Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14385

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Svolgimento del processo
La XXX spa, già XXX srl, incorporante della XXX spa, propose opposizione avverso la cartella esattoriale emessa nei confronti di quest’ultima società in relazione alla pretesa dell’Inps di recuperare gli sgravi contributivi accordati negli anni 1996-2000 per la stipula di contratti di formazione e lavoro, siccome dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione della Comunità Europea. Il primo Giudice accolse l’opposizione ravvisando la nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella, siccome effettuata a carico di soggetto – la ridetta XXX spa – non più esistente perchè incorporata per fusione nella XXX srl.
La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 24.4 – 25.6.2009, respinse il gravame principale proposto dall’Inps e, in accoglimento di quello incidentale svolto dalla XXX spa, dichiarò l’infondatezza della pretesa avanzata dall’Istituto con la cartella opposta.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, confermata la statuizione di nullità dell’iscrizione a ruolo, della cartella e della relativa notifica, osservò, con accertamento reputato di carattere assorbente, che nella specie non poteva ritenersi raggiunta la soglia relativa alla clausola de minimis, ritenendo che gravasse su chi pretendeva "la restituzione del (preteso) indebito l’onere di indicare (e provare) gli elementi costitutivi della propria pretesa:
quali, nella fattispecie, l’esistenza di determinati ulteriori aiuti (relativi a regimi non autorizzati dalla Commissione) ricevuti dalla Società nelle medesime annualità, che contribuirebbero al superamento della soglia, determinando la illiceità (in parte) degli sgravi di cui si tratta".
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
La concessionaria XXX spa ha depositato controricorso, deducendo l’infondatezza delle censure svolte dalla XXX spa nei confronti dell’esattore.
La XXX spa ha resistito con controricorso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso e proponendo a sua volta ricorso incidentale.
L’Inps ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale svolta dalla XXX spa si fonda sui seguenti rilievi:
a) omessa impugnazione del capo della sentenza d’appello confermativa della decisione di prime cure in ordine alla nullità dell’iscrizione a ruolo, della cartella esattoriale e della relativa notifica;
b) omessa proposizione da parte dell’Inps, nel presente giudizio, di una domanda di ripetizione nei confronti della Società incorporante.
1.1 Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, da luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l’eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all’iscrizione a ruolo non pregiudica l’accertamento di tale rapporto (cfr, Cass., n. 23600/2009).
Analogo principio deve essere affermato in relazione all’opposizione a cartella esattoriale svolta ai sensi della L. n. 46 del 1999, art. 24, atteso che, come espressamente specificato dal comma 6, "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti c.p.c.".
1.2 Nel caso che ne occupa, com’è pacifico, l’opponente non si è limitata a contestare la legittimità formale del titolo esecutivo opposto, ma ha svolto plurime censure di merito in ordine alla pretesa azionata, una delle quali, del resto, è stata espressamente accolta con la sentenza impugnata.
Del pari è pacifico in causa che la XXX spa (già XXX srl) abbia incorporato la XXX spa nei cui confronti è stata emessa la cartella opposta, succedendo quindi, sotto il profilo sostanziale, nella posizione di quest’ultima.
1.3 Da quanto sopra discende che il giudicato interno formatosi sulla nullità dell’iscrizione a ruolo, della cartella esattoriale e della relativa notifica non preclude la disamina del merito della pretesa e, al contempo, che non può ritenersi necessaria una formale proposizione di distinta domanda da parte dell’Istituto nei confronti della Società incorporante, posto che con quest’ultima, proprio attraverso la svolta opposizione, si è instaurato il contraddittorio (anche) sul merito della pretesa.
Per ulteriore conseguenza deve ritenersi l’interesse dell’Inps ad impugnare la sentenza resa in grado d’appello nella parte in cui ha ritenuto l’infondatezza della pretesa azionata e, quindi, l’ammissibilità del ricorso principale.
2. Con l’unico motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, il ricorrente principale lamenta che erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto che gravasse su esso ricorrente fornire la prova dell’esistenza degli elementi previsti dalla disciplina comunitaria per l’applicazione della regola de minimis.
3. Per una miglior comprensione delle vicende antecedenti la presente controversia, giova ricordare quanto segue.
Il 7 maggio 1997 le Autorità italiane notificarono alla Commissione, ai sensi dell’art. 93, n. 3, del Trattato, un progetto di legge relativo ad aiuti di Stato, che, successivamente approvato dal Parlamento, divenne la L. n. 196 del 1997; tale progetto di legge fu iscritto nel registro degli aiuti notificati, sotto il numero N 338/97.
Sulla base di informazioni trasmesse dalle Autorità italiane, la Commissione esaminò altri regimi di aiuti relativi a tale settore, cioè le leggi L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994; queste leggi, poichè erano già in vigore, vennero iscritte nell’elenco degli aiuti non notificati sotto il numero NN 164/97.
Con lettera 17 agosto 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GU C 284, pag. 11), la Commissione informò il Governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti degli aiuti per l’assunzione mediante contratti formazioni e lavoro a tempo determinato previsti dalle leggi L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994 e concessi dai novembre 1995; con la stessa lettera la Commissione informò altresì il Governo italiano della sua decisione di dare corso al medesimo procedimento nei confronti degli aiuti alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato L. n. 196 del 1997, ex art. 15.
