Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-03-2011, n. 6530 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che nel corso di un sinistro stradale P.T. subì danni alla vettura e P.C., trasportata sulla stessa vettura, subì danni alla persona; essi citarono in giudizio per il risarcimento la R. (proprietaria della vettura investitrice) e, sul presupposto che quest’ultima automobile non fosse assicurata per la R.C., la Ass.ni Generali spa, quale impresa designata;

il primo giudice estromise dal giudizio la compagnia, ritenendo non provato che la vettura investitrice non fosse assicurata;

la sentenza è stata confermata dal Tribunale di Napoli;

propongono ricorso per cassazione i P. a mezzo di un solo motivo, risponde la compagnia con controricorso;

osserva che:

l’unico motivo, che impugna la sentenza per vizi della motivazione, è in parte inammissibile (laddove tende ad ottenere, in sede di legittimità, un nuovo e diverso accertamento del fatto) ed in parte infondato, considerato che la sentenza stessa argomenta in maniera congrua e logica in ordine alla mancata prova della mancanza d’assicurazione da parte della vettura investitrice;

il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 25-02-2011, n. 7511 Connessione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 27 settembre 2010 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Bassano del Grappa, nel deliberare la applicazione, in via di urgenza, della misura coercitiva degli arresti domiciliari, per il (solo) delitto di ricettazione, a carico di M. S., pur indagato pei concorrenti, connessi delitti di truffa, commesso in danno di E. e T.K. in Cassola, il (OMISSIS), e di simulazione di reato commesso in Marcianise il (OMISSIS), ha contestualmente declinato la competenza a favore del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere (erroneamente indicato come tribunale di Caserta) – Sezione distaccata di Marcianise, motivando: la misura coercitiva è stata richiesta esclusivamente per la ricettazione; non è noto il luogo di commissione del ridetto reato; la competenza spetta, pertanto, in base al criterio sussidiario di determinazione stabilito dall’art. 9 c.p.p., comma 2, al Tribunale campano, in quanto il comune di residenza dell’indagato ((OMISSIS)) è compreso in quel circondario.

2. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere resiste alla declinatoria della competenza, mediante ordinanza deliberata il 14 ottobre 2010 e depositata il 15 ottobre 2010, colla quale propone conflitto negativo di competenza, obiettando: erroneamente il giudice veneto ha avuto esclusivamente riguardo al delitto costituente titolo della misura cautelare disposta, per stabilire la competenza per territorio; gli è che a carico dell’indagato si procede anche per gli altri reati, tutti avvinti alla ricettazione della connessione, ai sensi dell’art. 12 c.p.p., in relazione all’art. 61 c.p., n. 2, e art. 81 c.p.;

epperò, se non è noto il luogo della commissione del più grave dei reati connessi (nella specie: la ricettazione), piuttosto che ricorrere ai criteri sussidiari di determinazione della competenza, scanditi dall’art. 9 c.p.p., deve aversi riguardo al luogo della commissione del reato connesso che per ordine di gravità segue il primo; e tale reato, costituito dalla truffa, è stato commesso nel circondario del Tribunale di Bassano del Grappa.

3. – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bassano del Grappa replica ai sensi dell’art. 31 c.p.p., comma 2, mediante osservazioni del 18 ottobre 2010, opponendo: la fluidità estrema che, nella fase delle indagini, caratterizza la formulazione degli addebiti, comporta che la competenza deve essere apprezzata con esclusivo riferimento al reato pel quale, essendo stata raggiunta la soglia della ricorrenza dei gravi indizi di reità, debba essere adottata la misura cautelare; inoltre il giudice campano risulta competente anche alla stregua del criterio di determinazione della competenza da lui indicato; per ordine di gravità, infatti, alla ricettazione segue la simulazione di reato, commessa a Marcianise, e non la truffa commessa a Cassola; i succitati reati sono, infatti, puniti con la medesima pena (anni tre di reclusione) nel massimo; ma la simulazione è sanzionata, rispetto alla truffa, con pena più elevata nel minimo; deve, infine, aggiungersi che la competenza del Tribunale ordinario di Bassano del Grappa non può essere fondata sulla considerazione del delitto di falsità materiale in assegno, ipotizzabile a carico dell’indagato, in quanto per tale reato il Pubblico Ministero (in carenza della querela della persona offesa) non ha inteso procedere.

