17 dicembre 2010, uditi i Difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo mezzo di gravame il ricorrente lamenta eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto dei presupposti e violazione dell’art.97 della Costituzione, deducendo:

che l’esonero è intervenuto dopo un lungo lasso di tempo trascorso dall’accertamento dell’inidoneità, e cioè dopo il suo reiterato impiego in funzioni che implicano l’uso delle armi;

e che ciò dimostra, per un verso, la sua concreta e sufficiente idoneità all’espletamento delle funzioni in questione, e, per altro verso, la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione e la sommarietà ed incongruità della valutazione (il cui esito risulterebbe smentito dai fatti).

La doglianza non merita accoglimento.

La circostanza che l’Amministrazione non abbia immediatamente adottato l’atto di esonero e che lo stesso sia sopravvenuto dopo un certo lasso di tempo dall’accertamento dell’inidoneità, costituisce di certo una "pecca" che evidenzia una sua patologica lentezza nel provvedere (e, per certi aspetti, una carenza di efficienza), ma non dimostra affatto che il ricorrente sia in concreto idoneo all’uso delle armi e che meriti di mantenere la specializzazione.

D’altra parte il ricorrente non ha spiegato la ragione per la quale – né ha indicato la norma specifica in forza della quale – l’Amministrazione avrebbe "consumato" il potere di provvedere.

E la circostanza che non lo abbia fatto subìto, non significa che sia (o che debba essere considerata) esonerata dall’obbligo di farlo.

Ed invero l’inerzia dell’Amministrazione di fronte alla necessità di adottare provvedimenti volti ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone, non affievolisce il suo potere di provvedere (ed anzi determina la necessità di farlo con la massima celerità, proprio per colmare il ritardo), né determina alcun consolidamento della posizione del soggetto provocatore della situazione di pericolo.

Nella fattispecie per cui è causa, è accaduto che per ben due volte il ricorrente è stato ritenuto – da competenti organi tecnici – inidoneo al concreto uso delle armi, sicchè è evidente che fino a quando non intervenga una valutazione opposta, la necessità di esonerarlo dalle mansioni che implicano la predetta abilità rimane una esigenza attuale ed improrogabile; e che la circostanza di non aver provveduto in tal senso – in conformità all’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e della incolumità – non può essere considerata alla stregua di un atto sanante.

1.2. Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art.97 della Costituzione ed eccesso di potere per violazione della circolare n.770 del 1999 del Comando Generale della Guardia di Finanza, deducendo che l’Amministrazione ha omesso di organizzare i previsti turni bimestrali di addestramento al tiro e che pertanto gli effetti di tale disfunzione organizzativa non possono esser fatti ricadere su di lui.

La doglianza non può essere condivisa.

E’ agevole osservare, al riguardo:

– che l’interesse particolare del ricorrente a conservare le funzioni per cui è causa non giustifica il mantenimento di una situazione di accertata inidoneità;

– e che la soluzione prospettata dal ricorrente, consistente nel proposto annullamento del provvedimento che lo esonera dall’uso delle armi (e cioè da mansioni che non è attualmente in grado di esercitare), determinerebbe una disfunzione amministrativa (consistente nel mantenimento di una situazione di pericolo) ben peggiore di quella (consistente nella ritardata od omessa organizzazione dei turni di addestramento al tiro) da lui lamentata.

2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va respinto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-04-2011, n. 8880 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Con decreto emesso il 17-7-1996 il Pretore di Bassano del Grappa ingiungeva alla Vir Arredo s.r.l. di pagare alla Decoratori Bassanesi s.n.c. la somma di L. 10.559.041 oltre interessi, a saldo di una fornitura di materiale ceramico.

La società ingiunta proponeva opposizione, deducendo che la fornitura era stata effettuata in ritardo rispetto ai tempi pattuiti e, soprattutto, presentava evidenti vizi e difetti. Essa chiedeva, pertanto, che venisse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della società Decoratori Bassanesi alla restituzione della somma di L. 7.420.000 ricevuta a titolo di acconto, oltre al risarcimento danni.

Abolita nelle more la Pretura, il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza depositata il 25-10-1999, rigettava l’opposizione.