Acquisite le osservazioni del Governo italiano e le ulteriori preXXXzioni e informazioni richieste, la Commissione, al termine del procedimento, adottò la propria decisione in data 11.5.1999, notificata alla Repubblica italiana con nota 4 giugno 1999, n. SG(99) D/4068.
Con la suddetta decisione la Commissione stabilì quanto segue:
"Art. 1.
1. Gli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia, a decorrere dal novembre 1975, per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro previsti dalle leggi L. n. 863 del 1984, L. n. 407 del 1990, L. n. 169 del 1991 e L. n. 451 del 1994, sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE a condizione che riguardino:
la creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l’impiego precedente, nel senso definito dagli orientamenti in materia di aiuti all’occupazione; – l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. Ai fini della presente decisione, per lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro s’intendono i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata, vale a dire le persone disoccupate da almeno un anno.
2, Gli aiuti concessi per mezzo di contratti di formazione e lavoro che non soddisfano alle condizioni menzionate al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.
Art. 2.
1. Gli aiuti concessi dall’Italia in virtù della L. n. 196 del 1997, art. 15 per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato sono compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE purchè rispettino la condizione della creazione netta di posti di lavoro come definita dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti all’occupazione.
Il numero dei dipendenti delle imprese è calcolato al netto dei posti che beneficiano della trasformazione e dei posti creati per mezzo di contratti a tempo determinato o che non garantiscono una certa stabilità dell’impiego.
2. Gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato comune.
Art. 3.
L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti che non soddisfano alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 già illegittimamente concessi. Il recupero ha luogo conformemente alle procedure di diritto interno. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.
Art. 4.
Entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione delle misure adottate per conformatisi.
Art. 5.
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione". Con sentenza del 7.3.2002 in causa C-310/99, la Corte di Giustizia CE ha respinto il ricorso della Repubblica italiana, depositato il 13.8.1999, diretto a far annullare la decisione della Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione, e, in subordine, a far annullare tale decisione nella misura in cui prevede il recupero delle somme che costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune.
4. La questione oggetto del motivo all’esame è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., n. 6671/2012), che l’ha risolta osservando quanto segue.
4.1 La Commissione ha fissato le condizioni in presenza delle quali può ritenersi che gli sgravi contributivi per contratti di formazione lavoro già fruiti sono da ritenersi compatibili con il mercato comune e con l’accordo SEE. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti per applicazione di sgravi contributivi, compete a datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5137/2006;
16351/2007; 499/2009; 21898/2010, quest’ultima specificamente in tema di benefici che trovano fondamento nell’avvenuta conclusione di contratti di formazione e lavoro).
La circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio (e la conseguente non recuperabilità del medesimo) siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione, spettando pur sempre al beneficiario degli sgravi dimostrare la sussistenza delle condizioni – stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale – per poter legittimamente usufruire degli sgravi.
4.2 La Commissione, nella comunicazione del 1996 relativa agli aiuti de minimis (GU C 68, pag. 9), ha dichiarato che, se è vero che qualsiasi intervento finanziario dello Stato accordato ad un’impresa può falsare la concorrenza, non tutti gli aiuti hanno però un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra gli Stati membri e che questo vaie in particolare per gli aiuti di importo limitato che, per lo più, sono accordati alle piccole e medie imprese. Ai fini di una semplificazione amministrativa e nell’interesse delle piccole e medie imprese, la Commissione ha introdotto una regola detta de minimis, che fissa una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, del Trattato può considerarsi inapplicabile e l’aiuto non più soggetto all’obbligo di previa notifica.
Con la suddetta comunicazione la regola de minimis è stata quindi modificata come segue:
"- l’importo massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis è di 100 000 ECU su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis;
– tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione;
– tale importo comprende tutte le categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma e obiettivo, ad eccezione degli aiuti all’esportazione, che sono esclusi dal beneficio della misura.
Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione ai fini del rispetto del massimale di 100 000 ECU sono quelli concessi dalle autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità tramite i fondi strutturali, in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La regola de minimis, benchè interessi prioritariamente le PMI, è applicabile a prescindere dalle dimensioni delle imprese beneficiane. Non si applica tuttavia ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell’agricoltura o della pesca".