4. – Il conflitto negativo, improprio di competenza, ammissibile in rito – ricorre la ipotesi contemplata dall’art. 28 c.p.p., comma 2, in quanto entrambi i giudici per le indagini preliminari ricusano contemporaneamente di provvedere in ordine al medesimo incidente cautelare concernente lo stesso indagato – deve essere risolto nel senso della affermazione della competenza del giudice campano.

Esattamente il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ha individuato, nella specie, il criterio per la determinazione della competenza, essendo pacifica la connessione tra i reati oggetto delle indagini preliminari promosse a carico del M. ed essendo, altresì, fuori discussione che non è noto il luogo della commissione del più grave dei reati connessi.

E, peraltro, di recente, questa Corte regolatrice a Sezioni Unite, ha ribadito il tradizionale orientamento, invalso nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "la competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell’art. 8 c.p.p., e art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati"; mentre "i criteri suppletivi indicati dall’art. 9 c.p.p., commi 2 e 3", trovano applicazione, con riferimento al reato più grave, solo "quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi" (sentenza 16 luglio 2009, n. 40537, Orlandelli, massima n. 244330).

E’ errata la tesi del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Bassano del Grappa, secondo cui, nella fattispecie, dovrebbe aversi riguardo esclusivamente al succitato reato di ricettazione, in quanto solo per tal delitto è stata richiesta e adottata la misura coercitiva (con conseguente applicazione dei criteri sussidiari previsti dell’art. 9 c.p.p.).

Non vi sono addentellati normativi per enucleare la supposta competenza cautelare – da apprezzarsi in funzione esclusiva dei reati oggetto dell’incidente de liberiate – e distinta da quella risultante alla stregua della applicazione delle disposizioni del codice di rito in relazione ai reati oggetto delle indagini preliminari.

Nè appaiono risolutivi gli argomenti tratti dalla considerazione della fluidità delle ipotesi investigative, in rapporto dalla esigenza di scongiurare possibili variazioni della competenza a cagione della rimodulazione delle contestazioni.

La legge, prevedendo espressamente che le statuizioni di questa stessa Corte suprema sulla competenza abbiano efficacia "vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica…" ( art. 25 c.p.p.), riconosce implicitamente la fisiologica possibilità che la competenza di adegui alla evoluzione della ipotesi investigativa.

Di contro la tesi avversata (col corollario della proliferazione degli uffici giudiziari, anche di sede diversa, potenzialmente coinvolti per ciascuno degli incidenti cautelari, concernenti reati diversi dello stesso procedimento), contraddice – come perspicuamente osservato dal Procuratore generale concludente – il principio della "efficienza processuale", particolare espressione del basilare criterio di rango costituzionale del "buon andamento" dei pubblici uffici, che trova particolare esplicazione, consacrata dall’ultimo inciso dell’art. 111 Cost., comma 2, nella salvaguardia della "ragionevole durata" dei processi.

Errata è, poi, la individuazione del reato più grave, operata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bassano del Grappa alla stregua della tesi esposta in via gradata.

Infatti, nella specie non è dato il caso della applicazione del criterio del "maggior minimo a parità di massimo" ai fini della determinazione del reato più grave.

E ben vero che la pena detentiva prevista nel massimo pei delitti di truffa e di simulazione di reato è la medesima (tre anni di reclusione), ma per la truffa – a differenza della simulazione di reato – la legge commina congiuntamente la pena pecuniaria.