2) A seguito di impugnazione proposta dalla Vir Arredo s.r.l., con sentenza depositata il 24-8-2004 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo opposto; dichiarava risolto il contratto di vendita intercorso tra le parti per grave inadempimento della venditrice;

condannava la Decoratori Bassanesi s.n.c. alla restituzione della somma di Euro 3.832,11 ottenuta per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo; condannava l’appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte territoriale, pur rilevando che, secondo quanto accertato dal C.T.U., la differenza cromatica, la differenza di spessore e la non rispondenza della fornitura ai campioni, che avevano reso la fornitura inidonea all’uso, erano riconoscibili ictu oculi, dissentiva dal giudizio espresso dal Tribunale, secondo cui il ritiro senza riserve della fornitura avrebbe impedito il sorgere della garanzia invocata dall’opponente. Essa osservava che, poichè la consegna della merce era stata successiva alla conclusione del contratto, nella specie non trovava applicazione l’art. 1491 c.c., il quale opera nel caso di vizi riconoscibili al momento della conclusione del contratto. Aggiungeva che l’apparenza dei vizi all’atto del ricevimento della merce valeva solo a far decorrere da tale momento il termine di decadenza di otto giorni per la denuncia dei difetti riscontrati, e che la società venditrice non aveva mai eccepito la tardività della denuncia effettuata dall’acquirente.

3) Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Decoratori Bassanesi s.r.l. (già Decoratori Bassanesi s.n.c.), sulla base di due motivi.

La Vir Arredo s.r.l. resiste con controricorso, col quale propone altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi.
Motivi della decisione

1) In primo luogo deve disporsi la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Col primo motivo del ricorso principale la Decoratori Bassanesi s.r.l. deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1491 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Fa presente che la Corte di Appello, nel dare atto della riconoscibilità ictu oculi dei vizi della merce, emergente dalla consulenza tecnica d’ufficio ed ammessa dalla stessa società acquirente nell’atto di opposizione, ha evidenziato che la bolla di consegna non riporta alcuna "riserva", che i testi escussi hanno confermato che il M. non ha sollevato riserve al momento del ritiro, e che lo stesso M., il quale ha dichiarato di aver seguito tutta la compravendita sin dalla fase di ricerca del fornitore, ha ammesso di aver visionato e ritirato la fornitura, sottoscrivendo la bolla. Sostiene che la decisione adottata si pone in contraddizione con tali premesse, in quanto il M., col suo comportamento, ha manifestato in modo chiaro ed inequivoco la volontà di accettare la fornitura nello stato in cui si trovava; e che, pertanto, nella specie vi è stato un atto di acquiescenza che ha comportato la decadenza, oltre che dal termine di otto giorni per la denuncia del vizio, dalla garanzia stessa.

Il motivo è infondato.

Secondo un principio più volte affermato da questa Corte, la facile riconoscibilità dei vizi che esclude la garanzia ex art. 1491 c.c., presuppone che essi siano tali al momento della conclusione del contratto, per cui la citata norma non opera quando la consegna della merce è successiva alla stipula del contratto (Cass. 19-12-2006 n. 27125; Cass. 26-1-2000 n. 851; Cass. 19-12-1996 n. 27125; Cass. 30-5- 1995 n. 6073; Cass. 23-7-1983 n. 5075).

Nel caso in esame, pertanto, la Corte di Appello, avendo accertato che le piastrelle sono state ritirate in data successiva a quella in cui si è perfezionato il consenso tra le parti, ha correttamente escluso l’operatività della norma citata e ritenuto dovuta dalla società venditrice la garanzia di cui all’art. 1490 c.c..

Risulta esatto anche l’ulteriore rilievo della Corte di merito, secondo cui nella specie l’apparenza dei vizi è valsa solo a far decorrere dai giorno del ricevimento della merce il dies a quo del termine di otto giorni stabilito a pena di decadenza dall’art. 1495 c.c. per la denuncia, avendo avuto l’acquirente sin da quel momento la possibilità di accertarsi delle condizioni della merce ricevuta.

Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, infatti, in caso di vizi apparenti della cosa venduta, il termine di otto giorni per la denuncia decorre dal giorno di ricevimento del bene, mentre per gli altri vizi, ovvero per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, tale termine decorre dal momento della scoperta, che ricorre allorchè il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell’esistenza del vizio (Cass. 30-8-2000 n. 11452).

La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente inquadrato la questione sul piano giuridico, dando poi atto, con apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede, che la società venditrice non ha mai eccepito la tardività della denuncia dei vizi per decorso dell’indicato termine di otto giorni.

2) Col secondo motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione.

Rileva che la Corte di Appello, pur partendo da premesse corrette sullo svolgersi dei fatti e sulla effettiva sussistenza di un comportamento "pregnante" tenuto dalla Vir Arredo, nella persona del suo amministratore delegato M., ha emesso una decisione contraddittoria e del tutto priva di motivazione, che non da conto p delle ragioni della ritenuta inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1491 c.c.. Sostiene, inoltre, che non è vero che la società venditrice ha riconosciuto l’esistenza di vizi della fornitura, e che nella specie non può porsi questione riguardo alla tempestività o meno della contestazione dei pretesi vizi, in quanto le difese svolte dalla ricorrente sono incompatibili con l’esistenza o meno di un termine, stante l’intervenuta accettazione della merce da parte dell’acquirente, avvenuta in coincidenza col ritiro, dopo accurata verifica.

Anche tali censure si rivelano prive di pregio, avendo il giudice del gravame esposto gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

3) Col primo motivo di ricorso incidentale la Vir Arredo s.r.l. deduce vizi di motivazione.

Rileva che la Corte di Appello ha condannato la società Decoratori Bassanesi alla restituzione della somma di Euro 3.832,11 pagata per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Fa presente, peraltro, che il predetto importo costituisce l’acconto versato dalla Vir Arredo s.r.l., di cui quest’ultima ha chiesto il rimborso fin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e non ha nulla a che vedere con l’ulteriore somma pagata p dall’acquirente a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Chiede, pertanto, la correzione dell’errore in cui è incorsa la Corte di merito, nel senso che, oltre alla restituzione di quanto pagato a seguito di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, venga disposta la restituzione all’acquirente anche dell’importo di Euro 3.832,11 corrisposto a titolo di acconto.

Il motivo è infondato.

Secondo quanto esposto dalla stessa resistente nella parte narrativa del controricorso, sia con la citazione in opposizione che con l’atto di appello la Vir Arredo ha chiesto solo la restituzione della somma di L. 7.420.000 (corrispondente ad Euro 3.832,11) versata a titolo di acconto prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, e non anche degli ulteriori importi corrisposti a seguito della concessione della provvisoria esecuzione di tale provvedimento. E’ evidente, pertanto, che la Corte di Appello, nel condannare la società opposta alla restituzione della somma di Euro 3.832,11, per mero errore, inidoneo a comportare la cassazione della sentenza impugnata, ha dato atto che trattavasi d’importo pagato in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Tale errore non comporta di certo la possibilità per la ricorrente di ottenere la condanna della venditrice anche alla restituzione delle somme corrisposte in aggiunta all’acconto iniziale, trattandosi di domanda non proposta nel giudizio di merito.

4) Col secondo motivo la Vir Arredo s.r.l. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene che la Corte di Appello ha errato nel ritenere non dimostrati i danni subiti dalla società acquirente in conseguenza dell’inadempimento della venditrice. Deduce che tali danni risultano "per tabulas" dalla differenza tra i prezzi indicati nella commissione a firma s.r.l. Arredamenti Pieragnolo alle voci SG.AN.RO. Dorica Verde 10×10, SG.AN. Dorica Verde 10×10, SG.RO. Dorica Verde 10×10, B.C. di ciascuna pagina e le medesime voci riportate nella fattura di cui al decreto ingiuntivo opposto. Rileva, inoltre, che in ogni caso andava rifuso il danno conseguente al discredito commerciale della mancata fornitura, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

11 motivo è infondato, avendo la Corte di Appello dato atto, con motivazione priva di vizi logici e facendo corretta applicazione dei principi dettati in tema di ripartizione dell’onere probatorio, che la società acquirente non ha provato nè chiesto di provare di aver subito danni per i vizi delle piastrelle vendutele.

