Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-05-2011, n. 11504 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 giugno 2008, la Corte d’Appello di Catania respingeva il gravame svolto da R.G. contro la sentenza che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Acque Manganelli srl, per inottemperanza dell’onere probatorio in ordine alle differenze retributive e per TFR vantate nei confronti della curatela del Fallimento Acque Manganelli srl e accolto la domanda di rivalutazione monetaria sugli importi dovuti fino alla definitività dello stato passivo.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

la deduzione dinanzi al giudice dell’opposizione dell’erroneità del provvedimento del giudice delegato al Fallimento di Acque Manganelli srl concerneva le differenze retributive dovute, in ulteriori importi rispetto a quelli riconosciuti dal giudice delegato, alla stregua del CCNL di settore applicato dalla società sin dal 1980, ovvero ex art. 36 Cost., nonchè a titolo di indennità per ferie e festività non godute nonchè per tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario e TFR e rivalutazione monetaria a far data dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

– il consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio non aveva potuto assolvere l’incarico affidatogli per non aver nè rinvenuto nel fascicolo, nè ottenuto dal difensore del lavoratore, alcuna utile documentazione;

– la decisione del giudice di primo grado, in ordine all’onere di parte ricorrente di dare prova dell’erroneità dei calcoli effettuati dall’ufficio fallimentare, evidenziava che il lavoratore non avesse adempiuto all’onere probatorio di provare il fatto costitutivo della pretesa e non riconosceva, come invece dedotto implicitamente, il diritto all’applicazione del C.C.N.L.;

– la mancata produzione del libretto di lavoro non consentiva di dimostrare nè inizio, nè fine del rapporto di lavoro, nè qualifica del lavoratore;

la mancata produzione delle buste paga non consentiva di accertare l’ammontare delle retribuzioni percepite;

– non vi era prova degli elementi indicativi della possibilità di applicazione del CCNL;

– le fotocopie delle buste paga in atti, neanche inerenti al lavoratore, non dimostravano alcuna prassi costante e prolungata di applicazione delle clausole del CCNL;

– il lavoratore non aveva fornito alcuna prova degli elementi che era tenuto a dimostrare, neanche quanto alle indennità richieste a vario titolo (ferie, festività non godute; 13^ e 14^ mensilità, TFR).

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. Il Fallimento Acque Manganelli srl in persona del curatore è rimasto intimato.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1362 e 2069 c.c., art. 36 Cost., art. 112 c.p.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la di merito escluso l’applicabilità del CCNL per dipendenti delle aziende acquedottistiche private benchè il datore di lavoro, non iscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti, con comportamento concludente vi avesse aderito nella regolamentazione del rapporto e per non aver tratto, dalla mancata contestazione dell’applicabilità del contratto collettivo invocato, le pertinenti conseguenze. Il motivo si conclude con il quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se i contratti collettivi di diritto comune, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, possano avere efficacia vincolante per gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e per coloro che vi abbiano prestato adesione implicita desumibile dalla sua applicazione, in concreto, nello svolgimento del rapporto di lavoro, e se tali contratti, in caso contrario, possano essere comunque assunti, ai sensi dell’art. 36 Cost., quale parametro per determinare la giusta retribuzione.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5,) per avere la Corte di merito rigettato la domanda sull’erroneo convincimento secondo cui il lavoratore non aveva dato prova dell’erroneità dei calcoli effettuati dall’ufficio fallimentare che aveva ammesso importi interiori e che non aveva dato prova degli elementi che per sua stessa ammissione era tenuto a dimostrare.

Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se in applicazione del principio generale dell’art. 2697 c.c., secondo cui il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, ove egli chieda la retribuzione contrattuale, fatto costitutivo deve ritenersi l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (durata e livello retribuivo), mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni nella corretta misura, oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse; ove, invece, chieda l’adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatti costitutivi della pretesa devono ritenersi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’insufficienza del compenso percepito.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione nel quale si denunzino, con un unico articolato motivo, d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è inammissibile, alla stregua della disciplina dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., exmultis, Cass., SU 7770/2009).