Epperò il reato più grave è costituito dalla truffa (commessa nel circondario di Bassano del Grappa), in quanto si deve avere riguardo "al trattamento sanzionatorio congiunto", rilevante ai sensi dell’art. 16 c.p.p., comma 3, ultimo inciso, "a parità delle pene detentive" (v. in materia di continuazione: Cass., Sez. 2^, 6 novembre 2009, n. 47447, Sali, massima n. 246432).

E’ appena il caso di aggiungere che, tenuto conto della fase del procedimento, non è configurabile veruna ipotesi di deroga al succitato criterio di individuazione del reato più grave in funzione della misura della pena massima comminata dalla legge.

Consegue che, nella specie, essendo ignoto il luogo di commissione della ricettazione, la competenza per tutti i reati resta fissata, ai sensi dell’art. 16 c.p.p., in base al criterio del luogo in cui venne perpetrato il (più grave) dei residui reati connessi e, pertanto, si radica presso il Tribunale di Bassano del Grappa, essendo stata la truffa commessa nel comune di Cassola, compreso il quale circondario.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bassano del Grappa, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 10116 Edilizia e urbanistica

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nsore di fiducia del ricorrente A.A..
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Lipari, con sentenza emessa il 09/07/010, dichiarava A.A. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 e lo condannava alla pena di Euro 3.500,00 di multa; pena sospesa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, sostanzialmente, esponeva che il decreto di condanna non era stato ritualmente notificato all’interessato, con conseguente nullità del giudizio di opposizione, proposta dal difensore di ufficio, senza apposita delega.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

In data 12/06/09 veniva emesso dal Gip del Tribunale di Barcellona P.G. decreto penale di condanna alla pena di Euro 700,00 di ammenda nei confronti di A.A., imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95.

In data 03/07/09 veniva proposta, dal difensore di ufficio dell’ A., opposizione al decreto penale, con conseguente celebrazione del giudizio immediato davanti al Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Lipari.

Il Tribunale, con sentenza emessa il 09/02/010, condannava A. A. alla pena di Euro 3.500,00 di multa, con sospensione della stessa.

L’ A. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola eccezione processuale di nullità della notifica del decreto penale di condanna nei confronti dell’interessato – sono generiche e palesemente infondate.

Invero il ricorrente, dopo aver eccepito la nullità della notifica del decreto penale di condanna, lamenta nella sostanza di non essere stato posto nelle condizioni di poter effettuare le scelte difensive più opportune, posto che l’opposizione al decreto penale era stata proposta dal solo difensore di ufficio, senza che l’interessato ne avesse conoscenza.

Trattasi di eccezione generica perchè non viene precisato in concreto quale fosse la richiesta processuale alla quale il ricorrente avrebbe fatto ricorso in alternativa all’opposizione al decreto penale.

Trattasi, comunque, di eccezione tardiva.

Al riguardo si osserva che in data 17/11/09 è stato notificato ad A.A. il decreto di giudizio immediato, conseguente all’opposizione al decreto penale di condanna proposta dal difensore di ufficio dell’ A. medesimo, giudizio fissato per l’udienza del 09/02/010.

Orbene il ricorrente A.A. nel termine di gg. trenta a decorrere dal 18/11/09 – essendo venuto a conoscenza sia del decreto penale di condanna del 12/06/09, sia del conseguente giudizio immediato – ben poteva chiedere di essere rimesso in termine, ex art. 175 c.p.p., per esercitare ex novo il diritto di difesa in ordine al decreto penale di condanna, seguendo la strategia difensiva che riteneva più opportuno.

A.A., invece, soltanto con memoria difensiva depositata nell’udienza dibattimentale del 09/02/010 – ossia ampiamente oltre il termine di gg. 30 ex art. 175 c.p.p. – chiedeva la restituzione nel termine; richiesta, peraltro, respinta dal Tribunale.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da A. A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-03-2011, n. 1823 ordinanze sindaco

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Giovanni Palatiello (Avv. St.);
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dagli attuali appellati, con il quale è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza n.70 prot.n. 133 del 19 /08/ 2009, adottata dal Prefetto di Foggia nella veste di Commissario delegato per il superamento dei danni conseguenti ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Marina di Lesina.