Venne inoltre espressamente previsto che "La Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle loro imprese aiuti incompatibili con il mercato comune. Gli Stati membri sono tenuti a facilitare alla Commissione l’adempimento di questo compito instaurando modalità di controllo che garantiscano che il cumulo di diversi aiuti accordati ad uno stesso beneficiario a titolo di aiuto de minimis non facciano salire l’importo complessivo di questo tipo di aiuti al di là del limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni. In particolare, la concessione di un aiuto de minimis o le modalità di un regime che preveda la concessione di aiuti di questo tipo devono comportare espressamente la condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare, concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, non deve far si che l’importo complessivo degli aiuti de minimis di cui l’impresa beneficia ecceda il limite di 100 000 ECU su un periodo di tre anni".
La regola de minimis è stata successivamente oggetto di modifica. In particolare, con il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e fino al 31 dicembre 2006), è stato previsto, all’art. 2, sotto la rubrica Aiuti de minimis, che:
"7. Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l’applicazione del divieto di cui all’art. 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. L’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito.
3. Il massimale di cui al paragrafo 2 è espresso in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo. (…)".
Ulteriori modifiche sono state introdotte con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, prevedendosi, in particolare, all’art. 2, punto 2, che "L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto "de minimis" o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d’aiuto nè al momento della concessione dell’aiuto nè in un momento successivo". La Commissione, con la decisione dell’1.5.1999, ha preXXXto che "(115) Le misure che rispettano la regola de minimis non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 87. In applicazione di detta regola, l’importo complessivo di tutti gli interventi effettuati a favore delle imprese che hanno assunto lavoratori per mezzo di un contratto di formazione e lavoro non deve superare il limite di 100000 EUR su un periodo di tre anni. Come preXXXto nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis, detta regola non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA, alla costruzione navale ed al settore dei trasporti, ed agli aiuti concessi per spese inerenti ad attività dell’agricoltura o della pesca".
4.3 Dalla ricognizione delle suddette fonti normative comunitarie emerge con chiarezza che la regola de minimis viene a costituire un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo "una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, del Trattato può considerarsi inapplicabile"; ne consegue che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo e, come tale, in conformità ai già ricordati principi in tema di onere probatorio, deve essere provata dal soggetto beneficiario.
4.4 Deve inoltre essere osservato che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla Commissione, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto de minimis.
La Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 7.3.2002, C-310/99, ha infatti preXXXto (punti 94 e 95) "(…) che la regola de minimis risponde ad esigenze di semplificazione amministrativa sia per gli Stati membri sia per i servizi della Commissione, la quale deve poter concentrare le sue risorse sui casi di effettiva importanza a livello comunitario. Se, per applicare la regola de minimis, era necessario valutare di volta in volta se gli aiuti sono compatibili o no, l’onere di lavoro per gli Stati membri, tenuti a notificare i progetti di aiuto, e per la Commissione, tenuta a esaminarli, non verrebbe assolutamente ridotto.
Pertanto giustamente la Commissione, in applicazione della regola de minimis, non ha fatto distinzione tra la parte giudicata compatibile e la parte giudicata incompatibile del regime di aiuti di cui trattasi".
4.5La Corte territoriale, riconducendo erroneamente la fattispecie nell’ambito della ripetizione d’indebito (insussistente nel caso di specie, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sebbene da un punto di vista funzionale gli sgravi contributivi concessi alle aziende concretizzino una sovvenzione pubblica, da un punto di vista giuridico lo strumento adottato è quello della riduzione dell’entità dell’obbligazione contributiva, cosicchè, laddove l’ente previdenziale agisca per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente applicati, non si versa in tema di ripetizione di indebito oggettivo, dovendosi invece accertare la sussistenza o meno del diritto agli sgravi – cfr, Cass., n. 1756/2001), si è discostata dai suddetti principi, onde il motivo all’esame deve ritenersi fondato.
5. Con il ricorso incidentale la XXX spa deduce, facendone distinti motivi di doglianza:
l’irretroattività delle decisioni comunitarie, la loro inopponibilità nei confronti dei privati e l’intangibilità dei rapporti già definiti in base alla normativa nazionale;
la violazione del principio del legittimo affidamento sulla legittimità delle agevolazioni contributive che sono state riconosciute in forza di una legge valida ed efficace;
l’intervenuta prescrizione dei diritti azionati ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9;
la nullità della cartella per carenza di motivazione; l’intervenuta decadenza della iscrizione a ruolo;
le decorrenza degli interessi e delle sanzioni dal giorno della domanda e non da quello di riconoscimento delle agevolazioni.
