Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-04-2011) 01-06-2011, n. 21843 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

. Dr. Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – L’odierno ricorrente è stato giudicato responsabile di violenza sessuale in danno di una ragazza che egli riforniva abitualmente di cocaina e con la quale aveva anche realizzato un rapporto di frequentazione e di confidenza. Il fatto si sarebbe verificato un giorno che i due avevano già trascorso del tempo insieme in piscina e poi si erano recati a casa dell’imputato dove avevano anche consumato insieme cocaina.

Secondo la denunciante, improvvisamente l’uomo aveva cambiato atteggiamento e l’aveva costretta a subire vari atti sessuali fino ad un rapporto completo che, a detta della ragazza, ella non aveva ostacolato con una resistenza particolare per limitare i danni ed essendo spaventata da quell’improvviso cambio di atteggiamento dell’uomo. Alla fine, l’imputato le aveva offerto della cocaina da lei rifiutata. Riferisce la p.o. che, in vista della denuncia che ella aveva subito deciso di sporgere, si era impossessata del preservativo usato nascondendolo in borsetta. Erano usciti insieme da casa dello J. essendo stata la donna attesa dal proprio fidanzato (che, nell’occorso, diede anche un passaggio allo J.).

Come confermato, poi, dal fidanzato della ragazza, appena liberatisi della presenza dell’imputato, ella riferì dell’accaduto.

Della cosa era stato informato anche il fratello della p.o. che aveva collaborato alle prime ricerche per il rintraccio, senza successo, dello J. e, quindi avevano provveduto ad accompagnare la ragazza a sporgere denuncia. Il preservativo, esaminato, aveva evidenziato la presenza di tracce organiche compatibili con quelle dell’imputato il quale, in seguito, per parte sua, non aveva negato il rapporto sostenendo però, che esso era stato consensuale.

In sede di rintraccio e perquisizione dell’appartamento, lo J. era stato trovato in compagnia di altre ragazze che riferivano di essersi recate lì per acquistare del "fumo". Inoltre, erano state rinvenute tracce di sostanza stupefacente nonchè un bilancino di precisione e delle somme contanti di denaro in vari luoghi (anche occultate in un cuscino).

Con la sentenza qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo a) (violenza sessuale). In particolare, si critica il fatto che la Corte abbia annesso credibilità alle parole della p.o. che, al contrario, risulterebbero contraddittorie sotto più profili. Il primo aspetto riguarda l’asserita "costrizione" al rapporto sessuale che pacificamente si è verificato. Sul punto, la Corte non avrebbe spiegato i criteri ai quali si è ispirata per ritenere l’attendibilità della denunciante.

Ci si diffonde, poi, nel richiamare l’attenzione sul fatto, assodato, che tra la p.o. e l’imputato sussisteva un rapporto di amicizia e confidenza di tipo affettuoso e che non è stata raccolta prova certa circa il perdurare del dissenso durante tutto il rapporto. Tale dissenso non può desumersi in alcun modo ed è anzi contraddetto dal certificato del pronto soccorso che ha escluso la presenza di lesioni e sarebbe smentito anche dal comportamento dalla p.o. che, incontrando l’imputato in seguito in discoteca, avrebbe cercato di ottenere denaro per il ritiro della denuncia.

Inoltre, la critica del ricorrente investe le deposizioni dei testi a riscontro (il fidanzato ed il fratello della p.o.) dei quali viene richiamato l’intero contenuto evidenziando discrasie come il fatto di avere negato (il fratello) la conoscenza con lo J. venendo in ciò smentito. Si richiamano, poi, le dichiarazioni della teste a difesa, P., secondo la quale la D. le avrebbe confidato di avere litigato con J. per questioni attinenti la droga e di averlo denunciato per un rifiuto dell’uomo a fornirle altra sostanza.

Ancora, si richiamano altre imprecisioni delle dichiarazioni della D. (es. il fatto di non essere stata precisa sull’orario, di avere cambiato versione circa l’abbigliamento indossato – pantaloni e non fuseaux) e si conclude richiamando quelle decisioni della Corte di Cassazione in base alle quali le dichiarazioni della p.o. devono essere vagliate attentamente in modo da fondare il giudizio di responsabilità su indizi che siano gravi, precisi e concordanti;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ulteriore contestazione di spaccio mossa all’imputato, dal momento che neanche i verbalizzanti hanno potuto affermare di avere colto lo J. nell’atto di cedere droga;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena, da considerare sproporzionata ed eccessiva rispetto alla modestia del fatto.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

2. – Il ricorso è infondato.

