Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-12-2011, n. 27930 Risarcimento del danno

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Svolgimento del processo

A.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la Sara Assicurazioni s.p.a. esponendo che a seguito di un incendio sviluppatosi in un capannone di sua proprietà aveva subito un danno per complessive L. 350.000.000 e che la medesima Sara, presso la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per incendio, non aveva inteso pagare il relativo indennizzo.

Parte convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione o perchè infondata nel merito.

Il Tribunale rigettò la domanda con compensazione delle spese.

Ha proposto appello l’ A. chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice a pagare la somma di Euro 82.633,10.

L’appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e proposto appello incidentale per la condanna dell’ A. al pagamento delle spese processuali di primo grado.

La Corte d’Appello di Potenza ha rigettato l’appello principale; ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulle spese; ha integralmente compensato le spese del doppio grado.

Propone ricorso per cassazione A.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Sara Assicurazioni s.p.a. che presenta memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con il primo motivo del ricorso A.A. denuncia: 1) "Violazione e falsa applicazione della legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in rapporto all’art. 2934 c.c., comma 1, art. – 2952 c.c., comma 2, art. 1370 c.c.".

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Le clausole di polizza assicurativa, nel dubbio, vadano interpretate in senso sfavorevole all’assicuratore in applicazione del criterio dettato dall’art. 1370 c.c., e se, nella specie, l’espressione atecnica "procedura giudiziaria" di cui alla clausola 6.10 delle condizioni di polizza debba ritenersi comprensiva della fase delle indagini preliminari ai fini della individuazione della causa ostativa al pagamento dell’indennizzo e non limitata a fattispecie in cui l’azione penale sia stata effettivamente esercitata".

Il motivo è inammissibile in quanto il quesito non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza la cui motivazione verte sulla maturata prescrizione e comunque l’interpretazione del contratto non è sindacabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia "Insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in rapporto all’art. 2934 c.c., comma 1, art. 2952 c.c., comma 2 e art. 1370 c.c.".

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: "Le indagini penali esperite a carico dell’assicurato-danneggiato per simulazione di reato e truffa in danno dell’assicuratore ai fini dell’acquisizione del premio assicurativo costituiscono ipotesi eccezionali piuttosto che naturale conseguenza del verificarsi di un incendio".

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi ed è comunque inappropriato in quanto si risolve in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione della legge e insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in rapporto all’art. 2934 c.c., comma 1, art. 2952 c.c., comma 2, artt. 2944 -2945 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.".

Secondo parte ricorrente vi è in atti la prova inequivoca del fatto che le trattative e le operazioni peritali fossero in corso almeno sino al 20 gennaio 1993, data di comunicazione della sospensione delle stesse da parte del liquidatore.

La corte d’Appello, prosegue parte ricorrente è pervenuta ad una motivazione del tutto carente, insufficiente e/o illogica nella statuizione con cui ha ritenuto insussistente il riconoscimento del diritto da parte dell’assicurazione. Quelle della Corte di merito sono perciò ritenute considerazioni apodittiche perchè risultano completamente ignorati gli elementi di prova ritualmente entrati nel processo e perchè non viene affatto spiegata la ragione dell’irrilevanza della fase peritale in funzione del riconoscimento del diritto dell’assicurato.

La valutazione del danno attraverso i periti costituiva un momento successivo a quello di verifica dell’operatività della garanzia e di riconoscimento del diritto dell’assicurato.

Perciò è solo all’esito dell’esecuzione della perizia, secondo A. che la prescrizione comincia a decorrere, cessando la causa interruttiva.

Il motivo è infondato.

Le trattative per la bonaria composizione di una vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937, comma terzo, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto (Cass., 19 dicembre 2006, n. 27169).

Nel caso in esame la Corte, con valutazione di merito, ha discrezionalmente valutato che quello della compagnia assicuratrice era un atteggiamento "meramente cautelativo". E comunque ha rilevato che se anche vi fosse stato un atto ricognitivo nel mese di novembre 1992 con effetto interruttivo della prescrizione, la stessa, ricominciando a decorrere, avrebbe estinto il diritto nel successivo mese di novembre 1993, prima della messa in mora posta in essere il 20 dicembre dello stesso anno.

