T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, i signori S.P. e S.S. – in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla loro figlia (minorenne) F. – hanno impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento col quale quest’ultima è stata esclusa dal concorso indetto per l’ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell’Esercito relativamente all’anno scolastico 2011/2012.

Nella Camera di Consiglio del 19.10.2011: data in cui la causa (nel frattempo, debitamente istruita) è stata (ri)sottoposta – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si constata che il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato formalmente che i loro assistiti – in considerazione degli sviluppi avuti, "medio tempore", dalla situazione – non hanno più interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della presente controversia.

Nel rilevare quanto sopra, il Collegio (che, in applicazione del principio della "soccombenza virtuale", ritiene di dover porre le spese di lite – liquidate come da dispositivo – a carico della resistente: la quale, preso atto del errore commesso, ha annullato – in via di autotutela – la determinazione impugnata) non può – pertanto – che dichiarare immediatamente improcedibile il ricorso stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

definitivamente pronunciando in rito,

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza, che – per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra – viene sottoscritto (in sua vece: e su sua disposizione) dal componente più anziano del Collegio, sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 20-12-2011, n. 9938

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, concernenti le richieste formulate dal Prefetto di Roma e dalla Prefettura di Roma del versamento di somme di danaro a titolo rispettivamente di arretrati del canone riguardante la detenzione di un alloggio di servizio e di canone di occupazione del medesimo alloggio;

Ritenuto – in linea con la comunicazione resa dal Presidente nel corso della camera di consiglio ai sensi dell’art. 73 c.p.amm. – che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che:

– al riguardo, assume carattere dirimente l’art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, riguardante le "Materie di giurisdizione esclusiva", il quale prescrive che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a)…; b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche";

– appare, pertanto, evidente che – stante tale previsione – le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, a differenza delle vicende del rapporto che, invece, attengono strettamente alla tutela degli interessi pubblici connessi all’individuazione dei soggetti che hanno titolo per accedere alle assegnazioni di alloggi pubblici, le quali – essendo avulse da aspetti meramente patrimoniali – competono al giudice amministrativo (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 20 marzo 2009, n. 728);

– la controversia avente ad oggetto l’accertamento dei canoni dovuti per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’Amministrazione di appartenenza e la conseguente condanna al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio spetta, dunque, alla giurisdizione del giudice ordinario – e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto giudice del rapporto di impiego – giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un "danno" ai sensi dell’art. 52 del R.D. n. 1214/1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico "nell’esercizio delle sue funzioni" (Cassazione civile, sez. un., 30 aprile 2008, n. 10870; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 22 ottobre 2008, n. 9088; Corte Conti, sez. I, 23 settembre 2008, n. 408);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 104 del 2001 (recante il codice del processo amministrativo).

Ritenuto, peraltro, che nulla deve disporsi in ordine alle spese, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9346/2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-01-2012, n. 210

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3445/01 il TAR Lazio decideva su due ricorsi presentati dall’attuale ricorrente nei confronti della Università degli Studi di Roma " La Sapienza". Il ricorso n. 9456/94 veniva respinto mentre il ricorso 931/95 veniva accolto con conseguente annullamento del Provv. n. 1740 del 15 novembre 1994 avverso il diniego opposto dal Direttore Amministrativo della predetta Università all’istanza di assegnazione del posto resosi vacante a seguito della cessazione dal servizio di uno dei vincitori del concorso per titoli a cinque posti di coordinatore generale dell’Uficio Tecnico – area funzionale dei servizi generali ed ausiliari – presso l’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma .

Con atto notificato il 25.7.2001 l’Università "La Sapienza" proponeva ricorso in appello dinanzi il Consiglio di Stato – SEZ. VI – per l’annullamento della citata sentenza nella parte in cui veniva accolto il ricorso 931/95;

Con ordinanza n. 5343/2001 il Consiglio di Stato rigettava l’istanza cautelare di sospensione della sentenza, così come proposta dalla Università degli Studi " La Sapienza";

A seguito del rigetto della suddetta istanza cautelare e tenuto conto della esecutività della sentenza di primo grado , l’arch. O. con atto notificato il 19.10.2001 diffidava e metteva in mora la predetta Università a dare esecuzione (nel termine di 30 gg) alla predetta sentenza di primo grado;

L’Università "La Sapienza" con nota prot. 04331 del 20.11.2001 riteneva di non poter dar corso alla richiesta del ricorrente;

Successivamente, il Consiglio di Stato con sentenza n. 6775 del 13.6.2006 depositata il 20.11.2006 respingeva definitivamente nel merito l’appello dell’Università. Anche con condanna alle spese.