5.1 Le doglianze afferenti ai vizi della cartella esattoriale e dell’iscrizione a ruolo sono inammissibili per carenza di interesse, stante il giudicato interno già formatosi sulla nullità dell’iscrizione a ruolo, della cartella esattoriale opposta e della relativa notifica.
Dal che discende l’irrilevanza delle argomentazioni svolte dalla controricorrente XXX spa e delle eccezioni sollevate al riguardo dalla XXX spa.
5.2 Le ulteriori ragioni di doglianza della ricorrente incidentale attengono a questioni non esaminate dalla Corte territoriale, siccome assorbite dalla ratio deciderteli accolta; ne consegue la loro inammissibilità in questa sede.
6. In definitiva il ricorso principale merita accoglimento, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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Cass. pen., sez. I 28-03-2008 (13-03-2008), n. 13446 Ordinanze emesse in procedimenti diversi in relazione a fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata – Retrodatazione della decorrenza dei termini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’ordinanza in epigrafe ha confermato, in sede di appello, il provvedimento con cui il g.i.p. aveva respinto istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare proposta da T.G. in base al disposto dell’art. 297 c.p.p., comma 3.
Il tribunale, richiamate le statuizioni della sentenza delle sezioni unite di questa corte in data 22.3.2005, Rahulia e precisato che il T. risultava colpito da due ordinanze di custodia cautelare, una prima in data 3.6.2006 per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 4 e 6 ed una seconda in data 19.6.2007 per gli omicidi di F.M., Fe.Pi. e P.G.C., escludeva la retrodatabilità della decorrenza dei termini di custodia cautelare alla data di emissione od esecuzione della prima ordinanza, non ricorrendo alcuno dei casi contemplati dalla citata sentenza Rahulia: non sussisteva, in particolare, connessione qualificata tra i reati oggetto dei due provvedimenti cautelari, non essendovi prova alcuna che gli omicidi suddetti fossero stati concepiti e deliberati dall’indagato all’atto stesso della sua adesione al sodalizio criminoso, e doveva escludersi che all’atto dell’adozione della prima misura fossero già desumibili dagli atti elementi idonei a giustificare, a livello dei prescritti gravi indizi di colpevolezza, l’adozione della seconda, posto che gli elementi di riscontro alla precedenti propalazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Ta.Gi., costituiti dalle dichiarazioni dell’altro collaborante B.C. e dall’esito dell’intercettazione di conversazioni, furono acquisiti solo in data successiva.
Il difensore del T. ha proposto ricorso, deducendo:
– carenza di motivazione in ordine alla separazione dell’originario procedimento in due sub-procedimenti, uno per il reato associativo (in ordine al quale risulta già disposto il rinvio a giudizio) e l’altro per gli omicidi, ed alle ragioni per cui la seconda ordinanza non fosse stata emessa già un anno prima, sulla base delle propalazioni del Ta., concernenti tutte le ipotesi di reato in questione, essendo, comunque, sin dal giugno-luglio 2006 stati acquisiti anche gli altri elementi indizianti, costituiti dalle dichiarazioni del B. e dall’esito di attività di indagine;
– violazione dell’art. 297 c.p.p. per l’ingiustificata dilazione dell’emissione della seconda ordinanza cautelare.
Il ricorso è infondato.
Premesso che il ricorrente non contesta minimamente la ritenuta inconfigurabilità di connessione qualificata tra i reati oggetto delle due misure cautelari (questione peraltro risolta dal tribunale con corretta applicazione dei criteri più volte affermati da questa corte), va precisato che i principi stabiliti in materia di cosiddette "contestazioni a catena" dalla sentenza Rahulia, esattamente enunciati nell’ordinanza impugnata, sono stati successivamente integrati dalla sentenza, sempre delle sezioni unite, 19.12.2006, Librato, la quale, proprio con riferimento a caso sovrapponibile a quella in esame, ha stabilito che ove le ordinanze custodiali emesse in procedimenti diversi nei confronti del medesimo soggetto riguardino fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata, la retrodatazione opera se gli elementi posti a base della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell’emissione della prima, sempre che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere frutto di una scelta del pubblico ministero.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata ha dato atto, anche qui senza confutazione del ricorrente, che alla data di adozione della prima misura (3.6.2006) non erano ancora stati acquisiti gli elementi (dichiarazioni del B. ed esiti dell’intercettazione di conversazioni) idonei a fungere da necessario riscontro individualizzante alle propalazioni del Ta., in difetto dei quali queste ultime non sarebbero state sufficienti ad integrare la gravità del quadro indiziario necessario per l’adozione di una misura custodiale, stante l’operatività, anche ai fini dell’applicabilità di una misura cautelare, del disposto dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, richiamato dal successivo art. 273, comma 1 bis.
A conforto del ricorrente può solo convenirsi sul ritardo rilevabile tra il consolidamento del quadro indiziario per le imputazioni di omicidio, risalente – secondo la stessa ordinanza impugnata – al periodo giugno-settembre 2006, e l’adozione della seconda ordinanza custodiale, intervenuta solo il 19.6.2007, ma ciò non integra, alla stregua dei principi affermati dalle sezioni unite di questa Corte, alcuna violazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3, nè possono in questa sede accertarsi le ragioni di tale dilazione e le sue eventuali giustificazioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi a cura dalla cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-01-2011, n. 2097 Aiuti e benefici