4. Nella specie, l’illustrazione di ciascun motivo, per i diversi profili di censure per violazione di legge e per vizio motivazionale, si conclude con un unico quesito non formulato in maniera specifica e pertinente rispetto alla fattispecie e alla regula iuris cui si riferisce la censura di violazione di legge (cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36; Cass. S.U. 5 febbraio 2008 n. 2658) e senza indicare chiaramente il fatto controverso ovvero le ragioni per le quali la motivazione è reputata insufficiente, sicchè il Giudice di legittimità possa valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 11094/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile perchè non rispettoso dei requisiti imposti dall’art. 366 bis c.p.c. – al fine di assicurare un accesso consapevole e meditato al giudizio di legittimità, onde consentire a questa Corte il miglior perseguimento del suo fine istituzionale -, applicabile alle impugnazioni avverso sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (artt. 47, comma 1, lett. D) e L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5; ex multis, Cass. 7119/2010; Cass. 20323/2010).

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 28-03-2011, n. 584 Impianti di ripetizione

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Svolgimento del processo

I ricorrenti, proprietari di immobili e abitazioni ad uso residenziale o di villeggiatura in Torre Specchia Ruggeri, località situata tra i comuni di Vernole e Melendugno, hanno impugnato l’autorizzazione rilasciata a T. dal comune di Vernole per la realizzazione e per la costruzione di una stazione radio base per telefonia cellulare mobile, nonché l’autorizzazione paesaggistica.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis d.l. 115/97. Omissione e carenza di motivazione.2. Violazione e falsa applicazione della l.r. 11 maggio 1990 n. 30. 3. Violazione e falsa applicazione della l.r. 24 marzo 1995 n. 8. Incompetenza. 4. Violazione e falsa applicazione della l. 28 gennaio 1977 n. 10. 5. Violazione e falsa applicazione della l. 28 gennaio 1977. Violazione art. 32 Cost.

Rilevano i ricorrenti: che non è stata fatta la procedura VIA; che nella zona vige il divieto di modificazione; che la competenza di questo provvedimento è della regione; che l’opera in questione necessità di una concessione edilizia; che la Tim non è proprietaria dell’area; che è necessario tutelare la salute della popolazione.

La Soprintendenza si è costituita con atto del 20 febbraio 2001.

Il Comune si è costituito con controricorso del 6 marzo 2001 deducendo: che, ai fini dell’accertamento di eventuali rischi sanitari, sono stati ottenuti il parere positivo della C.E.C., della AUSL e della Soprintendenza; che il manufatto in questione non è ubicato al’interno della zona boschiva; che la Soprintendenza ha comunicato di non avere elementi per disporre l’annullamento del provvedimento sindacale; che la l.r. 17/2000 ha affidato ai Comuni il rilascio di autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico con riferimento alla costruzione ed esercizio di impianti di telecomunicazione; che, per l’irrilevanza sotto l’aspetto edilizio e urbanistico dell’opera, non è necessaria la concessione edilizia.

La T. si è costituita con controricorso del 6 marzo 2001 eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per tardività. Nel merito è stato rilevato: che le procedure di valutazione di impatto ambientale, richiamate nella l. 189/1997, sono le procedure che le varie Aziende Sanitarie svolgono per la verifica del rispetto dei tetti di emissione dei campi elettromagnetici, per il rilascio dei pareri sanitari preventivi per il controllo successivo all’attivazione delle stazioni radio base; che queste procedure sono state tutte attivate e concluse con pareri favorevoli; che, anche a volersi ammettere che l’espressione linee telefoniche non si riferisce alla telefonia fissa, gli impianti in questione sono opere di urbanizzazione primaria e quindi rientrano nel novero delle opere per le quali la l.r. 8/1995 prevede la subdelega ai Comuni; che le opere in questione non sono soggette a concessione edilizia perché sono prive di volume e di superficie e sono comunque caratterizzate da modeste dimensioni; che, pertanto, non può sussistere un vincolo di inedificabilità assoluta ma al più un vincolo di inedificabilità relativa soddisfatto dal rilascio del nulla osta; che il suolo in questione è di proprietà del sig. Margiotta con il quale la T. ha stipulato un contratto di locazione; che il Ministero dell’Ambiente ha fissato a livello nazionale i valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento degli impianti fissi di telefonia.

Con ordinanza n. 542/01, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3364/01, questo Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

La T., con memoria del 12 novembre 2010, ha ribadito le proprie argomentazioni.

