Cass. pen., sez. I 25-03-2008 (06-03-2008), n. 12709 Cumulo giuridico – Previo scomputo delle pene condonabili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza in data 11.4.2006 la Corte di Assise di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la opposizione presentata da D.G.L. contro il provvedimento dello stesso Corte in data 13.12.2006, che, in applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, aveva dichiarato estinti tre anni di reclusione ed Euro 2.582,00 di multa sulla pena, pari a 55 anni e 10 mesi di reclusione ed Euro 2.582,00 di multa, risultante dal provvedimento di cumulo materiale emesso dal Procuratore Generale in sede in data 24.6.2003, così pervenendo alla pena di 52 anni e 10 mesi di reclusione, e, conseguentemente, confermando la pena finale eseguibile di 30 anni di reclusione per effetto del criterio moderatore di cui all’art. 78 c.p..
Il giudice dell’esecuzione, nel rispondere alle doglianze del condannato, ha rilevato che la applicazione di un istituto giuridico, pur se ispirato al principio del favor rei, come quello del cumulo giuridico, non escludeva affatto che potesse comportare alcuni inevitabili effetti pregiudizievoli, come quello per cui operava solo sulle pene effettivamente eseguibili, e che comunque il criterio moderatore di cui agli artt. 78 e 80 c.p.p. costituiva un limite contingente di espiabilità della pena in un dato momento storico, ma non determinava la pena in maniera diversa da quella stabilita dal giudice della cognizione, in quanto i limiti previsti dal quintuplo e dai 30 anni erano temporanei, collegati alla coincidente esistenza di più pene concorrenti in un dato momento storico, ma modificabili per fatti sopravvenuti, come una ulteriore condanna per fatti commessi nel corso della espiazione che rendeva possibile la espiazione di più di 30 anni. Ha altresì rilevato che non interessava che il provvedimento di cumulo fosse stato emesso prima o dopo l’entrata in vigore del provvedimento di condono poichè le pene condonate, in quanto non eseguibili, dovevano essere in ogni caso scorporate prima dell’applicazione del criterio moderatore che operava solo sull’insieme delle pene effettivamente eseguibili.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del D.G. lamentando violazione degli artt. 78 e 174 c.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poichè la pena inflitta doveva essere ritenuta pari a 30 anni e su essa doveva essere applicata la detrazione per l’indulto, in quanto la applicazione del criterio moderatore dopo la detrazione dell’indulto dal cumulo materiale sarebbe stata possibile solo in occasione della necessità di disporre un nuovo provvedimento di cumulo e non anche al di fuori di tale necessità, in considerazione del principio del favor rei che ispirava la intera materia ed in particolare imponeva la possibilità di sciogliere il cumulo soltanto a vantaggio e non anche a sfavore del condannato.
Il Procuratore Generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Il ricorso è infondato.
La regola di cui all’art. 174 c.p., comma 2, per cui "nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso di reati", opera solo alla condizione che tutte le pene siano condonabili, giacchè nessuna causa di estinzione della pena può incidere su un cumulo che comprenda pene sulle quali la stessa causa non può esplicare i suoi effetti. In questo caso, infatti, occorre separare le pene condonabili da quelle non condonabili e, quindi, procedere unificando le pene non condonabili con la parte di quelle condonabili che è residuata dopo l’applicazione del benefici indulgenziali ed effettuando la riduzione prevista dall’art. 78 c.p. solo all’esito di tale operazione. Ed è poi irrilevante la circostanza che la applicazione di tale principio renda di fatto inoperante il riconoscimento dell’indulto, in quanto la pratica inoperatività dell’effetto estintivo dell’indulto deriva dal fatto che la pena, pur ridotta per la corretta applicazione del beneficio indulgenziale, entrando nel cumulo, porta la pena complessivamente determinata con calcolo aritmetico a livelli superiori a quelli previsti dal cumulo giuridico e lascia invariato il limite massimo, anche se il beneficio potrebbe operare giuridicamente ad altri eventuali fini (v. Cass. sez. 1 n. 1375/1992; Cass. sez. 1 n. 3628/1994; Cass. sez. 1, 3.12.2003, Piromalli; Cass. sez. 1, 25.2.2004, Fiore; Cass. sez. 1 n. 14604 del 2005, Barbaro). Il criterio moderatore del cumulo giuridico si pone infatti come temperamento legale del coacervo delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso delle pene già coperte da condono, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo della applicazione del criterio mediatore di cui all’art. 78 c.p. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico (v. Cass. N. 31211 del 2004, rv. 229799; Cass. N. 12370 del 2006, rv. 233870).
La tesi, ribadita dal ricorrente anche in questa sede, per cui soltanto la necessità di operare il cumulo dopo il provvedimento di indulto renderebbe possibile applicare il criterio moderatore dopo la applicazione dell’indulto alle singole pene, è priva di qualsiasi aggancio normativo e comunque errata anche sistematicamente poichè il provvedimento di cumulo deve essere riesaminato e modificato tutte le volte in cui si verifica un qualsiasi fatto nuovo, che può consistere in una nuova condanna o nel riconoscimento della fungibilità o di un periodo di presofferto, ma anche in provvedimento di clemenza.
La soluzione adottata dal giudice dell’esecuzione è quindi ineccepibile e conforme al dettato normativo, anche alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato perchè infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Ord., 28-01-2011, n. 2081 Accertamento

