Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-05-2012, n. 8125

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a T.M., l’AGENZIA delle ENTRATE, in forza di un solo motivo, chiedeva di cassare la sentenza n. 66/51/10 della Commissione Tributaria Regionale della Campania (depositata il 19 marzo 2010) che aveva disatteso l’appello dell’Ufficio avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale aveva recepito il ricorso del contribuente (basato sulla vigenza del " R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24" e sulla "natura meramente risarcitoria" della stessa) avverso il rifiuto di "rimborso dell’IRPEF sulle ritenute operate dall’ente previdenziale del personale marittimo sulle indennità per inabilità assoluta al lavoro corrisposte nel periodo … tra il 2001 ed il 2005".

L’intimato instava per il rigetto del gravame.

L’Agenzia depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

p.1. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio osservando:

– "il R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24" (per il quale "le indennità e gli assegni a favore degli assicurati e dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile") "costituisce legge speciale" ("in quanto concede agevolazioni in deroga rispetto alla norma generale della tassabilità") e deve "ritenersi attualmente vigente" perchè "il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 135 … recita: "restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, da leggi speciali";

– "la norma … resta in vigore anche in virtù del principio fissato dall’art. 15 disp. ge.".

In definitiva, per il giudice di appello, l’"esenzione" deve essere applicata "all’IRPEF e sue addizionali …, in presenza di identici presupposti fra le due imposte (la produzione o il possesso di un reddito netto, in danaro o in natura, derivante da capitale e lavoro ovvero derivante da qualsiasi altra fonte)". p.2. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa denunzia "violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24 … in combinato disposto con il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82 e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42 nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 48", riassunte ("in sintesi") nella seguente affermazione:

"La sentenza della Commissione Tributaria Regionale … che ritiene non tassabile ai fini IRPEF il reddito percepito dal … lavoratore marittimo a titolo di indennità per inabilità assoluta al lavoro in quanto esente da imposta ai sensi del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24 a prescindere dalla vigenza del nuovo sistema tributario conseguente all’istituzione dell’IRPEF, nel vigore del quale sono state operate le trattenute, considerando, altresì, l’indennità come avente natura meramente risarcitoria viola l’art. 24" detto "combinato disposto con il D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82, e D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42 nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6 e 48 …, secondo cui l’indennità per inabilità assoluta al lavoro del lavoratore marittimo, esente da imposta ai sensi del R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24 non può godere dell’agevolazione fiscale dell’esenzione da imposta IRPEF, attesa l’espressa abrogazione delle agevolazioni fiscali non previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, e comunque inerenti a tributi soppressi per effetto del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 82 rientrando nel concetto di "reddito" e, dunque, nell’assoggettamento ad imposta, le somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro – ovvero dal suo sostituto … (nella specie l’ente previdenziale) – in dipendenza del rapporto di lavoro, quali le indennità per malattia che impediscano al lavoratore lo svolgimento dell’attività lavorativa". p.3. Le osservazioni del controricorrente.

Il contribuente rileva:

il ricorso è inammissibile per "contrasto con quanto sancito dalla norma ex art. 366 bis c.p.c.";

– la "norma" dettata dal " R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 24 … è rimasta sempre in vigore … non essendo mai stata espunta dal … sistema normativo tributario";

– "alcuna norma delle disposizioni tributarie richiamate dalla ricorrente sancisce letteralmente l’abrogazione della norma in discorso";

– "la sopravvivenza della norma tributaria di favore … è garantita … dal principio … lex posterior generalis non derogat priori speciali": quella dell’art. 24 detto è speciale perchè "sancisce una disciplina che si riferisce ad una specifica categoria di destinatari, ovvero a quella della gente di mare";

– "la disciplina fissata nel TUIR … fa espressamente salve le agevolazioni tributarie previste da leggi speciali … ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 135 TUIR)";

– sulla "natura giuridica dell’indennità in discorso" la "C.T.R. … ha affermato … l’assenza di qualsivoglia "collegamento funzionale" tra la "indennità per inabilità assoluta al lavoro" ed il pregresso rapporto di lavoro": "l’indennità in discorso va qualificata come emolumento avente natura "risarcitoria" poichè corrisposta in via eventuale e occasionale (non fissa e continuativa) e non in conseguenza di un rapporto sinallagmatico". p.4. Le ragioni della decisione.

Il ricorso dell’Agenzia – cui, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente che ne ha eccepito l’inosservanza, non si applica il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, a far data dal 2 marzo 2006) perchè avente ad oggetto l’impugnazione di un "provvedimento" pubblicato dopo l’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), che lo ha espressamente abrogato – deve essere accolto.