Il predetto provvedimento è stato preceduto dal d.P.C.M. del 31 ottobre 2008 con il quale veniva,infatti, dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art.5,comma 1°, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e fino al 31 dicembre 2009, lo stato d’emergenza nel territorio del Comune anzidetto, dove, per la presenza di rocce gessose nelle quali sono presenti fenomeni carsici, si determinano numerose cavità con conseguente rischio di crolli improvvisi degli edifici sovrastanti.

Con ordinanza n.3750 del 30 marzo 2009 il Prefetto di Foggia, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della P.C.M., è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, con facoltà di adottare, anche d’intesa con l’Autorità di Bacino della Puglia, tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza e provvedere, attraverso la predisposizione di un apposito piano, agli interventi descritti alle lettere a), b) e c), del punto 3 dell’art.1 della detta ordinanza.

In tale contesto con l’impugnata ordinanza n.70/2009 il Prefetto di Foggia, considerato che l’edificio appartenente alla parte resistente, a giudizio dell’Autorità di Bacino della Puglia, doveva essere considerato ad "alta criticità", così da rendere necessaria l’effettuazione di un’immediata verifica sull’effettiva tipologia delle fondazioni realizzate nel suo sottosuolo, ha ordinato l’accertamento della tipologia della fondazione esistente ad opera di un tecnico abilitato ed incaricato a spese dei proprietari dell’edificio, avvertendo che in caso di inottemperanza ovvero in caso di accertamento della tipologia di fondazione "a plinti isolati", si sarebbe proceduto all’immediata dichiarazione dì inagibilità dell’edificio e all’emanazione di ordinanza di sgombero.

Ove invece si fosse stata accertata la presenza di una tipologia fondazionale continua, l’ordinanza in questione ha disposto, sempre a spese del proprietari dell’edifico, di procedere "ad ulteriore approfondimento" al fine, se necessario, di realizzare interventi "di adeguamento fondazionale".

L’ordinanza n 70/2009 è stata impugnata dai proprietari dell’edificio rilevandone molteplici profili d’illegittimità attinenti: vuoi all’assenza delle condizioni necessarie per l’adozione di un provvedimento di tipo emergenziale con addebito delle spese ai proprietari dell’edificio, visto che nell’ordinanza impugnata mancava, com’era invece necessario atteso il potere eccezionale e derogatorio esercitato, il puntuale riferimento alle norme derogate e alle ragioni della deroga, vuoi all’accertamento dell’effettiva esistenza di uno stato di pericolo, che comunque era stato dichiarato senza che i proprietari dell’edificio medesimo fossero stati chiamati a partecipare al procedimento amministrativo culminato con la rilevata necessità di indagine preliminare sulle sue fondazioni.

Il giudice di primo grado, sulla base di una premessa volta ad inquadrare l’ordinanza impugnata dal punto di vista ordinamentale, per poi delinearne la struttura giuridica alla luce dell’art.5 comma 1 della legge n. 225/1992, ha accolto il ricorso, compensando le spese del giudizio.

Le Amministrazioni appellanti chiedono la riforma della sentenza impugnata ravvisandovi, sostanzialmente, una errata ricostruzione dei poteri esercitati dal Prefetto di Foggia in veste di Commissario delegato con l’ O.P.C.M. n. 3750 del 2009.

Si sono costituiti in giudizio gli appellati indicati in epigrafe per chiedere la conferma della sentenza di primo grado, e contestualmente riproponendo i motivi di primo grado non esaminati dal primo giudice.

All’udienza del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione a conclusione della sintetica difesa orale svolta dai legali delle parti presenti.

L’appello è infondato.

Conviene a tal proposito riprendere i passaggi più significativi che dalla decisione di primo grado vengono dedicati alle caratteristiche delle ordinanze adottate in base alla legge n. 225 del 1992.

