Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-01-2011) 28-03-2011, n. 12474 Correzione di errori materiali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Rilevato che la sentenza resa da questa Corte nell’udienza pubblica del 4.5.2010 sul ricorso R.G. n. 39395/2009 presentato da B.V. contiene nell’ultima pagina e nel dispositivo l’erronea indicazione del Tribunale di Camerino come giudice cui vanno trasmessi gli atti, laddove competente è il Tribunale di Bari che ha pronunciato la sentenza annullata; e che altresì è erronea la data del 29.4.2010, apposta nel dispositivo, atteso che la sentenza è stata resa all’udienza del 4.5.2010;

– che si tratta di meri errori materiali dei quali è opportuna la correzione.
P.Q.M.

La Corte:

– dispone correggersi l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 816 di questa sezione resa nei confronti di B.V. da questa sezione all’udienza del 4 maggio 2010 nel senso che: laddove è scritto "Tribunale di Camerino" deve leggersi "Tribunale di Bari";

laddove la data della sentenza è indicata nel "29.4.2010" deve intendersi "4 maggio 2010".

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-02-2011) 13-04-2011, n. 15025 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1^) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale de L’Aquila ha proposto due distinti ricorsi, di identico contenuto, avverso due ordinanze, anch’esse di identico contenuto, emesse il 20 dicembre 2010 dal Tribunale de L’Aquila, sezione per il riesame, che hanno annullato l’ordinanza 11 novembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara che, per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, aveva applicato:

– a S.G. la misura cautelare degli arresti domiciliari;

– a S.F., D.R.S., C.L., C. E. e V.E. la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Tribunale ha ritenuto che le imputazioni formulate nei confronti degli indagati avessero carattere di genericità che rendeva impossibile una compiuta difesa; ha ritenuto inoltre che i riscontri delle dichiarazioni del coindagato A.G. valevano soltanto a confermare che il dichiarante era a conoscenza "di come si svolgesse il traffico nell’ambiente oggetto delle sue narrazioni, ma non anche a confermare i singoli episodi". 2^) A fondamento dei ricorsi si deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta genericità delle imputazioni sottolineando come, nel caso in esame, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare si fosse uniformata al precetto contenuto nell’art. 292, comma 2, lett. b) del codice di rito che prevede che l’ordinanza contenga "la descrizione sommaria del fatto".

Si rileva inoltre nel ricorso che, nei reati "seriali", non è possibile individuare con precisione le ore e i giorni in cui i singoli reati sono stati commessi ma ciò non può far ritenere indeterminata la contestazione che comunque consente all’indagato di difendersi.

Quanto all’esistenza dei riscontri delle dichiarazioni del dichiarante il ricorrente precisa che la conferma di tali dichiarazioni è stata tratta da numerosi sequestri di sostanza stupefacente nei luoghi da lui indicati, in dichiarazioni testimoniali di conferma e nel sequestro di documentazione nella quale erano indicate le notizie relative alle cessioni.

3^) Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili prospettati dal ricorrente.

Sotto il primo profilo – genericità dell’imputazione – è da osservare che i capi d’imputazione contestati ai ricorrenti indicano le sostanze cedute, le quantità, la periodicità delle cessioni, i nomi degli acquirenti e l’epoca prossima nella quale le cessioni sono avvenute. In alcuni casi vengono anche indicati i ruoli svolti dagli indagati ("palo", custode, "convogliamento" dei clienti ecc.) o anche le modalità di confezionamento (per es. in "ovetti").

Sono generici questi capi d’imputazione solo perchè non indicano le date precise nelle quali le cessioni sono avvenute? E’ una tesi singolare che consentirebbe di processare solo coloro che sono colti in flagranza di cessione.

In realtà ci troviamo in presenza di capi d’imputazione che forniscono il massimo di precisione possibile ed esigibile; capi d’imputazione che appaiono con particolare cura anche nel distinguere le varie condotte accertate.

Il che non sempre avviene come l’esperienza giudiziaria dimostra.

Deve d’altro canto considerarsi che la formulazione dell’imputazione nell’ordinanza di custodia cautelare risente della natura ancora in fieri dell’imputazione come è dimostrato dalla circostanza che è richiesta, in base alla norma già ricordata, la "descrizione sommaria del fatto" mentre per il decreto che dispone il giudizio si richiede (art. 429, comma 1, lett. c) "l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto"; requisito, quest’ultimo, peraltro già presente nell’imputazione cautelare nel caso in esame.

4^) Palese è inoltre la mancanza di motivazione sull’esistenza dei riscontri esterni alle dichiarazioni del coindagato A..

Basti rilevare come l’ordinanza applicativa della custodia cautelare indichi analiticamente (da p. 16 a p. 20) una serie di numerosi riscontri che l’ordinanza impugnata neppure mostra di aver preso in considerazione peraltro contraddicendosi perchè non nega che le dichiarazioni abbiano portato a vari sequestri di sostanze stupefacenti limitandosi ad evidenziare come questi riscontri non siano sufficienti a confermare i singoli episodi di spaccio.