A. L’esenzione prevista dal R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, art. 24, comma 2 (convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 1938, n. 831, regolante l’"assicurazione contro le malattie per la gente di mare") – "le indennità e gli assegni a favore degli assicurati o dei loro aventi diritto per le prestazioni previste dal presente decreto sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile" – deve ritenersi abrogata fin dal "1 gennaio 1974" come conseguenza necessitata della espressa abrogazione dell’"imposta di ricchezza mobile", che costituiva l’oggetto esentato, da parte dell’art. 82 (rubricato proprio "abolizione di altri tributi") D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 il quale – in attuazione della delega contenuta nella L. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 1 ("Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario … – istituzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locate sui redditi e contemporanea abolizione: a) delle imposte … sui redditi di ricchezza mobile …") – ha espressamente disposto lett. "a)" che "con decorrenza dal l’gennaio 1974 sono abolite", tra le altre, appunto, "le imposte .. sui redditi di ricchezza mobile…".

In proposito sono del tutto irrilevanti le vicende (evocate dal contribuente) che hanno interessato il " R.D.L. n. 1918 del 1937" (espressamente abrogato dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 2, comma 1, la cui "efficacia" sarebbe stata ".ripristinata" dall’art. 1 della L. 18 febbraio 2009, n. 9, di "conversione") perchè – diversamente da quanto ritenuto dal contribuente – quelle vicende riguardano il provvedimento legislativo nella sua interezza, senza alcun riferimento ad una qualche sua norma particolare, tanto meno all’art. 24.

L’art. 1, comma 1, (ed unico) della L. 18 febbraio 2009, n. 9, infatti, ha disposto la conversione in legge del " D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa … con le modificazioni riportate in allegato alla stessa legge": in tale "allegato", tra le "modificazioni", risultano espressamente quelle per le quali sono state "soppresse" (nel senso di tolte materialmente dall’elenco originario) alcune "voci" contenute nell’"allegato 1" al D.L. n. 200 del 2008, tra le quali quella del "n. 21976" che indicava (tra i provvedimenti soppressi) tutta la " L. 24 aprile 1938, n. 831 conversione in legge, con modificazioni, del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, concernente l’assicurazione contro le malattie per la gente di mare, (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 145 del 28 giugno 1938)", non una qualche sua specifica disposizione.

Dalle vicende legislative dette, pertanto, si trae soltanto la non abrogazione (in conseguenza della sua eliminazione tra quelli abrogati) delle sole norme dello stesso RDL vigenti al dicembre del 2008, non mai la reviviscenza di norme (quale, appunto, quella dell’art. 24, comma 2) non più vigenti perchè espressamente abrogate da oltre trent’anni.

Nessun conforto alla tesi del contribuente, poi, deriva dal disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 135 (di "approvazione del testo unico delle imposte sui redditi": "T.U.IR. imposte sui redditi") – secondo il cui testo originario, "restano ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e da leggi speciali…" – perchè le "agevolazioni tributarie previste … da leggi speciali" mantenute "ferme" sono unicamente quelle concernenti l’"imposta sul reddito" (l’unica regolata dal TUIR), non le agevolazione previste (come quella dell’art. 24 invocato dal contribuente) per altra, diversa imposta (peraltro e comunque non più in vigore da oltre dieci anni):

inerendo, infatti, ogni "agevolazione" allo specifico tributo per il quale la stessa è prevista, è evidentemente giuridicamente erroneo (oltre che illogico) estendere l’"agevolazione" di un’imposta ad una imposta diversa (nel caso, addirittura, ripetesi, espressamente abrogata da tempo) atteso che (Cass., trib., 14 maggio 2010 n. 11787) "il sistema delle esenzioni e delle agevolazioni" è "di stretta interpretazione" e non può "transitare dall’un tributo all’altro".

B. Anche la natura "risarcitoria" dell’"indennità per inabilità assoluta al lavoro" percepita dal contribuente – che ancora la sostiene adducendo l’"assenza di qualsivoglia "collegamento funzionale" tra la stessa "ed il pregresso rapporto di lavoro", anche perchè (afferma) "corrisposta in via eventuale e occasionale (non fissa e continuativa,) e non in conseguenza di un rapporto sinallagmatico", di poi ed infine, si rivela giuridicamente erronea.

B.1. L’"indennità per inabilità assoluta temporanea al lavoro" in questione, invero, è obbligatoriamente erogata dall’ente previdenziale preposto in ipotesi ( R.D.L. n. 1918 del 1937, art. 1, comma 2) di "alterazione dello stato di salute" ("non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale", "da cui derivi una inabilità al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici") di "tutte le persone componenti l’equipaggio di navi mercantili nazionali … e di rimorchiatori" (ovverosia, per il successivo art. 3, di tutte "le persone regolarmente iscritte sul ruolo d’equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave"), per le quali "persone" il medesimo art. 1, comma 1 ha reso "obbligatoria l’assicurazione per le malattie":

tale "assicurazione" (giusta l’art. 5 dello stesso R.D.L.) "ha inizio dal giorno in cui l’assicurato è imbarcato e cessa il giorno nel quale si risolve il rapporto di arruolamento".

In proposito questa Corte (Cass., lav., 4 febbraio 1993 n. 1368) ha da tempo chiarito che "oggetto dell’assicurazione obbligatoria non è … la malattia, in sè, ma l’inabilità temporanea a lavoro, che ne derivi – sia pure in via mediata – in dipendenza della conseguente necessità di sottoporsi a cure mediche o … ad interventi chirurgici".