La sentenza de quo veniva notificata in data 16.1.2007 presso la sede dell’Università;

IL ricorrente con atto di diffida e messa in mora del 30.1.2007 sollecitava l’Università a dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale e pertanto a disporre l’inquadramento dell’istante nella Qualifica di Coordinatore Generale dell’Ufficio Tecnico – area funzionale dei servizi generali ed ausiliari – ;

L’Università con nota del 13.3.2007 n. 0013150 asseriva la inesistenza di un obbligo di adempiere a quanto deciso in sede giurisdizionale ."In quanto la propria autonomia di organizzazione le avrebbe consentito in concreto di poter non adempiere all’obbligo di richiesta di scorrimento. Oltretutto facendo rilevare che il Consiglio di Stato si sarebbe limitato a confermare la sentenza n. 3445/01 alla quale l’Ateneo aveva comunque già dato esecuzione.

Nelle more del giudizio di secondo grado, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) con decisione n.4120/2005 in sede di procedimento per l’esecutività della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, 26 aprile 2001, n. 3445 (non passata in giudicato poiché oggetto di ricorso in appello n. 8874/01 all’epoca pendente) respingeva la richiesta avanzata da parte ricorrente in quanto "…E’ vero che – come, tra l’altro, affermato dalla sentenza della cui esecuzione trattasi – l’art. 23, comma 4, della L. n. 23 del 1986 ha trasformato in obbligo la facoltà, attribuita alle amministrazioni statali dall’art. 8 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, di conferire i posti, resisi scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, agli idonei secondo l’ordine della graduatoria. Ma questo sempre che l’amministrazione intenda coprire il posto. Mentre se, invece, essa, a causa di proprie esigenze organizzative e finanziarie, non intende procedere ad assunzioni – circostanza non contestata nel ricorso all’esame della sezione – non è tenuta allo scorrimento della graduatoria degli idonei, nemmeno ai sensi dell’art. 23, comma 4, della L. n. 23 del 1986.".

Con il ricorso in esame parte ricorrente ha pertanto chiesto l’adozione dei provvedimenti, ex art 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 del processo amministrativo.., nei confronti dell’Università La Sapienza , ritenuti più idonei per assicurare l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, evidenziando che l’Università degli Studi di Roma non ha ancora dato esecuzione alla sentenza n. 3445/01 , e non ha neppure tenuto conto della conferma da parte del Consiglio di Stato di tale sentenza. Anzi col proprio comportamento l’Ateneo non solo ha procrastinato i tempi della giustizia ma ha inciso in maniera negativa causando grave nocumento alla carriera lavorativa del ricorrente.

Sotto tale profilo parte ricorrente chiede:

– che vengano disposte le modalità necessarie per l’attuazione provvedendo , se del caso, contestualmente alla nomina di un Commissario ad Acta che provveda a determinare le modalità esecutive per l’attuazione della pronuncia passata in giudicato, a carico della Università degli Studi di Roma "La Sapienza";

– la determinazione del risarcimento del danno ( sia ai sensi dell’art. 112 c. 3 ) derivante dalla mancata esecuzione del giudicato , ( sia ai sensi dell’art. 30 c. 5 ) per il danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio della autorità amministrativa, con determinazione da affidarsi al nominando Commissario ovvero in via subordinata da valutarsi anche in via equitativa ed ai sensi dell’art. 36 Cost.;

– in via subordinata la fissazione di una somma di denaro dovuta dalla parte resistente per ogni violazione o inosservanza successiva , ovvero per ogni ulteriore ritardo per l’esecuzione del giudicato, con statuizione integrante titolo esecutivo;

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Motivi della decisione

Nel merito il ricorso è fondato data la palese elusione del giudicato operata dall’Amministrazione con il successivo provvedimento di diniego dell’Università, di cui alla nota del 13.3.2007 n. 0013150 asserente la inesistenza di un obbligo di adempiere a quanto deciso in sede giurisdizionale "in quanto la propria autonomia di organizzazione le avrebbe consentito in concreto di poter non adempiere all’obbligo di richiesta di scorrimento.