Nè la mera consegna di documenti presso la società incaricata della gestione del sinistro, avvenuta nel mese di gennaio 1993, ha potuto interrompere la prescrizione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 27-09-2011, n. 604 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

Il Comune di Bagheria, in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14 aprile 1973, istituiva la "Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea", adottando, al riguardo, specifico regolamento di organizzazione e funzionamento e inserendo nella pianta organica il posto di "Direttore" della predetta Galleria, inquadrato nella carriera direttiva del personale comunale. L’odierna ricorrente vinceva il concorso pubblico per titoli ed esami indetto per la copertura del posto di cui sopra (atti approvati con Deliberazione di G.M. 1809/1983) e, conseguentemente, con deliberazione di G.M. n. 1967 del 30 dicembre 1983 veniva nominata "Direttore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e della Biblioteca Comunale", in prova, con decorrenza dal 1 gennaio 1984, nell’intesa che il passaggio in pianta organica sarebbe avvenuto, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, dopo un semestre decorrente dalla data di assunzione effettiva in servizio, trascorso senza demerito.

In seno al medesimo provvedimento, veniva altresì disposta l’attribuzione del trattamento economico corrispondente allo stipendio base ex D.P.R. n. 810/80, livello IX, oltre la tredicesima mensilità, l’indennità integrativa speciale nella misura di legge, nonché la progressione economica e le altre indennità, se e in quanto dovute.

L’atto veniva pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bagheria in data "domenica 1 gennaio 1984".

Nello stesso anno, il Comune di Bagheria, in forza di due deliberazioni del Consiglio comunale, la n. 503 del 18 aprile, avente ad oggetto "applicazione D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347", e la n. 543 del 7 maggio, relativa alla "applicazione art. 40 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347", approvava, rispettivamente, sia "il prospetto concernente l’individuazione delle qualifiche funzionali da utilizzare per il 1° inquadramento del personale comunale previsto dall’art. 40 del D.P.R. n. 347/83 con successivi atti deliberativi", ed il "regolamento organico del personale riformulato sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347", che "l’inquadramento del personale comunale di ruolo con decorrenza 1.1.1983, ai sensi dell’art. 40 del predetto D.P.R. n. 347/1983".

In particolare, con il primo atto deliberativo citato, il Comune di Bagheria poneva, in pianta organica, la corrispondenza tra la qualifica di "dirigente artistico", livello 9° ex D.P.R. n. 810/1980, e la qualifica funzionale 8°, funzionario, ex D.P.R. n. 347/1983, inserendola nell’area di attività "tecnico-contabile".

Infine, con deliberazione di Giunta municipale n. 1147 del 29 giugno 1985, il Comune di Bagheria, richiamate nel preambolo le precedenti deliberazioni del Consiglio comunale, n. 503 e n. 543 del 1984, sopra richiamate, nonché la deliberazione di Giunta municipale n. 1967 del 30 dicembre 1983, disponeva, con decorrenza dal 16 febbraio 1984, l’inquadramento giuridico ed economico della dott.ssa Fa., con la qualifica di "Dirigente Galleria", nella "qualifica funzionale ottava, profilo professionale funzionario, area tecnico contabile".

Con ricorso al T.A.R. Palermo, notificato al Comune di Bagheria in data 23 novembre 1999, la dott.ssa Fa. chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto all’inquadramento nella 1° qualifica dirigenziale ed al relativo trattamento economico con decorrenza dal 16 febbraio 1984, con condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive spettanti, rivalutate ed incrementate degli interessi, con annullamento "se ed in quanto occorra" della delibera di G.M. n. 1147 del 29 giugno 1985 nonché, "in via del tutto subordinata", "delle delibere consiliari n. 543 del 7 maggio 1984 (applicazione art. 40 del D.P.R. n. 347/1983) e n. 503 del 18 aprile 1984 (applicazione D.P.R. n. 347/1983), se e in quanto influenti sull’inquadramento deliberato nel 1985 con la citata delibera di G.M. n. 1147/1985, nonché degli "inquadramenti eventualmente disposti, in applicazione degli accordi nazionali di lavoro successivi al 1983". A tal fine, articolava i seguenti due motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 347/1983, in relazione all’allegato A.

2) Violazione sotto altro profilo del D.P.R. n. 347/1983 – Violazione dei principi sulla posizione dei regolamenti nel sistema delle fonti – Invalidità derivata.