2.1. (Quanto al primo motivo). Il caso in esame è emblematico della necessità – sottolineata più volte da questa S.C. (ex multis, Sez. 4, 21.6.05, Poggi, Rv. 232018) – di vagliare con peculiare attenzione le dichiarazioni della p.o. denunciante ma anche della possibilità di fondare il convincimento di responsabilità per un fatto che – come spesso è la violenza sessuale – può essere provato solo mediante la parole della vittima-unica testimone oculare (da ult.

Sez. 3, 3.12.10, L.C., Rv. 249136).

E’ stato anche sottolineato, in proposito, che il giudizio di attendibilità della teste, "essendo di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria" (sez. 3, 5.10.06, Agnelli, Rv. 235578).

Orbene, la infondatezza della presente doglianza si annida proprio nella concorrenza di tali fattori: da un lato, la esistenza di una valida motivazione e, dall’altro, l’erroneo sforzo del ricorrente di indurre questa S.C. ad una rivalutazione dei fatti per trame conseguenze diverse che, anche se astrattamente possibili, non possono rappresentare il risultato di un giudizio come quello qui invocato che è mirato esclusivamente a soppesare la esistenza di una motivazione congrua, rispettosa di tutele emergenze processuali e dibattimentali ed articolata in modo non manifestamente illogico nè contraddittorio.

Andando ad esaminare la prima doglianza più nello specifico, si riscontra, in primo luogo, che, piuttosto singolarmente, è proprio il ricorrente (f. 8) a riepilogare in modo sintetico ma chiaro ed efficace i punti salienti sui quali la Corte ha fondato il proprio vaglio di attendibilità: a) la immediatezza della denuncia; b) una ricostruzione ferma e puntuale dei fatti scevra da animosità e desiderio di rivalsa; c) la complessiva sincerità del racconto della donna, riscontrabile non solo attraverso le testimonianze del fidanzato e del fratello della ragazza ma anche nel fatto di indicare tali persone come, a loro volta, acquirenti di cocaina; d) la illustrazione di un contesto – quello di assunzione smodata di droga ed alcool- nel quale si erano verificati i fatti che avrebbe potuto prestarsi anche a "letture" sfavorevoli alla credibilità della donna; e) la irrilevanza del referto di pronto soccorso (negativo a proposito di eventuali tracce di violenza).

Dopo tale dettagliata elencazione -come se non risultasse sufficientemente chiara -la replica del ricorrente è che la Corte non avrebbe spiegato i criteri ai quali si è ispirata per sostenere la attendibilità dei testi posto che la violenza sarebbe stata smentita dalla assenza di un referto medico a riguardo.

Se già tali rilievi risultano alquanto dissonanti sul piano logico con la molteplicità degli argomenti svolti – per ammissione dello stesso ricorrente – dalla Corte vi è da soggiungere che anche, nel prosieguo, gli argomenti svolti a sostegno del ricorso risultano evanescenti e tutti tesi a valorizzare aspetti della vicenda che, anche se presi in considerazione, nulla tolgono alla completezza e congruità della motivazione impugnata.

Ed infatti, ricordare che la vittima e l’imputato erano legati da un rapporto di amicizia e confidenza è irrilevante posto che è la stessa persona ad ammetterlo (prova ne siano il fatto stesso che ella, il giorno dei fatti, trascorse del tempo insieme allo J. in piscina e, quindi accedette all’incontro a casa sua per consumare insieme droga ed alcool e – potrebbe qui aggiungersi – anche la circostanza che, ad attenderla all’uscita da casa dello J., vi era proprio il fidanzato della ragazza a dimostrazione di una "naturalezza" di frequentazione del tutto incontestata).

Quanto alla non significatività del certificato di pronto soccorso, l’argomento non è per nulla illogico nel presente contesto ed il richiamarlo si risolve solo in uno sforzo di ottenere un ulteriore giudizio di merito.