Ed invero osserva il Collegio che con sentenza di questa Sezione n. 3445/2001, è stato disposto l’annullamento del provvedimento con il quale, in data 15/11/1994, era stata respinta la richiesta dello stesso allo scorrimento della graduatoria del concorso per titoli a cinque posti di coordinatore generale dell’Ufficio Tecnico, formulata in seguito alla cessazione dal servizio di uno dei vincitori.

In sostanza veniva acclarata la illegittimità della motivazione posta a base del diniego, della non applicabilità al concorso di cui trattasi dell’art. 23 4 comma L. n. 23 del 1986.

Più specificamente il Rettore aveva respinto la domanda proposta dall’Arch. O., collocato in posizione di idoneità, perché riteneva che l’art. 23 L. n. 23 del 1986, relativo al conferimento di posti della prima e seconda qualifica del personale tecnico, privilegiasse il concorso rispetto all’assunzione mediante scorrimento delle graduatorie inerenti le pregresse selezioni.

Tale determinazione negativa, in sostanza, nell’acclarare il privilegio del concorso rispetto all’assunzione mediante scorrimento delle graduatorie inerenti le pregresse selezioni, assumeva in se stessa la esigenza di assunzione in servizio da attivare attraverso nuova procedura concorsuale e non tramite lo scorrimento di graduatoria pregressa.

Ciò vuol dire che l’Amministrazione già in tal sede aveva operato la valutazione della esigenza assuntiva negando il bene della vita a parte ricorrente, posto che tale esigenza riteneva illegittimamente di soddisfarla attraverso l’esperimento di nuova procedura concorsuale.

Da ciò consegue che il provvedimento dell”Università, di cui alla nota del 13.3.2007 n. 0013150 asserente la inesistenza di un obbligo di adempiere a quanto deciso in sede giurisdizionale data "la propria autonomia di organizzazione ……o in concreto di poter non adempiere all’obbligo di richiesta di scorrimento" si appalesa chiaramente elusivo del giudicato ed in quanto tale risulta inutiliter dato.

Da ciò consegue che non era nei poteri dell’Amministrazione di non provvedere allo scorrimento della graduatoria ai fini assuntivi di parte ricorrente, ma era obbligo dell’Amministrazione di attenersi rigidamente ai criteri del giudicato; e ciò in quanto:

– era stata già acclarata ed esercitata valutazione discrezionale dell’esigenza assuntiva da parte della stessa Amministrazione formalizzata proprio dai cinque posti di coordinatore generale dell’Ufficio Tecnico messi a concorso nel quale parte ricorrente è risultato utilmente collocato in seguito alla cessazione dal servizio di uno dei vincitori, con conseguente acclaramento giurisdizionale della incontrovertibile obbligatorietà nella specie del ricorso allo strumento dello scorrimento della graduatoria.

Né in questa sede assume rilievo il pregresso giudicato formatosi nella specie in sede del giudizio di esecutività della sentenza di primo grado, confermata in appello dal Consiglio di Stato, data la natura interinale del processo esecutivo di primo grado destinato ad essere travolto dal giudicato "pieno" intervenuto solo in epoca successiva con la conferma in appello da parte del Consiglio di Stato.

D’altra parte il provvedimento elusivo del giudicato del 13.3.2007 n. 0013150 risulta intervenuto solo successivamente alla decisione del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n.4120/2005 adottata in sede di procedimento per l’esecutività della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, 26 aprile 2001, n. 3445 (non passata in giudicato poiché oggetto di ricorso in appello n. 8874/01 all’epoca pendente) .