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 38/39/08 del 27.3.2008 della Commissione tributaria regionale de Lazio, Sezione distaccata di Latina, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal Fallimento SIMA s.r.l. per l’annullamento dell’avviso di rettifica della dichiarazione iva per l’anno 1997 che gli contestava la violazione degli obblighi di registrazione e la fatturazione di operazioni inesistenti;

letto il controricorso del Fallimento SIMA s.r.l.;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che:

"con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, lamentando che la sentenza impugnata abbia confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio dell’Ufficio perchè posta in essere dopo il termine di 60 giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo, impedendole così il deposito dei documenti e, in particolare, del processo verbale della Guardia di Finanza sulla base del quale l’avviso era stato emanato;

– "il motivo appare inammissibile in quanto esso svolge una censura che denunzia un vizio processuale svoltosi nel giudizio di primo grado e da considerarsi ormai superato dalla proposizione dell’appello e dalla conseguente possibilità per la parte di produrre, in tale grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, i documenti di cui si lamenta la mancata possibilità di allegazione, tenuto anche conto comunque, come eccepito dal controricorrente, che i documenti stessi risultavano dalla parte prodotti in violazione del termine posto dall’art. 32, comma 1, del decreto citato ed erano pertanto, per tale ragione, inammissibilità;

– "il secondo motivo di ricorso denunzia violazione del D.Lgs. n. n. 546 del 1992, artt. 18, 21, 24, comma 2, e art. 32, lamentando che il giudice di secondo grado, così come la Commissione provinciale, abbiano accolto la censura con cui il contribuente eccepiva la omessa notifica del verbale richiamato dall’avviso impugnato, motivo che invece avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per la prima volta soltanto con la memoria depositata il 12.4.2005";

– "anche questo motivo è inammissibile per non avere indicato la ricorrente di avere denunziato tale vizio nel proprio atto di appello, con l’effetto che la rilevazione della relativa nullità, verificatasi in primo grado, come eccepito dal controricorrente, deve ritenersi ormai preclusa per il principio della conversione delle nullità del procedimento in motivi di impugnazione posto dall’art. 161 cod. proc. civ.";

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti; ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che alle disposizioni di diritto sopra richiamate; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e la condanna al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 26-01-2011, n. 2596

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) C.D. ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, che l’ha condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di guida senza patente previsto dall’art. 116 C.d.S., comma 13; reato commesso in (OMISSIS).

A sostegno del ricorso si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in quanto la sentenza impugnata avrebbe escluso che l’imputato si esercitasse alla guida attribuendo a lui l’onere di provare che la persona che si trovava al suo fianco svolgesse funzioni di istruttore e possedesse i requisiti richiesti per svolgerle.

Il ricorrente si duole inoltre che la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla richiesta di applicazione dei benefici di legge.

2) Il ricorso va dichiarato inammissibile in conformità delle richieste del procuratore generale.

Malgrado i motivi siano, nel ricorso, qualificati con il richiamo a quelli previsti dall’art. 606 c.p.p. nella sostanza le censure proposte attengono essenzialmente alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale laddove ha escluso che potesse ritenersi provato che la persona che si trovava a fianco dell’imputato svolgesse effettivamente l’attività di istruzione alla guida e che possedesse i requisiti per svolgere l’attività di istruttore.

E se è vero che non può attribuirsi all’imputato l’onere della prova sulle circostanze indicate è invece da ritenere che esistesse quanto meno un onere di allegazione sul quale il giudice poteva esercitare i suoi poteri istruttori mentre neppure risulta che la persona in questione sia stata indicata come testimone.