In realtà, deve, innanzitutto ricordarsi che, per il delitto di violenza sessuale, l’elemento della violenza non è mai Stato identificato (neanche in epoca lontana vigente altra normativa, Sez. 3, 26.1.71, visconti, Rv. 118296) nella necessità di una "vis atrox" essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato anche, ad esempio, attraverso un’azione insidiosamente rapida così da superare la contraria volontà del soggetto passivo (sez. 3, 27.1.04, Rv.

228493) ovvero – come sembra suggerire il caso di specie – l’approfittamento di un contesto di peculiare "abbandono" indotto da assunzione massiccia di droga ed alcool cui si aggiunga il fatto – riferito espressamente dalla vittima – di avere (di proposito) evitato – di fronte agli approcci sessuali, atteggiamenti di resistenza ad oltranza che avrebbero potuto risolversi in un aggravamento delle conseguenze.

Di certo, quindi, su tali premesse, è del tutto irrilevante l’assenza di lesioni riscontrate o riscontrabili sulla vittima.

Si potrebbe, però, obiettare che tutto ciò è il risultato del mero racconto della vittima ma, si ribadisce, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte ha bene argomentato il proprio convincimento a proposito della credibilità della ragazza valorizzando la linearità del suo comportamento e l’assenza di un qualsivoglia motivo o intento calunniatorio. L’intento di denuncia non può neppure essere messo in dubbio dal fatto che la ragazza non riferì l’accaduto immediatamente al proprio fidanzato quando lo incontrò sotto casa ma attese che si allontanasse lo J., sia, perchè si tratta di condotta agevolmente spiegabile con un istintivo riservo "a caldo" e con il timore di potenziali reazioni violente del fidanzato contro lo J., sia perchè la indubitabile volontà della ragazza di denunciare lo J. per i rapporti sessuali impostile si evince dal fatto che ella aveva subito conservato il preservativo sporco con tracce del liquido seminale dell’imputato.

Quest’ultimo, poi, per parte sua, non negando i rapporti ma assumendone la con sensualità, non ha spiegato al contempo il motivo per cui la ragazza avrebbe dovuto intessere una denuncia così grave e falsa a suo carico (fine f. 4).

Con argomentare logico ed esauriente la Corte replica anche alle (analoghe alle presenti) censure svolte dal ricorrente a proposito delle discrasie che affliggerebbero le dichiarazioni della D..

Si fa, infatti, notare che le imprecisioni (afferenti "l’orario in cui l’amico di J. avrebbe suonato il campanello della sua abitazione o l’esatta tipologia del capo di abbigliamento indossato dalla p.o. – se pantaloni o fuseaux -) (f. 4 ) del racconto della ragazza sono del tutto "marginali ed insignificanti agli effetti di stabilire se la dinamica del fatto fu quella di un rapporto consensuale o invece di una violenza sessuale (f. 3).

Per contro, giustamente i giudici richiamano l’attenzione sul fatto che l’esame dibattimentale della D. è avvenuto "a distanza di un anno e mezzo dall’episodio criminoso" sì che la presenza di piccole imprecisioni "appare semmai indicativa della genuinità e dell’assenza di qualsiasi studiata preparazione della testimonianza" la cui attendibilità viene dunque confermata.

Del resto, anche questa S.C. ha avuto occasione di pronunciarsi sul fatto che persino l’assenza di indicazioni precise sulla collocazione temporale della violenza denunciata può essere dettaglio irrilevante a fronte del complesso di ulteriori elementi idonei a riscontrare il fatto (sez. 3, 14.12.05, Brugnoli, Rv. 234632).

In ogni caso, la Corte ha mostrato di avere vagliato con attenzione tanto il racconto della ragazza che quello dell’imputato sottolineando la incongruenza dell’affermazione di quest’ultimo secondo cui il rapporto incriminato avrebbe fatto seguito ad altro del giorno precedente senza che fosse stato spiegato (f. 4), però, per quale ragione – se vera la tesi – la D. avrebbe dovuto denunciare solo il secondo rapporto e non anche il precedente "tanto più che trattandosi di un rapporto protetto dall’uso del preservativo la ragazza non poteva correre alcun rischio per la propria salute fisica".