I ricorrenti, con memoria del 7 gennaio 2011, hanno rilevato che il comune, con provvedimento del 23 aprile 2001, ha annullato l’autorizzazione edilizia e, con provvedimento n.17889 del 20 novembre 2001 ha respinto l’istanza di autorizzazione paesaggistica e di concessione edilizia. Nella pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Ha carattere preliminare l’esame dell’eccezione di tardività proposta dalla difesa di T..

L’eccezione è infondata. Infatti, i ricorrenti dichiarano, nel proprio ricorso, di essere venuti a conoscenza dei lavori in questione nel periodo natalizio del 2000 e nessuna prova di una conoscenza precedente è stata data in giudizio. Quindi, il ricorso, notificato il 5 febbraio 2001, e cioè entro i sessanta giorni di decadenza, deve essere dichiarato tempestivo.

Nel merito è necessario distinguere l’impugnazione avverso l’autorizzazione edilizia da quella prodotta avverso l’autorizzazione paesaggistica.

1. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità dell’autorizzazione edilizia. per non essere stata preceduta da una valutazione di impatto ambientale.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza, in costanza della normativa del 1997 applicabile ratione temporis al caso in esame, ha precisato che l’art. 2 bis d.l 115/1997, nella parte in cui subordina alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale l’installazione di stazioni radio per telefonia mobile, non ha inteso richiamare la v.i.a. quale istituto previsto dall’art. 6 l. 8 luglio 1986 n. 349 ma solo rinviare ad una futura normativa, poi introdotta con l’art. 1 comma 6 lett. a) L. 31 luglio 1997 n. 249 e con il d.l.. 10 settembre 1998 n. 381, che hanno stabilito i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Con la conseguenza che dopo l’introduzione della detta disciplina l’osservanza del citato art. 2 bis si concreta nella verifica dei detti limiti, demandata agli uffici competenti in sede di accertamento preventivo sulla compatibilità degli impianti con le norme in vigore, anche perché la citata l. n. 249 del 1997 ha chiarito che l’installazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, senza alcun riferimento a procedure di v.i.a. (così Cons. St., sez. VI, 12 luglio 2007, n. 3938; in senso conforme Tar Bologna, sez. II, 6 dicembre 2001, 1186; Cos. St., sez. VI, 10 luglio 2001, n. 3923).

Infatti, le "opportune procedure di valutazione di impatto ambientale" consistono nell’insieme degli accertamenti di carattere sanitario, preventivi e successivi, volti a garantire la compatibilità di questi impianti con la tutela sanitaria della popolazione residente (Tar Milano, sez. I, 13 marzo 2001, n. 2159).

Nel caso in esame, proprio sotto il profilo sanitario, la AUSL di Lecce ha espresso parere favorevole all’installazione della stazione radio base in questione.

Pertanto, in base a quanto sopra detto il motivo in esame è infondato.

2. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce l’illegittimità dell’autorizzazione edilizia, perché le opere in questione devono essere assentite con concessione edilizia.

Il comune di Vernole, con provvedimento del 3 agosto 2000, ha rilasciato il titolo abilitativo edilizio con tutti i requisiti richiesti dalle legge, né d’altronde è stata dedotta la mancanza di alcun requisito.

Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell’art. 1 della legge n.10 del 1977, poiché non è in alcun modo rilevante il nomen iuris attribuito dall’Amministrazione al provvedimento sulla cui scorta sono state realizzate le opere in questione.

3. Fondato è invece il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 1.l.r. 30/1990, perché le opere in questione ricadono in un’area in cui non è possibile alcuna nuova costruzione.

La l.r. citata individua, all’art. 1, le aree soggette a divieto di modificazione, tra cui sono inserite i territori coperti da boschi o macchia mediterranea e le fasce contermini di 100 metri.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che "la realizzazione di impianti di telefonia mobile è soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, nel senso che i tralicci e le antenne di rilevanti dimensioni sono pur sempre strutture edilizie soggette a previa autorizzazione e comunque non possono essere realizzati in zone di rispetto o soggette, per altre cause, a vincoli assoluti di inedificabilità" (cfr. Tar Napoli, 5 giugno 2009, 23094; Cons. St., 21 aprile 2008, n. 1767; Tar Torino, 9 ottobre 2008, n. 2538).

Pertanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di autorizzazione perché l’opera ricade sul limitare di una vasta pineta a 4- 5 mt dagli alberi, e quindi in una zona in cui vige il vincolo assoluto.