Per la lett. b)" del successivo art. 6, poi, "l’assicurazione da diritto … ad una indennità giornaliera nella misura del 75 per cento del salario, calcolato a norma dell’art. 10, comma 2 per la durata delle prestazioni di cui alla lettera a), nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro ai sensi del R.D.L. 14 dicembre 1933, n, 1773, convertito nella L. 22 gennaio 1934, n. 244" ("l’indennità giornaliera", specifica, quindi, l’art. 10, "è calcolata sul salario effettivamente goduto dall’assicurato alla data dell’annotazione di sbarco sul ruoto"), parimenti, giusta l’articolo unico della L. 16 ottobre 1962, n. 1486 (la cui "ratio", come osservato da Cass., lav., 30 agosto 2005 n. 17514, "risiede nell’esigenza di tutelare il marittimo non riammesso al lavoro pur dopo la guarigione clinica o la stabilizzazione della malattia, anche nell’interesse pubblico connesso alla sicurezza della navigazione"), "i marittimi che, all’atto della cessazione dell’assistenza per malattia o infortunio, siano sottoposti, anche a loro richiesta, a visita medica da parte della Commissione di primo grado prevista dal R.D.L. 14 dicembre 1933, n. 1773, e dichiarati temporaneamente inidonei, hanno diritto, per tutto il periodo della inidoneità, fino al massimo di un anno dalla dichiarazione, ad una indennità giornaliera pari al 75 per cento della retribuzione goduta alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo, escluso il compenso per lavoro straordinario".

Dalla semplice lettura nelle norme riprodotte – tenuto conto del costante riferimento al "lavoro" dell’assicurato in esse contenuto, sia come fatto generatore dell’obbligo assicurativo ("l’assicurazione ha inizio dal giorno in cui l’assicurato è imbarcato") sia come fatto impeditivo ("la malattia impedisca") della prestazione lavorativa ("attendere al lavoro") – discende evidente ed univoco lo stretto ed indissolubile nesso, fattuale e giuridico, quindi vero e proprio vincolo sinallagmatico, esistente tra l’"indegnità" di malattia delle "persone componenti l’equipaggio di navi mercantili nazionali … e di rimorchiatori" e il rapporto di lavoro delle stesse (cfr., Cass., lav., 10 maggio 1995 n. 5082, che richiama "Cass. 15 aprile 1987, n. 3759": "l’indennità giornaliera deve essere corrisposta all’assicurato a cagione di una temporanea inabilità all’esercizio della navigazione, la quale sia causalmente riferibile alla malattia o all’infortunio") e, di conseguenza, la obbligata sussunzione della fattispecie (anche quanto alla "indennità giornaliera" di cui alla L. n. 1486 del 1962, art. unico essendo anche questa legata sempre alla "inabilità all’esercizio della navigazione", quindi ad una prestazione lavorativa, come agevolmente evincibile dall’inciso normativo "retribuzione goduta alla data dell’annotazione di sbarco sul ruolo") in quella specificamente prevista dall’art. 6, comma 2 ("classificazione dei redditi") D.P.R. n. 917 del 1986 per il quale "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti", con derivata imponibilità fiscale dei "proventi" e/o delle "indennità" detti perchè univocamente risarcitori della "perdita" di quei "redditi" che la malattia ha temporaneamente impedito, in modo assoluto, all’assicurato di percepire perchè incapace, a causa della stessa, di "attendere al lavoro" per la cui esecuzione era stato ovvero (ex lege n. 1486 del 1962) potrebbe essere ingaggiato, in quest’ultima ipotesi "fino al massimo di un anno dalla dichiarazione" di temporanea inidoneità ("temporaneamente inidonei").

B.3. I principi esposti rendono evidente l’errore che affligge la sentenza impugnata, la quale, di conseguenza, deve essere cassata.

B.4. La causa non necessita di nessun accertamento fattuale ulteriore e, pertanto, giusta il disposto dell’art. 384 c.p.c., va decisa nel merito da questo giudice di legittimità con il rigetto del ricorso di primo grado del contribuente. p.5. Delle spese processuali.

Per la sua totale soccombenza il controricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., è tenuto a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate, nella misura indicata in dispositivo, assumendo a parametro di riferimento le vigenti tariffe professionali forensi in osservanza del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastnitture e la competitivita", in Supplemento Ordinario n. 18 alla GURI n. 19 del 24 gennaio 2012, in vigore dal 24 gennaio 2012, il cui comma 1 ha espressamente abrogato "le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico") secondo cui "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante", tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa.

Le spese processuali dei giudizi di merito, di contro, vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso di primo grado del contribuente; condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese prenotate a debito; compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 25-06-2012, n. 10592

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Svolgimento del processo

1. – Con atto in data 19 dicembre 1985 per notaio Mantelli (n. 39709 di repertorio), T.E. acquistò dalla Fratelli Proverbio di Egidio Proverbio & C. s.a.s. la proprietà superficiaria di un alloggio di tipo economico e popolare con annesse pertinenze, sito in (OMISSIS), e contraddistinto con il numero interno (OMISSIS), al prezzo di L. 33.405.081, di cui L. 3.405.081 già versate e il residuo da versare mediante accollo in capo all’acquirente della relativa quota frazionata di mutui fondiari concessi alla venditrice.