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Svolgimento del processo

Con citazione, ritualmente notificata, R.S. – conveniva in giudizio la AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 82,41, a titolo di differenza per gli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva, per la campagna olearia 1995/96.

Sosteneva l’attrice che la mancata corresponsione dell’intero importo dovuto era frutto di un errato accertamento, da parte della AGEA del numero di piante denunciate dal produttore.

Costituitosi regolarmente il contraddicono, la AGEA chiedeva il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 2-9-2004, rigettava la domanda, affermando che non vi era prova dell’effettivo inoltro della richiesta alla AGEA. Ricorre per cassazione R. S., sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva la AGEA.

Motivi della decisione

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione dei principi informatori della materia, in relazione all’art. 113 c.p.c.; nonchè carenza assoluta di motivazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Si tratta, nella specie, di sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità, anteriormente alla novella del 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006).

Nonostante i riferimenti, contenuti nell’epigrafe del motivo ai principi informatori della materia, tale profilo non trova adeguato riscontro, nello sviluppo del motivo stesso: il ricorrente richiama delibere e circolari che, palesemente, non introducono "principi informatori della materia", ma soprattutto lamenta, nella sostanza, vizio di motivazione (pur non indicandolo esplicitamente), in quanto contesta l’affermazione del Giudice a quo, relativa alla mancata prova dell’inoltro della richiesta di verifica alla AGEA, circa te discordanza del numero delle piante tra quanto dichiarato dal produttore e quanto risultante dagli schedari in base alla quale la AGEA avrebbe dovuto provvedere, vizio che non può essere oggetto di impugnazione riguardo alle sentenze del Giudice di pace, pronunciate secondo equità. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la AGEA.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2011, n. 4167

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso dell’8.10.2001 la soc. ZAMA & C SNC proponeva appello avverso la sentenza del n. 181 del 2001 A Tribunale di Forlì. Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto da G. E. ed era stata condannata l’anzidetta società al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di L. 132.061.292, oltre accessori, per provvigioni residue, indennità sostitutiva di preavviso ed indennità ex art. 1751 c.c.. Con la stessa sentenza era stata respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla società per ottenere risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo della riservatezza da parte del G., nonchè la domanda subordinata volta ad ottenere la compensazione con quanto dovuto dall’ex agente per risarcimento danni.

La Corte di Appello di Bologna nel confermare l’impugnata decisione con sentenza n. 361 del 2008, ha escluso, ribadendo quanto affermato dal Tribunale, pratiche di concorrenzialità d a parte dell’ex agente G. e, in ordine al quantum, ha liquidato a favore dell’appellato l’importo già riconosciuto dal primo giudice.

La Zama G & C SNC ricorre per cassazione con unico articolato motivo.

Il G. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

2. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., contestando l’impugnata sentenza per avere ritenuto che la società avesse ricevuto vantaggi permanenti derivanti da incremento di clientela.

3. Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare va rilevato che il ricorso così come formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 incorre nella violazione dell’art. 366 bis, introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.

Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Orbene nel caso di specie la mancata formulazione di un appropriato quesito di diritto, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1751 c.c. in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, non consenta di pervenire a soluzione diversa dall’inammissibilità.

Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva conforme giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 24,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

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