E’, dunque, incensurabile la conclusione logica della Corte secondo cui a seguire la difesa dell’imputato, si dovrebbero ipotizzare " un malanimo ed un intento dichiaratamente calunnioso nei confronti dell’imputato che non trova alcun riscontro nella condotta processuale complessiva della D.". Al contrario, sottolineano i giudici: "dalla lettura del verbale della deposizione testimoniale della ragazza emerge una ricostruzione ferma e puntuale, ma pacata, dell’episodio criminoso, priva di qualsiasi accento di animosità o sentimento di rancore e rivalsa verso l’imputato, nei cui confronti la D. non si è neppure costituita parte civile".

Significativamente, poi, la Corte sottolinea alcuni passaggi della deposizione della donna dai quali si evince quasi uno sforzo della stessa – dicono i giudici – "perfino di comprendere" (ma non giustificare, vista la denuncia) come quando afferma "secondo me, lui si è reso conto di quello che stava facendo perchè….cioè, secondo me ha avuto un raptus momentaneo o qualcosa".

Nessun dubbio, poi, che nella specie non ricorrono solo le parole della p.o. ma anche quelle del fratello e del fidanzato ( D. G. e Z.M.) le dichiarazioni dei quali – sottolineano i giudici di merito – sono risultate confermative di quelle della D. "visto che le difformità enfatizzate nei motivi di appello riguardano essenzialmente, non già il contenuto di quanto i testi avevano appreso de relato dalla parte offesa" bensì altre circostanze relative ai loro rapporti con l’imputato caratterizzati da scambi di cocaina sui quali ben poteva essere comprensibile una certa reticenza per timore di conseguenze.

Nè, infine, le accuse della D. sono state validamente inficiate dal ricorrente con il richiamo alle diverse affermazioni della teste P.. Anche su tale aspetto la replica della Corte risulta logica e convincente sottolineandosi, in primo luogo, (f. 6) che questa teste della difesa è comparsa per la prima volta in dibattimento (mai emersa nella fase delle indagini preliminari) ed ha riferito aspetti irrilevanti o incredibili. Insignificante è infatti ciò che ella ha riferito di avere appreso dall’imputato circa i rapporti don la D. che, comunque, vengono descritti come amichevoli (a conferma di un dato già acquisito dalla stessa D.); non credibile è l’episodio estorsivo al quale avrebbe assistito, sia perchè – come ricordato anche dalla D. nel confronto sostenuto in primo grado – ella fu subito resa edotta dalla P.G. della irretrattabilità della querela che stava sporgendo a carico di J., sia perchè è inverosimile che un tale tentativo di estorsione, da parte della D., fosse fatto in presenza di una estranea la P. ("pronta a testimoniare in favore di J.) (fr. 6).

2.2. (quanto al secondo e terzo motivo). I motivi svolti per dolersi della condanna per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e della pena inflittagli sono accomunati dal fatto di essere sostanzialmente inammissibili perchè generici e, comunque, in fatto.

Il tutto a fronte di una motivazione che, ancora una volta risulta puntuale, chiaramente agganciata alle emergenze processuali e del tutto logica.

Dicono infatti i giudici che, per quel che attiene alle cessioni di sostanza stupefacente di cui ai capi B) e C) va, innanzitutto ricordato che l’imputato è reo confesso sia delle cessioni alla D. che di quelle alla coppia T. – H. la cui presenza, peraltro, è stata accertata direttamente dalla P.G. come pure sono state confermate nel dibattimento precedenti cessioni.

Evocare, quindi, il fatto che lo J. non sia stato colto nell’atto di cedere droga è del tutto inconferente sia per la presente sede di legittimità, sia perchè, ai fini della declaratoria di responsabilità esiste una più che valida giustificazione.

Anche la doglianza sulla pena – che pecca di sostanziale assertività – è manifestamente infondata per l’ulteriore considerazione che tanto è vero che i giudici hanno dato contezza della loro decisione che hanno accolto il motivo di appello sul punto riducendo la pena inflitta in primo grado sul rilievo che fosse necessario "adeguare la risposta sanzionatoria alla effettiva gravità del fatto ed alla reale capacità a delinquere mostrata dall’imputato". A tal fine la Corte ha ritenuto di dover tener conto "della peculiarità del contesto ambientale e circostanziale in cui si colloca lo specifico episodio criminoso con particolare riguardo alla situazione concretamente determinatasi per effetto del consumo smodato di sostanze stupefacenti (oltre che alcoliche)".