Conclusivamente, la ricorrente chiedeva:

– l’accertamento del proprio diritto "al trattamento economico corrispondente alla 1° qualifica dirigenziale e alle qualifiche equivalenti ai sensi dei successivi accordi di lavoro (D.P.R. n. 286/1987 etc.) con decorrenza dal 16 febbraio 1984";

– la condanna del Comune di Bagheria "al pagamento delle differenze retributive spettanti, rivalutate e incrementate degli interessi";

– l’annullamento della "delibera di G.M. n. 1147/1985 che inquadra la ricorrente nella VIII qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347/1983", delle "delibere consiliari n. 543/84 (applicazione art. 40 del D.P.R. n. 347/83) e n. 503/1984 (applicazione D.P.R. n. 347/83), se ed in quanto influenti sull’inquadramento della ricorrente deliberato nel 1985 con la citata delibera di G.M. n. 1147/1985" nonché "degli inquadramenti eventualmente disposti nei riguardi della ricorrente, in applicazione degli accordi nazionali di lavoro successivi al 1983, con atti di cui si ignora l’esistenza e, quindi, gli estremi".

Si costituiva in giudizio il Comune di Bagheria per chiedere il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 968/09 il T.A.R. adito dichiarava inammissibile il ricorso, per tardività.

In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che: "A nulla vale l’affermazione (peraltro non provata in fatto), secondo la quale, in ogni caso, la ricorrente sarebbe stata posta in condizione di far valere il suo diritto solo a seguito dell’accesso agli atti asseriti lesivi, così che non si sarebbe consumato il potere di impugnativa non essendo decorsi i relativi termini di decadenza ed, invero, appare plausibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la ricorrente sia stata posta in condizione di rendersi edotta della sua posizione, quanto meno economica, attraverso la retribuzione mensile corrispostale e che ciò valga a far presumere anche l’effettiva conoscenza della corrispondente posizione giuridica, circostanza del tutto sufficiente a determinare l’onere della tempestiva impugnazione". Con l’appello in epigrafe la dott.ssa Fa. Dora, dopo aver contestato i motivi a base della pronuncia di inammissibilità del ricorso originario formulata dal Tribunale, osservando che "la prova della piena conoscenza (e, quindi, della tardività del ricorso) deve essere fornita esclusivamente da chi la eccepisce", ha ribadito le censure esposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, le richieste ivi conclusivamente formulate.

Il Comune di Bagheria, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Il Collegio, nella camera di consiglio del 28 aprile 2010:

– ritenuto che, ai fini del decidere, appariva necessario acquisire le copie delle delibere di inquadramento della ricorrente del 1983, del 1984 e del 1985 nonché copia degli atti mediante i quali tali delibere sono state portate a conoscenza dell’interessata e copia dei cedolini dello stipendio dalla stessa percepito, per un anno successivo a quello del suddetto inquadramento nella "qualifica funzionale ottava, profilo professionale funzionario, area tecnico contabile". ovvero, sempre relativamente a tale periodo, copia di altri atti, a conoscenza dell’interessata, dai quali sia possibile evincere la qualifica ad essa attribuita;

– disponeva, con ordinanza n. 1523/2010, che il Sindaco del Comune di Bagheria provvedesse, entro sessanta giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione della suddetta ordinanza, a reperire la documentazione sopra indicata ed entro i successivi trenta giorni a depositarla presso la Segreteria di questo C.G.A.

Con foglio n. 16528 in data 1/3/2011, il Comune di Bagheria ha ottemperato all’ordinanza suddetta inviando, in copia conforme, i seguenti documenti:

– atto di nomina in prova dell’8 febbraio 1984 al posto di Direttore della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea e della Biblioteca comunale;

– deliberazione di G.M. n. 1967 del 30/12/1983; – deliberazione di G.M. n. 1147 del 29/6/1985.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, per quel che concerne la statuita inammissibilità, per tardività, del ricorso in prime cure, va rilevato che dai documenti prodotti, anche da ultimo, dal Comune di Bagheria non emerge alcun dato certo in ordine all’avvenuta notifica all’interessata degli atti che la riguardavano, fatta eccezione per la delibera n. 1967 del 30/12/1983, invero pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Bagheria, ma soltanto per un giorno, in data 1 gennaio 1984; detta delibera risulta, inoltre, richiamata nel foglio n. 2392 in data 8 febbraio 1984, con cui veniva comunicato all’interessata di essere stata assunta in prova, comunicazione di cui, comunque, non vi è dimostrazione che sia effettivamente pervenuta alla destinataria.