Con questa affermazione il Tribunale è incorso anche nel vizio di violazione di legge perchè, per ragioni del tutto ovvie, non può essere richiesto che il riscontro valga da solo a dimostrare l’esistenza del fatto ignoto da dimostrare perchè diversamente si prescinderebbe dal valore probatorio delle dichiarazioni il cui contenuto va riscontrato ma non è richiesto che venga autonomamente dimostrato.

5^) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l’annullamento con rinvio delle ordinanze impugnate con la precisazione che si tratta di due ordinanze separate che recano però il medesimo numero (528/2010).
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di L’Aquila in diversa composizione personale.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16767 Giudizio abbreviato

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el Dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.F. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato (non condizionato), lo ha riconosciuto colpevole del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo hashish, unitamente ad altro soggetto (non appellante), a sua volta giudicato in esito a giudizio abbreviato condizionato all’escussione di un testimone.

Con unico motivo, riproponendo doglianza già proposta in appello, contesta che nei suoi confronti, per fondare la prova della corresponsabilità, sarebbe stata valorizzata l’integrazione probatoria (escussione di testimone) utilizzabile solo nell’ambito del giudizio relativo alla posizione del correo, che solo aveva proposto istanza di abbreviato condizionato alla suddetta integrazione probatoria.

Il motivo è manifestamente infondato.

E’ ovvio che in caso di simultaneus processus svoltosi in abbreviato a carico di più imputati, di cui solo alcuno abbia chiesto il giudizio abbreviato condizionato ex art. 438 c.p.p., comma 5, mentre l’altro si sia limitato a chiedere il giudizio abbreviato "secco", gli elementi di prova acquisiti con l’integrazione probatoria non possano essere utilizzati nei confronti di quest’ultimo, per fondarvi il giudizio di responsabilità.

Il giudice in tal caso può definire entrambe le posizioni, con la stessa decisione, selezionando doverosamente però all’interno del materiale probatorio disponibile quello in concreto utilizzabile a seconda del rito prescelto (cfr. per riferimenti Sezione 5^, 22 maggio 2088, Piskulic ed altri, rv. 240496).

Ciò detto, va rilevato che i giudici di merito non hanno violato detto principio. Infatti, per la ricostruzione (anche) delle posizione dell’odierno ricorrente non hanno utilizzato affatto l’esito dell’integrazione probatoria sollecitata dal coimputato, bensì le risultanze di un’integrazione probatoria disposta d’ufficio ex art. 441 c.p.p., comma 5, (escussione dei verbalizzanti), legittimamente utilizzabile per entrambi gli imputati.

A ciò dovendosi peraltro aggiungere, con argomento che depone per l’insussistenze di alcun interesse al motivo di ricorso, che l’integrazione probatoria disposta ex officio (diversamente da quella sollecitata dal correo, affatto considerata per definire la posizione del C.) è stata valorizzata in senso favorevole alla difesa del C. (con l’individuazione nella persona del correo, e non del C., del soggetto che aveva gettato la cassetta contenente la droga dal balcone). Con esito complessivo, peraltro, non favorevole, giacchè, convergentemente, sia il giudice di primo grado, che quello di appello, hanno ritenuto di affermare comunque la corresponsabilità anche del C. nella detenzione illecita della droga (rinvenimento della droga nell’appartamento di uso comune;

rinvenimento di parte della droga e di contabilità deponente per l’attività di spaccio all’interno della camera da letto del C.; identità della droga e della "contabilità" illecita;

ecc.): con apprezzamento lineare e privo di evidenti illogicità, neppure contestato qui nel ricorso, che si limita ad una generica prospettazione di una "violazione di legge" (afferente la selezione degli elementi di prova utilizzati) senza soffermarsi sugli effetti concreti che dall’accoglimento del motivo potevano e potrebbero derivarne per la propria posizione.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-04-2011) 18-05-2011, n. 19579 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 2.2.2010 il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, assolveva B.P., M.G. e D. P.M. dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) loro ascritto perchè il fatto non sussiste ed il M. anche dal reato di cui all’art. 349 c.p. con la stessa formula.