Con atto in pari data, sempre per notaio Mantelli (n. 39710), L. F.F. acquistò dalla medesima società la proprietà superficiaria dell’adiacente alloggio, identificato con il numero interno (OMISSIS), al prezzo di L. 45.817.701, di cui L. 15.817.701 già versate ed il residuo da versare, anche qui mediante accollo in capo all’acquirente della relativa quota frazionata di mutui fondiari concessi alla venditrice.

2. – In data 6 aprile 1998, L.F.F., in veste di promittente venditore, e F.R., in veste di promissaria acquirente, stipularono, con scrittura privata autenticata dal notaio Casali, un preliminare di vendita, trascritto il successivo 22 aprile, del diritto di superficie delle due unità immobiliari (interno n. (OMISSIS) ed interno n. (OMISSIS)), poste nel Comune di (OMISSIS), oggetto dei due contratti, sopra citati, del 19 dicembre 1985. Il L.F. incamerò la somma di L. 50.000.000 e si impegnò alla stipula dell’atto pubblico di compravendita entro e non oltre la data del 30 aprile 1998.

Rimasti senza esito i ripetuti solleciti alla stipula del definitivo;

ed avendo appreso che uno degli immobili promessi in vendita, quello contraddistinto con l’interno n. (OMISSIS), era stato in realtà intestato fittiziamente ad T.E. (sorella di T.R., già partner del L.F.); F.R., con atto di citazione notificato in data 10 giugno 1998, ha chiesto al Tribunale di Milano l’accertamento dell’interposizione fittizia nel contratto di compravendita dell’appartamento de quo e la declaratoria dell’avvenuto acquisto in capo all’interponente L.F.; ed ha altresì domandato, in corso di causa, il trasferimento della proprietà superficiaria dell’immobile ex art. 2932 cod. civ..

Rimasta contumace la società Fratelli Proverbio, si è costituita T.E., chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione di simulazione.

Si è costituito L.F.F., il quale si è associato alla richiesta dell’attrice, sostenendo di essere il vero, unico acquirente di quell’appartamento, contrassegnato dal n. (OMISSIS), intestato a semplice prestanome solo perchè egli non aveva i titoli per figurare in proprio quale assegnatario del bene, trattandosi di immobile, appartenente alla tipologia della edilizia popolare con agevolazioni, di cui non poteva rendersi acquirente chi, come lui, aveva proprietà di altre abitazioni nel Comune di (OMISSIS). Il L. F. ha inoltre chiesto l’accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita in data 29 maggio 1998, con il quale la T. aveva ritrasferito l’immobile a lei intestato ad M.A., chiedendo la chiamata in causa di quest’ultima, avvenuta, previa autorizzazione, con atto di citazione notificato il 27 novembre 1998.

La M. ha resistito alla domanda contro di lei azionata.

3. – Con sentenza in data 15 giugno 2004, il Tribunale di Milano: (a) ha dichiarato la simulazione, per interposizione fittizia di persona, del contratto di compravendita stipulato con atto notarile del 19 dicembre 1985 tra la Fratelli Proverbio e la T., avente ad oggetto la proprietà superficiaria dell’appartamento contrassegnato al n. (OMISSIS), essendo in realtà il contratto intercorso con il L. F. in veste di acquirente; (b) ha dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita, avente ad oggetto lo stesso immobile, stipulato tra la T. e la M. con atto del 29 maggio 1998, trascritto il 13 giugno 1998; e (c) ha disposto, ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento della proprietà superficiaria del suddetto bene a favore della F. in forza del contratto preliminare stipulato da costei in veste in promissaria acquirente e dal L.F. in qualità di promittente venditore in data 6 aprile 1998.

4. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 4 maggio 2007, ha respinto i gravami della T. e della M..

La Corte territoriale, tra l’altro:

– ha ritenuto la F. legittimata ad agire per l’accertamento della simulazione;

– ha escluso che l’azione di simulazione diretta a far valere l’interposizione fittizia sia soggetta a prescrizione decennale;

– ha ritenuto dimostrato – attraverso prove per testi e mediante la documentazione prodotta (attestante che era stato il L.F. a pagare le rate del mutuo, le utenze e le spese condominiali), complessivamente aventi un valore indiziario "schiacciante" – l’accordo simulatorio tra la società venditrice, l’interponente L. F. e l’interposta T., non avendo tra l’altro quest’ultima provato di avere erogato alcuna somma alla società Proverbio per l’acquisto dell’appartamento de quo;

– ancora, ha ritenuto raggiunta la prova, in base a elementi indiziari plurimi e convergenti, della simulazione assoluta dell’atto di vendita tra la T. e la M..

5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso la T., con atto notificato il 17 settembre 2007, sulla base di sette motivi.