Nel merito, tuttavia, l’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

La ricorrente sostiene che, erroneamente, l’Amministrazione comunale non avrebbe ritenuto la struttura organizzativa denominata "Galleria comunale d’arte moderna e contemporanea" quale "massima unità operativa presente nell’ente" e ciò alla luce, peraltro, di quanto previsto dal regolamento istitutivo – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14 aprile del 1973 – disciplinante, oltre la costituzione, l’organizzazione della struttura e le modalità di fruizione dei servizi, anche i compiti assegnati al direttore della Galleria. Da tale regolamento si evincerebbe, tra l’altro, che "la direzione della galleria non è subordinata ad alcun’altra unità operativa" e che "il direttore sta al vertice di un ramo di attività del Comune"; l’Amministrazione, dunque, avrebbe dovuto inquadrare la ricorrente nella 1° qualifica dirigenziale, anziché nell’VIII qualifica funzionale con il profilo di funzionario così come è avvenuto.

Escludeva, altresì, la ricorrente che, al fine dell’inquadramento attuato con la deliberazione n. 1147/1985, potesse essere applicata nei suoi confronti la normativa transitoria e di prima applicazione contenuta negli artt. 40 e 41 del D.P.R. n. 347/83, quanto piuttosto quella a regime dettata dall’art. 26 e dall’allegato A al decreto medesimo, essendo stata assunta in servizio in data 16 febbraio 1984.

Inoltre, illegittimamente il Comune di Bagheria, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 503 del 18 aprile 1984, avrebbe disposto "la soppressione o dequalificazione del posto di direttore della galleria" introducendo la qualifica o profilo professionale di dirigente artistico, VIII q.f., funzionario, aggregandola illogicamente all’area tecnico contabile. Siffatta operazione, infatti, sarebbe stata preclusa dalla natura regolamentare della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 14 aprile del 1973, istitutiva della "Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea", non suscettibile di essere abrogata o derogata da un atto non regolamentare, quale sarebbe la delibera consiliare n. 503/1984.

Ne conseguirebbe l’illegittimità derivata della deliberazione n. 1147/1985, in forza della quale è avvenuto l’inquadramento della ricorrente nell’VIII q.f.

La successiva deliberazione n. 543/1984, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbe, anch’essa, affetta da illegittimità in quanto adottata in violazione della lettera e della ratio del D.P.R. n. 347/1983 che vorrebbe l’attribuzione delle nuove qualifiche funzionali a prescindere dai livelli acquisiti alla stregua dei precedenti accordi piuttosto che sulla base della qualifica formalmente rivestita: anche sotto tale profilo si configurerebbe il vizio dell’illegittimità derivata della deliberazione n. 1147/1985 impugnata.

Afferma la ricorrente che, in ogni caso, tali atti non potrebbero avere refluenze sulla propria posizione giuridica ed economica, essendo atti volti a disciplinare soltanto i rapporti di pubblico impiego con il Comune di Bagheria già in atto al 31 dicembre 1982.

Le doglianze dell’odierna appellante sono destituite di fondamento.

Risulta dirimente, ai fini del decidere, la ricostruzione della vicenda in argomento sulla base di quanto si evince compiutamente dalla deliberazione n. 11 del 14 aprile del 1973 del Consiglio comunale di Bagheria nonché dagli atti e provvedimenti successivamente emessi dal medesimo Comune. Orbene, il Collegio rileva che, con la deliberazione suddetta, il Comune di Bagheria istituì la "Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea" adottando, all’uopo, specifico regolamento di organizzazione e funzionamento e inserendo nella pianta organica il posto di "Direttore" della predetta Galleria, inquadrato nella carriera direttiva del personale comunale.

La dott.ssa Fa., pertanto, partecipò e vinse il concorso pubblico per titoli ed esami per ricoprire detto incarico nella piena consapevolezza che il posto era "inquadrato nella carriera direttiva del personale comunale".

Di conseguenza, e legittimamente, la dott.ssa Fa., nominata "Direttore" della predetta Galleria con deliberazione di G.M. 1809/1983, con il medesimo atto venne inquadrata con trattamento economico corrispondente allo stipendio base ex D.P.R. n. 810/80, livello IX, oltre 13° mensilità, indennità integrativa speciale nella misura di legge ed altre indennità, se ed in quanto dovute.

I successivi provvedimenti del Comune di Bagheria sono da considerare, quindi, mera applicazione del suddetto regolamento alla luce delle disposizioni contestualmente vigenti.