Agli imputati era contestato di avere, la R. quale proprietario, il M. quale costruttore ed il D.P. quale direttore dei lavori, eseguito in assenza di permesso di costruire, dovendosi ritenere illegittimo quello rilasciato in data 23.10.2006 n. 9, lavori di ristrutturazione edilizia sull’immobile sito in (OMISSIS) (trasformazione di preesistenti due residenze e di relativi accessori e pertinenze rurali in complessive n. 9 residenze civili, mediante combinati interventi di ristrutturazione edilizia, di recupero ad uso abitativo di rustici (fienili) e di sottotetto nonchè di nuova costruzione di autorimessa) ed al M. anche di aver violato i sigilli. Secondo il Tribunale l’assunto accusatorio non poteva essere condiviso. Il permesso di costruire, avente ad oggetto un intervento di recupero a fini abitativi di locali ex agricoli, con aumento del carico urbanistico, era, invero, legittimo in quanto rilasciato ai sensi della L.R. 29 aprile 2003, in vigore dall’8.5.2003, che, nella gerarchia delle fonti, è di rango superiore rispetto alle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi (art. 6 L.R. cit.). Quanto al cambio di destinazione d’uso, rilevava il Tribunale che dall’istruttoria dibattimentale era emerso che le due residenze civili preesistenti (per mc. 496,64) erano destinate ad abitazione del coltivatore diretto. Era comunque assorbente la circostanza che la necessità di pagare gli oneri per la parte asseritamente residenziale (ma tale non ritenuta dall’accusa) si risolveva nella possibilità per il Comune di pretendere ulteriori somme. Nè infine era necessario permesso di costruire convenzionato finalizzato al cambiamento di destinazione d’uso (oltre il limite dei 700 mc) perchè nell’area non dovevano eseguirsi opere infrastrutturali.

2) Proponeva ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, limitatamente all’assoluzione per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Come previsto dalla L. R. n. 9 del 2003, il Comune di S. Paolo Solbrito nella relazione di controdeduzioni alle osservazioni al PRGC, approvata il 29.9.2005, aveva esercitato la facoltà di escluderne l’applicazione nel proprio territorio, in quanto la fattispecie del recupero dei rustici- anche se in termini più restrittivi- era già contemplata nella normativa comunale.

Applicandosi il principio di specialità a prescindere dal grado gerarchico della fonte, le disposizioni speciali (comunali) prevalevano su quelle generali (regionali). E le NTA di PRGC limitavano il recupero ai soli edifici (concetto più restrittivo) e non ai manufatti. Le norme comunali non potevano quindi essere disapplicate dal Comune, che illegittimamente aveva assentito anche il recupero di "porticati e tettoie rurali sia adiacenti sia distaccati dall’edificio" ai sensi della L. R. n. 9 del 2003.

In ordine al cambio di destinazione d’uso il Tribunale non aveva tenuto conto delle disposizioni riguardanti la definizione di fabbricato rurale ad uso abitativo. Tale, ai sensi della L. n. 133 del 1994, può considerarsi solo quello utilizzato come abitazione da chi esercita attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato e per più di 100 giornate lavorative annue ed il terreno cui è asservito il fabbricato non deve essere inferiore a 10 mila metri. Il Tribunale non distingue tra destinazione rurale e civile. La residenza del coltivatore, a differenza di quella civile, non da origine al cd. carico urbanistico. Sicchè, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non è consentito mutare senza autorizzazione la destinazione d’uso di un immobile da una categoria all’altra (L.R. 5 dicembre 1997, n. 56, art. 48 e art. 25, commi 10 e 11).

Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto ritenere l’illegittimità del permesso di costruire, non avendo la R. attivato la procedura necessaria per utilizzare come residenza civile una residenza rurale.

Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, per il cambio di destinazione d’uso della residenza rurale avente consistenza volumetrica di oltre 700 mc, era necessario permesso di costruire convenzionato (il permesso quindi poteva essere rilasciato solo dopo che era stata stipulata la convenzione e soddisfatti i relativi oneri).

3) Tanto premesso rileva il collegio che il ricorso vada convertito in appello. A norma dell’art. 569 c.p.p., comma 1 è possibile proporre direttamente ricorso per cassazione, tranne che nei casi previsti dal comma 3 del citato articolo (La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall’art. 606, comma 1, lett. d) e ed e). In tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello). Con il ricorso del P.M., oltre che la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, viene sostanzialmente denunciato anche il vizio di motivazione (per omessa valutazione o travisamento delle risultanze processuali).

Si assume infatti che il Tribunale non ha tenuto conto che la legge regionale non poteva essere applicata perchè "nella relazione di controdeduzioni alle osservazioni alla variante al P.R.G.C. approvata dal Comune di S. Paolo Solbrito il 29.9.2005, si osservava che le norme per il recupero funzionale dei rustici di cui alla L.R. n. 9 del 2003 fanno riferimento a deroghe a piani regolatori che non prevedono la possibilità di recuperare volumi rustici, fatto questo che non avviene per il Comune di S. Paolo Solbrito sia nel P.R.G. vigente sia nella variante".

Si deduce, quindi, che il Tribunale ha omesso di valutare tale atto, con cui il Comune aveva esercitato la facoltà prevista dalla legge regionale di escluderne l’applicazione nel proprio territorio.

Siffatta "omissione" si ripercuote sulla intera motivazione, avendo il Tribunale richiamato, per ritenere applicabile la legge regionale, il principio della gerarchia delle fonti, senza tener conto del principio di specialità, secondo cui le disposizioni speciali (anche derogatorie, come nel caso di specie) prevalgono su quelle generali a prescindere dal grado gerarchico della fonte.
P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Torino.

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