5) Col terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del 2000 n. 127, art. 14 avendo il giudice di appello liquidato le spese generali su diritti ed onorari in misura inferiore a quella prevista dal menzionato decreto ministeriale, già in vigore alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (24-8-2004).

La censura è meritevole di accoglimento.

Il rimborso ed. forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, che spetta automaticamente al professionista nella misura determinata per legge, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi quest’ultima ritenere implicita in quella di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. 22-2-2010 n. 4209; Cass. 31-3-2007 n. 8059; Cass. 10-1-2006 n. 146).

Nella specie, le spese generali relative al giudizio di appello vanno riconosciute nella percentuale del 12,50% degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti di procuratore, essendo applicabile, ratione temporis, il D.M. 8 aprile 2004, n. 127. Ha errato, pertanto, il giudice di appello nel quantificare tali spese nella misura del 10%.

Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, nel cassare sul punto la sentenza impugnata, può decidere nel merito, determinando le spese generali del giudizio di appello nella percentuale prevista per legge.

6) Dato l’esito del presente giudizio, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale; rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa sul punto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina le spese generali limitatamente al giudizio di appello nella percentuale del 12,50%.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-05-2011, n. 10820 Assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’appello di Roma, P.F., avviata obbligatoriamente al lavoro presso la ELCO s.p.a. in data 14 dicembre 2000, proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 3 febbraio 2004, con cui era stata respinta la sua domanda diretta al riconoscimento dell’obbligo della società alla sua assunzione, con conseguente condanna al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate.

Lamentava in particolare che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto illegittimo l’atto di avviamento in base al successivo provvedimento 5 ottobre 2001 n. 2897 della Provincia di Roma (con cui la società ELCO veniva esonerata dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla L. n. 68 del 1999 a seguito di procedura di mobilità attivata dall’azienda in data 5 novembre 1999 presso l’u.r.l.m.o. de L’Aquila).

Si doleva la ricorrente che la valutazione di legittimità doveva riguardare il momento nel quale tale atto era stato emanato dall’u.p.l.m.o. di Roma e non già successivi provvedimenti dell’amministrazione, e che comunque l’esenzione poteva riguardare la provincia dell’Aquila e non già quella di Roma. Si doleva infine della ritenuta illegittimità dell’atto di avviamento perchè adottato dopo tredici mesi dalla data dell’ultimo licenziamento effettuato dalla società ELCO. Costituitasi la società ELCO, la Corte, con sentenza del 28 settembre 2006, respingeva il gravame.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la P., affidato a quattro motivi.

Resiste la ELCO s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. – Con primo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, così come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ravvisato nell’aver ritenuto la Corte d’appello che il provvedimento 5 ottobre 2001 della Provincia di Roma fosse un atto amministrativo di revoca del precedente avviamento al lavoro, che comunque non poteva dispiegare effetti per il passato.

Lamentava che semmai sarebbe stato onere della società ELCO informare l’ufficio di collocamento di Roma circa l’esistenza di condizioni ostative a provvedimenti di avviamento nei suoi confronti.

Formulava il prescritto quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Con secondo motivo la P. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c, nonchè dell’art. 5 dell’Allegato E L. n. 2248 del 1865, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio.

Lamentava in particolare la ricorrente che il provvedimento 5 ottobre 2001 era stato prodotto solo in sede di costituzione della società ELCO; era stato tempestivamente contestato, e che esso non proveniva dalla stessa autorità che aveva emanato l’atto di avviamento, sicchè risultava illegittimo e comunque privo di efficacia ex tunc, sicchè doveva comunque essere disapplicato.

Con terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, in relazione alla L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 5, per avere la corte di merito ritenuto sussistere la sospensione degli obblighi di assunzione per tutto il territorio nazionale e non nell’ambito della sola provincia dell’Aquila.

Formulava il prescritto quesito di diritto.