Quando si verificano nel nostro Paese gli eventi descritti nella lettera c) comma 1° dell’art. 2 della richiamata legge (calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari), il Consiglio dei Ministri, in applicazione dell’art. 5 comma primo della stessa legge, delibera lo stato di emergenza determinandone la durata e l’estensione territoriale.

Gli interventi di emergenza conseguenti alla detta dichiarazione vengono attuati con ordinanze in deroga "ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico" (comma 2°).

Sempre con ordinanze si procede per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose (comma 3°).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli interventi di cui di cui ai commi 2° e 3°, può avvalersi di commissari delegati.

Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio (comma 4°).

"Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate." (comma 5°).

In virtù di quanto sopra, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza, il Presidente del Consiglio emana provvedimenti con i quali delega le funzioni ad un commissario, individuando "i tempi e le modalità" di svolgimento dell’incarico, stabilendo inoltre che possono essere adottati provvedimenti in deroga alla vigente normativa.

In tal modo viene delimitato il potere di deroga alla legislazione vigente, indicando a quali leggi, per quanto strettamente occorre per la realizzazione degli interventi, il commissario può derogare.

Sono poi gli atti del commissario, cioè le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti, che rappresentano i provvedimenti che devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e che vengono adottati nella fase di attuazione degli interventi di emergenza.

L’O.P.C.M., in sostanza, conferisce il potere di deroga alla legislazione vigente indicandone i limiti per quanto è strettamente necessario ad assumere i provvedimenti di natura emergenziale da parte del Commissario; questo a sua volta è tenuto ad indicare in concreto di quale ambito del potere di deroga conferitogli ha inteso avvalersi, indicando le ragioni per le quali ha ritenuto necessario ricorrere alla deroga per affrontare l’emergenza.

E ciò è tanto più necessario quando, come nella fattispecie, la derogabilità afferisce ad interi corpi legislativi (v.art. 5 ord. n. 3750/2009), seppure comunque individuati settorialmente, così da rendere necessario che il provvedimento attuativo del Commissario delegato indichi il nesso di strumentalità tra l’esercizio della deroga e l’emergenza da affrontare, in modo da giustificare la deroga alla legislazione vigente.

A fronte di tutto quanto sopra evidenziato, il collegio non può non condividere l’avviso del primo giudice dove si afferma che "emerge con nettezza l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, non avendo il Prefetto saputo indicare a quali norme (tra quelle contemplate dall’art. 5 della cit. ordinanza n. 3750/2009) abbia inteso derogare."

Né detti provvedimenti attengono "alla mitigazione del rischio idrogeologico" di cui all’art.1 punto 3 lett. a) dell’ordinanza n.3570/2009, potendo al riguardo il Commissario delegato soltanto effettuare interventi volti "alla prosecuzione, d’intesa con il Comune di Lesina, dei lavori appaltati e finalizzati…." al detto fine.

E ciò non poteva non fare poiché l’ordinanza commissariale attuativa dell’ O.P.C.M. n. 3750/2009, di cui si sta discutendo, non appartiene alla tipologia delle ordinanze c.d. libere, quali quelle che il sindaco può adottare ai sensi dell’art.54 del TUEL, D.LGS. 267/2000.

Quese ultime attribuiscono un potere sostanzialmente normativo, che deve rispettare, nell’ambito di finalità genericamente individuate, solo i principi generali dell’ordinamento e, essendo disancorato da specifici e localizzati presupposti fattuali, è tendenzialmente illimitato e, in quanto tale, autorizzato a dettare regole di condotta e sanzioni che conculcano la sfera di autonomia dei singoli, garantita invece dal principio silentium legis, libertas civium.

Al commissario delegato ex lege n. 225/1992, compete invece un potere di attuare gli interventi emergenziali che dalla dichiarazione dello stato di emergenza e dalla successiva ordinanza presidenziale con cui è stato conferito, è stato conformato.