Se si tiene conto che questa S.C. ha spesso ricordato (sez. 2, 26.6.09, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, 12.6.08, Bonarrigo, Rv. 241189;

Sez. 2, 19.3.08, Gasparri, Rv. 239754) Che una Specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p., le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congrue aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere) è fin troppo evidente l’accuratezza del vaglio operato dalla Corte anche in punto di pena.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Visti l’art. 615 c.p.p., e ss.;

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 17-06-2011, n. 5401 Carenza di interesse sopravvenuta

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ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 settembre 2010 e depositato il successivo 29 settembre 2010, la ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità al servizio di Polizia per "deficit staturale" espresso dalla Commissione per l’Accertamento dei Requisiti PsicoFisici, nominata con decreto del Capo della Polizia n. 333B/12H.18(10) del 5 agosto 2010, dei candidati al concorso pubblico, per esami, a 80 posti di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con D.M. 19 marzo 2010, chiedendone l’annullamento, tra l’altro, per "eccesso di potere… per mancanza dei presupposti";

– con atto depositato in data 1 ottobre 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 11 ottobre 2010 – ha prodotto documenti;

– a seguito dell’ordinanza n. 1421/2010, reiterata – per motivi procedurali – con ordinanza n. 1758/2010, è stato effettuato un accertamento d’ufficio per accertare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti ex lege per la legittimità dell’atto impugnato;

– in data 14 gennaio 2011 l’organo incaricato di espletare il su detto accertamento ha prodotto una relazione dalla quale risulta che "la signorina S.M….. è risultata essere di cm. centosessantuno (cm. 161)";

– con motivi aggiunti, notificati in data 4 febbraio 2011 e depositati il successivo 7 febbraio 2011, la ricorrente ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e finale del concorso, pubblicata in data 24 dicembre 2010;

– con ordinanza n. 1335/2011, la Sezione ha ordinato alla ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio "nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e finale del concorso" anche mediante "ricorso alla procedura per pubblici proclami, previa individuazione nominativa integrale dei controinteressati, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrenti dal ricevimento della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza", disponendo, ancora, che "la prova della notifica dovrà essere data mediante deposito degli atti relativi nella Segreteria di questo Tribunale entro i successivi 15 (quindici) giorni":

Rilevato che:

– la ricorrente ha provveduto alla notificazione nei confronti dei sopra indicati controinteressati mediante il ricorso alla procedura per pubblici proclami in data 24 marzo 2011, così come risulta dalla copia della Gazzetta Ufficiale n. 33 anno 152°;

– copia di tale Gazzetta – atta a dare prova dell’avvenuta notificazione – risulta depositata in data 14 aprile 2011;

Ritenuto che, ciò detto, sussistono i presupposti per dichiarare l’impugnativa proposta con i motivi aggiunti – diretta all’annullamento della graduatoria di merito e finale del concorso – improcedibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 49 cod.proc.amm., atteso che – soprassedendo sulla stessa correttezza delle modalità dell’avvenuta notificazione, realizzata in carenza della "previa individuazione nominativa integrale dei controinteressati", contemplata nella sopra indicata ordinanza n. 1335/2011 – il termine di 15 gg. prescritto per il deposito degli atti relativi alla notifica non risulta rispettato;

Ritenuto, ancora, che l’improcedibilità dei motivi aggiunti necessariamente determina anche l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che – una volta venuta meno l’impugnativa della graduatoria finale – un eventuale accoglimento del ricorso in trattazione nessun utile potrebbe apportare alla ricorrente;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso n. 8259/2010 va dichiarato improcedibile;

Ritenuto, peraltro, che, in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda prospettata, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8259/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05-07-2011, n. 1013

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti all’odierna udienza;