Pertanto, non appare pertinente, oltre che smentito dai fatti, il richiamo al suddetto regolamento effettuato dalla ricorrente, laddove afferma, per sostenere che avrebbe dovuto essere inquadrata nella 1° qualifica dirigenziale, anziché nell’VIII qualifica funzionale, che "la direzione della galleria non è subordinata ad alcun’altra unità operativa" e che "il direttore sta al vertice di un ramo di attività del Comune". Invece, è vero che il Comune di Bagheria, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 503 del 1984, emanata in applicazione del D.P.R. n. 347/1983 e non in contrasto con le disposizioni regolamentari sopra richiamate – come ritenuto dall’odierna ricorrente – stabilì la corrispondenza tra la qualifica di "dirigente artistico", livello 9° D.P.R. n. 810/1980, e quella funzionale VIII, funzionario ex D.P.R. n. 347/1983, inserendola nell’area "tecnico contabile" e, quindi, non al vertice di un ramo di attività del Comune.

Conseguentemente, il Comune di Bagheria, con Deliberazione di G.M. n. 1147 del 29 giugno 1985 – richiamata la suddetta deliberazione n. 503 del 1984 e quella n. 543/1984 (di inquadramento, ai sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 347/1983 del personale comunale di ruolo con decorrenza 1/1/1983) nonché la deliberazione di G.M. n. 1967 del 30 dicembre 1983 (nomina della dott.ssa Fa. al posto di "Direttore della Galleria d’arte moderna e contemporanea" di Bagheria con il trattamento economico IX livello), dispose, con decorrenza dal 16 febbraio 1984, l’inquadramento giuridico ed economico della dott.ssa Fa., con la qualifica di "Dirigente Galleria", confermandola nella qualifica funzionale VIII, profilo professionale funzionario, area tecnico contabile.

Né può valere a sostegno della pretesa dell’odierna ricorrente il fatto che, a suo parere, la Galleria in argomento andava considerata alla stregua di "massima unità operativa presente nell’ente".

Infatti, ribadito che la "Galleria" non è al vertice di un ramo di attività del Comune, deve ritenersi che l’Amministrazione, nell’ambito dell’ampia discrezionalità che le va riconosciuta in subiecta materia, aveva già effettuato le sue valutazioni allorché, con il regolamento del 1973, sopra richiamato, ritenne di attribuire al Direttore della "Galleria" il trattamento economico di IX livello ex D.P.R. n. 810/1980, in tal modo escludendo che quella struttura avesse i requisiti della "massima unità operativa presente nell’ente" e che al Direttore della stessa dovesse essere attribuita la 1° qualifica dirigenziale.

Il Collegio ritiene che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Conclusivamente, per i motivi suddetti, l’appello va rigettato.

Nulla si dispone per le spese di giudizio non essendosi costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-02-2012, n. 1983 Procedimento disciplinare

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Svolgimento del processo

Il dr. N.F., Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, venne tratto al giudizio della Sezione disciplinare del C.S.M. per rispondere di una duplice incolpazione, da un canto quella (capo A) di aver mancato di astenersi in un procedimento nel quale uno dei difensori degli imputati era anche il suo difensore in procedimenti penali e disciplinari e, dall’altro canto, quella (capo B), prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. D) ed N) nonchè dal R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18 di aver violato le disposizioni generali del P.G. per le quali il P.M. del procedimento in appello dovesse previamente informare il capo dell’Ufficio nei casi in cui avesse inteso aderire a richiesta di patteggiamento in appello comportante un abbattimento della pena al di sotto dei cinque anni di reclusione e/o nella misura superiore ad un terzo (segnatamente tal violazione essendosi realizzata in 18 procedimenti d’appello conclusi con sentenze rese tra il 1999 ed il 2008). La Sezione Disciplinare del C.S.M. con sentenza 27.7.2011 ha assolto il dr. N. dalla incolpazione sub A) della rubrica escludendo l’addebito ed ha anche assolto l’incolpato da quella sub B) limitatamente alla incolpazione di violazione dell’art. 2, comma 1, lett. D), per insussistenza nel comportamento censurato di alcuna scorrettezza nei riguardi dei colleghi, nel mentre ha affermato la sua responsabilità in ordine alla contestazione sub A) – al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. N per non avere egli ottemperato alle disposizioni del P.G. sull’obbligo di previa sua consultazione prima di accedere alle più significative richieste di patteggiamento "allargato".