Hanno resistito, con controricorso, la F. ed il L.F..

Ha controricorso ad adiuvandum la M., la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, con quattro motivi.

Questo ricorso incidentale è resistito dal solo L.F..

Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, essendo entrambe le impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza.

2. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 1414 cod. civ.), la ricorrente in via principale si duole che la Corte d’appello abbia respinto l’eccezione di prescrizione dell’azione di simulazione del contratto del 19 dicembre 1985, ritenendo che l’azione diretta a far riconoscere l’interposizione fittizia di persona sia imprescrittibile. Secondo la T., dovrebbe affermarsi il principio secondo cui il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. rimane valido quando l’azione di simulazione soggettiva relativa è diretta a far emergere il mutamento della realtà voluto dalle parti.

2.1. – Il motivo è infondato.

In tema di simulazione, l’azione di accertamento dell’interposizione fittizia di persona in una compravendita è meramente dichiarativa, e quindi imprescrittibile, anche se dal suo esercizio deriva l’effetto automatico dell’attribuzione della proprietà al dissimulato acquirente, reale dominus dell’affare.

A questo indirizzo – costante nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 20 maggio 1978, n. 2509; Sez. 2, 5 aprile 1984, n. 2225;

Sez. 2, 25 gennaio 1988, n. 587) – occorre dare continuità. Infatti, detta azione mira, non a far riconoscere gli elementi costitutivi di un negozio diverso da quello voluto, bensì all’identificazione del soggetto che si è celato dietro l’interposto; inoltre, siffatta identificazione è in rapporto di derivazione immediata dal riconoscimento della simulazione, così da restituire, automaticamente e necessariamente, al vero contraente la titolarità formale e sostanziale dei diritti e delle obbligazioni che gli competono nella sua qualità di parte.

3. – Il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1415 c.c., comma 2, e insufficiente motivazione sulla legittimazione attiva della F.) censura la sentenza impugnata là dove ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’attrice F..

3.1. – La censura è priva di fondamento.

Colui che ha promesso di acquistare un bene da chi, pur non essendone formalmente intestatario, lo aveva realmente comprato a seguito di una precedente vendita con interposizione fittizia di persona, ha un interesse a far risultare che la vendita anteriore all’interposto è finta e priva di effetti, perchè solo in questo modo si ottiene l’eliminazione della situazione di apparenza, per la quale il promissario avrebbe stipulato il preliminare con il non proprietario anzichè con il reale dominus. Ne consegue che il detto promissario acquirente è legittimato ad agire in simulazione onde ottenere il ripristino della situazione reale e riportare il bene, oggetto della promessa di vendita a lui fatta, nella disponibilità del promittente.

4. – Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1417 cod. civ. e omessa pronuncia su questione decisiva.

Secondo la ricorrente in via principale, il L.F. avrebbe dovuto provare l’asserita simulazione esclusivamente attraverso il documento attestante la controdichiarazione scritta, non potendo giovarsi del più favorevole regime probatorio valevole per i terzi estranei al negozio. Ed anche la F., pur non avendo partecipato all’atto, non potrebbe considerarsi terzo, avendo accettato, come avente causa, la situazione concordata dai contraenti. Il motivo si conclude con la richiesta di affermazione dei seguenti principi di diritto: "in tema di prova della simulazione, qualora la parte ed il terzo agiscano nello stesso processo per l’accertamento della simulazione, vale nei confronti di ciascun soggetto il regime probatorio previsto dall’art. 1417 cod. civ., sicchè la parte non può giovarsi del materiale probatorio acquisito dal terzo in virtù del più favorevole regime probatorio"; "non può essere considerato terzo ai sensi dell’art. 1417 cod. civ. il successore a titolo particolare della parte il quale possa procurarsi la prova scritta della simulazione o comunque abbia accettato la simulazione prospettatagli dal suo dante causa".

4.1. – La complessiva doglianza è fondata, nei termini di seguito precisati.

Occorre premettere che, nell’ipotesi di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona riguardante un contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, quale una compravendita immobiliare, nel conflitto tra preteso compratore apparente ed acquirente effettivo, partecipe dell’accordo simulatorio e perciò parte del contratto, la prova della simulazione può essere data, di norma, solo con la produzione in giudizio dell’atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta dall’acquirente dissimulato, dall’interposto e dall’altro contraente o, comunque, dalle parti contro le quali è esibita (Cass., Sez. 2, 6 maggio 2002, n. 6480; Cass., Sez. 3, 17 marzo 2005, n. 5765; Cass., Sez. 2, 17 novembre 2005, n. 23288; Cass., Sez. 2, 4 maggio 2007, n. 10240).

Tuttavia, le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione, previste per i contraenti dall’art. 2722 cod. civ., non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controscrittura (Cass., Sez. 3, 18 ottobre 1980, n. 5608; Cass., Sez. 2, 16 aprile 1988, n. 2998), possono provare l’esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, anche con testimonianze e presunzioni, giacchè sarebbe incoerente ammettere costoro a far valere l’interposizione fittizia, e nel contempo imporre a tal fine una prova per loro impossibile.