Il che comporta che nella citata decisione del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n.4120/2005 la valutazione della sussistenza o meno dell’obbligo assuntivo è stata valutata senza poter tenere nel debito conto dei successivi provvedimenti adottati dall’Amministrazione non ancora emanati in sede di procedimento giurisdizionale di esecutività della sentenza di primo grado.

Del pari fondata si palesa la pretesa risarcitoria per il mancato guadagno retributivo della parte interessata a causa della mancata assunzione di parte ricorrente a seguito della cessazione dal servizio di uno dei vincitori.

Il risarcimento in questione, infatti, deve rimuovere in misura piena il pregiudizio patrimoniale subito dal lavoratore, durante il periodo di inosservanza dell’obbligo di assunzione: tale pregiudizio deve essere commisurato ai trattamenti retributivi non percepiti, tenuto conto però – quale fattore riduttivo – della eventuale fruizione di altri incarichi nel medesimo periodo, per importi da accertare in contraddittorio fra le parti (cfr. in tal senso Cons. St., sez. V, 27.4.2006, n. 2374; Cons. St., sez. IV, 28.4.2006, n. 2408 Consiglio di stato, sez. VI, 06 giugno 2008 , n. 2735 ); le somme da corrispondere, inoltre, debbono essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, in base al quale l’importo degli interessi deve essere portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a titolo di rivalutazione monetaria, con conseguente maturazione, dalla data di entrata in vigore delle predette norme, dei soli interessi, maggiorati della rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno, se e nella misura in cui la svalutazione risulti superiore al tasso di interesse legale (cfr., per il principio, Cons. St. sez. VI, 9.2.2004, n. 439; TAR Piemonte, 16.3.2004, n. 423; TAR Calabria, Catanzaro, 10.3.2004, n. 590).

Il Collegio deve, pertanto, farsi carico di disporre l’esecuzione della sentenza di cui trattasi, entro i limiti e con le modalità suindicate, stabilendone le modalità nonchè i termini in cui pronunciarsi.

Ritiene per conseguenza, di nominare un commissario ad acta, anche al fine della determinazione specifica del risarcimento del danno (ai sensi dell’art. 112 c. 3 ) derivante dalla mancata assunzione di parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente per complessivi Euro 2000 (duemila).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe:

– lo accoglie secondo le modalità di cui in parte motiva e nomina, il Commissario ad acta nella persona della dott. Maria Grazia Cappugi Presidente di Sezione onorario del Consiglio di Stato , la quale provvederà entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Il relativo compenso, posto a carico dell’Amministrazione resistente, sarà determinato con separata ordinanza e sarà corrisposto ad avvenuto espletamento dell’attività da parte del commissario ad acta, che potrà avvalersi degli uffici e dei funzionari dell’Amministrazione competenti in materia ed in mancanza di funzionari da lui stesso individuati .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente per complessivi Euro 2000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 282

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 13 luglio 2010, depositato nei termini, il Tenente dei Carabinieri V.P.G. ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.930/2010 di questa Sezione, non impugnata dal Ministero della Difesa, con la quale, in accoglimento del ricorso n. 11707/2008 proposto dal ricorrente, si annullavano gli atti impugnati con la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

Constatata l’inerzia dell’Amministrazione della Difesa, il ricorrente ha proposto in data 11 maggio 2010 formale atto di diffida e messa in mora al Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, a dare corretta ed integrale esecuzione alla suddetta sentenza nel termine di trenta giorni dalla notifica del suddetto atto.

Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione intimata il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Il Ministero della Difesa si è formalmente costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2010 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato atteso che il procedimento rivolto all’accertamento dell’obbligo per l’Amministrazione di conformarsi al giudicato è stato correttamente seguito.

Pertanto il ricorso va accolto con il conseguente ordine all’Amministrazione intimata di dare corretta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza sopra specificata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. In caso di persistente inadempimento il Collegio nomina fin d’ora un Commissario ad acta, nella persona del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, o di un suo delegato, affinché, nell’ulteriore termine di 60 giorni, provveda alla adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato di che trattasi.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n.930/2010 nei termini e modi di cui in motivazione, specificando che, in caso di ulteriore inottemperanza, al suddetto incombente provvederà il Commissario ad acta indicato nella parte motiva del presente atto.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

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