Ha al proposito soggiunto la Sezione che la disposizione di previa informativa era stata legittimamente emandata onde consentire al P.G. la tempestiva, e legittima, sostituzione del P.M. d’udienza per le rilevanti esigenze di assicurare un uniforme orientamento dell’ufficio in tema di patteggiamenti. Ha aggiunto che i testimoni avevano sottolineato come, al di là del rapporto tra patteggiamenti richiesti dal dr. N. e sentenze rese, vi era un elevato numero di casi nei quali la corte di appello aveva respinto la richiesta di definizione nonostante il consenso prestato dal Sostituto Procuratore Generale. Ha pertanto irrogato al magistrato la sanzione della censura ed applicato, in ragione del clamore suscitato dalla sua condotta, la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio alla Corte di Appello di Roma. Per la cassazione di tale sentenza il dr. N. ha proposto ricorso in data 10.11.2011 censurando in unico motivo che la Sezione non avesse considerato nè la dichiarazione del P.G. M. sul fatto che il dr. N. diverse volte si fosse rivolto per le dovute informazioni a lui stesso, e non all’Aggiunto, e che non si fosse dalla Sezione considerata la documentazione rilasciata dal cancelliere dalla quale emergeva che il P.M. N. aveva aderito, dal 1999 al 2010, solo ad otto richieste di patteggiamento in appello.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, non condivisibili essendo le proposte censure, il ricorso debba essere rigettato.

La questione, fatta segno alle doglianze, delle mancate informative al P.G. da parte del Sostituto Procuratore Generale dr. N. è stata risolta dalla sezione con sintetico ma congruo richiamo tanto alla documentazione quanto alle dichiarazioni rese dai testi: il ricorrente, a sostegno della sua censura di sommarietà argomentativa, da un canto produce la dichiarazione del teste M. in data 16.4.2010 (pro tempore P.G. presso la Corte di Appello), a suo dire assai eloquente quanto sottovalutata dalla Sezione, e, dall’altro canto, allega la certificazione di cancelleria attestante il drastico ridimensionamento dei casi di assenso del P.M. alla richiesta di pena patteggiata rispetto a quanto contestato nella incolpazione.

Nè l’una nè l’altra prospettazione colgono nel segno.

Quanto alla prima prospettata carenza argomentativa, emerge in primo luogo che il documento 16.4.2010, allegato al ricorso, evidenzia bensì le dichiarazioni del Dr. M., anche riportate nell’atto di impugnazione, ma che esse appaiono di indiscutibile genericità nel delineare le circostanze – indeterminate nel numero, non meno che con riguardo alle relative vicende processuali – nelle quali il Sostituto avrebbe adempiuto all’obbligo di previa informativa .

Emerge in secondo luogo che il ricorso nulla argomenta in ordine alla portata delle dichiarazioni dei testi e della stessa deposizione resa dal dr. M. (oltre che dal dr. D.L., al dr. M. nella carica succeduto, rese alla udienza del 6.5.2011) dalle quali la Sezione ha tratto argomenti di segno nettamente opposto a quello prospettato nell’impugnazione in disamina. La Sezione ha infatti rammentato che proprio l’atteggiamento di indiscriminata apertura del dr. N. "a patteggiare in appello pene inadeguate" aveva determinato la richiesta di un intervento del P.G. a tutela della posizione dei Sostituti e che dalla osservanza della linea conseguentemente adottata, che faceva obbligo di informare il P.G. delle richieste di patteggiamento "più significative", il dr. N. si era sovente discostato pervenendosi in molti casi al rigetto della pena concordata in tal guisa da parte dei collegi di appello. E pertanto, se non appare di rilievo la documentazione della quale si lamenta la omessa compiuta valutazione, non vengono portati elementi – dotati della necessaria autosufficienza e decisività – per mettere in dubbio la correttezza della valutazione che la Sezione ha tratto dal complesso delle deposizioni valutate.