In generale, la nozione di terzo abbraccia tutti coloro che non abbiano partecipato all’accordo simulatorio, cosicchè ne sono esclusi i contraenti ed i loro successori a titolo universale, mentre vi rientrano, di regola, i successori a titolo particolare dei contraenti stessi (Cass., Sez. 2, 20 ottobre 1981, n. 5477).

La qualità di terzo è stata riconosciuta da questa Corte in favore:

– del legittimario che voglia agire contro l’atto lesivo posto in essere dal de cuius simulato alienante (Sez. 2, 13 novembre 2009, n. 24134; Sez. 2, 25 giugno 2010, n. 15346);

– del titolare del diritto di prelazione agraria che esercita il diritto di riscatto di fondo rustico ed intenda dimostrare la dissimulazione della vendita ovvero la simulazione del prezzo indicato in contratto superiore rispetto a quello effettivamente pattuito e corrisposto (Sez. 2, 11 settembre 1972, n. 2724; Sez. 3, 18 aprile 2001, n. 5680);

– del mandante, non partecipe ed ignaro dell’accordo simulatorio, rispetto al contratto concluso dal mandatario con rappresentanza (Sez. 2, 24 novembre 1980, n. 6235; Sez. 2, 8 gennaio 2000, n. 125;

Sez. 2, 24 aprile 2008, n. 10743);

– dell’amministrazione finanziaria che intenda far valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, ai fini della corretta applicazione delle imposte (Sez. 5, 28 luglio 2006, n. 17221);

– del curatore che deduca la simulazione degli atti compiuti dal fallito, per ricostituire il suo patrimonio (Sez. 1, 19 novembre 1994, n. 9835; Sez. 1, 9 luglio 2005, n. 14481).

E’ invece considerato parte, agli effetti della prova della simulazione, (anche) il successore a titolo particolare che sia a conoscenza della simulazione ed abbia accettato, pur non avendo partecipato all’atto, la situazione concordata dai contraenti (Cass., Sez. 1, 21 ottobre 1994, n. 8638, in motivazione).

Dai casi finora analizzati dalla giurisprudenza si ricava che la nozione di terzo, ai fini dell’art. 1417 cod. civ., ha una caratterizzazione eminentemente funzionale, basandosi sulla estraneità all’intesa simulatoria e sulla contrapposizione, tipica dell’agire contro, sussistente fra gli interessi perseguiti con l’atto simulato e quelli di cui sia portatore colui che intenda dimostrare la simulazione.

Ad avviso del Collegio, il promissario acquirente dall’interponente di una precedente vendita simulata – che intenda far valere, impugnando per simulazione il relativo contratto, che il proprio dante causa, pur non essendo formalmente intestatario del bene compromesso in vendita, lo aveva realmente comprato celandosi dietro l’interposto – non è terzo ai fini del regime di prova agevolata dettato dal citato art. 1417 cod. civ..

Innanzitutto, il promissario non difende, nei confronti delle parti dell’intesa simulatoria, un diritto proprio, precedente al preliminare, ma lo stesso diritto che il dissimulato acquirente ha promesso di trasferirgli, dopo l’intervenuta simulazione.

In secondo luogo, nell’ergersi per distruggere l’apparenza dell’intestazione all’interposto, il promissario non agisce contro una dismissione apparente creata dal suo dante causa, ma si pone a fianco di questo al fine di far emergere la realtà dell’accordo simulatorio sottostante alla finta intestazione.

In altri termini, là dove si tratti di scoprire l’inerenza della simulazione ai soggetti della precedente compravendita, il promissario – il quale al momento del compromesso non ha potuto evidentemente fare affidamento sull’apparenza di una titolarità del bene, attuale o pregressa, in capo al promittente – deriva e ripete in tutto la propria posizione dal suo dante causa, e si pone, con quest’ultimo, in una situazione, non di conflitto, ma di convergenza sostanziale, l’uno e l’altro essendo parimenti interessati a dimostrare che colui che appare, in base al precedente negozio, come acquirente del bene si è interposto solo fittiziamente nel rapporto di compravendita: il promissario, perchè l’affare oggetto del preliminare vada a buon fine; il promittente, per rendersi adempiente alla stipulazione del contratto definitivo ad effetti traslativi.

Il promissario non può, pertanto, indossare una veste – quella del terzo – che al suo dante causa (il quale può dimostrare la simulazione per interposizione solo producendo in giudizio l’atto contenente la controdichiarazione, sottoscritta da tutte le parti o, comunque, dalle parti contro la quale è esibita) evidentemente non compete.

Con l’escludere la qualità di terzo in capo al promisssario, non si intende predicare la di lui partecipazione alla simulazione come fatto consumato; ma, piuttosto, rilevare che, pur non essendo partecipe nel fatto, egli è destinato a subirne gli effetti, ai fini del regime della prova di cui all’art. 1417 cod. civ., essendo partecipe delle conseguenze che la simulazione per interposizione fittizia comporta per il suo dante causa che sostenga di essere il dissimulato acquirente.