In concreto, è accaduto invece, che l’ordinanza impugnata si è atteggiata sul modello di un’ordinanza c.d. libera, tesa cioè ad affrontare accadimenti che potrebbero mettere in pericolo una collettività, e però determinati in modo generico, sì da rendere necessaria la verifica preliminare della loro effettiva esistenza, attraverso l’obbligo dell’accertamento tecnico in questa sede contestato.

Poiché, poi, come detto, è proprio l’ordinanza n. 3750/2009 ad aver delimitato la competenza del Commissario delegato, ne deriva che l’imposizione al condominio appellato dei suddetti accertamenti tecnici preliminari, volti alla verifica della tipologia della fondazione dell’edificio e delle sue caratteristiche strutturali, all’evidenza, non rientra tra gli interventi elencati al punto 3) dell’art.1 della stessa ordinanza, non avendo essi relazione diretta né con "la mitigazione del rischio idrogeologico", né con la rimozione "delle cause dell’emergenza".

E’ inoltre altrettanto evidente la contraddizione in cui cade l’argomentare di parte appellante che, nel tentativo di individuare il supporto giustificativo dell’ordinanza impugnata, da un lato, afferma che i predetti accertamenti rientrano, a tenore dell’art.1 comma 2° dell’ O.P.C.M. n. 3795/09, nelle "iniziative necessarie al superamento dell’emergenza" e, dall’altro, esclude che gli stessi accertamenti possano essere considerati (ex art. 1 comma 3° lett. b) "indagini necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale" ovvero (ex art.1 comma 3° lett. c) "interventi diretti alla mitigazione e alla rimozione delle situazioni di pericolo", con la conseguenza che correttamente sarebbero stati richiesti ai singoli proprietari dell’edificio in questione, con relativo addebito.

Senonché, per giungere ad affermare tanto quanto precede, occorre non accorgersi che tutte le iniziative che il Commissario delegato può assumere in virtù dell’art.1 della citata ordinanza n.3750/2009 sono tra loro intrinsecamente connesse e s’inquadrano nel disegno complessivo in essa delineato per affrontare lo stato di emergenza, rispetto al quale, tuttavia, l’effettuazione degli accertamenti in questione rappresenta una fase senz’altro distinta, seppure necessaria, alla luce del criterio di corretta amministrazione per il quale per ben agire occorre prima conoscere.

Né in base all’ordinanza di delega dei poteri, il Commissario delegato, come già riferito, poteva addossare ai privati adempimenti che rientrano nel "risanamento idrogeologico del territorio", non avendo detta ordinanza affatto richiamato né l’art. 53 né l’art. 67 del t.u. in materia di ambiente.

Neppure il richiamo che parte appellante ha effettuato all’art.1117 del cod.civ. ha pregio.

E’ evidente, infatti, che dall’evocata norma civilistica non si ricava alcuna possibilità d’intervento autoritativo degli organi amministrativi sulle parti comuni di un edificio condominiale, ma semmai un potere degli stessi proprietari che l’autorità amministrativa è tenuta ad autorizzare se conforme alle prescrizioni edilizie vigenti.

Non può infine essere omesso di evidenziare che la posizione dei proprietari dell’edificio in questione, assoggettati al carico delle spese per le indagini solo dall’ordinanza prefettizia, riceve, sotto tale aspetto, tutela al massimo grado delle fonti normative, per via, cioè, della prescrizione costituzionale secondo la quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base a legge" (art.23 Cost.).

Come visto, dall’ordinanza commissariale impugnata non si ricava alcuna indicazione in ordine a quali delle norme si è inteso derogare, tra quelle contemplate dall’ordinanza n. 3750/2009, imponendo l’effettuazione dell’accertamento tecnico preliminare ai proprietari dell’edificio anzidetto.

In ragione della richiamata disposizione costituzionale, appare allora ancor più evidente il rilievo appena svolto, ove venga rapportato all’addebito delle spese conseguenti, il quale appare invero sfornito di copertura normativa addirittura a partire dalla stessa ordinanza n. 3750 /2009.

L’appello deve in conclusione essere respinto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese del grado compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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