Quanto all’argomento tratto dalla certificazione di cancelleria prodotta, e che secondo il ricorso attesterebbe la marginalità degli episodi di disattenzione per la disposizione data dal P.G., ritiene il Collegio che essa non sia conducente perchè la stessa, pervero incomprensibilmente limitata alla attestazione del cancelliere della Corte di Assise di Appello (Ufficio che non risulta essere il solo nel quale operasse il P.M. dr. N.), espone i soli casi nei quali il P.G. N. ebbe ad aderire alla richiesta di patteggiamento cui seguì la sentenza conforme nel mentre l’incolpazione si riferisce al comportamento di aver aderito alla richiesta senza previa informativa ed a prescindere dal fatto che la Corte di Appello o la Corte di Assise di Appello abbiano seguito la richiesta ed emesso sentenza, e quindi comprendendo anche tutti i casi nei quali alla richiesta concorde seguì il suo rigetto da parte del collegio decidente; in realtà la documentazione depositata innanzi alla Sezione, ed allegata all’odierno ricorso, evidenzia i nomi del P.G. d’udienza nei soli casi nei quali alla adesione fosse seguita la conforme sentenza della Corte ma non evidenzia affatto i casi di adesione dello stesso P.G. d’udienza non accettata dalla Corte ed i nomi di quei P.M..

E poichè la incolpazione richiamava non l’esito della richiesta ma la sua modalità "unilaterale" di prestazione, in ragione della violazione della regola di cautela ed uniformità data da Capo dell’Ufficio e da tutti accettata, e precisava tutti gli elementi per identificare il processo nel quale detta modalità era occorsa, discende la inconferenza della testè richiamata produzione documentale e la infondatezza della censura di carenza argomentativa rivolta alla sentenza disciplinare.

Devesi quindi rigettare il ricorso senza che sia luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-03-2012, n. 4368 Inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 29 febbraio 2008 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda proposta dalla s.r.l. Alfonso Puoti avente ad oggetto la intimazione di sfatto per morosità nei confronti della Curatela fallimentare San Giuseppe s.p.a. ed accoglieva la riconvenzionale dispiegata dalla convenuta, dichiarando la nullità del contratto di locazione stipulato tra la Puoti e la San Giuseppe in bonis il 20 ottobre 1989 per simulazione assoluta.

Su gravame principale della società Puoti e incidentale della Curatela la Corte di appello di Napoli il 29 gennaio 2010 rigettava l’appello principale e quello incidentale, che, comunque, in ragione delle conclusioni rassegnate riteneva condizionato e condannava l’appellante principale alle spese di lite.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la srl Alfonso Puoti, affidandosi a tre motivi di cui il terzo variamente articolato.

Resiste con controricorso la Curatela fallimento San Giuseppe.

Le parti costituite hanno depositato rispettive memorie.

Motivi della decisione

Va premesso che la notifica del controricorso non è nulla, essendo stata eseguita nel domicilio eletto in Roma in via Isonzo n. 42 ad uno dei procuratori costituiti, ai quali era stato conferito procura speciale disgiunta dalla Puoti per essere difesa in cassazione.

1.- Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5), in estrema sintesi, e come già dedotto in appello, la società ricorrente si duole che il giudice del merito sia incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo dichiarato la nullità del contratto di locazione per simulazione assoluta, mentre la Curatela avrebbe proposto domanda per simulazione relativa, che è domanda diversa.

La censura che viene confortata con richiami a giurisprudenza di questa Corte va disattesa.

2.- Di vero, e premesso che il giudice anche di appello ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente l’azione e di attribuire al rapporto giuridico dedotto dalle parti un nomen juris diverso da quello configurato dalle parti, purchè non fondi tale qualificazione su di una realtà fattuale e diversa non dedotta dalle stesse e non allegata da esse in giudizio (puntuale richiamo a p. 2 sentenza impugnata di Cass. n. 15925/07; Cass. n. 23215/10), nel caso in esame il giudice dell’appello ha confermato la precedente statuizione al riguardo (v. Cass. n. 25055/09, in motivazione).

Non si tratta, dunque, di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., anche perchè la Curatela aveva chiesto dichiararsi la inesistenza e/o nullità del contratto di locazione per simulazione, come si evince dalla parte motiva della sentenza di primo grado che la resistente riporta, per il principio di autosufficienza e ribadita nella comparsa di costituzione e risposta avanti al giudice dell’appello (p. 6 e p. 10 controricorso).

Nè sussiste alcuno dei vizi motivazionali allegati, in quanto è jus receptum che tali vizi possono ritenersi sussistere solo quando si verifichi una incidenza causale dell’errore oggetto di possibile rilievo in sede di legittimità e può riguardare la legittimità del convincimento del giudice, ma non quando, come nella specie, la motivazione lascia comprendere le ragioni della decisione.