Opinando diversamente, si consentirebbe all’interponente, limitato nella prova della simulazione, di creare maliziosamente le condizioni per ottenere un indebito vantaggio nei confronti di chi egli ritenga essere un mero intestatario formale del bene, attraverso la promessa di vendere il medesimo bene a colui che, come terzo, potrebbe, avvalendosi del regime di prova privilegiato, dimostrare l’accusa di simulazione, facendo poi beneficiare dell’accertamento giudiziale, cosi conseguito, il proprio dante causa.

5. – Per effetto dell’accoglimento del terzo mezzo resta assorbito l’esame delle ulteriori censure articolate con il ricorso principale:

del quarto mezzo, con cui si contesta l’inquadramento del contratto stipulato tra l’Impresa Proverbio e la T. nell’ambito dell’istituto dell’interposizione fittizia di persona, sul rilievo che sarebbe mancato l’approfondimento circa la partecipazione all’accordo simulatorio da parte della venditrice; del quinto motivo, rubricato "insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia (esistenza dell’accordo L.F. – T.); omesso esame di prove decisive e mancata acquisizione di documenti decisivi; violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 345 cod. proc. civ."; del sesto motivo, il quale censura che la Corte d’appello abbia confermato l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica del contratto preliminare, avanzata soltanto in corso di causa dall’attrice F. con la memoria ex art. 180 cod. proc. civ.; e del settimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1415 e 1147 e 2728 cod. civ. e artt. 116 e 345 cod. proc. civ.; insufficiente e illogica motivazione su un fatto controverso – malafede di M.A. – e omessa acquisizione di documenti decisivi).

6. – Passando al ricorso incidentale proposto dalla M., vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità sollevate dal controricorrente L.F..

La prima, perchè, contrariamente a quanto ritenuto dal controricorrente, dal contesto del ricorso incidentale – ed in particolare dalle pagine 2, 3, 4 e (in parte) 5, dedicate alle "premesse" alle censure – si rinvengano gli elementi indispensabili per la precisa cognizione, senza necessità di ricorrere ad altre fonti, dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti.

La seconda, perchè dagli atti del fascicolo si ricava per tabulas che, nel termine di legge, la ricorrente in via incidentale ha provveduto a depositare, nella cancelleria della Corte di cassazione, la copia in forma autentica della sentenza impugnata, cosi rispettando la prescrizione dettata dall’art. 369 cod. proc. civ..

7. – L’esame dei singoli motivi del ricorso incidentale – con i quali si denuncia la nullità della sentenza impugnata e si mettono in discussione le soluzioni a cui la stessa è giunta in punto di legittimazione all’esercizio dell’azione di simulazione, termine di prescrizione e (regime della) prova – resta tuttavia assorbito per effetto dell’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.

8. – Cassata la sentenza impugnata in ragione del motivo del ricorso principale accolto, la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Poichè nè l’attrice F. nè il convenuto L.F. hanno prodotto in atti la controdichiarazione sottoscritta, sottesa al contratto di vendita per notaio Mantelli in data 19 dicembre 1985 (n. 39709 di repertorio), è mancata la prova che questo contratto, intercorso tra la società Fratelli Proverbio ed T.E., sia simulato per interposizione fittizia, non essendo a tal fine sufficienti – per quanto enunciato retro, sub 4.1. – le prove indiziarie e testimoniali utilizzate nei gradi di merito.

La domanda della F. va pertanto rigettata; e cade, di conseguenza, la sua pretesa di vedersi trasferita, ex art. 2932 cod. civ., la proprietà superficiaria del relativo immobile.

Va del pari respinta la domanda di simulazione assoluta proposta dal L.F. in relazione al contratto di compravendita del 29 maggio 1998, con il quale la T. ha ritrasferito la proprietà superficiaria dell’immobile a lei intestato alla M.. Essendo infatti mancata la prova che il L.F. sia il dissimulato acquirente di detto immobile, egli è privo di legittimazione ad agire, non essendo titolare di alcun diritto pregiudicato da quell’alienazione.

9. – La complessità e la novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigettati i primi due motivi ed assorbiti gli altri;

dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande tutte proposte da F.R. e da L.F.F.. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-07-2012, n. 12212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 26.1.07, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta da L.P.S. avverso l’atto di precetto notificatogli il 23.1.04 dalla moglie separata, A. C., che gli intimava il pagamento della somma di Euro 60.537,73 dovuta alla precettante, per arretrati di assegni di mantenimento, in forza della sentenza che aveva pronunciato la separazione.

Il giudice, ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente in relazione a tutte le mensilità maturate anteriormente al 23.1.99, ha ridotto l’efficacia del precetto ad Euro 15.036,55 ed ha condannato la C. al pagamento della metà delle spese di lite, compensate per l’altra metà.

C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, con ricorso affidato a tre motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2945 c.c., ha lamentato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

Col secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver il giudice ritenuto che la prescrizione sia rimasta interrotta solo sino al 27.2.93, data della sentenza di primo grado emessa nel procedimento penale svoltosi a carico di L.P., imputato del reato di cui all’art. 570 p.p., anzichè sino al 17.1.98, data di passaggio in giudicato di tale sentenza.