4. Con il terzo motivo la difesa dei ricorrenti ha dedotto l’illegittimità per incompetenza del provvedimento comunale con cui è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

Il motivo è infondato.

La l.r. 8/1995 prevede espressamente che "l’autorizzazione prevista dall’art. 31 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56 per la trasformazione degli immobili soggetti al vincolo paesaggistico… è subdelegata ai Comuni limitatamente agli interventi… g) di realizzazione di linee telefoniche ed elettriche di media e bassa tensione con relative cabine di trasformazione…"., tra cui si ritiene debba comprendersi anche l’installazione di un’antenna destinata a stazione radio per la telefonia cellulare.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto per quanto riguarda l’illegittimità dell’autorizzazione edilizia, sotto il profilo della sussistenza di un vincolo assoluto di edificazione, mentre deve essere respinto con riguardo all’autorizzazione paesaggistica.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie in parte il ricorso, come da motivazione, e, per l’effetto, annulla l’autorizzazione n.12/00/7190 del 3.08.00 rilasciata alla T.I.M. SpA dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Vernole; respinge il ricorso avverso l’autorizzazione per l’esecuzione di opere in zona soggette a vincolo paesaggistico n.202 del 13.7.00 rilasciata alla T.I.M. SpA dal Sindaco del Comune di Vernole.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 19-04-2011, n. 15624 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema ricorre avverso la ordinanza, in data 23.7.2010, con la quale il gip ha imposto a L.C. la misura cautelare della custodia in carcere. Si duole che il gip abbia adottato la detta misura in violazione di legge, in particolare degli artt. 291 e 292 c.p.p., atteso che la misura adottata dal gip è diversa e maggiormente afflittiva di quella richiesta dal pubblico ministero (arresti domiciliari), con conseguente violazione del principio della domanda vigente in materia cautelare.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione del ricorrente. Il ricorso diretto per cassazione di cui all’art. 311, comma 2 può essere infatti esperito, per espresso dettato normativo, solo dall’imputato e/o dal suo difensore; è escluso, per il principio di tassatività delle impugnazioni, che di tale mezzo possano valersi altri soggetti non menzionati dalla norma.

Nello stesso senso si è già espressa la 3^ sezione di questa Corte con la sentenza n. 39630 del 27.9.2007 rv 237934, così massimata "In virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 c.p.p., il P.M. non è legittimato a proporre il ricorso immediato per cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311 c.p.p., comma 2, solo all’imputato ed al suo difensore".
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 05-05-2011, n. 3891 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’impugnata determinazione di rimozione di un’insegna a lettere inscatolate con scritta, collocata all’esterno del locale, è stata adottata da parte dell’amministrazione comunale sulla base del richiamato rapporto amministrativo della Polizia Municipale di cui al n. 58396/2010 del 19.11.2010 con il quale è stata contestata la violazione del disposto di cui all’articolo 23 del d. lgs. 30/04/1992 n. 285 (codice della strada);

Considerato che, ai sensi dell’articolo 23, comma 13 bis, del codice della strada, rubricato "Pubblicità sulle strade e sui veicoli", "13bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l’ente proprietario della strada diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso il suddetto termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 4.455,00 a Euro 17.823,00; nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.";

Considerato che il provvedimento, con il quale l’amministrazione proprietaria della strada ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista e, pertanto, le controversie relative all’impugnazione del provvedimento in questione sono devolute alla giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria, trattandosi di questioni afferenti a sanzioni amministrative che seguono il procedimento disciplinato dagli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 febbraio 2010, n. 1626 e Cass. SS.UU, 6 giugno 2007, n. 13230 e id., n. 563/2009);

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito;

Considerato che, in applicazione del principio della translatio iudicii, affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77, recentemente disciplinato dall’articolo 59 della legge 28 giugno 2009, n. 69, e ora regolato dall’articolo 11 c.p.a., il processo, proposto dinanzi a giudice carente di giurisdizione, può essere riassunto dinanzi al giudice fornito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza;

Considerato che nel provvedimento impugnato vi è la specifica indicazione del TAR Lazio quale autorità cui presentare ricorso avverso lo stesso e che, pertanto, la detta circostanza induce il Collegio a disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione salva la riproposizione della controversia innanzi al giudice ordinario in conformità dell’articolo 11, comma 2, c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.