3.-Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del disposto di cui agli artt. 1417, 2697, 2722, 2729 c.c., in relazione all’art. 113 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – art. 360 c.p.c., n. 5), in sintesi, la società ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe violato il principio dell’onere della prova, peraltro, a suo avviso da essa assolto con la produzione in copia autentica del contratto senza che la Curatela richiedesse o producesse alcuna prova, limitandosi, come essa Curatela avrebbe fatto, a disconoscere la conformità ex art. 2719 c.c., delle copie prodotte di volta in volta dall’intimante.

Anche questa censura va disattesa.

4. A ben leggere l’argomentare del giudice dell’appello va posto in rilievo che esso si fonda su circostanze di fatto che "non risultano oggetto di specifica contestazione", ossia che le due società erano riferibili nella loro gestione ad un unico soggetto – il P. S.;

che l’area in questione si trovava già in godimento della San Giuseppe s.p.a. prima della stipula del contratto, tanto che utilizzava un fondo confinante con il terreno della Puoti e su tale fondo la San Giuseppe esercitava un diritto di servitù di passaggio, per cui il giudice dell’appello ne ha presuntivamente dedotto che i terreni erano posseduti dalla San Giuseppe per l’esercizio del diritto di passaggio. Ma, a sostegno ulteriore del suo argomentare il giudice dell’appello ha aggiunto che non risulta provata la corresponsione del pagamento dei corrispettivi canoni da parte della San Giuseppe a favore della Puoti. Peraltro, il giudice dell’ appello si è fatto carico di valutare la documentazione prodotta dalla Puoti per provare la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti ed ha affermato:

1) che la documentazione prodotta in fotocopia è stata decisamente disconosciuta dalla Curatela, per cui essa non produceva alcun effetto sul piano processuale (puntuale richiamo a Cass. n. 2912/04;

Cass. n. 1525/04);

2) che la documentazione contabile della San Giuseppe, prodotta dalla Puoti, non provava l’effettivo pagamento dei canoni, stante l’assenza del titolo;

3) che, quindi, si configurava irrilevante la produzione di assegni bancari allegati in copia dalla Puoti e tempestivamente disconosciuti ex art. 2719 c.c. e ex art. 214 c.p.c. dalla Curatela.

Questa analisi risulta corretta dal punto di vista logico-giuridico, in quanto, come è noto, il curatore può offrire la prova della simulazione anche in virtù di presunzioni (Cass. n. 14481/05) e l’accertamento di esse, la valutazione ed il relativo giudizio di idoneità per i fatti posti a fondamento dell’argomentare induttivo si traduce in una accertamento relativo ad una quaestio voluntatis, rimesso al giudice del merito, onde la motivazione da questi adottata, ove, come nel caso, immune da errori logici e giuridici, non è censurabile in tema di legittimità, essendo il relativo sindacato limitato al solo procedimento logico seguito dal giudice per giungere alla soluzione adottata (Cass. n. 12980/02).

Del resto, va sottolineato che correttamente il giudice dell’appello, condividendo maggioritaria dottrina che fa leva sull’art. 2702 c.c., che fissa l’efficacia probatoria sino a querela di falso delle sole scritture riconosciute o autenticate, nonchè a prevalente giurisprudenza (di recente Cass. n. 18323/07) ha respinto la deduzione della Puoti concernente l’obbligo, a suo avviso, ed in tal caso, a carico della Curatela, di proporre querela di falso, e ha affermato che il procedimento di verificazione è inapplicabile alla scrittura disconosciuta e prodotta in fotocopia (Cass. n. 1831/00).

Ma, ad ulteriore conforto del suo argomentare il giudice dell’appello ha posto in rilievo una circostanza che il Collegio ritiene dirimente, ossia la mancanza di girata all’incasso degli assegni bancari, che suffraga, assieme alle circostanze sopra descritte, in modo netto e preciso che non è stata raggiunta la prova che la Puoti abbia effettivamente incassato delle somme, ossia che il contratto stipulato non fosse un contratto assolutamente simulato.

Non avendo assolto all’onere probatorio che incombeva all’intimante, in merito alla esistenza del contratto, il regime di cui all’art. 2697 c.c. è stato ampiamente rispettato.

5.- Ne consegue il rigetto del terzo motivo (omessa, insufficienza e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 1417, 2697 e 2729 c.c., nonchè all’art. 113 c.p.c.), precisandosi che per le considerazioni su esposte quanto dedotto in questa censura si risolve, da una parte, in una quaestio facti e, dall’altra, non risponde al vero che il giudice dell’appello non si sia curato di dare una spiegazione plausibile del suo convincimento.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.