Ritenuto che con il ricorso in trattazione è stato impugnato il provvedimento della Prefettura suddetta con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex lege 102/2009 in quanto il ricorrente risulta gravato da condanna ai sensi dell’art.14, comma 5 ter, del D.Lgs 286/98;

Viste le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 7 ed 8 del 10 maggio 2011 con le quali è stata affermata la incompatibilità del reato sopra descritto con gli artt. 15 e 16 della Direttiva n.115 del 16.12.2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché con la sentenza 28.4.2011, causa C.61/11 PPU, della Corte di Lussemburgo;

Ritenuto pertanto di adeguarsi alle dette sentenze e a quelle successive della III Sezione del Consiglio di Stato nel corso del presente anno relative alla medesima questione di fondo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 06-12-2011, n. 26273 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 9 dicembre 2009, la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione proposta da B.N. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, promosso dall’istante nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli (OMISSIS).

A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rilevando che nel giudizio presupposto il ricorrente non aveva presentato l’istanza di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, avendo proposto soltanto l’istanza di fissazione dell’udienza e non avendo interesse alla decisione, in considerazione dell’inammissibilità della domanda proposta.

2. – Avverso il predetto decreto l’istante propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. 1. della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che l’art. 54, comma 2, cit. non è applicabile alle domande di equa riparazione relative a giudizi amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, soprattutto se alla predetta data fosse stata già fissata o tenuta l’udienza di discussione.

1.1. – Il motivo è fondato.

Come si evince dal decreto impugnato, il giudizio presupposto ha avuto inizio con ricorso depositato il 10 ottobre 2000, e quindi anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, il quale ha disposto che la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. n. 642 del 1907, art. 51, comma 2.

Trova pertanto applicazione il principio enunciato da questa Corte, che si condivide e si intende ribadire anche in questa sede, secondo cui l’innovazione introdotta dalla predetta disposizione è inapplicabile ratione temporis ai procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto giudizi amministrativi introdotti prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione. In difetto di una disciplina transitoria e di esplicite previsioni contrarie, va infatti data continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio dell’immediata applicabilità della legge processuale concerne soltanto gli atti processuali successivi all’entrata in vigore della legge stessa, come ha affermato anche la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 155 del 1990), e non incide su quelli anteriormente compiuti, i cui effetti, conformemente al principio tempus regit actum, restano regolati dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere (cfr. Cass., Sez. 1, 4 gennaio 2011, n. 115; 28 novembre 2008, n. 28428).

2. – Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, par. 1. della CEDU, nonchè l’incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, sostenendo che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo non esclude la configurabilità della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, ma può costituire elemento di valutazione soltanto ai fini della liquidazione dell’indennizzo.

3. – L’accoglimento del primo motivo, comportando la caducazione del decreto impugnato, anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, rende superfluo anche l’esame del terzo e del quarto motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. e dell’art. 6, par. 1, della CEDU, nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria o incongrua motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese, anzichè disporne la compensazione, in contrasto con il principio di gratuità del giudizio affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

4. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.c., comma 2, con il riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo complessivamente pari ad Euro 3.330,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda.

Premesso infatti che il giudizio presupposto si è concluso in primo grado con sentenza del 14 novembre 2007, e ritenuto che il periodo di tempo ragionevolmente necessario per la sua definizione può essere stimato in tre anni, sulla base dei parametri cronologici elaborati dalla Corte EDU in riferimento alla fase di primo grado per giudizi di ordinaria complessità, il ritardo addebitabile a disfunzioni dell’organizzazione giudiziaria deve essere determinato in quattro anni ed un mese; il danno non patrimoniale dev’essere quindi liquidato, conformemente ai criteri enunciati dai Giudici di Strasburgo, per i primi tre anni nella misura unitaria di Euro 750,00 e per gli anni successivi in quella di Euro 1.000,00, avuto riguardo al progressivo aggravamento del patema d’animo causato dal protrarsi dell’incertezza in ordine all’esito della vicenda processuale.

4. – Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e. decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di B.N. della somma di Euro 3.330,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per il giudizio di merito in complessivi Euro 861,00, ivi compresi Euro 450,00 per onorario. Euro 311,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, e per il giudizio di legittimità in complessivi Euro 550,00, ivi compresi Euro 500,00 per onorario ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.

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