Con quarto motivo la P. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 68 del 1999, artt. 9 e 3, in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 1, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella circostanza che l’atto di avviamento era stato emesso successivamente alla scadenza del termine di un anno dall’ultimo licenziamento effettuato dalla società ELCO. Lamentava la ricorrente che erroneamente la corte romana aveva individuato tale termine in quello di sessanta giorni dallo spirare dell’anno dall’ultimo licenziamento (18 novembre 1999), mentre, ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 9, comma 3, la richiesta di avviamento del datore di lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi, di cui al comma 6, inerenti la situazione occupazionale dell’azienda, ciò che nella specie avvenne l’8 marzo 2000. 2. – I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati.

Deve in primo luogo osservarsi che, come dedotto dalla stessa ricorrente ed accertato alla Corte d’appello, il provvedimento 5 ottobre 2001 della Provincia di Roma, sia stato prodotto ritualmente dalla società ELCO sin dal momento della costituzione in giudizio, sicchè risulta infondata la violazione delle norme processuali invocate, non essendo, in base ad esse, il datore di lavoro tenuto a documentare le ragioni del suo rifiuto all’assunzione prima del processo.

Quanto all’efficacia del provvedimento (risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente non ha contestato l’atto quale revoca, e tale accertamento non risulta censurato, nè la ricorrente ha allegato o riprodotto nel presente ricorso l’atto di appello, in contrasto col principio dell’autosufficienza) la corte territoriale ha ritenuto di attribuire ad esso valore retroattivo, basandosi sul tenore della dichiarazione in esso contenuta (la società era esonerata dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti dalla L. n. 68 del 1999, a seguito di procedura di mobilità attivata dall’azienda in data 5 novembre 1999 presso l’u.r.l.m.o. dell’Aquila;

i lavoratori avviati, erano pertanto stati erroneamente reinseriti in un programma di avviamento straordinario, pag. 2 sentenza impugnata).

Valutata dunque l’insussistenza ab origine dell’obbligo di assunzione, e definendo erroneo l’avviamento eseguito, il provvedimento aveva indubbiamente efficacia ex tunc, non riguardando l’insussistenza delle condizioni di legittimità dell’atto di avviamento da quel momento ma sin dall’epoca in cui venne emesso.

Trattandosi di valutazione in fatto, adeguatamente e logicamente motivata, essa risulta incensurabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 18 luglio 2008 n. 20027, Cass. 9 agosto 2007 n. 17477, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 16 gennaio 2007 n. 828).

Deve poi notarsi che il provvedimento promanava dalla stessa autorità che aveva emesso l’atto di avviamento (sempre il servizio collocamento disabili della Provincia di Roma), cui spetta il potere di autotutela, manifestazione della stessa potestà esercitata con l’adozione dell’atto (Cass. 28 agosto 1999 n. 9058).

Quanto alla legittimità del provvedimento, ai fini della sua invocata disapplicazione, la corte territoriale ha correttamente considerato che la L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 5 (secondo cui:

"gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 1 e 3 e successive modificazioni, ovvero dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24 e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti – come nella specie – per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’art. 8, comma 1, della stessa legge" – un anno in base all’ivi richiamato della L. 29 aprile 1949, n. 264, art. 15, comma 6, solo successivamente ridotto a sei mesi dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6), prevede, a differenza di quanto stabilito nella prima parte della norma in esame, che in caso di procedura di mobilità disciplinata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all’ambito provinciale.

La corte ha poi correttamente evidenziato che la richiesta di assunzione di personale da parte del datore di lavoro deve essere effettuata ( L. n. 68 del 1999, art. 9, comma 1) entro il termine di sessanta giorni dal sorgere del relativo obbligo, che, nel caso di specie, decorreva dall’anno successivo all’ultimo licenziamento del 18 novembre 1999, ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 3, comma 5, sicchè il provvedimento di avviamento era stato adottato durante il periodo di sospensione dell’obbligo di assunzione.

La ricorrente sostiene che, ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 9, comma 3, la richiesta di avviamento del datore di lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio (in tesi avvenuto l’8 marzo 2000) agli uffici competenti dei prospetti informativi, di cui al comma 6, inerenti la situazione occupazionale dell’azienda.

Osserva al riguardo la Corte che il menzionato atto di invio dei prospetti informativi non risulta depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c, nè risulta riportato nel ricorso in contrasto col principio dell’autosufficienza, rendendo così la censura inammissibile.

3. – Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 29,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

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