Con il ricorso si chiede, in buona sostanza, che la Corte intervenga sui criteri di valutazione della prova utilizzati dal giudice di merito; il che non è consentito al giudice di legittimità. 3) Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso non risultando che l’imputato abbia chiesto l’applicazione dei benefici di legge nel giudizio di primo grado.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in considerazione della palese violazione delle regole del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 10-02-2011, n. 5071

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 23.04.2009 rigettava l’istanza di riparazione presentata da Q.R., all’epoca del commesso reato minorenne, per ingiusta detenzione, in quanto il GIP del tribunale per i Minorenni di Lecce gli aveva applicato la misura obbligatoria della permanenza in casa dal 26/03/04 al 12/07/04 perchè sospettato dei reati di furto aggravato e tentata estorsione, reati da cui lo stesso era stato assolto con sentenza del tribunale per i Minorenni di Lecce.

Q.R. proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza e concludeva chiedendo di volerla annullare con nuovo rinvio alla Corte di merito.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), in particolare nella parte in cui la Corte di appello rimprovera in termini di colpa grave condotte insuscettibili di essere riguardate alla stregua di macroscopica negligenza e trascuratezza, nonchè nella parte in cui la sentenza impugnata omette di ricercare ed indicare le ragioni di colpa grave tali da giustificare la custodia cautelare. Secondo il ricorrente egli non avrebbe avuto una condotta attiva nella vicenda, in quanto era stato soltanto presente in modo passivo e senza adottare quindi un comportamento che denotasse una qualche contiguità logica con il contesto delinquenziale disegnato nella ordinanza che gli ha applicato la misura cautelare.

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il diritto a equa riparazione per l’ingiusta detenzione, regolato dagli artt. 314 e seg. c.p.p., trova fondamento nella condizione soggettiva della persona sottoposta a detenzione immeritata e in tal senso ingiusta. Il quadro sistematico di riferimento è un quadro di diritto civile ma non è quello dell’art. 2043 c.c. che appresta sanzioni contro chi produce per dolo o colpa un danno ingiusto ad altri. Il principio regolatore è piuttosto quello della riparazione legata ad eventi che producono il sorgere, quali conseguenze di principi di solidarietà e di giustizia distributiva, di responsabilità da atto lecito (la distinzione tra responsabilità per danno ingiusto ex art. 2043 c.c. e responsabilità per atto lecito è ben chiarita da Cass. SS.UU. civ. 11/6/2003 n. 9341). E’ ben fermo, in materia, l’assetto delle regole generalissime che disciplinano l’onere della prova civile ex art. 2697 c.c. posto che il procedimento relativo alla riparazione per l’ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l’istante ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione (Corte Cass. Sez. 4 sent. n. 23630 02/04/2004 – 20/05/2004) della quale è talora ritenuta irrilevante la formula (Cass. Sez 4, 12/4/2000 n. 2365) e talora rilevante nel senso che indefettibile presupposto del sorgere del diritto sarebbe solo il proscioglimento con una delle formule di cui all’art. 314 c.p.p., comma 1. Peraltro il sorgere del diritto è condizionato alla esistenza di una condotta del richiedente che al tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso a dare causa a quella ingiusta detenzione. L’operazione intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo l’eventuale efficienza causale delle condotte dell’imputato che possano aver indotto, anche nel concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43, Sez 4, 10/3/2000 n. 1705). A tale riguardo "la valutazione del giudice della riparazione si svolge su di un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale", nel senso che "tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore)alla produzione dell’evento detenzione" (cfr. Cass.,Sent. n. 43302/2008).

Tanto premesso si osserva che la Corte di Appello di Lecce, con motivazione adeguata, ha puntualmente motivato in ordine alle ragioni che ostano all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione. In primo luogo ha posto in rilievo la circostanza che il Q., insieme ad altri due giovani, cercava di nascondersi dietro un cassonetto della spazzatura poco distante dall’abitazione della madre della persona offesa, dove il furto era avvenuto. L’odierno ricorrente era inoltre presente mentre i due ragazzi con i quali si accompagnava chiedevano cinquanta Euro alla persona offesa per restituire del motociclo sottratto.

Questo essendo il quadro accusatorio, i motivi proposti dal Q. non possono essere accolti. Il provvedimento impugnato, che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, supera quindi il vaglio di questa Corte che è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il Giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa e sull’esistenza del dolo.

Il legislatore non ha infatti riconosciuto incondizionatamente il diritto all’equa riparazione, ma l’ha esplicitamente escluso allorquando il comportamento dell’indagato, come appunto nella fattispecie de qua, abbia indotto in errore il giudice circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato la pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.