Con il terzo motivo ha lamentato l’avvenuta, parziale compensazione delle spese del doppio grado.

L.P.S. ha resistito con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

E’ fondata, e deve essere accolta, l’eccezione – rilevabile anche d’ufficio – sollevata da L.P. nel controricorso, in via pregiudiziale di rito, di tardività dell’impugnazione, proposta da C.A. in data successiva al decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

A norma del comb. disp. della L. n. 742 del 1969, art. 3, e dell’art. 92 o.g., comma 1 approvato col R.D. n. 12 del 1941, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in materia civile, non si applica, fra le altre, alle cause di opposizione all’esecuzione.

Tra tali cause, rientra anche l’opposizione a precetto (Cass. nn. 22708/011 (ord.), 7854/011, 2708/05), proponibile quando l’esecuzione non è ancora iniziata, che è inserita dal legislatore, nell’intitolazione della sezione 1^ del capo 1^ del titolo 5^ del libro 3^ del c.p.c., tra le "opposizioni all’esecuzione": è infatti sufficiente la semplice minaccia di agire in executivis per attivare l’interesse dell’intimato a far accertare l’inesistenza dell’altrui diritto a procedere.

Il principio di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui le cause contemplate dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve poi intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso si riferisce indiscutibilmente anche ai termini per proporre ricorso per cassazione.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 26.1.07.

Ne consegue che, alla data del 7.3.08, di notifica del ricorso, il termine di un anno di cui all’art. 327 c.p.c. era ampiamente decorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, da distrarsi in favore dell’avv. Bonarrigo Salvatore, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.A. al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell’avv. Salvatore Bonarrigo, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A carico di S.V. venivano pronunciati per il medesimo fatto e cioè la violazione dell’art. 483 c.p. in relazione ad una falsa dichiarazione sostitutiva di notorietà finalizzata all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, due distinti decreti penali, l’uno da parte del GIP del Tribunale di Busto Arsizio e l’altro da parte del GIP del Tribunale di Novara, entrambi opposti dall’imputato, citato a giudizio, per il primo, davanti alla sezione distaccata di Gallarate e per l’altro davanti al Tribunale di Novara.

Quest’ultimo, con ordinanza del 25 ottobre 2012, preso atto della eccezione difensiva di litispendenza e ritenendosi competente a giudicare, ha rimesso gli atti a questo Corte di legittimità ravvisando nella vicenda processuale una ipotesi di conflitto ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p., dappoichè entrambe le predette autorità giudiziarie si ritengono legittimamente investite del giudizio in ordine alla condotta contestata all’imputato, l’una, il Tribunale di Novara, dappoichè commesso il fatto contestato il 28.2.2007, al momento della presentazione dell’attestazione ritenuta falsa presso l’ufficio del Giudice di pace di Borgomanero, l’altra, il Tribunale di Busto Arsizio, nella sezione distaccata di Gallarate, giacchè qui consumato il reato contestato, il 13.2.2007, presso lo studio legale scelto dal prevenuto per la cura delle sue ragioni.

2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, all’evidenza, in una ipotesi di conflitto positivo di competenza, a norma dell’art. 28 c.p.p., posto che due organi giurisdizionali rivendicano la propria competenza territoriale e giudicare il fatto reato, con stasi insuperabile del processo.

Per regolare il contrasto deve essere considerato che la condotta incriminata è quella di aver fatto attestazioni false in sede di dichiarazione sostitutiva ai fini reddituali prevista dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o) per l’ammissione al gratuito patrocino a spese dello Stato, condotta punita ai sensi dell’art. 483 c.p.. Il tempo ed il luogo della consumazione di tale reato è pertanto quello indicato dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, comma 3, in forza del quale "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore….".

Ai fini in discussione, pertanto, deve aversi riguardo al luogo ove il dipendente addetto ha raccolto la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva, ovvero al momento in cui la dichiarazione viene presentata all’ufficio pubblico al quale essa è destinata. In tale seconda ipotesi infatti la dichiarazione sostitutiva si forma, per espresso disposto legislativo, con la sua presentazione all’ufficio presso il quale deve produrre gli effetti previsti dalla legge unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità, deposito questo che sostituisce la presenza del dipendente addetto all’autenticazione della sottoscrizione e che, proprio per questo, determina locus et tempus commissi delicti. Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva per cui è causa, destinata a provare il limite di legge richiesto come requisito per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, si è formata nel momento in cui la medesima è stata depositata presso l’ufficio giudiziario del Giudice di pace di Borgomanero ove era destinata a produrre i suoi effetti, giacchè non prevista in questa ipotesi la necessità di una autenticazione a cura di funzionario pubblico. Ne consegue che il reato contestato si è consumato in Borgomanero e che giudice competente a conoscere dell’accusa formulata a carico di S. V. è il Tribunale di Novara nella sezione distaccata di Borgomanero, alla quale gli atti vanno, pertanto, rimessi. Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.